B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-7652/2024

S e n t e n z a d e l 7 m a g g i o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Preisig, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, patrocinato dall’avv. Giulia Togni, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d’entrata; decisione della SEM del 4 settembre 2024.

F-7652/2024 Pagina 2 Fatti: A. In data (...), durante uno scalo, mentre stava per lasciare lo spazio Schen- gen dall’aeroporto di B., l’interessato, cittadino americano (Stati Uniti d’America), è stato controllato dalla polizia aeroportuale. Nel rapporto stilato il (...), la polizia (...) ha constatato che l’interessato aveva oltrepas- sato la durata del periodo non sottoposto ad autorizzazione nello spazio Schengen, valida sino al (...). Pertanto, gli è stato concesso il diritto di es- sere sentito in relazione ad una possibile pronuncia di una misura di allon- tanamento, gli è stato comunicato l’avvio di una procedura preliminare nei suoi confronti, nonché richiesto un deposito per una multa di fr. (...). B. Con decisione del 4 settembre 2024, la SEM ha emanato, sulla base dell’art. 67 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri e la loro integra- zione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti dell’interessato, valido da subito fino al 3 settembre 2026 (due anni), per avere soggiornato nello spazio Schengen per più di 90 giorni sull’arco di 180 giorni (overstay), con segna- lazione nel sistema d’informazione Schengen (di seguito: SIS), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. Con missiva non datata in lingua inglese, pervenuta alla SEM il 21 otto- bre 2024, l’interessato ha richiesto informazioni in merito all’esistenza di una decisione nei suoi confronti concernente un divieto d’entrata nello spa- zio Schengen. La SEM ha risposto a tale scritto lo stesso 21 ottobre 2024. Tuttavia tale missiva non risulta essere stata notificata al ricorrente. D. Tramite decreto d’accusa del 21 ottobre 2024, cresciuto in giudicato incon- testato, lo (...) del distretto di C. (D._______) ha condannato l’in- teressato, fondandosi sull’art. 115 cpv. 1 lett. a LStrI in relazione con il cpv. 3 della medesima norma, per entrata illegale in Svizzera dopo la sca- denza del periodo non sottoposto ad autorizzazione nello spazio Schen- gen, infliggendogli una multa di fr. (...), detratta dal deposito pagato in pre- cedenza. E. Il 31 ottobre 2025, la rappresentante legale dell’interessato, legittimandosi come tale con relativa procura, ha chiesto alla SEM la trasmissione di un’eventuale decisione di divieto d’entrata emanata nei confronti

F-7652/2024 Pagina 3 dell’interessato, adducendo che egli non avrebbe mai ricevuto tale deci- sione, nonché la relativa prova dell’avvenuta notifica della stessa. La SEM ha risposto a tale missiva in data 4 novembre 2024 – notificata il 6 novem- bre 2024 – e inviandole in allegato la copia dell’incarto dell’interessato. F. Il 5 dicembre 2024, il ricorrente, patrocinato dalla sua rappresentante le- gale, ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, in via principale, che la decisione di divieto d’entrata sia annullata. In via su- bordinata ha concluso, che egli sia ammonito ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LStrI, e, in via ancora più subordinata, che l’iscrizione nel SIS sia annullata. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. All’impugnativa il ricor- rente ha allegato quali nuovi documenti in copia: la busta e il tracciamento dell’invio postale della SEM (cfr. allegato doc. C al ricorso); l’autorizzazione di residenza iniziale per professionisti altamente qualificati del (...) del (...) con la traduzione in italiano (cfr. allegato doc. D al ricorso); la decisione su ricorso del (...) di rifiuto della richiesta di visto per professionista altamente qualificato del (...) con la relativa traduzione in italiano (cfr. allegato doc. H al ricorso). G. Tramite decisione incidentale del 18 febbraio 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 20 marzo successivo, un anticipo di fr. 1’000.– a copertura delle presunte spese processuali. Il 24 feb- braio 2025, il ricorrente ha tempestivamente versato l’anticipo. H. Il 12 marzo 2025, il Tribunale ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 24 marzo 2025, la quale ha tempestivamente risposto il 19 marzo seguente, proponendo di respingerlo e ribadendo le argomenta- zioni e le conclusioni addotte nella decisione impugnata. Tale risposta è stata inoltrata al ricorrente per conoscenza dal Tribunale in data 26 marzo 2025. I. Il ricorrente, con scritto datato 15 aprile 2025 (ma inviato soltanto il 16 aprile 2025; cfr. busta dell’invio postale), ha presentato alcune osserva- zioni, postulando nuovamente di rinunciare alla misura di divieto d’entrata e, in aggiunta, ha domandato, in via subordinata, di limitarla unicamente alla Svizzera e al Liechtenstein.

F-7652/2024 Pagina 4 J. Ulteriori elementi contenuti negli scritti precitati saranno esaminati, se ne- cessario, nei considerandi in diritto che seguono.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) – salvo nei casi elencati all’art. 32 LTAF – emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF). 1.3 La SEM fa parte delle suddette autorità (art. 33 lett. d LTAF; cfr. con- sid. 1.1) e il divieto d’entrata del 4 settembre 2024, che non rientra peraltro nell’elenco dell’art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare il pre- sente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona, il ri- corrente, che non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito: UE) e nemmeno un familiare di un cittadino UE, e che non può dunque prevalersi dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, non- ché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giu- gno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giugno 2002, la pre- sente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché gli art. 1 ALC e 3 par. 2 lett. b allegato I ALC; cfr. inoltre le sentenze del TF 2C_270/2015 del 6 ago- sto 2015 consid. 1 e la sentenza del TAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 [DTAF 2019 VII/3] consid. 1.1). 1.4 Inoltre l’insorgente, destinatario della decisione impugnata, ha la qua- lità per ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) ed ha presentato il suo ricorso tem- pestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA), versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA). Ne discende che il ri- corso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.

F-7652/2024 Pagina 5 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all’applicazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, all’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di princi- pio, all’inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell’ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/ Müller/ Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommen- tar, 2 a ed. 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vinco- lato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle argomentazioni delle parti. Nella sua sentenza, il Tribunale prende in considerazione lo stato dei fatti esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 con- sid. 4.1.2). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 4 settembre 2024, con la quale la SEM ha pronunciato un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di due anni (04.09.2024 – 03.09.2026), segnalandolo nel SIS, nei confronti del ricorrente, il quale contesta la fondatezza di entrambe le misure. 4. 4.1 In generale, la procedura relativa all’entrata e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla LStrI nonché dall’ordinanza sull’ammissione, il sog- giorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) e dall’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 ago- sto 2018 (OEV, RS 142.204). 4.2 In virtù dell’art. 5 cpv. 1 LStrI, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c) e non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bis del Codice penale (CP, RS 311.0) o dell’articolo 49a o 49a bis del

F-7652/2024 Pagina 6 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM, RS 321.0). Tale disposizione è applicabile solo nella misura in cui l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS), non contempli disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl; cfr. anche la sentenza del TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 [pubblicata parzialmente quale DTAF 2018 VII/6] consid. 3). Per quanto concerne le condizioni d’entrata in Svizzera per soggiorni di breve durata, ovvero non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, l’art. 3 cpv. 1 OEV specifica che esse sono rette dall’art. 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen [GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52], modificato dal regolamento [UE] 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 [GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1-7]). L’art. 6 par. 1 del codice frontiere Schengen, il cui contenuto coincide, sostanzialmente, con quello del succitato art. 5 cpv. 1 LStrI (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-4089/2021 del 22 aprile 2022 consid. 3.1 e rif. cit.), enumera quali condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi, in particolare, di essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera (lett. a) e di essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) 538/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001, in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [GU L 303/39 del 28 novembre 2018]), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità (lett. b). L’art. 6 par. 2 del codice frontiere Schengen precisa che la data d’ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e che la data d’uscita è considerata come l’ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. Queste date risultano dai timbri apposti dalle autorità frontaliere dello Stato membro interessato (cfr. https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en). 4.3 In concreto, il ricorrente è un cittadino statunitense munito di passa- porto valido, emesso il (...), grazie al quale può entrare e soggiornare

F-7652/2024 Pagina 7 legalmente nell’area Schengen senza necessità di un visto per un sog- giorno la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (cfr. cifra 1 dell’allegato II del regolamento [UE] 2018/1806). Per- tanto, il ricorrente poteva, al momento dell’entrata in E._______ il (...) (cfr. timbri sul passaporto del ricorrente), soggiornare nello spazio Schengen senza un visto per un periodo di tre mesi, a contare dalla data della sua prima entrata nello stesso (cfr. sentenze del TAF F-6512/2024 del 10 marzo 2025 consid. 3.2; F-6365/2023 del 7 gen- naio 2025 consid. 4.3). 5. 5.1 Si tratta così di verificare se il divieto d’entrata pronunciato dalla SEM sia giustificato nel suo principio. 5.2 Ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI, nella sua versione in vigore dal 22 novembre 2022 (cfr. RU 2021 365 e RU 2022 636), fatto salvo il cpv. 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera se lo straniero ha violato o espone a pe- ricolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero. La giurispru- denza del Tribunale ha precisato che l’art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI deve ugual- mente essere applicabile alle persone che non sono oggetto di una deci- sione d’allontanamento (cfr. DTAF 2024 VII/4 consid. 7.11). 5.3 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020, le per- sone che hanno violato l’ordine pubblico o la sicurezza in Svizzera o all’estero o che li hanno messi in pericolo devono attualmente ed obbliga- toriamente essere oggetto di un divieto d’entrata in Svizzera, allorché il vecchio art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI era una disposizione potestativa (cfr. RU 2010 5925, 5929), che non obbligava l’autorità a pronunciare un divieto d’entrata (cfr. Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen [SIS] [Sviluppi dell’acquis di Schengen] e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [FF 2020 3117, 3174 seg.]). 5.4 5.4.1 Concernente più specificamente le nozioni di sicurezza e di ordine pubblici, essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. L’ordine pubblico comprende l’insieme della no- zione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi- tuisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle per- sone. La sicurezza pubblica, dal canto suo, significa l’inviolabilità

F-7652/2024 Pagina 8 dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, li- bertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente nel caso di una viola- zione importante o ripetuta di prescrizioni di legge o di decisioni delle au- torità (cfr. Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002 concernente la legge sugli stranieri, FF 2002 3327, 3424). 5.4.2 Ai sensi dell’art. 77a cpv. 1 lett. a OASA, vi è in particolare inosser- vanza della sicurezza e dell’ordine pubblici se l’interessato non rispetta di- sposizioni di legge e decisioni delle autorità. Vi è esposizione della sicu- rezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con notevole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 77a cpv. 2 OASA). 5.4.3 Il Tribunale considera nella sua giurisprudenza costante che il fatto d’entrare, di soggiornare o di lavorare in Svizzera senza autorizzazione rappresenta una violazione grave di prescrizioni di polizia degli stranieri (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 6.2), giustificante già di per sé la pronuncia di un divieto d’entrata di più anni (cfr. sentenze del TAF F-3956/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.3 con ulteriori rif. cit.; F-3740/2024 del 7 gen- naio 2025 consid. 3.1). 5.5 Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato co- stituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitamente o temporaneamente. A tal proposito oc- corre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’en- trata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salva- guardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione (art. 67 cpv. 5 LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere ri- volto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). 5.6 Il divieto d’entrata permette di impedire l’entrata o il ritorno di uno stra- niero in Svizzera (o nello Spazio Schengen) il cui soggiorno è indesiderato

F-7652/2024 Pagina 9 (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 4.3; 6B_173/2013 del 19 agosto 2013 consid. 2.3; DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Esso non è considerato come una pena sanzionante un comportamento determinato, ma come una misura amministrativa di con- trollo, che ha come scopo quella di prevenire un danno alla sicurezza e all’ordine pubblici, impedendo – durante un certo periodo di tempo – alla persona interessata di penetrare sul territorio elvetico o di ritornarvi all’oscuro delle autorità (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4 e 6.4). 5.7 5.7.1 A titolo preliminare, il Tribunale ricorda che esistono due regimi giuri- dici differenti che concernono la pronuncia di divieti d’entrata, a seconda che l’interessato possa prevalersi o meno dell’ALC. Nel caso concreto, il ricorrente è un cittadino statunitense, ovvero originario di uno Stato terzo, e quindi la decisione impugnata si esamina in applicazione della LStrI, non essendo invece l’ALC applicabile al caso di specie. Inoltre, il Tribunale fe- derale ha stabilito che, uno straniero cittadino di un paese terzo, non ha bisogno di aver attentato in maniera grave all’ordine e alla sicurezza pub- blici, prima di vedersi vietare l’entrata in Svizzera sulla base del solo art. 67 LStrI (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5; sentenza del TF 2C_644/2022 del 18 dicembre 2023 consid. 6.4). 5.7.2 In concreto, il ricorrente è entrato nello spazio Schengen il (...) senza necessità di un visto per un soggiorno di massimo 90 giorni (cfr. supra con- sid. 4.3). In prosieguo, egli è uscito dallo spazio Schengen il (...) e vi è rientrato il (...) dello stesso mese, rimanendoci sino al (...) (cfr. i timbri sul passaporto del ricorrente). Così, prendendo come primo giorno di sog- giorno il (...) (data d’ingresso), e sottraendo il lasso di tempo di 21 giorni nel mese di (...) in cui il ricorrente non si è trovato nello spazio Schengen, il suo soggiorno era legale fino al (...). Dopodiché, il ricorrente, in quanto cittadino statunitense, era soggetto all’obbligo di visto per un soggiorno ol- trepassante la durata di 90 giorni, a meno che non fosse titolare di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (cfr. art. 9 cpv. 1 OEV; cfr. ex multis la sentenza del TAF F-6365/2023 succitata consid. 4.3). Pertanto, quando il ricorrente è stato controllato all’aeroporto di B._______ il (...), egli era rimasto nello spazio Schengen, senza un’autorizzazione d’entrata valida per la Svizzera e senza un titolo di soggiorno di uno Stato Schengen in corso di validità, per 153 giorni, un periodo ben superiore ai 90 giorni ammissibili, risultando in un overstay di 63 giorni, di cui uno tra- scorso in Svizzera. Il Tribunale rileva che l’argomentazione del ricorrente

F-7652/2024 Pagina 10 nel gravame, secondo cui egli, disponendo di un’autorizzazione di resi- denza iniziale per professionisti altamente qualificati rilasciata dalle autorità (...) e valida dal (...) (cfr. anche allegato doc. D al ricorso), era in buona fede convinto di non essere più vincolato alla richiesta di un visto Schengen (cfr. p.to II/2, pag. 2; p.to III/6, pag. 4 del ricorso), non permette di modifi- care tale conclusione, in quanto secondo la giurisprudenza è sufficiente che gli possa essere imputata una violazione dell’obbligo di diligenza per la pronuncia di un divieto d’entrata (cfr. la sentenza del TAF F-4278/2023 del 3 marzo 2025 consid. 4.2; cfr. anche infra consid. 5.7.3). Inoltre, egli non possedeva un titolo di soggiorno valido in quanto come indicato chia- ramente nell’autorizzazione stessa, v’era la necessità di ottenere il visto corrispondente per sortire effetto (cfr. allegato doc. D al ricorso). Va notato, in aggiunta, che il ricorrente è stato condannato dallo (...) del distretto di C._______ (D._______) con un decreto d’accusa del (...) per entrata ille- gale in Svizzera dopo la scadenza del periodo non sottoposto ad autoriz- zazione nello spazio Schengen. 5.7.3 Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha manifestamente disatteso la normativa Schengen, incorrendo in un overstay. Le violazioni delle dispo- sizioni di legge costituiscono un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (cfr. supra consid. 5.4.1 e 5.4.2). Inoltre, per costante giurispru- denza, il solo fatto di entrare e di soggiornare in Svizzera senza autorizza- zione, costituisce una violazione grave delle prescrizioni di diritto degli stra- nieri che giustifica di per sé la pronuncia di una misura di divieto d’entrata nei confronti dello straniero interessato (cfr. supra consid. 5.4.3). Il Tribu- nale osserva come, il fatto che il ricorrente misconoscesse o interpretasse erroneamente la legislazione vigente in materia d’ingresso e di soggiorno (cfr. p.to II/3, pag. 3 del ricorso), non permette di rinunciare alla pronuncia di un divieto d’entrata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-4278/2023 del 3 marzo 2025 consid. 4.2). È altresì un dovere dei visitatori stranieri infor- marsi debitamente circa la normativa in vigore e se necessario rivolgersi alle autorità competenti per ottenere dei chiarimenti. L’argomentazione del ricorrente nel suo scritto del 15 aprile 2025, secondo cui egli non ha mai né soggiornato né avuto l’intenzione di entrare o risiedere in Svizzera, non permette di modificare tale conclusione (cfr. atto del TAF n. 11). Di conse- guenza, la SEM era tenuta a rilasciare un divieto d’entrata e, in tal senso, non aveva, in definitiva – contrariamente a quanto postulato nel ricorso – l’opzione di pronunciare, al posto del divieto d’entrata, un avvertimento come misura meno pregiudizievole per gli interessi, qualunque essi siano, del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI). Invero, con le argomentazioni gene- riche concernenti la sua situazione professionale e personale addotte in fase ricorsuale (cfr. infra consid. 6.4), non supportate da alcuna

F-7652/2024 Pagina 11 documentazione, il ricorrente non è riuscito in alcun modo a dimostrare per quali motivi umanitari o importanti si sarebbe dovuto eccezionalmente ri- nunciare alla pronuncia di un divieto d’entrata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LStrI. 5.7.4 Tutto ciò considerato, il Tribunale giunge alla conclusione che il di- vieto d’entrata, pronunciato il 4 settembre 2024 sulla base dell’art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI, è giustificato nel suo principio. 6. 6.1 Ciò posto, occorre in secondo luogo verificare se la misura di divieto d’entrata pronunciata dalla SEM, della durata di due anni, è conforme al principio di proporzionalità. 6.2 Ogni misura d’allontanamento deve rispettare tale principio, che s’im- pone sia al riguardo del diritto interno (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost., art. 96 LStrI), sia nei confronti della CEDU (art. 8 par. 2 CEDU), se applicabile. Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l’idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto. La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d’interesse pubblico fissato dalla legge; la seconda che, tra più misure ido- nee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati; e la terza, detta anche regola della preponderanza dell’interesse pubblico, che l’auto- rità proceda alla ponderazione tra l’interesse pubblico perseguito e il con- trapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 149 I 129 consid. 3.4.3, 144 I 281 con- sid. 5.3.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2; DTAF 2011/60 consid. 5.3.1). In altre parole, la determinazione della durata di un divieto d’entrata deve tener conto, in particolare, dell’importanza dei beni giuridici minacciati e degli interessi privati contrapposti (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2 e 8.3; sentenza del TAF F-1508/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 6.1). Nell’esame dell’interesse pubblico, la pronuncia di una tale misura, deve essere in rapporto con la presenza di un rischio che una lesione della sicurezza e dell’ordine pubblici sia commessa in futuro. Si procede quindi a porre un pronostico fondandosi sull’insieme delle circostanze del caso concreto. Per ciò, l’autorità si riferirà in particolare al comportamento che l’interessato ha adottato in passato. La commissione d’infrazione costitui- sce quindi un indizio di peso che permette di pensare che un pregiudizio sarà commesso all’avvenire (cfr. in particolare la sentenza del TAF C-183/2014 del 21 gennaio 2016 consid. 3.3.1 e rif. cit.). Il rischio di reci- diva costituisce l’elemento centrale in presenza di cittadini di Stati parte

F-7652/2024 Pagina 12 all’ALC, allorché invece tale criterio ha una portata inferiore in presenza di cittadini di Stati terzi come nel caso di specie, al riguardo dei quali delle considerazioni preventive generali possono, in particolare, essere prese in considerazione (cfr. sentenza del TAF F-7015/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 6.3 con ulteriori rif. cit.). Per quanto attiene invece all’esame degli interessi privati, occorrerà considerare, oltreché la gravità dell’errore, la si- tuazione personale dello straniero, il suo grado d’integrazione, la durata del suo soggiorno in Svizzera così come gli inconvenienti che egli dovrà subire, come pure la sua famiglia, se la misura sindacata fosse applicata (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.5.1; sentenza del TF 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 4.1). 6.3 Innanzitutto, per quanto riguarda l’interesse pubblico, il Tribunale con- stata che, il motivo ritenuto dalla SEM a supporto della misura d’allontana- mento – ovvero il soggiorno nello spazio Schengen oltre il periodo non sot- toposto ad autorizzazione – non dà luogo a contestazione. Infatti, alla luce del comportamento tenuto dal ricorrente, il divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti risulta idoneo e necessario per permettere di raggiungere i risultati auspicati, e quindi per evitare che egli possa di nuovo mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici. In tal senso, il Tribunale precisa che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’interesse pubblico a far rispettare le disposizioni di legge, e dunque l’ordine e la sicurezza pub- blici, non è né “inesistente” né “fantomatico” (cfr. p.to III/7, pag. 5 del ri- corso). 6.4 6.4.1 Per quanto attiene all’interesse privato, il ricorrente fa valere, in so- stanza, due interessi distinti. 6.4.2 D’un canto, il ricorrente sostiene di intrattenere degli importanti le- gami con l’Unione europea nell’ambito della sua attività professionale, che sarebbero resi pressoché impossibili dalla decisione avversata. Per quanto ciò possa essere determinante, il Tribunale osserva in merito che il ricor- rente non ha concretizzato tali interessi economici nel gravame, nonché nel suo successivo scritto del 15 aprile 2025 (cfr. atto del TAF n. 11), in quanto da essi non emergono né la natura, né la frequenza, né la durata con cui il ricorrente condurrebbe attività professionali con gli Stati Schen- gen. Invero, egli si è accontentato unicamente di addurre di essere attivo nel settore (...) e che si recherebbe spesso per lavoro in E._______ (cfr. p.to II/1, pag. 2 del ricorso e scritto del 15 aprile 2025). Tuttavia, anche tali affermazioni generiche non sono supportate da alcuna documentazione probatoria. Pertanto, dalle sue allegazioni per nulla concrete, sostanziate

F-7652/2024 Pagina 13 e non comprovate, risulta del tutto impossibile determinare le conseguenze che la sua attività professionale subirebbe a causa della misura di divieto d’entrata. Perciò, sotto questo profilo, appare agli occhi del Tribunale chiaro che l’interesse pubblico sia più elevato del supposto interesse privato del ricorrente. 6.4.3 D’altro canto, il ricorrente afferma che la sua vita privata, segnata- mente la relazione di diversi anni con una cittadina (...) residente in E., subirebbe un pregiudizio, in quanto non potrebbe più far visita alla compagna e sarebbe soltanto la medesima a doversi recare negli Stati Uniti per poter trascorrere del tempo insieme. Anche sotto questo profilo, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha fornito in sede ricorsuale alcun ele- mento concreto e sostanziato a supporto di tali asserti. In particolare, a parte un accenno del tutto generico alla durata, non emergono dagli atti all’inserto ulteriori indizi circa l’effettiva durata, la natura e l’intensità della relazione, a sostegno del fatto che la stessa sia stretta ed effettiva o che vi sia una relazione di dipendenza tra di essi, ai sensi dell’art. 8 CEDU, con- trariamente a quanto sembra implicitamente sostenere il ricorrente (cfr. p.to III/6, pag. 4 del ricorso). In aggiunta, il Tribunale osserva che il divieto d’en- trata non comporta ulteriori pregiudizi alla relazione, vissuta già attual- mente a distanza, in quanto la compagna del ricorrente ha comunque la possibilità di viaggiare negli Stati Uniti e così pure andarlo a trovare. Per le predette ragioni, il Tribunale non ritiene che tale interesse privato sia pre- valente. 6.4.4 Nonostante le considerazioni che precedono, v’è luogo di osservare, come sottolineato anche nel gravame (cfr. p.to III/7, pag. 4 del ricorso), che i fatti che hanno interessato il ricorrente non sono stati né accompagnati né preceduti da ulteriori infrazioni in materia di diritto degli stranieri. Infatti, egli si trovava, al momento del controllo in Svizzera, in procinto di lasciare lo spazio Schengen dall’aeroporto di B., e, ad oggi, non vi ha fatto ritorno. Inoltre, l’argomentazione dell’insorgente secondo cui, disponendo dal (...) di un’autorizzazione di residenza iniziale per professionisti alta- mente qualificati rilasciata dalle autorità (...) (cfr. allegato doc. D al ricorso), egli avesse in buona fede ritenuto di non essere più vincolato alla richiesta di un visto Schengen (cfr. p.to II/2, pag. 2; p.to III/6, pag. 4 del ricorso; cfr. anche supra consid. 5.7.2), potrebbe apparire in casu in una certa misura comprensibile, quand’anche ognuno sia tenuto a conoscere le disposizioni di legge e sebbene il medesimo avrebbe comunque dovuto informarsi de- bitamente sulle condizioni necessarie affinché l’autorizzazione sortisse ef- fetto (cfr. anche supra consid. 5.7.3).

F-7652/2024 Pagina 14 6.5 Pertanto, dopo un attento esame degli atti e la ponderazione degli in- teressi pubblici e privati, il Tribunale considera che il divieto d’entrata con- testato è una misura necessaria e adeguata al fine di prevenire ogni nuova lesione della sicurezza e dell’ordine pubblici in Svizzera. Tuttavia, la durata di tale misura – fissata a due anni – appare eccessiva, in particolare te- nendo conto della natura delle infrazioni commesse e della condanna pe- nale pronunciata, nonché di casi di durata d’overstay analoghi al caso in esame (63 giorni, cfr. supra consid. 5.7.2) in cui la SEM aveva pronunciato un divieto d’entrata di due anni, ed il Tribunale ha ritenuto proporzionato ridurre tale misura ad un anno (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-7015/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 6.6 [overstay di 57 giorni]; F-3436/2024 del 22 luglio 2024 consid. 6.6 [overstay di 48 giorni]; F-2184/2022 del 15 marzo 2023 consid. 8.3 e 8.4 [overstay di 38 giorni]; F-3585/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 6.3-6.5 [overstay di 77 giorni]). Pertanto, il rispetto dei principi della proporzionalità e dell’uguaglianza di trattamento impone una riduzione della durata del divieto d’entrata a un anno, a partire dalla sua pronuncia. In tal senso, si ritiene che gli interessi pubblici e privati nel caso di specie siano adeguatamente ponderati, così come tenuto in debita considerazione un trattamento giuridico analogo alla luce della giurisprudenza del Tribunale. Invero, si ritiene che un divieto d’entrata di un anno sia sufficiente perché in futuro il ricorrente presti la dovuta attenzione alle disposizioni in materia di diritto degli stranieri che si applicano in Svizzera rispettivamente nello Spazio Schengen, nonché l’in- teresse pubblico di tenere lontano il ricorrente, risulta pure essere adegua- tamente rispettato. 7. 7.1 Occorre ancora verificare se la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS sia giustificata (legalità e proporzionalità). 7.2 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS è retto dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’infor- mazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modi- fica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) 1987/2006 (GU L 312/14 del 7 dicembre 2018 [SIS], va- levole dal 7 marzo 2023 [GU L 27 del 31 gennaio 2023]). 7.3 Quando un divieto d’entrata è stato pronunciato, come nel caso in esame, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, la segnalazione è inserita nel SIS quando uno Stato membro ha concluso, alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle

F-7652/2024 Pagina 15 circostanze personali del cittadino di un paese terzo interessato e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, che la pre- senza di tale cittadino nel proprio territorio costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (art. 3 par. 4 e 24 par. 1 lett. a del regolamento [UE] 2018/1861). Una tale situa- zione si verifica quando il cittadino di un paese terzo ha eluso o tentato di eludere la normativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri (art. 24 par. 1 lett. a del regola- mento [UE] 2018/1861 in combinato disposto con il par. 2 lett. c della me- desima norma). 7.4 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’ade- guatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel SIS (proporzionalità; art. 21 par. 1 del regolamento [UE] 2018/1861). 7.5 In concreto, il divieto d’entrata impugnato è fondato su una violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri (minaccia materializzata) che il ricorrente ha commesso entrando illegalmente in Svizzera, il (...), quando si trovava già nello spazio Schengen in una situazione di overstay (cfr. su- pra consid. 5.7). Perciò, il Tribunale rileva che tale pubblicazione in sé, con- trariamente a quanto motivato nel ricorso, sia giustificata in quanto il ricor- rente ha eluso la normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno. Inol- tre, il Tribunale ritiene che tale segnalazione soddisfi il principio della pro- porzionalità, non essendo stati sostanziati degli interessi privati dal ricor- rente (cfr. supra consid. 6.4). Tale conclusione non viene modificata nep- pure dalla censura del ricorrente, il quale lamenta che, a causa della se- gnalazione nel SIS, le autorità (...) non gli rilascerebbero un permesso di soggiorno (cfr. p.to III/8, pag. 5 e seg. del ricorso). La suddetta conclusione è tanto più legittima se si considera che la Svizzera, nel campo d’applica- zione delle normative di Schengen, è tenuta a preservare gli interessi di tutti gli Stati parte agli Accordi d’associazione a Schengen (cfr. DTAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). 7.6 Di conseguenza, la segnalazione nel SIS è legittima e proporzionata. 8. Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione della SEM del 4 settembre 2024 riformata, nel senso che gli effetti del di- vieto d’entrata sono limitati al 3 settembre 2025 (un anno).

F-7652/2024 Pagina 16 9. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente risulta soccombere nella causa soltanto parzialmente, v’è luogo di porre a suo carico delle spese processuali ridotte di fr. 700.– (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che sono prelevate sull’anticipo spese versato dallo stesso in data 24 febbraio 2025. 9.2 Inoltre l’insorgente, essendo parzialmente vincente in causa, ha diritto a un’indennità ridotta per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all’art. 7 cpv. 2 TS-TAF). La rappresentante legale del ricorrente, non ha però presentato alcuna nota particolareggiata delle spese supportate (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 TS-TAF, in assenza di una nota particolareggiata delle spese, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che visto l’insieme delle circostanze del caso e l’ampiezza del lavoro compiuto dalla rappresentante legale del ri- corrente, avvocata iscritta all’albo, il versamento di un importo complessivo di fr. 600.–, a titolo di indennità per spese ripetibili ridotte, appare essere equo nella presente causa (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-7652/2024 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La decisione impugnata è riformata nel senso che gli effetti del divieto d’en- trata pronunciato il 4 settembre 2024 sono limitati al 3 settembre 2025. 3. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di fr. 1000.– versato il 24 febbraio 2025. La Cassa del Tribunale restituirà il saldo di fr. 300.– al ricorrente. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili ridotte di fr. 600.–, a carico dell’autorità inferiore. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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