B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 02.07.2018 (2C_452/2017)
Corte VI F-7632/2015
S e n t e n z a d e l 20 m a r z o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Mara Pedroia Manni, Viale Stazione 2, casella postale 1842, 6501 Bellinzona, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-7632/2015 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino croato nato il (...), in data 2 aprile 2014 si è unito in matrimonio a B., cittadina croata al beneficio di un permesso di domicilio. Dalla loro relazione sono nati tre figli: C._______ il (...), D._______ il (...) e E._______ il (...). B. A._______ ha interessato le autorità penali in più occasioni nel corso degli anni, sia nel suo paese d’origine, sia in Svizzera. Il 5 novembre 1992 il Procuratore pubblico del Canton Ticino gli ha inflitto una pena di tre giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per due anni, per il reato di furto. In data 14 dicembre 2005 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha emanato nei suoi confronti un decreto d’accusa preve- dente una pena detentiva di 15 giorni, sospesa per tre anni, ed una multa di fr. 500.– per guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo e guida senza assicurazione per la responsabilità civile. L’11 dicembre 2006 la medesima autorità di perseguimento penale lo ha nuovamente condan- nato, mediante decreto d’accusa, ad una pena privativa della libertà di 60 giorni, sospesa per un periodo di prova di quattro anni, e ad una multa di fr. 1’800.– per guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcol) ed infrazione alle norme della circolazione. Pochi mesi dopo, e me- glio il 4 giugno 2007, è stato emanato un nuovo decreto d’accusa preve- dente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.– cadauna, sospesa per quattro anni, ed una multa di fr. 1’500.– per guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcol), grave infrazione alla LCStr (RS 741.01) e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca. In data 22 ottobre 2007 il Ministero pubblico ticinese ha nuovamente condan- nato l’interessato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 110.–, sospesa per un periodo di prova di quattro anni, e ad una multa di fr. 1’000.– per delitto contro l’allora in vigore legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, CS 1 117). Il 9 aprile 2008 gli è stata inflitta una pena detentiva di 20 giorni per il reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca. Un nuovo decreto d’accusa è stato emanato il 30 aprile 2014 dal Ministero pubblico del Can- ton Ticino, in quest’occasione A._______ è stato riconosciuto colpevole di truffa, guida nonostante revoca della licenza di condurre, entrata e sog- giorno illegali, e di conseguenza condannato ad una pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 40.– cadauna, sospesa condizionalmente per
F-7632/2015 Pagina 3 due anni, e ad una multa di fr. 200.–. In data 2 febbraio 2015 egli ha inte- ressato per l’ultima volta le autorità penali elvetiche, venendo condannato ad una pena pecuniaria di 90 aliquote da fr. 30.– ciascuna per i reati di guida in stato di inattitudine, furto d’uso di un veicolo, ripetuta guida senza autorizzazione e guida senza assicurazione per la responsabilità civile. C. Come poc’anzi rilevato, A._______ ha commesso infrazioni di carattere pe- nali anche in Croazia. Le autorità del citato paese balcanico lo hanno con- dannato a dieci riprese, e meglio nel 1994 per truffa, nel 1997 per appro- priazione indebita, nel 1998 in quanto aveva provocato un incidente della circolazione, in seguito per truffa e per furto, nel 2000 nuovamente per truffa, egli è stato successivamente riconosciuto colpevole di furto nel corso del 2006, nel 2010 è stato oggetto di due condanne per truffa e falsità in documenti, mentre l’ultima sanzione penale figurante agli atti risale al 2012 per il reato di truffa (cfr. le informazioni dell’Interpol, inviate alla Fedpol e all’autorità inferiore il 27 febbraio 2015, incarto Simic, pag. 35). D. A seguito della condanna da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino dell’11 dicembre 2006 e nel corso dell’istruzione del procedimento penale sfociato nel decreto d’accusa del 4 giugno 2007, l’Ufficio federale della mi- grazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei confronti di A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di cinque anni, ovvero fino al 3 aprile 2012. E. L’autorità inferiore ha espresso l’intenzione di pronunciare nei confronti dell’interessato una nuova decisione di divieto d’entrata alla luce dei com- portamenti penalmente reprensibili che hanno portato alle condanne di cui ai decreti d’accusa del 30 aprile 2014 e del 2 febbraio 2015. Il 10 febbraio ed il 25 marzo 2015 ha pertanto invitato A._______ ad esprimersi in pro- posito, tuttavia i tentativi di notificare all’interessato le citate richieste di presa di posizione sono risultati infruttuosi. F. In data 25 agosto 2015 la SEM ha di conseguenza proceduto a pronunciare un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di tre anni, ossia fino al 24 agosto 2018. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento in virtù della grave violazione e dell’esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i ripetuti comportamenti delittuosi tenuti dall’interessato comportano. L’autorità federale ha escluso che in
F-7632/2015 Pagina 4 casu A._______ possa prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU in ragione della presenza in Svizzera della moglie e della figlia, in quanto non vi sarebbe comunione domestica. A causa della mancata presa di posizione da parte dell’interessato, la SEM ha considerato che non sussistono interessi privati atti a prevalere sull’in- teresse pubblico all’allontanamento di A._______ dal territorio elvetico. G. Il divieto d’entrata emanato il 25 agosto 2015 è stato notificato per il tramite della Polizia cantonale ticinese in data 2 novembre 2015. Il 26 novem- bre 2015 A., agendo mediante la propria patrocinatrice, è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendone in via principale l’annullamento ed in via subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Il ricorrente ha parimenti sollecitato la restituzione dell’effetto sospensivo tolto dalla SEM ad un eventuale ricorso. A sostegno del proprio gravame A. ha innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, egli è padre di tre bambini, nati dall’unione con B._______ il (...), il (...) ed il (...). L’in- sorgente ha contestato l’argomentazione della SEM secondo cui i rapporti con la moglie ed i figli residenti in Svizzera non raggiungerebbero un’inten- sità sufficiente affinché sia applicabile l’art. 8 CEDU, poiché a seguito dello scadere del primo divieto d’entrata nel 2012 la famiglia avrebbe convissuto grazie al rilascio di visti turistici della durata di tre mesi, i quali venivano rinnovati di volta in volta dalle competenti autorità, mentre durante la vali- dità della prima misura di allontanamento dal territorio elvetico erano la moglie ed i figli a recarsi in Croazia durante le vacanze scolastiche. A._______ ha in seguito segnalato come i tre figli siano affetti da sindrome tricorinofalangea, malattia genetica invalidante, ragione per cui necessite- rebbero del supporto e della presenza costanti da parte di entrambi i geni- tori, oltre ad assistenza medica ed educativa da parte di specialisti. In quest’ambito il 29 gennaio 2016 la primogenita C._______ avrebbe subito un intervento chirurgico al cuore presso un istituto ospedaliero di Zurigo, a seguito del quale la famiglia si sarebbe frequentemente recata Oltralpe per dei controlli. Il ricorrente ha affermato che la sua presenza nel nucleo fami- liare sarebbe essenziale e che in caso di separazione dai figli le conse- guenze per questi ultimi sarebbero disastrose. In merito ai delitti commessi, che hanno portato all’emanazione del divieto d’entrata impugnato, A._______ ha considerato che essi non rappresen-
F-7632/2015 Pagina 5 tassero un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, riguardando essen- zialmente infrazioni ai sensi della LCStr ed essendo stati commessi in stato di bisogno. L’interessato si è comunque dichiarato sinceramente pentito per quanto accaduto. H. A seguito di uno scambio di scritti, in data 14 gennaio 2016 il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel ri- corso del 26 novembre 2015; nel contempo ha fissato un termine per il pagamento di un anticipo spese. A._______ ha tempestivamente provve- duto a saldare l’anticipo richiesto. I. Il 18 aprile 2016 la SEM si è espressa in merito al gravame, chiedendo la conferma della decisione impugnata. L’autorità federale ha innanzitutto ci- tato le numerose condanne subite dal ricorrente, in seguito ha considerato che da un’attenta ponderazione degli interessi in causa, prevale quello pubblico all’allontanamento di A._______ dal suolo elvetico. A questo pro- posito l’autorità inferiore ha contestato l’argomentazione ricorsuale se- condo cui i reati commessi mirassero ad aiutare la famiglia, considerato come non è chiaro in che modo guidare un’automobile in stato di ebrietà possa fornire qualsivoglia supporto ai familiari. Trattandosi di reati oggetti- vamente gravi e reiterati la SEM ha considerato alto il rischio di recidiva ed il conseguente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici rappresentato dal ricorrente. In merito alle imprecisioni contenute nella decisione impugnata l’autorità di prime cure ha dichiarato che la situazione avrebbe potuto essere chiarita qualora l’interessato avesse fatto uso del diritto di essere sentito prima dell’emanazione del divieto d’entrata, ciò che tuttavia non è avvenuto a causa del mancato recapito della corrispondenza della SEM agli indirizzi indicati da A._______. Rispondendo al ricorrente, il quale ha invocato l’intensità dei rapporti con i figli e la moglie, nonché le sofferenze che l’eventuale espulsione compor- terebbe per questi ultimi, la SEM ha sottolineato come la presenza dei citati familiari, l’emanazione di un primo divieto d’entrata ed il rischio che potesse intervenire un nuovo allontanamento, non abbiano dissuaso l’interessato dal commettere ulteriori reati.
F-7632/2015 Pagina 6 L’autorità inferiore ha altresì ridimensionato l’intensità dei legami tra A._______ ed i familiari, considerato come egli non disponga di un per- messo di soggiorno in Svizzera, ma abbia coltivato detti legami unicamente tramite soggiorni turistici. Inoltre il ricorrente ha chiesto il ricongiungimento familiare solamente nel corso del 2014 quando il rapporto di filiazione con la primogenita esisteva da ormai dieci anni. Quo al legame economico con i familiari la SEM ha sottolineato come sia la moglie, al beneficio di presta- zioni erogate dalle assicurazioni sociali, a provvedere al mantenimento dell’intera famiglia. J. Il 10 giugno 2016 il ricorrente ha presentato un atto di replica, ribadendo le argomentazioni esposte nel gravame del 26 novembre 2015 e precisando che l’utilizzo illecito dell’automobile fosse dovuto ad impellenti bisogni della famiglia, mentre lo stato di ebrietà fosse la conseguenza di momenti di di- sperazione. Da allora tuttavia egli avrebbe adottato una condotta irrepren- sibile, occupandosi dei bisogni della moglie e dei figli, tutti affetti da sin- drome tricorinofalengea. A._______ ha ripetuto quanto sia importante la sua presenza nel nucleo familiare citando anche il parere della responsa- bile del centro per disabili frequentato dai figli e producendo alcuni certifi- cati medici attestanti le condizioni di salute di questi ultimi. K. Chiamata nuovamente ad esprimersi, con duplica dell’8 settembre 2016, l'autorità inferiore si è riconfermata nella decisione impugnata, ritenendo che le argomentazioni ricorsuali non le permettono di modificare il suo ap- prezzamento della fattispecie. L. Quest’ultima presa di posizione della SEM è stata trasmessa al ricorrente in data 11 ottobre 2016.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
F-7632/2015 Pagina 7 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera (e nello spazio Schengen) rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti- specie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 83 lett. c cifra 2 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en- trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al- lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu- rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro- nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun- ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
F-7632/2015 Pagina 8 3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser- vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg- gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co- stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio- labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con- cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi- mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per- sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro- gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 3.4 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema- nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven- tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se- condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti- colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
F-7632/2015 Pagina 9 ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern- haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2 a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 4. Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi- pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap- plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz- zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). 5. 5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata della durata di tre anni, ossia fino al 24 ago- sto 2018, ritenendo che il comportamento dell'interessato, ripetutamente condannato per infrazioni alla LCStr, truffa e delitti ai sensi della LStr, co- stituisca una violazione e rappresenti una minaccia per l’ordine e la sicu- rezza pubblici ai sensi dell’art. 67 LStr. 5.2 Come si è visto (cfr. lett. B. supra) il comportamento tenuto dall’interes- sato nel corso degli ultimi anni è stato tutt’altro che irreprensibile, in quanto successivamente al divieto d’entrata in Svizzera pronunciato nei suoi con- fronti il 4 aprile 2007 egli è stato condannato dalle autorità di persegui- mento penale ticinesi in ben cinque occasioni. A dette condanne vanno ag- giunti i due giudizi di colpevolezza pronunciati nel 2005 e nel 2006. Dagli atti emerge inoltre che anche in Croazia A._______ non ha tenuto un com- portamento corretto, essendo stato condannato a dieci riprese tra il 1994 ed il 2012 (cfr. lett. C. supra).
F-7632/2015 Pagina 10 5.3 La maggior parte delle infrazioni commesse dal ricorrente sono avve- nute nel contesto della circolazione stradale. Delle sette condanne pronun- ciate in Svizzera a partire dal 2005 A._______ è stato riconosciuto colpe- vole in quattro occasioni del reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, a ciò vanno aggiunti tre episodi di guida in stato di inat- titudine (in un caso l’interessato presentava una concentrazione di alcol nel sangue compresa tra 2,24 e 2,61 ‰), due infrazioni alla LCStr (di cui una grave), due episodi di guida nonostante fosse sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile, uno di guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo, uno di furto d’uso ed uno di guida di un veicolo a motore sottratto. L’interessato si è inoltre macchiato di altri tipi di reati, essendo stato condannato in due occasioni per infrazioni contro le norme di diritto degli stranieri ed in un caso anche per il delitto di truffa. 5.4 Ne discende che questi reiterati comportamenti criminosi, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e met- tendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. Va altresì considerato che A._______ ha com- messo numerosi delitti di natura patrimoniale ed in materia di circolazione stradale anche in Croazia, egli rappresenta pertanto una minaccia per l’or- dine e la sicurezza pubblici non solo in Svizzera, bensì anche all’estero. 6. 6.1 Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di tre anni pro- nunciato dalla SEM nei confronti dell'interessato sia conforme al principio di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi pri- vati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle circostanze del caso di specie. 6.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel- gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti- lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con- sid. 5.2.2). 6.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
F-7632/2015 Pagina 11 6.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale protegge il diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la prote- zione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 6.5 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in- trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia al beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que- sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con- sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap- porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami- glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre- senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenhei- tsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a di- versi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 6.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme- mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi- tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si- curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote- zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
F-7632/2015 Pagina 12 da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 6.7 Nel caso concreto il ricorrente ha sottolineato che la decisione dell'au- torità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie ed i figli residenti in Svizzera ed affetti da una rara malattia genetica, per questo motivo essi necessiterebbero permanentemente della sua pre- senza e del suo sostegno. A._______ ha inoltre insistito sull’intensità di detti legami e che un’eventuale separazione dal padre e marito getterebbe nello sconforto i figli e la moglie. 6.8 Il Tribunale ritiene che dagli atti all’inserto non risulti che i rapporti fami- liari intrattenuti da A._______ con moglie e figli raggiunga un’intensità suf- ficiente affinché possano prevalersi della protezione conferita dall’art. 8 CEDU. Il ricorrente non è infatti mai stato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera, ma al contrario nel periodo compreso tra il 4 aprile 2007 ed il 3 aprile 2012 è stato oggetto di una prima decisione di divieto d’en- trata. Al proposito è d’uopo osservare come all’epoca l’interessato fosse già sentimentalmente legato a B., inoltre da questa relazione era già nata la primogenita e nel (...) anche un secondo figlio. L’insorgente ha sostenuto che in quel periodo le relazioni fossero mantenute grazie ai viaggi in Croazia compiuti dalla moglie e dai figli durante le vacanze scola- stiche. Successivamente la famiglia avrebbe convissuto in Ticino, dove A. si sarebbe di volta in volta recato al beneficio di visti turistici. Appare quantomeno curioso che, nonostante l’asserita intensità dei legami con i familiari e gli indubbi inconvenienti che la presenza temporanea tra- mite permessi di 90 giorni comportasse, il ricorrente abbia proceduto a ri- chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno unicamente nel settem- bre 2014 (cfr. domanda di rilascio di un visto di lunga durata del 16 settem- bre 2014, incarto Simic, pagg. 25-27), dopo la pronuncia del decreto d’ac- cusa del 30 aprile 2014 e dopo 10 anni dalla nascita della prima figlia. Oc- corre inoltre considerare che, ad eccezione delle allegazioni del ricorrente, non appare chiaro per quale motivo la presenza di quest’ultimo presso i familiari sia indispensabile per la presa a carico dei figli e della moglie. Al proposito va segnalato come A._______ non sia in possesso della licenza di condurre in quanto gli era stata revocata a tempo indeterminato il 7 aprile 2008 (cfr. decreto d’accusa del Ministero pubblico del Canton Ti- cino del 30 aprile 2014, incarto Simic, pag. 22). 6.9 È altresì opinione dello scrivente Tribunale che i legami familiari tra l’in- sorgente ed i familiari non raggiungano un grado di intensità sufficiente ai sensi dell’art. 8 CEDU anche da un punto di vista economico. Non risulta
F-7632/2015 Pagina 13 infatti che A._______ contribuisca al mantenimento della sua famiglia, agli atti non vi sono infatti indizi che lascino pensare che gli sia attivo profes- sionalmente. Al contrario emerge come sia la moglie, al beneficio di una rendita invalidità e delle relative prestazioni complementari, a provvedere al sostentamento economico del nucleo familiare. 6.10 Da quanto precede discende che la decisione impugnata non viola l’art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 6.11 Nel suo gravame A._______ ha negato che il suo agire delittuoso rap- presenti un pericolo e minacci l’ordine e la sicurezza pubblici. In particolare per quanto concerne le infrazioni in materia di circolazione stradale egli ha affermato che tali comportamenti fossero dovuti al desiderio di aiutare la famiglia in stato di bisogno. Al proposito il Tribunale condivide l’opinione dell’autorità inferiore secondo cui la guida di veicoli a motore sprovvisto dei necessari permessi e soprattutto in condizioni di inattitudine possano con- tribuire al benessere dei familiari. Questo tipo di condotta rappresentava in realtà un reale pericolo per il ricorrente stesso e per gli altri utenti della strada, considerato l’elevato quantitativo di alcol riscontrato nel corpo del ricorrente. Il medesimo ragionamento è valido anche per quel che con- cerne l’infrazione di truffa commessa dal ricorrente. Tale comportamento non può essere giustificabile e comporta la messa in pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici. In definitiva i citati reati perpetrati da A., caratterizzati da un alto grado di recidiva, oltre a rappresentare in realtà una minaccia sufficiente- mente grave per l’ordine e la sicurezza pubblici giustificante una misura di allontanamento dal territorio elvetico, dimostrano che il pericolo rappresen- tato dal ricorrente è altresì attuale (cfr. in merito a questa problematica DTF 139 II 121 consid. 5.5). 6.12 Ciò posto, il Tribunale considera che l’interesse pubblico all’allontana- mento di A. dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello di quest’ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d’entrata di tre anni è adeguato alle circostanze del caso concreto. 7. Ne discende che la SEM con la decisione del 25 agosto 2015 non ha vio- lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’auto- rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
F-7632/2015 Pagina 14 giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 8. Le spese processuali di fr. 1'000.– che seguono la soccombenza sono po- ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Visto l’esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 3 febbraio 2016. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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