B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-7007/2024

Sentenza del 12 novembre 2024 Composizione

Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Laura Hottelier.

Parti

A._______, nata il (...), Turchia, rappresentata da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 ottobre 2024 / N (...).

F-7007/2024 Pagina 2 Fatti: A. Il 23 settembre 2024, A._______ (di seguito: l’interessata o la ricorrente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese il 25 settembre 2024 dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l’autorità inferiore) nel sistema centrale d’informazione sui visti (CS-VIS), è risultato che la Bulgaria aveva rilasciato per l’interessata un visto valido per gli Stati Schengen per un’unica entrata con validità dal 6 al 25 agosto 2024. B. Durante il colloquio Dublino del 7 ottobre 2024, la ricorrente ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentita in relazione all’eventuale competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d’asilo nonché circa il suo stato di salute. Ella ha anche dichiarato che suo “fidanzato” viveva in Svizzera. C. Lo stesso giorno, l’autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa bulgara la presa in carico dell’interessata sulla base dell’art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). D. Il 14 ottobre 2024, la ricorrente, tramite il suo rappresentante legale, ha trasmesso alla SEM una lettera attestante l’inizio di una procedura di matrimonio con il suo compagno. E. Il 18 ottobre 2024, le competenti autorità bulgare hanno accettato di prendere in carico la ricorrente ai sensi dell’art. 12 par. 4 RD III. F. Per decisione del 28 ottobre 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento verso la

F-7007/2024 Pagina 3 Bulgaria e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. G. Il 6 novembre 2024, l’interessata, tramite la sua rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). Ella ha concluso preliminarmente alla concessione dell’effetto sospensivo, quale misura supercautelare e alla concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, l’interessata ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e l’entrata nel merito sulla sua domanda d’asilo, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione. H. Il 7 novembre 2024, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Bulgaria. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consideranti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d’asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un’eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Di conseguenza, la richiesta di accordare in subordine

F-7007/2024 Pagina 4 l’ammissione provvisoria alla ricorrente è inammissibile, visto che tale conclusione di causa esula dall'oggetto della presente procedura. 2. 2.1. Nel suo ricorso, l’interessata censura un accertamento incompleto della parte della SEM circa la relazione che lei avrebbe con suo compagno in Svizzera. 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle affermazioni della ricorrente relative alla sua relazione con il suo compagno e ha preso posizione sul diritto al rispetto della vita famigliare. La valutazione della SEM tratta in realtà una questione di merito e verrà pertanto trattata di seguito (cfr. consid. 5.5 infra). 2.3. Ne discende che la censura mossa dal profilo formale da parte dell’interessata è respinta. 3. 3.1. Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. Di principio, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III). Lo Stato membro competente in forza del detto Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III). 3.3. Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall’autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 21 par. 1 RD III (cfr. lett. D supra), le autorità bulgare hanno risposto affermativamente e accettato di prendere in carico la ricorrente ai sensi dell’art. 12 par. 4 RD III, entro il termine previsto dall'art. 22 par. 1 RD III.

F-7007/2024 Pagina 5 3.4. Se è vero che la Bulgaria aveva inizialmente rifiutato di prendere in carico la ricorrente, va tenuto presente che, nella domanda di riesame del 17 ottobre 2024, la SEM ha spiegato che le autorità bulgare si erano confuse tra i paesi Svizzera/Serbia. In seguito alle spiegazioni date, le autorità bulgare hanno accettato la domanda di presa in carico. Questo cambiamento di posizione della Bulgaria non può quindi essere interpretato dalla ricorrente come contrario agli standard internazionali. 3.5. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 4.3. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.4. Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7).

F-7007/2024 Pagina 6 Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3). 4.5. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 4.6. In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dalla ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriata in Turchia a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo della ricorrente (cfr. consid. 3.3 supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 4.5 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriata in Turchia o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo). 5. 5.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 5.2. Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, la ricorrente ha soprattutto invocato la relazione che lei avrebbe con suo compagno titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera e con il quale lei avrebbe iniziato una procedura di matrimonio. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l’articolo 8 CEDU.

F-7007/2024 Pagina 7 Per quanto riguarda questo argomento, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo straniero deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia (cfr. per esempio la sentenza del TF 2C_178/2024 del 31 maggio 2024 consid. 1.3.1). Le relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l’ammissione di un concubinato assimilabile ad una “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). Nel caso concreto, la ricorrente ha dichiarato di aver conosciuto il suo compagno in Turchia nell’aprile 2022, di averlo visto in totale tre volte, l’ultima volta nel mese di marzo 2023 e di essere da questo momento rimasta in contatto con lui telefonicamente. Tuttavia, la presunzione dell’esistenza di una relazione stabile ed effettivamente vissuta tra l’insorgente e il suo partner è singolarmente messa in discussione dalle sue dichiarazioni durante il colloquio Dublino. Infatti, lei ha dichiarato di avere ottenuto un visto Schengen perché voleva visitare le città balcaniche e di avere deciso di andare in Croazia. Il Tribunale si chiede quindi se questa relazione fosse effettivamente reale, dato che l'ottenimento di un visto Schengen a ingresso singolo avrebbe potuto motivare la ricorrente a recarsi direttamente in Svizzera per trovare il suo compagno, che non vedeva dal marzo 2023, al posto di entrare in Croazia. In ogni caso, se questa relazione esistesse davvero, bisogna constatare che non è minimamente dimostrativo di un legame stretto ed effettivo. Per quanto riguarda i documenti allegati al ricorso, sebbene attestino l'avvio di una procedura preparatoria al matrimonio, non consentono di ipotizzare l'imminenza di un matrimonio. In questo contesto, non vi è motivo di ritenere che la relazione tra gli interessati abbia raggiunto il grado di stabilità e intensità richiesto dalla giurisprudenza per essere assimilata a un'unione coniugale (cfr. DTF 144 I 266, par. 2.5; sentenze del TF 2C_72/2019 del 7 giugno 2019, par. 6.1; 2C_162/2018 del 25 maggio 2018, par. 4.1). In queste circostanze, l'interessata non può pretendere di avere una vita familiare protetta dall'articolo 8 CEDU e il suo trasferimento in Bulgaria non costituisce una violazione di tale disposizione. 5.3. Quanto all'affermazione, comunque infondata, secondo cui la ricorrente avrebbe paura che sua famiglia la raggiungesse in Bulgaria per

F-7007/2024 Pagina 8 ucciderla per motivi d’onore, il Tribunale considera che la Bulgaria è uno Stato di diritto e che nulla lascia supporre che le autorità competenti di quel Paese non gli offriranno un'adeguata protezione. In tali circostanze, si deve ammettere che l’interessata potrà rivolgersi alle autorità giudiziarie di quel Paese, se necessario. 5.4. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell’interessata verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a°par. 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2). 6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all’art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, per quanto ammissibile. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l’art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell’effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 8. 8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. (dispositivo alla pagina seguente)

F-7007/2024 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile. 2. La domanda dell’esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta. 3. Le spese processuali, di fr 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

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