B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 29.09.2025 (2C_188/2025)
Corte VI F-6774/2023
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Basil Cupa, cancelliera Caroline Rausch.
Parti
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento familiare; decisione della SEM del 2 novembre 2023.
F-6774/2023 Pagina 2 Fatti: A. Il padre delle ricorrenti è entrato in Svizzera (...) 1990 e, a seguito del ma- trimonio con una cittadina svizzera, ha ottenuto un permesso di dimora nel 1999. Nel 2005 ha ottenuto la cittadinanza svizzera. I coniugi si sono se- parati nel 2006 e hanno divorziato (...) 2011. B. Da una relazione con una cittadina kosovara, residente a Pristina, sono nate le ricorrenti ((...) 2002 e (...) 2003) e nel 2009 è nato un altro figlio. Il 27 aprile 2012 il padre ha riconosciuto i suoi figli, dopo aver asserito di ignorarne l’esistenza fino a quel momento. (...) 2012, è nato il quartogenito. Nel 2015, i figli nati nel 2009 e nel 2012, che possiedono la nazionalità svizzera, si sono uniti al padre. C. Il 19 novembre 2015, l’Ufficio della migrazione cantonale ha respinto, in quanto tardiva, la domanda di autorizzazione all’entrata in Svizzera e al rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare pre- sentata il 21 luglio 2015 dal padre delle ricorrenti. D. Il 4 febbraio 2016, le ricorrenti e la loro madre hanno nuovamente chiesto all’Ufficio della migrazione cantonale di essere autorizzate a entrare in Svizzera e a beneficiare di un permesso di dimora per ricongiungersi. Il 10 giugno e il 16 giugno 2016, l’Autorità dipartimentale ha respinto la do- manda di ricongiungimento. Il 9 gennaio 2018, il Consiglio di Stato ha re- spinto il ricorso contro tale decisione, il 23 dicembre 2022, il Tribunale can- tonale amministrativo lo ha accolto. E. L’8 gennaio 2023, la madre delle ricorrenti è entrata in Svizzera, dove ha ottenuto un permesso di dimora per ricongiungimento familiare con il padre delle ricorrenti. F. In data 5 aprile 2023, l’Ufficio della migrazione cantonale ha trasmesso alla SEM, per approvazione, una proposta di rilascio di permesso di dimora a favore delle ricorrenti. G. Con scritto del 24 maggio 2023, la SEM ha comunicato alle ricorrenti la
F-6774/2023 Pagina 3 propria intenzione di rifiutare l’approvazione al rilascio del permesso di di- mora richiesto. Con presa di posizione del 23 giugno 2023 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni. H. Con decisione del 2 novembre 2023, la SEM ha rifiutato le autorizzazioni d’entrata in Svizzera alle ricorrenti e l’approvazione del rilascio di un per- messo di dimora per ricongiungimento familiare differito da parte del Can- tone Ticino. I. Il 7 dicembre 2023, le ricorrenti hanno interposto ricorso al Tribunale am- ministrativo federale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, l’autorizzazione di entrata in Svizzera, l’accoglimento della richiesta di ap- provazione al rilascio del permesso di dimora formulata dalla competente autorità del Cantone Ticino per ricongiungimento familiare e, in subordine, la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione, con conte- stuale domanda di assistenza giudiziaria. J. Il 17 gennaio 2014, mediante decisione incidentale il Tribunale amministra- tivo federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. K. Il 24 aprile 2024, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendone il rigetto. L. Il 29 maggio 2024, le ricorrenti hanno replicato, riconfermando le proprie conclusioni. M. Il 16 luglio 2024, la SEM ha inoltrato una duplica, che è stata trasmessa per conoscenza alle ricorrenti.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
F-6774/2023 Pagina 4 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. 1.2 La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedi- mento del 2 novembre 2023, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Trattandosi di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso di dimora al fine del ricongiungimento familiare, questo Tribunale è competente a giudicare la causa. 1.3 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, le ricorrenti, destinatarie della decisione impugnata, hanno adito questo Tribunale in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previ- sti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto, per cui il loro ri- corso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. La controversia verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell’Uf- ficio della migrazione cantonale del 5 aprile 2023 di concedere alle ricor- renti un permesso di dimora per ricongiungimento familiare, ai sensi degli artt. 42 e 47 cpv. 4 LStrI (gravi motivi familiari). La SEM ritiene, da un lato, che la domanda di ricongiungimento familiare sia tardiva e, dall’altro lato, che non sussistano gravi motivi familiari che possano giustificare il ricongiungimento. Le ricorrenti, invece, ritengono di poter invocare con fondatezza gravi motivi familiari. 3. Secondo l’art. 40 cpv. 1 LStrl, i Cantoni sono competenti a rilasciare e rin- novare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all’approvazione da parte della SEM (cfr. art. 99 LStrI, in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 1
F-6774/2023 Pagina 5 OASA; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione [OA-DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, il rilascio del permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare è sottoposto all’approvazione della SEM, come inteso in concreto dall’Ufficio della mi- grazione cantonale (cfr. art. 6 lett. a OA-DFGP). La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo oppure vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l’approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d’ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). In questo senso, né la SEM né, tanto meno, questo Tribunale sono vincolati alla proposta dell’autorità cantonale e possono, dunque, discostarsi dall’apprezzamento della situazione da essa effettuato (cfr. sentenza del TAF F-4440/2020 del 13 luglio 2020 con- sid. 3). 4. 4.1 Secondo l’art. 42 cpv. 1 LStrI, il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di diciotto anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. In concreto, essendo il padre delle ricorrenti titolare della nazionalità svizzera, essi pos- sono prevalersi in linea di principio del diritto conferitogli dall'art. 42 LStrI per poter richiedere il rilascio del permesso di dimora. 4.2 Secondo l’art. 47 LStrl, il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi (cpv. 1). Il termine decorre dal momento dell’entrata in Svizzera o dell’insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l’art. 42 cpv. 1 (art. 47 cpv 3 lett. a LStrl). 4.3 In linea con la decisione dell'istanza inferiore e delle autorità cantonali, l'affermazione del padre delle ricorrenti secondo cui avrebbe scoperto l'e- sistenza delle figlie solo nel 2012 è considerata pretestuosa e poco credi- bile. Tale affermazione, infatti, non è più sostenuta nel corso del ricorso. Detto ciò, il termine decorre dal momento della nascita delle figlie, avvenuta nel 2002 e nel 2003. Di conseguenza, al momento della richiesta di ricon- giungimento familiare, alla base della presente procedura, nel febbraio 2016, erano trascorsi oltre cinque anni dall’inizio del termine. Pertanto, le domande presentate sono da considerarsi tardive.
F-6774/2023 Pagina 6 5. 5.1 Trascorso questo termine, il cittadino svizzero può invocare l’art. 47 cpv. 4 LStrl, che disciplina il ricongiungimento familiare differito, a condi- zione che sussistano gravi motivi familiari. Secondo l’art. 75 OASA, sussi- stono gravi motivi familiari qualora il benessere del figlio può essere assi- curato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera. Contrariamente a quanto riportato nel testo della disposizione menzionata, dinanzi a una domanda di ricongiungimento differito è necessario valutare la fattispecie nel suo complesso. In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti dall'art. 47 LStrl, ossia: da un lato, favorire l'integrazione dei minori, attra- verso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contra- stare domande di ricongiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (cfr. Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3327). In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da cam- biamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede in particolare di verificare se vi siano delle soluzioni che permettano la per- manenza del minore nel proprio Paese di origine. L'esame del sussistere di simili possibilità assume particolare rilevanza nel caso di adolescenti che hanno sempre vissuto nel loro Paese d'origine, in quanto l’età del minore influenza in modo significativo l’integrazione. La concessione di un'autoriz- zazione di soggiorno dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 47 LStr deve rimanere un'eccezione (cfr. sentenza del TAF F-1382/2022 del 20 set- tembre 2024 consid. 7 e rif. ivi citati; sentenza del TF 2C_877/2015 del 20 febbraio 2017 consid. 4.2). 5.2 I gravi motivi familiari di cui all'art. 47 cpv. 4 LStr devono essere inter- pretati in modo conforme al diritto fondamentale al rispetto della vita fami- liare (art. 13 Cost. e art. 8 CEDU). Infatti, il rifiuto del diritto di soggiorno a uno straniero la cui famiglia risieda in Svizzera potrebbe costituire una vio- lazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tuttavia, si os- serva che i legami familiari non conferiscono un diritto assoluto d’entrata e di soggiorno, e l’art. 8 par. 2 CEDU consente un’ingerenza statale nell’eser- cizio del diritto alla vita privata e familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria. A questo proposito, le norme nazionali relative al ricongiungimento familiare costituiscono un compromesso tra, da un lato, la tutela della vita familiare e, dall’altro, gli obiettivi di limitazione dell’immi- grazione. In tale contesto, i limiti temporali stabiliti dall’art. 47 LStr
F-6774/2023 Pagina 7 assolvono anche la funzione di monitorare l’ingresso degli stranieri. Questa misura configura come un interesse legittimo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU (DTF 137 I 284, consid. 2.1; sentenza del TAF F-1382/2022 del 20 settembre 2024, consid. 7.5 e rif. ivi citati). Inoltre, è rilevante sottolineare che, in ambito di diritto degli stranieri, l’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107) non con- ferisce il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno (DTF 144 I 91 consid. 4) e che l’interesse del minore non ha priorità assoluta nella ponderazione degli interessi, ma rappresenta uno dei diversi fattori da con- siderare (DTF 144 I 91 consid. 5.2 e rif. ivi citati; ATAF 2014/20 con- sid. 8.3.6). 5.3 L’esistenza di gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 47 cpv. 4 Lstr, deve essere valutata al momento della presentazione della domanda di ricon- giungimento familiare, anche se il Tribunale, in linea di principio, tiene conto della situazione esistente al momento della pronuncia (cfr. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). Il fatto che le ricorrenti siano diventate maggiorenni e non abbiano più bisogno di assistenza come quando la domanda è stata pre- sentata nel 2016, non può quindi giustificare un rifiuto (cfr. sentenza del TAF F-1382/2022 del 30 settembre 2024 consid. 9.1; sentenza del TF 2C_347/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.7.1). 6. 6.1 Nel caso di specie, al momento dell’inoltro della (nuova) istanza di ri- congiungimento familiare, cioè nel 2016, le ricorrenti avevano 12 e 13 anni, e hanno sempre vissuto in Kosovo, con la madre, e con i due fratelli, prima che questi ultimi raggiungessero il padre in Svizzera nel 2015. Tale situa- zione non può già essere addotta a giustificazione dell’esistenza di gravi motivi. Al momento in esame, le ricorrenti vivevano con la madre, deten- trice dell'autorità parentale e, dal punto di vista affettivo, punto di riferimento principale. Dagli atti risulta che la situazione delle ricorrenti ha subito recenti sviluppi. In particolare, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, hanno perso due figure di riferimento fondamentali per la loro crescita e sviluppo: il nonno, dece- duto nel 2022, e la madre, che ha lasciato il Kosovo per trasferirsi in Sviz- zera nel 2023, lasciando le figlie da sole. Ciò dimostra che la loro situazione ha subito un'importante modifica. Dal certificato medico del 19 gennaio 2024 si evince che le figlie manifestano preoccupazioni, noia, ansia e in- sonnia a causa di tale situazione.
F-6774/2023 Pagina 8 Tuttavia, è rilevante notare che tali circostanze si sono verificate quando le ricorrenti avevano già raggiunto 19 rispettivamente 20 anni, e che tale cam- biamento nelle cure delle ricorrenti è dovuto al fatto che la madre ha la- sciato il Kosovo per raggiungere il marito e gli altri figli in Svizzera. Nulla negli atti, né alcuna spiegazione fornita dai ricorrenti, porta a concludere che la partenza della madre dalle ricorrenti dal Kosovo sia stata dettata da ragioni diversi della mera convenienza personale. Considerata l'età avan- zata delle ricorrenti, non sussisteva più la necessità di una presa a carico. Il decesso del nonno e la partenza della madre non possono pertanto es- sere considerati un grave motivo ai sensi della giurisprudenza vigente. Inoltre, entrambe le ricorrenti hanno vissuto in Kosovo sin dalla nascita e, pertanto, hanno trascorso gli anni più significativi della loro crescita perso- nale nel Paese d'origine. Venire in Svizzera significherebbe doversi adat- tare a uno stile di vita diverso da quello a cui sono state abituate finora. Un tale cambiamento sarebbe vissuto come uno sradicamento e potrebbe causare seri problemi di integrazione. 6.2 Premesse queste considerazioni, va qui condivisa l'opinione dell’auto- rità inferiore secondo cui non esiste un grave motivo familiare ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStrl. Il rifiuto opposto alle ricorrenti non viola pertanto la norma richiamata. 7. In conclusione, rifiutandosi di consentire al ricongiungimento familiare delle ricorrenti, la SEM non ha infranto né il diritto federale né il diritto internazio- nale. Ne discende che il ricorso deve essere respinto e la decisione impu- gnata confermata. 8. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccom- bente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del rego- lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico delle ricorrenti e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da loro già versato.
F-6774/2023 Pagina 9 Per la medesima ragione, alle ricorrenti non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
F-6774/2023 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico delle ricorrenti e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da loro già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Caroline Rausch
F-6774/2023 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).