B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-6432/2024
Sentenza del 30 maggio 2025 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Basil Cupa, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Cambio di Cantone; decisione della SEM del 26 settembre 2024.
F-6432/2024 Pagina 2 Fatti: A. La SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato 1, cittadino eritreo, con decisione del 17 giugno 2014, ammettendolo provvisoriamente in Svizzera ed escludendolo invece dall’asilo ai sensi dell’art. 54 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Invece all’interessata 2, pure cittadina eritrea, è stata riconosciuta dalla SEM la qualità di rifugiato derivata dal coniuge il 27 marzo 2019, concedendole pure l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Con decisioni del 17 giugno 2014, rispettivamente dell’11 aprile 2019, i richiedenti sono stati attribuiti entrambi al Cantone C.. B. B.a In data 18 novembre 2019, gli interessati hanno presentato alla SEM una domanda di trasferimento dal Cantone C. al Cantone D.; richiesta reiterata anche con scritti del 28 gennaio 2020, del 22 ottobre 2020 e del 24 dicembre 2020. Essi hanno addotto di essere personalmente e fisicamente provati e, pertanto, chiesto di stare vicino al figlio, residente a D., per ricevere supporto. A tale richiesta hanno allegato, in copia, il permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e la decisione di prestazioni complementari del 9 maggio 2017. B.b In data 20 aprile 2021, la SEM ha autorizzato la domanda di cambio di cantone dei richiedenti. Nella sua decisione essa ha osservato in particolare che, contrariamente a quanto postulato dall’E._______ (di seguito: F.) nei suoi scritti del 1° febbraio 2021 e del 7 aprile 2021, per giurisprudenza del Tribunale federale (di seguito: TF), le prestazioni complementari all’AVS/AI, percepite dai richiedenti dal maggio del 2017, non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). B.c Il 26 gennaio 2022, gli interessati hanno inoltrato una richiesta di annullamento del loro trasferimento cantonale, sostenendo di non essere riusciti a trovare un alloggio nel Cantone D. e postulando, pertanto, di poter rimanere nel Cantone C.. B.d In seguito alla missiva dell’G. (di seguito: H.), datata 1° febbraio 2022, in cui esso dichiarava di non avere obiezioni a tale richiesta, la SEM, il 10 febbraio 2022, ha riconsiderato la sua decisione del 20 aprile 2021, autorizzando i richiedenti a continuare a soggiornare nel Cantone C..
F-6432/2024 Pagina 3 C. C.a In data 19 settembre 2023 – rispettivamente confermata anche dalla richiedente 2 il 28 settembre 2023 – gli interessati hanno sottoposto alla SEM una nuova domanda di cambiamento di cantone, esprimendo ancora una volta il desiderio di essere attribuiti al Cantone D._______ per ricevere il supporto del figlio, in considerazione della loro età e del loro stato fisico. Essi hanno allegato le rispettive copie del foglio di calcolo per la prestazione complementare AVS/AI dell’(...), valido per il periodo a partire dal 1° febbraio 2023, nonché dei permessi F. C.b Con decisione del 30 maggio 2024, la SEM ha autorizzato la domanda di cambio di cantone dei richiedenti. Essa ha sostenuto, citando la giurisprudenza del TF e del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), che il criterio della dipendenza dall’aiuto sociale non è rilevante nella valutazione di una domanda di cambiamento di cantone ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con gli artt. 63 e 96 LStrI, malgrado il parere contrario espresso dall’F._______ con scritti del 3 novembre 2023 e del 28 novembre 2023 alla SEM. D. In data 25 giugno 2024, gli interessati hanno richiesto l’annullamento della decisione della SEM del 30 maggio 2024, con la quale erano stati attribuiti al Cantone D., e la riattribuzione al Cantone C.. Essi hanno essenzialmente addotto di aver compreso di non essere in grado di effettuare il trasferimento e di gestire le relative pratiche amministrative in autonomia, a causa del loro stato di salute e della loro età. A sostegno della domanda hanno allegato copia di un certificato medico relativo all’interessato 1 datato 17 giugno 2024. E. Il 27 giugno 2024, la SEM ha informato l’H._______ della nuova domanda di cambio di cantone dei richiedenti. Nel suo scritto la SEM ha segnatamente non ritenuto adempiuto l’art. 85b cpv. 2 e 3 LStrI, e ha chiesto all’H._______ di comunicarle l’eventuale esistenza di motivi di revoca ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 LStrI entro il 29 luglio 2024. In particolare, ha chiesto all’autorità cantonale di attestare “[...] in modo appropriato mediante un estratto concernente le prestazioni assistenziali finora erogate” (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-2/4), eventuali motivi di revoca ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI. F. Con scritto datato 2 luglio 2024, l’H._______ ha risposto alla suddetta
F-6432/2024 Pagina 4 missiva, preavvisando negativamente la richiesta di trasferimento degli interessati, constatando “[...] che i criteri dell’art. 85b cpv. 2 LStrI non sono dati” (cfr. n. 3/1). G. Tramite la missiva del 21 agosto 2024, la SEM ha informato i richiedenti di prevedere di respingere la loro richiesta giusta l’art. 85b cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 2 e l’art. 62 cpv. 1 LStrI, osservando in particolare che: “Con scritto del 2 luglio 2024, il (...) ha indicato che nei vostri riguardi sussiste un motivo di revoca secondo l’art. 62 LStrI” (cfr. n. 4/4). La SEM ha quindi concesso agli interessati un termine fino al 23 settembre 2024 per presentare le loro osservazioni in merito. H. Il 18 settembre 2024, gli interessati hanno quindi preso posizione ribadendo, sostanzialmente, quanto già esposto nella loro richiesta, nonché indicando di disporre nel Cantone C._______ di una rete sociale e medica, ed altresì dell’appoggio dei Servizi sociali. A tale scritto essi hanno nuovamente allegato il certificato medico relativo al richiedente 1 del 17 giugno 2024. I. Il 25 settembre 2024, riferendosi allo scritto della SEM del 27 giugno 2024, l’H._______ ha informato la SEM, tramite messaggio elettronico, di preavvisare negativamente la richiesta dei richiedenti di trasferirsi nel Canton C., in quanto si è: “[...] constatato che i criteri dell’art. 62 cpv. 1 LStrI non sono dati” (cfr. n. 6/1). J. Con decisione del 26 settembre 2024, la SEM ha respinto la domanda di cambiamento di cantone degli interessati. L’autorità inferiore ha sostanzialmente statuito che non sussistono i presupposti per disporre il cambio di cantone ai sensi dell’art. 85b cpv. 1-3 LStrI. Pertanto, ha valutato la richiesta in base all’art. 85b cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l’art. 37 cpv. 2 e l’art. 62 cpv. 1 LStrI, ritenendo “adempito il motivo di revoca secondo l’art. 62 cpv. 1 LStrI”. K. In data 11 ottobre 2024, i ricorrenti hanno impugnato con ricorso la suddetta decisione della SEM dinanzi al Tribunale, chiedendone l’annullamento e l’accoglimento della richiesta di trasferimento verso il Cantone C.. Inoltre, hanno presentato una domanda di assistenza
F-6432/2024 Pagina 5 giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Essi hanno addotto, in sostanza, le stesse argomentazioni presentate nell’ambito della domanda di cambio di cantone nonché le loro buone conoscenze della lingua (...). L. Con decisione incidentale del 28 novembre 2024, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale dei ricorrenti e ha invitato la SEM ad inviare una risposta al ricorso entro il 13 gennaio 2025. M. In data 13 gennaio 2025, la SEM ha risposto al ricorso. In tale scritto, la predetta autorità ha indicato di aver fondato la propria decisione – a differenza delle precedenti – sulle nuove disposizioni concernenti le persone ammesse provvisoriamente, entrate in vigore il 1° giugno 2024, alla luce delle quali la dipendenza dall’aiuto sociale (o dalle prestazioni complementari) sarebbe divenuta “[...] un aspetto dirimente in materia di cambio [di] Cantone” (cfr. atto del TAF n. 4). Per tale motivo e considerata la situazione economica degli interessati, la SEM ha respinto la loro richiesta. N. L’11 marzo 2025, i ricorrenti hanno presentato la loro replica, sostenendo – oltre a quanto già esposto in sede ricorsuale – che un eventuale trasferimento comprometterebbe irrimediabilmente il loro fragile stato di salute. O. Il 7 aprile 2025, la SEM ha inoltrato la sua duplica, limitandosi a riaffermare quanto addotto e concluso precedentemente. La stessa è stata inoltrata per conoscenza dal Tribunale ai ricorrenti in data 9 aprile 2025. P. Con scritto del 19 maggio 2025, i ricorrenti hanno postulato nuovamente l’accoglimento del loro ricorso e sollecitato una presa di decisione da parte del Tribunale. Q. Ulteriori elementi contenuti negli scritti precitati saranno esaminati, se necessario, nei considerandi in diritto che seguono.
F-6432/2024 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; cfr. a tal proposito anche la sentenza coordinata del TAF F-3117/2024 del 6 gennaio 2025 [prevista per pubblicazione nelle DTAF] consid. 5 e in particolare consid. 5.5). 1.3 La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e la decisione del 26 settembre 2024, che non rientra peraltro nell’elenco dell’art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente una domanda di cambio di cantone, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 6 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.4 Inoltre gli insorgenti, destinatari della decisione impugnata, hanno la qualità per ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) e hanno presentato il loro ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA). Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all’applicazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, all’accertamento inesat- to o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all’inadeguatezza (art. 49 e 54 PA; cfr. a tal proposito anche la sentenza coordinata del TAF F-3117/2024 precitata consid. 5.5). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1
F-6432/2024 Pagina 7 e 3 PA: massima dell’ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed. 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle argomentazioni delle parti. Nella sua sentenza, il Tribunale prende in considerazione lo stato dei fatti esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 A titolo preliminare, occorre chinarsi su eventuali carenze formali della decisione avversata. Il Tribunale, infatti, deve valutare d’ufficio l’apprezzamento svolto dalla SEM, segnatamente esaminare se la stessa sia incorsa in un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché in una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, in quanto tali violazioni sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). 3.2 Nella procedura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2009/60 consid. 2.1.1). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 90 LStrI; cfr. sentenza del TF 2C_95/2019 del 13 maggio 2019 consid. 3.2 e rif. cit.; 2C_84/2012 del 15 dicembre 2012 [pubblicata parzialmente quale DTF 139 IV 137] consid. 3.1). 3.3 Dal canto suo, l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito, consacrato all’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2010/3 consid. 5 e rif. cit.). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito
F-6432/2024 Pagina 8 ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio. Al contrario, l’autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall’art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 141 I 557 consid. 3.2.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5.1; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all’autorità di prima istanza, dimodoché questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti; ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se un tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.191). Inoltre, come rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 3.1), il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 126 I 15 consid. 2). Una tale violazione da parte dell’autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità inferiore, allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). In particolare, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità inferiore (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). 3.5 3.5.1 In concreto, in applicazione del principio inquisitorio, la SEM avrebbe dovuto accertare i fatti in modo esatto e completo, procurandosi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarendo le circostanze giuridiche ed amministrando le opportune prove a riguardo (cfr. supra consid. 3.2). Ciò che non risulta essere avvenuto, agli occhi del Tribunale, nel caso in disamina.
F-6432/2024 Pagina 9 3.5.2 Difatti se, come sembrerebbe argomentare la SEM in via generica nella decisione impugnata (cfr. infra consid. 3.5.4), la dipendenza dall’aiuto sociale fosse la ragione del respingimento della richiesta di cambiamento di cantone dei ricorrenti, l’autorità inferiore avrebbe dovuto, alla luce di quanto allegato nella stessa e nelle precedenti domande di cambiamento di cantone dei ricorrenti, accertare preliminarmente tale questione e ottenere dai ricorrenti e dalle autorità competenti la necessaria documentazione per determinare se sussista attualmente un motivo di revoca ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI. Tuttavia, il Tribunale rileva che dagli atti all’inserto – ed a differenza di quanto implicitamente osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso – non risulta alcun accertamento da parte della SEM volto ad appurare in maniera completa la situazione finanziaria attuale dei ricorrenti, in particolare in riferimento alla presunta dipendenza dall’aiuto sociale, né della documentazione probatoria attualizzata a tal riguardo. 3.5.3 Inoltre, in tale contesto, la SEM ha pure commesso delle irregolarità dal profilo procedurale. Difatti, nello scritto del 21 agosto 2024 (cfr. n. 4/4), l’autorità inferiore, riferendosi alla missiva dell’H._______ del 2 luglio 2024 (cfr. n. 3/1), ha asserito che secondo quest’ultimo vi sarebbero dei motivi di revoca ai sensi dell’art. 62 LStrI. Tuttavia, in tale scritto datato 2 luglio 2024, l’H._______ – nonostante fosse stato effettivamente sollecitato dalla SEM a tal proposito il 27 giugno 2024 (cfr. n. 2/4) – non ha fatto riferimento a tale disposizione, bensì ha basato il suo preavviso negativo sull’art. 85b cpv. 2 LStrI. È soltanto nel prosieguo, con messaggio elettronico del 25 settembre 2025 (cfr. n. 6/1), che l’H._______ ha nuovamente preavvisato negativamente la richiesta di trasferimento dei ricorrenti, indicando la sussistenza di motivi di revoca ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 LStrI. Dalla decisione avversata, emerge che tale messaggio dell’H._______ è avvenuto a seguito di un contatto preso dalla SEM, che non è, tuttavia, presente agli atti. 3.5.4 Anche dal profilo della motivazione della decisione avversata, il Tribunale rileva diverse lacune. Invero innanzitutto la SEM, ritenendo applicabile nella fattispecie l’art. 85b cpv. 5 LStrI in combinato disposto con gli artt. 37 cpv. 2 e 62 cpv. 1 LStrI, avrebbe dovuto indicare in maniera circostanziata su quale disposizione di legge esatta e su quali argomenti ha fondato la propria decisione. Tuttavia, nella decisione impugnata l’autorità sindacata non ha né indicato espressamente quale sarebbe effettivamente il motivo di revoca rilevante ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 LStrI – non esplicitando a quale lettera di detta disposizione si riferirebbe – né espresso per quali ragioni esso sarebbe adempiuto nel caso concreto. La
F-6432/2024 Pagina 10 SEM si è difatti accontentata, di argomentare unicamente in maniera del tutto generica tale sua conclusione, asserendo di ritenere: “adempito il motivo di revoca secondo l’art. 62 cpv. 1 LStrI” (cfr. p.to 5, pag. 4 del provvedimento impugnato). Seppure nella decisione avversata si faccia poco prima (cfr. p.to 4, pag. 4) riferimento all’art. 67a cpv. 4 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), da cui si potrebbe eventualmente evincere che il motivo di revoca determinante sarebbe la dipendenza all’aiuto sociale, l’autorità inferiore non fornisce alcun elemento atto a chiarire come tale motivo si applicherebbe al caso di specie. Infatti, se la SEM avesse ritenuto che i ricorrenti fossero attualmente dipendenti dall’aiuto sociale, avrebbe dovuto indicare quali prestazioni assistenziali essi percepiscono e l’ammontare delle stesse, procedendo ad una sussunzione del predetto disposto nel caso di specie. In aggiunta, il Tribunale osserva che quanto addotto dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto del TAF n. 4) non permette di sanare le suddette carenze presenti nella motivazione della decisione avversata, in quanto, anche in tale occasione, l’autorità inferiore si è limitata ad argomentare in maniera generica. La SEM si è difatti riferita al tema della dipendenza dall’aiuto sociale, che sarebbe divenuto, a parer suo, un aspetto dirimente a seguito del cambiamento legislativo intervenuto il 1° giugno 2024, senza esplicitamente sussumere che tale sarebbe il motivo di revoca in casu e senza indicare chiaramente perché tale dipendenza – che si denota nelle precedenti richieste di cambiamento cantonale dei ricorrenti sulla base in particolare della giurisprudenza federale resa non era stata ritenuta sufficiente dalla SEM per negare il suddetto cambio cantonale – sarebbe diventata invece ora decisiva per giungere ad un giudizio negativo. Inoltre, sebbene essa abbia alluso alla situazione economica degli interessati, non ha esplicitato quale essa sarebbe e per quali ragioni concrete, supportate da aggiornati documenti probatori, il motivo di revoca sarebbe dunque adempiuto in specie, tanto più che i ricorrenti beneficiano della qualità di rifugiato. 3.6 Per i surriferiti motivi, il Tribunale ritiene che la SEM ha svolto un’istruzione carente, incorrendo in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, e ha motivato la decisione sindacata in maniera lacunosa. Alla luce di ciò, né la SEM disponeva di tutti gli elementi per pronunciarsi con piena conoscenza di causa sulla domanda di cambio di cantone dei ricorrenti, né il Tribunale può esercitare il suo apprezzamento e statuire in ultima istanza. Essendo l’amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale,
F-6432/2024 Pagina 11 in specie troppo gravosa e nelle prerogative dell’autorità inferiore, nonché per salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale, in conformità con l’art. 61 cpv. 1 PA, accoglie il ricorso e annulla la decisione della SEM. Di conseguenza, gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l’istruttoria – in particolare procurandosi la documentazione probatoria attualizzata dei ricorrenti riguardo alla loro situazione finanziaria – ed in seguito a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza – tenendo conto delle risultanze ottenute e della giurisprudenza in materia resa fino ad ora – motivando in modo chiaro e completo su quali disposizioni legali si fonda e come tali norme si applicano al caso concreto. 4. Alla luce dell’esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure. 5. 5.1 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 5.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, nel caso in esame, non si può presumere che i ricorrenti – che non sono patrocinati e non hanno presentato alcuna richiesta specifica in tal senso – abbiano sostenuto delle spese relativamente elevate per la procedura ricorsuale ai sensi delle disposizioni precitate. Pertanto, non vengono loro accordate indennità per spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
F-6432/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 26 settembre 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si accordano indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e alle autorità cantonali interessate.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: