B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-6395/2019

Sentenza del 14 febbraio 2022 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinata da SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e rinvio dalla Svizzera.

F-6395/2019 Pagina 2 Fatti: A. Il 13 marzo 2006, A._______ (la ricorrente), cittadina italiana nata il ... 1979, madre di un bambino venuto alla luce in Italia nel 2004, ha ottenuto dall’Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) un permesso per confinanti “G” CE/AELS, valido cinque anni, allo scopo di svolgere l’attività di operaia in virtù di un contratto di lavoro di durata indeterminata. Il 23 maggio 2008, l’UMCT ha rinnovato il permesso G della ricorrente per ulteriori cinque anni e, il 31 dicembre seguente, la ricorrente ha smesso la sua attività lavorativa, continuando comunque ad avere delle occupazioni saltuarie nel 2009 e 2010. B. Il 2 aprile 2010, la ricorrente si è sposata con un cittadino svizzero, padre di due figlie avute da due precedenti relazioni, sotto curatela amministrativa e beneficiario dell’assistenza pubblica. Il 24 aprile 2010, la ricorrente si è fatta rilasciare dall’UMCT un permesso di dimora “B” UE/AELS, valido cinque anni, ed è stata raggiunta in Ticino da suo figlio, fino ad allora residente in Italia. Il 13 ottobre 2010, la ricorrente ha messo al mondo il suo secondo figlio, concepito con suo marito. Il 14 settembre 2011, alla ricorrente è stato nominato lo stesso curatore amministrativo di suo marito. C. Il 19 aprile 2013, i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione, attribuente, in particolare, la custodia del figlio comune alla ricorrente, con un ampio diritto di visita per il padre. Il 19 giugno 2013, il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando, dopo avere precisato il diritto di visita, il loro accordo. La sentenza è cresciuta in giudicato incontestata. D. Il 1° marzo 2015, la curatela amministrativa dei coniugi è stata convertita in una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa secondo il relativo nuovo diritto.

F-6395/2019 Pagina 3 Il 9 marzo 2015, la ricorrente ha chiesto all’UMCT il rilascio di un permesso di domicilio “C” a suo favore e del suo figlio primogenito, annunciando nel contempo di cominciare a lavorare, a decorrere dal 18 marzo seguente, come badante presso una famiglia ticinese. E. Il 16 dicembre 2015, previo respingimento dell’istanza intesa ad ottenere un permesso C, l’UMCT ha rinnovato alla ricorrente il permesso B per altri cinque anni. F. Il 1° marzo 2016, l’UMCT ha rivolto alla ricorrente un ammonimento scritto relativo all’eventuale revoca del suo permesso B “in caso di sua ulteriore dipendenza dalla pubblica assistenza oppure dovesse essere riscontrata un’infrazione all’ordine pubblico”, e ciò per avere beneficiato, con la sua economia domestica, di prestazioni assistenziali dal settembre 2012. G. L’11 aprile 2016, con decreto d’accusa, il Ministero pubblico del Canton Ticino (MPCT) ha condannato la ricorrente, per sviamento della giustizia (denuncia non veritiera) nonché infrazione e contravvenzione alla legislazione federale sugli stupefacenti (alienazione gratuita di 0.5 gr. di cocaina e consumo di 12 gr. della medesima sostanza), ad una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per due anni, e ad una multa di fr. 200.–. Il decreto d’accusa è passato in giudicato incontestato. Il 7 luglio 2017 e il 9 marzo 2018, mediante decreti d’accusa, il MPCT ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 200.–, rispettivamente di fr. 300.–, per contravvenzioni alla legislazione federale sugli stupefacenti (consumo di cocaina). I decreti d’accusa sono cresciuti in giudicato incontestati. H. Il 12 luglio 2017, i due figli della ricorrente sono stati collocati, a tempo indeterminato, presso il Centro educativo per minorenni (CEM) “B._______”. I. Il 20 aprile 2018, la ricorrente e suo marito hanno inoltrato alla Pretura una richiesta comune di divorzio, corredata di una convenzione completa sulle conseguenze accessorie del divorzio, tra cui l’attribuzione alla ricorrente dell’autorità parentale sui suoi due figli.

F-6395/2019 Pagina 4 Il 6 agosto 2018, previa audizione delle parti, il Pretore ha pronunciato il divorzio, omologando la corrispondente convenzione, mediante sentenza cresciuta in giudicato il 14 settembre susseguente. J. Il 15 gennaio 2019, l’UMCT ha richiesto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) l’approvazione per poter rinnovare il permesso B UE/AELS della ricorrente nell’ambito del cosiddetto diritto di rimanere ai sensi del diritto e della giurisprudenza comunitari. Il 10 aprile 2019, mediante messaggio elettronico, la SEM ha invitato l’UMCT a fornirle chiarimenti sulla situazione dei due figli della ricorrente, sui rapporti che quest’ultima intrattiene con loro dai punti di vista affettivo ed economico, nonché sulle conseguenze per loro di un eventuale rifiuto di approvare la proroga del permesso di dimora, sospendendo la pratica fino alla ricezione delle informazioni necessarie. K. L’11 giugno 2019, eseguite le relative delucidazioni, l’UMCT si è nuovamente rivolto alla SEM per ottenere l’approvazione concernente il rinnovo del permesso di dimora della ricorrente, questa volta riferendosi all’art. 50 cpv. 1 lett. b (scioglimento del matrimonio, gravi motivi personali) della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L’UMCT ha inoltrato il proprio incarto alla SEM, contenente, in particolare, un rapporto del Servizio medico-psicologico (SMP) cantonale, del 9 maggio 2019, in cui si fa riferimento ad un “lavoro di riavvicinamento” tra la ricorrente e i suoi figli, e ad un ampliamento dei “diritti di visita dei figli alla madre con lo scopo di salvaguardare il legame filiale e fraterno”, rilevando che un eventuale rifiuto di rinnovare il permesso di dimora “non favorirebbe questo intervento in atto, con il rischio di perdere il legame madre-figli e di destabilizzare l’equilibrio faticosamente raggiunto durante il lungo periodo di presa a carico”. L. Il 13 giugno 2019, la SEM ha informato la ricorrente di non avere l’intenzione di approvare la proposta dell’UMCT di rinnovarle il permesso di dimora, pretendendo in sostanza che “non possa invocare una buona integrazione (sul piano professionale, comportamentale e finanziario)”, e che la presenza in Svizzera dei suoi figli non costituisca, “tenuto conto del loro duraturo collocamento in foyer, [...] un elemento suscettibile di giustificare l’approvazione della proposta cantonale”. La SEM ha prefisso alla ricorrente un termine fino al 19 luglio 2019 per esprimersi in proposito.

F-6395/2019 Pagina 5 M. Il 31 luglio 2019, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la ricorrente, rappresentata da SOS Ticino, ha fatto valere “gravi motivi” per giustificare la continuazione del suo soggiorno in Svizzera, trovandosi in una “delicata situazione sia dal profilo della salute che da quello socio/familiare”, ed ha sostenuto che il collocamento dei suoi figli presso il CEM “non può rappresentare un ostacolo all’approvazione relativa alla proroga del permesso di soggiorno”. La ricorrente ha allegato un rapporto della dott.ssa C._______, psichiatra e psicoterapeuta, del 9 luglio 2019, facente stato di colloqui psicoterapeutici e di una terapia psicofarmacologica dal maggio 2017. Nel rapporto è precisato che “si è anche proceduto ad iniziare una terapia famigliare-sistemica, in essere già da diversi mesi, che sta generando indubbio beneficio a livello della relazione madre-figli [...] una decisione di non concessione di proroga del permesso determinerebbe un grave attentato all’equilibrio fin qui reperito, sia dal punto di vista della salute strettamente psichica, sia per le conseguenze a livello relazionale e sociale in relazione al suo ruolo di madre e ai figli”. N. Il 31 ottobre 2019, la SEM si è rifiutata di approvare il rilascio da parte dell’UMCT di un permesso di dimora a favore della ricorrente, intimandole di lasciare la Svizzera entro il 31 gennaio 2020. In sostanza, la SEM asserisce che la durata del soggiorno in Ticino della ricorrente, di “quasi dieci anni”, non costituisce un motivo per prorogare il suo permesso di dimora, considerato che “durante questi anni ha cumulato debiti privati, fatto capo ad aiuti assistenziali, svolto un’attività lucrativa solo in modo saltuario e avuto dei problemi con le autorità penali” (decisione, pag. 5). La SEM continua ad argomentare che i due figli della ricorrente sono stati collocati presso il CEM nel 2016, e che questa soluzione “sembra essere stata inizialmente pronunciata in modo temporaneo, salvo poi acquisire carattere duraturo”, cosicché “il suo trasferimento in Italia, eventualmente in una zona vicina al confine elvetico (dove risiedono peraltro dei [suoi] familiari, con cui [...] intrattiene dei rapporti e presso cui si reca in visita con i figli)” non comporterebbe l’interruzione della relazione tra di loro, dato che la ricorrente “potrà recarsi regolarmente in Svizzera a visitare i figli, di modo che i rapporti con gli stessi potranno continuare secondo le modalità attualmente in vigore” (decisione, pag. 5). O. Il 3 dicembre 2019, sempre rappresentata da SOS Ticino, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa

F-6395/2019 Pagina 6 concessione dell’assistenza giudiziaria, che la decisione della SEM sia annullata e la proroga del permesso di dimora approvata oppure, a titolo sussidiario, che gli atti siano rinviati alla SEM per una nuova valutazione. In sunto, la ricorrente fa valere che il collocamento dei suoi due figli presso il CEM era “strettamente legato alla relazione conflittuale” con il suo ex marito e al conseguente “episodio depressivo che le impediva di occuparsi sia dei figli che della propria salute” (ricorso, pag. 4). Riferendosi al rapporto medico-psichiatrico della dott.ssa C._______, la ricorrente sostiene di avere compiuto “in poco più di due anni [...] enormi progressi, giungendo a proteggersi meglio dalle relazioni disfunzionali ed interrogandosi in maniera proficua rispetto alle modalità di interazione con i figli e la loro educazione” (ricorso, pag. 4). La ricorrente aggiunge che, se dovesse rientrare in Italia, diversamente da quanto pretende la SEM, “non potrebbe più esercitare i diritti di visita secondo il piano stabilito. I figli dovrebbero recarsi in Italia per il pranzo o per dormire con la mamma, ciò che diventerebbe assai difficoltoso. I diritti di visita della mamma si ridurrebbero di conseguenza per quantità ma soprattutto per qualità” (ricorso, pag. 4). In quest’ottica, la ricorrente rimprovera alla SEM di aver violato il diritto al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), nella misura in cui il rifiuto di prorogarle il permesso di dimora sarebbe sproporzionato rispetto alle circostanze del caso. P. Il 7 gennaio 2020, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, dando avvio, nel contempo, allo scambio degli scritti. Il 3 febbraio 2020, la SEM ha quindi inoltrato la sua risposta, limitandosi a ribadire la necessità di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. Il 1° aprile 2020, la ricorrente ha presentato una breve replica, riaffermando le proprie conclusioni. Il 14 maggio 2020, la SEM ha trasmesso la duplica, confermando il contenuto della decisione impugnata e della risposta al ricorso. Q. Il 24 giugno 2020, questo Tribunale ha fatto pervenire alla ricorrente una copia della duplica per conoscenza e concluso, in linea di principio, lo

F-6395/2019 Pagina 7 scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti. R. Il 17 maggio 2021, l’UMCT ha comunicato a questo Tribunale una serie di documenti relativi alla ricorrente, dei quali si dirà, per quanto necessario, in prosieguo. Il 1° settembre 2021, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, copie degli ultimi documenti inoltrati dall’UMCT. S. Il 16 novembre 2021, l’UMCT ha fatto pervenire a questo Tribunale ulteriori nuovi documenti concernenti la ricorrente, i quali saranno vagliati, se del caso, in seguito. Il 6 gennaio 2022, questo Tribunale ha spedito alla ricorrente, per conoscenza, copie dei documenti in questione. T. L’11 gennaio 2022, l’UMCT ha ancora inoltrato un documento aggiuntivo, il quale è trasmesso alla ricorrente, per conoscenza, e alla SEM, visto l’esito del litigio, con la presente sentenza.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 31 ottobre 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che si tratta di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente il soggiorno in Svizzera di una persona che è cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea, questo Tribunale è competente a giudicare la causa in quanto

F-6395/2019 Pagina 8 autorità di grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 cpv. 1 e 3 ALC, nonché l’art. 83 lett. c cifra 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente, che è la destinataria della decisione impugnata e beneficia dell’assistenza giudiziaria, ha presentato il suo ricorso in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui esso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. È innanzitutto utile precisare, sul piano procedurale, che i Cantoni sono

F-6395/2019 Pagina 9 competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all’approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI, in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201], e con l’art. 28 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio [OLCP, RS 142.203]; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione [OA-DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposta all’approvazione della SEM, a decorrere dal 15 aprile 2018, la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI e art. 77 OASA; art. 4 lett. d OA-DFGP). In concreto, la ricorrente è divorziata dal 14 settembre 2018 (cfr. consid. I), dimodoché la proroga del suo permesso di dimora, in applicazione dell’ALC (permesso “B” UE/AELS) oppure in base al diritto interno (permesso “B” nazionale), sottostà alla procedura d’approvazione da parte della SEM. 4. Bisogna di seguito circoscrivere l’oggetto del litigio e determinare il diritto ad esso applicabile. 4.1 A questo proposito la SEM asserisce, con riferimento segnatamente alla sentenza TAF F-2201/2017 del 9 ottobre 2018, che “non le è possibile approvare un altro tipo di permesso o basarsi su una diversa base legale da quella indicata dalle autorità cantonali [art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI]. Nel caso in esame, la SEM non può quindi valutare l’eventualità di approvare la proroga del soggiorno dell’interessata né sulla base dell’[ALC], né sull’art. 8 [CEDU], né su nessun’altra disposizione legale” (decisione impugnata, pag. 3). Ora, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di procedura d’approvazione dopo l’emanazione della decisione impugnata il 31 ottobre 2019, questo modo di vedere non è più sostenibile. In effetti, l’oggetto della lite nella procedura d’approvazione davanti alla SEM è ormai considerato il diritto di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale (cfr. la sentenza del Tribunale federale, a cinque giudici, 2C_800/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 3.4, nonché la DTAF 2020 VII/2 consid. 4 e 5, allineatasi su questa sentenza del Tribunale federale). Questo significa che

F-6395/2019 Pagina 10 la SEM deve, da un lato, accertare tutti i fatti che sono rilevanti, e, dall’altro lato, applicare loro ogni disposizione legale suscettibile di condurre al rinnovo o al rilascio di un titolo di soggiorno. Altrimenti detto, la SEM ha l’obbligo di esaminare le condizioni che permettono ad uno straniero di rimanere in Svizzera, qualunque sia la base legale, e di delucidare tutti i fatti pertinenti che non fossero ancora stati considerati dall’autorità cantonale o che la persona interessata avesse allegato successivamente (cfr. 2C_800/2019 consid. 3.4.3 e 3.4.4). 4.2 Secondo l’art. 2 cpv. 2 LStrI, ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la LStrI si applica solo se l’ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede disposizioni più favorevoli. Questo principio è pure formulato all’art. 12 ALC, secondo cui l’ALC non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia. Peraltro, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, può sussistere un diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (art. 50 cpv. 1 e 2 LStrI). A ciò bisogna aggiungere che anche l’art 8 CEDU può, a determinate condizioni, conferire il diritto ad un permesso di soggiorno (cfr. DTF 144 I 266 consid. 3.9).

In concreto, non vi sono dubbi che l’ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae, dato che la ricorrente è una cittadina italiana che si è trasferita in Svizzera nel 2010, per cui è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), più favorevoli di quelli previsti dalla LStrI, i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). Di conseguenza, in conformità alla nuova giurisprudenza, la SEM è tenuta ad esaminare se la ricorrente può ottenere il rinnovo del suo vecchio permesso di dimora “B” UE/AELS, accordatole dall’UMCT il 24 aprile 2010, in base all’ALC (cfr. 2C_800/2019 consid. 3.4.4).

Se la ricorrente non è in grado di ricavare nulla dall’ALC, si deve appurare in che misura può ottenere la proroga del permesso di dimora in virtù del diritto interno, ossia dell’art. 50 cpv. 1 e 2 LStrI, senza dimenticare la necessità di una disanima della fattispecie sotto il profilo dell’art. 8 CEDU

F-6395/2019 Pagina 11 (cfr. 2C_800/2019 consid. 1.1 e 3.4.3). In proposito, si osservi che anche il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell’art. 8 CEDU sottostà per approvazione alla SEM (cfr. art. 3 lett. f OA-DFGP). 5. In conclusione, sebbene non si possa rimproverare alla SEM di non avere analizzato la proposta dell’UMCT sotto il profilo dell’ALC e della CEDU, visto che la nuova giurisprudenza è posteriore alla decisione impugnata, è necessario, a causa di questa lacuna oggettiva, accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla SEM affinché emani una nuova decisione in conformità alle istruzioni formulate al considerando precedente (cfr. art. 61 PA). Questa soluzione s’impone alla luce della finalità della procedura d’approvazione, nella misura in cui, se questo Tribunale dovesse giudicare la causa direttamente, l’intervento della SEM nella procedura cantonale, in qualità di autorità amministrativa federale competente per legge a condurre la procedura d’approvazione, verrebbe sminuito e privato della sua necessaria efficacia. 6. 6.1 Le spese processuali sono messe, di regola, a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, tenuto conto dell’esito positivo del ricorso, non si prelevano spese processuali, con la precisazione che la ricorrente beneficia, ad ogni modo, dell’assistenza giudiziaria. 6.2 Visto che il ricorso è accolto, la ricorrente ha diritto, a prescindere dai motivi che hanno condotto all’accoglimento, a un’indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che la ricorrente non ha presentato alcuna nota delle spese fatturatele dal suo patrocinatore, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, che rispecchiano, in definitiva, la complessità del litigio, è appropriato attribuire alla ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'500.–, a carico della SEM.

F-6395/2019 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 31 ottobre 2019 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 4, e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'500.–, a carico della SEM. 4. Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario; allegati: copie dello scritto dell’UMCT, dell’11 gennaio 2022, e del relativo documento); – alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC ...; allegati: copie dello scritto dell’UMCT, dell’11 gennaio 2022, e del relativo documento).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-6395/2019 Pagina 13 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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