T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-6228/2016

S e n t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 7 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi.

F-6228/2016 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina della Mongolia nata il (...), è giunta in Svizzera il 15 febbraio 2009 depositando una domanda d’asilo indicando le generalità di B., nata il (...). Con decisione del 30 agosto 2011 (che sostituiva quella emanata il 16 agosto 2011) l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto l’istanza d’asilo, pronunciando nel contempo l’allontanamento ed impar- tendo un termine all’11 ottobre 2011 per lasciare il territorio della Confede- razione. In data 30 settembre 2011 l’interessata è insorta contro detta de- cisione mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che il 16 maggio 2012 lo ha respinto. B. Essa ha intrapreso un apprendistato di creatrice d’abbigliamento nell’ago- sto 2011 a C., conseguendo il relativo diploma in data 7 lu- glio 2015. Il 1° settembre 2015 A. ha iniziato un secondo tirocinio di impiegata di commercio al dettaglio – previsto per una durata di tre anni – al servizio dell’azienda in cui aveva già svolto la prima formazione. Nel luglio 2013 essa ha lasciato l’alloggio messo a disposizione dalla Croce Rossa presso un centro di assistenza per trasferirsi in un appartamento situato a C., concesso dal datore di lavoro, il quale si è anche preso a carico le ulteriori spese necessarie per il suo sostentamento. C. Il 6 agosto 2015 la responsabile nonché titolare dell’azienda in cui A. è attiva, ha contattato il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) al fine di ottenere un preavviso favorevole atto a permettere lo svolgimento del secondo tiro- cinio poc’anzi citato. D. In data 24 marzo 2016 la SPOP ha informato l’interessata circa la sua in- tenzione di accordarle un permesso di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), su riserva dell’approvazione da parte della SEM. L’autorità cantonale ha pertanto sottoposto a quest’ultima il caso di A._______ unitamente al proprio preavviso favorevole. E. Mediante scritto del 31 maggio 2016, l’autorità federale di prime cure ha informato l'interessata circa l'intenzione di negare il rilascio di un permesso

F-6228/2016 Pagina 3 in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in ragione dell’integrazione ritenuta non par- ticolarmente rilevante e giustificante il riconoscimento di un caso di rigore, e le ha accordato la possibilità di prendere posizione in merito. F. Agendo per il tramite del proprio rappresentante, A._______ ha inoltrato le sue osservazioni in data 15 luglio 2016, nelle quali ha evidenziato di sod- disfare le condizioni restrittive per il rilascio di un permesso di dimora in applicazione della citata norma, risiedendo in Svizzera dal 15 feb- braio 2009, avendo dato prova di volere acquisire una formazione, visti il tirocinio di creatrice d’abbigliamento portato a termine con buoni risultati nonché la successiva specializzazione quale impiegata di commercio al dettaglio. L’interessata ha altresì precisato di non disporre di alcuna rete sociale e familiare in Mongolia, ciò che ne comprometterebbe un eventuale reinserimento. È in quest’occasione che A._______ ha rivelato la sua vera identità, consi- derato che precedentemente sia le autorità, sia il suo datore di lavoro la conoscevano con il nome di B.. Essa ha tra l’altro prodotto una copia del passaporto rilasciato nel 2012 dai competenti uffici mongoli della capitale Ulan Bator. G. Il 7 settembre 2016 la SEM ha respinto l'approvazione al rilascio di un per- messo di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. La SEM ha evidenziato che la buona integrazione sociale e pro- fessionale, il comportamento integro, come pure le relazioni interpersonali di carattere professionale e privato in Svizzera non sono sufficienti per co- stituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integra- zione professionale di A., l'autorità inferiore, pur riconoscendole gli sforzi compiuti, in ragione del tirocinio portato a termine e della seconda formazione in corso di svolgimento, ha ritenuto che la sua situazione lavo- rativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente spe- cifica. Il fatto che essa sia professionalmente attiva non rappresenta un'e- voluzione a livello lavorativo tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, al contrario le conoscenze acquisite

F-6228/2016 Pagina 4 in territorio elvetico potrebbero venire utilizzate in patria e facilitarne il rein- serimento. Nemmeno l'avere mantenuto un comportamento corretto du- rante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'integrazione sociale par- ticolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità ha tuttavia sottolineato come il buon comportamento debba in casu essere relativiz- zato, avendo la ricorrente soggiornato per anni in Svizzera sottacendo la sua vera identità. La durata del suo soggiorno nella Confederazione Elve- tica non è stata ritenuta d’importanza tale da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore, considerato come essa ha vissuto la maggior parte della propria esistenza in patria, ovvero quasi 25 anni (e non 16 come pre- teso a causa della falsa identità) su 32. La SEM ha inoltre ritenuto che neppure eventuali difficoltà di reinserimento nella sua regione d’origine, do- vute a motivi economico-sociali, sono determinanti nel caso specifico e consentono di accogliere l'istanza. La SEM ha evidenziato che gli sforzi intrapresi per raggiungere una buona integrazione professionale non rap- presentano un fattore eccezionale, considerato come le qualifiche come creatrice d’abbigliamento acquisite in Svizzera potranno essere utilizzate anche in patria. L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontana- mento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, am- missibile ed esigibile nel quadro della richiesta d’asilo e della relativa pro- cedura giudiziaria. H. Con ricorso del 10 ottobre 2016, A._______ ha concluso dinanzi al Tribu- nale all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo di approvare il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottoli- neando che nella fattispecie le condizioni poste da tale articolo sono date. La ricorrente ha innanzitutto ribadito di soddisfare l’esigenza in materia di durata del soggiorno fissata all’art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi. In merito all’inte- grazione in Svizzera essa ha ricordato il proprio percorso formativo e pro- fessionale, evidenziando di essere finanziariamente autonoma dal mese di luglio 2013. A mente dell’insorgente dovrebbe essere riconosciuta l’esistenza di un caso di rigore anche in ragione della lunga permanenza in Svizzera, ormai superiore a sette anni. Il rimpatrio in Mongolia comporterebbe di conse- guenza gravi conseguenze ed un profondo sradicamento sociale.

F-6228/2016 Pagina 5 A._______ ha riconosciuto di avere violato il proprio obbligo di collabora- zione, sottacendo per anni la sua vera identità. Essa ha tuttavia dichiarato di avere agito in tale maniera dopo essersi malauguratamente fidata dei consigli di altri richiedenti l’asilo, ma di avere in seguito compreso quanto pregiudizievoli potessero rivelarsi simili dichiarazioni, ed ha porto le proprie scuse. La ricorrente ha infine osservato come questo sia l’unico elemento negativo nella presente fattispecie, mentre la sua situazione, se conside- rata complessivamente, dovrebbe portare al riconoscimento di un caso di rigore giusta l’art. 14 cpv. 2 LAsi. I. L’interessata ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri- chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 4 novembre 2016. J. In data 22 dicembre 2016 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame del 10 ottobre 2016, riconfermandosi nella decisione emanata il 7 settembre 2016 e considerando che A._______ non ha ad- dotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. K. Il 4 gennaio 2017 Tribunale ha trasmesso detta presa di posizione alla ri- corrente per conoscenza.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM – la quale costituisce un'u- nità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispe- cie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 set- tembre 2010 consid. 3).

F-6228/2016 Pagina 6 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi). 1.4 A._______ è destinataria della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: l'interessato si trova in Sviz- zera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in conside- razione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d). 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ne ha esteso il campo d’applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai

F-6228/2016 Pagina 7 Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di ricono- scere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il be- neficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 mag- gio 2010 consid. 2.2; DTAF 2009/40 consid. 3.4 con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di appro- vazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle proce- dure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura cfr. DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribu- nale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità canto- nali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con l’art. 5 lett. d dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr). 4. Nel caso in esame A._______ è entrata in Svizzera in data 15 feb- braio 2009 depositando una domanda d’asilo, essa soddisfa pertanto la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la pre- senza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda d’asilo. Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ottempera parimenti alla se- conda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 lett. b LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui essa soggiornava (cfr. domanda cantonale di riconoscimento di un caso personale particolar- mente grave del 24 marzo 2016, incarto Simic, pag. 110), sebbene – come si vedrà più avanti (cfr. sub consid. 6.5) – la ricorrente ha rilevato la sua vera identità unicamente in occasione delle osservazioni dinanzi alla SEM del 15 luglio 2016. Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'inte- ressata costituisce un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA, nonché accertare se sussistono motivi di revoca se- condo l’art. 62 LStr (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. d LAsi). 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati il 1° gennaio 2007 nell'art. 33

F-6228/2016 Pagina 8 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago- sto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze di esecuzione, in particolare dell'OASA, il previ- gente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rila- sciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivo- glia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi- menti ivi citati). Sempre con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurispru- denza sviluppata in merito, va però indicato che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tenere conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non co- stituiscano un catalogo esaustivo e non debbano essere adempiuti cumu- lativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 ali- néa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.). 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione corrisponde a quella di caso personale particolar- mente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 otto-

F-6228/2016 Pagina 9 bre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza re- lative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situa- zione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni me- die degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi con- seguenze. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore ai sensi del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 113). 6. 6.1 A._______ si è prevalsa del lungo soggiorno in Svizzera (ormai supe- riore ad otto anni), di un comportamento corretto ad eccezione delle indi- cazioni in merito alla sua identità, nonché di un'integrazione socioprofes- sionale ben riuscita, caratterizzata dalla forte volontà di acquisire delle co- noscenze lavorative e dall’indipendenza finanziaria. 6.2 Il Tribunale osserva in primo luogo che il semplice fatto che uno stra- niero abbia soggiornato durante più anni in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente di riconoscere l’esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario devono essere presenti altre circo- stanze eccezionali, le quali permettono di giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7; come pure la sentenza del TAF C-5313/2011 del 13 marzo 2014 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie la ricorrente non può dunque prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Svizzera al fine del rilascio di un per- messo di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi. La considerazione che precede vale a maggior ragione nel caso in esame visto che la do- manda d’asilo di A._______ è stata respinta e l’autorità inferiore ne ha pro- nunciato l’allontanamento con decisione del 30 agosto 2011, confermata da questo Tribunale in data 16 maggio 2012 (D-5464/2011). Da allora l’in- teressata soggiorna in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle au- torità cantonali (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 con- sid. 4.4 e 6.3; 2007/44 consid. 5.2; sentenze del TAF C-3620/2014 del 21 settembre 2015 consid. 6.1; C-5309/2013 del 5 dicembre 2014 con- sid. 4.3.1 e le referenze citate).

F-6228/2016 Pagina 10 6.3 Per quanto attiene all'integrazione professionale della ricorrente, lo scrivente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A._______ in quest’ambito (vista la formazione acquisita ed il secondo tirocinio in corso di svolgimento) nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessata con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che essa si trasferisca in un’altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (DTAF 2009/40 con- sid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). La ricorrente che ha raggiunto l’indipendenza finanziaria nel luglio del 2013 è attiva a C._______ quale creatrice di abbigliamento in un atelier appartenente ad una società di moda di D., presso cui durante il periodo compreso tra il 1° settembre 2015 ed il 31 agosto 2018 segue e seguirà un secondo tirocinio quale impiegata al commercio al dettaglio (cfr. incarto Simic, pagg. 90-100). Agli atti non figurano indicazioni in merito alla remunera- zione totale percepita, ad eccezione dell’indicazione riguardante lo stipen- dio relativo all’apprendistato attualmente in corso, che però non sembra essere sufficiente per garantirle effettivamente l’autonomia finanziaria. Pur tenendo conto del fatto che la titolare dell’azienda per cui lavorava l’inte- ressata ha espresso soddisfazione per le qualità professionali, l’impegno e la passione dedicate alle attività svolte, proponendo appunto la già citata seconda formazione al fine di favorire il futuro rientro in Mongolia ed ado- perandosi per facilitare l’ottenimento di un permesso di dimora (cfr. scritto del 6 agosto 2015, incarto Simic, pag. 98), non si può ritenere che il per- corso lavorativo intrapreso da A. rappresenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utili nel proprio paese d'origine (appare anzi vero il contrario), né che la ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 122-124). 6.4 Con riferimento al criterio dell'integrazione sociale il Tribunale osserva come l’interessata sembra avere dimostrato impegno nell’acquisire le com- petenze linguistiche del luogo di residenza, esprimendosi in italiano (cfr. domanda cantonale di riconoscimento di un caso personale particolar- mente grave del 24 marzo 2016, incarto Simic, pag. 110). Dagli atti non risultano tuttavia ulteriori elementi particolari indicanti un’alta integrazione nel tessuto sociale. Non figurano in effetti eventuali affiliazioni ad associa- zioni o indicazioni in merito a legami sentimentali o di amicizia stretti du- rante la permanenza di A._______ in Svizzera.

F-6228/2016 Pagina 11 6.5 Dal punto di vista del comportamento, occorre osservare che l’insor- gente non è mai stata oggetto di lagnanze da parte delle autorità e non ha subito alcuna condanna negli ormai otto anni di presenza in questo paese. Va nondimeno osservato che l'assenza di atteggiamenti penalmente re- prensibili non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario, corrisponde al normale comportamento che ogni cittadino è tenuto ad adottare. Inoltre la buona condotta tenuta dalla ricorrente deve essere relativizzata in quanto dal suo arrivo in Svizzera ad inizio 2009 fino al luglio 2016 non ha indicato la sua vera identità, contravvenendo fortemente al suo dovere di collabo- razione nell’ambito del procedimento d’asilo (ed in particolare all’art. 8 cpv. 1 lett. a LAsi), oltre al principio della buona fede. Va altresì precisato che l’avere taciuto le sue vere generalità – fatto in alcun modo giustificato dalle informazioni fornitele da altri richiedenti l’asilo presso il Centro di re- gistrazione al momento dell’entrata in questo paese – potrebbe configurare un motivo di revoca ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. a LStr e sicuramente non giova alla sua posizione. 6.6 Il Tribunale rileva che l'interessata gode di uno stato di salute buono (cfr. domanda cantonale di riconoscimento di un caso personale particolar- mente grave del 24 marzo 2016, incarto Simic, pag. 109), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario. Quo alla situazione familiare dell'insorgente occorre considerare che du- rante la procedura d’asilo le dichiarazioni di A._______ non sono state ri- tenute verosimili, ivi comprese quelle relative alla sua famiglia, composta a suo dire da una sorella minore, che unitamente ad essa era stata affidata alle cure di una zia. Secondo quanto raccontato all’epoca erano stati pro- prio i comportamenti della zia e del di lei compagno ad avere spinto la ri- corrente ad abbandonare il suo domicilio e la sorellina per in seguito vivere alcuni anni come senzatetto ed infine cercare rifugio in Svizzera. Non è dunque dato a sapere da chi potrebbe essere effettivamente accolta la ri- corrente al suo rientro in Mongolia. Ciò non sembra a ogni buon conto co- stituire un ostacolo ad un suo eventuale rimpatrio. Dagli atti emerge invero che l’interessata non ha alcun legame familiare in Svizzera, mentre ha vis- suto nel suo paese d’origine fino all’età di quasi 25 anni, ragione per cui è verosimile partire dal presupposto che nonostante il periodo relativamente lungo trascorso in territorio elvetico essa possa ritrovare almeno in parte le relazioni sociali e familiari che aveva lasciato al momento della sua par- tenza per l’Europa. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Mongolia dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle diffi- coltà. Una volta rientrata nella sua terra d'origine, la ricorrente si troverà

F-6228/2016 Pagina 12 indubbiamente in condizioni meno favorevoli di quelle vissute in questo paese. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi con- nazionali rimasti in patria. Tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per potere beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esigere da essa il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria ed a cui la persona in que- stione dovrà fare fronte al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa invocare delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione parti- colare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Va infine considerato che le conoscenze professionali e l’esperienza acquisite in Svizzera po- tranno facilitare il reinserimento di A._______ nel suo paese di prove- nienza. Come visto in precedenza (cfr. consid. 6.3 supra), la formazione professionale attualmente frequentata è volta anche a facilitare il rientro in Mongolia. 7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che la ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. 8. Ne discende che la SEM, con la decisione del 7 settembre 2016, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au- torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 6 e 106 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. 9. Le spese processuali di fr. 1’000.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato in data 5 dicem- bre 2016. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

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24.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026