B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-5981/2025
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Sebastian Kempe, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nato il (...), alias A., nato il (...), alias B., nato il (...), alias C., nato il (...), Camerun, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 luglio 2025 / N (...).
F-5981/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) aprile 2025, depositando agli atti copia del suo certificato di nascita. A.b Da ricerche intraprese dalla SEM è risultato che il richiedente aveva presentato delle domande d’asilo precedenti, rispettivamente in D._______ il (...) e in Francia l’(...), nonché era stata emessa una misura d’allontana- mento per soggiorno illegale da parte delle autorità elvetiche. A.c Il (...) maggio 2025 si è tenuto con l’interessato il colloquio Dublino, nell’ambito del quale egli è stato in particolare questionato riguardo a degli eventuali ostacoli che si opporrebbero ad un suo ritorno in D._______ o in Francia, nonché circa il suo stato di salute. Il (...) maggio 2025 si è svolto con il richiedente un complemento al predetto colloquio, dove egli è stato interrogato riguardo alla relazione con la presunta compagna E._______ (di seguito: E.) ed il supposto figlio, F. (di seguito: F.), nato a G. il (...), di cui ha presentato copia del per- messo di soggiorno N. A.d Sempre il (...) maggio 2025, l’autorità elvetica competente ha indiriz- zato alla sua omologa francese una domanda di ripresa in carico del richie- dente, fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Francia ha risposto negativamente a tale richiesta in data 28 maggio 2025, indicando l’D._______ quale Stato mem- bro competente, in quanto quest’ultimo Stato avrebbe accettato la sua competenza in data 3 gennaio 2024 ex art. 18 par. 1 lett. d RD III. Poiché però il ricorrente sarebbe risultato irreperibile prima del suo trasferimento verso l’D., quest’ultimo Stato avrebbe accettato la proroga del suo trasferimento dalla Francia fino al 3 luglio 2025. A.e Sulla base delle suddette informazioni, la SEM ha quindi formulato all’indirizzo dell’D., in data 30 maggio 2025, una domanda di ri- presa in carico del richiedente ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. L’D._______ non ha risposto a tale richiesta.
F-5981/2025 Pagina 3 A.f Il 4 luglio 2025, la SEM ha presentato una nuova domanda di ripresa in carico dell’interessato alla Francia, sempre sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Nella stessa domanda ha in particolare osservato come, visto quanto comunicato da loro nella precedente risposta del 28 maggio 2025, la Svizzera ritiene che dal 4 luglio 2025 la responsabilità per la ripresa in carico del richiedente è passata dall’D._______ alla Francia ai sensi dell’art. 29 par. 2 RD III. Quest’ultimo Stato membro ha accettato la ripresa in carico, fondandosi sulla medesima norma succitata, il 18 luglio 2025. B. Con decisione del 30 luglio 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-43/1), la SEM non è entrata nel merito della summen- zionata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il trasferi- mento dell’interessato verso la Francia, nonché l’esecuzione del suo allon- tanamento da parte del H.. C. L’8 agosto 2025, l’interessato è insorto con ricorso avverso la succitata de- cisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), postulando, a titolo processuale, d’un canto la sospensione dell’esecu- zione in via supercautelare e la restituzione dell’effetto sospensivo al ri- corso e d’altro canto ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM affinché effettui l’esame nazionale della sua domanda d’asilo o perché proceda al completamento dell’istruttoria, nonché ha chiesto l’attribuzione al I.. Quale nuova documenta- zione, sono stati presentati in copia, sei stampe di fotografie che raffigure- rebbero il ricorrente in compagnia del figlio; lo (...) del ricorrente; biglietti di treno per il periodo giugno-luglio 2025; scritto del (...), (...), del 31 gen- naio 2025; lo scritto dell’assistente sociale al predetto (...) del 21 feb- braio 2025; nonché lo scritto del 2 maggio 2025 del citato (...) al ricorrente. D. L’11 agosto 2025, il giudice dell’istruzione competente, ha pronunciato quale misura supercautelare la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
F-5981/2025 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del gravame. 2. Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tri- bunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 3. Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d’asilo, sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. A titolo preliminare, lo scrivente Tribunale rileva che la contestazione ine- rente all’attribuzione cantonale addotta nel ricorso dall’insorgente (cfr. ri- corso, punti II, pag. 3 seg. e IV, pag. 11 seg.), come pure la sua conclusione ricorsuale circa l’assegnazione al I._______ (cfr. ricorso, pag. 13, cifra 4 delle conclusioni ricorsuali), risultano essere irricevibili, in quanto esulano dall’oggetto della presente impugnativa, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribu- nale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 27). Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all’autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sen- tenza del TAF A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, né nelle motivazioni né nel dispositivo della decisione avversata v’è alcun riferimento al punto posto in questione. Invero, malgrado si rimarchi che la rappresentante legale in coda al colloquio del ricorrente del 15 mag- gio 2025 ha chiesto che l’insorgente fosse trasferito nel I._______, tuttavia una decisione d’attribuzione formale del ricorrente – che è di competenza della SEM (art. 27 cpv. 3 LAsi) – non vi è stata, né può essere evincibile dalle considerazioni e dal dispositivo della decisione impugnata. Pertanto,
F-5981/2025 Pagina 5 il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione di merito da parte dell’istanza inferiore (cfr. THOMAS FLÜCKI- GER, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3 a ed. 2023, n. 14 segg., pag. 151 segg. ad art. 7 PA; cfr. anche per analogia la sen- tenza del TAF D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3). Pertanto, le predette motivazioni e conclusioni ricorsuali, risultano essere inammissibili. 5. 5.1 Il ricorrente, nel suo gravame, ritiene che la decisione della SEM non sia sufficientemente motivata, riguardo alle ragioni per le quali essa avrebbe omesso in un primo tempo di presentare una richiesta di ripresa in carico all’D., nonché perché avrebbe rivisto la propria valuta- zione dopo l’accettazione tacita della competenza da parte dell’D., presentando una nuova domanda di ripresa in carico alla Francia (cfr. ri- corso, lett. b, pag. 8). Tali censure formali sono da esaminare d’ingresso, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione im- pugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). 5.2 L’obbligo di motivazione, che deriva dal diritto di essere sentiti ai sensi dell’art. 29 PA, impone all’autorità di motivare la propria decisione in modo tale che la persona interessata possa, se del caso, impugnarla in modo adeguato e che sia lei che l’autorità di ricorso possano farsi un’idea della portata della decisione (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.6). A tal fine, l’autorità che ha emanato la decisione può limitarsi agli aspetti essenziali per la de- cisione, ma deve almeno indicare brevemente le considerazioni che l’hanno guidata e su quali elementi si basa la sua decisione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.2). Non è tuttavia necessario che la motivazione esamini in modo approfondito tutti i punti sollevati dalle parti e confuti espressamente ogni singola argomentazione (cfr. DTF 136 I 184 con- sid. 2.2.1). 5.3 Ora, tornando alla presente disamina, risulta dall’estratto Eurodac del 25 aprile 2025, che il ricorrente aveva presentato delle precedenti do- mande d’asilo in D._______ il (...) ed in Francia l’(...) (cfr. n. 11/3 e 12/2). Il ricorrente ha poi confermato tali eventi (cfr. n. 18/4). Pertanto, sulla base di tali elementi, malgrado effettivamente ai sensi dell’art. 7 par. 2 RD III, entrasse dapprima in linea di conto l’D._______ per la competenza nella trattazione della domanda d’asilo del ricorrente; tuttavia la SEM poteva scegliere senza alcun arbitrio ravvisabile di rivolgersi dapprima alla Francia con una domanda di ripresa in carico, ciò che ella ha fatto in data 15 mag- gio 2025 (cfr. n. 24/6). Ricevendo poi una risposta negativa dalla Francia il 28 maggio 2025 che indicava l’D._______ quale Paese competente (cfr.
F-5981/2025 Pagina 6 n. 28/1), la SEM si è premurata d’inoltrare entro i termini prescritti una do- manda di ripresa in carico del ricorrente all’D._______ il 30 maggio 2025 (cfr. n. 30/1 e 44/6). Malgrado poi l’autorità inferiore, in mancanza di una risposta dall’D._______ entro il termine posto all’art. 25 par. 1 RD III, abbia ritenuto competente quest’ultimo Stato a partire dal 14 giugno 2025 (cfr. art. 25 par. 2 RD III), come risulta dagli atti di causa e dalla stessa deci- sione (cfr. p.to I/8, pag. 2), la SEM ha inviato una seconda domanda di ripresa in carico alla Francia il 4 luglio 2025, ritenendo che in base alle in- formazioni rese dalle stesse autorità francesi nel loro rifiuto precedente (cfr. n. 28/1), la responsabilità per la ripresa in carico del ricorrente sarebbe passata alla Francia ex art. 29 par. 2 RD III a partire dal 4 luglio 2025, es- sendo che la proroga per il trasferimento del ricorrente, richiesto dalle au- torità francesi all’D., sarebbe durato fino al 3 luglio 2025 (cfr. n. 28/1 e 35/7). Tali passi processuali sono stati descritti correttamente – non vedendo tra l’altro sussistere alcun errore nel riporto della data di ac- cettazione della domanda di ripresa in carico da parte della Francia nella decisione avversata, che è effettivamente il 18 luglio 2025 (cfr. n. 38/2) come scritto nel detto provvedimento (cfr. p.to I/10, pag. 3 e p.to II, pag. 3) e non il 30 maggio 2025 o il 4 luglio 2025, come argomentato erronea- mente nel ricorso (cfr. lett. a, pag. 7) – e sono completamente ricostruibili dalla motivazione esposta nella decisione avversata (cfr. p.to I, pag. 2 e p.to II, pag. 3), pur se breve. Inoltre, dall’articolato memoriale ricorsuale si evince come il ricorrente, malgrado le suddette censure, abbia compreso a sufficienza i motivi sottesi all’emanazione della decisione e l’abbia potuta impugnare con cognizione di causa. 5.4 Pertanto, la SEM non ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata e, le censure formali ricorsuali mosse al provvedi- mento sotto tale profilo, vanno integralmente respinte. Per il resto, le argo- mentazioni del ricorso riferite ai criteri di determinazione dello Stato mem- bro competente per la trattazione della domanda d’asilo, riguardano il me- rito della questione e verranno quindi esaminate nei considerandi seguenti. 6. 6.1 Nel merito, l’insorgente ritiene poi che la SEM abbia violato le norme sulla competenza poste dal RD III, riconoscendo erroneamente la respon- sabilità della Francia per la trattazione della sua domanda d’asilo (cfr. ri- corso, lett. a, pag. 6 seg.). Egli ritiene infatti come sarebbe l’D., primo Paese dove egli avrebbe presentato domanda d’asilo e che avrebbe tacitamente riconosciuto la propria competenza a partire dal 14 giu- gno 2025, lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda d’asilo. Pertanto, egli considera la seconda richiesta di ripresa in carico
F-5981/2025 Pagina 7 della SEM alla Francia ingiustificata e quindi inefficace e la conseguente accettazione di quest’ultimo Stato, come irrilevante, riferendosi alla sen- tenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) Mengesteab contro Germania, causa C-670/16 del 26 luglio 2017 (Grande Sezione). Al- tresì, egli ritiene come la seconda richiesta di ripresa in carico alla Francia, risulterebbe tardiva ai sensi dell’art. 23 par. 2 RD III. Infine, non compren- derebbe sulla base di quale norma, la Francia avrebbe avocato a sé la competenza di trattazione della sua domanda d’asilo. 6.2 6.2.1 Ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel me- rito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2.2 Giusta l’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e l’allontanamento. Altresì, la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presen- tata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 6.2.3 Ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 6.2.4 Inoltre, giusta l’art. 29 par. 1 cpv. 1 RD III, il trasferimento del richie- dente o di altra persona ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. c o d RD III, dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene con- formemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa con- certazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia
F-5981/2025 Pagina 8 materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accet- tazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’art. 27 par. 3 RD III. Secondo l’art. 29 par. 2 RD III tuttavia, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un mas- simo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qua- lora questi sia fuggito. 6.3 Nella presente disamina, è assodato e incontestato che il ricorrente, giunto in Europa nel (...), dall’D., ha depositato una domanda d’asilo in quest’ultimo Paese il (...) e successivamente, l’(...) ha presentato una domanda d’asilo in Francia (cfr. n. 11/3, 12/2 e 18/4). Altresì, nell’am- bito del colloquio Dublino, l’insorgente ha dichiarato che né in D. né in Francia egli sarebbe stato questionato e che non avrebbe ricevuto alcuna decisione circa la sua domanda d’asilo (cfr. n. 18/4). Sulla base di tali informazioni, l’autorità inferiore ha chiesto alle autorità francesi, il 15 maggio 2025 – quindi nel rispetto del termine fissato all’art. 23 par. 2 RD III – la ripresa in carico dell’interessato sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Come già visto sopra (cfr. consid. 5.3), tale richiesta, per quanto non prettamente corretta sulla base dell’art. 7 par. 2 RD III, non pre- sta il fianco a critiche. Inoltre, come chiaramente evincibile dagli atti all’in- serto e dalla decisione avversata – ma proprio tali elementi passati su si- lenzio dal ricorrente – la seconda domanda di ripresa in carico dell’insor- gente da parte dell’autorità inferiore alla Francia, si basa sul fatto che il trasferimento da quest’ultimo Paese verso l’D._______ scadesse il 3 lu- glio 2025 (cfr. n. 28/1 e 35/7) e quindi, in applicazione dell’art. 29 par. 2 RD III, la Francia è divenuta lo Stato membro competente (cfr. n. 35/7 e deci- sione impugnata p.to I, pag. 2 seg.; p.to II, pag. 3). Invero correttamente, essendo la proroga del termine di trasferimento del ricorrente dalla Francia all’D., ai sensi dell’art. 29 par. 2 seconda frase RD III, scaduto il 3 luglio 2025, come enunciato dalla medesima norma (art. 29 par. 2 prima frase RD III), la competenza è stata trasferita allo Stato membro richie- dente, in casu alla Francia, in quanto lo Stato membro competente per la ripresa in carico – ovvero l’D. – è stata liberata dell’obbligo della ripresa in carico. Pertanto, non si ravvisa in specie alcuna violazione delle norme di competenza sancite dal RD III, a differenza di quanto argomen- tato nel ricorso. Inoltre in tale contesto è da rilevare come la sentenza della CGUE citata nel gravame, si riferisce ad una fattispecie differente dalla
F-5981/2025 Pagina 9 presente (e ad altre norme del RD III; cfr. sentenza della CGUE Menge- steab contro Germania succitata, in particolare §§ 59 segg.), e non è per- tanto in alcun modo di supporto alla tesi sostenuta dal ricorrente, né è in grado di condurre il Tribunale a diversa conclusione da quella testé espo- sta. Altresì, al contrario di quanto addotto nel ricorso, la seconda domanda di ripresa in carico alla Francia, non si basa soltanto sulle risultanze Euro- dac, bensì ha quale base principale le informazioni sopraggiunte dalle au- torità francesi nel loro rifiuto di ripresa in carico iniziale del 28 maggio 2025 (cfr. n. 28/1), ovvero sul fatto che la competenza (...) fosse cessata a par- tire dal 4 luglio 2025 (cfr. n. 35/7). La stessa richiesta, si fonda quindi sull’art. 23 par. 2 cpv. 2 RD III – e non sul cpv. 1 della medesima norma – ed è stata formulata dalla SEM alla Francia il 4 luglio 2025 (cfr. n. 35/7), quindi entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda d’asilo in Svizzera, avvenuta il (...) aprile 2025 (cfr. n. 4/2), posto dalla pre- detta norma. Sulla base di ciò, la Francia ha accettato la ripresa in carico dell’insorgente il 18 luglio 2025 (cfr. n. 38/2), dunque entro il termine dispo- sto all’art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Infine, il ricorrente si prevale della sua relazione con il presunto figlio presente in Svizzera. A tal proposito il Tribunale rileva già sin d’ora come egli non si possa prevalere validamente in particolare dell’art. 10 RD III – che tra l’altro egli non cita nel ricorso – per una trattazione del suo caso da parte della Svizzera, in quanto il presunto figlio, nato in Svizzera, non rientra nel cer- chio dei “familiari” citati all’art. 2 lett. g RD III (cfr. anche in merito infra con- sid. 7). Sulla base di tutto quanto precede, la competenza della Francia, risulta quindi essere di principio appurata. 6.4 6.4.1 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella pro- cedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che impli- chino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III). 6.4.2 In maniera del tutto generale, il Tribunale rileva dapprima che quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, anche
F-5981/2025 Pagina 10 all’ora attuale, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2 a frase RD III). Il ricorrente non ha difatti apportato, neppure nel suo ricorso, alcun elemento concreto e circostanziato che faccia dubitare che la Francia, che è legata alla Car- taUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto- collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), non applichi le dispo- sizioni precitate. Nulla permette del resto di ritenere l’esistenza di una pra- tica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie mi- nime in materia nel succitato Paese, che condurrebbero al pericolo di trat- tamenti contrari ai sensi dell’art. 4 CartaUE o 3 CEDU, o ancora del princi- pio di non-respingimento (art. 33 Conv. rifugiati), o al diritto all’esame della domanda, per i richiedenti l’asilo, secondo una procedura giusta ed equa (cfr. direttiva 2013/32/UE [direttiva procedura]), come ritenuto da giurispru- denza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-3798/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.2, F-3694/2025 del 28 mag- gio 2025 pag. 5 seg.). 6.4.3 Alla luce di quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III, non si giustifica nel caso concreto. 7. 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Francia (cfr. ricorso, lett. c, pag. 8 segg.), il ricorrente invoca tuttavia l’applicazione delle clausole discrezio- nali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago- sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, vista la sua relazione con il figlio neonato presente in Svizzera, il suo allontanamento rappresenterebbe una violazione del suo diritto alla vita familiare protetto dall’art. 8 CEDU e pre- giudicherebbe anche all’interesse superiore del figlio ad avere accanto il padre, quindi invocando anche implicitamente gli art. 3 e 10 della Conven- zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). 7.2 Giusta l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione con- cretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione in- ternazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III.
F-5981/2025 Pagina 11 Nell’applicazione di quest’ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasfe- rimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’au- torità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di con- trollo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.3 7.3.1 Dal profilo della protezione della vita familiare, il Tribunale osserva dapprima che l’art. 8 CEDU tende a proteggere soprattutto i rapporti – stretti ed effettivi – che riguardano la famiglia in senso stretto (detta “fa- miglia nucleare”), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che coabitano (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito CorteEDU] Katsikeros contro Grecia del 21 lu- glio 2022, 2303/19, §43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; sull’alleggerimento della condizione del diritto di pre- senza assicurato in Svizzera di un membro della famiglia nell’ambito delle procedure Dublino [membro di una famiglia al beneficio di un’ammissione provvisoria]; cfr. DTAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Possono essere tutelati an- che altri legami familiari o di parentela, come quelli citati all’art. 16 par. 1 RD III (ad esempio quelli tra sorelle e fratelli o tra genitori e figli maggio- renni), qualora sussista un particolare rapporto di dipendenza che vada oltre i consueti legami familiari o affettivi, ad esempio a causa di una disa- bilità o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). In tale conte- sto, occorre rammentare che l’interesse del fanciullo, ai sensi degli art. 3 e 10 CDF, è certo primordiale, ma non riveste una priorità assoluta. Esso costituisce un elemento del quale occorre tenere adeguatamente conto nell’ambito della valutazione globale degli interessi in causa (cfr. DTF 144 I 91 consid. 5.2; DTAF 2014/20 consid. 8.3.6; sentenza del TF 2C_681/2022 del 3 agosto 2023 consid. 4.3.3; sentenza del TAF F-3676/2025 del 27 maggio 2025 consid. 6.3.1). 7.3.2 Nel caso concreto, risulta dall’incarto di E._______ e del figlio F._______, che essi sono richiedenti l’asilo, senza ancora alcuna decisione ricevuta da parte della SEM relativa all’esito della loro domanda d’asilo. Pertanto il loro statuto di soggiorno in Svizzera, risulta a questo stadio della procedura, ancora del tutto precario. A tali condizioni risulta pertanto dub- bio che l’alleggerimento della giurisprudenza con riferimento al criterio del diritto di soggiorno durevole in Svizzera – rispettivamente del diritto di pre- senza assicurato – sia applicabile in specie (cfr. per analogia la sentenza
F-5981/2025 Pagina 12 del TAF F-3676/2025 precitata consid. 6.3.2). Tale questione può tuttavia rimanere in casu aperta, per i motivi seguenti. 7.3.3 In primo luogo, nei confronti di E., già nel colloquio comple- tivo del (...) maggio 2025, il ricorrente aveva allegato che non sarebbero più una coppia e che, esclusa qualche circostanza durante la quale avrebbe dormito presso l’abitazione dell’ex compagna, non avrebbero mai convissuto, essendosi peraltro conosciuti in Svizzera nel (...) (cfr. n. 22/3). Tali circostanze sono perlopiù ribadite anche nel ricorso, dove ha aggiunto che “in questi mesi” sarebbe riuscito “a recuperare almeno parzialmente il proprio rapporto interpersonale con la ex compagna, atteso che essi si ve- dono in occasione delle costanti visite di quello a G. per stare col figlio e che assieme collaborano perché quest’ultimo possa abituarsi alla presenza nella sua vita della fondamentale figura paterna, nonché per per- mettere al ricorrente di effettuare qualche videochiamata quando lui è in J._______ per i suoi obblighi procedurali” (cfr. ricorso, pag. 10). È quindi palese che nei confronti dell’ex compagna, il ricorrente non può prevalersi di alcuna relazione stretta ed effettiva – né men che meno dell’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III – per poter rimanere su suolo elvetico, ciò che tra l’altro egli non sostiene. Per quanto attiene invece alla relazione che il ri- corrente intratterrebbe con F., si osserva come questi è nato a G. il (...), ed ha quindi (...) d’età. Il ricorrente, non ha inoltre ancora formalmente riconosciuto lo stesso quale figlio, anche se dalla documen- tazione prodotta con il ricorso risulta che egli avrebbe adempiuto dei passi procedurali in tal senso, ma che attualmente in mancanza dei documenti d’identità dello stesso, la procedura dovrebbe essere chiusa con una deci- sione di non entrata nel merito da parte dell’autorità competente (cfr. scritto del 2 maggio 2025 dell’[...] allegato al ricorso). Pertanto, neppure a breve scadenza, sembra che l’insorgente riconoscerà ufficialmente F.. Inoltre, con il medesimo non ha mai convissuto e, malgrado qualche incon- tro con lo stesso sarebbe ripreso nei mesi di giugno e di luglio 2025 – come dimostrato dalle fotografie e dai biglietti di treno annessi al ricorso – in pre- cedenza avrebbe reso visita a F. da ultimo il (...) aprile 2025, ve- dendo per il resto lo stesso nel corso di alcune telefonate (cfr. n. 22/3). Altresì, egli non ha recensito di alcun contributo particolare a livello finan- ziario che verserebbe per il mantenimento di F.. Pertanto, vista l’età del bambino, nonché le circostanze che precedono, pur non esclu- dendo l’affezione che il ricorrente nutrirebbe per il presunto figlio e il suo desiderio di voler creare un legame parentale con il medesimo, tuttavia il Tribunale non ravvede al momento alcuna relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e F. ai sensi della giurisprudenza succitata. Non v’è poi ragione di ritenere che il trasferimento del ricorrente in Francia sarebbe
F-5981/2025 Pagina 13 pregiudizievole all’interesse del bambino e costituirebbe una violazione dell’art. 3 CDF o 10 CDF, in quanto, come già visto precedentemente, il legame di paternità non è formalmente stabilito, ed in ogni caso, è rilevato che l’interesse primario per il bambino, tenuto conto della sua giovanissima età (poco più di [...]), è di restare con la madre, che è la figura con la quale ha sempre convissuto e che gli apporta le cure e l’educazione quotidiana. 7.3.4 Visto quanto precede, la situazione del ricorrente in Svizzera, mal- grado i legami affettivi che lo uniscono a F._______, non costituisce un elemento decisivo, atto a stabilire una violazione del diritto al rispetto della vita familiare così come protetto dall’art. 8 CEDU. Da ultimo, visto quanto precede, all’evidenza pure l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III, tra l’altro norma non invocata dal ricorrente, è esclusa. 7.4 Infine, con riferimento allo stato di salute del ricorrente, si osserva che lo stesso è stato riprodotto in dettaglio nella decisione impugnata, alla quale si può senz’altro rinviare, in quanto completa e corretta ed onde evi- tare inutili ripetizioni (cfr. p.to II, pag. 6), ed è caratterizzato essenzialmente in diagnosi di TBC esclusa, insonnia, tracheomalacia post-traumatica in te- rapia con C-PAP notturno, prurito generalizzato attualmente silente, der- matite seborroica, probabili emorroidi DD parassiti fecali, probabile ga- strite, sindrome lombo-vertebrale acuta non irradiante e non deficitaria di origine verosimile muscolare, lieve miopia senza sequele oculari post- trauma e sindrome post-traumatica da stress, in trattamento farmacologico (cfr. n. 10/3, 27/2, 32/4, 33/3, 34/4 e 40/4). Stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza con- venzionale resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Ca- mera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Francia. Del resto, egli potrà continuare le cure ed i trattamenti finora ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. anche in merito la decisione impugnata, p.to II, pag. 6; ex multis la sentenza del TAF F-395/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 5.2 con ulteriore rif. cit.). 7.5 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d’apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
F-5981/2025 Pagina 14 8. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Francia è competente per l’esame della domanda d’asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste all’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, il ricorso deve es- sere respinto nella misura della sua ammissibilità (cfr. supra consid. 4) e la decisione della SEM confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insor- gente tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese proces- suali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate l’11 agosto 2025 sono revocate. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 11. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-5981/2025 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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