DTF 115 V 4, 1C_214/2015, 1C_339/2022, 1C_457/2021, 1C_563/2020, + 1 weiteres
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 15.12.2022 (1C_339/2022)
Corte VI F-5703/2021
Se n t e n z a d e l 3 m a g g i o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, ..., patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, Ravi Studio legale e notarile, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Naturalizzazione agevolata (procedura F-1719/2018); accoglimento parziale del ricorso da parte del Tribunale federale con sentenza del 21.12.21; decisione concernente i figli del ricorrente: B._______ (... 2014), C._______ (... 2016) e D._______ (... 2017).
F-5703/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’8 febbraio 2010, l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM) ha accordato a A._______ (il ricorrente), coniugato con una cittadina svizzera, la nazionalità svizzera in base alla procedura di naturalizzazione agevolata. B. Il 20 luglio 2012, il matrimonio del ricorrente con la sua moglie svizzera è stato sciolto mediante divorzio. C. Il 2 gennaio 2013, il ricorrente ha sposato una cittadina nigeriana, E., dalla quale ha avuto tre figli, tutti venuti al mondo in Ticino: la primogenita, B., il ... 2014, il secondogenito, C., il ... 2016, ed il terzogenito, D., il ... 2017. D. Il 19 febbraio 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nel frattempo subentrata all’UFM, ha annullato la nazionalità svizzera del ricorrente con, come corollario, “la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata” (decisione della SEM, punto 3 del dispositivo). E. Il 2 settembre 2020, mediante la sentenza F-1719/2018, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto l’impugnativa del ricorrente contro la decisione della SEM, precisando che “l’esito della presente procedura implica, in mancanza di una esplicita decisione contraria, la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli del ricorrente, nati nel 2014, 2016 e 2017 [...]” (sentenza TAF, consid. 12). F. Il 21 dicembre 2021, con la sentenza 1C_563/2020, il Tribunale federale (TF), pur confermando l’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, ha parzialmente accolto il suo gravame contro la sentenza TAF F-1719/2018, e ciò per il motivo che “né la decisione della SEM né la sentenza del TAF affrontano la questione dell’eventuale apolidia dei figli minorenni del ricorrente. Tali decisioni si limitano infatti a rilevare succintamente che l’annullamento della sua naturalizzazione agevolata comporta la perdita della cittadinanza anche per i suoi figli. Come visto, l’estensione dell’annullamento agli altri membri della famiglia non è però
F-5703/2021 Pagina 3 automatico [...]”; il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata “nella misura in cui concerne la perdita della cittadinanza svizzera per i figli del ricorrente”, rinviando la causa a questo Tribunale “affinché siano eseguiti gli accertamenti concernenti la loro situazione e sia statuito nuovamente al riguardo” (sentenza TF, consid. 6.3 e 7.1 nonché il punto 1 del dispositivo). G. Il 9 febbraio 2022, mediante ordinanza emanata nel quadro della presente nuova procedura F-5703/2021, questo Tribunale, dopo avere riprodotto il contenuto delle norme che reggono il diritto della cittadinanza nigeriano, ha dato al ricorrente la facoltà di esprimersi sulle medesime, invitandolo nel contempo ad esibire copie degli atti di stato civile e dei passaporti relativi a lui stesso, alla sua moglie nigeriana e ai loro tre figli, come pure ogni altro documento suscettibile di chiarire la situazione di quest’ultimi sotto il profilo del diritto della cittadinanza nigeriano. Questo Tribunale ha fissato al ricorrente un termine scadente il 24 febbraio 2022 per compiere quanto richiestogli, con la comminatoria che, a difetto di una presa di posizione motivata e sostenuta da elementi probatori, la causa sarebbe stata decisa in base ai documenti disponibili. H. Il 24 marzo 2022, dopo aver ottenuto una proroga del termine, il ricorrente ha inoltrato copie degli atti di stato civile dell’intera famiglia nonché dei passaporti nigeriani suo e di sua moglie (nn. A... e A...), precisando, da un lato, che i suoi figli “non dispongono di documenti nigeriani, siccome non hanno (mai avuto) nazionalità nigeriana”, e, dall’altro lato, che “sono nati in Svizzera (Ticino) e non hanno mai minimamente vissuto la realtà nigeriana. Al contrario, gli stessi (ormai già tutti alle prese con le scuole) si sono integrati perfettamente nella realtà svizzera, di modo che revocare la loro nazionalità, oltre che renderli apolidi, sarebbe del tutto ingiustificato e sproporzionato”. Il ricorrente conclude che la nazionalità svizzera dei suoi tre figli “non può essere annullata”.
F-5703/2021 Pagina 4 Diritto: 1. Per quanto concerne la competenza di questo Tribunale a trattare il ricorso e l’ammissibilità del medesimo, si rimanda alla sentenza TAF F-1719/2018, già citata, consid. 1, con la precisazione che il ricorrente, in quanto padre, agisce come rappresentante legale in nome e per conto dei suoi tre figli minorenni, e che l’uno e gli altri sono rappresentati in questa sede dal loro patrocinatore comune. 2. Secondo l’art. 41 cpv. 3 della vecchia legge federale sulla cittadinanza (vLCit; RU 2016 2561), applicabile alla fattispecie, come stabilito in precedenza da questo Tribunale e dal Tribunale federale, l’annullamento della cittadinanza svizzera implica, salvo esplicita decisione contraria, la perdita della cittadinanza anche per i membri della famiglia che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata. In proposito, il Tribunale federale ha indicato che spetta alle autorità preposte all’applicazione di questa disposizione, dal tenore generale, elaborare i criteri e i principi da considerare per limitare gli effetti dell’annullamento della naturalizzazione al solo interessato o per estenderli anche ai membri della sua famiglia (cfr. le sentenze TF 1C_563/2020, sopracitata, consid. 6.2 e 1C_214/2015 del 6 novembre 2015 consid. 2.1 con i riferimenti).
La conseguente prassi elaborata dalla SEM, in relazione all’art. 41 cpv. 3 vLCit, prevede, in particolare, che i figli della persona privata della cittadinanza non sono integrati nella decisione di annullamento se la medesima implica che diventino apolidi (cfr. il Manuale della SEM sulla cittadinanza per le domande fino al 31 dicembre 2017/Manuale SEM, cap. 6 [www.sem.admin.ch, rubriche “Istruzioni e circolari”, “Cittadinanza”]; cfr. anche, per più dettagli sulla ragion d’essere di questo principio, la sentenza TAF F-5427/2019 del 31 maggio 2021 consid. 7). 3. 3.1 Conformemente all'art. 1 par. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (CSA, RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine “apolide” indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione.
F-5703/2021 Pagina 5 3.2 La definizione di apolidia dell’art. 1 par. 1 CSA implica che l’appartenenza giuridica di un individuo ad uno Stato fa difetto (“Fehlen der rechtlichen Zugehörigkeit zu einem Staate”), e concerne solo le persone che non possiedono, formalmente, alcuna cittadinanza (apolidi de iure). Non riguarda invece quelle persone che dispongono, formalmente, di una cittadinanza, ma che non possono o non vogliono prevalersene (apolidi de facto; cfr. DTF 115 V 4 consid. 2b; cfr. anche Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati/UNHCR, “Principes directeurs relatifs à l’apatridie n° 1” [PDRA], del 20 febbraio 2012, HCR/GS/12/01, n. 8).
3.3 La giurisprudenza in materia, applicabile, mutatis mutandis, alla fattispecie in esame (eventuale/pretesa apolidia in caso di perdita della cittadinanza svizzera), ha puntualizzato che, in conformità alla definizione dell’art. 1 par. 1 CSA, è apolide chi è stato privato, senza che ciò gli sia imputabile, della sua cittadinanza e che non ha nessuna possibilità di ricuperarla. Non è invece apolide chi accetta, deliberatamente, di perdere la propria cittadinanza o che si rifiuta, senza valide ragioni, di riottenerla o di acquisirne una, pur avendone la possibilità, e ciò al solo scopo di poter beneficiare dello statuto di apolide. In questo modo, incombe alla persona che può rivendicare la qualità di cittadino di un determinato Stato, intraprendere tutte le misure necessarie ad ottenere la cittadinanza in questione, comprovata dai relativi documenti d’identità (cfr. la sentenza TF 2C_415/2020 del 30 aprile 2021 consid. 5.3 con i rimandi giurisprudenziali). Sotto questo profilo, in applicazione analogica dell’art. 8 del Codice civile (CC, RS 201), relativo all’onere della prova, e degli artt. 12 e 13 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), concernenti i mezzi di prova ammissibili e l’obbligo di collaborare, la persona interessata ad essere riconosciuta come apolide deve fornire la prova completa (“der volle Beweis”) che non può acquisire o riacquisire una determinata cittadinanza (cfr. la sentenza TAF F-6622/2016 del 9 ottobre 2018 consid. 3.3 e 4.5; cfr. anche, con alcuni appunti critici, MARC SPESCHA, in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [editori], Migrationsrecht – Kommentar, 5 a ed., 2019, artt. 31 e 59 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione/LStrI [RS, 142.20], pagg. 162 a 164 e 302 a 304). 4. Il punto da chiarire è se l’estensione dell’annullamento della cittadinanza svizzera del ricorrente ai suoi tre figli li renda apolidi (cfr. la sentenza TF 1C_563/2020, sopraindicata, consid. 6.2 con i riferimenti giurisprudenziali). Si noti già da ora che, siccome è comprovato e indiscusso che il ricorrente e sua moglie sono cittadini della Repubblica federale della Nigeria/RFN
F-5703/2021 Pagina 6 (cfr. i passaporti nn. A... e A... [consid. H]), bisogna accertare se anche i loro figli siano cittadini nigeriani o, se non lo sono attualmente, determinare se possano acquisire la nazionalità nigeriana. 5. Il diritto della cittadinanza della Repubblica federale della Nigeria è codificato esclusivamente nella sua Costituzione/CN (http://www.nigeria- law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#Chapter_3; cfr. anche il “Report on Citizenship Law: Nigeria” (European University Institute – Robert Schuman Centre for Advances Studies, luglio 2020: https://cadmus.eui.eu/ [siti consultati il 21.4.22]). L’art. 25 par. 1 b/c CN prevede che “[...] are citizens of Nigeria by birth, namely: (b) every person born in Nigeria after the date of independence either of whose parents or any of whose grandparents is a citizen of Nigeria; (c) every person born outside Nigeria either of whose parents is a citizen of Nigeria” (“[...] sono cittadini nigeriani per nascita, segnatamente: (b) ogni persona, nata in Nigeria dopo la data dell’indipendenza, di cui entrambi i genitori od uno dei nonni sono cittadini nigeriani; (c) ogni persona, nata al di fuori della Nigeria, di cui entrambi i genitori sono cittadini nigeriani” [traduzione di questo Tribunale]). L’art. 28 par. 1 CN afferma che “[...] a person shall forfeit forthwith his Nigerian citizenship if, not being a citizen of Nigeria by birth, he acquires or retains the citizenship or nationality of a country, other than Nigeria, of which he is not a citizen by birth” (“[...] una persona perde la sua cittadinanza nigeriana se, non essendo un cittadino nigeriano per nascita, acquisisce o mantiene la cittadinanza o la nazionalità di un altro paese di cui non è un cittadino per nascita” [traduzione di questo Tribunale]). L’art. 30 par. 1 CN precisa che “the President may deprive a person, other than a person who is a citizen of Nigeria by birth [...], of his citizenship, [...]” (“il Presidente può privare una persona che non sia cittadina nigeriana per nascita [...], della sua cittadinanza, [...]” [traduzione di questo Tribunale]). 6. In concreto, i passaporti nn. A... e A... in corso di validità attestano che il ricorrente e sua moglie sono cittadini nigeriani (cfr. le copie dei due passaporti allegate allo scritto del ricorrente del 24 marzo 2022 [consid. H]). È inoltre appurato che i tre figli del ricorrente e di sua moglie sono nati al di fuori della Nigeria, ossia in Svizzera, e più precisamente a ... (cfr. le copie degli atti di nascita allegate allo scritto del ricorrente del 24 marzo
F-5703/2021 Pagina 7 2022 [consid. H]). Questa configurazione fattuale corrisponde all’ipotesi contemplata dall’art. 25 par. 1 (c) CN, il quale è dunque applicabile. Di conseguenza, dato che i tre figli del ricorrente e di sua moglie sono nati al di fuori della Nigeria (“born outside Nigeria”), e che il ricorrente e sua moglie sono entrambi cittadini nigeriani (“either of whose parents is a citizen of Nigeria”), i loro figli sono cittadini nigeriani per nascita (“are citizens of Nigeria by birth”). Peraltro, il ricorrente e sua moglie non sostengono e non avanzano alcun elemento per credere che, essi stessi, non siano cittadini nigeriani per nascita (“by birth”), dimodoché gli artt. 28 par. 1 e 30 par. 1 CN non trovano applicazione. Pertanto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. consid. H), l’estensione dell’annullamento della sua cittadinanza svizzera ai suoi tre figli non li rende apolidi. Questo significa che la perdita della nazionalità svizzera del ricorrente, definitiva dal 21 dicembre 2021 (cfr. la sentenza TF 1C_563/2020, sopraindicata), implica, in assenza di qualsiasi esplicita decisione contraria, la perdita della cittadinanza svizzera anche per i suoi tre figli (cfr. art. 41 cpv. 3 vLCit e Manuale SEM cap. 6 [consid. 2]). 7. 7.1 A questo punto occorre sottolineare che il ricorrente tende ad amalgamare la questione della cittadinanza come appartenenza giuridica alla RFN in funzione della sua legislazione e la questione della prova di questa appartenenza tramite i relativi documenti d’identità. In altre parole, egli sostiene che il fatto che i suoi tre figli non dispongono attualmente di documenti d’identità nigeriani, sia la prova che non sono cittadini nigeriani, da cui la loro pretesa apolidia in caso di annullamento della loro nazionalità svizzera (cfr. consid. H). Ora, come esposto al considerando precedente, la RFN àncora al “ius sanguinis” il suo diritto della cittadinanza, la quale si acquisisce per il fatto della nascita da entrambi i genitori nigeriani (filiazione). Questo è il caso, senza ombra di dubbi, della fattispecie, nella quale il ricorrente e sua moglie, cittadini nigeriani, hanno trasmesso la loro cittadinanza nigeriana ai loro tre figli in virtù dell’art. 25 par. 1 (c) CN. 7.2 Ciò posto, il problema che il ricorrente sembra dover affrontare è di natura pratica, e riguarda il rilascio dei documenti d’identità (passaporti) comprovanti la nazionalità nigeriana dei suoi tre figli (cittadinanza). Questa difficoltà non è assimilabile ad un’impossibilità, nemmeno temporanea, di
F-5703/2021 Pagina 8 ottenere la cittadinanza nigeriana, dato che i suoi tre figli sono per nascita cittadini nigeriani (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-6009/2019 del 31 agosto 2021 consid. 7). A titolo indicativo, si osservi che nel “Report on Citizenship Law: Nigeria”, sopracitato, ci sono alcune indicazioni interessanti sul modo di procedere per ottenere il passaporto, con un rinvio all’autorità competente, ossia il “Nigeria Immigration Service” (https://immigration.gov.ng/ [consultato il 21.4.22]). Peraltro, la richiesta del passaporto si può fare anche dall’estero, come illustra bene il sito appena menzionato, segnatamente dalla Svizzera (https://portal.immigration.gov.ng/pages/welcome [consultato il 21.4.22]). 7.3 Il ricorrente pretende, per finire, che l’annullamento della cittadinanza svizzera dei suoi tre figli sarebbe ingiustificata e sproporzionata (cfr. consid. H). A questo proposito si deve rimarcare che l’estensione dell’annullamento della cittadinanza ai membri della famiglia di chi ne è colpito, è previsto esplicitamente dall’art. 41 cpv. 3 vLCit. Ora, la vLCit è una legge federale formale che, in quanto tale, è determinante per il Tribunale federale e le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto, come questo Tribunale, a prescindere da un eventuale esame della sua costituzionalità (cfr. l’art. 190 della Costituzione federale [Cost., RS 101]; cfr. anche, mutatis mutandis, la sentenza TF 1C_457/2021 del 25 marzo 2022 consid. 7). Così, benché l’estensione dell’annullamento della cittadinanza svizzera ai suoi tre figli possa sembrare al ricorrente ingiustificata, sproporzionata e, in fin dei conti, troppo severa, essa è una conseguenza prevista dall’art. 41 cpv. 3 vLCit, la cui portata è stata peraltro limitata dalla SEM in funzione del principio della prevenzione dell’apolidia (cfr. consid. 2). Su questa scia, si aggiunga ancora che la questione della futura permanenza in Svizzera della famiglia del ricorrente, in base alla LStrI, esula dall’oggetto del litigio (cfr. la sentenza TF 1C_457/2021, sopraindicata, consid. 7.2 in fine). 8. In conclusione, annullando la cittadinanza svizzera dei tre figli del ricorrente, la SEM non ha infranto il diritto applicabile (cfr. l’art. 49 lett. a PA), dimodoché, sotto questo profilo, il ricorso deve essere respinto, e il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata va confermato. 9. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
F-5703/2021 Pagina 9 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, alla luce delle particolarità della procedura, non si prelevano spese processuali nonostante l’esito negativo del ricorso. Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-5703/2021 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui concerne la perdita della cittadinanza svizzera dei tre figli del ricorrente. 2. Non si prelevano spese processuali 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
F-5703/2021 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-5703/2021 Pagina 12 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (n. di rif. K ...).