B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 21.07.2023 (1C_328/2023)

Corte VI F-5411/2020

Sentenza del 12 maggio 2023 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ..., patrocinato dall'avv. Nicola Menini, Studio Legale, Via Cattori 8, casella postale 601, 6902 ... 2 Paradiso Caselle, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Naturalizzazione agevolata.

F-5411/2020 Pagina 2 Fatti: A. Il 3 maggio 2002, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica federativa del Brasile nato a ... (...) il ... 1978, ha sposato B._______, cittadina svizzera nata a ... il ... 1963, che ha avuto nel 1996 una figlia da una precedente relazione, nel loro comune di domicilio ... B. Il 7 ottobre 2009, il ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata all’allora Ufficio federale della migrazione (UFM), corredata degli appositi documenti ufficiali “Dichiarazione concernente l’unione coniugale”, “Dichiarazione di osservanza dell’ordine giuridico” e “Autorizzazione nei confronti dell’UFM”, come pure del suo certificato di domicilio. C. Il 21 gennaio 2010, dando inizio all’istruzione della domanda, l’UFM ha chiesto al ricorrente di trasmettergli il suo atto o certificato di famiglia. L’8 febbraio 2010, l’UFM ha sollecitato il Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino (DICT) a far redigere dal comune di ... un rapporto d’accertamento sul ricorrente, contenente le informazioni richieste secondo la lettera circolare dell’UFM applicabile. La procedura è poi rimasta inattiva fino al mese di febbraio 2012. D. Il 9 febbraio 2012, il comune di ... ha compilato il formulario “Rapporto d’inchiesta sulla naturalizzazione agevolata” all’attenzione dell’UFM. E. Il 1° agosto 2012, il ricorrente ha preso in affitto a suo nome un monolocale destinato all’“uso personale per una persona” a ..., versando un canone mensile di fr. 420.– più le spese accessorie. Il 1° settembre 2012, la moglie del ricorrente ha preso a pigione un appartamento di tre locali e mezzo, “adibito ad abitazione familiare per due persone”, a ..., pagando un affitto di fr. 1'400.– al mese non inclusivi delle spese accessorie. F. Il 20 agosto 2012, l’UFM ha proceduto a raccogliere, presso le referenze

F-5411/2020 Pagina 3 fornite dalla stessa coppia, informazioni scritte sull’effettività e sulla stabilità della loro unione coniugale. Il 29 ottobre 2012, l’UFM ha invitato il ricorrente a sottoscrivere di nuovo (cfr. consid. B), insieme a sua moglie, la “Dichiarazione concernente l’unione coniugale” e la “Dichiarazione di osservanza dell’ordine pubblico”, nonché a produrre le dichiarazioni sul pagamento delle sue imposte comunali, cantonali e federali, come pure la dichiarazione sulla sua situazione debitoria. Il 14 dicembre 2012, il ricorrente ha fatto pervenire all’UFM i documenti richiestigli. G. Il 9 gennaio 2013, in accoglimento della sua domanda, l’UFM ha accordato la cittadinanza svizzera al ricorrente, il quale ha acquisito, nel contempo, la cittadinanza cantonale ticinese e l’attinenza comunale di .... Il 10 febbraio 2013, la decisione dell’UFM è passata in giudicato incontestata. H. Il 14 luglio 2014, l’UFM si è rivolto all’Ufficio controllo abitanti del comune di ... per sapere se la coppia risultasse ancora ivi domiciliata oppure se fosse in corso una procedura di separazione o di divorzio. Il 12 agosto 2014, dopo aver organizzato un colloquio con la coppia, il comune di ... ha risposto all’UFM che il ricorrente “è tuttora domiciliato a ... ma soggiorna dal 2012 nel comune di ... [...] per motivi di lavoro [...]. Non hanno l’intenzione di separarsi o divorziare”. Il 2 ottobre 2014, il ricorrente ha notificato al comune di ... la sua partenza per il comune di ..., indicando come stato civile “separato di fatto”. I. Il 9 dicembre 2014, il ricorrente e sua moglie hanno presentato alla Pretura di ... un’istanza comune di divorzio, corredata di una convenzione completa sulle relative conseguenze accessorie e di diversi allegati, tra i quali le copie dei loro contratti di lavoro e dei loro certificati di salario, evidenziando che “vivono separati di fatto dal mese di febbraio 2014; [la moglie] ha continuato ad abitare nell’ex appartamento coniugale a ..., [...]; [il ricorrente] si è trasferito a ..., [...]” (istanza, premessa d), che hanno “ben ponderato la nostra decisione di divorziare ed escludiamo qualsiasi

F-5411/2020 Pagina 4 possibilità di riconciliazione” (istanza, premessa e), con la precisazione che “l’ex appartamento coniugale [...], con tutti gli arredi, è definitivamente attribuito [alla moglie], avendo [il ricorrente] definitivamente trasferito il proprio domicilio altrove” (convenzione, punto 4.1). Il 5 febbraio 2015, dopo le relative audizioni, la Pretura di ... ha pronunciato il divorzio della coppia, omologando, con alcune modifiche, la corrispondente convenzione al punto 2 del dispositivo della decisione. La decisione di divorzio è cresciuta in giudicato incontestata. J. Il 5 marzo 2015, il comune di ... ha comunicato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all’UFM dal 1° gennaio 2015, con scritto pervenutole l’indomani, che il ricorrente si era trasferito a ... il 30 settembre 2014, e che aveva nel frattempo divorziato. K. Il 21 maggio 2015, la SEM ha informato il ricorrente dell’apertura di un procedimento amministrativo volto a verificare se l’ottenimento della sua naturalizzazione agevolata fosse stato viziato da irregolarità, per cui gli ha concesso un termine fino al 29 giugno seguente allo scopo di esprimersi in proposito ed esibire tutta la documentazione inerente alla procedura di divorzio. L. Il 2 giugno 2015, il ricorrente ha preso posizione sulla comunicazione della SEM con uno scritto vergato di proprio pugno, nel quale ha puntualizzato di aver cominciato a lavorare presso la società di vigilanza “Prosegur” nel 2012, e, a causa dei suoi orari irregolari, di aver “dovuto affittare un monolocale [...] a ...”, aggiungendo che, nel corso degli anni passati, ha continuato ad abitare a ... e ad avere una “vita socievole [sic] con mia moglie”, per concludere che “sono andato al comune di ... per chiedere il cambiamento di domicilio dopo la mia separazione definitiva nel 2014”. M. Il 3 luglio 2015, ottenuto il consenso del ricorrente e della sua ex moglie, la SEM ha ricevuto dalla Pretura di ... il loro incarto di divorzio da consultare, che ha in seguito restituito. N. Il 14 luglio 2015, la SEM ha comunicato all’ex moglie del ricorrente che le

F-5411/2020 Pagina 5 autorità cantonali competenti l’avrebbero invitata ad un’audizione vertente sulle circostanze del suo matrimonio e del suo divorzio, chiedendole se fosse d’accordo che il ricorrente vi partecipasse. Il 24 luglio 2015, l’ex moglie ha confermato alla SEM di acconsentire alla presenza del ricorrente durante l’audizione. La procedura è poi rimasta inattiva fino al mese di marzo 2017. O. Il 4 maggio 2017, su richiesta della SEM del 23 marzo precedente, il Servizio naturalizzazione del DICT ha proceduto per rogatoria all’audizione, “in qualità di persona informata sui fatti”, dell’ex moglie del ricorrente, e ciò in presenza di quest’ultimo. In particolare, l’ex moglie ha dichiarato che le difficoltà matrimoniali erano venute alla luce “a ottobre- novembre 2014”, che “a novembre abbiamo provato un tentativo di conciliazione”, e che è stato il ricorrente “che mi ha chiesto di inoltrare la domanda di divorzio. Non so perché il mio ex marito ha voluto divorziare. Per me le cose andavano bene”. L’ex moglie ha pure asserito che “non siamo mai andati in vacanza insieme”, ciò che il ricorrente, intervenendo spontaneamente nella discussione, ha attribuito “al fatto che nel periodo 2001-2011 facevamo i custodi del nostro palazzo. Per non lasciare sguarnito il servizio, non ci assentavamo contemporaneamente”. Su questa scia, l’ex moglie ha precisato che “facevamo la spesa assieme o andavamo a mangiare la pizza. Nessuna altra attività comune. Io lavoravo come donna delle pulizie mentre lui lavorava quale agente di sicurezza”. L’ex moglie ha poi continuato a raccontare che il ricorrente “mi aveva detto che aveva preso l’appartamento [a ...] perché, ai tempi in cui lavorava a ..., non doveva tornare a ...”. Riguardo all’appartamento da lei affittato dal 1° settembre 2012 (cfr. consid. E), dopo aver abitato, salvo un breve intermezzo, per circa dieci anni in un altro posto a ..., l’ex moglie ha sottolineato di avervi vissuto con “il mio ex marito (fino a quando se ne andato di casa nel 2014) e mia figlia”, aggiungendo che l’unione coniugale è stata stabile “fino al momento dell’introduzione della causa di divorzio”. Per concludere l’ex moglie ha precisato che la coppia non aveva “mai parlato di avere figli. Io non potevo comunque averne”. La procedura è poi rimasta inattiva fino al mese di marzo 2019. P. L’8 marzo 2019, la SEM ha sottoposto al ricorrente un catalogo di diciassette domande, in parte suddivise in domande più specifiche, vertenti

F-5411/2020 Pagina 6 essenzialmente sulla vita coniugale dell’ex coppia, fissandogli due termini per rispondere, ossia il 15 e il 24 aprile (sic!) susseguenti. Q. Il 22 marzo 2019, il ricorrente ha risposto per scritto alle domande postegli. Egli ha dichiarato, tra le altre cose, che i problemi con la sua ex moglie erano iniziati “alcuni mesi prima della proposta del divorzio. Non c’è un evento specifico che abbia segnato il declino della relazione, ma un insieme di eventi tra i quali incomprensioni e turni di lavoro che rendevano difficile la vita di coppia”. Egli ha quindi sottolineato che “l’unione coniugale era stabile al momento della naturalizzazione”, e che dal suo matrimonio “si aspettava di poter creare una famiglia insieme alla mia ex moglie [...]. A livello relazionale ho raggiunto le mie aspettative, fino ad alcuni mesi prima della proposta di divorzio. L’unica cosa che mi è mancata è il non aver avuto figli insieme alla mia ex moglie”. Egli ha poi affermato che “al momento della naturalizzazione avevamo intenzione di continuare con la nostra relazione come era funzionata fino a prima della naturalizzazione. I principali progetti di coppia erano migliorare la situazione economica, la qualità di vita e visitare i reciproci paesi di origine insieme”. Egli ha aggiunto che avrebbe voluto avere figli “e ci abbiamo anche provato a concepire, ma non sono arrivati”, specificando che “l’argomento è stato discusso durante tutta la durata del matrimonio e vi era un’idea comune, ovvero sarebbe piaciuto a tutti e due avere figli insieme”. Nondimeno, egli ha negato l’esistenza di relazioni extraconiugali e rilevato che “ci siamo dedicati entrambi solamente alla nostra relazione”. Per quanto concerne il suo percorso professionale, egli ha indicato di aver cominciato a lavorare nel 2009 come agente di sorveglianza, su chiamata e ad ore, precisando che “dormivo circa due settimane nel monolocale [di ...], andava in base ai turni che dovevo fare. La mia ex moglie non soggiornava lì perché quello era un posto che io usavo solo per dormire dopo aver avuto turni di lavoro pesanti [...] e che terminavano a tarda notte, lei sapeva che dopo il lavoro andavo là per essere più tranquillo e non disturbarla”. Rispetto al fatto che il contratto d’affitto relativo all’alloggio locato dal 1° settembre 2012 è stato sottoscritto solo dalla sua ex moglie (cfr. consid. E), egli ha puntualizzato che “è stata una decisione presa di comune accordo a causa della difficoltà a trovare casa”, rilevando che “non abbiamo mai vissuto separatamente”. R. Il 23 gennaio 2020, la SEM ha trasmesso al ricorrente una lista di cinque domande complementari a quelle dell’8 marzo 2019, in parte suddivise in domande più specifiche, invitandolo a rispondervi entro il 28 febbraio successivo.

F-5411/2020 Pagina 7 Il 6 febbraio 2020, siccome il ricorrente non aveva ritirato lo scritto allo sportello della Posta, la SEM gli ha di nuovo inviato il catalogo in questione, sollecitandolo a rispondervi entro il 6 marzo seguente. S. Il 16 febbraio 2020, il ricorrente ha trasmesso alla SEM le sue risposte scritte. In particolare, quanto alla mancanza di prole, egli ha ribadito che “c’era il desiderio comune di avere figli, ma vista l’età della mia ex moglie le possibilità erano molto limitate, per cui non era un argomento trattato frequentemente, ma il desiderio reciproco di fondo c’era. Ci siamo concentrati a crescere la sua primogenita, se fossero arrivati figli nostri, saremmo stati contenti”. In relazione al suo monolocale a ..., egli ha asserito che “mi permetteva di riposare maggiormente, quindi di riuscire a rendere maggiormente durante il lavoro e quindi di essere più rapidamente reperibile per il contatto a chiamata”. T. Il 12 marzo 2020, la SEM ha sottoposto al ricorrente e alla sua ex moglie una lista di ulteriori domande, sostanzialmente speculari, fissando loro un termine fino al susseguente 17 aprile per rispondervi. U. Il 14 aprile 2020, il ricorrente ha fatto pervenire alla SEM le sue risposte alle domande rivoltegli. In special modo, egli ha indicato che ha potuto farsi carico delle spese del suo monolocale “calcolando le entrate del contratto ad ore”, con il consenso della sua ex moglie, ciò che gli ha permesso di “garantire la mia disponibilità aziendale, pur avendo un contratto a ore riuscivamo a far fronte alle nostre spese mensili”. Egli ha aggiunto che “l’assenza di figli non ha influito sulla nostra separazione [...], avendo già una figlia da crescere”, che per lui “l’età non è mai stata un problema per il concepimento di un figlio”, che non si ricordava di “esser stato convocato con la mia ex moglie [...] il 12.8.2014 nel comune di ...” (cfr. consid. H), e che non aveva a quel momento nuove relazioni. V. Il 16 aprile 2020, l’ex moglie ha trasmesso alla SEM le sue risposte alle domande postele, rilevando principalmente che “di comune accordo abbiamo pensato che per favorire il riposo del mio ex marito l’ideale era trovare un locale, nella sua zona di lavoro, dove potesse riposare”, che “la mancanza di figli in comune non è stata un motivo che ha portato alla nostra separazione. C’era il desiderio comune di avere figli, ma vista la mia età le possibilità erano molto limitate, [...]. Ci siamo concentrati a crescere

F-5411/2020 Pagina 8 la mia primogenita [...]”, che “non mi risulta di aver presenziato nel comune di ... il 12 agosto 2014. Viviamo separati da quando ci siamo divorziati” (cfr. consid. H), e che aveva all’epoca un nuovo compagno. W. Il 1° settembre 2020, mediante uno scritto a cui ha allegato il progetto di decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, corredato del relativo incarto, la SEM si è rivolta al Servizio naturalizzazioni del DICT al fine di ottenere, nei tempi più brevi possibili, il suo consenso per attuare il provvedimento prospettato. X. Il 17 settembre 2020, il Servizio naturalizzazioni del DICT ha trasmesso alla SEM il suo consenso all’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, esprimendo il parere che “il matrimonio dell’interessato, [...], al momento della dichiarazione [del 14 dicembre 2012] e della naturalizzazione non era più costitutivo di un’unione coniugale effettiva e stabile orientata verso il futuro, così come definito dalla legge e dalla giurisprudenza”. Y. Il 29 settembre 2020, la SEM ha quindi pronunciato l’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente. Ritenuti osservati i termini legali per poter emanare la decisione, la SEM ha effettuato, fondamentalmente, un’analisi delle dichiarazioni del ricorrente con quelle della sua ex moglie, che ha pure confrontato le une con le altre, attribuendo una particolare importanza al fatto che l’ex coppia aveva cominciato ad affittare due appartamenti separati da agosto, rispettivamente da settembre 2012, e al fatto che “le attività in comune [...] si limitavano a fare la spesa insieme”, per giungere alla conclusione che, “contrariamente alla dichiarazione del 14 febbraio [recte: dicembre] 2012, sia all’epoca di tale dichiarazione, sia al momento della decisione di naturalizzazione, il matrimonio dell’interessato non costituiva un’unione coniugale effettiva e stabile come richiesta dalla legge e definita dalla giurisprudenza”. Z. Il 30 ottobre 2020, patrocinato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di annullare, per motivi formali e sostanziali, la decisione del 29 settembre 2020. In sunto, il ricorrente pretende che la decisione impugnata sia “inficiata da vizi di procedura”, nonostante che i termini di prescrizione legali siano “stati

F-5411/2020 Pagina 9 formalmente rispettati”, rimproverando per prima cosa alla SEM di essersi servita, basandosi sulla differenza d’età tra gli ex coniugi, di un “criterio arbitrario”, come pure di aver violato il principio costituzionale della buona fede, e ciò a causa della durata della procedura, pari a “5 anni e 4 mesi per una decisione di prima istanza”, e dei “tempi per la comunicazione degli atti istruttori” (ricorso, pag. 3). Egli invoca inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito, sostenendo che, sebbene “ammesso all’audizione della ex moglie l’8 [recte: 4] maggio 2017, non ha potuto porre dei quesiti seduta stante”. Sul piano sostanziale, il ricorrente esprime la convinzione che la SEM avrebbe dovuto valutare l’effettività dell’unione coniugale non quando la naturalizzazione agevolata è stata concessa il 9 gennaio 2013, ma al momento del deposito della domanda il 7 ottobre 2009, sottolineando che “nulla emerge agli atti che possa supportare la tesi che all’epoca il matrimonio [...] non fosse più vissuto effettivamente” (ricorso, pag. 4). Egli prosegue affermando che, anche se si apprezzasse la situazione ad inizio gennaio 2013, gli argomenti della SEM, secondo cui il fatto di non aver preso vacanze insieme alla sua ex moglie e il fatto di aver locato un monolocale dall’agosto 2012 stanno ad indicare che la vita coniugale non fosse più effettiva, “sono semplici supposizioni che portano, contrariamente all’invalsa giurisprudenza (DTF 130 II 482 consid. 3.2 pag. 486), ad un ribaltamento dell’onere della prova” (ricorso, pag. 5). AA. Il 24 novembre 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente di versare, entro l’11 gennaio 2021, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–, ciò che è avvenuto il 28 novembre 2020. BB. Il 19 febbraio 2021, su invito di queto Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi in sostanza a chiederne il rigetto con la conferma della decisione impugnata. CC. Il 31 marzo 2021, questo Tribunale ha trasmesso una copia della risposta della SEM al ricorrente per conoscenza, concludendo nel contempo, in linea di principio, lo scambio degli scritti, fatte salve eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.

F-5411/2020 Pagina 10 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e l’annullamento della naturalizzazione agevolata, pronunciato il 20 settembre 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 1 LTAF in combinato disposto con l’art. 83 lett. b a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1’200.–, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartitogli. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha

F-5411/2020 Pagina 11 un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).

2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]). Oltre che servirsi dei mezzi di prova legali per accertare un fatto, questo Tribunale può pure ricorrere al ragionamento induttivo, consistente nel ricavare conseguenze verosimili dall’esperienza della vita o da altre circostanze conosciute, ossia nel porre delle presunzioni di fatto (“Zulässig ist es überdies, aus der Lebenserfahrung oder anderen bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] Wahrscheinlichkeitsfolgerungen abzuleiten und auf andere Tatsachen zu schliessen [sog. tatsächliche Vermutungen]”; cfr. BERNHARD WALDMANN, in: Waldmann/Weissenberger [editori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed., 2016, nn. 20 e 21 ad art. 19 PA; cfr. consid. 6.3). Per quanto attiene al grado della prova, la PA non prevede regole rigide e nemmeno presuppone una certezza indubbia: determinante è unicamente la convinzione di questo Tribunale, acquisita mediante l’apprezzamento libero dei mezzi di prova legali o mediante presunzioni, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, e questo secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (cfr. PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BARBEY, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., nn. 213 a 215 ad art. 12 PA; cfr. anche la sentenza TAF B-6585/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.2). 2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi

F-5411/2020 Pagina 12 del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iuris novit curia). 3. Il 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), la vecchia legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit) è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561). Secondo le disposizioni transitorie della LCit, l’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit [irretroattività]). In concreto, considerato che tutti i fatti di causa, dalla firma della “Dichiarazione concernente l’unione coniugale” nel 2009, alla concessione della naturalizzazione agevolata nel 2013 (cfr. consid. B e G), sono accaduti nel tempo in cui vigeva la vLCit, è quest’ultima legge che si applica nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 1C_ 574/2021 del 27 aprile 2022 consid. 2, in particolare 2.4, 1C_ 563/2020 del 21 dicembre 2021 consid. 2 e 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 2). 4. Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare le censure formali che solleva il ricorrente in relazione al suo diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]) nonché di essere trattato secondo il principio della buona fede (cfr. artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost.) e senza arbitrio (cfr. art. 9 Cost.) da parte degli organi dello Stato. 4.1 Il diritto di essere sentiti comporta, per la persona interessata, il diritto di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, come pure di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In particolare, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in

F-5411/2020 Pagina 13 modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo. Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. Se si può porre rimedio, a titolo eccezionale, ad una violazione del diritto di essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr., tra le tante, DTF 141 II 28 consid. 3.2.4, 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 138 III 225 consid. 3.3 nonché 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2 con i rinvii; cfr. anche DTAF 2013/46 consid. 6.3.7 e 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti). In concreto, il ricorrente si lamenta del fatto che non avrebbe potuto porre domande a sua moglie durante l’audizione del 4 maggio 2017 (cfr. consid. O e Z). A questo proposito si deve notare che egli è intervenuto una volta durante l’interrogazione, completando una dichiarazione della sua ex moglie relativa al fatto che non erano mai andati insieme in vacanza, come si può evincere dal relativo verbale (cfr. consid. O), e che nulla indica nell’incarto che non gli sia stato concesso di interloquire ulteriormente durante l’audizione, anche ponendo delle domande alla sua ex moglie, se del caso. Si aggiunga ancora che egli non specifica minimamente, nel ricorso, quali “quesiti” avrebbe voluto porre “seduta stante”, e, tantomeno, quale sarebbe stato il loro possibile influsso sull’esito del procedimento condotto dalla SEM. Di conseguenza, la censura si palesa infondata e, in ordine a questo motivo, il ricorso va respinto. 4.2 Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la legittima fiducia posta in esse (“Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens”; cfr. le DTF 131 II 627 consid. 6.1 130 I 26, consid. 8.1 e 129 I 161, consid. 4). In questo senso, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, anche se errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente adempiute: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata; (b) essa ha agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali; (c) l'amministrato

F-5411/2020 Pagina 14 non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni; (d) in base a tale indicazione egli ha preso disposizioni concrete alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio; infine (e) la regolamentazione in materia non è cambiata dopo che l'autorità ha formulato il suo avviso. L’amministrato non può invece beneficiare della protezione della sua buona fede se sussistono interessi pubblici preponderanti che vi si oppongano (cfr. DTF 131 II 627, consid. 6.1 con i relativi riferimenti; cfr. anche la sentenza del TAF A-1391/2006 del 16 gennaio 2008, consid. 2.3). In concreto, l’invocazione da parte del ricorrente del principio della buona fede, come si può desumere dal suo contenuto appena esposto, è poco intelligibile, per non dire fuori luogo, nel contesto del procedimento di cui egli è stato oggetto. Nondimeno, in relazione alla durata dello stesso, si deve osservare che il ricorrente ammette, pertinentemente, che i termini legali di prescrizione relativi e quello assoluto sono stati rispettati (cfr. consid. Z), nella misura in cui le due interruzioni, dal luglio 2015 al marzo 2017 (cfr. consid. N e O) e dal maggio 2017 al marzo 2019 (cfr. consid. O e P), sono state inferiori a due anni, a prescindere dalle ragioni da cui sono scaturite, e che il procedimento si è concluso il 29 settembre 2020 (cfr. consid. Y). Peraltro, non si può non notare che nulla avrebbe impedito al ricorrente, se avesse voluto, di sollecitare la SEM ad accelerare i tempi del procedimento. Ne deriva che la censura è infondata e, da questa angolazione, il ricorso va rigettato. 4.3 Secondo una giurisprudenza costante, l'arbitrio non si realizza già quando la soluzione proposta con il ricorso possa sembrare sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Una decisione va annullata, in quanto arbitraria, se appare, non solo nella sua motivazione ma anche in relazione al suo esito, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 138 I 305 consid. 4.3 nonché le sentenze del Tribunale federale 8C_727/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.2 e 4P.212/2004 dell’11 gennaio 2005 consid. 4.1 con i riferimenti). In concreto, si deve riconoscere che la SEM ha fatto riferimento alla “notevole differenza di età degli ex coniugi (15 anni)” (decisione impugnata, pag. 2, § 5), tuttavia questo criterio, di per sé oggettivo se rapportato, ad

F-5411/2020 Pagina 15 esempio, all’aspettativa di vita, è servito alla SEM, in congiunzione con l’uso da parte del ricorrente di “un secondo appartamento individualmente” (decisione impugnata, pag. 2, § 5), soltanto per dare inizio al procedimento di annullamento della naturalizzazione agevolata, ma non ha più avuto in seguito alcuna rilevanza, come si può constatare leggendo la motivazione della decisione impugnata. Pertanto, la censura si rivela priva di fondamento e, sotto questo profilo, il ricorso deve essere respinto. 5. Secondo l'art. 27 cpv. 1 vLCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c). 5.1 La nozione di comunione coniugale sancita dall’art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ossia di un'unione coniugale secondo l'art. 159 cpv. 1 del Codice civile (CC, RS 2010), ma implica pure una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali, nonché le sentenze del Tribunale federale 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 4.1, 1C_362/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.2.1 e 1C_336/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.1).

In questo senso, la comunione coniugale presuppone l'esistenza, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro (“wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist”; “ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille”), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del Tribunale federale 1C_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1 e 1C_362/2017, sopraccitata, consid. 2.2.1, come pure la DTAF 2010/16 consid. 4.4).

F-5411/2020 Pagina 16 5.2 Il legislatore federale, introducendo l'istituzione della naturalizzazione agevolata a favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si è riferito alla concezione del matrimonio contemplata dal CC, vale a dire un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta (“di tetto, di tavolo e di letto”), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi, in modo duraturo, reciproca fedeltà ed assistenza nella prospettiva di creare una famiglia (“comunità di destino”; cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC, nonché le DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Malgrado l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che può giustificare, alle condizioni dell’art. 27 vLCit, la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore ha inteso favorire l'unità della nazionalità, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, nell’ottica di una vita comune che si protragga oltre la decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa, infatti, sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino svizzero, a patto che costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale come appena definita, si adeguerà più rapidamente al modo di vita e ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che, non sposato con un cittadino svizzero, rimane sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, Foglio federale [FF] 1987 III 245, pagg. 261 a 263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; cfr., inoltre, DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a, nonché DTAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, la SEM può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) annullare la naturalizzazione conseguita mediante dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 cpv. 1 vLCit). Si noti, di passaggio, che la condizione del consenso dell’autorità del Cantone d’origine, che il Tribunale federale ha precisato essere di natura meramente formale (cfr. sentenza 2C_574/2021 del 27 aprile 2022 consid. 2.4), è stata tolta dal nuovo art. 36 cpv. 1 LCit (annullamento). La naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui la SEM è venuta a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera; dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un

F-5411/2020 Pagina 17 nuovo termine di prescrizione di due anni; durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi (art. 41 cpv. 1 bis vLCit). Salvo esplicita decisione contraria, l’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata (art. 41 cpv. 3 vLCit).

6.2 L'annullamento della naturalizzazione presuppone che essa sia stata conseguita in maniera irregolare, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo proposito, non è necessario che si sia in presenza di un “inganno con astuzia” (“Arglist”) nel senso di una truffa secondo il diritto penale, ma è comunque necessario che l'interessato abbia, in modo consapevole, fornito false indicazioni all'autorità oppure che abbia lasciato credere alla medesima, erroneamente, di trovarsi nella situazione prevista all'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit, violando così il suo dovere d'informazione che discende da questa norma (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2; cfr., inoltre, le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è il caso, in particolare, se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata, poco importando che il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 e 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1). 6.3 Il carattere potestativo dell'art. 41 vLCit conferisce un ampio potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere, la quale non deve però abusarne fondandosi su criteri inappropriati, non considerando circostanze rilevanti oppure emanando una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr., in particolare, DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1, nonché la sentenza del Tribunale federale 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1). Nella misura in cui annulla la naturalizzazione agevolata, l’onere della prova incombe all’autorità, la quale deve verificare il carattere verace o mendace della dichiarazione del coniuge naturalizzato sulla stabilità dell’unione con il suo consorte svizzero. Siccome si tratta di una questione che pertiene al foro interiore dell’amministrato (“innere Vorgänge”), e i cui fatti sono spesso sconosciuti all'autorità e difficili da provare, la medesima può ricorrere a presunzioni, ricavando da fatti noti l’esistenza plausibile di fatti ignorati (“von bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] auf unbekannte [Vermutungsfolge] schliessen”: cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; cfr. sopra, consid. 2.2).

F-5411/2020 Pagina 18 In particolare, una concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti può fondare la presunzione di fatto che la naturalizzazione sia stata ottenuta in maniera irregolare. Conformemente alla giurisprudenza, una tale concatenazione è da considerarsi data se i coniugi si sono separati e/o se hanno inoltrato una domanda di divorzio entro 20 mesi circa a decorrere dalla pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr., a questo proposito, le sentenze del Tribunale federale 1C_796/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.2 [20 mesi] e 1C_172/2012 dell’11 maggio 2012 consid. 2.3 [22 mesi]). Infatti, secondo l’esperienza generale della vita, i problemi che spingono una coppia a separarsi non sorgono e non si sviluppano fino al punto di non ritorno in pochi mesi, se i coniugi hanno vissuto diversi anni in una comunione di vita effettiva, intatta e stabile; al contrario, la separazione è la conseguenza di una degradazione prolungata del rapporto coniugale, normalmente intramezzata da tentativi di riconciliazione. Nello stesso senso, una coppia unita da diversi anni non si scompone in un breve lasso di tempo senza un avvenimento straordinario come causa scatenante, e senza che i coniugi ne abbiano avuto il presentimento, e questo a prescindere dalla presenza o meno di figli o di altre circostanze particolari, come ad esempio l’esistenza di un patrimonio o la dipendenza finanziaria di uno dei coniugi dall’altro (cfr., in questo senso, le sentenze del Tribunale federale 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.4, 1C_493/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 6 e 1C_228/2009 del 31 agosto 2009 consid. 3). Se la concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta in modo irregolare, spetta all'amministrato, non solo in virtù del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione. Si osservi che, in presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova, l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito, ma è sufficiente che egli pervenga a far ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2 e 130 II 482 consid. 3.2, nonché le sentenze del Tribunale federale,

F-5411/2020 Pagina 19 sopraccitate, 1C_588/2017 consid. 5.2, 1C_362/2017 consid. 2.2.2 e 1C_587/2013 consid. 3.2.2). 7. In concreto, si deve innanzitutto constatare che le condizioni formali per l’annullamento della naturalizzazione agevolata, secondo l’art. 41 cpv. 1 bis

vLCit (cfr. consid. 6.1), sono adempiute, come giustamente esposto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 3, § 4) e dal ricorrente (cfr. consid. Z). Infatti, la SEM è venuta a conoscenza dell’avvenuto divorzio della coppia il 6 marzo 2015, ha comunicato al ricorrente l’apertura del procedimento amministrativo il 21 maggio 2015, quindi ha informato l’ex moglie della sua futura audizione il 14 luglio 2015, la quale ha avuto luogo il 4 maggio 2017, ed ha sottoposto al ricorrente un catalogo di domande l’8 marzo 2019 (cfr. consid. J, K, N e P), cosicché i termini relativi di due anni sono stati rispettati. Peraltro, siccome la decisione di naturalizzazione agevolata è stata pronunciata il 9 gennaio 2013, crescendo in giudicato il 10 febbraio successivo, e che la stessa è stata annullata il 29 settembre 2020 (cfr. consid. G e Y), anche il termine assoluto di otto anni è stato osservato. 8. Si tratta in seguito di verificare se le condizioni materiali per pronunciare l’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, così come contemplate dalle norme legali applicabili e dalla relativa giurisprudenza, siano soddisfatte. A questo proposto è necessario analizzare, nel contesto di tutte le altre circostanze rilevanti, i due fatti principali che hanno indotto la SEM a concludere che l’unione coniugale del ricorrente non fosse effettiva e stabile né al momento della corrispondente dichiarazione del 14 dicembre 2012, né al momento della decisione di naturalizzazione agevolata del 9 gennaio 2013 (cfr. consid. F e G), ossia: l’affitto di due appartamenti separati da parte degli ex coniugi, rispettivamente il 1° agosto e il 1° settembre 2012, e la densità, giudicata scarsa dalla SEM, delle loro attività comuni (cfr. consid. E e O). 9. Rispetto alla locazione dei due appartamenti in questione si osservi quanto segue. 9.1 Innanzitutto bisogna rilevare che tra l’ottenimento della cittadinanza agevolata, il 9 gennaio 2013, e la partenza del ricorrente dal comune di ..., il 2 ottobre 2014 (cfr. consid. H), oppure, se si vuole, il deposito della

F-5411/2020 Pagina 20 richiesta comune di divorzio, il 9 dicembre 2014 (cfr. consid. I), sono trascorsi, suppergiù, tra i ventuno e i ventitré mesi. Stando così le cose, non si può non ammettere, seguendo la giurisprudenza, che queste date, vista la loro prossimità temporale, configurano una concatenazione cronologica rapida che sta ad indicare che l’unione coniugale del ricorrente non poteva essere, secondo l’esperienza generale della vita, né effettiva, né intatta, né stabile il 9 gennaio 2013, e che fonda pertanto la presunzione di fatto che egli abbia ottenuto la sua naturalizzazione agevolata in modo irregolare (cfr. consid. 6.3). 9.2 Il valore di questa presunzione è peraltro corroborato da altri elementi che fornisce l’incarto, i quali sottolineano che il ricorrente non è riuscito a capovolgerla, nel senso di far ammettere l’esistenza di una possibilità ragionevole che egli non abbia mentito quando ha dichiarato per scritto, il 14 dicembre 2012, che formava una comunione stabile con la sua ex moglie (cfr. consid. F e 6.3). In effetti, il ricorrente ha negato, da un lato, che sia accaduto un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, un “evento specifico che abbia segnato il declino della relazione”, come la scoperta dell’esistenza di una relazione extraconiugale (cfr. consid. Q). Dall’altro lato, non si può nemmeno assumere che egli non fosse stato cosciente della gravità dei suoi problemi coniugali già il 14 dicembre 2012 (cfr. consid. 6.3), la quale ha condotto al deposito della domanda di divorzio due anni dopo (cfr. consid. I), visto che ha attribuito il “declino della relazione” ad un “insieme di eventi tra i quali incomprensioni e turni di lavoro che rendevano difficile la vita di coppia” (cfr. consid. Q). In proposito, si noti che egli ha cominciato a lavorare come agente di vigilanza nel 2009, su chiamata e ad ore (cfr. consid. Q), e che ha iniziato ad affittare il suo monolocale il 1° agosto 2012 (cfr. consid. E), ciò che induce legittimamente a credere che l’incipiente “declino della relazione”, dovuto ad incomprensioni e turni di lavoro faticosi, risalisse forse già al 2009, ossia l’anno in cui il ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione agevolata (cfr. consid. B), o comunque che la degradazione della relazione si sia manifestata e aggravata nel corso del 2010, del 2011 e della prima metà del 2012. 9.3 Ulteriori argomenti concorrono a ritenere sensatamente che la presa a pigione di due appartamenti separati nella seconda metà del 2012, durante la fase istruttoria della domanda di naturalizzazione agevolata, non fosse dovuta, in primo luogo, al tentativo del ricorrente di conciliare vita familiare e vita professionale. Infatti, come convincentemente esposto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), la situazione finanziaria dell’ex coppia non era propizia all’adozione di una soluzione del generale, con una doppia

F-5411/2020 Pagina 21 o quasi doppia economia domestica di due adulti e di una adolescente, comprensiva in particolare di due affitti mensili di fr. 420.– e fr. 1'400.– senza le spese accessorie (cfr. consid. E), da finanziare con il salario di ausiliaria di pulizia dell’ex moglie, pari per eccesso a fr. 2’100.– mensili lordi circa nel 2013, e il salario di agente di vigilanza del ricorrente, ammontante per eccesso a fr. 4'000.– mensili netti circa nel 2013, secondo i dati da loro forniti per la procedura di divorzio (cfr. consid. I [allegati della convenzione di divorzio]). Questo vale tantopiù se si considerano le distanze e i tempi di spostamento in gioco tra ..., dove lavorava il ricorrente, ..., dove egli aveva il suo monolocale asseritamente adibito a “pied-à-terre”, e ..., dove l’ex moglie viveva insieme a sua figlia nell’alloggio di tre locali e mezzo previsto per due persone. Così, approssimativamente, la distanza tra ... e ... è di 27 km, mentre la distanza tra ... e ... è di 35 km, da cui uno scarto di 8 km, la prima essendo percorribile in macchina sull’autostrada in venti minuti e la seconda in ventisette minuti, ciò che corrisponde ad una differenza di sette minuti (cfr. https://it.viamichelin.ch). Come si può ben vedere, la ragione addotta dal ricorrente per giustificare l’affitto del suo monolocale a ..., ossia in sostanza “per essere più tranquillo e non disturbare [la sua ex moglie]” (consid. Q), non riesce a convincere o, per riprendere l’espressione della SEM, “appare poco credibile” (decisione impugnata, pag. 5). In quest’ottica sorprende peraltro, da un lato, il fatto che il ricorrente non abbia ritenuto necessario informare la SEM, la quale stava istruendo la sua domanda di naturalizzazione agevolata, che aveva nel frattempo preso in locazione il monolocale in questione. Dall’altro lato, non si capisce, e la spiegazione dell’ex moglie è confusa in proposito (cfr. consid. O), perché mai gli ex coniugi non abbiano conservato, malgrado l’affitto del monolocale, quello che era stato il loro appartamento coniugale fino alla fine del mese di agosto 2012 (cfr. consid. E).

9.4 In questo contesto fattuale saltano pure all’occhio alcune importanti inconsistenze e contraddittorietà tra le dichiarazioni dell’ex moglie e quelle del ricorrente, le quali, prese insieme, avvalorano la presunzione di fatto dell’ottenimento irregolare della naturalizzazione agevolata (cfr. consid. 9.1). Così, ad esempio, l’ex moglie ha affermato che l’unione coniugale è stata stabile “fino al momento dell’introduzione della causa di divorzio” (consid. O), esternazione manifestamente priva di ogni credibilità, mentre il ricorrente ha asserito che i problemi coniugali erano iniziati “alcuni mesi prima della proposta di divorzio”, attribuendoli anche ai “turni di lavoro che rendevano difficile la vita di coppia” (consid. Q), sennonché egli aveva cominciato a lavorare come agente di sorveglianza su chiamata, con turni di lavoro irregolari, già nel 2009, e ad affittare il suo monolocale già dal 1° agosto 2012 (cfr. consid. E, L e Q). L’ex moglie ha sostenuto all’inizio che

F-5411/2020 Pagina 22 la coppia non aveva “mai parlato di avere figli. Io non potevo comunque averne” (consid. O), e in seguito che “c’era il desiderio comune di avere figli, ma vista la mia età le possibilità erano molto limitate” (consid. V), mentre il ricorrente ha precisato che il desiderio comune di averne “non era un argomento trattato frequentemente” (consid. S) e, nello stesso tempo, che “è stato discusso durante tutta la durata del matrimonio” (consid. Q). E ancora, l’ex moglie ha rilevato che “la mancanza di figli in comune non è stato un motivo che ha portato alla nostra separazione” (consid. V), mentre il ricorrente, pur esprimendo lo stesso giudizio che “l’assenza di figli non ha influito sulla nostra separazione” (consid. U), ha comunque evidenziato che “si aspettava di poter creare una famiglia insieme alla mia ex moglie [...]. L’unica cosa che mi è mancata è il non aver avuto figli insieme alla mia ex moglie” (consid. Q). 10. Riguardo alla densità delle attività comuni dell’ex coppia, che la SEM reputa scarsa, va osservato che questa valutazione non è di per sé condivisibile. Infatti, contrariamente a quanto pretende la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 6, § 14), gli ex coniugi non si limitavano a far la spesa insieme, e quindi, si presume, a mangiare insieme, perlomeno la sera e i fine settimana, ma andavano anche a gustare la pizza insieme, occupandosi inoltre insieme della figlia dell’ex moglie, tenuto conto del tempo disponibile in funzione dei loro rispettivi lavori. Questo indica che gli ex coniugi hanno condotto, se non altro per un certo lasso di tempo, una vita di coppia più o meno normale, anche se in definitiva non hanno mai preso, per ragioni di ristrettezza finanziaria o altri motivi, vacanze insieme (cfr. consid. O). Cionondimeno, sulla base delle argomentazioni formulate al consid. 9, la questione della densità delle attività comuni dell’ex coppia non influisce in nessun modo sull’esito della presente procedura. 11. È ancora utile sottolineare, anche alla luce del fatto che il matrimonio degli ex coniugi è durato formalmente quasi tredici anni, che le considerazioni sopraesposte non mettono per nulla in discussione la genuinità delle loro intenzioni, compresa quella, perlomeno da parte del ricorrente, di avere figli, quando si sono sposati e per un certo periodo di tempo, ma che le condizioni legali per attribuire al ricorrente la naturalizzazione agevolata non erano (più) soddisfatte quando essa è stata pronunciata.

F-5411/2020 Pagina 23 12. Tirando le somme, va così constatato che il ricorrente non è riuscito, in definitiva, a capovolgere né la presunzione che l’unione coniugale non fosse intatta, stabile e orientata verso il futuro al momento della pronuncia, il 9 gennaio 2013, della decisione di naturalizzazione agevolata, né la presunzione che lo stato dell’unione coniugale presentava queste stesse caratteristiche già il 14 dicembre 2012, quando l’ex coppia ha sottoscritto la corrispondente dichiarazione. 13. In conclusione, annullando la naturalizzazione agevolata del ricorrente, la SEM non ha violato il diritto federale (art. 49 PA), dimodoché il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 14. Le spese processuali sono, di regola, messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la stessa ragione, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

F-5411/2020 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-5411/2020 Pagina 25 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

F-5411/2020 Pagina 26 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (n. di rif. K ...).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5411/2020
Entscheidungsdatum
12.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026