B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-5144/2018

Sentenza del 2 marzo 2020 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, Studio legale e notarile, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-5144/2018 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica dominicana (RD) nato il (...) 1979, parrucchiere di professione, si è sposato con una cittadina binazionale dominicano-spagnola il (...) 2007, con la quale vive attual- mente a Barcellona. Il ricorrente è padre di una figlia, nata nel 2008 e dimorante in Spagna, nonché di due figli, venuti alla luce nel 2003, rispet- tivamente nel 2005, che abitano nella RD con la madre del ricorrente. B. B.a L’11 febbraio 2016, durante un’operazione antidroga, gli inquirenti tici- nesi hanno arrestato il ricorrente a Locarno, al domicilio di suo cugino, dove avevano rinvenuto uno zaino contenente della cocaina. Gli inquirenti hanno quindi proseguito la loro inchiesta, la quale è sfociata in un processo davanti alla Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale penale del Cantone Ticino. B.b Il 29 agosto 2016, la CAC ha condannato il ricorrente ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi senza condizionale, con una multa di fr. 100.–, e ciò per infrazione aggravata, in correità, e contravvenzione alla legislazione federale sugli stupefacenti, protrattesi da marzo 2015 all’11 febbraio 2016, nonché per riciclaggio di denaro, prodottosi ripetuta- mente durante il periodo da marzo 2015 a febbraio 2016. L’infrazione aggravata ha consistito nell’alienazione di 872 gr. di cocaina (grado di purezza sconosciuto) a consumatori locali in parte identificati, e nella detenzione, a scopo di rivendita, di 747.80 gr. netti di cocaina (grado di purezza tra il 67.60 e il 74.10%). La contravvenzione ha consistito nel consumo personale di 145 gr. di cocaina e nella detenzione, a tale fine, di 0.6 gr. di cocaina, come pure di una quantità imprecisata di marijuana, ma 30 gr. almeno. Il riciclaggio di denaro si è materializzato nella spedizione, tramite corrispondenti agenzie, di fr. 8'022.– provenienti dall’alienazione di cocaina, nonché nel cambio di fr. 9'599.10 in € 8'761.35 e di un importo di franchi imprecisato in € 3'200.– derivanti dalla vendita di cocaina, oltre che nel trasporto, da Zurigo a Milano, di € 45’000/50'000.–, di cui il ricorrente sapeva o doveva presumere l’origine criminosa. B.c Il 10 maggio 2017, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto il ricorso del ricorrente contro la sentenza della CAC. Il giudizio della CARP è cresciuto in giudicato incontestato.

F-5144/2018 Pagina 3 B.d Il 14 luglio 2017, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento del ricorrente in sezione chiusa, fissando la scadenza della pena, riservata un’eventuale scarcerazione anticipata o posticipata, all’11 maggio 2020. C. L’8 agosto 2017, su incarico della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la polizia cantonale ticinese ha sentito il ricorrente in merito all’in- tenzione della SEM di rilasciare nei suoi confronti un divieto d’entrata. Il ricorrente ha affermato di accettare un divieto d’entrata per la Svizzera, ma di non ritenere giusto estenderne la validità all’insieme dello spazio Schen- gen, precisando che “la mia famiglia, mia moglie e una figlia abitano in Spagna e io sono in possesso di un regolare permesso comunitario per- manente per abitare in Spagna [che] scade nel 2022”. Il ricorrente ha aggiunto di avere, in Ticino, un cugino e una zia. D. Il 16 luglio 2018, la SEM ha spiccato contro il ricorrente un divieto d’entrata per la Svizzera ed il Liechtenstein valido fino al 15 luglio 2033 (quindici anni), con segnalazione nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La decisione è stata notificata al ricorrente in carcere, in Ticino, il 16 luglio 2018. In sostanza, basandosi sulla gravità della condanna pronunciata dalla CAC, e confermata dalla CARP, la SEM argomenta che “il tipo ed il quan- titativo dello stupefacente erano tali da mettere in pericolo la salute e la vita di numerose persone”, che “[i] reati commessi [...] costituiscono una mi- naccia sufficiente degli interessi della comunità” e che “non [è] possibile un pronostico favorevole poiché il rischio di recidiva è da considerarsi impor- tante”. La SEM sottolinea pure che l’ingerenza pubblica, tramite il divieto d’entrata, nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, è giustificata dalle circostanze, concludendo che il fatto che il ricorrente sia titolare di un permesso di soggiorno spagnolo non osta alla segnalazione del provvedimento nel SIS II. E. Il 10 settembre 2018, senza essere rappresentato da un legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante un ricorso con- tro la decisione della SEM, chiedendone l’annullamento con la cancella- zione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II. Egli ha inoltre tra- smesso copie del suo libro di famiglia spagnolo, dell’attestato di domicilio

F-5144/2018 Pagina 4 di sua moglie a Barcellona, valido dal 1° giugno 2018, e di un contratto di lavoro come parrucchiere, su modulo ufficiale dello Stato spagnolo, per una durata limitata dal 12 giugno 2018 all’11 giugno 2019. In sintesi, il ricorrente fonda le sue conclusioni sul suo permesso di sog- giorno spagnolo, sostenendo che la decisione della SEM viola il diritto dell’Unione europea nella misura in cui estende la validità del divieto d’en- trata all’intero spazio Schengen. F. Il 15 ottobre 2018, il ricorrente ha inviato a questo Tribunale una copia dell’attestato del suo domicilio a Barcellona, valido dal 3 settembre 2018, rilevando che “questo documento non mi è mai stato richiesto dalle auto- rità, che nel prendere la decisione di espulsione mi hanno considerato privo di residenza”. G. Il 12 novembre 2018, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha versato puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–. H. Il 18 dicembre 2018, il ricorrente è stato allontanato dalla Svizzera verso la Spagna con un volo diretto da Zurigo a Barcellona. I. Il 7 gennaio 2019, su richiesta di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendone il rigetto in base agli stessi argomenti già esposti nella decisione impugnata. J. Il 18 marzo 2019, dopo aver ottenuto accesso ad alcuni atti della SEM che gli mancavano, il ricorrente, tramite il suo legale, ha replicato, rilevando che la SEM, riguardo alla questione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, non aveva ancora contattato le autorità spagnole per sapere cosa intendessero fare con il permesso di soggiorno di cui egli è titolare. Il ricor- rente ha quindi ribadito le proprie conclusioni. K. Il 13 maggio 2019, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha dupli- cato, riconoscendo che “al momento della pronuncia della misura qui impugnata non avevamo segnalato la fattispecie, per il tramite dell’ufficio

F-5144/2018 Pagina 5 SIRENE [Supplementary Information Request at the National Entry], alle competenti autorità spagnole. Abbiamo provveduto a sanare tale man- canza (copia in allegato) ed alla ricezione, vi trasmetteremo la risposta delle competenti autorità spagnole” (la SEM ha prodotto il suo scritto del 13 maggio 2019, con cui ha invitato l’Ufficio federale di polizia [fedpol] a contattare le dette autorità spagnole). Rilevando ancora che “quanto pre- cede non modifica la nostra valutazione circa l’adempimento delle condi- zioni legali per la pronuncia di un divieto d’entrata”, la SEM ha riaffermato la sua richiesta di “respingere il ricorso in tutte le sue conclusioni”. L. Il 29 maggio 2019, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per cono- scenza, una copia della duplica della SEM, e concluso in linea di principio lo scambio degli scritti, riservando eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti. M. Il 16 gennaio 2020, questo Tribunale ha invitato la SEM ad informarlo sulla decisione delle autorità spagnole riguardo al permesso di soggiorno del ricorrente. N. Il 22 gennaio 2020, nel termine impartitole, la SEM ha comunicato a questo Tribunale che “non avendo ricevuto risposta da parte del competente Uffi- cio SIRENE di fedpol, abbiamo provveduto a trasmettere a quest’ultimo un sollecito, rilevando il carattere urgente della richiesta. Purtroppo, essendo il nostro messaggio di posta elettronica ad oggi senza riscontro, non ci è possibile trasmettervi le informazioni richieste. Provvederemo a comuni- carvele senza indugio appena le stesse ci saranno fornite”. O. Il 28 gennaio 2018, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per cono- scenza, una copia dell’ultimo scritto della SEM.

F-5144/2018 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 16 luglio 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la proce- dura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sentenza non può essere impu- gnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha pre- sentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale di- spone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, com- preso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento

F-5144/2018 Pagina 7 inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”), di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 16 luglio 2018, con cui la SEM ha spiccato un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di quindici anni (16.7.2018 – 15.7.2033), segnalandolo nel SIS II, contro il ricorrente, il quale ne contesta sia la fondatezza, sia la segnalazione (cfr. consid. 6 e segg.). 4. La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2019 1413), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Benché gli art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 della legge, rilevanti per la presente proce- dura, non abbiano subito alcuna modifica, materiale o redazionale, dal momento dell’emanazione della decisione impugnata, avvenuta il 19 set- tembre 2017, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrI (cfr. sen- tenza TAF F-2643/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4). 5. 5.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).

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Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è vio- lazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). 5.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determi- nata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere supe- riore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazio- nale (cfr. la nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 5.3 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice peri- colo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di

F-5144/2018 Pagina 9 un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della li- bertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minac- cia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cin- que anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”) per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’ecce- zione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée pronon- cée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità partico- larmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3). 5.4 Nel valutare la minaccia che emana da uno straniero sanzionato per avere violato la legislazione federale sugli stupefacenti, il Tribunale federale fa prova di un rigore particolare, tanto che questo genere di infrazioni è ritenuto costituire, in regola generale, una turbativa “molto grave” (“schwerwiegend”, “très grave”) dell’ordine e della sicurezza pubblici. In quest’ottica, la giurisprudenza è molto severa nei confronti degli stranieri che ricorrono allo spaccio di droga a scopo di lucro, con la precisazione che questa posizione di principio può vedersi attenuata, a seconda delle circostanze, se le infrazioni commesse sono strettamente legate alla tossicodipendenza dell’interessato (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 137 II 297 consid. 3.3, nonché le sentenze del Tribunale federale 2C_139/2013 dell’11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e 2C_401/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.3, con i loro numerosi riferimenti).

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5.5 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, in linea di principio indipendenti l’una dall’altro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia a causa della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid. 4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 6. Nel prosieguo si tratta di verificare, innanzitutto, se le condizioni per emet- tere il divieto d’entrata in sé siano adempiute (semplice pericolo); nell’affer- mativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (semplice pericolo o minaccia grave) e quindi fissare, in conformità con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso. 7. Dall’incarto risulta che il ricorrente è stato condannato nel 2016, per fatti protrattisi da marzo 2015 all’11 febbraio 2016, ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi senza condizionale, e ciò per violazione della legge federale sugli stupefacenti (LStup, RS 812.121) e per riciclaggio di denaro proveniente dallo spaccio di stupefacenti (cfr. art. 305 bis del Codice penale [CP, RS 311.0]). La condanna è stata pronunciata dalla CAC, con conferma su appello della CARP, per infrazione grave, consistente nell’alienazione di 872 gr. di cocaina e nella detenzione, a scopo di rivendita, di 747.80 gr. della stessa droga, e per contravvenzione, consistente nel consumo di circa 145 gr. di cocaina e di almeno 30 gr. di marijuana, nonché per rici- claggio di denaro proveniente dallo spaccio della cocaina (cfr. consid. B). Come pertinentemente sottolineato nella decisione impugnata, i reati in materia di sostanze stupefacenti rappresentano, di per sé, un pericolo serio

F-5144/2018 Pagina 11 e concreto per un interesse fondamentale della società, ossia la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, e per un bene giuridico essenziale come la salute pubblica (cfr. anche consid. 5.4). Ora, la misura della pena pronunciata dalla CAC, senza condizionale, impressiona e riflette l’indubbia pericolosità per la salute pubblica dell’importante quanti- tativo di cocaina spacciato (a proposito della relazione tra la quantità e la pericolosità delle diverse droghe sul mercato per la salute di molte persone, cfr. DTF 145 IV 312 consid. 2.1). Questa pericolosità è aggravata dal riciclaggio delle somme di denaro, in ragione di migliaia di franchi/euro, derivanti dallo spaccio di cocaina, ciò che costituisce un reato contro l’am- ministrazione della giustizia. Benché non risulti che il ricorrente abbia pre- cedenti penali, in particolare in Spagna (cfr. sentenza CAC, foglio n. 12), egli ha violato in modo grave la LStup alla luce dei notevoli quantitativi di cocaina acquistati e rivenduti su un periodo di pressappoco un anno, e non ha smesso di delinquere spontaneamente, ma il suo agire delittuoso è ces- sato soltanto in seguito al suo arresto da parte delle autorità penali ticinesi. In questo senso, egli non ha fatto prova di nessuno scrupolo, di nessuna inibizione d’ordine morale, dimodoché non si può minimizzare il rischio che, se avesse la possibilità, a tutt’oggi, di recarsi liberamente in Ticino, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge, potrebbe decidere di darsi nuo- vamente allo spaccio di sostanze stupefacenti illecite a scopo di lucro, rici- clando, se del caso, i guadagni illeciti realizzati. Data l’importanza della gravità della potenziale infrazione in gioco, un rischio di recidiva, ancora attuale, non può che essere ammesso, e ciò senza che sia necessario pre- vedere, con quasi certezza, la sopravvenienza del reato in questione. Pertanto, la valutazione della SEM secondo cui il ricorrente costituisce non soltanto un pericolo reale e attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici sviz- zeri, ma anche una minaccia grave ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 5.3), non presta il fianco a critiche, con la conseguenza che l’emis- sione di un divieto d’entrata anche superiore a cinque anni si rivela essere giustificata (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questo implica, peraltro, che un ammoni- mento, come misura alternativa, più lieve, al divieto d’entrata (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI), non entrava e non entra manifestamente in linea di conto. Ne deriva che, nella misura in cui il ricorrente chiede l’annullamento puro e semplice del divieto d’entrata, il ricorso è infondato. 8. 8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale

F-5144/2018 Pagina 12 [Cost., RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare, nell’eseguire le sue decisioni, un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 8.2 Nel valutare la proporzionalità della durata di un divieto d’entrata può rivestire un’importanza particolare, a dipendenza delle circostanze, l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell’art. 8 § 1 CEDU deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia, in generale, di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Sviz- zera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, principalmente, i rapporti tra i coniugi (o concubini) nonché tra genitori e figli minorenni (famiglia nucleare) che vivono in comunione (cfr., tuttavia, le sentenze CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50, Berrehab c. Paesi Bassi, n. 39652/98, 21 giugno 1988, § 21); eccezionalmente, se sussiste un particolare rap- porto di dipendenza tra loro, sono prese in considerazione anche le rela- zioni tra genitori e figli maggiorenni (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_205/2012 del 2 marzo 2012 consid. 4.1). Tuttavia, l’art. 8 § 1 CEDU non garantisce il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii). Dal canto suo, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’eserci- zio del diritto al rispetto della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica.

F-5144/2018 Pagina 13 9. 9.1 In concreto, come già esposto analizzando la questione della gravità della minaccia per l’ordine pubblico svizzero (cfr. consid. 7), il ricorrente ha violato gravemente la LStup spacciando ingenti quantitativi di cocaina, ed ha intralciato l’amministrazione della giustizia riciclando importanti somme di denaro derivanti da tale spaccio. Per questi reati egli è stato condannato ad una pena detentiva, senza condizionale, di quattro anni e tre mesi, la quale non lascia adito a dubbi sulla pericolosità degli atti sanzionati e sulla pericolosità, sotto il profilo del rischio di recidiva, dello stesso ricorrente. In questo contesto un divieto d’entrata di quindici anni corrisponde senz’altro all’interesse pubblico della Svizzera ad intervenire efficacemente per pre- venire la commissione, da parte del ricorrente, di ulteriori reati sul proprio territorio. 9.2 La questione che si pone ora è di sapere quali sono gli eventuali inte- ressi privati del ricorrente che potrebbero contrapporsi all’interesse pub- blico della Svizzera, e condurre ad una riduzione della durata del divieto d’entrata, tenendo presente il fatto che quest’ultimo esplica i suoi effetti, di per sé, ossia senza la sua segnalazione nel SIS II, soltanto sul territorio della Svizzera e del Liechtenstein. In questo rispetto, si deve constatare che il ricorrente non sostanzia mini- mamente la sua conclusione relativa all’annullamento puro e semplice del divieto d’entrata, invocando i suoi eventuali interessi privati in Svizzera che potrebbero implicare, se non un annullamento del provvedimento, perlo- meno una riduzione della sua durata. Egli si concentra invece, quasi esclu- sivamente, sulla questione della segnalazione nel SIS II, facendo valere il suo permesso di soggiorno spagnolo, e sostiene che “il divieto d’entrata in Svizzera nei miei confronti non deve venire esteso a tutto lo spazio Schen- gen” (cfr. ricorso). A questo proposito, ci si rammenti che, già durante la sua audizione preliminare da parte della SEM, il ricorrente aveva dichiarato di poter accettare un divieto d’entrata per la Svizzera, manifestando invece perplessità quanto alla sua estensione all’insieme dello spazio Schengen (cfr. consid. C; riguardo alla questione della segnalazione nel SIS II, cfr. consid. 11). Nel corso dell’intera procedura il ricorrente non ha mutato que- sta sua posizione di principio, rinunciando in definitiva a concretizzare, ana- liticamente, il suo sentimento di scontento riguardo al divieto d’entrata. Su questa scia si noti ancora che il ricorrente non fa nessun riferimento alla protezione garantita dall’art. 8 § 1 CEDU. Anche sotto questo profilo, si deve constatare, in base alle informazioni che risultano dall’incarto, che il

F-5144/2018 Pagina 14 ricorrente non ha mai avuto e non ha alcuna vita privata e/o alcuna vita familiare in Svizzera ai sensi di tale norma, per cui non potrebbe ad ogni modo prevalersene. 9.3 Così, bilanciando l’interesse della Svizzera a garantire l’ordine pubblico sul proprio territorio, in particolare prevenendo i reati legati al traffico di droga, e l’assenza di interessi rilevanti del ricorrente a poter entrare in Sviz- zera liberamente, nel rispetto delle condizioni poste dalla legge, un divieto d’entrata di quindici anni, sebbene corrisponda al massimo proponibile in concreto, e che possa dunque sembrare severo al ricorrente, risulta essere proporzionato. 10. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di quindici anni, la SEM non ha violato né l’art. 67 cpv. 3 LStrI, né la giurisprudenza (cfr. consid. 5.3), né il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Pertanto, in accordo con le conside- razioni sopraesposte, il ricorso, nella misura in cui chiede l’annullamento (o una riduzione) del divieto d’entrata, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 11. A questo punto è necessario affrontare la questione della fondatezza della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II. 11.1 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è retto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II; Gazzetta ufficiale [GU] dell’Unione europea L 381/4 del 28 dicembre 2006), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000; cfr. art. 52 del regolamento SIS II). 11.2 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inseri- mento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del regola- mento SIS II).

F-5144/2018 Pagina 15 Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie com- petenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione può costi- tuire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2 del rego- lamento SIS II). Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei con- fronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia com- messo un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di com- mettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett. a e b del regolamento SIS II). 11.3 Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso. Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate (art. 25 § 2 CAS). 11.4 Una segnalazione nel SIS II implica che il divieto d’entrata nazionale esplica i suoi effetti sull’insieme del territorio degli Stati dello spazio Schen- gen, nella misura in cui una delle condizioni cumulative d’ingresso per un cittadino di un paese terzo è di non essere segnalato nel SIS II ai fini della non ammissione (cfr. art. 6 § 1 lett. d e 14 § 1 del regolamento UE 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen], GU L 77 del 23 marzo 2016). Un cittadino di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni d’ingresso può essere autorizzato da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di ob- blighi internazionali (cfr. art. 25 § 1 CAS, applicabile in base all’art. 52 § 1 a contrario del regolamento SIS II, e gli art. 6 § 5 lett. c e 14 § 1 del codice frontiere Schengen).

F-5144/2018 Pagina 16 Eccezionalmente, a determinate condizioni, può pure essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata (cfr. art. 25 § 1 del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti], GU L 23 del 15 settembre 2009). 11.5 Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state in- serite. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello stesso (art. 29 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II). Solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha in- serito (art. 34 § 2 del regolamento SIS II). 11.6 Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda (art. 43 § 1 del regolamento SIS II). 12. 12.1 In concreto, la SEM ha accertato, nella decisione impugnata, che il ricorrente beneficia “di un permesso di soggiorno in Spagna”. Nella sua impugnativa il ricorrente ha confermato di essere titolare di un permesso di soggiorno spagnolo dal momento in cui ha sposato sua moglie, che è una cittadina binazionale dominicano-spagnola, il 19 ottobre 2007 (cfr. ricorso e consid. A). In seguito, il ricorrente ha prodotto il suo attestato di domicilio del 3 settembre 2018, da cui si evince che egli vive a Barcellona con sua moglie (cfr. consid. F). Il 13 maggio 2019, la SEM ha riconosciuto di aver omesso di consultare le autorità spagnole, che hanno rilasciato il permesso di soggiorno al ricorrente, per stabilire, come esige l’art. 25 § 2 CAS, “se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso” (cfr. consid. 11.3), rilevando di avere rimediato a questa mancanza per il tramite dell’Ufficio SIRENE di fedpol (cfr. consid. K). Il 22 gennaio 2020, la SEM ha confermato di non aver ancora ricevuto informazioni da parte di fedpol sulle intenzioni delle autorità spagnole (cfr. consid. N). Ora, non vi è nessun elemento all’incarto che permetta di ritenere che il ricorrente non disponga presentemente di un permesso di soggiorno spa- gnolo valido; allo stesso modo, non sussiste alcun indizio all’incarto che

F-5144/2018 Pagina 17 consenta di credere che le autorità spagnole competenti abbiano ritirato al ricorrente il suo permesso di soggiorno. Pertanto, conformemente all’art. 25 § 2 CAS (cfr. consid. 11.3), la SEM deve essere invitata a can- cellare la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II senza indugio. 12.2 È quindi doveroso constatare che, omettendo di consultare le autorità spagnole al momento della pronuncia del divieto d’entrata nel SIS II per sapere se intendessero mantenere o revocare il permesso di soggiorno del ricorrente, la SEM, nonostante abbia in seguito, con la duplica, rimediato a questa omissione, finora però senza ottenere alcuna risposta dalle dette autorità (cfr. consid. J, K e N), ha violato la normativa Schengen nonché il diritto federale (cfr. consid. 11 e art. 49 lett. a PA). Per questa ragione, nella misura in cui il ricorso chiede la cancellazione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, esso deve essere accolto e la decisione impu- gnata riformata nel senso corrispondente. 13. In conclusione, per quanto richiede l’annullamento del divieto d’entrata, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata; per quanto richiede la cancellazione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che alla SEM è ordinato di ritirare la segnalazione del divieto d’entrata dal SIS II non appena avuto notifica della presente sentenza. 14. 14.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, soltanto la conclusione relativa alla cancellazione della segna- lazione del divieto d’entrata nel SIS II è accolta. Ora, data la natura acces- soria della segnalazione rispetto al divieto d’entrata (cfr. sentenza TAF F-465/2017 del 13 marzo 2019 consid. 4.3 [DTAF 2019 VII/2, di prossima pubblicazione]), è giusto considerare il ricorrente vincente in ragione di un terzo e porre dunque a suo carico, a titolo di spese processuali ridotte,

F-5144/2018 Pagina 18 fr. 800.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Di con- seguenza, fr. 400.– sono restituiti al ricorrente. 14.2 Considerato che il ricorso è parzialmente ammesso, in ragione di un terzo, il ricorrente, che è rappresentato da un avvocato, ha diritto a un’indennità, ridotta in proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 cpv. 1 e 2 e 14 cpv. 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non è stato da subito rappresentato dal suo legale (cfr. consid. E e J), che gli interventi di quest’ultimo non sono stati sostanziali e che non è stata inoltrata alcuna nota d’onorario, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 800.– (onorario e spese d’avvocato). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-5144/2018 Pagina 19

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto richiede l’annullamento del divieto d’entrata, il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. Per quanto richiede la cancellazione della segnalazione del divieto d’en- trata nel SIS II, il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che alla SEM è ordinato di ritirare la segnalazione del divieto d’en- trata dal SIS II non appena avuto notifica della presente sentenza. 3. Le spese processuali ridotte di fr. 800.– sono messe a carico del ricorrente e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Al ricorrente sono restituiti fr. 400.–. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr. 800.–, a carico della SEM. 5. Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata; allegato: formulario per il pagamento); – alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC ...).

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-5144/2018 Pagina 20 Data di spedizione:

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