B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-514/2025

S e n t e n z a d e l 1 8 a g o s t o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Basil Cupa, Gregor Chatton, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d’entrata; decisione della SEM del 6 dicembre 2024.

F-514/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il (...) aprile 2024, durante un controllo della polizia cantonale della B., l’interessato, cittadino kosovaro, è stato trovato intento a lavo- rare con la ditta individuale C. di proprietà di D., senza un regolare permesso di lavoro. Nel rapporto stilato il (...) maggio 2024, la predetta polizia, ha concesso all’interessato in particolare il diritto di essere sentito in relazione ad una possibile pronuncia di una misura di allontana- mento, di un provvedimento amministrativo quale il divieto d’entrata i cui effetti potrebbero essere estesi all’intero Spazio Schengen, nonché richie- sto il versamento di una somma di fr. (...) a titolo di cauzione. L’interessato ha depositato a tale scopo una somma di (...). A.b Tramite decreto d’accusa del (...) maggio 2024, cresciuto in giudicato incontestato, il Ministero pubblico della B., ha condannato l’inte- ressato, sulla base dell’art. 115 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), per esercizio in Svizzera d’attività lucrativa senza autorizzazione, alla pena pe- cuniaria di (...) aliquote giornaliere di fr. (...) cadauna, con la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni, oltreché al versamento di una multa di fr. (...), mantenendo il sequestro della somma della cauzione depositata di (...) a garanzia del pagamento della multa, delle spese e delle tasse di giustizia. B. Con decisione del 6 dicembre 2024, la SEM ha emanato, sulla base dell’art. 67 cpv. 1 lett. c e lett. d LStrI in combinato disposto con l’art. 77a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein nei confronti dell’interessato, valido da subito fino al 5 dicembre 2027 (3 anni), per aver esercitato illegalmente in Svizzera un’attività lucrativa, assortendolo della segnalazione nel sistema d’informazione Schengen (di seguito: SIS), ed osservando nel contempo che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. Tale decisione è stata notificata regolarmente al ricorrente il 10 dicembre 2024, all’indirizzo svizzero da lui eletto. C. C.a Per mezzo dello scritto datato 21 gennaio 2024, l’interessato si è indi- rizzato alla SEM osservando in particolare come il divieto d’entrata gli sa- rebbe pervenuto al suo domicilio in Kosovo soltanto il 31 dicembre 2024,

F-514/2025 Pagina 3 avendo lasciato la Svizzera il (...) maggio 2024. Inoltre, ha presentato la sua descrizione dei fatti in cui sarebbe stato fermato ed interrogato dalla polizia cantonale (...), e riferito delle conseguenze che avrebbe il divieto d’entrata sulla sua attività lavorativa quale (...). Sulla scorta di quanto pre- cede, ha quindi chiesto alla SEM di voler annullare il divieto d’entrata ema- nato e, se ciò non fosse possibile, di limitarne l’effetto alla Svizzera ed al Liechtenstein. C.b L’autorità inferiore ha risposto allo scritto precitato, con missiva del 23 gennaio 2025, osservando come il riesame del divieto d’entrata in Svizzera non si giustifichi nel suo caso concreto. Inoltre, quale conse- guenza della pronuncia del divieto d’entrata e non essendoci alcuna richie- sta formale da parte di uno Stato Schengen, la SEM ha considerato che la segnalazione nel SIS debba essere mantenuta. D. Il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale o TAF), con ricorso del 24 gennaio 2024, chiedendo l’annullamento della decisione di divieto d’entrata succitata, di modo che egli possa conti- nuare a svolgere la sua abituale attività di (...) in tutti i Paesi aderenti allo Spazio Schengen, ed indicando quale suo recapito postale il suo indirizzo in Kosovo. All’impugnativa il ricorrente ha annesso quali nuovi documenti, in copia: la ricevuta del divieto d’entrata; lo scritto alla SEM del 21 gen- naio 2024; l’addendum al contratto di lavoro temporaneo del (...); il certifi- cato professionale di (...); la sua carta per (...) valida fino al (...) e la sua carta di lavoro valida fino al (...). E. E.a Con decisione incidentale del 12 marzo 2025 – notificata per il tramite dell’Ambasciata svizzera in Kosovo a Pristina – il giudice istruttore incari- cato della pratica ha preso atto ed accusato ricezione del ricorso succitato. Inoltre, ha invitato il ricorrente a voler designare un recapito in Svizzera (elezione di domicilio), per la notifica di tutti gli atti futuri inerenti alla proce- dura in corso, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione incidentale, ed ha statuito che, in caso contrario, il Tribunale avrebbe proceduto con la notificazione degli atti di procedura mediante pubblicazione ufficiale. E.b Il ricorrente ha risposto alla predetta richiesta del Tribunale con missiva del 31 marzo 2025, informandolo dell’indirizzo in Svizzera presso il quale egli ha eletto il suo domicilio per la notifica di tutti i futuri atti procedurali ed allegando copia della prima pagina del suo passaporto.

F-514/2025 Pagina 4 F. Con decisione incidentale del 15 aprile 2025, il Tribunale ha invitato il ricor- rente a versare, entro il 12 maggio 2025, un anticipo di fr. 1’000.– a coper- tura delle presunte spese processuali. Il 12 maggio 2025, il ricorrente ha corrisposto l’anticipo richiesto. G. Il 21 maggio 2025, il Tribunale ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 10 giugno 2025, la quale ha tempestivamente risposto il 27 maggio 2025, proponendo il respingimento dello stesso e la conferma della decisione avversata. Tale risposta è stata inoltrata per conoscenza dal Tribunale al ricorrente il 2 giugno 2025. H. Con scritto del 10 giugno 2025, il ricorrente ha presentato delle ulteriori os- servazioni, allegando nuovamente copia della prima pagina del suo passa- porto. I. Ulteriori elementi contenuti negli scritti precitati saranno esaminati, se ne- cessario, nei considerandi che seguono.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) – salvo nei casi elencati all’art. 32 LTAF – emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF). 1.3 La SEM fa parte delle suddette autorità (art. 33 lett. d LTAF; cfr. con- sid. 1.1) e il divieto d’entrata del 6 dicembre 2024, che non rientra peraltro nell’elenco dell’art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare il pre- sente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona, il ri- corrente, che non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea

F-514/2025 Pagina 5 (di seguito: UE) e nemmeno un familiare di un cittadino UE (cfr. anche infra consid. 7.2) – e che non può dunque prevalersi dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giugno 2002 – la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché gli art. 1 ALC e 3 par. 2 lett. b allegato I ALC; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1 e la sentenza del TAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 [DTAF 2019 VII/3] consid. 1.1). 1.4 Inoltre l’insorgente, destinatario della decisione impugnata, ha la qua- lità per ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) ed ha presentato il suo ricorso tem- pestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA), versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA). Ne discende che il ri- corso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all’applicazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, all’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di princi- pio, all’inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell’ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommen- tar, 2 a ed. 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vinco- lato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle argomentazioni delle parti. Nella sua sentenza, il Tribunale prende in considerazione lo stato dei fatti esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 con- sid. 4.1.2). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 6 dicembre 2024, con la quale la SEM ha pronunciato un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di

F-514/2025 Pagina 6 tre anni (06.12.2024 – 05.12.2027), segnalandolo nel SIS, nei confronti del ricorrente, il quale contesta la fondatezza di entrambe le misure. 4. 4.1 Preliminarmente, tuttavia, occorre chinarsi sulle censure formali ad- dotte dal ricorrente soltanto nel suo scritto del 10 giugno 2025, dove egli solleva come le sue dichiarazioni rese in lingua (...), non sarebbero state correttamente tradotte nell’interrogatorio di polizia del (...) aprile 2024, nonché che lo stesso risulterebbe “illegittimo”, in quanto, malgrado egli avesse espresso chiaramente di non comprendere (...), lo stesso sarebbe stato tenuto in assenza di un interprete nominato d’ufficio e che come in- terprete sarebbe stato nominato invece il (...) D., pure coinvolto nel suo procedimento, quale presunto datore di lavoro per il quale egli avrebbe lavorato. 4.2 Ora, si rimarca dapprima in merito come, al contrario di quanto asserito dall’insorgente nella sua missiva del 10 giugno 2025, non risulta che egli abbia mai contestato precedentemente – né nel suo scritto del 21 gen- naio 2024 né nel suo ricorso o in altri suoi scritti – la correttezza di quanto riportato nel verbale di polizia del (...) aprile 2024. Inoltre, dal medesimo verbale, si evince che non è stato richiesto alcun traduttore da parte del ricorrente, né risulta che D., presente effettivamente nel corso del verbale, abbia funto ufficialmente da traduttore durante il verbale. Peraltro il ricorrente ha sottoscritto personalmente il verbale d’interrogatorio, con- fermando con la sottoscrizione di approvarne il suo contenuto. Pertanto, le censure tardive mosse nei confronti del verbale d’interrogatorio di polizia del (...) aprile 2024, che paiono essere state sollevate soltanto quale pre- testo per scusare le incoerenze rimarcate dalla SEM nella sua risposta del 27 maggio 2025 (cfr. anche infra consid. 8.3), risultano essere del tutto in- fondate, e per questo vengono integralmente respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito, il divieto d’entrata che impedisce l’entrata o il ritorno di uno straniero in Svizzera il cui soggiorno è indesiderato (cfr. an- che infra consid. 6.5) è previsto all’art. 67 LStrI. Ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 LStrI, nella sua versione in vigore dal 22 novembre 2022 (cfr. RU 2021 365 e RU 2022 636), fatto salvo il cpv. 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se: l’allontanamento è eseguibile immediata- mente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a–c (lett. a); lo straniero non ha la- sciato la Svizzera entro il termine impartitogli (lett. b); lo straniero ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (lett. c); o lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli

F-514/2025 Pagina 7 art. 115 cpv. 1, 116, 117 o 118 LStrI oppure aver tentato di commettere un tale reato (lett. d). La giurisprudenza del Tribunale ha precisato che l’art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI deve ugualmente essere applicabile alle persone che non sono oggetto di una decisione d’allontanamento (cfr. DTAF 2024 VII/4 consid. 7.11). 5.2 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020, le per- sone che hanno violato l’ordine pubblico o la sicurezza in Svizzera o all’estero o che li hanno messi in pericolo devono attualmente ed obbliga- toriamente essere oggetto di un divieto d’entrata in Svizzera, allorché il vecchio art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI era una disposizione potestativa (cfr. RU 2010 5925, 5929), che non obbligava l’autorità a pronunciare un divieto d’entrata (cfr. Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen [SIS] [Sviluppi dell’acquis di Schengen] e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [FF 2020 3117, 3174 seg.]). 6. 6.1 Concernente più specificamente le nozioni di sicurezza e di ordine pub- blici, essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. L’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica, dal canto suo, significa l’inviolabilità dell’ordine giu- ridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente nel caso di una violazione importante o ripetuta di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità (cfr. Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002 concernente la legge sugli stra- nieri, FF 2002 3327, 3424). 6.2 Ai sensi dell’art. 77a cpv. 1 lett. a OASA, vi è in particolare inosser- vanza della sicurezza e dell’ordine pubblici se l’interessato non rispetta di- sposizioni di legge e decisioni delle autorità. Vi è esposizione della sicu- rezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con notevole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 77a cpv. 2 OASA).

F-514/2025 Pagina 8 6.3 Il Tribunale considera nella sua giurisprudenza costante che il fatto d’entrare, di soggiornare o di lavorare in Svizzera senza autorizzazione rappresenta una violazione grave di prescrizioni di polizia degli stranieri (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 6.2), giustificante già di per sé la pronuncia di un divieto d’entrata di più anni (cfr. sentenze del TAF F-3956/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.3 con ulteriori rif. cit.; F-3740/2024 del 7 gen- naio 2025 consid. 3.1). Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che, uno straniero cittadino di un paese terzo non ha bisogno di aver attentato in maniera grave all’ordine e alla sicurezza pubblici, prima di vedersi vietare l’entrata in Svizzera sulla base del solo art. 67 LStrI (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5; sentenza del TF 2C_644/2022 del 18 dicembre 2023 con- sid. 6.4). 6.4 Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato co- stituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitamente o temporaneamente. A tal proposito oc- corre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’en- trata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salva- guardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione (art. 67 cpv. 5 LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere ri- volto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). 6.5 Il divieto d’entrata permette di impedire l’entrata o il ritorno di uno stra- niero in Svizzera (o nello Spazio Schengen) il cui soggiorno è indesiderato (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 4.3, 6B_173/2013 del 19 agosto 2013 consid. 2.3; DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Esso non è considerato come una pena sanzionante un comportamento determinato, ma come una misura amministrativa di con- trollo, che ha come scopo quella di prevenire un danno alla sicurezza e all’ordine pubblici, impedendo – durante un certo periodo di tempo – alla persona interessata di penetrare sul territorio elvetico o di ritornarvi all’oscuro delle autorità (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4 e 6.4).

F-514/2025 Pagina 9 7. 7.1 A titolo preliminare, il Tribunale ricorda che esistono due regimi giuridici differenti che concernono la pronuncia di divieti d’entrata, a seconda che l’interessato possa prevalersi o meno dell’ALC. 7.2 Nel caso concreto, il ricorrente è un cittadino kosovaro, ovvero origina- rio di uno Stato terzo. Altresì, in relazione alla sorella presente in Svizzera, il ricorrente non rientra nel novero dei membri della famiglia ex art. 3 par. 2 dell’Allegato I all’ALC. Pertanto, la decisione impugnata si esamina in ap- plicazione della sola LStrI, non essendo invece l’ALC applicabile al caso di specie (cfr. anche supra consid. 1.3). Si denota inoltre come, a partire dal 1° gennaio 2024, i cittadini kosovari che desiderano effettuare un sog- giorno turistico di corta durata (inferiore a 90 giorni) nello Spazio Schengen, non sono più sottoposti all’obbligo del visto. Al contrario, essi restano sot- toposti all’obbligo di visto per soggiorni turistici superiori ai 90 giorni così come per l’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. a tal proposito: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > VII. Visti > Documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità [app. CH-1, lista 1] > Kosovo; sito Internet consultato da ultimo il 7 agosto 2025). 7.3 7.3.1 In merito all’esercizio di un’attività lucrativa di uno straniero, l’art. 11 LStrI dispone che lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 1). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipen- dente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 2). 7.3.2 L’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione (permesso di soggiorno) rientra nella categoria del cosiddetto “lavoro nero”, ovvero in particolare il fatto di esercitare un’attività salariata o indipendente in viola- zione delle prescrizioni legali, in particolare delle disposizioni di diritto degli stranieri. In tale contesto, l’interesse pubblico a lottare contro il lavoro nero riveste un’importanza non trascurabile. Non si insisterebbe difatti mai troppo sulla gravità del lavoro nero che è in realtà all’origine di numerosi problemi, comportando oltre ad una perdita della credibilità dello Stato nel caso di mancato rispetto delle sue leggi, pure a perdite per l’amministra- zione fiscale e le assicurazioni sociali e provoca distorsioni della concor- renza e della perequazione finanziaria (cfr. Messaggio del Consiglio fede- rale del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale contro il lavoro nero [LLN, RS 822.41] del 1° gennaio 2008, FF 2002 3243, pag. 3246 e

F-514/2025 Pagina 10 3247; cfr. anche in merito le sentenze del TAF F-2960/2021 del 16 otto- bre 2023 consid. 5.2 e F-4022/2020 del 4 maggio 2021 consid. 3.4 con ul- teriori rif. cit.). Inoltre, tenuto conto del numero elevato di contravvenzioni commesse in questo ambito, le autorità sono obbligate ad intervenire con severità al fine di assicurare la stretta applicazione delle prescrizioni adot- tate in materia. Invero, ne va dell’interesse dello Stato a vedere rispettato l’ordine stabilito e la legislazione in vigore (cfr. sentenza del TAF F-4022/2020 precitata consid. 3.4). 8. 8.1 Ciò posto occorre in primo luogo esaminare se, la pronuncia di un di- vieto d’entrata in Svizzera nei confronti del ricorrente, è giustificata nel suo principio. 8.2 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha rilevato come l’interes- sato abbia esercitato in Svizzera un’attività lucrativa senza essere in pos- sesso del relativo permesso, nonché come, per tale motivo, egli sia stato condannato con decreto d’accusa del (...) maggio 2024, cresciuto in giudi- cato incontestato, dal Ministero pubblico della B.. La SEM ha quindi considerato che nei confronti del ricorrente, che avrebbe lavorato senza autorizzazione in Svizzera, una misura d’allontanamento fondata sull’art. 67 cpv. 1 lett. c e d LStrI in combinato disposto con l’art. 77a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OASA, si giustificasse pienamente. 8.3 8.3.1 Dal canto suo, il ricorrente nel suo gravame, ritiene di aver sempre sostenuto e dimostrato di non aver commesso l’infrazione alla LStrI conte- statagli dalla SEM. Rinviando poi nel ricorso per le motivazioni al suo scritto del 21 gennaio 2024 alla SEM, il Tribunale osserva come nello stesso l’in- teressato ha dichiarato che la sua presenza in data (...) aprile 2024 sul luogo di lavoro del (...) – D. proprietario della ditta individuale C._______ – sarebbe stata dovuta poiché: “[...] in quell’occasione l’ho solo consigliato come caricare (...) da lui sino all’ora usati, non l’ho mai aiutato nel suo lavoro di (...) né in altri lavori e non ha [recte: ho] ricevuto alcun compenso”. 8.3.2 Tuttavia, come denotato a ragione anche dall’autorità inferiore nella risposta al ricorso, le affermazioni che precedono, si scontrano nettamente con le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del verbale d’interrogatorio di polizia del (...) aprile 2024. Invero, nello stesso egli ha allegato che, seb- bene avrebbe aiutato il (...) soltanto eccezionalmente ed in quell’occasione nonché a titolo gratuito, egli avrebbe effettivamente lavorato, aiutando il

F-514/2025 Pagina 11 (...) a trasportare ed a caricare (...), anche pesanti ed ingombranti, poiché altrimenti difficili da trasportare da solo e perché il (...) potesse finire prima (cfr. il verbale d’interrogatorio del [...] aprile 2024 annesso al rapporto d’in- chiesta del [...] maggio 2024 della polizia cantonale della B.). Alla luce delle predette dichiarazioni rese a verbale dall’insorgente, il Tribunale ritiene che le allegazioni contrarie riportate dallo stesso successivamente e summenzionate per tentare di spiegare il suo comportamento, per di più per nulla sostanziate e provate, non siano credibili. Come evincibile dagli atti, egli è stato colto in flagranza dalla polizia, mentre stava lavorando quale (...) il (...) aprile 2024 per conto della ditta C. a E., senza essere al beneficio del relativo permesso di esercitare la predetta attività lavorativa, adempiendo alle condizioni della norma penale di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. c LStrI; infrazione che è stata ritenuta anche nella condanna comminatagli con il decreto d’accusa del (...) maggio 2024 dal Ministero pubblico della B.. A tal proposito, si osserva che, seb- bene il ricorrente pretenda nel suo scritto del 21 gennaio 2024, che nel de- creto d’accusa egli sarebbe stato condannato “ad una semplice multa di CHF (...)” (cfr. scritto precitato, pag. 1); ciò non risulta essere la realtà dei fatti, in quanto oltreché alla multa precitata, egli è stato condannato ad una pena pecuniaria di (...) aliquote giornaliere di fr. (...) ciascuna, pena so- spesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni. Peraltro, il fatto che egli abbia versato (...) in polizia, al contrario di quanto da egli lamentato nello scritto del 21 gennaio 2024, non è interpretabile come un’ammissione di colpa da parte sua, bensì tale importo è stato incassato dagli agenti di polizia a titolo cauzionale delle eventuali spese che egli avrebbe dovuto versare in caso di condanna. Piuttosto, sono proprio le cir- costanze in cui egli è stato fermato e controllato, riportate nel rapporto d’in- chiesta di polizia giudiziaria – e da lui stesso ammesse nel verbale d’inter- rogatorio del (...) aprile 2024, come visto sopra, e che come già conside- rato mantiene tutta la sua validità (cfr. supra consid. 4) – che rientrano negli estremi della disposizione penale succitata. Le mansioni lavorative che egli stava difatti esercitando in tale frangente, ovvero il trasporto e il carico di (...) per una persona (il [...]) che è proprietaria di una ditta individuale e che stava esercitando la sua attività lavorativa, sono sottoposte normal- mente al versamento di un salario, ed anche se svolte a titolo gratuito come da egli dichiarato, rientrano tuttavia in un’attività lucrativa, che avrebbe ne- cessitato della relativa autorizzazione (cfr. art. 11 LStrI). 8.3.3 Avendo violato le prescrizioni legali precitate (artt. 11 LStrI e 115 cpv. 1 LStrI), si ritiene pertanto che la SEM ha a ragione emesso il divieto d’entrata nei confronti del ricorrente in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 lett. c e d LStrI in combinato disposto con l’art. 77a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OASA.

F-514/2025 Pagina 12 Invero, come rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 5 e 6.3), il solo fatto di lavorare in Svizzera senza autorizzazione costituisce una violazione grave di prescrizioni di diritto degli stranieri, che giustifica già di per sé la pronuncia di una misura d’allontanamento nei confronti dello straniero in- teressato. Tutto ciò considerato, il Tribunale giunge alla conclusione che il divieto d’entrata pronunciato il 6 dicembre 2024 dalla SEM è giustificato nel suo principio. 9. 9.1 Posto ciò, occorre in secondo luogo verificare se la misura d’allontana- mento pronunciata dall’autorità inferiore, della durata di tre anni, è con- forme al principio di proporzionalità. 9.2 Ogni misura d’allontanamento deve rispettare tale principio, che s’im- pone in diritto interno (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost., art. 96 LStrI). Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l’idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto. La prima impone che la misura scelta permetta di raggiungere lo scopo d’in- teresse pubblico fissato dalla legge; la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati; e la terza, detta anche regola della preponderanza dell’interesse pubblico, che l’auto- rità proceda alla ponderazione tra l’interesse pubblico perseguito e il con- trapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 149 I 129 consid. 3.4.3, 144 I 281 con- sid. 5.3.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2; DTAF 2011/60 consid. 5.3.1). In altre parole, la determinazione della durata di un divieto d’entrata deve tener conto, in particolare, dell’importanza dei beni giuridici minacciati e degli interessi privati contrapposti (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2 e 8.3; sentenza del TAF F-1508/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 6.1). Nell’esame dell’interesse pubblico, la pronuncia di una tale misura, deve essere in rapporto con la presenza di un rischio che una lesione della sicu- rezza e dell’ordine pubblici sia commessa in futuro. Si procede quindi a porre un pronostico fondandosi sull’insieme delle circostanze del caso con- creto. Per ciò, l’autorità si riferirà in particolare al comportamento che l’in- teressato ha adottato in passato. La commissione d’infrazione costituisce quindi un indizio di peso che permette di pensare che un pregiudizio sarà commesso all’avvenire (cfr. in particolare la sentenza del TAF C-183/2014 del 21 gennaio 2016 consid. 3.3.1 e le sentenze citate). Il rischio di recidiva costituisce l’elemento centrale in presenza di cittadini di Stati parte all’ALC, allorché invece tale criterio ha una portata inferiore in presenza di cittadini di Stati terzi come nel caso di specie, al riguardo dei quali delle

F-514/2025 Pagina 13 considerazioni preventive generali possono, in particolare, essere prese in esame (cfr. sentenza del TAF F-7015/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 6.3 con ulteriori rif. cit.). Altresì l’interesse di prevenzione generale a proteg- gere l’ordine giuridico in materia di stranieri attraverso una prassi coerente delle misure è da considerarsi di peso. A ciò si aggiunge l’obiettivo di pre- venzione speciale della misura, ovvero ammonire le persone interessate a rispettare in futuro le disposizioni di diritto degli stranieri e contrastare così ulteriori turbative dell’ordine e della sicurezza pubblici (cfr. sentenza del TAF F-7280/2024 del 31 marzo 2025 consid. 6.2 con ulteriore rif. cit.). Per quanto attiene invece all’esame degli interessi privati, occorrerà consi- derare, oltreché la gravità dell’errore, la situazione personale dello stra- niero, il suo grado d’integrazione, la durata del suo soggiorno in Svizzera così come gli inconvenienti che egli dovrà subire, come pure la sua fami- glia, se la misura sindacata fosse applicata (cfr. DTF 139 II 121 con- sid. 6.5.1; sentenza del TF 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 4.1). 9.3 9.3.1 Innanzitutto, riguardo all’interesse pubblico, il Tribunale constata che i motivi ritenuti dalla SEM a supporto della misura d’allontanamento, ovvero l’esercizio di un’attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso da parte del ricorrente, non possono dar luogo a contestazione alcuna come sopra visto (cfr. supra consid. 8.3). L’infrazione in materia di diritto degli stranieri ritenuta su questa base, deve peraltro essere qualifi- cata come grave (cfr. supra consid. 6.3 e 7.3). 9.3.2 Inoltre, da ricerche intraprese dal Tribunale, è risultato che, al contra- rio delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel verbale di polizia del (...) aprile 2024 di non aver mai soggiornato né lavorato in Svizzera prima dell’aprile del 2024 (cfr. verbale d’interrogatorio del [...] aprile 2024, rispo- sta al quesito n. 3, pag. 2 e risposta al quesito n. 7, pag. 3), né di aver alcun procedimento penale pendente o subito alcuna condanna penale prece- dente su suolo elvetico (cfr. verbale d’interrogatorio del [...] aprile 2024, ri- sposte ai quesiti n. 8 e n. 9, pag. 3); contro l’insorgente il (...) era già stato emesso dall’Ufficio federale allora competente in materia di stranieri, un divieto d’entrata valido per due anni (dal [...] al [...]) per la Svizzera ed il Liechtenstein. Lo stesso si basava su delle gravi violazioni di disposizioni di polizia degli stranieri – ovvero di aver soggiornato in Svizzera illegal- mente e di avervi lavorato senza autorizzazione dal (...) al (...) (data quest’ultima dove il ricorrente è stato fermato e controllato dalla polizia della [...] di F._______ alla stazione della predetta [...]), più precisamente a F._______ e dintorni. Risulta anche come, nel corso di tale procedura

F-514/2025 Pagina 14 d’inchiesta, il ricorrente avesse dovuto depositare fr. (...) e fosse stato po- sto in carcere amministrativo prima della sua espulsione dal territorio sviz- zero (cfr. il rapporto di polizia del [...] della polizia della [...] di F._______ e la rispettiva denuncia dell’[...] del [...]; il divieto d’entrata del [...] del [...]). 9.3.3 Su tali presupposti, v’è quindi luogo d’ammettere che il divieto d’en- trata pronunciato nei confronti del ricorrente, anche in considerazione della reiterazione del suo comportamento e di alcune sue affermazioni mendaci rese nel corso del verbale d’interrogatorio del (...) aprile 2024 come visto sopra (consid. 9.3.2) – che risultano essere indizi di peso che permettono di pensare che anche in futuro egli non rispetterà facilmente le prescrizioni in materia di diritto degli stranieri in mancanza della pronuncia di una mi- sura di una certa importanza – risulta idoneo e necessario per permettere di raggiungere i risultati sperati, ovvero di proteggere l’ordine e la sicurezza pubblici. Pertanto, l’interesse pubblico all’allontanamento dell’interessato, deve essere qualificato come importante. 9.4 9.4.1 Per quanto attiene poi all’interesse privato, il ricorrente non si è pre- valso di alcun legame particolare con la Svizzera, avendo riferito di esservi entrato per motivi turistici, per far visita alla sorella ed al cognato. In riferi- mento a questi ultimi, l’insorgente non ha in particolare addotto alcun le- game di dipendenza particolare – quali malattia grave o handicap – che farebbero ritenere necessaria la sua presenza in Svizzera, in particolare sotto il profilo dell’art. 8 CEDU. 9.4.2 Tuttavia il ricorrente nel suo scritto del 21 gennaio 2024 – a cui il ri- corso esplicitamente rinvia e che è stato allegato allo stesso – sostiene che il divieto d’entrata gli precluderebbe la possibilità di esercitare la sua attività di (...) oltreché in Svizzera e nel Liechtenstein, pure in tutti gli altri Paesi aderenti allo Spazio Schengen, con la conseguenza che il suo contratto di lavoro sarebbe messo a rischio. Ciò comporterebbe, per lui e la sua fami- glia, che l’unica fonte d’entrata proveniente dalla sua attività lavorativa ver- rebbe a mancare. Anche nella sua missiva del 10 giugno 2025, l’insorgente ritiene che il divieto d’entrata sarebbe una misura che comporterebbe: “[...] inevitabilmente la perdita del mio posto di lavoro quale (...), incaricato di (...) in Kosovo, ma soprattutto in tutto il territorio della Comunità europea” (cfr. atto del TAF n. 13). Il Tribunale osserva in merito che il ricorrente non ha concretizzato in alcun modo la sua predetta attività lavorativa – in parti- colare la frequenza e la durata con cui egli condurrebbe attività professio- nali con gli Stati Schengen né con quali di essi la effettuerebbe – né ha supportato in maniera concreta e dettagliata le sue affermazioni, rimaste

F-514/2025 Pagina 15 del tutto generiche, di possibile licenziamento da parte del suo datore di lavoro. Dai suoi asserti, risulta difatti unicamente come egli non avrebbe mai lavorato o transitato prima in Svizzera facendo il suo lavoro quale (...), ma che quest’ultimo lo eserciterebbe spesso per “tutta Europa” (cfr. verbale d’interrogatorio del [...] aprile 2024, risposta al quesito n. 7, pag. 3). Anche dalla documentazione annessa al ricorso, salvo certificare la sua attività di (...) – la cui verosimiglianza non viene messa in discussione dal Tribunale – non si evince alcuna informazione riguardo all’eventuale durata ed alla frequenza di tale sua attività lavorativa in Stati Schengen. Pertanto, dalle sue allegazioni per nulla concrete, sostanziate e non comprovate, risulta del tutto impossibile determinare le conseguenze che la sua attività profes- sionale subirebbe a causa della misura di divieto d’entrata. Perciò, sotto questo profilo, appare agli occhi del Tribunale chiaro che l’interesse pub- blico alla pronuncia di un divieto d’entrata sia più elevato del supposto in- teresse privato del ricorrente, e che non sussistano nel suo caso dei motivi umanitari o altri motivi gravi ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LStrI, per la rinuncia eccezionale alla pronuncia della misura precitata. 9.5 Sulla scorta di quanto precede, dopo un attento esame degli atti e la ponderazione degli interessi pubblici e privati, il Tribunale considera che il divieto d’entrata contestato è una misura necessaria e adeguata al fine di prevenire ogni nuova lesione della sicurezza e dell’ordine pubblici in Svizzera, anche considerata la reiterazione d’infrazioni da parte del ricorrente (cfr. anche supra consid. 9.2 e 9.3.2). Pure la durata di tale misura – fissata a tre anni – non risulta essere eccessiva e rientra nel margine d’apprezzamento riconosciuto all’autorità inferiore. Difatti, per tale apprezzamento, il Tribunale tiene conto in particolare delle infrazioni commesse dal ricorrente, anche reiterate – e ciò sebbene quelle riguardanti la procedura di divieto d’entrata antecedente siano risalenti all’anno 1991 (cfr. supra consid. 9.3.2) – e del suo comportamento, pure da egli tenuto nel corso della presente procedura, dove ha negato delle evidenze evincibili dagli atti di causa (cfr. supra consid. 9.3.2). Tali circostanze sono indicative di un rischio di recidiva elevato anche nel futuro, in quanto dimostrative del fatto che il ricorrente non ha compreso la gravità delle infrazioni commesse anche in passato, malgrado le misure e sanzioni comminatigli, anzi ha tentato, con i suoi asserti, di trarre in inganno le autorità sul suo passato. Altresì, l’apprezzamento del Tribunale tiene conto della pronuncia di decisioni analoghe di divieto d’entrata in altri casi di lavoro nero (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del TAF F-7280/2024 del 31 marzo 2025 consid. 6.4 seg.; F-4804/2023 del 17 giugno 2024 consid. 5.6, 8 e 9; F-1049/2018 del 5 febbraio 2020 consid. 4.2 e 6). Inoltre, come già sopra osservato, l’interesse privato del ricorrente ad esercitare la

F-514/2025 Pagina 16 sua attività lucrativa di (...) nello Spazio Schengen, non è stata in alcun modo sostanziata (cfr. supra consid. 9.4.2). A fronte di tali circostanze, v’è da concludere che la misura emessa dall’autorità inferiore, della durata di tre anni, non risulta essere in alcun modo disproporzionata rispetto all’interesse privato dell’interessato ed è invece necessaria ed adeguata al fine di prevenire ogni nuova violazione alla sicurezza e all’ordine pubblici in Svizzera. Il provvedimento impugnato risulta pertanto rispettoso del principio della proporzionalità. 10. 10.1 Occorre ancora verificare se la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS sia giustificata (legalità e proporzionalità). 10.2 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS è retto dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’in- formazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che mo- difica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) 1987/2006 (GU L 312/14 del 7 dicembre 2018 [SIS], va- levole dal 7 marzo 2023 [GU L 27 del 31 gennaio 2023]). 10.3 Allorché un divieto d’entrata è stato pronunciato, come nel caso in esame, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, la segnalazione è inserita nel SIS quando uno Stato membro ha concluso, alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circo- stanze personali del cittadino di un paese terzo interessato e delle conse- guenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno, che la presenza di tale cittadino nel proprio territorio costituisce una minaccia per l’ordine pub- blico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (art. 3 par. 4 e 24 par. 1 lett. a del regolamento [UE] 2018/1861). Una tale situazione si verifica quando il cittadino di un paese terzo ha eluso o tentato di eludere la nor- mativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri (art. 24 par. 1 lett. a del regolamento [UE] 2018/1861 in combinato disposto con il par. 2 lett. c della medesima norma). 10.4 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inseri- mento della segnalazione nel SIS (proporzionalità; art. 21 par. 1 del rego- lamento [UE] 2018/1861).

F-514/2025 Pagina 17 10.5 In concreto, il divieto d’entrata impugnato è fondato su una violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri (minaccia materializzata) che il ricorrente ha commesso esercitando un’attività lucrativa senza permesso il (...) aprile 2024 (cfr. supra consid. 8.3). Perciò, il Tribunale ritiene che tale pubblicazione in sé, sia giustificata, in quanto il ricorrente ha eluso la nor- mativa vigente in materia di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucra- tiva in Svizzera. Inoltre, il Tribunale considera che tale segnalazione sod- disfi il principio della proporzionalità (cfr. supra consid. 9), non essendo stati concretizzati e sostanziati degli interessi privati da parte del ricorrente (cfr. supra consid. 9.4). La suddetta conclusione è tanto più legittima se si considera che la Svizzera, nel campo d’applicazione delle normative di Schengen, è tenuta a preservare gli interessi di tutti gli Stati parte agli Ac- cordi d’associazione a Schengen (cfr. DTAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). Di conseguenza, la segnalazione nel SIS è legittima e proporzionata. 11. Ne discende che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata. 12. Nella misura in cui il ricorrente risulta soccombere nella causa, v’è luogo di porre a suo carico le spese processuali di fr. 1’000.– (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo, versato dal ricorrente il 12 maggio 2025. Per la medesima ragione, non v’è luogo di accordare delle indennità per spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario e art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-514/2025 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 12 mag- gio 2025. 3. Non si assegnano indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

F-514/2025 Pagina 19 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – SEM (n. di rif. [...])

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