B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-4955/2024

Sentenza del 19 agosto 2024 Composizione

Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Laura Hottelier.

Parti

A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata dall'avv. Nicoletta Amendolara, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 luglio 2024 / N (...).

F-4955/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 13 gennaio 2023, A._______ (di seguito: l’interessata o la ricorrente) ha depositato per tramite del suo compagno – rifugiato riconosciuto in Svizzera – una domanda di autorizzazione d’entrata in Svizzera a scopo di ricongiungimento familiare. A.b Dopo esser stata rifiutata della Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l’autorità inferiore) per decisione del 5 maggio 2023, la domanda di ricongiungimento familiare è stata respinta, a seguito di ricorso, dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) il 13 giugno 2023 (nella causa D-3243/2023). Il Tribunale ha ritenuto che l’asserito matrimonio dall’interessata e dal suo compagno non poteva essere considerato verosimile e che non era possibile considerare che loro abbiano formato un’unione duratura effettiva assimilabile per la sua intensità e durata, a quella che avrebbe potuto esistere tra due coniugi. B. Il 21 maggio 2024, A._______ ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea “Eurodac”, è risultato che l’interessata aveva già inoltrato una domanda d’asilo in Croazia il 12 ottobre 2023. C. Durante il colloquio Dublino del 29 maggio 2024, l’interessata ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all’eventuale competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d’asilo e in relazione al suo stato di salute nonché circa le sue dichiarazioni di essere tornata in Turchia per sette mesi dopo la sua domanda d’asilo registrata in Croazia. Il 10 giugno 2024, l’interessata ha trasmesso alla SEM alcuni mezzi di prova (fotografie e conversazioni Whatsapp) attestanti il suo rientro in patria e la sua relazione “matrimoniale” con il suo compagno. D. Il 18 giugno 2024, l’autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico dell’interessata sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un

F-4955/2024 Pagina 3 paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 2 luglio 2024, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico l’interessata ai sensi dell’art. 20 par. 5 RD III. Il 4 luglio 2024, l’autorità inferiore ha concesso il diritto di essere sentito all’interessata in merito al suo asserito matrimonio e la scarcerazione del suo compagno, visto che vi erano contraddizioni tra la sua versione e quella del suo compagno. Il 10 luglio 2024, la ricorrente ha risposto alla SEM, sottolineando in particolare che avevano contratto un matrimonio religioso ma che non l’avevano registrato presso le autorità turche per motivi di sicurezza. E. Per decisione del 29 luglio 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessata giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Il 7 agosto 2024, l’interessata, tramite il suo rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale. La ricorrente ha concluso preliminarmente alla concessione dell’effetto sospensivo ansi che di misure supercautelare e alla concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, ella ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione. G. L’8 agosto 2024, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Croazia. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consideranti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

F-4955/2024 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d’asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un’eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 2.2. Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d’asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

F-4955/2024 Pagina 5 2.4. Nella presenta disamina, l’interessata sostiene tuttavia di aver lasciato il territorio degli stati membri Dublino per rientrare in Turchia per un periodo superiore ai tre mesi. A mente sua, la responsabilità della Croazia sarebbe cessata ai sensi dell’art. 19 par. 2 RD III, essendo che – sia grazie ai mezzi di prova presentati dall’insorgente che alle dichiarazioni da lei rilasciate – sarebbe provato che ha lasciato il territorio degli Stati membri. A tal fine, la ricorrente ha prodotto una lettera manoscritta da parte del capo del villaggio che confermerebbe la sua presenza sul suolo turco per una durata di almeno otto mesi. 2.4.1. Secondo l’art. 19 par. 2 RD III, gli obblighi di cui all’art. 18 par. 1 RD III vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. c o d, che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. 2.4.2. Dapprima si osserva come la SEM, nella sua richiesta di ripresa in carico dell’insorgente del 18 giugno 2024 indirizzata alle autorità croate, ha informato adeguatamente ed in maniera completa e corretta riguardo sia le dichiarazioni rese dall’insorgente che la documentazione da lei presentata a supporto, fornendo tutte le precisioni utili del caso. Pertanto, è in completa conoscenza di causa che la Croazia ha ammesso espressamente la sua competenza ed accettato la ripresa in carico della ricorrente sulla base dell’art. 20 par. 5 RD III (sull’applicazione di questa disposizione è riferito in particolare alle decisioni del TAF F-6735/2023 del 7 dicembre 2023, consid. 3 e F-3303/2023 del 16 giugno 2023, consid. 3.4). A questo proposito la ricorrente sostiene a torto che le autorità croate non avrebbero accettato la loro competenza facendo riferimento alla norma sopra citata. Infatti, il ragionamento dell’interessata si basa su un’errata lettura della sentenza della Grande Camera della CGUE, cause riunite C-582/17 e C-583/17 del 2 aprile 2019, § 84. 2.4.3. Poiché i legami tra la ricorrente e il suo compagno non avendo in questo caso alcuna incidenza sulla fattispecie (cfr. consid. 4.3 infra), la SEM non era tenuta a menzionarli nella domanda indirizzata alle autorità croate. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita deve essere respinta. Resta tuttavia da determinare se, come sostiene implicitamente la ricorrente, la responsabilità della Croazia è cessata per il fatto che ella avrebbe lasciato il territorio dello Stato membro tra il mese di ottobre 2023 ed il mese di maggio 2024, periodo nel

F-4955/2024 Pagina 6 quale ella sarebbe rientrata nel suo Paese d’origine. A questo proposito, il documento manoscritto rilasciato il 7 agosto 2024 e presentato con il gravame non è atto da stabilire il suo rientro in Turchia, nonostante sia stato firmato dal capo del villaggio (muhtar) e munito di un timbro. Infatti, rilasciato presumibilmente il giorno stesso dell’inoltro del ricorso, il valore probatorio di tale scritto è altamente discutibile e sembra sia stato emesso per esigenze di causa. Per quanto riguarda le fotografie e discussioni WhatsApp, il Tribunale ritiene, come la SEM, che queste non sono in grado di provare l’effettivo allontanamento della ricorrente dagli Stati membri per ritornare in Turchia. Detto questo, non c’è posto per ammettere l’effettivo allontanamento dell’interessata dal territorio degli Stati membri nel senso previsto dall’art. 19 par. 2 RD III. 2.5. Per quanto riguarda la circostanza che la ricorrente abbia negato di aver domandato asilo in Croazia, come pure che la polizia croata l’avrebbe fermata rilevandogli le impronte dattiloscopiche, risultano essere degli elementi senza influenza per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d’asilo (tra tante decisioni del TAF, cfr. decisione F-4412/2024 del 26 luglio 2024 consid. 5.4). 2.6. Visto quanto precede, la competenza della Croazia è di principio data. 3. 3.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 3.2. A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 3.3. Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva

F-4955/2024 Pagina 7 procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 3.4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024, consid. 5.5). 3.5. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione – che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico – non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che lei non avrebbe avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato o non l’avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento. 3.6. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 4. 4.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi

F-4955/2024 Pagina 8 umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 4.2. Per contestare il suo trasferimento in Croazia, la ricorrente ha soprattutto invocato il suo matrimonio religioso con il suo compagno, al quale è stato riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso asilo in Svizzera. Inoltre, ella sostiene di temere di essere di nuovo esposta alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità croate. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l’art. 17 par. RD III in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 CEDU. 4.3. Per quanto riguarda l'argomento della relazione con il suo asserito “marito” residente in Svizzera e del diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall’art. 8 CEDU, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo straniero deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia (cfr. per esempio la sentenza del TF 2C_178/2024 del 31 maggio 2024 consid. 1.3.1). Le relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l’ammissione di un concubinato assimilabile ad una “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). 4.3.1. A titolo preliminare, v’è da osservare che soltanto un matrimonio celebrato validamente all’estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). In specie, è necessario costatare che, ad oggi, la ricorrente non ha mai prodotto alcuno documento che attesti il presunto matrimonio religioso con suo compagno, che sarebbe stato celebrato in Turchia nel 2021. Tuttavia, i commenti divergenti dell’interessata mettono in dubbio la realtà di tali dichiarazioni, soprattutto tendendo anche conto quando il suo compagno à stato rilasciato dal carcere in Turchia per poi rifugiarsi in Svizzera. Il Tribunale ritiene pertanto che la ricorrente non possa essere considerata sposata con l’asserito compagno.

F-4955/2024 Pagina 9 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre ancora esaminare se l’interessata e il suo compagno intrattengono una relazione di fatto che sarebbe comunque protetta dall’art. 8 par. 1 CEDU. 4.3.2. Nel caso concreto, la presunzione dell’esistenza di una relazione stabile ed effettivamente vissuta tra l’insorgente e il suo partner è singolarmente messa in discussione dal respingimento nel giugno 2023 della sua domanda di ricongiungimento familiare, proprio per l'assenza di tale rapporto (cfr. lett. A supra). Sebbene il ricorso contiene numerose foto che mostrano la relazione vissuta della coppia in Turchia, va notato che sono state scattate diversi anni fa, visto che il compagno dell’interessata soggiorna in Svizzera dal 2022. Inoltre, nonostante la ricorrente sia stata autorizzata dal giugno 2024 a vivere temporaneamente con il compagno in (... [cantone della Svizzera]), questo elemento non è in grado di modificare la valutazione del Tribunale sulla nature del loro rapporto né di dimostrare l'imminenza di un matrimonio in Svizzera. 4.3.3. Quindi è a giusto titolo che la SEM non ha ritenuto l’esistenza di una relazione stabile ed effettivamente vissuta tra l’insorgente e il suo compagno tale da ammettere un concubinato assimilabile alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU. 4.4. Infine, l’interessata non ha dimostrato che le sue condizioni di vita in Croazia sarebbero state così dure e gravi da costituire un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Le allegazioni circa i maltrattamenti ch’ella avrebbe subito da parte della polizia croata non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Croazia (cfr. l’accettazione delle autorità croate) rischierebbe di esporre la ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata nei confronti della polizia in quanto persona straniera su suolo croato. 4.5. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell’interessata verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, Oasi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

F-4955/2024 Pagina 10 5. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l’art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell’effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7.2. Visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

F-4955/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda dell’esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

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