B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-4948/2017
S e n t e n z a d e l 17 l u g l i o 2 0 1 9 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, rappresentata da SOS Ticino, Consultorio giuridico, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di un passaporto per stranieri.
F-4948/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (la ricorrente), nata il ..., di madre etiope e di padre eritreo, con una figlia che vive in Etiopia, al momento senza documenti comprovanti la sua cittadinanza, è titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e risiede in Ticino (cfr., per più dettagli a proposito delle due procedure d’asilo della ricorrente, unitamente ad una procedura di riconsiderazione, le sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7589/2009 del 2 agosto 2011 [cittadinanza ritenuta: etiope; non riconoscimento della qualità di rifugiata; allontanamento ammissibile] e D- 2098/2014 del 21 agosto 2014 [allontanamento inesigibile; ammissione provvisoria]). B. B.a Nel gennaio 2015 e nel novembre 2016, la ricorrente ha richiesto alle autorità ticinesi nonché alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), il rilascio di un documento di viaggio per stranieri, manifestando la sua intenzione di recarsi in Etiopia al fine di cercare sua figlia, di cui non aveva più notizie ormai da quattro anni. Nei suoi scritti indirizzati alle autorità ticinesi e alla SEM, la ricorrente ha spiegato di avere vissuto tutta la sua vita in Etiopia, ma di non essere mai stata titolare di un passaporto di questo paese, ed ha esposto i passi da lei intrapresi, per lettera e recandosi di persona all’ambasciata etiope a Ginevra, allo scopo di ottenere il rilascio di un passaporto, senza tuttavia riuscire nel suo intento. B.b Dal canto suo, la SEM ha informato la ricorrente, in un primo tempo, che se avesse dovuto presentarsi personalmente in Etiopia per ottenere un passaporto nazionale, avrebbe dovuto richiedere all’ambasciata etiope a Ginevra un’attestazione confermante l’obbligatorietà della sua presenza sul posto nonché un lasciapassare, in base ai quali la SEM avrebbe poi rimesso alla ricorrente una lettera per l’ambasciata svizzera ad Addis Abeba per l’apposizione di un visto di ritorno sul suo nuovo passaporto etiope. In un secondo tempo, riferendosi ad ulteriori informazioni fornite dalle autorità etiopi, la SEM ha comunicato alla ricorrente che, prima di poter eventualmente ottenere un passaporto per stranieri, doveva chiarire la questione della sua nazionalità, cercando di procurarsi presso le autorità del suo luogo d’origine in Etiopia, per il tramite di un terzo munito di una procura, un atto di nascita da far poi autenticare dal Ministero degli affari esteri etiope e da presentare in seguito all’ambasciata etiope a Ginevra con la richiesta di passaporto.
F-4948/2017 Pagina 3 B.c In definitiva, la ricorrente ha chiesto alla SEM di pronunciarsi sulla sua domanda di rilascio di un documento di viaggio per stranieri mediante una decisione formale suscettibile di ricorso. C. Il 31 luglio 2017, la SEM ha respinto la domanda formulata dalla ricorrente, facendo valere, in sostanza, che la stessa non si sarebbe adoperata sufficientemente per procurarsi un passaporto nazionale etiope presso le autorità competenti del suo paese. D. Il 31 agosto 2017, in disaccordo con questa decisione, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal pagamento delle spese processuali, che le sia rilasciato un documento di viaggio per stranieri. Con l’impugnativa, la ricorrente ha esibito diversi documenti (allegati 1 a 24), tra cui copie delle sue lettere alle autorità ticinesi e alla SEM, nonché una copia di uno scritto dell’ambasciata etiope a Ginevra, del 18 agosto 2016 (allegato 16), in cui è specificato che, per il rilascio di un passaporto nazionale, è indispensabile presentare un atto di nascita originale, una copia del precedente passaporto e una copia del permesso di soggiorno valido in Svizzera. Nel merito, la ricorrente sottolinea essenzialmente di avere fatto tutto il possibile per cercare di acquisire un documento d’identità etiope, purtroppo senza successo, precisando che “il mancato ottenimento di un passaporto etiope non sembra potersi imputare a semplici ritardi amministrativi, ma si concretizza in un ostacolo divenuto oggettivamente insormontabile” (ricorso, § 4, pag. 8). E. L’11 settembre 2017, questo Tribunale ha esentato la ricorrente dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, dando avvio nel contempo allo scambio degli scritti. F. Il 22 settembre 2017, la SEM ha risposto al ricorso, pretendendo che la ricorrente non abbia fornito sufficienti prove dei suoi sforzi per accertare la sua cittadinanza in vista dell’ottenimento di un passaporto nazionale etiope, ed ha quindi proposto di respingere il ricorso. G. Il 27 novembre 2017, la ricorrente ha replicato alla SEM. Passando in
F-4948/2017 Pagina 4 rivista gli sforzi intrapresi per ottenere un documento d’identità nazionale dall’ambasciata etiope a Ginevra, la ricorrente rileva che, visto il loro insuccesso, la sola possibilità di procacciarsi un passaporto nazionale sarebbe quella di recarsi in Etiopia grazie ad un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM a questo scopo, da cui la necessità di accogliere il ricorso. H. Il 9 gennaio 2018, la SEM ha duplicato, ricordando che, secondo le indicazioni scritte fornite alla ricorrente dall’ambasciata etiope a Ginevra, per richiedere un passaporto è indispensabile presentare un atto di nascita originale, una copia del precedente passaporto e una copia del permesso di soggiorno valido in Svizzera. In proposito, la SEM afferma che la ricorrente non ha consegnato alle autorità diplomatiche etiopi nessun documento comprovante la sua nazionalità, per cui non si può rimproverare nulla alle dette autorità. La SEM conclude così al rigetto del ricorso. I. Il 26 febbraio 2018, la ricorrente si è espressa sulla duplica della SEM, ribadendo sostanzialmente il suo modo di vedere le cose, con l’aggiunta che, date le circostanze particolari della sua vicenda, non sarebbe nemmeno possibile determinare con certezza l’esistenza di un diritto al rilascio di un passaporto etiope. J. L’11 aprile 2018, la SEM ha brevemente reiterato la sua conclusione tendente al respingimento del ricorso. K. Il 12 aprile 2018, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente una copia dell’ultima breve comunicazione della SEM, concludendo nel contempo, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti in causa, lo scambio degli scritti.
F-4948/2017 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 31 luglio 2017 (rifiuto di rilasciare un passaporto per stranieri), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, la ricorrente ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
F-4948/2017 Pagina 6 determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”), di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sul rifiuto da parte della SEM di rilasciare alla ricorrente un passaporto per stranieri, e ciò in base al motivo che quest’ultima non può essere considerata come sprovvista di documenti di viaggio ai sensi della legge e della giurisprudenza svizzere. 4. Fondandosi sulla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, parzialmente modificata e ridenominata, con effetto dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20 [LStr, RU 2018 3171]; N.B.: le modifiche materiali in questione sono ininfluenti sulla trattazione della presente procedura), nonché sulla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), sulla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e sulla Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (0.142.40), il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5), in vigore dal 1° dicembre 2012. L’ODV ha subito diverse modifiche dal 2015 al 2019, tra cui le ultime tre entrate in vigore rispettivamente il 1° marzo 2017 (RU 2017 563), il 15 settembre 2018 (RU 2018 3129) e il 1° giugno 2019 (RU 2019 1475). In virtù delle norme transitorie, alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore dell’ODV, si applica il nuovo diritto (art. 32 ODV). Ciò premesso, siccome in concreto la decisione impugnata è stata emanata il 31 luglio 2017, è applicabile ratione temporis l’ODV nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2017 al
F-4948/2017 Pagina 7 14 settembre 2018. Gli articoli dell’ODV sono pertanto citati, nel prosieguo, secondo il loro tenore durante il detto periodo. 5. 5.1 Durante il suo soggiorno in Svizzera, lo straniero deve essere in possesso di un documento di legittimazione (nazionale) valido (art. 89 LStrI). In assenza di documenti di legittimazione lo straniero è tenuto a procurarseli o collaborare a questo fine con le autorità (art. 90 lett. c LStrI). I documenti di viaggio secondo l'art. 1° cpv. 1 ODV (titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri e documenti di viaggio sostitutivi per stranieri) costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri; con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero (art. 12 cpv. 1 ODV). Pertanto, i detti documenti non sostituiscono un passaporto (nazionale) valido riconosciuto dalla comunità internazionale (cfr. sentenza TAF C-5873/2011 del 26 giugno 2013 consid. 5). Uno straniero che è privo di documenti di legittimazione, ma che è titolare di un permesso di domicilio, ha diritto ad un passaporto per stranieri (art. 59 cpv. 2 lett. c LStrI e 4 cpv. 1 ODV). Può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) essere rilasciato dalla SEM un passaporto per stranieri a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio, ma titolare di un permesso di dimora (art. 4 cpv. 2 ODV), come pure ad una persona ammessa provvisoriamente e sprovvista di documenti di viaggio se la SEM ne autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all'art. 9 ODV, in particolare per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali (art. 1° cpv. 1 lett. b e 4 cpv. 4 ODV). 5.2 Le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno, segnatamente (a) in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto (i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge) oppure (b) per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali (art. 9 cpv. 1 e 3 ODV). È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi dell’ODV lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e: (a) dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio;
F-4948/2017 Pagina 8 o (b) per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (in tedesco: “für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist”; in francese: “qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage”; art. 10 cpv. 1 ODV). Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti di viaggio (art. 10 cpv. 2 ODV). Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza (art. 10 cpv. 3 ODV; cfr. anche DTAF 2014/23 consid. 5.2). L'assenza di documenti di viaggio è accertata dalla SEM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 10 cpv. 4 ODV). 5.3 Dal canto suo, la giurisprudenza ha precisato che la questione dell’impossibilità di procurarsi dei documenti di viaggio nazionali deve essere analizzata in base a criteri oggettivi, non soggettivi (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1, con i relativi riferimenti). L’impossibilità è oggettiva quando, nonostante lo straniero intraprenda tutti i passi necessari in vista di procacciarsi un documento di viaggio nazionale, la sua richiesta è rifiutata dalle autorità del suo paese senza motivi sufficienti (cfr., tra le altre, le sentenze TAF F- 1163/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, e C-5873/2011 del 26 giugno 2013 consid. 4.4). Peraltro, spetta allo straniero fornire la prova dell’impossibilità oggettiva di ottenere un passaporto nazionale valido da parte delle autorità del suo paese (cfr., in particolare, la sentenza TAF F- 525/2018 del 4 aprile 2019 consid. 6.2, con i diversi riferimenti giurisprudenziali). 5.4 È utile ancora ricordare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base di procedure e modalità previste dal suo diritto nazionale. In altri termini, il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr., in questo rispetto, l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri, del 17 febbraio, 17 giugno e 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
F-4948/2017 Pagina 9 [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C, all’indirizzo Internet: http://www.vpb.admin.ch/ital/cont/aut/aut_1.1.3.2.html). 6. 6.1 In concreto, la ricorrente, la cui domanda d’asilo è stata respinta nel 2011, è titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F; cfr. consid. A), dimodoché non ha diritto ad un passaporto per stranieri (art. 59 cpv. 2 lett. c LStrI e 4 cpv. 1 ODV; cfr. consid. 5.1). Cionondimeno, la ricorrente può ottenere un passaporto per stranieri se è priva di documenti di viaggio ai sensi dell’ODV, ossia se non possiede ed è oggettivamente impossibilitata a procurarsi un documento nazionale di legittimazione valido (etiope od eritreo), e se necessita del passaporto per stranieri al fine di sbrigare determinate pratiche urgenti all’estero (art. 4 cpv. 2 lett. b, 9 cpv. 1 lett. b e 10 cpv. 1 lett. b ODV; cfr. consid. 5.1, 5.2 e 5.3). 6.2 Dall’incarto risulta senza equivoci che la ricorrente non possiede né un passaporto etiope, né un passaporto eritreo. Bisogna pertanto esaminare se questo stato di cose sia dovuto ad un’impossibilità oggettiva oppure se sia imputabile alla ricorrente, nel senso che quest’ultima non avrebbe profuso, per quanto è dato di sapere a questo Tribunale fino ad oggi (cfr. consid. 2), tutti gli sforzi necessari per procurarsi un documento di legittimazione nazionale. 6.3 Rispetto agli sforzi intrapresi per procacciarsi un passaporto etiope, la ricorrente ha contattato a più riprese l’ambasciata di questo paese a Ginevra, sia per scritto, sia recandosi sul posto (cfr. ricorso, allegati 10, 11 e 12). Per valutare l’intensità e l’esito di tali sforzi, alla luce delle esigenze legali e giurisprudenziali, determinante è lo scritto dell’ambasciata etiope a Ginevra, del 18 agosto 2016 (cfr. ricorso, allegato 16), dal tenore seguente: “... the Consular Section ... issues passport pursuant to the fulfillment of certain requirements such as an original Birth certificate, copy of her previous passport and a copy of a valid residence permit in Switzerland. In this case, Mrs. ... couldn’t produce an original Birth certificate and a copy of her passport because she didn’t have passport at all before and therefore the consular office couldn’t issue a passport by the name of the applicant until fulfilled the criteria required”. In base a questo documento, e a prescindere dalla produzione dell’atto di nascita originale, appare palese, dato il carattere cumulativo delle condizioni da soddisfare, che la ricorrente non può farsi rilasciare un passaporto eritreo in Svizzera, perché non possiede (e non ha mai posseduto) un tale passaporto e non è dunque in grado di esibirne una copia (cfr. anche ricorso, allegato 14). Questo implica
F-4948/2017 Pagina 10 che la ricorrente è oggettivamente impossibilitata, nel senso della legge e della giurisprudenza, ad ottenere un passaporto etiope in Svizzera, nella misura in cui l’ambasciata etiope a Ginevra può soltanto procedere ad un rinnovo dei passaporti di cittadini etiopi sulla base di (copie di) passaporti esistenti scaduti o prossimi a scadere. Sotto questo profilo, la SEM non può quindi legittimamente rimproverare alla ricorrente di non aver effettuato tutti i passi necessari per tentare di ottenere il passaporto etiope, dimodoché la motivazione della decisione impugnata non è sostenibile. Questo non significa ancora che la decisione in senso stretto (rifiuto di rilasciare un passaporto per stranieri) non sia conforme al diritto federale (art. 49 PA). 7. 7.1 Bisogna ora chinarsi su un altro aspetto della fattispecie. La ricorrente non sembra avere preso in considerazione la possibilità di acquisire un passaporto eritreo, verosimilmente per il fatto che intende recarsi presso sua figlia in Etiopia. In questo rispetto, è doveroso rimarcare che, siccome la ricorrente è fondamentalmente tenuta, secondo la legge e la giurisprudenza (cfr. consid. 5), a fare tutto il possibile per procurarsi un documento di legittimazione nazionale valido, la questione dell’ottenimento di un passaporto eritreo non può essere semplicemente ignorata ai fini della presente procedura. Tanto più che è la stessa ricorrente ad avere scritto alla SEM, il 6 luglio 2015, “di essere cittadina eritrea, in quanto questa era la cittadinanza di mio padre. In corso di procedura [relativa alla seconda domanda d’asilo] ho prodotto un documento attestante la cittadinanza di mio padre ... vi chiedo che possa essere indicata correttamente la mia cittadinanza eritrea, quale acquisita per via paterna” (cfr. ricorso, allegato 6). Tuttavia, alla luce dei documenti che compongono l’incarto, si ha l’impressione che la SEM abbia potuto, per così dire, fuorviare la ricorrente incitandola a sbrigare unicamente le formalità per ottenere il passaporto etiope, senza renderla attenta anche alla possibilità di acquisire il passaporto eritreo. Questa impressione è, del resto, confermata dalla decisione impugnata, che è completamente silente su questo aspetto della vicenda. In quest’ottica, il comportamento della SEM è stato perlomeno in parte equivoco, nel senso che, al posto di indicare alla ricorrente che avrebbe dovuto, se del caso, anche tentare di ottenere il passaporto eritreo, si è limitata a fare riferimento al passaporto etiope. È quindi necessario chiedersi se la ricorrente non possa eventualmente prevalersi
F-4948/2017 Pagina 11 della protezione della buona fede in relazione alle aspettative che la SEM avrebbe fatto nascere in lei, ossia che, se non avesse potuto procurarsi il passaporto etiope dopo avere profuso tutti gli sforzi necessari, avrebbe verosimilmente ottenuto un passaporto per stranieri. 7.1.1 Secondo la giurisprudenza, il principio della buona fede, ancorato negli art. 5 cpv. 3 e 9 della Costituzione federale (RS, 101), conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la legittima fiducia posta in esse (“Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens”; cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 e 129 I 161 consid. 4). In questo senso, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, anche se errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente adempiute: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata; (b) essa ha agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali; (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni; (d) in base a tale indicazione egli ha preso disposizioni concrete alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio; infine (e) la regolamentazione in materia non è cambiata dopo che l'autorità ha formulato il suo avviso. L’amministrato non può invece beneficiare della protezione della sua buona fede se sussistono interessi pubblici preponderanti che vi si oppongano (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, con i relativi riferimenti; sentenze TAF B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 14 e A- 1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3). 7.1.2 In concreto, anche se si volesse ammettere che le condizioni espresse alle lettere (a) a (e) siano adempiute, benché ciò non sembri essere il caso per la condizione formulata alla lettera (e), la ricorrente non potrebbe beneficiare della protezione della sua buona fede, e ciò poiché sussiste un interesse pubblico preponderante, a carattere internazionale, a riconoscere e rispettare la competenza sovrana di ogni Stato in materia di passaporti per i suoi cittadini e le sue cittadine. Questo implica che, prima che la Svizzera possa eventualmente accordare un passaporto per stranieri alla ricorrente, è necessario che quest’ultima intraprenda tutto quanto da lei esigibile anche per procacciarsi un passaporto eritreo presso il Consolato generale d’Eritrea a Ginevra o il Consolato onorario d’Eritrea a Zurigo (cfr. consid. 5.4).
F-4948/2017 Pagina 12 7.2 Alla luce degli argomenti che precedono, non si può considerare che la ricorrente abbia effettuato tutti i passi necessari per tentare di acquisire un documento di legittimazione nazionale valido. Così, spetta ora alla ricorrente intraprendere quanto richiesto per cercare di procurarsi il passaporto eritreo. In caso d’insuccesso comprovato, per ragioni oggettive, dei suoi sforzi (cfr. consid. 5.3), la ricorrente potrà di nuovo chiedere alla SEM di rilasciarle un passaporto per stranieri. 8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata con sostituzione dei motivi (cfr., in questo rispetto, la sentenza TAF F-1021/2018 del 17 agosto 2018 consid. 6.2). 9. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, la ricorrente è stata esentata dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali (cfr. consid. E). Pertanto, nonostante l’esito negativo del ricorso, non le si addossano spese processuali. Alla ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).
F-4948/2017 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – alla ricorrente (raccomandata); – all’autorità inferiore (n. di rif. ... / ...; incarto SYMIC di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
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