B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Causa dinanzi al TF stralciata dai ruoli con decisione del 17.04.2018 (2C_909/2017)
Corte VI F-4539/2016
S e n t e n z a d e l 25 s e t t e m b r e 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, rappresentata da CO.DI.CI, Centro per i diritti del cittadino, Via Magoria 9, casella postale 1339, 6501 Bellinzona, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di dimora ed allontanamento dalla Svizzera.
F-4539/2016 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadina dominicana nata in data (...) è giunta per la prima volta in Svizzera nel 1996, lavorando come ballerina in locali notturni per qualche mese. Questa attività si è protratta anche negli anni successivi. Il 9 giugno 2007 a F. (Repubblica Dominicana) l’interessata si è unita in matrimonio (trattasi delle sue seconde nozze dopo le prime avve- nuta in patria con un connazionale) a B., cittadino elvetico e domi- nicano nato il (...), ed in data 7 novembre 2008 si è trasferita in questo paese, venendo posta al beneficio di un permesso di dimora per ricongiun- gimento familiare. B. Da questo matrimonio non sono nati figli, mentre la coppia ha convissuto a C. presso l’appartamento dei genitori del marito. C. I coniugi vivono separati dalla fine del 2012, quando A._______ si è stabi- lita presso l’appartamento di un’amica a D.. D. Il permesso di dimora dell’interessata è stato nel frattempo più volte rinno- vato, l’ultima volta il 29 ottobre 2012 con validità fino al 6 novembre 2013. In data 1° ottobre 2013 l’interessata ha postulato la concessione di un per- messo di domicilio, indicando di essere coniugata con un cittadino elvetico; le competenti autorità cantonali ticinesi hanno pertanto effettuato degli ac- certamenti in merito alla sua situazione personale. Il 4 luglio 2014 la Polizia cantonale ha interrogato il marito, mentre A. è stata verbalizzata in data 17 luglio 2014. Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la vita co- mune è terminata a fine 2012, ma mentre B._______ ha asserito di non avere ancora deciso se divorziare o meno, l’interessata ha espresso invece l’intenzione di non volere mettere fine al matrimonio, non essendo ancora sicura se volere riprendere la vita coniugale, il che sarebbe, a suo dire, il desiderio del marito. Le ulteriori indagini hanno permesso di stabilire che essa è stata attiva professionalmente per alcune settimane nel 2014 e nel periodo compreso tra febbraio ed agosto 2015. La Polizia cantonale ha proceduto ad un nuovo interrogatorio dei coniugi i quali sono stati sentiti separatamente il 10 ed il 17 febbraio 2016.
F-4539/2016 Pagina 3 A._______ ha dichiarato di essere tornata a vivere con il marito per un breve periodo nel 2014 al termine del quale ha ripreso ad abitare da sola a D., nel frattempo ha iniziato una nuova relazione affettiva con un uomo di cui non ha rivelato le generalità e che la sostiene finanziaria- mente. Successivamente E., compagno dell’interessata, ha pro- dotto una dichiarazione nella quale ha confermato di sostenere finanziaria- mente l’interessata, allegandovi i relativi documenti giustificativi. In merito al matrimonio A._______ ha asserito di non essere ancora convinta di di- vorziare, mentre il coniuge non desidererebbe compiere tale passo. B._______ ha dal canto suo parlato della relazione amichevole con la mo- glie dopo la separazione, sebbene non si tratti più di un rapporto di coppia; egli ha altresì dichiarato di avere cominciato una nuova relazione affettiva nell’estate 2015 e di avere intenzione di divorziare. Nel marzo 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha informato l’interessata dell’impossibilità di ri- lasciarle un permesso di domicilio prima del termine di dieci anni di resi- denza nella Confederazione Elvetica in ragione della separazione dal ma- rito, ma ha nel contempo espresso la disponibilità di rinnovare il permesso di dimora in suo favore ed ha trasmesso l’incarto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per approvazione. E. In data 25 maggio 2016 quest'ultima ha comunicato A._______ l’intenzione di non voler accordare il suo beneplacito poiché non riteneva adempiute le condizioni previste per la proroga di un permesso di dimora a seguito dello scioglimento della comunità familiare ai sensi dell’art. 50 LStr (RS 142.20). La SEM ha nel contempo ha concesso all’interessata un termine per pren- dere posizione. F. Il 31 maggio 2016 i coniugi B.-A. hanno presentato le loro osservazioni, nelle quali hanno dichiarato di essere ancora sposati e che la loro vita coniugale è durata dal 9 giugno 2007 al luglio 2013. A._______ ha inoltre affermato di essere «perfettamente integrata negli usi e costumi svizzeri», di conformarsi all’ordinamento giuridico, di non avere subito al- cuna condanna, di non avere a carico debiti, nonché di non avere mai per- cepito aiuti economici da parte dello Stato. G. Il 7 luglio 2016 l’autorità inferiore ha rifiutato la proroga del permesso di dimora in favore della richiedente giusta l’art. 50 LStr. La SEM ha motivato
F-4539/2016 Pagina 4 la propria decisione precisando che, sebbene l’unione coniugale con B._______ sia durata più di tre anni, il criterio dell’integrazione in Svizzera non è soddisfatto. A sostegno di questa conclusione l’autorità federale di prima istanza ha osservato come in ambito professionale l’interessata risulti non avere quasi mai lavorato, ad eccezione di qualche mese nel 2015 in cui ha percepito un salario netto comunque inferiore a fr. 3'000.– mensili. Dal punto di vista finanziario la SEM ha sottolineato come durante la sua permanenza in ter- ritorio elvetico essa sia sempre stata mantenuta da terzi, prima dal marito ed ora dal compagno, senza raggiungere un’autonomia finanziaria. Quo al comportamento di A._______ è stato rilevato che se sul casellario giudiziale di quest’ultima non figurano iscrizioni, la stessa non ha sempre tenuto una condotta corretta, poiché in data 12 marzo 2013 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha emanato nei suoi confronti un decreto d’ac- cusa per contravvenzione alla LStup (RS 812.121) prevedente la commi- nazione di una multa di fr. 400.–. La SEM ha poi escluso la proroga del permesso di dimora nei confronti dell’interessata in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr, poiché non risulta che durante il matrimonio ella sia stata vittima di violenza e nem- meno che l’unione coniugale non sia stata l’espressione della sua liberà volontà. L’autorità di prime cure ha inoltre osservato che dagli atti non figu- rano elementi attestanti eventuali difficoltà non risolvibili nelle possibilità di reinserimento nella Repubblica Dominicana, paese in cui peraltro vive gran parte della sua famiglia. In ragione dell’assenza di problemi insormontabili personali o generali nel paese di origine, nonché del fatto che A._______ dispone di un passaporto nazionale valido, la SEM ha escluso la necessità di pronunciare l’ammis- sione provvisoria, ritenuto come l’allontanamento è ragionevolmente esigi- bile. H. Agendo per il tramite di un rappresentante, con atto datato 22 luglio 2016 (data del plico raccomandato: 23 luglio 2016; data di entrata: 25 lu- glio 2016) l’interessata è insorta contro la suddetta decisione dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando la pro- roga del permesso di dimora. A sostegno della sua richiesta A._______ ha contestato l’apprezzamento della SEM secondo cui l’integrazione non sa- rebbe avvenuta con successo. Sul piano dell’integrazione economica essa
F-4539/2016 Pagina 5 ha spiegato il fatto di non avere quasi mai lavorato in Svizzera per una precisa scelta di vita, avendo preferito essere casalinga. La ricorrente ha in seguito contestato l’applicazione dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr con riferimento alla durata dell’unione coniugale, considerato che il matrimonio sussiste tutt’oggi, mentre marito e moglie si sarebbero separati per prendersi una pausa di riflessione. A._______ ha anche sostenuto che l’esistenza formale del vincolo coniugale è sufficiente in materia di proroga di un permesso di dimora. L’interessata ha in seguito lamentato da parte dell’autorità inferiore la vio- lazione del diritto al matrimonio ed alla famiglia sancito dalla Cost. e dalla CEDU, del principio di proporzionalità, vista la lunga permanenza sul suolo elvetico, nonché un’interpretazione arbitraria della condizione dell’integra- zione in Svizzera. I. A._______ ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri- chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell’11 agosto 2016. J. Invitata ad inoltrare una risposta nel merito del ricorso inoltrato il 23 lu- glio 2016, in data 22 settembre 2016 l'autorità inferiore ha considerato come le argomentazioni addotte ed i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente non le permettono di modificare il proprio apprezzamento. La SEM ha non- dimeno precisato che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame lo scioglimento dell’unione coniugale corrisponde alla separazione e non al divorzio, essendo determinante la durata della comunione domestica, non la durata formale del matrimonio. Essa ha ribadito le proprie considerazioni in merito all’integrazione della ricorrente ed ha postulato la conferma della decisione impugnata. K. L’insorgente ha presentato la propria replica con atto datato 20 otto- bre 2016 (data di entrata: 31 ottobre 2016), nella quale si è integralmente riconfermata nel ricorso presentato, aggiungendo di non comprendere per- ché l’autorità intimata abbia considerato il fatto di avere svolto l’attività di casalinga come un’aggravante nell’apprezzamento del criterio dell’integra- zione in Svizzera. Essa ha inoltre rammentato di esprimersi discretamente in italiano, sebbene conservi l’accento spagnolo, di non avere mai avuto problemi giudiziari, di essere in regola con i pagamenti delle imposte, e che a causa dell’assenza di figli non si è inserita all’interno di associazioni, quali
F-4539/2016 Pagina 6 possono essere quelle dei genitori, ma di essere sempre stata pronta ad imparare la lingua o qualifiche professionali, frequentando i relativi corsi. A._______ ha infine ricordato che le autorità cantonali preposte alla migra- zione avevano dato il loro preavviso positivo al rinnovo del permesso di dimora in suo favore. L. In data 24 novembre 2016 la SEM ha duplicato precisando che il contenuto della replica non le consente di modificare la decisione impugnata, di cui ha postulato la conferma. Il 22 dicembre 2016 il Tribunale ha trasmesso la duplica alla ricorrente per conoscenza.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla pro- roga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2, in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 a contrario LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presen- tato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'ina- deguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
F-4539/2016 Pagina 7 procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni pre- liminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o li- mitare la portata della decisione cantonale. 3.2 Giusta l'art. 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), sia nella versione in vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condi- zioni (art. 86 cpv. 1 OASA). 3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono vincolati dal preavviso favorevole emesso nel marzo 2016 dalla SPOP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora alla ricorrente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formu- lato dall'autorità cantonale. 4. 4.1 Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domi- cilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 I 339 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata). 4.2 Tuttavia, giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coa- bita con lui. Dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera di cin- que anni, il coniuge ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio (art. 42 cpv. 3 LStr).
F-4539/2016 Pagina 8 4.3 Nel caso di specie la ricorrente ha sposato B._______ il 9 giugno 2007 a F._______ (Repubblica Dominicana). Dopo il matrimonio ella è stata po- sta al beneficio di un permesso di dimora nella Confederazione Elvetica in data 7 novembre 2008. I coniugi hanno convissuto a C._______ fino ad una non meglio precisata data di fine 2012. 4.4 Non è necessario in casu soffermarsi sulla questione a sapere se A._______ può prevalersi dell'art. 42 cpv. 3 LStr al fine di ottenere un per- messo di domicilio in quanto oggetto del litigio è unicamente la problema- tica relativa alla procedura di approvazione del rinnovo del permesso di dimora. Di transenna si osserva che la problematica del permesso di do- micilio è già stata decisa nel marzo 2016 allorquando la SPOP ha respinto l'istanza della ricorrente in tal senso. 5. 5.1 Occorre pertanto qui di seguito analizzare se il ricorrente può prevalersi di un diritto al rinnovo del proprio permesso di dimora ex art. 50 LStr. 5.2 Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matri- monio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b). Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunione familiare debba essere mantenuto. Tale procedura favori- sce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo set- tore (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar- zo 2002, FF 2002 3370, cifra 1.3.7.6; DTF 137 II 1 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato. L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora ai cittadini stranieri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che si sono integrati con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative (DTF 136 II 113 consid. 3.3.3).
F-4539/2016 Pagina 9 Con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniugale, occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'esistenza di un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenza del TF 2C_980/2014 del 2 giugno 2015 consid. 3.1; nonché THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefallen um Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemein- schaft, in: Achermann et al. [ed.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, pagg. 69-74). Nel caso di specie, l'interessata ha vissuto in unione coniugale con il marito in Svizzera per un periodo superiore a tre anni, segnatamente tra il novem- bre 2008 e la fine del 2012, ne discende che la condizione temporale posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr risulta adempiuta. Va nondimeno precisato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e conformemente a quanto testé esposto, l’esistenza formale del matrimonio non è atta a fon- dare un diritto alla proroga del permesso di dimora sulla base della citata norma. Su questo punto, l’interpretazione della SEM non può essere con- siderata arbitraria, come erroneamente insinuato nel gravame. Occorre al- tresì segnalare la contraddizione contenuta nelle affermazioni di A._______, la quale ha da un lato asserito che la separazione dal marito (che perdura da ormai più di quattro anni) avrebbe lo scopo di permettere una pausa di riflessione in merito al futuro della coppia (cfr. ricorso datato 22 luglio 2016, atto 1 dell’incarto TAF, punto. 13, pag. 5), mentre dall’altro si è richiamata alla relazione con il compagno. 5.3 Occorre in seguito esaminare se l'integrazione del ricorrente possa es- sere considerata riuscita ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr. Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA, segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto ed i valori della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (lett. a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita econo- mica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). Anche all'art. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205) sono in sostanza enunciati gli stessi principi. Secondo il Tribunale federale, le condizioni formulate nelle citate disposizioni non sono esaustive, rilevante è piuttosto l'apprezzamento glo- bale delle circostanze del caso concreto (sentenza del TF 2C_861/2015 dell’11 febbraio 2016 consid. 5.1 con riferimenti). Nella valutazione dei cri- teri d'integrazione le autorità competenti dispongono di un ampio potere di
F-4539/2016 Pagina 10 apprezzamento che il Tribunale federale controlla con moderazione (art. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr e art. 3 OIntS; sentenze del TF 2C_238/2015 del 23 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_175/2015 del 30 ottobre 2015 con- sid. 2.2; 2C_14/2014 del 27 agosto 2014 consid. 4.6.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di uno stra- niero che dispone di un impiego stabile, che non ha mai ricorso a presta- zioni di aiuto sociale, che non ha violato l'ordine pubblico e parla la lingua del luogo in cui risiede, occorrono elementi concreti per non ritenerlo inte- grato conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (sentenze del TF 2C_286/2013 del 21 maggio 2013 consid. 2.4; 2C_800/2012 del 6 mar- zo 2013 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi citata). In sostanza lo straniero deve essere in grado di provvedere al suo sosten- tamento, non deve far capo all'assistenza sociale e non deve indebitarsi. Non è invece necessario avere conseguito una carriera professionale par- ticolarmente brillante (sentenza del TF 2C_557/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 4.3). L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente ed a lungo in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (art. 4 cpv. 2 LStr; DTF 134 II 1 consid. 4.1). Secondo la dottrina e la giurisprudenza affinché si possa negare l'integra- zione riuscita di uno straniero, nella sua componente del rispetto dei prin- cipi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale (art. 77 cpv. 4 lett. a OASA) occorre che la persona in questione si sia resa colpe- vole di infrazioni penali gravi (sentenza del TF 2C_704/2012 del 23 lu- glio 2012 consid. 4.3; DTAF 2013/48 consid. 7.4; sentenza del TAF C-3842/2010 del 29 ottobre 2013 consid. 7.4; MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Kommentar zum Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 50 LStr, n. marg. 5, pagg. 184-185; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesen- heit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz – von A[syl] bis Z[ivilrecht], 2 a ed. 2009, n. marg. 8.53, pag. 345). 5.4 Nell'evenienza concreta dagli atti di causa emerge che l'interessata du- rante la sua permanenza in Svizzera a seguito del matrimonio con B._______ non è praticamente mai stata attiva professionalmente. Agli atti figura unicamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato come ca- meriera, con un salario mensile netto di fr. 1'955.35 (cfr. incarto Simic,
F-4539/2016 Pagina 11 pagg. 147-148), sottoscritto con un esercizio pubblico di G._______ in data 17 aprile 2014. Stando alle dichiarazioni della ricorrente, questo rapporto professionale sarebbe terminato a fine giugno 2014. Risulta inoltre che nel periodo compreso tra il febbraio e la fine di agosto 2015 A._______ ha espletato la mansione di assistente segretaria e ricezionista presso un’azienda di consulenze commerciali ed amministrative di D.. Detta attività è stata svolta inizialmente con un tasso di occupazione del 100%, per un salario di fr. 3'000.– mensili lordi, e dal maggio 2015 a metà tempo, con una remunerazione di fr. 1'500.– lordi (cfr. incarto Simic, pagg. 177-183 e 196-197). Per il resto l’interessata risulta essere stata mantenuta prima dal marito ed in particolare dalla di lui famiglia (cfr. incarto Simic, pagg. 124 e 131), siccome la coppia risiedeva presso quest’ultima, e successivamente dal nuovo compagno, il quale provvede tuttora al suo sostentamento. Queste circostanze inducono il Tribunale a rispondere ne- gativamente alla questione a sapere se l’integrazione professionale sia av- venuta con successo, ciò sebbene non risulti che la ricorrente abbia con- tratto debiti e malgrado nel suo gravame ella abbia dichiarato di avere ef- fettuato la scelta di vivere quale casalinga in Svizzera. Questa scelta, men- zionata nel ricorso, per quanto legittima e comprensibile, mal si concilia con i tentativi di inserirsi nel mondo lavorativo del 2014 e del 2015 (cfr. al proposito la dichiarazione rilasciata il 12 gennaio 2015, incarto Simic, pag. 175). Inoltre, a dispetto delle dichiarazioni dell’attuale partner dell’in- teressata, occorre rilevare che non vi sono indicazioni in merito alla stabilità della relazione tra A. e E., considerato come quest’ultimo non sia legalmente vincolato a sostenere le spese di mantenimento della compagna. 5.5 Per quanto concerne le conoscenze linguistiche, dagli atti emerge che la ricorrente si esprime discretamente in italiano. Ne discende che le sue capacità linguistiche risultano sufficienti ai sensi dell’art. 4 lett. b OIntS. 5.6 Dal punto di vista del comportamentale, il Tribunale osserva che sul conto di A. non risultano iscrizioni nel casellario giudiziale, né in Svizzera, né nella Repubblica Dominicana. Essa durante la sua perma- nenza in territorio elvetico non ha tuttavia sempre tenuto una condotta irre- prensibile, considerato come in data 12 marzo 2013 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha emanato un decreto d’accusa nei suoi confronti per contravvenzione alla LStup, prevedente una multa di fr. 400.– per avere consumato almeno 36 grammi di cocaina. Detta infrazione non può comun- que essere ritenuta come grave e non risulta determinante per la valuta- zione della fattispecie.
F-4539/2016 Pagina 12 5.7 In merito ai legami che l’interessata intrattiene in Svizzera, dagli atti all’inserto emerge che effettivamente essa ha una relazione con un citta- dino elvetico di origine giapponese, il quale provvede al suo sostenta- mento. La coppia sembra vivere in due alloggi distinti, seppure situati nelle vicinanze (cfr. incarto Simic, pagg. 230-235). Per il resto l’integrazione di A._______ nella realtà sociale elvetica non appare rilevante. Dall’incarto cantonale figura al contrario che essa ha sostanzialmente instaurato rela- zioni di amicizia con persone provenienti dal suo paese di origine. Tra esse sono menzionate la suocera e l’amica che le permette di vivere in subloca- zione nel suo appartamento. Per il resto non risulta che l’insorgente parte- cipi alla vita sociale del suo luogo di residenza, non essendo per esempio iscritta ad alcuna associazione. 5.8 In conclusione, da un apprezzamento globale della situazione della ri- corrente e conformemente alle motivazioni espresse in precedenza – in special modo per quanto concerne l’elemento economico e professionale – il Tribunale non ritiene che A._______ sia da considerare una persona la cui integrazione è avvenuta con successo giusta l’art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr. 6. 6.1 Il legislatore federale ha previsto che il diritto dello straniero coniuge di un cittadino elvetico alla proroga del permesso di dimora dopo lo sciogli- mento del matrimonio o della comunità familiare sussiste in virtù degli art. 42 e 43 LStr se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). 6.2 L'art. 50 cpv. 2 LStr precisa che i motivi personali gravi sono in partico- lare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il matrimonio contratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa. I cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o al decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Questa enumerazione non rappresenta un catalogo esaustivo (cfr. il termine «segnatamente») e lascia alle autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. DTF 136 II 1 consid. 5.2 e 5.3). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'am- missione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento
F-4539/2016 Pagina 13 dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circo- stanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole. Nella valutazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione familiare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la vo- lontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di prin- cipio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (cfr. DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.3 Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come dagli atti non risulta che l’interessata sia stata vittima di violenza coniugale. 6.4 Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sa- pere se sia più confortevole per la persona interessata vivere in Svizzera, bensì unicamente d'esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situa- zione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compro- messe (cfr. DTF 138 II 229 consid. 3.1 e 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.5 Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a ritenere la reintegrazione sociale di A._______ nel suo paese d'origine come fortemente compromessa. Nella Repubblica Dominicana essa ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; vi ha passato l'infanzia, l'a- dolescenza, e gran parte della sua vita da adulta fino all'età di 36 anni, fasce d’età ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che la ricorrente abbia vissuto quasi nove anni in Svizzera paragonati al lungo periodo trascorso in patria e che non si sia creata dei legami oltremodo stretti (cfr. consid. 5.7 supra) in questo paese rende il suo ritorno in patria possibile. Dal profilo lavorativo ella non può far valere alcun elemento di particolare rilievo ed in Svizzera non ha intrapreso una via professionale che la porrebbe al rientro nel suo paese d'origine in una situazione di estremo rigore. La circostanza secondo cui in patria verosimilmente troverà una situazione economica meno favorevole di quella conosciuta in Svizzera non è sufficiente ad am- mettere l'esistenza di un grave motivo personale. Va inoltre puntualizzato
F-4539/2016 Pagina 14 che la sua famiglia, composta dai genitori, da una sorella e da due fratelli, si trova nella Repubblica Dominicana, ciò che potrà certamente favorirne il reinserimento. 6.6 Ne consegue che A._______ appare perfettamente in misura di riadat- tarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha tra- scorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. 6.7 Dal matrimonio con B._______ non sono nati figli. Oltre a ciò occorre considerare che, come precedentemente rilevato, l’unione coniugale risulta definitivamente dissolta, sebbene ciò non sia stato ufficialmente decretato dalle competenti autorità giudiziarie. I coniugi vivono ormai separati da oltre quattro anni (ad eccezione apparentemente di una breve parentesi nel 2014), e nel corso degli interrogatori del 10 e del 17 febbraio 2016 hanno entrambi espresso l’intenzione di divorziare (seppure la ricorrente abbia altresì dichiarato che questa non sarebbe l’intenzione del marito). Non sus- sistendo una relazione coniugale effettiva A._______ non può prevalersi del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU in relazione al matrimonio con B._______ per opporsi alla decisione della SEM di non approvare il rinnovo del suo permesso di dimora. 6.8 Il medesimo ragionamento deve valere anche per quanto concerne il legame affettivo che l’interessata intrattiene con il compagno, cittadino el- vetico residente a D.. Secondo la giurisprudenza, le relazioni fa- miliari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1 e giurisprudenza ivi citata). La relazione tra l’insorgente e E., caratterizzata peraltro dall’assenza di convi- venza, non rientra chiaramente nella categoria poc’anzi menzionata, ne consegue che essa non è decisiva nella presente fattispecie e non giova alla posizione della ricorrente. 6.9 Occorre ora esaminare se il prosieguo del soggiorno in Svizzera si im- pone per uno degli altri motivi di cui all'art. 31 cpv. 1 OASA. In casu, tenuto conto dell'età di A._______, del fatto che agli atti non risulta che essa soffra di problemi di salute, nonché di quanto esposto circa l'integrazione, il com- portamento, le situazioni familiare e finanziaria, la durata del soggiorno in territorio elvetico e le possibilità di reinserimento nella Repubblica Domini- cana, il Tribunale ritiene che alla luce dei criteri posti all'art. 31 cpv. 1 OASA
F-4539/2016 Pagina 15 non è possibile riconoscere l'esistenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. 7. In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la sua decisione del 7 luglio 2016, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che la ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art 50 LStr e rifiutando pertanto di dare la sua approvazione alla proroga del permesso di dimora, proposta dall’auto- rità cantonale (non dalla ricorrente come erroneamente affermato nel gra- vame [cfr. ricorso datato 22 luglio 2016, atto 1 dell’incarto TAF, punto. 7, pag. 2]). Nella presente fattispecie non occorre del resto nemmeno esami- nare il caso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr ha già permesso di escludere l'esi- stenza di un caso particolarmente grave, ne consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclu- sione (cfr. sentenze del TAF F-7584/2015 del 20 dicembre 2016 consid. 8; C-1119/2013 del 19 novembre 2014 consid. 8 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. anche DTF 137 II 345 consid. 3.2.1; sentenza del TF 2C_1062/2013 del 28 marzo 2014 consid. 3.2.1). 8. 8.1 Nella misura in cui A._______ non ottiene la proroga del permesso di dimora è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr. 8.2 In virtù dell'art. 83 LStr l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'am- missione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 8.3 Dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente nella Repubblica Dominicana possa essere confrontata al ri- schio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'ese- cuzione è quindi ammissibile. Non risulta nemmeno che la situazione nella Repubblica Dominicana sia caratterizzata da guerra, guerra civile o vio- lenza generalizzata o emergenza medica. L'esecuzione quindi ragionevol- mente esigibile essendo ella in buona salute e disponendo di una rete so- ciale e familiare. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della
F-4539/2016 Pagina 16 possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), es- sendo la ricorrente in possesso di un passaporto nazionale valido (cfr. in- carto Simic, pag. 237). 9. In esito a quanto precede, la decisione impugnata è conforme al diritto, non avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di ap- prezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dun- que essere respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 22 agosto 2016. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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