B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-4520/2019

Sentenza del 31 marzo 2021 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Thomas Tribolet, advocomplex gmbh Advokaturbüro, Zinggstrasse 16, 3007 Berna, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-4520/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il ... 1954, già ..., sposato dal ... 1985 con una cittadina ... che vive in Ticino, provvista di un permesso di domicilio “C” UE/AELS, e che percepisce una rendita di vecchiaia con prestazioni complementari, senza figli, ha soggiornato in Svizzera a più riprese, la prima volta durante il periodo protrattosi dall’ottobre 1976 all’agosto 1992. Il 7 aprile 1989, la Corte delle assise correzionali (CAC) del Tribunale penale del Canton Ticino ha riconosciuto il ricorrente colpevole di infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti in relazione all’acquisto, alla detenzione, all’importazione, alla vendita e al consumo di circa 192 gr. di cocaina, condannandolo ad una pena detentiva di due anni e quattro mesi senza la condizionale (fatti: gennaio 1985 – febbraio 1989). Il 25 marzo 1992, il Ministero pubblico del Canton Ticino (MPCT) ha inflitto al ricorrente una pena detentiva di tre giorni, sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di due anni, per furto di tre boccette di profumo in un negozio (fatto: febbraio 1992). B. Il 14 settembre 2001, il ricorrente si è trasferito in Svizzera per la seconda volta. Il 2 dicembre 2003, la CAC l’ha condannato ad una pena detentiva di dodici mesi, sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di due anni, per infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, ossia il trasporto di 253.9 gr. di cocaina e l’acquisto di almeno 12 gr. di cocaina destinati al consumo personale (fatti: giugno 2001). Il 19 gennaio 2004, al ricorrente è stato notificato un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido da subito e di “durata illimitata a motivo del suo comportamento e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici (ripetuta infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e furto)”. Il 6 dicembre 2004, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente contro il divieto d’entrata, e ciò per mancato pagamento dell’anticipo spese.

F-4520/2019 Pagina 3 C. Il 15 aprile 2005, il MPCT ha inflitto al ricorrente una pena detentiva di trenta giorni, sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di quattro anni, per aver infranto in modo ripetuto, entrando due volte in Svizzera nonostante il divieto d’entrata del 2004, la legislazione federale sugli stranieri, nonché una multa di fr. 1'000.– (fatti: aprile 2005). Il 28 novembre 2006, il MPCT ha riconosciuto il ricorrente colpevole di avere violato la legislazione federale sugli stranieri, per essersi recato in Svizzera a più riprese nonostante il divieto d’entrata del 2004, e sugli stupefacenti, per avere venduto 1 gr. di cocaina e acquistato due palline della stessa sostanza destinate al consumo personale, condannandolo ad una pena detentiva di sessanta giorni da espiare (fatti: giugno e novembre 2006). Il 13 dicembre 2007, il ricorrente è stato condannato in Italia ad un mese di arresto, sostituito da un’ammenda di EUR 1'140.–, e ad un’ammenda di EUR 338.–, per guida in stato di ebbrezza (fatto: luglio 2007). D. Il 22 aprile 2010, su istanza del ricorrente, intenzionato a raggiungere sua moglie in Ticino, l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM) ha revocato con effetto immediato il divieto d’entrata di durata illimitata. Il 26 gennaio 2011, il ricorrente si è quindi ristabilito a ..., usufruendo di un permesso di dimora “B” UE/AELS finalizzato al ricongiungimento familiare. E. Il 7 gennaio 2014, mediante decreto d’accusa, il MPCT ha comminato al ricorrente una pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 300.– per guida in stato di inattitudine, sotto l’influsso di alcol (0.69 – 1.26 gr. per mille) e di cocaina, nonché contravvenzioni alla legislazione federale sulla circolazione stradale, non avendo rispettato un semaforo rosso, e sugli stupefacenti, avendo detenuto 0.6 gr. di cocaina e consumato almeno 6 gr. della stessa sostanza (fatti: ottobre 2010 – ottobre 2013). Il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato incontestato. Il 27 aprile 2015, su appello, è stata confermata una condanna italiana del ricorrente a quattro anni e due mesi di reclusione, senza la condizionale, nonché ad una multa di EUR 20'000.–, per detenzione e vendita illecite di

F-4520/2019 Pagina 4 sostanze stupefacenti in modo continuato, con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (fatti: luglio 2009 – marzo 2010). F. Il 30 dicembre 2016, l’Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha comunicato al ricorrente, detenuto nel carcere di ... per espiare la condanna del 27 aprile 2015, che “il permesso di dimora “B” UE/AELS concesso a suo tempo è da considerarsi decaduto”. G. Il 3 maggio 2018, dichiarato colpevole di violazione delle disposizioni italiane sulla detenzione domiciliare, al ricorrente è stata inflitta una pena di otto mesi di reclusione (fatto: maggio 2018). H. Dal 1° gennaio 2019 il ricorrente percepisce una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera di fr. 527.– mensili. I. Il 9 aprile 2019, ricevuto l’incarto del ricorrente dall’UMCT, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all’UFM il 1° gennaio 2015, l’ha informato di essere intenzionata ad emettere nei suoi confronti un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, fissandogli un termine di un mese per esprimersi in proposito. J. Il 1° maggio 2019, per il tramite del suo legale, il ricorrente ha comunicato alla SEM di aver ormai espiato la pena di reclusione italiana del 27 aprile 2015, e di volere ritornare in Svizzera per continuare a convivere con sua moglie, precisando che non si può pretendere da quest’ultima, che abita da anni in Ticino, che si trasferisca in Italia. Il 31 maggio 2019, su richiesta della SEM, il ricorrente le ha trasmesso un certificato dei carichi pendenti del 25 maggio 2019, scevro di iscrizioni, una “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, non datata, e una copia della sua carta d’identità italiana. Il ricorrente ha confermato alla SEM di prefiggersi di rientrare da sua moglie in Ticino, sottolineando che egli “lebt bekanntlich bereits seit sehr vielen Jahren in der Schweiz. In Italien hat er sich nur für den Vollzug der Strafe aufgehalten, wo er aber weit weniger gut verwurzelt ist als in der Schweiz”.

F-4520/2019 Pagina 5 K. Il 23 luglio 2019, preso atto delle osservazioni del ricorrente, la SEM ha adottato nei suoi confronti un divieto d’entrata di dieci anni in Svizzera e nel Liechtenstein, valido da subito (23.7.2019 – 22.7.2029), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. In sostanza, passando in rivista le condanne subite dal ricorrente in Svizzera e in Italia, la SEM mette in risalto i reati in materia di sostanze stupefacenti, per concludere che egli rappresenta “una grave minaccia reale ed attuale per l’ordine, la sicurezza e la sanità pubblici della Svizzera”. Riguardo ai possibili effetti del divieto d’entrata sulla vita privata e familiare del ricorrente, la SEM considera essenzialmente che egli, “non coabitando più con la moglie dalla sua incarcerazione in Italia, non si può prevalere di una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con quest’ultima”, e che, ad ogni modo, la coppia potrebbe continuare a convivere in Italia. L. Il 6 settembre 2019, dopo aver ottenuto una copia del suo incarto dalla SEM, il ricorrente, rappresentato dal suo legale, ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, che il divieto d’entrata sia annullato (cfr. ricorso, “Rechtsbegehren”, pag. 2). Sebbene non lo formuli nel petito, il ricorrente chiede, nel caso in cui il divieto d’entrata non possa essere annullato, che la sua durata sia ridotta a due anni (cfr. ricorso, punto 7, pag. 8). Al gravame il ricorrente ha allegato i documenti 01 a 10, dei quali si dirà, per quanto necessario, in prosieguo. In sunto, il ricorrente sostiene che il decreto d’accusa del 7 gennaio 2014, alla luce della pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere, gli è stato comminato per dei reati bagatellari (“Delikte im Bagatellbereich”), e che la condanna su appello italiana del 27 aprile 2015 gli è stata inflitta per dei fatti che rappresentano, in linea di principio (“grundsätzlich”), una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, ma che risalgono tuttavia (“jedoch”) al periodo da luglio 2009 a marzo 2010 (cfr. ricorso, pag. 5). Il ricorrente continua che, durante questa fase, egli era nell’attesa della revoca del divieto d’entrata da parte dell’UFM, e che, non riuscendo a trovare un lavoro ed essendo separato da sua moglie, si sentiva senza prospettive (“Perspektivlosigkeit”), ciò che l’ha condotto a breve termine a spacciare sostanze stupefacenti (“war er kurzfristig im Handel mit Betäubungsmittel tätig, um Geld zu verdienen”; cfr. ricorso, pag. 5). In aggiunta, il ricorrente fa valere che i suoi reati più gravi (“die schwersten Verfehlungen”) datano

F-4520/2019 Pagina 6 già (“bereits”) di nove anni fa, che le previsioni sulla sua condotta in futuro sono da ritenersi favorevoli (“günstige Prognose”), e che un divieto d’entrata in sé, tanto più della durata di dieci anni, complicherebbe la sua vita familiare in modo eccessivo (“übermässige Beschränkung”), illegittimo (“nicht legitim”) e sproporzionato (“unverhältnismässig”), concludendo che, al massimo, sarebbe concepibile un divieto d’entrata di due anni (cfr. ricorso, pagg. 7 e 8). M. Il 12 novembre 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto, dopo avere sentito la SEM, la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al gravame, invitando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuale di fr. 1'200.– entro un mese dalla notifica della decisione, ciò che è avvenuto puntualmente il 18 novembre successivo. N. Il 6 febbraio 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, proponendo, in base agli argomenti già sviluppati nella decisione impugnata, di respingerlo. O. Il 19 marzo 2020, il ricorrente ha inoltrato la replica, alla quale ha allegato un certificato medico del 16 marzo 2020, riportante la diagnosi di stato ansioso-depressivo e di ipertensione arteriosa, con la corrispondente terapia, nonché la nota d’onorario del suo legale. Il ricorrente sottolinea che il suo stato di salute non è buono e che non vi sono motivi per proibirgli di entrare in Svizzera. P. Il 27 aprile 2020, la SEM ha presentato la duplica, riaffermando la necessità di rigettare il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Q. Il 2 giugno 2020, questo Tribunale ha fatto pervenire al ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica, ponendo nel contempo termine allo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti. R. Il 31 marzo 2021, questo Tribunale ha informato il ricorrente, a sua richiesta, sullo stato della procedura.

F-4520/2019 Pagina 7 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 23 luglio 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso

F-4520/2019 Pagina 8 l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 23 luglio 2019, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di dieci anni (23.7.2019 – 22.7.2029), di cui il ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della durata a due anni. 4. L’ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino italiano, è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). La presente procedura concerne principalmente il diritto d’ingresso in Svizzera, di cui la decisione impugnata restringe l’esercizio da parte del ricorrente (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel prosieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a dieci anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC).

F-4520/2019 Pagina 9 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, la quale è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). 6. 6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). 6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI).

F-4520/2019 Pagina 10 6.3 Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la nota a piè di pagina n. 147 relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 6.4 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), precedente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2). 6.5 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giurisprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere

F-4520/2019 Pagina 11 pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti anni: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”), per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3). 6.6 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, in linea di massima indipendenti l’una dall’altro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia per la mancata apertura di un procedimento penale, sia a causa

F-4520/2019 Pagina 12 della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid. 4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 7. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’entrata in sé (minaccia almeno di una certa gravità) fossero adempiute il 23 luglio 2019 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.3.1 e 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2 in fine); nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (minaccia solo di una certa gravità o minaccia grave). È doveroso puntualizzare che, nel caso in cui tra la decisione amministrativa e la sua verifica giudiziaria trascorra del tempo, bisogna tenere conto, per valutare il presupposto della minaccia attuale, anche di eventuali elementi di fatto successivi al rilascio del divieto d’entrata (cfr. DTF 137 II 233 consid. 5.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 5.2.1, con il rinvio alla sentenza CGCE del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, nn. 77 a 79). 7.1 Come si può evincere dai documenti disponibili, il ricorrente è stato colpito da un primo divieto d’entrata di durata illimitata nel 2004, e ciò per aver infranto la legge federale sugli stupefacenti in modo grave e ripetuto, trafficando (acquisto, vendita, consumo) circa 192 gr. di cocaina dal 1985 al 1989, rispettivamente 253.9 gr. della medesima sostanza nel 2001, che hanno dato luogo a una pena detentiva di due anni e quattro mesi nel 1989, e di dodici mesi nel 2003. Il ricorrente non si è tuttavia conformato al divieto d’entrata, recandosi in Svizzera a suo piacimento, in diverse occasioni, nel 2005 e 2006, dove ha, per giunta, spacciato un grammo di cocaina ed acquistato due palline della stessa sostanza per il proprio consumo, motivi per i quali è stato sanzionato con una pena detentiva di sessanta giorni senza la condizionale. A questo si aggiunge che il ricorrente ha subito in Italia un mese d’arresto, commutato in una multa, per avere guidato in stato di ebbrezza nel 2007. Così, in totale, il ricorrente ha cumulato sei condanne a pene detentive dal 1989 al 2007, di cui cinque in Svizzera, compresa quella per furto del 1992,

F-4520/2019 Pagina 13 due delle quali dopo il rilascio del divieto d’entrata, ed una in Italia (cfr. consid. A, B e C). Ora, a sé stanti, e malgrado la loro gravità oggettiva che è funzione della loro pericolosità per la salute pubblica, si deve riconoscere che questi fatti, considerata la loro lontananza nel tempo, non erano più suscettibili di influire sull’attualità della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzera il 23 luglio 2019, data del divieto d’entrata, e tanto meno è loro attribuibile un influsso del genere al momento della pronuncia della presente sentenza. Eppure, riguardo all’apprezzamento globale della condotta del ricorrente nel solco del tempo, essi rimangono pertinenti, specialmente nella misura in cui danno uno spaccato del suo dispregio delle decisioni amministrative e giudiziarie (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 5.3.1). 7.2 Dopo aver ottenuto la revoca del divieto d’entrata il 22 aprile 2010, il ricorrente non ha cessato di interessare la giustizia, né in Svizzera, né in Italia (cfr. consid. D e E). Nel 2014, in Ticino, al ricorrente è stata inflitta una pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere per avere guidato sotto l’influsso di alcol e di cocaina, bruciando un semaforo rosso nel 2013, nonché per il possesso di 0.6 gr. e il consumo di almeno 6 gr. di cocaina dall’ottobre 2010 all’ottobre 2013. Nel 2015, in relazione a fatti accaduti in Italia dal luglio 2009 al marzo 2010, il ricorrente è stato condannato, su appello, a quattro anni e due mesi di reclusione e ad un’ammenda di EUR 20'000.–, con l’interdizione dagli uffici pubblici durante cinque anni, per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti. 7.3 Tirando le somme, si possono accertare, sul lungo periodo dal 1989 al 2015, nove sanzioni penali contro il ricorrente, ovvero sei in Svizzera e tre in Italia, tre durante la validità del divieto d’entrata dell’UFM e tre dopo la sua revoca, due in materia di circolazione stradale, due in materia di diritto degli stranieri e cinque in materia di sostanze stupefacenti, con tre pene detentive senza la condizionale nel 1989, 2006 e 2015, alle quali bisogna aggiungere una multa ed un’ammenda. Queste condanne si rapportano a fatti raggruppabili in tre grandi periodi approssimativi: 1985 – 1992, 2001 – 2007 e 2009 – 2018.

F-4520/2019 Pagina 14 Da questo quadro risulta che le infrazioni in questione non si presentano come degli atti isolati, ma si caratterizzano per continuità e persistenza, palesando una propensione del ricorrente a trasgredire la legge, senza che riesca a cambiare il suo comportamento o che riconosca la necessità di emendarsi. A questo proposito, né il divieto d’entrata del 2004, né il permesso di dimora “B” UE/AELS del 2011 (cfr. consid. B e D), sono riusciti ad inibire la proclività a delinquere del ricorrente, il quale ha recidivato nei reati contro la sicurezza stradale, la sicurezza migratoria e la salute collettiva. 7.3.1 In relazione alla sicurezza stradale occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza consolidata, “guidare in stato di ubriachezza mette gravemente in pericolo la vita del conduttore e degli altri utenti della strada” (sentenza del Tribunale federale 2C_452/2017 del 2 luglio 2018 consid. 4.4 con i rinvii). Ora, il ricorrente è stato condannato in Italia, nel 2007, ad un mese d’arresto, sostituito da un’ammenda di EUR 1'140.–, per avere guidato “in stato di ebbrezza” (cfr. consid. C). Dal canto suo, il MPCT ha inflitto una pena pecuniaria al ricorrente nel 2014, dato che egli aveva condotto il suo veicolo a motore “in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue” (alcolemia: 0.69 – 1.26 gr. per mille), e “in stato di inattitudine alla guida per altri motivi” (cocaina; cfr. art. 91 cpv. 2 lett. a e b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 [LCStr, RS 741.01]). Questo significa che il ricorrente ha infranto “gravemente le norme della circolazione”, causando “un serio pericolo per la sicurezza altrui” od assumendo “il rischio di detto pericolo” (art. 90 cpv. 2 LCStr), materializzatosi nell’inosservanza di un semaforo rosso (cfr. consid. E). Stando così le cose, né la gravità delle potenziali infrazioni alla LCStr (e alle corrispondenti normative di altri Stati), né il rischio di ulteriori recidive vanno minimizzati e, tantomeno, negati. Si aggiunga che se il ricorrente non è più incorso in violazioni delle regole sulla circolazione stradale durante il periodo che si estende, in modo approssimativo, dal 2015 al 2019, questo è dovuto anche al fatto che egli stava espiando la pena italiana del 27 aprile 2015 a quattro anni e due mesi di reclusione (cfr. consid. E e G). Ne discende che il ricorrente rappresentava e continua a rappresentare una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici sotto il profilo della circolazione stradale.

F-4520/2019 Pagina 15 7.3.2 Sul piano della sicurezza migratoria bisogna puntualizzare che, in accordo con una giurisprudenza costante, l’entrata e il soggiorno illegali in Svizzera, nonché l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione, rappresentano una violazione grave del diritto degli stranieri (cfr., tra le altre, la sentenza TAF F-1438/2019 del 16 settembre 2020 consid. 7.2 con i riferimenti; cfr. anche il consid. 6.1). Ora, il ricorrente non si è conformato a più riprese, nel 2005 e 2006, al divieto d’entrata da cui è stato colpito nel 2004, e ciò scientemente (cfr. consid. B e C). Questa disinvoltura induce a credere che egli non considera necessario attenersi ad un divieto d’entrata, essendo abituato a fare di proprio arbitrio, da cui un rischio concreto di recidiva. Ne deriva che il ricorrente costituiva e continua a costituire una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, almeno di una certa gravità, anche nell’ottica della sicurezza migratoria. 7.3.3 Dal punto di vista della salute collettiva importa evidenziare che, in conformità ad una giurisprudenza consolidata, i reati in materia di sostanze stupefacenti rappresentano, di per sé, un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, ossia la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, essendo precisato che questa visione delle cose è condivisa con la Svizzera da tutti gli Stati membri dell’Unione europea (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 129 II 215 consid. 7.3 con i numerosi riferimenti). Ora, è opportuno innanzitutto rivolgere l’attenzione alla sentenza italiana del 2015, la più recente, che ha inflitto al ricorrente quattro anni e due mesi di reclusione, nonché una multa di EUR 20'000.–, per vendita e detenzione illecite di sostanze stupefacenti (cfr. consid. E). La notevole misura di questa pena, senza la condizionale, impressiona e, malgrado la mancanza di ulteriori dettagli sui fatti delittuosi che l’hanno generata, riflette l’indubbia pericolosità per la salute pubblica dell’agire del ricorrente. Si osservi che, nell’impugnativa, quest’ultimo propende a minimizzare la portata della sentenza del 2015, contentandosi di affermare, verosimilmente con riferimento all’estratto del suo casellario giudiziale italiano, che la medesima concerne la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti, e che i fatti incriminati si sono svolti tra il luglio 2009 e il marzo 2010 (cfr. ricorso, pag. 5). In proposito, nulla avrebbe impedito al ricorrente di esibire la sentenza in questa sede e di commentarla con perspicacia, se avesse reputato di poterne ricavare qualcosa a suo favore. Non avendo proceduto in questo modo, non rimane che constatare l’importanza della pena

F-4520/2019 Pagina 16 italiana, con la precisazione che i fatti sanzionati non sono né vicini nel tempo, né remoti. La seconda condanna più recente per traffico di sostanze stupefacenti è quella del dicembre 2003, con la quale la CAC ha comminato al ricorrente una pena detentiva di dodici mesi, sospesa condizionalmente, in relazione al trasporto di 253.9 gr. di cocaina e all’acquisto di 12 gr. di cocaina per il proprio consumo, fatti avvenuti nel 2001 (cfr. consid. B). Come risulta dalla sentenza, il ricorrente sapeva o doveva presumere che, trasportando 253.9 gr. di cocaina, poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. a della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 [LStup, RS 812.121]). Al riguardo, si noti che, secondo la giurisprudenza, lo spaccio di 18 gr. di cocaina bastano per mettere in pericolo la salute di venti persone (cfr. DTF 145 IV 312 consid. 2.1.1 e 109 IV 143 consid. 3b, nonché la sentenza TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 6.4.1). Se si paragona la soglia minima di 18 gr. di cocaina con la quantità di 253.9 gr. di cocaina trasportata dal ricorrente, la misura della minaccia per la salute pubblica risalta nitidamente. A partire da questa constatazione si deve aggiungere che, se il fatto incriminato è assai lontano nel tempo, esso si inserisce, come già ampiamente mostrato, in una lunga storia di delinquenza i cui episodi, nel loro susseguirsi ad intervalli può o meno lunghi, rafforzano la loro rispettiva rilevanza. Tra questi episodi non si possono sottacere, per importanza, quelli che hanno condotto, nel 1989, alla condanna della CAC ad una pena detentiva di due anni e quattro mesi senza la condizionale (cfr. consid. A). Ne consegue che la presenza del ricorrente in Svizzera comportava e continua a comportare una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici dal punto di vista della salute collettiva. 7.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, la valutazione della SEM che il ricorrente costituiva, nel luglio 2019, una minaccia grave attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. consid. 6), non presta il fianco a critiche, con la conseguenza che l’adozione di un divieto d’entrata superiore a cinque anni era giustificata (art. 67 cpv. 3 LStrI). Peraltro, dal momento del rilascio del divieto d’entrata, non sono intervenute circostanze che possano far credere ad un venir meno, anche solo parziale, dell’attualità della grave minaccia. 8. Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata

F-4520/2019 Pagina 17 del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, nel quadro del diritto del ricorrente alla libera circolazione garantito dall’ALC (cfr. consid. 4), nonché, se del caso, del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare secondo l’art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101). 8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale/Cost., RS 101). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

8.2 A proposito dell’art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle eventuali attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell’art. 8 § 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Nondimeno, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in

F-4520/2019 Pagina 18 particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. 8.3 In concreto, come diffusamente esposto in precedenza, il ricorrente ha violato gravemente, a più riprese e su un lasso di tempo molto lungo, sia in Svizzera che in Italia, l’ordine e la sicurezza pubblici in relazione alla circolazione stradale, alla migrazione e al traffico di sostanze stupefacenti. In questo contesto un divieto d’entrata di dieci anni, finalizzato a prevenire la commissione di ulteriori reati in Svizzera, soddisfa le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblici. Questa durata rientra, mutatis mutandis, nel ventaglio, che spazia grosso modo da sette a quindici anni, di quelle fissate in materia di traffico di sostanze stupefacenti (acquisto, detenzione, vendita, trasporto, consumo) dalla giurisprudenza federale in relazione a persone coperte dall’ALC (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 2C_387/2017 del 29 maggio 2018 e 2C_832/2015 del 22 dicembre 2015, nonché le sentenze TAF F- 215/2018 dell’11 febbraio 2020, F-2522/2015 del 2 giugno 2017 e C- 2758/2013 del 6 agosto 2015). Tuttavia, è ancora necessario verificare se un divieto d’entrata di dieci anni sia compatibile, per quanto applicabile, anche con l’art. 8 CEDU. 8.4 A questo proposito non vi sono dubbi che il ricorrente può invocare l’art. 8 § 1 CEDU, considerato che il divieto d’entrata costituisce un’ingerenza statale nell’esercizio del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Sul piano della sua vita privata (professionale) il ricorrente non ha però, e non fa valere, interessi particolari da tutelare, tanto più che percepisce ormai una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera (cfr. consid. H). In questo senso egli non può ricavare nulla dall’art. 8 § 1 CEDU riguardo ad un’eventuale riduzione della durata del divieto d’entrata. Sul piano della vita familiare si deve notare che la moglie del ricorrente, cittadina ... provvista di un permesso di domicilio “C” UE/AELS, vive da anni in Ticino. È quindi indubbio che il divieto d’entrata, sia esso di dieci anni o di una durata inferiore, interferisce ed interferirà nella vita di coppia, fermo restando che la ragione principale che ha condotto alla separazione fisica dei coniugi, che non hanno figli, è il decadimento del permesso di dimora del ricorrente (cfr. consid. F), che implica che egli non può più continuare a vivere in Svizzera. Tuttavia, per rimediare agli effetti del divieto d’entrata, appare esigibile che la coppia si trasferisca in Italia, ad esempio

F-4520/2019 Pagina 19 nella zona di confine, se il ricorrente, nato e cresciuto nella vicina Penisola, e sua moglie lo reputano più pratico per la loro relazione coniugale, anche per poter sostenersi vicendevolmente in momenti difficili (cfr. ricorso, pag. 7). Beninteso, questa soluzione non è di per sé evidente, se si tiene conto che la moglie del ricorrente percepisce delle prestazioni complementari alla sua rendita ordinaria di vecchiaia, le quali ammontavano a fr. 1'926.– mensili nel 2019, con in più il premio forfettario per l’assicurazione malattia di fr. 517.– al mese (cfr. ricorso, doc. 9). Stabilendosi in Italia, la moglie del ricorrente perderebbe il diritto alle dette prestazioni complementari (cfr. artt. 4 cpv. 1 lett. a e 5 cpv. 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 [LPC, RS 831.30]), per cui la sua situazione finanziaria ne risentirebbe tangibilmente. Ad ogni modo, bisogna considerare che le prestazioni complementari sono versate “per coprire il fabbisogno esistenziale” in Svizzera (art. 2 cpv. 1 LPC), e che il medesimo fabbisogno in Italia è notoriamente meno elevato in termini pecuniari. Inoltre, alla moglie del ricorrente resterebbe la rendita ordinaria di vecchiaia, di cui non si conosce l’importo, e al ricorrente la propria rendita, pari a fr. 527.– mensili nel 2019 (cfr. consid. H), le quali sono infatti esportabili in Italia (cfr. art. 8 lett. d ALC). Vale la pena aggiungere, per terminare, che il ricorrente non può che rimproverare sé stesso se si ritrova presentemente, da poco pensionato, a dover risolvere questo dilemma esistenziale. 8.5 Così, sulla scorta di quanto precede, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ultimo ad usufruire della libera circolazione secondo l’ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d’ingresso in Svizzera per intrattenere la sua relazione coniugale (cfr. art. 1 § 1 allegato I ALC e art. 8 § 1 CEDU), permette di concludere che la durata del divieto d’entrata di dieci anni, benché possa sembrare troppo severa al ricorrente, è proporzionata. 9. Di conseguenza, pronunciando un divieto d’entrata di dieci anni, la SEM non ha infranto il diritto applicabile (LStrI, ALC, CEDU), compreso il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto, e la decisione impugnata confermata. 10. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte

F-4520/2019 Pagina 20 soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-4520/2019 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC ...).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-4520/2019 Pagina 22

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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