B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-4131/2024

S e n t e n z a d e l l ’ 1 1 a p r i l e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, (...) ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d’entrata; decisione della SEM del 30 maggio 2024.

F-4131/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il (...) luglio 2023, A., cittadina brasiliana, nata il (...), è entrata nell’area Schengen, dall’aeroporto di B. (C.), essendo munita del suo passaporto nazionale. A.b Durante un controllo effettuato il (...) novembre 2023 presso l’esercizio pubblico “(...)” di D. da parte di agenti della Polizia cantonale (...), l’interessata è stata pure controllata, e constatando come la stessa avesse superato il periodo massimo di 90 giorni consentiti per la presenza nello spazio Schengen, è stata tradotta il medesimo giorno per interrogatorio presso il posto di polizia di D.. In tale contesto, ella ha segnata- mente dichiarato che una volta giunta a B. il (...) luglio 2023, si sarebbe dapprima spostata verso il (...) luglio 2023 in E., dove avrebbe trascorso una settimana presso una cugina. Poi, per motivi turi- stici, avrebbe deciso di recarsi in Svizzera dove avrebbe soggiornato per due settimane presso un’amica, per poi spostarsi dal (...) agosto 2023 nell’esercizio pubblico (...) da F.. Malgrado sarebbe dovuta rien- trare il mese di ottobre 2023 in Brasile, ha asserito di essersi affezionata a F., al quale si sarebbe legata affettivamente, e poiché questi avrebbe dovuto operarsi, ella si sarebbe sentita in dovere di prendersi cura di lui e rinunciare a partire. Ora che egli sarebbe guarito, ella avrebbe in- tenzione di ripartire, avendo un biglietto di ritorno per il Brasile previsto per il (...) dicembre 2023. Ha inoltre specificato come ella sarebbe riuscita a sopperire alle sue spese in Svizzera, anche grazie a quanto versatole da F., di circa fr. (...), per l’aiuto da ella prestatogli per le pulizie di casa e per ulteriori diverse mansioni. A.c Tramite il decreto di accusa del (...), il Ministero pubblico del G._______, ha condannato l’interessata ad una pena pecuniaria di 20 ali- quote giornaliere da fr. 30.– ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 200.–, per soggiorno ille- gale. B. Con decisione del 30 maggio 2024, la SEM ha pronunciato nei confronti dell’interessata un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido da subito e fino al 29 maggio 2027 (tre anni), con segnalazione nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Tale decisione è

F-4131/2024 Pagina 3 stata notificata l’8 giugno 2024 all’indirizzo in Svizzera fornito dall’interes- sata. C. Il 1° luglio 2024, l’interessata ha adito con ricorso il Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, previa restituzione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso, che la decisione di divieto d’entrata sia annul- lata. In via subordinata ha postulato che la durata del divieto d’entrata sia ridotta e posta al massimo fino al 29 maggio 2025. D. Con decisione incidentale dell’8 agosto 2024, il Tribunale ha segnatamente invitato la ricorrente a produrre, entro il 16 settembre 2024, dei documenti che provassero che ella avesse lasciato recentemente la Svizzera (rispet- tivamente lo Spazio Schengen), ai sensi dei considerandi e con commina- toria di non entrata nel merito della sua domanda di restituzione dell’effetto sospensivo in caso d’inosservanza. L’ha pure invitata a versare, entro il 16 settembre 2024, un anticipo di fr. 1'000.– a copertura della presunte spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. E. Il 26 agosto 2024, la ricorrente ha inoltrato uno scritto con annesse, in co- pia, due pagine del suo passaporto, dalle quali risulta che la ricorrente ha lasciato la Svizzera alla volta del Brasile entrandovi il (...) dicembre 2023 (cfr. timbro apposto nella copia del passaporto). Il 2 settembre 2024, la ricorrente ha versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale. F. Preso atto di quanto sopra, il giudice istruttore della causa, con decisione incidentale del 29 novembre 2024, ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, ed ha parimenti invitato la SEM ad inol- trare una risposta allo stesso entro il 14 gennaio 2025. G. Il 9 dicembre 2024, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, limi- tandosi a proporre di respingerlo e a confermare la decisione impugnata. Tale risposta è stata trasmessa per informazione dal Tribunale alla ricor- rente in data 6 febbraio 2025.

F-4131/2024 Pagina 4 H. Gli ulteriori elementi contenuti negli scritti precitati saranno esaminati, se necessario, nei considerandi in diritto che seguono.

Diritto: 1. 1.1 Ai sensi dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF). 1.3 La SEM fa parte di dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’en- trata del 30 maggio 2024, che non rientra peraltro nell’elenco dell’art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso. Conside- rato che verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concer- nente l’entrata in Svizzera di una persona, la ricorrente, che non è una cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) e nemmeno un familiare di un cittadino dell’UE, e che non può dunque prevalersi dell’Ac- cordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giugno 2002, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giu- gno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché gli art. 1 ALC e 3 §2 lett. b Allegato I ALC; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 ago- sto 2015 consid. 1 e la sentenza del Tribunale F-1385/2017 del 12 lu- glio 2019 [DTAF 2019 VII/3] consid. 1.1). 1.4 Inoltre l’insorgente, destinataria della decisione impugnata, ha la qua- lità per ricorrere (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) ed ha presentato il suo ricorso tem- pestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA), versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.

F-4131/2024 Pagina 5 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all’applicazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, all’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di princi- pio, all’inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 e cpv. 3 PA: massima dell’ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI in: Auer/ Müller/Schindler [ed.], 2 a ed. 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Il Tribunale non è invece vincolato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2), né dalle ar- gomentazioni delle parti. Nella sua sentenza, il Tribunale prende in consi- derazione lo stato dei fatti esistente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 30 maggio 2024, con cui la SEM ha emesso un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni (30.05.2024-29.05.2027), segnalandola nel SIS II, nei confronti della ricor- rente, la quale ne contesta la fondatezza e, subordinatamente, la durata. 4. 4.1 D’ingresso è opportuno esaminare la censura formale sollevata dalla ricorrente nel suo gravame e relativa ad una carente motivazione della de- cisione da parte della SEM (cfr. p.to 3, pag. 6 del ricorso), in quanto è su- scettibile di condurre all’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). 4.2 L’obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo con- trollo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esau- stivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole cir- costanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per

F-4131/2024 Pagina 6 adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 con- sid. 3.1). 4.3 In concreto, non ci si può esimere dal rilevare, che d’un canto la deci- sione contestata ha un’apparenza in parte standardizzata, sottolineata an- che dal fatto che è “valida senza firma” e, d’altro canto, che la SEM si limita ad accennare al decreto d’accusa per soggiorno illegale che sarebbe stato emesso nei confronti della ricorrente, come pure del fatto aggiuntivo che ella avrebbe svolto in Svizzera un’attività lucrativa senza essere in pos- sesso del necessario permesso, senza però rendere intelligibili i motivi per i quali ha optato per un divieto d’entrata proprio di tre anni. Invero, l’autorità inferiore è giunta senza particolare motivazione, alla conclusione che l’in- teresse pubblico per la Svizzera di controllare le future entrate della ricor- rente, prevalga sui suoi interessi privati, senza di fatto menzionare quali sarebbero questi ultimi. Tuttavia, v’è pure luogo di osservare che la ricor- rente ha avuto modo, in questa sede, di esprimersi compiutamente sul di- vieto d’entrata nella sua impugnativa, criticandolo puntualmente sotto di- versi aspetti e quindi dimostrando di averlo potuto impugnare in piena co- noscenza di causa. Inoltre, considerato che questo Tribunale dispone di un pieno potere d’esame (cfr. supra consid. 2), e che da quanto si evince dalla decisione impugnata è in grado di esercitare convenientemente il suo con- trollo sulla stessa, si deve ritenere che, anche se si volesse ammettere un’eventuale violazione dell’obbligo di motivazione della SEM, e conse- guentemente anche del diritto di essere sentito della ricorrente, a causa della stringatezza e del carattere relativamente standardizzato della deci- sione impugnata, esso sarebbe senz’altro stato sanato in questa sede. Ne consegue quindi che la censura formale mossa al provvedimento avver- sato non risulta sussistere e deve pertanto essere respinta. 5. 5.1 Ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), nella sua versione in vigore dal 22 novembre 2022 (cfr. RU 2021 365 e RU 2022 636), fatto salvo il cpv. 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se l’allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a–c (lett. a); se lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (lett. b); se lo straniero ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (lett. c) o se lo stra- niero è punito per aver commesso un reato di cui agli art. 115 cpv. 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato (lett. d). La

F-4131/2024 Pagina 7 giurisprudenza del Tribunale ha avuto l’occasione di precisare che l’art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI deve ugualmente essere applicabile alle persone che non sono oggetto di una decisione d’allontanamento (cfr. sentenza del Tri- bunale F-594/2023 del 29 gennaio 2024 consid. 7.11 [prevista per la pub- blicazione]). 5.2 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020, le per- sone che hanno violato l’ordine pubblico o la sicurezza in Svizzera o all’estero o che li hanno messi in pericolo devono attualmente ed obbliga- toriamente essere oggetto di un divieto d’entrata in Svizzera, allorché il vecchio art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI era una disposizione potestativa (cfr. RU 2010 5925, 5929), che non obbligava l’autorità a pronunciare un divieto d’entrata (cfr. Messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen [SIS] [Sviluppi dell’acquis di Schen- gen] e alla modifica della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [FF 2020 3117, 3174 seg.]). 5.3 Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato co- stituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitamente o temporaneamente. A tal proposito oc- corre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’en- trata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salva- guardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione (art. 67 cpv. 5 LStrI). 5.4 Concernente più specificamente le nozioni di sicurezza e di ordine pub- blici, essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. L’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica, dal canto suo, significa l’inviolabilità dell’ordine giu- ridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (cfr. Messaggio del Consiglio fe- derale dell’8 marzo 2002 concernente la legge sugli stranieri [di seguito: Messaggio LStr], FF 2002 3327, 3424).

F-4131/2024 Pagina 8 5.5 Ai sensi dell’art. 77a cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), vi è in parti- colare inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici se l’interessato non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità (lett. a). Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell’interessato porti con note- vole probabilità a un’inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 77a cpv. 2 OASA). 5.6 Vi è quindi violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici in particolare nel caso di una violazione importante o ripetuta di prescrizioni legali (com- prese delle prescrizioni di diritto in materia di stranieri) o di decisioni d’au- torità (Messaggio LStr, FF 2002 3327, 3424). Tuttavia in tale contesto oc- corre osservare che il criterio del rischio di recidiva, che costituisce un ele- mento d’apprezzamento centrale in presenza di cittadini di Stati parte all’ALC, ha una portata inferiore in presenza di cittadini di Stati terzi, come è il caso della ricorrente (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Il Tribunale con- sidera nella sua giurisprudenza costante che il fatto d’entrare, di soggior- nare o di lavorare in Svizzera senza autorizzazione rappresenta una viola- zione grave di prescrizioni di polizia degli stranieri (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 6.2), giustificante già di per sé la pronuncia di un divieto d’entrata di più anni (cfr. sentenze del Tribunale F-3956/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 3.3 con ulteriori rif. cit., F-3740/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 3.1). 5.7 Il divieto d’entrata, permette di impedire l’entrata o il ritorno di uno stra- niero in Svizzera (o nello Spazio Schengen) il cui soggiorno è indesiderato (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 4.3; 6B_173/2013 del 19 agosto 2013 consid. 2.3; DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Il divieto d’entrata non è considerato come una pena sanzionante un comportamento determinato, ma come una misura ammi- nistrativa di controllo, che ha come scopo quella di prevenire un danno alla sicurezza e all’ordine pubblici, impedendo – durante un certo periodo di tempo – alla persona interessata, di penetrare sul territorio elvetico o di ritornarvi all’oscuro delle autorità (cfr. DTAF 2017 VII/2 consid. 4.4 e 6.4). 6. 6.1 In primo luogo, occorre esaminare se la pronuncia di un divieto d’en- trata in Svizzera nei confronti della ricorrente è giustificata nel suo principio. 6.2 A titolo preliminare, il Tribunale ricorda che esistono due regimi giuridici differenti che concernono la pronuncia di divieti d’entrata, a seconda che

F-4131/2024 Pagina 9 l’interessato possa prevalersi o meno dell’ALC. Nel caso concreto, la ricor- rente è una cittadina brasiliana, ovvero originaria di uno Stato terzo, e quindi la decisione impugnata si esamina in applicazione della LStrI, non essendo invece l’ALC applicabile al caso di specie. Inoltre, il Tribunale fe- derale ha stabilito che, uno straniero cittadino di un paese terzo non ha bisogno di aver attentato in maniera grave all’ordine e alla sicurezza pub- blici, prima di vedersi vietare l’entrata in Svizzera sulla base del solo art. 67 LStrI (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5; sentenza del TF 2C_644/2022 del 18 dicembre 2023 consid. 6.4). 6.3 La ricorrente, cittadina brasiliana, era esentata dall’obbligo del visto per un soggiorno turistico la cui durata globale non fosse superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (cfr. la cifra 1 dell’allegato II del regolamento [UE] 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novem- bre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 303/39 del 28 novembre 2018]). Ella, al momento dell’entrata in Svizzera, era in possesso del suo passaporto nazionale valido, e poteva soggiornare nello Spazio Schengen senza visto durante un periodo di tre mesi, a con- tare dalla data della sua prima entrata nello stesso (cfr. sentenza del Tribu- nale F-6365/2023 del 7 gennaio 2025 consid. 4.3). Tuttavia, i cittadini brasiliani sono soggetti all’obbligo di visto per un sog- giorno che oltrepassi la durata di 90 giorni (cfr. art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 [OEV, RS 142.204]). 6.4 6.4.1 Nel caso in disamina, la ricorrente non beneficiava, al momento del controllo di polizia presso l’esercizio pubblico (...) intervenuto il (...) novem- bre 2023, di un titolo di soggiorno di uno Stato Schengen in corso di vali- dità, né di un’autorizzazione d’entrata valida per la Svizzera, avendo del resto ella stessa ammesso il fatto di essere rimasta nello Spazio Schengen al di là dei 90 giorni consentiti senza visto o autorizzazione. Ella non ha dipoi contestato neppure il decreto di accusa del (...) del Ministero pub- blico, entrato quindi in forza di cosa giudicata, che l’ha ritenuta colpevole di soggiorno illegale, per aver superato di 42 giorni, il predetto periodo di 90 giorni per risiedere nello spazio Schengen per motivi turistici.

F-4131/2024 Pagina 10 6.4.2 6.4.2.1 Altresì, come ella stessa ha ammesso nell’ambito del verbale d’in- terrogatorio del (...) novembre 2023, la ricorrente ha effettuato dei lavori di pulizia e per diversi bisogni per F._______, il quale le avrebbe versato circa fr. (...). Il fatto di aver esercitato un’attività lucrativa senza essere in pos- sesso del necessario permesso, è stato pure introdotto quale motivo per la pronuncia del divieto d’entrata nei confronti della ricorrente nella decisione avversata. 6.4.2.2 Ora, a tal proposito, occorre rilevare come se la decisione penale non lega, in principio, l’autorità amministrativa, la giurisprudenza ha am- messo che, al fine di evitare nella misura del possibile delle contraddizioni, l’autorità amministrativa non deve discostarsi senza seria ragione dai fatti constatati dal giudice penale né dai suoi apprezzamenti giuridici che dipen- dono fortemente dallo stabilimento dei fatti (cfr. in particolare DTF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c). Pertanto, l’autorità am- ministrativa non può discostarsi dalla decisione resa in materia penale, salvo se essa è in misura di fondare la sua decisione su delle constatazioni di fatto che il giudice penale non conosceva o che non ha preso in consi- derazione, se esistono delle prove nuove il cui apprezzamento conduce ad un altro risultato, o se l’apprezzamento effettuato dal giudice penale urta chiaramente i fatti constatati o ancora se il giudice penale non ha deluci- dato tutte le questioni di diritto che si ponevano (cfr. in particolare DTF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; sentenza del Tribunale F-4022/2020 del 4 maggio 2021 consid. 3.3). 6.4.2.3 Ai sensi dell’art. 11 LStrI, lo straniero che intende esercitare un’at- tività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 1). È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 2). L’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione (permesso di sog- giorno) rientra nella categoria del cosiddetto “lavoro nero”, ovvero in parti- colare il fatto di esercitare un’attività salariata o indipendente in violazione delle prescrizioni legali, in particolare delle disposizioni di diritto degli stra- nieri. In tale contesto, l’interesse pubblico a lottare contro il lavoro nero riveste un’importanza non trascurabile. Non si insisterebbe difatti mai troppo sulla gravità del lavoro nero che è in realtà all’origine di numerosi problemi, comportando oltre ad una perdita della credibilità dello Stato nel caso di mancato rispetto delle sue leggi, pure a perdite per

F-4131/2024 Pagina 11 l’amministrazione fiscale e le assicurazioni sociali e provoca distorsioni della concorrenza e della perequazione finanziaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale con- tro il lavoro nero [LLN, RS 822.41] del 1° gennaio 2008, FF 2002 3243, pag. 3246 e 3247; cfr. anche in merito le sentenze del Tribunale F-2960/2021 del 16 ottobre 2023 consid. 5.2 e F-4022/2020 del 4 mag- gio 2021 consid. 3.4 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, tenuto conto del numero elevato di contravvenzioni commesse in questo ambito, le autorità sono obbligate d’intervenire con severità al fine di assicurare la stretta applica- zione delle prescrizioni adottate in materia. Invero, ne va dell’interesse dello Stato a vedere rispettato l’ordine stabilito e la legislazione in vigore (cfr. sentenza del Tribunale F-4022/2020 precitata consid. 3.4). 6.4.2.4 Tornando alla presente disamina, il Tribunale constata che la ricor- rente, pur avendo rilevato nel suo diritto di essere sentita che “per gratitu- dine” al lavoro da ella prestato, il signor F._______ le avrebbe versato fr. (...), ella ha esercitato delle mansioni lavorative (in particolare le pulizie di casa) che sono sottoposte normalmente al versamento di un salario, che ella ha di fatto ricevuto, e che pertanto rientrano in un’attività lucrativa, che avrebbe necessitato della relativa autorizzazione. Anche se tali fatti non sono stati ritenuti e contemplati per la pronuncia da parte del Ministero pub- blico del decreto di accusa del (...) – che si è fondato unicamente sul sog- giorno illegale della ricorrente – si ritiene che la SEM ha a ragione tenuto conto pure di questi elementi, allegati spontaneamente dall’insorgente nell’ambito del suo verbale d’interrogatorio, per emettere il divieto d’entrata nei confronti della ricorrente. Invero quest’ultima, avendo esercitato a più riprese dei lavori di pulizia e di altre incombenze per F._______ – che neppure nel suo ricorso la ricorrente, assistita da un man- datario professionista, non contesta di aver esercitato – senza disporre dell’autorizzazione idonea, ha violato le prescrizioni legali (art. 11 cpv. 1 e 2 LStrI). 6.5 Ora, come rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 5.6), il solo fatto di entrare, di soggiornare e/o di lavorare in Svizzera senza autorizza- zione, costituisce una violazione grave delle prescrizioni di diritto degli stra- nieri che giustifica già di per sé la pronuncia di una misura d’allontana- mento nei confronti dello straniero interessato. In tal senso, non si può se- guire quindi la tesi esposta nel ricorso dalla ricorrente, che ritiene come il suo comportamento non sia di una gravità tale da giustificare la pronuncia del divieto d’entrata. Invero, oltreché rinviare a quanto da ella riferito nell’ambito del verbale d’interrogatorio, circa il movente che l’avrebbe mossa a rimanere ini Svizzera oltre i 90 giorni consentiti – ovvero che ella

F-4131/2024 Pagina 12 si sarebbe affezionata a F._______ e per motivi medici ella si sarebbe sen- tita in dovere di rimanergli accanto – l’interessata non ha in alcun modo dimostrato per quali motivi umanitari o importanti si sarebbe dovuto ecce- zionalmente rinunciare alla pronuncia di un divieto d’entrata nei suoi con- fronti ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LStrI. Ella non ha difatti ad oggi supportato i suoi asserti dell’operazione che avrebbe subito F._______ con della do- cumentazione, i quali sono quindi rimasti mere affermazioni di parte, né ha provato la necessità per questi che ella rimanesse su suolo elvetico per motivi medici. La ricorrente non ha soprattutto neppure provato che ella sarebbe stata impossibilitata di avvisare le autorità preposte e di sollecitare un’autorizzazione per il prolungamento del suo soggiorno. Inoltre ella non dimostra in alcun modo che con il predetto si sarebbe instaurata una vita di coppia stretta ed effettiva, simile a quella coniugale, come ritenuta dalla giurisprudenza (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [Cor- teEDU] Serife Yigit contro Turchia [Grande Camera] del 2 novembre 2010, n. 3976/05, §10; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; sentenza del TF 2C_162/2018 del 25 maggio 2018 consid. 4.1 e giurisprudenza citata; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 e rif. cit.). Tutto ciò considerato, il Tribunale giunge alla conclusione che il divieto d’entrata pronunciato il 30 mag- gio 2024 in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 lett. c e lett. d LStrI è giustificato nel suo principio. 7. 7.1 Ciò posto, occorre in secondo luogo verificare se la misura d’allontana- mento pronunciata dall’autorità inferiore, della durata di tre anni, è con- forme al principio di proporzionalità. 7.2 Ogni misura d’allontanamento deve rispettare tale principio, che s’im- pone sia al riguardo del diritto interno (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost., art. 96 LStrI), sia nei confronti della CEDU (art. 8 par. 2 CEDU), se applicabile. Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l’idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto. La prima impone che la misura scelta permetta di raggiungere lo scopo d’in- teresse pubblico fissato dalla legge; la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati; e la terza, detta anche regola della preponderanza dell’interesse pubblico, che l’auto- rità proceda alla ponderazione tra l’interesse pubblico perseguito e il con- trapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 149 I 129 consid. 3.4.3, 144 I 281 con- sid. 5.3.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2; DTAF 2011/60 consid. 5.3.1).

F-4131/2024 Pagina 13 In altre parole, la determinazione della durata di un divieto d’entrata deve tener conto, in particolare, dell’importanza dei beni giuridici minacciati e degli interessi privati contrapposti (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2 e 8.3; sentenza del Tribunale F-1508/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 6.1). Nell’esame dell’interesse pubblico, la pronuncia di una tale misura, deve essere in rapporto con la presenza di un rischio che una lesione della sicu- rezza e dell’ordine pubblici sia commessa in futuro. Si procede quindi a porre un pronostico fondandosi sull’insieme delle circostanze del caso con- creto. Per ciò, l’autorità si riferirà in particolare al comportamento che l’in- teressato ha adottato in passato. La commissione d’infrazione costituisce quindi un indizio di peso che permette di pensare che un pregiudizio sarà commesso all’avvenire (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale C-183/2014 consid. 3.3.1 e le sentenze citate). Il rischio di recidiva costi- tuisce l’elemento centrale in presenza di cittadini di Stati parte all’ALC, al- lorché invece tale criterio ha una portata inferiore in presenza di cittadini di Stati terzi come nel caso di specie, al riguardo dei quali delle considerazioni preventive generali possono, in particolare, essere prese in considerazione (cfr. sentenza del Tribunale F-7015/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 6.3 con ulteriori rif. cit.). Per quanto attiene invece all’esame degli interessi pri- vati, occorrerà considerare, oltreché la gravità dell’errore, la situazione per- sonale dello straniero, il suo grado d’integrazione, la durata del suo sog- giorno in Svizzera così come gli inconvenienti che egli dovrà subire, come pure la sua famiglia, se la misura sindacata fosse applicata (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.5.1; sentenza del TF 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 4.1). 7.3 Innanzitutto, riguardo all’interesse pubblico, il Tribunale constata che i motivi ritenuti dalla SEM a supporto della misura d’allontanamento (sog- giorno illegale nello spazio Schengen oltre il periodo sottoposto ad autoriz- zazione, così come l’esercizio di un’attività lucrativa senza essere in pos- sesso del necessario permesso), non danno luogo a contestazione, nel senso che v’è luogo d’ammettere che il divieto d’entrata pronunciato nei confronti della ricorrente è idoneo e necessario per permettere di raggiun- gere i risultati sperati, ovvero di proteggere l’ordine e la sicurezza pubblici. 7.4 7.4.1 Per quanto attiene poi all’interesse privato, la ricorrente non si è pre- valsa di alcun legame particolare con la Svizzera, avendo riferito di esservi entrata per motivi turistici, facendo visita ad un’amica. Inoltre l’interessata ha invocato di aver iniziato una relazione affettiva con F._______, (...) dove ella alloggiava, senza tuttavia concretizzare in alcun modo le sue allega- zioni. Pertanto, in assenza d’informazioni concrete e sostanziate circa la

F-4131/2024 Pagina 14 natura e l’intensità della relazione che ella intratterrebbe con la suddetta persona, il Tribunale ritiene che ella non possa tirarne un qualsivoglia van- taggio, in particolare dal profilo dell’art. 8 CEDU, nel suo caso specifico. 7.4.2 Nonostante le considerazioni che precedono, v’è luogo di osservare che, come rimarcato anche nel gravame, i fatti che hanno interessato la ricorrente non sono stati accompagnati o preceduti da alcuna altra infra- zione, avendo ella del resto lasciato il suolo svizzero come dichiarato il (...) dicembre 2023. Sempre secondo i suoi asserti, ella si sarebbe inoltre trattenuta in Svizzera, unicamente per essere di supporto a F._______, che avrebbe subito un intervento medico, ed ella non se la sarebbe sentita di lasciarlo solo in tale frangente. 7.4.3 Pertanto, dopo ponderazione degli interessi pubblici e privati, il Tribu- nale considera che il divieto d’entrata contestato è una misura necessaria e adeguata al fine di prevenire ogni nuova lesione della sicurezza e dell’or- dine pubblici in Svizzera. Tuttavia, la durata della misura – fissata all’occor- renza a tre anni – appare eccessiva, in particolare tenendo conto della na- tura delle infrazioni commesse, della condanna penale pronunciata, della corta durata durante le quali le infrazioni sono state commesse (in totale dal (...) ottobre 2023 al (...) dicembre 2023 la ricorrente ha superato di 67 giorni il termine concesso di 90 giorni per risiedere nello spazio Schengen) e delle circostanze che contornano altre decisioni pronunciate dalle auto- rità in altri casi di “overstay” e di lavoro nero (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-2960/2021 del 16 ottobre 2023 [esercizio di lavoro nero per quattro mesi; divieto d’entrata di 3 anni]; F-2957/2021 del 25 gennaio 2022 [overstay e lavoro nero per diversi datori di lavoro nell’arco di diversi anni; divieto d’entrata di 3 anni]; F-4022/2020 del 4 maggio 2021 [soggiorno ille- gale e lavoro in nero in tre occasioni; riduzione della durata del divieto d’en- trata da tre anni a due anni]; F-5069/2021 del 20 aprile 2023 [soggiorno e lavoro illegale in Svizzera di diversi anni; divieto d’entrata di 3 anni]; F-3740/2024 del 7 gennaio 2025 [overstay di 33 giorni; divieto d’entrata di 1 anno]; F-7015/2023 del 24 ottobre 2024 [overstay di 57 giorni; riduzione del divieto d’entrata da due anni a un anno]). Pertanto, il rispetto dei principi della proporzionalità e dell’uguaglianza di trattamento impone una ridu- zione della durata del divieto d’entrata, a due anni, a partire dalla sua pro- nuncia. In tal senso, la conclusione a titolo subordinato proposta nel ricorso dall’insorgente, deve essere parzialmente accolta. 8. Resta da esaminare la validità della pubblicazione del divieto d’entrata nel SIS, che viene pure contestata dall’insorgente nel ricorso. In ragione di tale

F-4131/2024 Pagina 15 segnalazione, è vietato alla ricorrente di penetrare nello Spazio Schengen. Tale pubblicazione, al contrario di quanto motivato nel gravame dalla ricor- rente, il Tribunale la ritiene giustificata viste le infrazioni al diritto degli stra- nieri ritenute e soddisfa al principio della proporzionalità, non essendo stati sostanziati degli interessi privati della ricorrente né essendo evincibili degli elementi all’incarto contrari (cfr. art. 21 del regolamento [UE] 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento [CE] n. 1987/2006, GU L 312/14 del 7.12.2018 [SIS], valevole dal 7 marzo 2023 [GU L 27 del 31.1.2023] in relazione all’art. 24 par. 2 lett. c dello stesso regolamento). Tale conclusione è maggiormente supportata dal fatto che la Svizzera, nel campo d’applicazione delle normative di Schengen, è tenuta a preservare gli interessi di tutti gli Stati parte agli Accordi d’associazione a Schengen (cfr. DTAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). 9. 9.1 Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la deci- sione della SEM del 30 maggio 2024 riformata, nel senso che gli effetti del divieto d’entrata sono limitati al 29 maggio 2026. 9.2 Nella misura in cui la ricorrente risulta soccombere nella causa soltanto parzialmente, v’è luogo di porre a suo carico delle spese processuali ridotte (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.3 Inoltre l’insorgente, essendo parzialmente vincente in causa, ha diritto a un’indennità ridotta per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all’art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Il rappresentante legale della ricorrente, non ha però presentato alcuna nota particolareggiata delle spese supportate (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 TS-TAF, in assenza della nota particolareggiata delle spese, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa. Nel caso di specie il Tribunale ritiene che visto l’insieme delle circostanze del caso e l’ampiezza del lavoro compiuto dal rappresentante legale della ri- corrente, avvocato iscritto all’albo, il versamento di un importo di fr. 600.– (coprenti una parte delle spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a-c TS-TAF, ovvero parte dell’onorario dell’avvocato, i disborsi e

F-4131/2024 Pagina 16 l’imposta sul valore aggiunto), a titolo di indennità per spese ripetibili ri- dotte, appare essere equa nella presente causa (art. 8 segg. TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-4131/2024 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La decisione impugnata è riformata nel senso che gli effetti del divieto d’en- trata pronunciato il 30 maggio 2024 sono limitati al 29 maggio 2026. 3. Le spese processuali di fr. 700.–, sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di fr. 1000.– versato il 2 settembre 2024. La Cassa del Tribunale restituirà il saldo di fr. 300.– alla ricorrente. 4. Alla ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili ridotte di fr. 600.–, a carico dell’autorità inferiore. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all’autorità inferiore.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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