B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-4002/2016

S e n t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

F-4002/2016 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino del Benin nato il (...), è giunto in Svizzera il 25 apri- le 2008 depositando una domanda di asilo. Con decisione del 16 settem- bre 2010 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) non è entrato nel merito dell’istanza ed ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dal territorio elvetico. Con ri- corso del 28 settembre 2010 A. è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che il 10 maggio 2011 ha stralciato la causa dai ruoli in quanto l’UFM aveva an- nullato la decisione del 16 settembre 2010. In data 17 dicembre 2010 l’au- torità inferiore non è nondimeno entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale il 3 ot- tobre 2011. B. Al termine di uno stage, nel 2010 A._______ ha iniziato un apprendistato quale costruttore stradale presso l’azienda B._______ di C., con- seguendo il relativo diploma nel settembre 2013. Al termine del citato tiro- cinio l’interessato è stato assunto dall’impresa formatrice a tempo indeter- minato e da allora egli risulta finanziariamente autonomo. C. In data 14 marzo 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popo- lazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevol- mente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in ap- plicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto alla SEM per approvazione. D. Mediante scritto del 22 marzo 2016, l’autorità federale di prime cure ha informato l'interessato circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere po- sizione in merito. Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A. ha inoltrato le sue osservazioni in data 9 maggio 2016, corre- date da diversi documenti, nelle quali ha evidenziato di soddisfare le con- dizioni restrittive per il rilascio di un permesso di dimora in applicazione della citata norma, risiedendo in Svizzera da più di otto anni, avendo sem- pre rispettato l’Ordinamento giuridico elvetico, avendo dimostrato la vo-

F-4002/2016 Pagina 3 lontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, non- ché essendo ben integrato nel contesto sociale. L’interessato ha altresì as- serito di non disporre di una rete familiare e sociale in Benin, ragione per cui un suo rimpatrio sarebbe particolarmente difficoltoso. E. In data 24 maggio 2016 la SEM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. Innanzitutto, la SEM ha evidenziato che la buona integrazione sociale e professionale, il comportamento integerrimo, come pure le rela- zioni professionali, d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolar- mente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A._______, l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua situazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente specifica. Il fatto che egli, dopo aver intra- preso e concluso un apprendistato in Ticino, sia professionalmente attivo non rappresenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, al contra- rio le conoscenze acquisite in Svizzera potrebbero eventualmente venire utilizzate in patria. Nemmeno l'avere mantenuto un comportamento cor- retto durante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'integrazione so- ciale particolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma, così come l’essersi adattato alla vita in Svizzera e l’avere instaurato legami in ambito professionale e privato. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno dell'interessato in questo paese non può essere ritenuta d’importanza tale da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore; le eventuali difficoltà di reinserimento in Benin potranno essere mitigate dall’esperienza acquisita in Svizzera e non differiscono dalla situazione dei connazionali rimasti in patria. L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontana- mento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, am- missibile ed esigibile nel quadro della richiesta di asilo e della relativa pro- cedura giudiziaria.

F-4002/2016 Pagina 4 F. Con ricorso del 27 giugno 2016, A._______ ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del per- messo di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottolineando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha innanzitutto ribadito di soddisfare le esigenze in materia di durata del soggiorno e di comportamento fissate all’art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi. In merito al grado di integrazione giusta la lett. c della medesima norma A._______ ha contestato l’opinione dell’autorità inferiore secondo la quale non può essere ritenuto importante o particolarmente specifico. Il ri- corrente ha nuovamente evidenziato il percorso formativo in Svizzera e la carriera professionale che gli permette di essere autonomo finanziaria- mente, oltre alle buone conoscenze della lingua italiana. A._______ ha al- tresì ritenuto di essere ben integrato socialmente, richiamandosi alle atte- stazioni agli atti. L’insorgente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Benin, paese che ha lasciato quando era ancora minorenne, sarebbe particolar- mente difficile in ragione dell’assenza di familiari (egli non ha mai cono- sciuto il padre, mentre la madre è deceduta) e di una rete sociale. G. A._______ ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri- chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 1° luglio 2016. H. In data 8 settembre 2016 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame del 27 giugno 2016, riconfermandosi nella decisione emanata il 24 maggio 2016 e considerando che l’interessato non ha ad- dotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità inferiore ha precisato che le considerazioni espresse dal ricorrente circa l’esigibilità dell’allontanamento esulano dalla presente procedura. I. Preso atto della posizione dell’autorità inferiore, il 16 novembre 2016 A._______ si è riconfermato nelle tesi di diritto, nelle allegazioni e nelle conclusioni già avanzate nel ricorso, precisando di non avere contestato l’esigibilità dell’allontanamento, ma di averne sottolineato le criticità, consi- derato come, giusta l’art. 31 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), la possibilità di

F-4002/2016 Pagina 5 un reinserimento nel paese d’origine sia uno dei criteri da prendere in con- siderazione per la valutazione del caso di rigore. J. In data 6 gennaio 2017 l’autorità intimata ha dichiarato che il contenuto della replica del 16 novembre 2016 non le permette di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. La SEM ha precisato di avere attenta- mente valutato il criterio della possibilità di reinserimento in Benin dell’inte- ressato.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos- sono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settem- bre 2010 consid. 3). 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi). 1.4 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso

F-4002/2016 Pagina 6 (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: l'interessato si trova in Sviz- zera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in conside- razione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d). 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ne ha esteso il campo d’applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di ricono- scere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il be- neficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 mag- gio 2010 consid. 2.2; DTAF 2009/40 consid. 3.4 con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di appro- vazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle proce- dure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura cfr. DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribu- nale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità canto- nali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 OASA in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d

F-4002/2016 Pagina 7 dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] con- cernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr). 4. Nel caso in esame A._______ è entrato in territorio elvetico il 25 apri- le 2008 depositando una domanda di asilo, egli soddisfa pertanto la condi- zione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda di asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti alla seconda con- dizione prevista all'art. 14 cpv. 2 lett. b LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP del 14 marzo 2016, incarto Simic, pag. 4). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA. 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati il 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago- sto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze di esecuzione, in particolare dell'OASA, il previ- gente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rila- sciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivo- glia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,

F-4002/2016 Pagina 8 segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi- menti ivi citati). Sempre con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurispru- denza sviluppata in merito, va però indicato che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tenere conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non co- stituiscano un catalogo esaustivo e non debbano essere adempiuti cumu- lativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 ali- néa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.). 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolar- mente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stra- nieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore ai sensi del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 105 e segg.). 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale A._______ si è prevalso del lungo soggiorno in Sviz- zera (ormai superiore a nove anni), di un comportamento corretto, di buone conoscenze della lingua italiana e di un'integrazione socioprofessionale riuscita.

F-4002/2016 Pagina 9 6.2 Il Tribunale osserva in primo luogo che il semplice fatto che uno stra- niero abbia soggiornato durante più anni in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente di riconoscere l’esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario devono essere presenti altre circo- stanze eccezionali, le quali permettono di giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7; come pure la sentenza del TAF C-5313/2011 del 13 marzo 2014 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie il ricorrente non può dunque prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Svizzera al fine del rilascio di un per- messo di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi. La considerazione che precede vale a maggior ragione nel caso in esame visto che l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e ne ha pronunciato l’allontanamento con decisione del 17 dicembre 2010, con- fermata da questo Tribunale in data 3 ottobre 2011 (D-8842/2010). Da al- lora A._______ soggiorna in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali ticinesi (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 consid. 4.4 e 6.3; 2007/44 consid. 5.2; sentenze del TAF C-3620/2014 del 21 settembre 2015 consid. 6.1; C-5309/2013 del 5 dicem- bre 2014 consid. 4.3.1 e le referenze citate). 6.3 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, lo scri- vente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A._______ in quest’am- bito, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia tal- mente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un’altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). Il ricorrente ha intrapreso e concluso un ap- prendistato quale costruttore, risultando finanziariamente indipendente dal settembre 2013 (cfr. preavviso positivo della SPOP del 14 marzo 2016, incarto Simic, pag. 4). Pur tenendo conto del fatto che i colleghi di A._______ lo hanno lodato per il suo lavoro ed il suo comportamento (cfr. lettere allegate alla presa di posizione dinanzi all’autorità inferiore del 9 maggio 2016, incarto Simic, pagg. 12 a 14), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso dall'interessato rappresenti un apprendi- mento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evolu- zione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammis- sione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 122 e segg.).

F-4002/2016 Pagina 10 6.4 Con riferimento al criterio dell'integrazione sociale, A._______ ha di- mostrato impegno nell’acquisire le conoscenze linguistiche del luogo di re- sidenza e, come si è visto, in ambito professionale. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricorrente ha stretto legami di amicizia con cit- tadini residenti in Ticino, le testimonianze rilasciate dagli stessi – in parti- colare da colleghi e da un ex docente – descrivono il ricorrente come una persona ben educata, gentile e dedita al lavoro. Tuttavia, il Tribunale ri- tiene, conformemente alla sua giurisprudenza costante, che le relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo sog- giorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo di tempo in un paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizia e conoscenze. 6.5 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto ri- spetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A._______. Invero, l'as- senza di comportamenti penalmente reprensibili durante la permanenza in Svizzera del ricorrente non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario, corrisponde al normale comportamento che ogni cittadino è tenuto ad adot- tare (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 120 e segg.). 6.6 Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. preavviso positivo della SPOP del 14 marzo 2016, incarto Simic, pag. 3), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un pro- seguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario. 6.7 Quo alla situazione familiare dell'interessato occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro in Benin. Sebbene egli abbia dichiarato di non avere contatti con alcun fami- liare, essendo la madre deceduta ancora prima del suo arrivo in Europa, occorre osservare che egli, celibe e senza figli, non ha infatti nessun le- game familiare nemmeno in Svizzera. Il ricorrente ha risieduto nel suo paese d’origine fino all’età di 16 anni, e per sua stessa ammissione vi ha costruito delle relazioni sociali, che nonostante il lungo periodo trascorso in terra elvetica potrebbero facilitarne la reintegrazione. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Benin dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nella sua terra d'origine, il ricorrente si troverà indubbia- mente in condizioni meno favorevoli di quelle vissute in questo paese. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali

F-4002/2016 Pagina 11 rimasti in Benin. Tale circostanza non rappresenta nondimeno una ragione sufficiente per potere beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria ed a cui la persona interessata dovrà fare fronte al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa invocare delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Va infine considerato che le conoscenze professionali e l’esperienza acquisite in Svizzera potranno fa- cilitare il reinserimento di A._______ nella sua terra d’origine. 7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. 8. Ne discende che la SEM, con la decisione del 24 maggio 2016, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au- torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. 9. Le spese processuali di fr. 800.–, che seguono la soccombenza, sono po- ste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo di fr. 1’000.– versato in data 5 agosto 2016. Il saldo di fr. 200.– è restituito al ricorrente. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

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