B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-3998/2021

Sentenza del 3 marzo 2023 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Giorgio Battaglioni, Battaglioni & Giovanettina, Via G. Respini 3, casella postale 222, 6500 Bellinzona, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-3998/2021 Pagina 2 Fatti: A. Il 5 aprile 2006, A._______ (il ricorrente), kosovaro nato il ... 1989 nell’ex Serbia e Montenegro, giunto in Svizzera il ... 1991 per ricongiungersi con i suoi genitori e sua sorella, titolare di un permesso di domicilio dal 1995 e residente in Ticino, è stato condannato dal “Consiglio per i minorenni” (CM) di Lugano, insieme a suo fratello, alla misura del collocamento in una casa di educazione a tempo indeterminato, ma come minimo per due anni, e ciò dopo essere stato riconosciuto colpevole dei reati, perpetrati fra il 2003 e il 2005, di assassinio a coltellate, in stato di “leggera scemata responsabilità”, di un minorenne nel sonno, “allo scopo di sottrar[gli] un centinaio di pastiglie di ecstasy” (aprile 2005), furto d’uso, guida senza licenza di condurre, grave infrazione e contravvenzione alla legge federale sulla circolazione stradale, nonché ripetute infrazione e contravvenzione alla legislazione federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (cfr. incarto SEM, pagg. 1 a 38, passim). Liberato dal carcere preventivo, il ricorrente è stato trasferito nel “Foyer d’éducation” (FE) di ..., nel Canton ..., dove ha vissuto dal gennaio 2006 al marzo 2009, quando il suo collocamento è stato sostituito con la misura della sorveglianza integrata da un trattamento ambulatoriale a tempo indeterminato. In proposito, egli ha effettuato sedici sedute di psicoterapia, dall’aprile al novembre 2009, con una psicologa FSP, dopodiché le parti hanno deciso, di comune accordo, di terminare il trattamento “au vu de l’évolution positive de la situation” (cfr. incarto SEM, pagg. 120 e 121). B. Il 27 gennaio 2010, in seguito alla condanna penale pronunciata dal CM, l’Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha revocato al ricorrente il permesso di domicilio, intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 31 marzo successivo (cfr. incarto SEM, passim). C. Il 17 febbraio 2010, il ricorrente è diventato padre di un bambino (cfr. incarto SEM, pagg. 277 e 278). Il 23 febbraio 2010, il ricorrente ha sposato la madre svizzera di suo figlio nel Canton ... (cfr. incarto SEM, passim). D. Il 26 maggio 2010, il Consiglio di Stato (CS) ha respinto il ricorso del ricorrente contro la decisione dell’UMCT (cfr. incarto SEM, pagg. 40 a 52).

F-3998/2021 Pagina 3 Il 31 agosto 2010, adito dal ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha confermato la decisione del CS (cfr. incarto SEM, pagg. 53 a 69). Il 18 aprile 2011, il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato dal ricorrente contro la sentenza del TRAM (sentenza 2C_768/2010; cfr. incarto SEM, pagg. 95 a 104). Il 18 maggio 2011, l’UMCT ha ingiunto al ricorrente di lasciare la Svizzera al più tardi il 15 luglio 2011, sotto comminatoria di un rinvio coercitivo (cfr. incarto SEM, pagg. 105 e 106). E. Il 12 agosto 2011, il Dipartimento dell’economia del Canton ... (DEC...) ha respinto la richiesta del ricorrente tendente ad ottenere un permesso di soggiorno. La decisione dipartimentale è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata (cfr. incarto SEM, pagg. 107 a 110). F. Il 23 novembre 2011, l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM) ha emesso nei confronti del ricorrente, nel frattempo rientrato in Kosovo, un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di validità immediata e di durata indeterminata, segnalandolo nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), ed ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L’UFM ha considerato in particolare che, “nonostante il lungo soggiorno trascorso nel nostro Paese dove risiedono la moglie cittadina svizzera e il figlio, l’interesse pubblico all’allontanamento dal territorio svizzero del [ricorrente] prevale su quello suo privato a potersi recare per motivi personali”. Il divieto d’entrata è cresciuto in giudicato senza essere stato impugnato (cfr. incarto SEM, pagg. 126 e 127). G. Il 27 dicembre 2013, l’UFM ha respinto una domanda del ricorrente volta a sospendere il divieto d’entrata (cfr. incarto SEM, pagg. 157 a 161). H. Il 27 aprile 2015, il ricorrente ha trasmesso all’UFM una domanda di riesame del divieto d’entrata, sostenendo in special modo che “oggi sono una persona totalmente diversa da quella autrice del delitto del 4 aprile 2005”, che “non sono più un pericolo né per la Svizzera né per gli altri Paesi aderenti al Patto Schengen”, e che la sua intenzione è di “entrare in Svizzera unicamente per vivere insieme ai genitori e a mia sorella tutti

F-3998/2021 Pagina 4 domiciliati in Ticino e per potermi dedicare all’educazione e alla cura di mio figlio” (cfr. incarto SEM, pagg. 182 e 183). I. Il 4 giugno 2015, mediante sentenza cresciuta in giudicato lo stesso giorno, il Tribunale regionale civile del Canton ... ha pronunciato il divorzio del ricorrente, attribuendo agli ex coniugi l’autorità parentale congiunta sul loro figlio comune (cfr. incarto SEM, pagg. 283 e 284). J. Il 22 marzo 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all’UFM dal 1° gennaio 2016, ha respinto la domanda di riesame formulata dal ricorrente il 27 aprile 2015, convertendo però il divieto d’entrata di durata indeterminata in un divieto d’entrata di durata determinata, di cui ha fissato la scadenza al 22 novembre 2026 (quindici anni). K. Il 29 marzo 2021, patrocinato dal suo legale, il ricorrente ha inoltrato alla SEM una seconda domanda di riesame del divieto d’entrata, datata del 3 dicembre 2020 e corredata dei documenti A a I, facendo valere che, siccome sono “trascorsi oltre 14 anni dalla condanna penale” e che, da allora, ha avuto un “comportamento ineccepibile”, diventando “un uomo ed un padre”, egli non può “più essere ritenuto motivo di minaccia della sicurezza e dell’ordine pubblici”. Egli ha inoltre sottolineato che il divieto d’entrata incide in modo “disproporzionato ed ingiustificato” sulla relazione con suo figlio, da cui la necessità di revocarlo. Il 6 luglio 2021, la SEM ha respinto la domanda di riesame, rilevando in sostanza che le allegazioni del ricorrente, ossia “il tempo trascorso dai crimini commessi, il buon comportamento tenuto e le conseguenze della misura sul rapporto che intrattiene con il figlio”, non permettono, “astrazione fatta dai dubbi che [...] costituiscano di fatto dei nuovi elementi o una modifica determinante delle circostanze”, di considerare che i suoi interessi a poter entrare liberamente in Svizzera prevalgano sull’interesse a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici. Il 12 luglio 2021, il ricorrente ha ricevuto la decisione della SEM. L. L’8 settembre 2021, tramite il suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, a titolo principale, che la validità del divieto d’entrata sia limitata al 22 novembre 2021, oppure, in via

F-3998/2021 Pagina 5 subordinata, che esso sia “sospeso a tempo indeterminato ma al massimo fino al 22 novembre 2026”, e che, in entrambi i casi, la segnalazione nel SIS II sia cancellata. All’impugnativa egli ha allegato i documenti M a U. Riprendendo e approfondendo gli argomenti già esposti nella domanda di riesame, il ricorrente mette in risalto il fatto che è “incensurato in Kosovo”, che i reati sono stati “commessi da minorenne e che il diritto penale minorile ha quale scopo principale quello di educare l’interessato, come in realtà è avvenuto con risultati positivi”, che “non presenta chiaramente alcun rischio di recidiva”, avendo “delinquito nel periodo 2003-2005 [...] e, in particolare, dalla liberazione dal – Foyer d’éducation – di ... nel 2009, egli non ha più commesso alcun reato”, che la “prognosi non può dunque che essere favorevole”, e che suo figlio “ha il diritto di avere adeguati e corretti contatti non solo con la madre, ma pure con il padre” (ricorso, pagg. 4, 6 e 8). Il ricorrente conclude che il divieto d’entrata di quindici anni, “corrispondente al massimo previsto dalla giurisprudenza, escluso il caso di recidiva (DTAF 2014/20, consid. 8.2)”, non è conforme ai “principi della parità di trattamento e della proporzionalità” (ricorso, pag. 8). M. Il 21 settembre 2021, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 21 ottobre successivo, ciò che è avvenuto puntualmente. N. Il 18 gennaio 2022, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a proporre di respingerlo e confermare la decisione impugnata. O. Il 28 febbraio 2022, il ricorrente ha quindi replicato, riaffermando le sue conclusioni. Il 15 maggio 2022, il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale un’attestazione della dott.ssa B._______, specialista FMH in pediatria del “Centre médical de ...” (CMC) di ..., del 10 marzo 2022 (doc. V). Nell’attestazione la pediatra afferma, in particolare, che “malgré la distance physique entre [...] et son papa, ils ont pu créer et maintenir un lien très fort entre eux depuis de nombreuses années”, ma che, visto che si incontrano soltanto una sola volta all’anno, per il figlio “l’attente d’une visite à l’autre est insupportable”, concludendo che “il est souhaitable voire

F-3998/2021 Pagina 6 même nécessaire, que le papa de [...] puisse venir plus souvent le voir en Suisse”. P. Il 19 maggio 2022, ottenuta una copia della replica e dell’attestazione del CMC, la SEM ha presentato la sua duplica, ribadendo le sue conclusioni. Q. Il 27 ottobre 2022, comunicando che “si trova tuttora all'estero senza la possibilità di avere rapporti regolari con suo figlio dodicenne”, il ricorrente ha sollecitato questo Tribunale ad emanare la sentenza.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 6 luglio 2021, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE), la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento davanti all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma

F-3998/2021 Pagina 7 del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il ricorrente ha presentato alla SEM una domanda di riesame del divieto d’entrata quindicennale che lo colpisce dal 23 novembre 2011, e che è valevole fino al 22 novembre 2026 (cfr. consid. F e J). La SEM è entrata nel merito della domanda, ma l’ha respinta. Il litigio verte dunque sulla questione di sapere se il respingimento della domanda di riesame è conforme al diritto. 4. 4.1 La procedura amministrativa distingue i rimedi giuridici ordinari da quelli straordinari. Contrariamente ai primi, i secondi sono rivolti contro decisioni formalmente cresciute in giudicato, le quali non possono quindi più essere impugnate con un rimedio giuridico ordinario, segnatamente se il termine

F-3998/2021 Pagina 8 di ricorso è scaduto inutilizzato. Nella categoria dei rimedi giuridici straordinari rientra, da un lato, la revisione, la cui domanda è esaminata dall’autorità di ricorso, per esempio il TAF (cfr. l’art. 66 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 PA, nonché l’art. 123 cpv. 2 lett. a a contrario LTF, applicabile in virtù dell’art. 45 LTAF). Dall’altro lato, il riesame (riconsiderazione), che la giurisprudenza e la dottrina hanno derivato indirettamente dall’art. 66 PA e dagli artt. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost., RS 101), e la cui domanda, non sottoposta ad esigenze formali o di termine, deve essere presentata all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione, ad esempio la SEM (cfr., per più dettagli, le DTF 143 III 272 consid. 2, 138 I 61 consid. 4.3 e 136 II 177 consid. 2, come pure le sentenze del TAF F- 435/2021 del 14 marzo 2022 consid. 4.1, F-7048/2018 del 20 ottobre 2020 consid. 3.1 e F-1653/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 4.1.1 con i riferimenti). 4.2 Come qualsiasi misura presa dall’amministrazione, i divieti d’entrata possono essere riesaminati in presenza di elementi nuovi, pertinenti e sufficientemente importanti suscettibili di indurre la SEM a procedere ad un apprezzamento diverso, più favorevole all’interessato, della situazione che lo riguarda. È l’art. 67 cpv. 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), secondo il quale la SEM può, in modo particolare per ragioni umanitarie o altri motivi gravi, sospendere un divieto d’entrata definitivamente o temporaneamente, che funge da base legale speciale per il riesame di un divieto d’entrata (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_487/2012 del 2 aprile 2013 consid. 4.2, nonché la sentenza del TAF F-4634/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.1). 4.3 Tra i motivi che possono giustificare il riesame di un divieto d’entrata, la giurisprudenza annovera il matrimonio con una persona o la nascita di un bambino che beneficiano di un diritto di rimanere in Svizzera accertato, rispettivamente del diritto potenziale che ne discende al raggruppamento familiare, l’ottenimento da parte dell’interessato della cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), oppure il trascorrere di un intervallo di tempo di diversi anni durante il quale l’interessato ha fatto prova di un comportamento corretto (cfr. la sentenza del TAF F-1653/2019, già citata, consid. 4.1.5 e 4.2.1 con i riferimenti giurisprudenziali menzionati). Nondimeno, in una sentenza di principio del 2021, questo Tribunale ha puntualizzato che una condotta corretta avuta nel corso di un lasso di tempo protrattosi per più anni non costituisce, di per sé, un motivo che può condurre ad un riesame del divieto d’entrata se l’interessato non può prevalersi dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione

F-3998/2021 Pagina 9 delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giungo 2002. Questa differenza di trattamento è giustificata dal fatto che la libera circolazione delle persone rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’UE, la cui salvaguardia implica la necessità di procedere, entro un termine ragionevole, ad un apprezzamento attuale della situazione della persona colpita dal divieto d’entrata, e ciò allo scopo di stabilire se la minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici continui a sussistere e, nell’affermativi, in che misura. Un’altra ragione che giustifica questa differenza di trattamento consiste nel fatto che i divieti d’entrata in ambito ALC non possono riferirsi a motivi di prevenzione generale (cfr., per più dettagli, la DTAF 2021 VII/2 consid. 4.3 a 4.7 [F-2879/2020 del 16 marzo 2021] con i numerosi riferimenti giurisprudenziali). 5. La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere emanato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). In quest’ultimo caso, come stabilito dalla giurisprudenza, la durata del

F-3998/2021 Pagina 10 divieto d’entrata è suscettibile di essere fissata fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti anni (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), purché l’interessato rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”), per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). 6. In primo luogo, per sostanziare la sua domanda di riesame, il ricorrente fa valere che si è comportato in modo corretto per oltre quindici anni, non avendo più commesso reati dal 2003 – 2005 (cfr. consid. A, H e L), ciò che attesta producendo un estratto del casellario giudiziale della Repubblica del Kosovo con traduzione in italiano (cfr. ricorso, doc. S). Per questa ragione, a suo modo di vedere, il divieto d’entrata non avrebbe più giustificazione alcuna dal punto di vista della protezione dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri (cfr. consid. L). 6.1 A questo proposito si deve sottolineare che un comportamento corretto nell’arco di validità di un divieto d’entrata, fissata in funzione dell’esistenza e della gravità di una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, corrisponde al comportamento che ci si attende dall’interessato fino alla scadenza del provvedimento. In questo senso, un comportamento corretto nel corso della durata di un divieto d’entrata non costituisce di per sé, in generale, un motivo per riesaminare la misura, ciò che vale anche per il ricorrente (cfr. DTAF 2021 VII/2, sopra citata, consid. 4.4). D’altra parte, ammesso e concesso che il lasso di tempo concreto è senz’altro considerevole, va rilevato che il ricorrente non può prevalersi dell’ALC né direttamente (non è un cittadino dell’UE, ma di un paese terzo), né indirettamente (non è un membro della famiglia di un cittadino dell’UE), per cui, ad ogni modo, non gli è dato di invocare a proprio vantaggio il detto lasso di tempo come un motivo suscettibile di condurre ad un riesame del suo divieto d’entrata (cfr. DTAF 2021 VII/2, sopra citata, consid. 4.3; cfr. anche, mutatis mutandis, la sentenza del TAF F-435/2021, già citata, consid. 6.1). Peraltro, sempre in relazione alla durata del comportamento post delictum del ricorrente, non si può sottacere l’efferatezza del crimine “agghiacciante” da lui commesso con suo fratello nell’aprile 2005, le cui modalità sono state dipinte come “di una brutalità che difficilmente può trovare confronto”, da cui la necessità di una “presa a carico globale educativa, sociale e psicoterapeutica a lungo termine con particolare attenzione alla formazione professionale: una presa a carico che dovrà sostenere, ma anche valutare, la possibile formazione di regole e valori interiori che potranno garantire il

F-3998/2021 Pagina 11 controllo delle emozioni, degli affetti e degli impulsi anche in mancanza di una rigida cornice esterna, pena una prognosi infausta, come sostenuto da almeno un perito” (cfr. la sentenza CM, pagg. 22, 35 e 36). Ora, in base alle informazioni che fornisce l’incarto, si deve constatare che il ricorrente ha sì acquisito la formazione di cuoco presso il FE di ..., esercitando questa professione à ... fino al suo allontanamento (cfr. ricorso, pagg. 4 e 5), ma che la “presa a carico a lungo termine” si è materializzata in magre sedici sedute di psicoterapia (cfr. consid. A), dopodiché, nel tempo rimastogli in Svizzera fino all’autunno 2011 e nel tempo che ha trascorso da allora in Kosovo, il ricorrente non ha più proseguito questo tipo di analisi terapeutica volta a contenere e sminuire, il più possibile, la sua pericolosità. 6.2 Stando così le cose, questo Tribunale non ravvisa motivi di sorta per credere che il comportamento corretto del ricorrente dal 2009, quando è stato dimesso sotto sorveglianza dal FE di ..., fino ad oggi, privi il divieto d’entrata quindicennale, anche soltanto parzialmente, della sua ragion d’essere per la salvaguardia preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri. Ne consegue che, in relazione al criterio di valutazione del comportamento corretto durante più anni, la domanda di riesame del divieto d’entrata va respinta. 7. In secondo luogo il ricorrente fa valere che i suoi genitori, muniti di permessi C, e sua sorella, divenuta nel frattempo cittadina svizzera, e, soprattutto, suo figlio minorenne con la sua ex moglie svizzeri vivono, rispettivamente, nel Canton ... e nel Canton ... In questo quadro il ricorrente pretende che il mantenimento del divieto d’entrata costituirebbe una violazione sia dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che salvaguardia il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), che tutela “l’interesse superiore del fanciullo” (cfr. ricorso, pagg. 7 a 9). Altrimenti detto, secondo il ricorrente, il mantenimento del divieto d’entrata oltre il 22 novembre 2021 violerebbe il principio di proporzionalità (cfr. consid. L). 7.1 Tenuto conto dell’oggetto del litigio va rimarcato che, sebbene il ricorrente sembri legare la sua domanda di riesame del divieto d’entrata al suo desiderio di “vivere insieme ai genitori e a mia sorella [...] e per dedicarmi all’educazione e alla cura di mio figlio” (cfr. consid. H), non si pone alcuna questione relativa al cosiddetto ricongiungimento familiare “inverso” o “alla rovescia”, ossia al diritto del figlio svizzero minorenne di ottenere un permesso di ricongiungimento familiare per suo padre e/o sua

F-3998/2021 Pagina 12 madre (cfr., tra le tante, le DTF 147 I 149 e 140 I 145). Nondimeno, nell’ottica del riesame è opportuno rilevare che il divieto d’entrata del 23 novembre 2011 è stato emanato quando il figlio del ricorrente aveva suppergiù un anno e nove mesi (cfr. consid. C e F), e che, al momento della pronuncia della decisione qui impugnata, egli aveva undici anni e un mese circa. Un’analisi del divenire del rapporto padre – figlio durante questo periodo decennale, alla luce degli effetti del divieto d’entrata su di esso (proporzionalità), è quindi pertinente sotto il profilo dell’art. 8 CEDU e della CDF, come del resto suggerisce la SEM affermando, in modo succinto, che “la misura, [...], è conforme tanto all’art. 8 CEDU che alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Le ripercussioni sulle modalità del rapporto con il figlio, [...], sono proporzionate” (decisione impugnata, pag. 3). Beninteso, il solo fatto che il ricorrente non possa visitare i suoi cari in Svizzera a causa del divieto d’entrata non significa però che esso sia sproporzionato, altrimenti ogni divieto d’entrata nei confronti di persone con familiari in Svizzera sarebbe, di per sé, inammissibile (“unzulässig”: cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 8.2; cfr. anche la sentenza TAF F-1410/2019 del 25 marzo 2021 consid. 7.3.5). 7.2 L’art. 8 par. 1 CEDU, che non garantisce né il diritto di entrata né il diritto di residenza in un determinato Stato (cfr. le sentenze CorteEDU – El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, 8 novembre 2016, § 44, e Kissiwa Koffi c. Svizzera, n. 38005/07, 15 novembre 2012, §§ 56 e 62, nonché le DTF 144 I 91 consid. 4.2, 143 I 21 consid. 5.1, 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), può essere invocato da uno straniero se egli intrattiene una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. In questo senso sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; a titolo eccezionale, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. le DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 e 129 II 11 consid. 2). Cionondimeno, l’art. 8 par. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se tale ingerenza è prevista dalla legge, persegue uno scopo legittimo ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. Sono necessarie in una società democratica le ingerenze che si rivelano “justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi” (sentenza della CorteEDU – Kissiwa Koffi c. Svizzera, sopracitata, § 62 con i riferimenti).

F-3998/2021 Pagina 13 Dal canto suo, in relazione all’art. art. 3 par. 1 CDF, il quale esige che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente”, questo Tribunale ha ribadito che l’interesse del minore ad intrattenere rapporti con entrambi i genitori deve essere considerato prioritario nell’ambito della ponderazione degli interessi in gioco, precisando tuttavia che all’interesse superiore del minore non può essere attribuita una priorità assoluta (cfr. le DTAF 2013/4 consid. 7.4.4 e 2014/20 consid. 8.3.6). 7.3 Per cominciare è opportuno rammentare che il ricorrente non ha impugnato né il divieto d’entrata di durata indeterminata emanato dall’UFM il 23 novembre 2011, né il divieto d’entrata quindicennale sostitutivo emesso dalla SEM il 22 marzo 2016 (cfr. consid. F e J), omettendo quindi di avvalersi dei relativi rimedi giuridici ordinari (cfr. consid. 2). A ben vedere si tratta di una negligenza procedurale, date le caratteristiche delle due categorie di rimedi giuridici, per la quale il ricorrente può biasimare solo sé stesso (cfr. consid. 4). Inoltre, la revoca del suo permesso di domicilio da parte dell’UMCT, avvenuta il 27 gennaio 2010, è cresciuta in giudicato dopo sentenza finale del Tribunale federale, del 18 aprile 2011 (cfr. consid. B e D). Peraltro, il DEC... si è rifiutato di concedergli un permesso di soggiorno il 12 agosto 2011 (cfr. consid. E). Questo per dire che il vero motivo per cui il ricorrente non può ricongiungersi con la sua famiglia è da ricercarsi nel fatto che non dispone di un permesso di soggiorno, e non nel fatto che è colpito dal divieto d’entrata di cui chiede il riesame. 7.4 Per quanto attiene ai suoi genitori, muniti di permessi C, e a sua sorella, cittadina svizzera, il ricorrente non può prevalersi dell’art. 8 par. 1 CEDU nell’intento di ottenere un riesame del divieto d’entrata, e ciò per il fatto che si tratta di adulti e che, inoltre, tra loro non sussiste un particolare rapporto di dipendenza (cfr. consid. 7.2). 7.5 Riguardo alla nascita del figlio del ricorrente e al suo matrimonio si deve rilevare che questi due fatti sono accaduti prima del rilascio del divieto d’entrata (cfr. consid. C), di cui l’UFM ha tenuto conto per fissare la durata della misura (cfr. consid. F). In questo senso, essi non sono elementi nuovi che possono giustificare il riesame del divieto d’entrata (cfr. consid. 4.2 e 4.3). Quanto al divorzio, esso è sì intervenuto dopo l’emissione del divieto d’entrata (cfr. consid. I), ma è un elemento negativo che parla piuttosto a sfavore della richiesta di riesame. È invece determinante, come accennato

F-3998/2021 Pagina 14 in precedenza (cfr. consid. 7.1), lo sviluppo nel corso degli ultimi dieci anni e lo stato attuale del rapporto tra il ricorrente e suo figlio. In proposito, in una relazione medica del 23 novembre 2011, il “Centre ... de psychiatrie” (C...P) già riferiva, tra le altre cose, che il figlioletto del ricorrente visitava “de temps à autre” i suoi nonni in ..., che egli “garde ainsi contact avec sa famille du côté paternel” e che “l’évaluation atteste que l’enfant se développe harmonieusement”, concludendo che “nous pourrions toutefois souhaiter que l’enfant puisse revoir de temps à autre son père, afin que les liens puissent être favorisés” (cfr. incarto SEM, pagg. 152 a 154). Dal canto suo, nell’attestazione medica del 10 marzo 2022, allegata alla replica, il CMC constata, come già rammentato in precedenza, che “malgré la distance physique entre [...] et son papa, ils ont pu créer et maintenir un lien très fort entre eux depuis de nombreuses années”, aggiungendo che “il est souhaitable voire même nécessaire, que le papa de [...] puisse venir plus souvent le voir en Suisse” (cfr. consid. O). Ora, sulla base di questi apprezzamenti medici, si può senz’altro affermare che, sebbene il divieto d’entrata restringa il diritto al rispetto della sua vita familiare, complicandone l’esercizio a causa della separazione geografica, e rappresenta quindi un’ingerenza statale ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU, il ricorrente è stato in grado di creare e mantenere una relazione solida, intensa ed effettiva con suo figlio, ormai dodicenne, sostenuta e rafforzata dalla presenza in Svizzera dei nonni paterni. In altri termini, il divieto d’entrata, malgrado la sua lunga durata, non sembra aver esplicato e non sembra esplicare, come misura conseguente alla revoca del permesso di domicilio, effetti oltremodo negativi sul sussistere e il divenire del rapporto del ricorrente con suo figlio. Questo significa che il divieto d’entrata, che è previsto dalla LStrI e che persegue lo scopo legittimo di difendere l’ordine pubblico e prevenire i reati in Svizzera, continua ad essere proporzionato alle circostanze della fattispecie. Di riflesso, l’interesse superiore del figlio del ricorrente, ponderato con l’interesse pubblico in gioco, è pure garantito, nella misura in cui il divieto d’entrata non ha turbato fin qui, secondo i dati medici disponibili, il suo sviluppo armonioso. 7.6 Pertanto, alla luce degli argomenti sopraesposti, questo Tribunale considera che il divieto d’entrata quindicennale è tuttora proporzionato, dimodoché, anche sotto questo aspetto, la domanda di riesame del ricorrente va respinta. 8. In conclusione, rifiutandosi di revocare il divieto d’entrata litigioso o di

F-3998/2021 Pagina 15 ridurne la durata, la SEM non ha infranto né il diritto federale né il diritto internazionale. Ne discende che il ricorso deve essere respinto, e la decisione impugnata confermata. 9. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

F-3998/2021 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-3998/2021 Pagina 17 Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata; allegato: copia della duplica della SEM del 19 maggio 2022, per conoscenza); – alla SEM (n. di rif. ...).

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