B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-3964/2020
Sentenza del 1° marzo 2023 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, Via ..., IT-..., patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-3964/2020 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino italiano, celibe e senza figli, di formazione giardiniere e monitore volontario per ragazzi con disabilità, è nato a Lugano il ... 1977, dove ha sempre vissuto con un permesso di domicilio C. B. Nel corso degli anni il ricorrente ha interessato la giustizia svizzera a più riprese. Il 5 febbraio 1998, ha ricevuto in Appenzello Esterno una multa di fr. 150.– per contravvenzione alla legislazione federale sugli stupefacenti. Il 2 giugno 1998, è stato sanzionato in Ticino con una multa di fr. 200.– per impedimento di atti dell’autorità. Il 3 agosto seguente, gli è stata inflitta nei Grigioni una multa di fr. 200.– per violazione di proprietà privata. Il 18 giugno 2001, è stato condannato in Ticino ad una pena detentiva di 40 giorni per danneggiamento. Il 20 gennaio 2003, gli è stata comminata in Ticino una pena detentiva di 6 giorni per sommossa. Il 28 luglio successivo, sempre in Ticino, gli è stata accollata und multa di fr. 100.– per contravvenzione alla legislazione federale sul trasporto pubblico. Il 12 luglio 2004, gli è stata irrogata in Ticino una multa di fr. 150.– per contravvenzione alla legislazione federale sul trasporto pubblico. Il 20 gennaio 2005, è stato condannato a Zurigo ad une pena detentiva di 3 giorni per violazione di proprietà privata. Il 5 febbraio 2007, gli è stata inflitta in Ticino una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere per rissa. Il 22 giugno 2011, ha subito a Berna una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, violazione di domicilio e vie di fatto. Il 9 luglio 2013, gli è stata comminata in Ticino una pena pecuniaria di 78 aliquote giornaliere per violenza o minaccia contre le autorità e i funzionari,
F-3964/2020 Pagina 3 lesioni semplici, danneggiamento, violazione di domicilio ed elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida. Il 28 maggio 2015, è stato sanzionato in Ticino con una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere e una multa di fr. 650.– per danneggiamento. L’11 agosto seguente, è stato condannato a Zurigo ad una pena detentiva di 180 giorni per lesioni semplici e rissa. Il 17 maggio 2017, gli è stata irrogata in Ticino una multa di fr. 1'000.– per danneggiamento di lieve entità, disobbedienza a decisioni dell’autorità e infrazione alle norme della circolazione stradale. Il 29 agosto 2018, è stato sanzionato in Ticino con una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere e una multa di fr. 500.– per danneggiamento ripetuto, guida in stato di inattitudine, violazione di domicilio e disobbedienza a decisioni dell’autorità. C. Il 2 maggio 2019, dopo avere sentito il ricorrente, l’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) gli ha revocato il permesso C, ingiungendogli di lasciare la Svizzera entro il 1° luglio 2019. Il ricorrente è quindi rientrato in Italia, a ... (Provincia di ...). Il 3 luglio seguente, il Consiglio di Stato (CS) ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente, inoltrato dalla sua legale, contro la decisione dell’UMCT, e ciò a causa del non pagamento dell’anticipo spese richiesto. Il 10 settembre successivo, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha respinto l’impugnativa del ricorrente contro la decisione del CS. D. Il 17 dicembre 2019, dopo novantun giorni di detenzione preventiva, il ricorrente è stato condannato in Ticino ad una pena detentiva di 180 giorni per ripetuta minaccia, lesioni semplici, danneggiamento, ripetuta ingiuria, ripetuta violazione di domicilio ed esibizionismo, a valere quale pena unica in relazione alle condanne pronunciate in Ticino il 28 maggio 2015 e il 29 agosto 2018 (cfr. consid. B). E. Il 10 gennaio 2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha ordinato il collocamento del ricorrente, per la durata residua della pena detentiva inflittagli il 17 dicembre 2019, in sezione aperta.
F-3964/2020 Pagina 4 Il 10 febbraio 2020, il GPC ha concesso al ricorrente la liberazione condizionale con l’assistenza riabilitativa e il divieto di consumare alcol. Il 10 aprile 2020, in seguito al risultato positivo di un controllo dell’alcolemia effettuato dalla polizia, il ricorrente è stato incarcerato per l’avvio della procedura di ripristino dell’esecuzione della pena. Il 13 aprile 2020, osservato che il ricorrente “ha spesso delinquito in stato di alcolemia importante”, il GPC ha ripristinato l’esecuzione della pena con il collocamento del ricorrente in sezione chiusa, fissando la fine della detenzione al 9 maggio 2020. F. Il 1° giugno 2020, la polizia ha redatto un rapporto di segnalazione sul ricorrente all’UMCT per aver creato il giorno precedente, accompagnato da un cane, “disturbo alla quiete pubblica” e gettato “a terra delle biciclette lungo la via pubblica”, la prova dell’alito mediante etilometro avendo dato un risultato positivo pari a 0.81 mg/l. G. Il 7 luglio 2020, senza effettuare l’audizione preliminare del ricorrente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi riguardi un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido fino al 6 luglio 2027 (sette anni), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La SEM non ha spedito il divieto d’entrata al ricorrente in Italia. Il 12 luglio 2020, la Polizia cantonale ha consegnato al ricorrente il divieto d’entrata. H. Il 5 agosto 2020, rappresentato dalla sua legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, l’annullamento del divieto d’entrata oppure la riduzione della sua durata ad un anno (7.7.2020 – 6.7.2021). All’impugnativa il ricorrente ha allegato i documenti A a L, ossia, in particolare, un’attestazione dell’Ufficio cantonale dell’assistenza riabilitativa (UAR), del 30 luglio 2020, in cui è riferito che egli “è stato supportato dal nostro Ufficio, dapprima su mandato d’assistenza riabilitativa e ultimamente in maniera volontaria [...] ha aderito con impegno alla valutazione di un possibile progetto di vita fondato su un’attività professionale che gli permettesse di potersi mantenere in maniera
F-3964/2020 Pagina 5 autonoma” (doc. E), un messaggio elettronico della ditta “... SA”, del 5 agosto 2020, in cui è formulata “l’intenzione di assumere a tempo indeterminato il [ricorrente] se risolverà in modo positivo le problematiche con l’ufficio migrazione” (doc. F), un contratto di lavoro con il ... Ticino del 29 gennaio 2019, in qualità di aiuto magazziniere nel servizio logistica a tempo pieno e per una durata indeterminata (doc. I). In sunto, ricordando di essere nato a Lugano il ... 1977, il ricorrente sottolinea che “nel Cantone Ticino ha svolto tutta la sua vita. Nonostante la complessa realtà familiare nella quale è cresciuto, ha tentato con successo di partecipare attivamente e in modo positivo alla vita sociale in Svizzera, dove ha prestato anche attività di volontariato, nelle colonie estive per circa 10 anni, come monitore per ragazzi con disabilità. È stato attivo a livello sportivo, giocando nel calcio regionale sin da ragazzino e, infine, ha ottenuto un diploma di giardiniere”, e riconduce i suoi problemi con la giustizia alla “difficile situazione familiare in cui è cresciuto, che ha avuto ripercussioni sulla sua stabilità psicologica” (ricorso, § 5). Affermando di essere “una persona ben integrata nel tessuto sociale svizzero e ticinese”, egli rileva che, in seguito al divieto d’entrata, “tutto si è bloccato” con la “... SA” (ricorso, §§ 6 e 7). Egli aggiunge che “in Italia, pur essendo la nazione che gli dà la cittadinanza, non ha invece alcun tipo di legame, né familiare né sociale” (ricorso, § 7). Riguardo alla validità settennale del divieto d’entrata, egli la considera sproporzionata poiché, da un lato, “i reati commessi non hanno mai comportato pene di lunga durata”, e, dall’altro lato, poiché essa non terrebbe conto dei suoi interessi personali e familiari (ricorso, § 8). I. Il 19 agosto 2020, su invito di questo Tribunale, la SEM si è espressa sulla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, sostenendo che sia necessario respingerla in base all’apprezzamento della fattispecie effettuato nella decisione impugnata. J. Il 18 novembre 2020, il ricorrente ha informato questo Tribunale sullo stato di salute di sua madre, soffrente di un tumore recidivante, allegando diversi documenti medici e di altra natura (doc. M a P), dai quali si evince che la stessa avrebbe dovuto sottoporsi, il 25 novembre 2020 (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti all’emergenza sanitaria del coronavirus), ad un intervento di “laparoscopia esplorativa, laparotomia, cistectomia e resezione del retto e colostomia terminale” (doc. M [consenso informato]), e che il ricorrente costituiva per lei “l’aiuto indispensabile ed inderogabile
F-3964/2020 Pagina 6 alle pulizie, alla spesa ed alla preparazione dei pasti [...]. [Egli] è essenziale per queste incombenze [...] le è di grande aiuto e di sostegno anche morale nel suo percorso di grave malattia di dialisi, di tiroide e ad oggi di grave tumore [...]” (doc. P [lettera della curatrice della madre del ricorrente]). Il ricorrente ha ribadito quindi la sua richiesta di restituire l’effetto sospensivo al ricorso. K. Il 24 novembre 2020, questo Tribunale ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1’200.– entro l’11 gennaio 2021, ciò che è avvenuto puntualmente. L. Nel gennaio 2021 (la data precisa non è indicata agli atti) è deceduta la madre del ricorrente. M. Il 25 febbraio 2021, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, sostenendo in sostanza che il ricorrente, con il suo comportamento, “ha interessato le autorità penali per oltre due decenni”, per cui non si può qualificarlo come una “persona ben integrata”, e che i suoi sforzi per dare una svolta alla sua vita “non possono che definirsi scarsi”, da cui la proporzionalità del divieto d’entrata settennale. La SEM ne conclude che sia necessario respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. N. L’11 maggio 2021, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha replicato alla SEM, confermando in sostanza gli argomenti esposti nella sua impugnativa. In particolare, egli pretende di aver “dimostrato di voler riprendere in mano la sua vita, trovando lavoro e conformandosi alle norme svizzere (le uniche violazioni commesse sono avvenute prima della restituzione dell’effetto sospensivo quando entrava in Svizzera per prestar cura alla madre malata)”. Egli ha inoltre trasmesso copie di due documenti del 6 maggio 2021, uno dell’UAR, in cui è affermato che “continua ad essere sostenuto dal nostro Ufficio a titolo volontario” (doc. Q), e l’altro di un consulente psicologo del Centro Ingrado “Servizi per le dipendenze”, attestante “di aver[lo] seguito più o meno regolarmente dal 2012” (doc. R). In aggiunta a ciò egli ha fatto pervenire copie di un contratto di lavoro del 1° aprile 2021, concernente un’attività a metà tempo come manutentore
F-3964/2020 Pagina 7 delle proprietà della ditta “... S.A.” (doc. U), e della richiesta di rilascio a questo scopo di un permesso per frontaliere G (doc. V). O. Il 1° luglio 2021, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha duplicato, limitandosi a riconfermare le proprie conclusioni. P. Il 3 dicembre 2021, la SEM ha trasmesso a questo Tribunale un documento dell’UMCT, certificante che il ricorrente ha cessato con effetto al 31 agosto 2021 la sua attività per la ditta “... S.A.”. Q. Il 14 febbraio 2022, dopo aver ottenuto da questo Tribunale una copia della duplica della SEM, il ricorrente ha presentato le sue ultime osservazioni, in cui afferma che per lui “è di estrema importanza poter continuare a fare ingresso in Ticino. Qui, infatti, vi sono tutte le sue figure di riferimento che da anni lo sostengono (il centro Ingrado, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, [...]) e di cui, in questo particolare momento di difficoltà dovuto alla perdita della madre e del lavoro, ha ancor più bisogno. Dopo la morte della madre e della zia, il [ricorrente] ha ripreso i contatti con lo zio [...] e con il cugino [...], entrambi residenti in Ticino. Essi sono gli unici familiari su cui può contare. Inoltre, questa primavera inizierà a lavorare presso la ditta ... Sagl”. A quest’ultimo proposito egli ha inoltrato una copia di un “accordo lavorativo” dell’8 febbraio 2022 con la detta società, relativa alla “possibilità di iniziare una assunzione lavorativa questa primavera 2022” nel campo della “progettazione e realizzazione di giardini e di soluzioni ambientali esterne, per case, ville, terreni”, con la precisazione che “la prima esperienza con il [ricorrente] risulta positiva (motivato e molto disponibile e intraprendente)” (doc. AA). R. Il 14 aprile 2022, questo Tribunale ha trasmesso alla SEM per conoscenza una copia delle ultime osservazioni del ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.
F-3964/2020 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 7 luglio 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso
F-3964/2020 Pagina 9 l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 7 luglio 2020, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di sette anni (7.7.2020 – 6.7.2027), di cui il ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della durata ad un anno. 4. L’ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, come cittadino italiano, gode dal 1° giugno 2002 dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). La presente procedura concerne principalmente il diritto d’ingresso in Svizzera, di cui la decisione impugnata restringe l’esercizio da parte del ricorrente (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel prosieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a sette anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC).
F-3964/2020 Pagina 10 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, la quale è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). 6. 6.1 Prima di procedere all’analisi del merito del ricorso è doveroso fare una puntualizzazione sullo svolgimento del procedimento amministrativo da parte della SEM sotto il profilo del diritto di essere sentito in quanto garanzia formale di rango costituzionale (cfr. gli artt. 29 della Costituzione federale [Cost., RS 101] e 30 cpv. 1 PA; cfr., tra le tante, DTF 141 II 28 consid. 3.2.4, 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 138 III 225 consid. 3.3 nonché 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2 con i rinvii; cfr. anche DTAF 2013/46 consid. 6.3.7 e 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti). Infatti, benché il ricorrente non abbia formulato alcuna censura in proposito, questo Tribunale deve constatare che la SEM non l’ha sentito prima di emanare il divieto d’entrata il 7 luglio 2020, come invece esige l’art. 30 cpv. 1 PA (audizione preliminare), e che ha pure rinunciato a notificarglielo, malgrado il contenuto dell’art. 34 cpv. 1 PA (obbligo di notifica). 6.2 A proposito dell’audizione preliminare va osservato che, ai fini della sua esecuzione, la SEM avrebbe senz’altro potuto chiedere all’Ufficio controllo abitanti di Collina d’Oro, l’ultimo domicilio ticinese del ricorrente, se egli avesse lasciato un recapito in Italia, tanto più che il punto 2 del dispositivo della decisione dell’UMCT di revoca del permesso C, conosciuta dalla SEM, gli ingiungeva di “notifica[re] la partenza presso l’Ufficio controllo abitanti [di Collina d’Oro] e alla scrivente autorità” (cfr. consid. C [incarto SEM, doc. 1]). Cionondimeno, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi compiutamente sul divieto d’entrata in questa sede, criticando i motivi addotti dalla SEM. Pertanto, considerato che questo Tribunale dispone di un pieno potere d’esame (cfr. consid. 2), la violazione oggettiva del diritto di essere sentito del ricorrente, privato della possibilità di esprimersi sulle intenzioni della SEM prima di ricevere la decisione impugnata, è stata
F-3964/2020 Pagina 11 sanata nel corso della presente procedura. In quest’ottica si aggiunga, con riferimento alla giurisprudenza sopracitata, che l’eventuale constatazione della nullità del divieto d’entrata, con il conseguente rinvio della causa alla SEM per eseguire l’audizione preliminare, costituirebbe una vana formalità, allungando inutilmente la procedura, e ciò a discapito dell’interesse del ricorrente ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole. 6.3 Rispetto alla non notifica, da parte della SEM, del divieto d’entrata del 7 luglio 2022, questione che si rapporta ugualmente al diritto di essere sentito del ricorrente, occorre sottolineare che essa è comunque avvenuta pochi giorni dopo, ossia il 12 luglio 2022, a Lugano, per il tramite della polizia cantonale (cfr. consid. G [incarto SEM, doc. 10]), e che non ha avuto manifestamente alcuna conseguenza negativa per il medesimo. 7. 7.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). 7.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
F-3964/2020 Pagina 12 costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 7.3 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), precedente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2).
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7.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giurisprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti anni: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”), per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6).
Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3).
7.5 È ancora utile sottolineare che, in linea di principio, la motivazione di un giudizio penale non vincola l’autorità amministrativa. Al contrario, per garantire l’unità della giurisprudenza ed evitare, nel limite del possibile, decisioni contraddittorie, l’autorità amministrativa non deve, senza necessità, scostarsi dalle risultanze fattuali del procedimento penale. Ciò
F-3964/2020 Pagina 14 posto, il diritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l’uno dall’altro. In effetti, oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l'autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici ed esamina dunque la questione della pericolosità dello straniero applicando criteri più severi. Così, nell’ottica del diritto degli stranieri, la liberazione condizionale di un condannato, come pure la constatazione, da parte delle autorità preposte all’esecuzione della pena, che egli fa prova di un’evoluzione positiva o di un comportamento irreprensibile, non permettono di escludere, di per sé, che non rappresenti più un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. In questo senso, anche senza disporre di un giudizio penale, sia per la mancata apertura del relativo procedimento, sia a causa della sua pendenza, l'autorità amministrativa può adottare un divieto d’entrata se giunge alla conclusione, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, che le condizioni per emanarlo sono soddisfatte (cfr., tra le tante, DTF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2 e 129 II 215 consid. 3.2, nonché le sentenze 2C_606/2020 del 5 marzo 2021 consid. 3.3.1, 2C_ 622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.2 [in italiano], 1C_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2.4 [in italiano], 2C_11/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.3 e 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.2.3; cfr. anche le sentenze TAF F-6623/2016 del 22 marzo 2018 consid. 8.4 e C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 8. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’entrata in sé (minaccia almeno di una certa gravità) fossero adempiute il 7 luglio 2020 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.3.1 e 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2 in fine); nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (minaccia solo di una certa gravità o minaccia grave). È doveroso puntualizzare che, nel caso in cui tra la decisione amministrativa e la sua verifica giudiziaria trascorra del tempo, bisogna tenere conto, per valutare il presupposto della minaccia attuale, anche di eventuali elementi di fatto successivi al rilascio del divieto d’entrata (cfr. DTF 137 II 233 consid. 5.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 5.2.1, con il rinvio alla sentenza CGCE del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, nn. 77 a 79). 8.1 Rispetto alle infrazioni che il ricorrente ha commesso dal 1998 al 2019 (cfr. consid. B e D), bisogna rilevare che l’estratto del casellario giudiziale svizzero procuratosi dalla SEM ai fini dell’emanazione del divieto d’entrata
F-3964/2020 Pagina 15 litigioso, elenca soltanto quelle sanzionate a partire dal 2011 (cfr. incarto SEM, doc. 8 [pagg. 30 a 33]). Le infrazioni antecedenti sono riportate nella decisione dell’UMCT di revoca del permesso C, senza indicazione della fonte (cfr. consid. C). Conviene ancora aggiungere che il ricorrente è incensurato in Italia (cfr. incarto SEM, doc. 7 [pagg. 27 a 29]). 8.2 Il ricorrente è stato condannato complessivamente a cinque pene detentive sull’arco di diciotto anni, ossia nel 2001 (40 giorni), 2003 (6 giorni), 2005 (3 giorni), 2015 (180 giorni) e nel 2019 (180 giorni), rispettivamente per danneggiamento, sommossa, violazione di proprietà privata, lesioni semplici e rissa, nonché ripetuta minaccia, lesioni semplici, danneggiamento, ripetuta ingiuria e ripetuta violazione di domicilio ed esibizionismo. Il ricorrente ha subito in totale cinque pene pecuniarie, sanzione introdotta dal nuovo Codice penale (CP, RS 311.0) in vigore dal 1° gennaio 2007, su un periodo di undici anni, ovvero nel 2007 (30 aliquote giornaliere), nel 2011 (50 aliquote giornaliere), nel 2013 (78 aliquote giornaliere), nel 2015 (40 aliquote giornaliere) e nel 2018 (100 aliquote giornaliere), per varie infrazioni, ossia rissa, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, violazione di domicilio e vie di fatto, lesioni semplici, danneggiamento, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, guida in stato di inattitudine e disobbedienza a decisioni dell’autorità. Il ricorrente si è pure visto comminare in tutto otto multe in un lasso di tempo di venti anni, di cui tre nel 1998 (fr. 100.– e fr. 200.– a due riprese), una nel 2003 (fr. 100.–), una nel 2004 (fr. 150.–), una nel 2015 (fr. 650.–), una nel 2017 (fr. 1'000.–) e l’ultima nel 2018 (fr. 500.–). 8.3 Sul piano della natura dei reati va osservato che il ricorrente ha violato diversi beni giuridici, tutelati sia dal CP che dalla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01), ossia il patrimonio (danneggiamento), la tranquillità pubblica (sommossa), la libertà personale (minaccia, vie di fatto, violazione di domicilio), l’integrità della persona (lesioni semplici, rissa), l’onore (ingiuria), l’integrità sessuale (esibizionismo) e la sicurezza stradale (guida in stato di inattitudine). La lesione della maggioranza di questi beni giuridici non è perseguita d’ufficio, ma soltanto a querela di parte, com’è il caso per il danneggiamento, la violazione di domicilio, l’esibizionismo e l’ingiuria, nonché, salvo che interessino le autorità e i funzionari, le lesioni semplici, le vie di fatto e la minaccia. Questo è un indizio che la loro violazione non costituisce di per sé, in un’ottica penale, una turbativa grave dell’ordine e della sicurezza
F-3964/2020 Pagina 16 pubblici. Benché questo non valga, come detto, in caso di lesioni semplici, vie di fatto e minacce all’indirizzo delle autorità e dei funzionari, che sono perseguiti d’ufficio, le offese concrete a questi beni giuridici, che siano state sanzionate con una pena detentiva o, dal 2007, con una pena pecuniaria, non permettono di ritenere, per loro natura, che il ricorrente rappresenti una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici nemmeno dal punto di vista del diritto degli stranieri, ma soltanto una minaccia di una certa gravità (cfr. consid. 7.4). Rispetto alle modalità d’esecuzione dei reati bisogna aggiungere che dall’incarto traspare che il ricorrente ha avuto seri problemi d’alcol e che ha infranto la legge trovandosi sovente in stato di alcolemia importante (cfr. consid. E, F, H e M). Questa peculiarità della fattispecie permette prudenzialmente di affermare che il ricorrente, quando è sobrio, non tende a delinquere, ma che questa tendenza si palesa principalmente quando egli è in preda all’influsso dell’alcol. Altrimenti detto, più che una proclività a delinquere, il ricorrente ha un problema legato all’abuso d’alcol, che è di natura medica (cfr. www.ingrado.ch), e che può essere risolto o alleviato grazie ad una terapia appropriata, con un probabile impatto positivo sul rischio di recidiva, essendo precisato che l’abuso d’alcol non è, di per sé, un comportamento illegale. Anche se fino ad oggi, nonostante l’aiuto dell’UAR e del Centro Ingrado, il ricorrente non sembra ancora essere riuscito pienamente a liberarsi dalla tirannia dell’alcol, dall’incarto traspare che egli è cosciente della necessità di agire in questo senso per “riprendere in mano la sua vita” (cfr. consid. H, M e P; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3633/2018 del 17 marzo 2020 consid. 9.3.1 [assuefazione e consumo personale di droga]).
Riguardo alla sicurezza stradale, pur essendo indispensabile sottolineare che, secondo una giurisprudenza consolidata, “guidare in stato di ubriachezza mette gravemente in pericolo la vita del conduttore e degli altri utenti della strada” (sentenza del Tribunale federale 2C_452/2017 del 2 luglio 2018 consid. 4.4 con i rinvii), dall’incarto risulta che il ricorrente ha subito in questo ambito, peraltro in concomitanza con altri delitti, unicamente una pena pecuniaria nel 2013 e una multa nel 2017. Pertanto, anche in relazione a questo bene giuridico, non si può affermare che il ricorrente rappresenti una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici, ma soltanto una minaccia di una certa gravità (cfr. consid. 7.4). 8.4 Sul piano temporale va puntualizzato che le prime tre delle cinque pene detentive risalgono rispettivamente, a contare dal 2022, a ben ventuno, diciannove e sedici anni fa. Data questa considerevole lontananza nel tempo non si può attribuire loro una rilevanza tangibile per misurare la gravità e l’attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per l’ordine
F-3964/2020 Pagina 17 e la sicurezza pubblici. Questo vale in definitiva anche per la loro durata, rispettivamente di 40, 6 e 3 giorni. D’altro canto, la quarta pena detentiva, di 180 giorni, è intervenuta dieci anni dopo la terza e l’ultima, pure di 180 giorni, è stata pronunciata nel 2019 in quanto pena unica in relazione alle condanne del 2015 e 2018 (cfr. consid. D). Malgrado il lungo periodo durante il quale il ricorrente ha offeso la legge a molteplici riprese, gli episodi più significativi che hanno condotto alle pene detentive testimoniano, nel loro insieme, di una notevole discontinuità, la quale non può che indurre a relativizzare la gravità e l’attualità della minaccia che il ricorrente costituisce per l’ordine e la sicurezza pubblici, e questo anche dal punto di vista del rischio di recidiva. In questo senso, pur tenendo conto della durata e della frequenza del comportamento deviante del ricorrente, non si può parlare di una minaccia grave attuale, ma soltanto di una minaccia di una certa gravità (cfr. consid. 7.4). 8.5 Di conseguenza, la minaccia che rappresentava il ricorrente nel luglio 2020 per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, benché fosse reale ed attuale e che giustificasse il rilascio di un divieto d’entrata, non poteva essere qualificata, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, come grave ai sensi dell’art. 67 cpv. 3 2 a frase LStrI. Questo significa che la durata del divieto d’entrata non può superare, per legge, i cinque anni. Su questo punto, la decisione impugnata, che prevede un divieto d’entrata di sette anni, deve essere riformata. Questo implica che la conclusione principale del ricorso, relativa all’annullamento puro e semplice del provvedimento, è infondata. Quanto alla sua conclusione sussidiaria, che chiede di ridurre la durata del divieto d’entrata ad anno, ossia dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2021, essa va esaminata alla luce del principio di proporzionalità. 9. Si tratta dunque di fissare, in accordo con il detto principio costituzionale, la durata del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, nel quadro del diritto del ricorrente alla libera circolazione garantito dall’ALC (cfr. consid. 4), nonché del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare secondo l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101). 9.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al
F-3964/2020 Pagina 18 raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 9.2 9.2.1 A proposito dell’art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, quantunque non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera, esso tutela, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, che è una nozione larga, non suscettibile di essere definita in modo esaustivo, il diritto allo sviluppo personale e il diritto a stringere ed ampliare relazioni con i propri simili e con il mondo esterno, estendendo la sua protezione anche alle eventuali attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. le sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, § 29; DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii). Dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, la cui esistenza è una questione di fatto che dipende dalla realtà concreta dei legami personali (cfr. la sentenza CorteEDU – Paradiso e Campanelli c. Italia [Grande Camera], n. 25358/12, 24 gennaio 2017, § 140), chi si richiama alla protezione dell’art. 8 § 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia; in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono, di norma, in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr., fra le numerose, la DTF 139 I 155 consid. 4.1). A questo proposito, per riprendere le parole della CorteEDU, “les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (decisione CorteEDU – Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi, n. 31519/96 ; cfr. anche le sentenze CorteEDU – Slivenko c. Lettonia [Grande Camera], n. 48321/99, 8 ottobre 2003, § 97, e A.S. c. Svizzera, n. 39350/13, 30 giugno 2015, n. 49).
F-3964/2020 Pagina 19 9.2.2 Dal canto suo, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se la medesima è prevista dalla legge (legalità) ed è necessaria, in modo particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica (proporzionalità). Per verificare se l’ingerenza statale è necessaria a raggiungere questi scopi, la CorteEDU ha identificato una serie di elementi da considerare, tra i quali spiccano la natura e la gravità delle infrazioni commesse, la durata del soggiorno dell’interessato nel paese dal quale viene allontanato, il lasso di tempo trascorso dall’ultima infrazione e la condotta successiva dell’interessato, la sua situazione familiare nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione. Riguardo alla durata del soggiorno nel paese ospitante, la CorteEDU ha precisato che la sua pertinenza, anche soltanto sotto il profilo della vita privata, deriva dalla supposizione che “plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d’origine” (sentenza CorteEDU – Üner c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 46410/99, 18 ottobre 2006, §§ 57 a 60). 9.3 In concreto, come diffusamente esposto in precedenza (cfr. consid. 8), avendo violato a più riprese e su un lungo lasso di tempo, in Svizzera ma non in Italia od altrove, diversi beni giuridici, la cui lesione è principalmente perseguita a querela di parte, il ricorrente rappresentava una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici nel luglio 2020. 9.3.1 Preso atto della devianza del ricorrente, si deve mettere in particolare risalto, seguendo la giurisprudenza della CorteEDU, il fatto che egli ha vissuto per circa quarantadue anni in Svizzera da quando è nato il 7 luglio 1977 fino alla revoca del suo permesso C, intervenuta il 2 maggio 2019, la quale non è stata peraltro oggetto di nessun esame di merito né da parte dell’autorità di ricorso amministrativa (CS), né da parte delle autorità di ricorso giudiziarie (TRAM, Tribunale federale). Rispetto alla data del divieto d’entrata, emanato il 7 luglio 2020, la durata della presenza in Svizzera del ricorrente ammonta esattamente a quarantatré anni (cfr. consid. A, C e G). Questo significa, segnatamente, che il ricorrente ha frequentato la scuola d’infanzia, la scuola elementare e la scuola media in Ticino, attraversando le fasi dell’intero processo di socializzazione secondaria come tutti i bambini e gli adolescenti svizzeri. Egli ha inoltre assolto l’apprendistato di giardiniere, imparando quindi un mestiere riconosciuto ufficialmente come tale (cfr. www.orientamento.ch). In questo modo si deve dunque ammettere con la CorteEDU, a prescindere dalle informazioni più o meno dettagliate disponibili sulla vita del ricorrente, che i suoi rapporti con la Svizzera,
F-3964/2020 Pagina 20 specialmente con il Ticino, dove sua madre ha vissuto fino alla morte e dove risiedono ancora un suo zio e un suo cugino (cfr. consid. L e Q), sono ben più forti dei suoi rapporti con l’Italia, dove egli afferma, d’altra parte, di non avere nessun tipo di legame familiare o sociale (cfr. consid. H). In proposito è pertinente notare che, avendo vissuto quaranta due anni circa esclusivamente in Svizzera, il vincolo del ricorrente con l’Italia tende a ridursi al possesso del passaporto ed è quindi, essenzialmente, di natura formale. 9.3.2 La SEM non ha tematizzato l’importanza preponderante della durata quarantennale di questo soggiorno esclusivo e delle sue implicazioni sulla vita privata e familiare del ricorrente, limitandosi a sostenere, in modo lapidario e apodittico, che egli non sarebbe ben integrato in Svizzera e che i suoi sforzi per sfuggire alla devianza, che è dovuta in buona parte all’abuso d’alcol, sarebbero scarsi (cfr. consid. M). Ora, sul piano della sua vita privata, il ricorrente, che, come visto, è stato completamente scolarizzato in Ticino, dove ha inoltre conseguito il diploma di giardiniere, e che, in ambito extrascolastico ed extraprofessionale, ha tra l’altro funto da monitore per ragazzi con disabilità per circa dieci anni e ha giocato al calcio in squadre regionali fin da ragazzino (cfr. consid. H), ha per forza di cose dovuto stringere e coltivare rapporti con individui che sono rimasti semplici conoscenti o che sono divenuti amici, costruendosi così una rete di persone di riferimento nel tessuto sociale ticinese, proprio come i suoi contemporanei titolari o meno del passaporto svizzero. Questo è senz’altro un indice di integrazione del ricorrente, la cui intensità è funzione della durata del suo soggiorno, e ciò parallelamente ai diversi episodi di devianza che hanno intramezzato fin qui il suo percorso di vita, soprattutto, è bene ribadirlo ancora una volta, quando abusa(va) di bevande alcoliche. A suffragio di questa valutazione è utile segnalare che, nel corso della presente procedura, il ricorrente ha mostrato di volere e di essere in grado di trovare un lavoro in Ticino, senza troppe difficoltà, come frontaliere, visto che non dispone più del suo permesso C e nemmeno di un permesso B (cfr. consid. H, N e Q). Anche sul piano della vita familiare la durata del soggiorno del ricorrente si rivela un indice di integrazione, nella misura in cui egli ha vissuto con sua madre in Ticino fin dalla nascita, ed ha inoltre intrattenuto una relazione con una sua zia (cfr. consid. L e Q). Il fatto che queste due persone siano ormai decedute non toglie nulla alla realtà di questo vissuto del ricorrente nel contesto sociale ticinese, unitamente alle altre persone di riferimento che egli ha incontrato sul suo percorso di vita, siano esse conoscenti od
F-3964/2020 Pagina 21 amici. In questo modo, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata, secondo cui non risulterebbe che il ricorrente “abbia in Svizzera dei legami personali o familiari che permettano di invocare la protezione prevista dall’art. 8 CEDU” (decisione impugnata, pag. 3), non soltanto l’aspetto “vita privata” ha una valenza preponderante alla luce del soggiorno più che quarantennale del ricorrente in Ticino (cfr. consid. 9.2.2), ma anche l’aspetto “vita familiare” non può essere né occultato né, tantomeno, ignorato. 9.4 Di conseguenza, un divieto d’entrata di cinque anni, durata massima proponibile, o anche soltanto di quattro anni, aggiungendosi agli effetti della privazione di qualsiasi permesso di soggiorno (C o B), rappresenterebbe un’ingerenza eccessiva, non necessaria, nel diritto al rispetto della vita privata e familiare che il ricorrente si è costruito durante la sua permanenza più che quarantennale in Ticino. La ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ultimo ad usufruire della libera circolazione secondo l’ALC, per esempio a scopo di lavoro come frontaliere, oppure per viaggiare o rendere visita ai suoi parenti, ai suoi amici o ad altre persone, induce a ritenere che una durata del divieto d’entrata di tre anni sia più conforme alle esigenze della proporzionalità e, di riflesso, alle condizioni restrittive poste dall’ALC per limitare i diritti del ricorrente derivanti dalla libera circolazione delle persone, in particolare il diritto d’ingresso. 10. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di sette anni, la SEM ha violato l’art. 67 cpv. 3 LStrI e il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tre anni, per cui lo stesso è valido dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2023. 11. 11.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
F-3964/2020 Pagina 22 della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata (conclusione subordinata), è giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali, fr. 500.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Di conseguenza, fr. 700.– saranno restituiti al ricorrente una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 11.2 In relazione alle spese ripetibili, considerato che il ricorso è parzialmente ammesso, il ricorrente, che è patrocinato da una legale, ha diritto a un’indennità, ridotta in proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso, nonché degli scritti successivi, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1’300.–. Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3964/2020 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 7 luglio 2020 è riformata nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tre anni, per cui esso è valido fino al 6 luglio 2023. 2. Per il resto, il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di fr. 500.– sono messe a carico del ricorrente e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Al ricorrente saranno restituiti fr. 700.– dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr. 1'300.–, a carico della SEM. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-3964/2020 Pagina 25 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il pagamento); – alla SEM (n. di rif. ...).