DTF 137 I 128, DTF 130 II 39, 2C_692/2010, 2D_25/2010, 2D_41/2010
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-3783/2016
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, De Polo & Ravi, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
F-3783/2016 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino iracheno nato il (...), è giunto in Svizzera l’11 dicem- bre 2008 depositando una domanda di asilo. L'istanza è stata respinta con decisione del 22 marzo 2011 dall'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), il quale ha pro- nunciato l’allontanamento dell’interessato dal territorio elvetico nonché l'e- secuzione dello stesso in quanto lecita, esigibile e possibile. Con ricorso del 20 aprile 2011 A. è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che il 15 dicem- bre 2011 ha respinto il gravame. B. Il 15 novembre 2011 l’interessato ha iniziato a lavorare come aiuto-giardi- niere presso un’azienda di B.. Per questa mansione, che man- tiene tuttora, A. percepisce un salario mensile pari a fr. 3'700.– (tredicesima esclusa). C. In data 14 agosto 2015 l’interessato ha postulato il rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità migratorie ticinesi. Il 14 marzo 2015 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ti- cino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto alla SEM per approvazione. D. Mediante scritto del 22 marzo 2016, l’autorità inferiore ha informato A._______ circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere posi- zione in merito. Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, l’interessato ha inoltrato le sue osservazioni in data 25 aprile 2016, corredate da diversi documenti, nelle quali ha evidenziato il suo alto grado di integrazione in Svizzera, sia a livello economico che sociale, nonché le importanti difficoltà che un rientro in Iraq comporterebbe. E. In data 18 maggio 2016 la SEM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con
F-3783/2016 Pagina 3 l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. La SEM ha evidenziato che la buona integrazione sociale e pro- fessionale, il comportamento integro, come pure le relazioni professionali, d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A., l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua si- tuazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o parti- colarmente specifica. Il fatto che egli sia professionalmente attivo non rap- presenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, al contrario le conoscenze acquisite in Svizzera potrebbero venire utilizzate in patria e facilitarne il reinserimento. Nemmeno l'avere mantenuto un comporta- mento corretto durante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'inte- grazione sociale particolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno in Svizzera non può essere ritenuta considerevole; egli ha infatti vissuto la maggior parte della propria esistenza in patria, trascorrendovi segnatamente la gio- ventù ed i primi anni della vita adulta. La SEM ha inoltre ritenuto che nep- pure eventuali difficoltà di reinserimento nella sua regione d’origine, dovute a motivi economico-sociali, sono determinanti nel caso specifico e consen- tono di accogliere l'istanza. L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontana- mento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, am- missibile ed esigibile nel quadro della richiesta di asilo e della relativa pro- cedura giudiziaria. F. Con ricorso del 16 giugno 2016, A. ha concluso dinanzi al Tribu- nale all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottoli- neando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha innanzitutto ribadito di soddisfare pienamente le esigenze in materia di durata del soggiorno e di comportamento fissate all’art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi. In merito al grado di integrazione giusta la lett. c
F-3783/2016 Pagina 4 della medesima norma, A._______ ha contestato l’opinione dell’autorità in- feriore secondo la quale non può essere ritenuto importante o particolar- mente specifico. Egli ha sottolineato l’impegno profuso per apprendere l’italiano nonché per trovare un posto di lavoro e come questi sforzi siano stati ricompensati. A suo dire le conoscenze professionali acquisite non po- trebbero essere utilizzate in patria, data la differenza di clima tra la Svizzera e l’Iraq. Quo all’integrazione sociale l’interessato ha sostenuto che essa debba essere considerata elevata, viste le già citate ottime conoscenze linguistiche ed i numerosi rapporti d’amicizia creati in questi anni di perma- nenza in territorio elvetico e l’appartenenza ad un’associazione culturale. A._______ ha inoltre precisato di intrattenere una relazione stabile con una cittadina elvetica, con cui vi sarebbe l’intenzione di creare un nucleo fami- liare. L’insorgente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Iraq sarebbe praticamente impossibile in ragione della situazione della sicu- rezza ivi vigente, compromessa dalla presenza di truppe jihadiste dello Stato Islamico nel Nord del paese, dove sussisterebbe il rischio di essere considerato un infiltrato, vista la diffidenza della popolazione locale verso i connazionali che improvvisamente fanno ritorno nella regione. L’eventuale rientro nella sua terra d’origine lo esporrebbe inoltre ad un forte rischio di povertà, vista l’assenza di un posto di lavoro ed il fatto che il centro dei suoi interessi dal suo arrivo nel 2008 si trova ormai in Svizzera. G. A._______ ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri- chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 29 giugno 2016. H. In data 25 agosto 2016 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame del 16 giugno 2016, riconfermandosi nella decisione emanata il 18 maggio 2016 e considerando che l’interessato non ha ad- dotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità inferiore ha precisato che le considerazioni espresse dal ricorrente circa l’esigibilità dell’allontanamento esulano dalla presente procedura. I. Preso atto della posizione dell’autorità inferiore, il 7 ottobre 2016 A._______ ha riassunto brevemente e confermato i motivi e le conclusioni esposti nel suo ricorso, rimproverando alla SEM di essersi astenuta dal chinarvisi.
F-3783/2016 Pagina 5
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos- sono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settem- bre 2010 consid. 3). 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi). 1.4 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: l'interessato si trova in Sviz- zera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità
F-3783/2016 Pagina 6 (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in conside- razione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d). 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di ricono- scere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il be- neficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 mag- gio 2010 consid. 2.2; DTAF 2009/40 consid. 3.4 con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di appro- vazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle proce- dure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura cfr. DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribu- nale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità canto- nali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di ap- provazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in rela- zione con l'art. 99 LStr). 4. Nel caso in esame A._______ è entrato in territorio elvetico l’11 dicem- bre 2008 depositando una domanda di asilo, egli soddisfa pertanto la con- dizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza
F-3783/2016 Pagina 7 in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda di asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti alla seconda con- dizione prevista all'art. 14 cpv. 2 lett. b LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP del 14 marzo 2015, incarto Simic, pag. 14). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA. 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati il 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago- sto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previ- gente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rila- sciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivo- glia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi- menti ivi citati). Sempre con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurispru- denza sviluppata in merito, va indicato però che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tener conto dell’insieme delle circostanze della
F-3783/2016 Pagina 8 fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non co- stituiscano un catalogo esaustivo e non debbano essere adempiuti cumu- lativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 ali- néa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.). 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolar- mente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stra- nieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore ai sensi del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 105 e segg.). 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale A._______ si è prevalso del lungo soggiorno in Sviz- zera (ormai superiore ad otto anni), di un comportamento corretto, di buone conoscenze della lingua italiana e di un'integrazione socioprofessionale ben riuscita. 6.2 Il Tribunale osserva in primo luogo che il semplice fatto che uno stra- niero abbia soggiornato durante più anni in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente di riconoscere l’esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario devono essere presenti altre circo- stanze eccezionali, le quali permettono di giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7; come pure la sentenza del TAF C-5313/2011 del 13 marzo 2014 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie il ricorrente non può dunque prevalersi unicamente
F-3783/2016 Pagina 9 della durata della sua permanenza in Svizzera al fine del rilascio di un per- messo di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi. La considerazione che precede vale a maggior ragione nel caso in esame visto che la do- manda di asilo del ricorrente è stata respinta e l’autorità inferiore ne ha pronunciato l’allontanamento con decisione del 22 marzo 2011, confermata da questo Tribunale in data 15 dicembre 2011 (D-2338/2011). Da allora A._______ soggiorna in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 con- sid. 4.4 e 6.3; 2007/44 consid. 5.2; sentenze del TAF C-3620/2014 del 21 settembre 2015 consid. 6.1; C-5309/2013 del 5 dicembre 2014 con- sid. 4.3.1 e le referenze citate). 6.3 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, lo scri- vente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A._______ in quest’am- bito, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia tal- mente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un’altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). Il ricorrente lavora come aiuto-giardiniere dal novembre 2011 e da allora risulta finanziariamente indipendente (cfr. preavviso della SPOP del 14 marzo 2016, incarto Simic, pag. 14). Pur te- nendo conto del fatto che il titolare dell’azienda di giardinaggio nella quale il ricorrente è attivo ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto da A._______ (cfr. scritto del 10 agosto 2015 allegato alla presa di posizione dinanzi all’autorità inferiore del 25 aprile 2016, incarto Simic, pag. 21; scritto del 6 giugno 2016, doc. B allegato al ricorso del 16 giugno 2016, incarto TAF, atto 1), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso dall'interessato rappresenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utili nel proprio paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 122 e segg.). 6.4 Con riferimento al criterio dell'integrazione sociale, A._______ ha di- mostrato impegno nell’acquisire le conoscenze linguistiche del luogo di re- sidenza e, come si è visto, in ambito professionale. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricorrente ha stretto legami di amicizia con cit- tadini residenti in Ticino, è membro di un’associazione culturale e ne so- stiene una attiva nell’aiuto alle persone disabili. Il ricorrente sembra inoltre
F-3783/2016 Pagina 10 intrattenere una relazione sentimentale con una cittadina elvetica residente in Ticino, con cui vi sarebbe l’intenzione di formare in futuro un nucleo fa- miliare. Le testimonianze rilasciate dai conoscenti (cfr. doc. C ed E allegati al ricorso del 16 giugno 2016, incarto TAF, atto 1) descrivono il ricorrente come una persona gentile, corretta, educata, rispettosa e ben integrata. Tuttavia, il Tribunale ritiene, conformemente alla sua giurisprudenza co- stante, che le relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un ele- mento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo di tempo in un paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizia e conoscenze. 6.5 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto ri- spetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A._______ (cfr. certificato di buona condotta del 13 agosto 2015 rilasciato dalla Città di C._______ allegato alla presa di posizione dinanzi all’autorità inferiore del 25 apri- le 2016, incarto Simic, pag. 19). Invero, l'assenza di comportamenti penal- mente reprensibili durante la permanenza in Svizzera del ricorrente non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario, corrisponde al normale com- portamento che ogni cittadino è tenuto ad adottare (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 120 e segg.). 6.6 Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. certificato medico del 19 agosto 2015 rilasciato dal Dr. med. D._______ allegato alla presa di posizione dinanzi all’autorità inferiore del 25 aprile 2016, incarto Simic, pag. 18), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario. 6.7 Quo alla situazione familiare dell'insorgente – A._______ ha dichiarato di non avere più legami sociali stretti in patria – occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro in Iraq, e meglio nella provincia E._______ nel Kurdistan autonomo da cui proviene; egli, celibe e senza figli, non ha infatti alcun legame familiare in Svizzera, non rientrando la relazione sentimentale con la compagna in tale categoria. 7. 7.1 Nell’atto ricorsuale del 16 giugno 2016 A._______ ha altresì eviden- ziato le eventuali difficoltà di reintegrazione alle quali sarebbe confrontato
F-3783/2016 Pagina 11 in caso di rientro nel suo paese d'origine, sia per quanto riguarda l'attuale situazione della sicurezza in Iraq, sia da un punto di vista professionale e sociale, data la lunga permanenza in Svizzera e l’impossibilità di utilizzare le conoscenze professionali ivi acquisite. 7.2 Occorre innanzitutto sottolineare che, nel caso di disanima, l'oggetto del litigio è circoscritto al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Questa disposizione non protegge lo straniero con- tro le conseguenze di guerre, violenza generalizzata, abuso di potere dello Stato o atti di persecuzione nei suoi confronti. Considerazioni di questo genere rientrano, infatti, nel campo della procedura d'asilo, in particolare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (DTAF 2007/45 consid. 7.5; 2007/44 consid. 5.3) e le decisioni rese in merito possono essere impu- gnate per mezzo di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. decisione del TAF C-1090/2013 del 19 maggio 2014 consid. 7). 7.3 Nella fattispecie, l'attuale situazione di violenza in Iraq andrà valutata esclusivamente al fine di determinare l'esistenza, per il ricorrente, di una possibilità di reintegrazione nel suo paese d'origine (cfr. decisione del TAF C-4012/2012 del 15 gennaio 2015 consid. 6.5.1). 7.4 Nel quadro della procedura d'asilo concernente A._______ l'esecu- zione dell'allontanamento verso l'Iraq è stata ritenuta esigibile. Ciò è peral- tro stato confermato da questo Tribunale nella sentenza del 15 dicem- bre 2011. La giurisprudenza della scrivente autorità giudicante ha in effetti conside- rato che nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non prevale una situazione di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr e che non vi sono elementi indicanti un cambiamento rilevante delle circostanze a breve termine (cfr. sentenza del TAF E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 7.4.5 la quale ha confermato la prassi enunciata nella DTAF 2008/4 consid. 7.5). In particolare l’esecuzione dell’allontanamento verso la pro- vincia di E._______ è ragionevolmente esigibile per le persone originarie di questa regione, che vi hanno risieduto a lungo. 7.5 Tale è il caso nella presente fattispecie, essendo il ricorrente giunto in Svizzera all’età di 22 anni. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Iraq dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo paese d'origine, A._______ si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole ri- spetto a quella vissuta in Svizzera. La sua posizione sarà tuttavia simile a
F-3783/2016 Pagina 12 quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Iraq. Tale circostanza non rappresenta una ragione sufficiente per potere beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non ven- gono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria ed a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa fare valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Va infine considerato che le conoscenze professionali, seppure difficil- mente utilizzabili in patria a causa del clima differente, non rappresentano un ostacolo al ritorno in Iraq, mentre in generale l’esperienza acquisita in Svizzera potrà facilitare il reinserimento dell’insorgente nella sua terra d’ori- gine. 8. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. 9. Ne discende che la SEM, con la decisione del 18 maggio 2016, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au- torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. 10. Le spese processuali di fr. 800.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3783/2016 Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo di fr. 1’000.– versato in data 5 luglio 2016. Il saldo di fr. 200.– è restituito al ricorrente. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: