B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-3739/2020
Sentenza del 12 ottobre 2022 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinata dall'avv. Fabio Colombo, Via Ariosto 1, casella postale 6265, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Naturalizzazione agevolata.
F-3739/2020 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (la ricorrente), nata il ... 1948, è una cittadina italiana che è stata sposata con un suo connazionale dal ... al ..., anno in cui ha divorziato. B. Il ... 2011, la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero, d’origine italiana, B._______, residente in Ticino. Il 22 maggio 2013, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora “B” UE/AELS di durata quinquennale. C. Il ... 2018, il marito della ricorrente è deceduto. D. Il 23 maggio 2019, alla ricorrente è stato accordato un permesso di domicilio “C” UE/AELS, valido fino al 24 marzo 2023. E. Il 13 settembre 2019, rappresentata dal suo legale, la ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). F. Il 18 maggio 2020, riferendosi al Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011, relativo alla revisione totale della legge federale sulla cittadinanza (Messaggio LCit, Foglio federale/FF 2011 pagg. 2567 – 2612), la SEM ha informato la ricorrente che “[...] l’autorità non può entrare nel merito di una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’art. 21 LCit se il coniuge svizzero è deceduto prima della presentazione della domanda di naturalizzazione”. La SEM ha quindi invitato la ricorrente a comunicarle se volesse mantenere o ritirare la sua domanda di naturalizzazione agevolata entro due mesi dal ricevimento dell’informativa. Il 29 maggio 2020, la ricorrente ha richiesto alla SEM di emettere una decisione formale impugnabile. G. Il 3 luglio 2020, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata della ricorrente.
F-3739/2020 Pagina 3 In sostanza, attenendosi al Messaggio LCit e al proprio “Manuale sulla cittadinanza” (www.sem.admin.ch, alla rubrica “Pubblicazioni e servizi”), la SEM si limita a constatare che il marito della ricorrente è deceduto il ... 2018, e che la medesima ha depositato la sua domanda di naturalizzazione agevolata il 13 settembre 2019, ossia dopo il decesso, concludendo che “le condizioni per la naturalizzazione agevolata non sono adempiute”. H. Il 23 luglio 2020, per il tramite del suo legale, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia annullata, ed ha inoltrato nel contempo i documenti A a D. In compendio, la ricorrente considera come “incontestato” il fatto che suo marito sia deceduto prima dell’inoltro della domanda di naturalizzazione agevolata, ma sostiene che ciò “è privo di qualsiasi rilevanza” (ricorso, § 4). In modo particolare argomenta che, secondo la legge sulla cittadinanza anteriore alla LCit, “vi era naturalizzazione diretta mediante il matrimonio [...]”, aggiungendo che la LCit “né fa dipendere l’ottenimento della cittadinanza agevolata dal fatto che il coniuge che la agevola sia ancora o non sia più in vita [...], né ha alcun valore giuridico il richiamo della SEM al suo stesso manuale sulla cittadinanza [...], inventandosi presunti requisiti aggiuntivi a quelli della legge [...]” (ricorso, § 4). Inoltre, qualificando la decisione come “arbitraria e senza fondamento”, invoca una violazione del “principio della buona fede e dell’affidamento su cui ogni persona deve poter contare quando si affida ad un chiaro ed inconfutabile esaustivo testo di legge quale l’art. 21 LCit”, come pure del “principio della parità di trattamento poiché discrimina una persona anziana e vedova [...] da una persona [...] non (ancora) vedova o che lo potrebbe diventare a breve” (ricorso, § 4). La ricorrente aggiunge, per terminare, che “nel marzo 2018, momento a partire dal quale aveva il requisito dei 5 anni di soggiorno in Svizzera per potere inoltrare la domanda di naturalizzazione agevolata [...], ha preferito occuparsi amorevolmente del proprio marito malato e poi deceduto sei mesi dopo, anziché affrettarsi a richiedere la cittadinanza svizzera agevolata” (ricorso, § 5). I. Il 13 agosto 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–, ciò che è avvenuto puntualmente. J. Il 31 agosto 2020, la ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale i
F-3739/2020 Pagina 4 documenti E a L. In particolare sostiene che “già sua nonna paterna [...], era cittadina svizzera, attinente di ... [...], il tutto ad ulteriore conferma del pieno fondamento della sua domanda di naturalizzazione agevolata e del ricorso”, e ciò sulla base del doc. E, ossia un certificato della Municipalità di ... del ... 1903, in cui è riferito che la signora ... (nonna paterna), nata ..., “ha sempre tenuto il suo domicilio in ...”, e che si è recata “in ... per raggiungere il proprio marito”, dove si è “iscritta al n. 54 del registro dei nazionali di questo R. consolato” il ... 1903. In relazione a suo padre, cittadino italiano nato a Varese il ... 1909, la ricorrente ha prodotto la “Carta di riconoscimento e nazionalità” rilasciata, il ... 1945, dal Consolato generale d’Italia a Lugano in nome del Ministero degli affari esteri del Regno d’Italia (doc. H). K. Il 16 settembre 2020, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, affermando, in sostanza, che il Messaggio LCit esprime la volontà del legislatore, che l’ordinanza sulla cittadinanza esige che l’unione coniugale sussista anche al momento della naturalizzazione, e che il “Manuale sulla cittadinanza” è stato redatto a partire dal Messaggio LCit e dalla corrispondente legislazione. L. Il 12 gennaio 2021, su invito di questo Tribunale, la ricorrente ha replicato, contestando essenzialmente l’interpretazione della LCit da parte della SEM, e sottolinea che “già sua nonna paterna (mamma di suo padre ..., vedi certificato di famiglia 20.08.2019 agli atti) signora ... nata ..., coniugata ..., nata nel 1880, era cittadina svizzera, attinente di ...”, chiedendo che la SEM si esprima in proposito. M. Il 21 aprile 2021, nel termine impartitole da questo Tribunale, la SEM ha inoltrato la sua duplica. Riguardo ai documenti trasmessi dalla ricorrente il 31 agosto 2020, essa asserisce che “sono privi di rilevanza per quanto concerne la procedura di naturalizzazione”, poiché “in primo luogo, la SEM non era a conoscenza delle informazioni [contenute nei detti documenti]. In secondo luogo, [...] l’interessata ha trasmesso una domanda di naturalizzazione agevolata [...], che si fonda essenzialmente sul legame tra un coniuge svizzero ed un coniuge straniero e non su eventuali legami di filiazione (legami che dovranno essere comprovati per il tramite di giustificativi in una eventuale nuova domanda di naturalizzazione)”. Per finire, la SEM sostiene di aver interpretato la LCit sia dal punto vista letterale che teleologico.
F-3739/2020 Pagina 5 N. Il 2 novembre 2021, facendo uso della facoltà concessale da questo Tribunale, la ricorrente ha presentato delle ultime osservazioni, ribadendo fondamentalmente che la sua nonna paterna era cittadina svizzera e che dai documenti esibiti il 31 agosto 2020 “risulta origine svizzera, cittadinanza ticinese e attinenza di ... della [sua] famiglia”. O. Il 17 gennaio 2022, questo Tribunale ha trasmesso alla SEM, per conoscenza, le ultime osservazioni della ricorrente.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e la non entrata nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata, emanata il 3 luglio 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. c PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 1 LTAF in combinato disposto con l’art. 83 lett. b a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
F-3739/2020 Pagina 6 decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente, destinataria della decisione impugnata, ha presentato il suo gravame tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1’200.–, relativo alle presunte spese processuali, nel termine prefissatole. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). 2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]). 2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iura novit curia).
F-3739/2020 Pagina 7 3. Il presente litigio verte sulla decisione della SEM, del 3 luglio 2020, di non entrata nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata presentata dalla ricorrente (decisione d’inammissibilità). 4. Si pone innanzitutto la questione del diritto applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Il 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), e della relativa ordinanza del 17 giugno 2016 (OCit, RS 141.01), la vecchia legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit), senza ordinanza, è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561). Secondo le disposizioni transitorie della LCit (irretroattività), l’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit). Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della LCit sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda (art. 50 cpv. 2 LCit). In concreto, considerato che la ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione agevolata il 13 settembre 2019 (cfr. consid. E), ossia dopo il 1° gennaio 2018, è la LCit con l’OCit che si applica. 5. In virtù dell’art. 21 cpv. 1 LCit, un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se (a) vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge, e (b) ha vincoli stretti con la Svizzera. 5.1 Come precisato dalla giurisprudenza emanata ai tempi della vLCit, la nozione di comunione coniugale sancita dall’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ossia di un'unione coniugale secondo l'art. 159 cpv. 1 del Codice civile (CC, RS 2010), ma implica pure una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali, nonché le sentenze del Tribunale federale 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 4.1, 1C_362/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.2.1 e 1C_336/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.1). In questo senso, la comunione coniugale presuppone l'esistenza, al momento del deposito
F-3739/2020 Pagina 8 della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro (“wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist”; “ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille”), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del Tribunale federale 1C_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1 e 1C_362/2017, sopraccitata, consid. 2.2.1, come pure DTAF 2010/16 consid. 4.4). 5.2 Dal canto suo, nel Messaggio LCit, il Consiglio federale aveva in particolare puntualizzato che “[...] delle domande di naturalizzazione agevolata in base all’art. 21 [LCit] non si può tenere conto qualora il coniuge svizzero sia deceduto antecedentemente alla presentazione della domanda stessa. Qualora il coniuge svizzero muoia mentre la procedura di naturalizzazione è in corso, è possibile trattare la domanda qualora non sussistano fondati dubbi sul fatto che prima del decesso del coniuge svizzero i coniugi vivessero in unione coniugale effettiva e stabile [...]” (Messaggio LCit, FF pag. 2598). 5.3 Adottando l’art. 10 OCit, in applicazione dell’art. 48 LCit (esecuzione), il Consiglio federale ha codificato quanto precisato dalla giurisprudenza sotto la vLCit, ossia che l’unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l’intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta (cpv. 1), che l’esigenza della coabitazione non è applicabile se si invocano importanti motivi giustificanti il mantenimento di due domicili separati e l’unione coniugale continua a sussistere (cpv. 2), e che l’unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione (cpv. 3). 5.4 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2, 135 V 153
F-3739/2020 Pagina 9 consid. 4.1, 131 II 249 consid. 4.1, 134 I 184 consid. 5.1 e 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Così, il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per afferrare il senso di una disposizione preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi (formali) federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2, 131 II 562 consid. 3.5, 131 II 710 consid. 4.1 e 130 II 65 consid. 4.2). 6. In concreto è assodato e non contestato che, quando la ricorrente ha depositato la sua domanda di naturalizzazione, il 13 settembre 2019, suo marito era già deceduto da più di un anno (cfr. consid. C, E e H). Partendo da questo fatto, la SEM ha considerato che, in difetto del presupposto dell’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit (art. 10 OCit) relativo all’esistenza dell’unione coniugale per poter chiedere la naturalizzazione agevolata, la domanda della ricorrente era tardiva, per cui non l’ha esaminata, pronunciando invece una decisione di non entrata nel merito, ossia d’inammissibilità. 6.1 La ricorrente rimprovera alla SEM di non aver interpretato in modo corretto l’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit, nella misura in cui essa avrebbe aggiunto una condizione, ossia l’essere in vita del coniuge svizzero al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, che non sarebbe contemplata dalla detta norma (cfr. consid. H). Ora, procedendo ad un’interpretazione letterale della norma in questione, si deve constatare che il senso reso palese dalle parole utilizzate è quello dell’esistenza attuale dell’unione coniugale, sia formalmente (matrimonio) che sul piano effettivo (cfr. consid. 5.1 e 5.3), al momento del deposito della
F-3739/2020 Pagina 10 domanda. Questo si evince in modo chiaro dall’impiego del verbo “vivere” alla forma presente (“vive da tre anni in unione coniugale”), e non alla forma passata “ha vissuto” oppure “viveva”. Questo implica, per forza di cose, che entrambi i coniugi siano ancora in vita quando il coniuge straniero depone la sua domanda di naturalizzazione (cfr. consid. 5.2). Tenuto conto che la personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte (cfr. art. 31 cpv. 1 CC), non si può che constatare, seguendo la SEM, che, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, l’unione coniugale della ricorrente con il suo marito svizzero non sussisteva più ex lege. Peraltro, sotto questo profilo, poco importa che la cessazione dell’unione coniugale non sia il risultato della loro volontà e/o del loro comportamento reciproci (adulterio, violenza coniugale, ...), come è solitamente il caso delle coppie ancora sposate al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, ma abbia una causa involontaria, ossia il decesso per malattia del congiunto svizzero. Anche un’interpretazione teleologica induce a concludere in questo senso. In effetti, lo scopo della norma è quello di permettere al coniuge straniero di ottenere, in modo agevolato rispetto alla procedura di naturalizzazione ordinaria, la cittadinanza svizzera grazie al vincolo matrimoniale con il suo consorte svizzero. Ma se l’unione coniugale non esiste più per legge al momento del deposito della domanda di naturalizzazione, per esempio a causa della morte del consorte svizzero o della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa domanda è inammissibile e, in quanto tale, non è suscettibile di dare inizio al procedimento amministrativo che può condurre all’ottenimento della cittadinanza svizzera. Sotto questo aspetto, il fatto che la ricorrente abbia preferito occuparsi di suo marito malato dal marzo al settembre 2018, anziché richiedere la naturalizzazione agevolata (cfr. consid. H), non è, sebbene ciò sia umanamente comprensibile ed encomiabile, rilevante per l’accertamento della condizione dell’esistenza dell’unione coniugale formulata all’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit (art. 10 OCit). 6.2 Di conseguenza, difettando il presupposto dell’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit (art. 10 OCit) inerente all’esistenza dell’unione coniugale (condizione formale), è a ragion veduta che la SEM non ha esaminato nel merito la domanda di naturalizzazione, pronunciando invece una decisione d’inammissibilità (motivo: tardività della domanda). 7. È doveroso ancora fare una puntualizzazione sulla motivazione del ricorso, e ciò in relazione al fatto, più volto messo in rilievo dalla ricorrente, che la
F-3739/2020 Pagina 11 sua nonna paterna era di nazionalità svizzera quando è nata (cfr. consid. J, L e N). In proposito, preso atto dei forti indizi a sostegno di questa affermazione, va sottolineato che la ricorrente non precisa chiaramente il suo ragionamento, limitandosi ad asserire “il tutto ad ulteriore conferma del pieno fondamento della sua domanda di naturalizzazione e del ricorso” (cfr. consid. J). Ora, se la ricorrente vuole dire che avrebbe acquisito per legge la cittadinanza svizzera dalla sua nonna paterna, non si capisce quale sia il senso della sua domanda di naturalizzazione agevolata, imperniata sul vincolo matrimoniale, e, di riflesso, del presente ricorso. In questa maniera la questione che sembra sollevare la ricorrente, relativa all’acquisizione della cittadinanza svizzera per filiazione (art. 1 LCit), esula dall’oggetto del litigio che è circoscritto al rifiuto della SEM di entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata. Se la ricorrente sottintende che la cittadinanza svizzera di sua nonna paterna debba essere considerata come un elemento che giocherebbe a suo favore nell’ottica della sua naturalizzazione agevolata, si deve ribadire che l’art. 21 cpv. 1 lett. a LCit (art. 10 OCit) pone, come presupposto affinché una domanda di naturalizzazione agevolata venga esaminata nel merito, che la persona richiedente sia viva e formi un’unione coniugale, formale ed effettiva, con il suo consorte svizzero. Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alle presunte implicazioni, non comprovate, della cittadinanza svizzera di sua nonna paterna si rivelano senza pertinenza per l’esito della presente procedura. Su questa scia, anche l’invocazione, in modo stringato e solo in parte intelligibile, dei principi della buona fede e dell’affidamento nonché della parità di trattamento, non giova alla tesi generale della ricorrente che il decesso del coniuge svizzero prima dell’inoltro della domanda di naturalizzazione agevolata sarebbe “privo di qualsiasi rilevanza” (cfr. consid. H). 8. In conclusione, rifiutando di entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata della ricorrente (decisione d’inammissibilità), la SEM non ha infranto il diritto applicabile (art. 49 PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto, e la decisione impugnata confermata.
F-3739/2020 Pagina 12 9. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lei già versato. Per la medesima ragione alla ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3739/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lei già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-3739/2020 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-3739/2020 Pagina 15 Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (restituzione dell’incarto K ...).