F-3537/2021

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-3537/2021

Se n t e n z a d e l 13 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker-Senn, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ..., ..., patrocinato dall'avv. Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Ginevra 4, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Documenti di viaggio per stranieri; decisione della SEM del 12 luglio 2021.

F-3537/2021 Pagina 2 Fatti: A. Il 18 settembre 2012, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica islamica del Pakistan di etnia beluci, nato il ..., privo di documenti comprovanti la sua cittadinanza, è giunto in Svizzera, dove ha presentato una domanda d’asilo all’allora Ufficio federale della migrazione (UFM), il quale ha cominciato ad istruire il caso in maniera coordinata con le domande di altri richiedenti l’asilo originari della provincia pakistana del Belucistan. Il 21 marzo 2018, su richiesta della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), frattanto subentrata all’UFM, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha redatto un rapporto (“Amtsbericht”) sul ricorrente. In esso il SIC ha valutato che il ricorrente rappresentasse una minaccia per la sicurezza interna ed esterna svizzera a causa della sua appartenenza, come ... (“...”) dal 2013, e come ... (“...”) dal 2015, al “Baloch Republican Party” (BRP), nonché per la sua funzione dirigente (“Kaderfunktion”) nell’antenna svizzera, formatasi intorno al 2010, dell’organizzazione terrorista (“Terrororganisation”) “Baloch Republican Army” (BRA), puntualizzando in particolare che “die BRP ist eine weitgehend fiktive Frontorganisation der BRA. In der pakistanischen Provinz Belutschistan ist die BRP politisch belanglos” (rapporto, pag. 4). L’8 maggio 2018, su invito della SEM, il ricorrente si è espresso sul rapporto del SIC, riconoscendo di essere un “membro attivo” del BRP, ma negando di ricoprire qualsiasi “ruolo” nella BRA, la quale non avrebbe nessun “collegamento” con il BRP. Il 20 agosto 2020, la SEM ha riconosciuto il ricorrente come rifugiato, ma l’ha “escluso dalla concessione dell’asilo perché indegno” per motivi di sicurezza nazionale riconducibili alla sua attività in seno al BRP e alla BRA, accordandogli nondimeno l’ammissione provvisoria (permesso F) data l’inammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento. Il 21 settembre 2020, tramite la sua rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo sostanzialmente che la decisione della SEM fosse annullata e che gli fosse concesso l’asilo. Il 27 marzo 2023, mediante sentenza definitiva, questo Tribunale ha respinto il ricorso (cfr. la sentenza del TAF D-4668/2020).

F-3537/2021 Pagina 3 B. Il 1° dicembre 2020, il ricorrente ha inoltrato una domanda tendente al rilascio a suo favore di un titolo di viaggio per rifugiati all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT), il quale l’ha trasmessa per competenza alla SEM. C. L’11 dicembre 2020, mediante messaggio elettronico, la SEM si è rivolta al SIC per sapere se ci fossero motivi per rifiutare la richiesta del ricorrente. Il 18 dicembre 2020, per via elettronica e in maniera confidenziale, il SIC ha comunicato alla SEM che fosse bene non autorizzare le persone come il ricorrente, con legami con il BRP e la BRA, a lasciare la Svizzera, e ciò per evitare di perturbare le relazioni internazionali con il Pakistan ed altri paesi, facilitando eventuali attività terroristiche. D. L’8 gennaio 2021, la SEM ha informato il ricorrente che “lei è membro del Baloch Republican Party (BRP), legato alla Baloch Republican Army (BRA), [la] quale ha rivendicato più di venti attacchi [in Pakistan] nei primi quattro mesi dell’anno scorso e ha ribadito la sua volontà di continuare a colpire le infrastrutture protette dall’esercito pakistano. Di conseguenza, permetterle di recarsi in un Paese terzo potrebbe avere ripercussioni negative sugli interessi interni ed esterni della Svizzera”. La SEM ha quindi concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in proposito entro il 31 gennaio a venire. Il 29 gennaio 2021, tramite la sua rappresentante, il ricorrente ha risposto alla SEM, negando innanzitutto di essere legato “de quelque façon que ce soit” alla BRA. In un secondo tempo, con riferimento alla procedura D-4668/2020 allora ancora in corso (cfr. consid. A), egli ha rimproverato alla SEM di aver violato il principio della buona fede considerando i suoi “liens” con il BRP e “son rôle de cadre” nella BRA come accertati secondo un grado di “vraisemblance prépondérante”. In terzo luogo, egli si è lamentato che lo scritto della SEM dell’8 gennaio 2021 “n’est pas suffisamment motivé pour lui permettre de se prononcer sur la prétendue menace qu’il représente pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse”. Su questa scia egli ha menzionato una decisione dell’ex Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA), secondo cui il fatto di appartenere ad un gruppo armato non costituisce “une atteinte attestée à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, aucune poursuite pénale n’ayant été ouverte en Suisse” (GICRA 1998/12). Per

F-3537/2021 Pagina 4 finire, egli ha citato i nominativi di quattro cittadini pakistani membri del BRP, rifugiati ammessi provvisoriamente, ai quali la SEM ha rilasciato dei documenti di viaggio con effetto dal 6 luglio 2018, facendo valere una corrispondente violazione del principio della parità di trattamento. E. L’8 marzo 2021, la SEM ha informato il ricorrente di respingere la sua domanda di rilascio di un documento di viaggio per rifugiati, fissandogli un termine fino al 6 aprile seguente per esigere, se del caso, l’emanazione di una decisione formale. Il 12 marzo 2021, il ricorrente ha invitato la SEM a notificargli una decisione formale. F. Il 21 luglio 2021, la SEM ha pertanto deciso di rifiutare al ricorrente il documento di viaggio per rifugiati da lui richiesto. In sostanza, riferendosi alle informazioni fornitele dal SIC, quelle del rapporto del 21 marzo 2018 e quelle del messaggio elettronico dell’8 gennaio 2021 (cfr. consid. A e C), quest’ultimo riprodotto nella decisione formale, la SEM sottolinea che esse, “affidabili” e “credibili”, mostrano che concedere un documento di viaggio al ricorrente per permettergli di recarsi in uno Stato terzo “potrebbe in pratica avere ripercussioni negative sugli interessi interni ed esterni della Svizzera”. La SEM ha riservato un riesame della sua decisione nel caso in cui questo Tribunale avesse valutato diversamente, nella procedura D-4668/2020 allora in corso (cfr. consid. A), la questione della minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera da parte del ricorrente. G. Il 6 agosto 2021, tramite la sua rappresentante, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo federale, chiedendo che gli sia concesso un documento di viaggio per rifugiati e di essere esentato dal pagamento dell’anticipo equivalente alle presunte spese processuali. In compendio, il ricorrente si lamenta che la restrizione della sua “liberté de voyager et de rendre visite à ses parents proches dans des pays tiers, n’est pas justifiée”, invocando una violazione del principio della proporzionalità. Sotto questo profilo egli rimprovera alla SEM di essersi basata su di un “risque abstrait d’atteinte aux intérêts de la Suisse”, rilevando che la BRA perpetra attentati in Pakistan a prescindere dal fatto che egli si trovi su

F-3537/2021 Pagina 5 suolo svizzero o all’estero. In questa logica egli aggiunge di confutare “tout lien avec la BRA”, rimettendosi in proposito all’esito della procedura di ricorso D-4668/2020 in materia d’asilo allora ancora in pendenza di giudizio (cfr. consid. A), e constata che “il n’existe aucun rapport détaillé sur ses prétendues activités terroristes pour le compte de la BRA, quand bien même il se trouve sur sol suisse depuis près de dix ans” (cfr. ricorso, pagg. 4 a 6). H. Il 18 novembre 2021, questo Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento dell’anticipo spese, invitando nel contempo la SEM a rispondere al ricorso entro il 3 gennaio successivo. I. Il 10 dicembre 2021, la SEM ha presentato la risposta al ricorso, chiedendone il rigetto con la conferma della decisione impugnata. J. L’11 febbraio 2022, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha inoltrato la replica, riaffermando i suoi argomenti e le sue conclusioni.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 luglio 2021 (rifiuto di rilasciare un documento di viaggio per rifugiati), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti, la presente sentenza

F-3537/2021 Pagina 6 non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 6 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (“iura novit curia”, art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sul rifiuto da parte della SEM di rilasciare al ricorrente un documento di viaggio per rifugiati, e ciò sulla base del motivo

F-3537/2021 Pagina 7 che egli rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza interna es esterna della Svizzera. 4. Fondandosi sulla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, parzialmente modificata e ridenominata, con effetto dal 1° gennaio 2019, legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20 [LStr, RU 2018 3171]; N.B.: le modifiche materiali in questione, come pure quelle successive, sono ininfluenti sulla trattazione della presente procedura), nonché sulla legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), sulla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CSR, RS 0.142.30) e sulla Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (CSA, RS 0.142.40), il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5), in vigore dal 1° dicembre 2012. L’ODV ha subito diverse modifiche dalla sua adozione al 21 luglio 2021, data di rilascio della decisione impugnata, entrate in vigore rispettivamente il 1° marzo 2017 (RU 2017 563), il 15 settembre 2018 (RU 2018 3129), il 1° giugno 2019 (RU 2019 1475), il 2 febbraio 2020 (RU 2019 2633), il 1° aprile 2020 (RU 2020 955) e l’11 marzo 2022 (RU 2022 168). In virtù delle norme transitorie alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore dell’ODV, si applica il nuovo diritto (art. 32 ODV). Ciò premesso, siccome in concreto la domanda di documento di viaggio è stata inoltrata il 1° dicembre 2020 e che la decisione impugnata è stata emanata il 21 luglio 2021, è applicabile ratione temporis l’ODV nella sua versione in vigore dal 2 febbraio 2020 al 21 luglio 2021. Gli articoli dell’ODV sono così citati, in prosieguo, secondo il loro tenore durante il detto periodo. 5. 5.1 Durante il suo soggiorno in Svizzera lo straniero deve essere in possesso di un documento di legittimazione (nazionale) valido (art. 89 LStrI). In assenza di documenti di legittimazione lo straniero è tenuto a procurarseli o a collaborare a questo fine con le autorità (art. 90 lett. c LStrI). 5.2 La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti (art. 59 cpv. 1 LStrI).

F-3537/2021 Pagina 8 5.3 Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che: (a) è considerato rifugiato ai sensi della CSR; (b) è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della CSA; (c) è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio (art. 59 cpv. 2 LStrI). 5.4 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’art. 66a o 66a bis

del Codice penale (CP) o dell’art. 49a o 49a bis del Codice penale militare (CPM; art. 59 cpv. 3 LStrI). Il Consiglio federale ha precisato che la minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera include “segnatamente la minaccia della priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende, ad esempio, la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, attività vietata di servizio d’informazione, criminalità organizzata, atti o tentativi volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l’ordine dello Stato” (Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002 concernente la LStr [Messaggio LStr], FF 2002 3327, pag. 3429; cfr. anche le DTAF 2021 VII/7 consid. 9 e 10 e 2018 VI/5 consid. 3.1 a 3.10). 6. 6.1 I documenti di viaggio secondo l'art. 1° cpv. 1 ODV (titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri e documenti di viaggio sostitutivi per stranieri) costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri; con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero (art. 12 cpv. 1 ODV). Pertanto, i detti documenti non sostituiscono un passaporto (nazionale) valido riconosciuto dalla comunità internazionale (cfr. la sentenza del TAF C-5873/2011 del 26 giugno 2013 consid. 5). Uno straniero che è privo di documenti di legittimazione, ma che è titolare di un permesso di domicilio, ha diritto ad un passaporto per stranieri (art. 59 cpv. 2 lett. c LStrI e 4 cpv. 1 ODV). Può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) essere rilasciato dalla SEM un passaporto per stranieri a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio, ma titolare di un permesso di dimora (art. 4 cpv. 2 ODV), come pure ad una persona ammessa provvisoriamente e sprovvista di documenti di viaggio

F-3537/2021 Pagina 9 se la SEM ne autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all'art. 9 ODV, in particolare per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali (art. 1° cpv. 1 lett. b e 4 cpv. 4 ODV). 6.2 Le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno, segnatamente (a) in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto (i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge) oppure (b) per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali (art. 9 cpv. 1 e 3 ODV). È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi dell’ODV lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e: (a) dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o (b) per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (in tedesco: “für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist”; in francese: “qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage”; art. 10 cpv. 1 ODV). Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti di viaggio (art. 10 cpv. 2 ODV). Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza (art. 10 cpv. 3 ODV; cfr. anche la DTAF 2014/23 consid. 5.2). L'assenza di documenti di viaggio è accertata dalla SEM nell'ambito dell'esame della domanda (art. 10 cpv. 4 ODV). 6.3 Dal canto suo, la giurisprudenza ha precisato che la questione dell’impossibilità di procurarsi dei documenti di viaggio nazionali deve essere analizzata in base a criteri oggettivi, non soggettivi (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1, con i relativi riferimenti). L’impossibilità è oggettiva quando, nonostante lo straniero intraprenda tutti i passi necessari in vista di procacciarsi un documento di viaggio nazionale, la sua richiesta è rifiutata dalle autorità del suo paese senza motivi sufficienti (cfr., tra le altre, le sentenze del TAF F- 1163/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, e C-5873/2011 del 26 giugno

F-3537/2021 Pagina 10 2013 consid. 4.4). Peraltro, spetta allo straniero fornire la prova dell’impossibilità oggettiva di ottenere un passaporto nazionale valido da parte delle autorità del suo paese (cfr., in particolare, la sentenza del TAF F-525/2018 del 4 aprile 2019 consid. 6.2 con i diversi riferimenti giurisprudenziali).

6.4 È utile ancora ricordare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva competenza del paese d'origine della persona interessata, il quale decide sulla base di procedure e modalità previste dal suo diritto nazionale. In altri termini, il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione nazionale (cfr., in questo rispetto, l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri, del 17 febbraio, 17 giugno e 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C, all’indirizzo Internet: http://www.vpb.admin.ch/ital/cont/aut/aut_1.1.3.2.html [non più disponibile in linea]). 7. 7.1 In concreto è innanzitutto necessario rilevare che questo Tribunale ha confermato, con sentenza definitiva del 27 marzo 2023, la decisione della SEM del 20 agosto 2020, che ha negato al ricorrente l’asilo, concedendogli invece l’ammissione provvisoria (cfr. consid. A). Confermando la decisione della SEM, questo Tribunale ha valutato che il ricorrente rappresenta una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, e questo con riferimento al rapporto del SIC del 21 marzo 2018, argomentando in sostanza che, “in assenza di una presa di distanza da parte del ricorrente nei confronti del BRP, si presume che egli abbia svolto un’attività illegittima in relazione al BRA” (cfr. la sentenza del TAF D-4668/2020 pagg. 9 e 10). Ora, atteso che, dalla pronuncia di questa sentenza fino ad oggi, non risulta che siano sopravvenuti nuovi fatti rilevanti sotto questo profilo, e che perdipiù, dal momento della sua replica dell’11 febbraio 2022, il ricorrente non ha più allegato alcunché in proposito, non rimane che rinviare a questa valutazione. Pertanto, siccome rappresenta una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera a causa della sua attività in seno al BRP e alla BRA, minaccia che diverrebbe ancora più concreta se avesse la possibilità di recarsi all’estero (cfr. consid. 7.3), il ricorrente non ha diritto, a prescindere

F-3537/2021 Pagina 11 dal suo statuto di straniero ammesso provvisoriamente, al rilascio di un documento di viaggio per rifugiati (art. 59 cpv. 3 LStrI [consid. 5.4]). 7.2 Considerato che la procedura d’asilo e la procedura di rilascio di un documento di viaggio per rifugiati iniziate dal ricorrente si sono intersecate, la SEM ha dovuto, per trattare la seconda, rivolgersi di nuovo al SIC l’11 novembre 2020, il quale l’ha invitata a respingerla, essenzialmente in base agli argomenti già esposti nel proprio rapporto del 21 marzo 2018 (cfr. consid. A, B, C e F). La SEM non ha così rilasciato alcun documento di viaggio al ricorrente, riproducendo per intero la presa di posizione del SIC, dalla quale si evince che “permettere alle persone chiave [del BRP e/o della BRA] di recarsi in un Paese terzo darebbe loro l’opportunità di incontrare altre persone e quindi di partecipare indirettamente alle attività terroristiche in Belucistan. Gli stessi potrebbero trasmettere informazioni o istruzioni da dirigenti residenti in Svizzera. È quindi probabile che tali persone approfittino dei loro spostamenti all’estero per svolgere tali attività, senza alcuna possibilità di controllo [...]” (cfr. decisione impugnata, pag. 4 [consid. F]). Di conseguenza, dato che il solo fatto di poter recarsi all’estero grazie ad un documento di viaggio per rifugiati può mettere a repentaglio la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, il ricorrente non ha diritto, a prescindere dal suo statuto di straniero ammesso provvisoriamente, al rilascio del documento in questione (art. 59 cpv. 3 LStrI [consid. 5.4]). Riguardo alle riflessioni che il ricorrente ha formulato nel suo gravame (cfr. consid. G), va osservato che, in seguito alla pronuncia della sentenza definitiva del TAF D-4668/2020, esse non sono più pertinenti, per cui non sono atte ad influire sull’esito del presente litigio. 8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e

F-3537/2021 Pagina 12 della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, il ricorrente è stato esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali (cfr. consid. H). Pertanto, nonostante l’esito negativo del ricorso, non gli si addossano spese processuali. Al ricorrente, che soccombe, non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-3537/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-3537/2021 Pagina 14 Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata); – alla SEM (n. di rif. N ...; allegato: copia della replica del ricorrente, dell’11 febbraio 2022, per conoscenza).

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