B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-3297/2019
Sentenza del 13 giugno 2022 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Jenny De Coulon Scuntaro, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, patrocinato dall’avv. Marco Rocca, Via Nicola Macrì 9, IT-88838 Mesoraca (KR), ricorrente,
contro
Ufficio federale di polizia (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d’entrata in Svizzera Fedpol.
F-3297/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il (...), ha soggiornato per un breve periodo in Svizzera nel 1981, paese ove risiede tutt’ora la sorella, (...), titolare di un permesso C UE/AELS. Anche il figlio (...) risulta essersi insediato in Svizzera grazie ad un permesso B UE/AELS valido sino al (...) 2016. Quest’ultimo avrebbe nondimeno fatto ritorno in Italia già nel 2012. B. Il (...) 1996 le autorità federali hanno emesso un primo divieto d’entrata valido sino al 22 dicembre 1998 per contravvenzione in materia di diritto degli stranieri (uso di documento falso, indicazione di falso nome, entrata illegale). C. Nel corso degli anni, la persona del ricorrente ha interessato a più riprese la giustizia italiana, direttamente ed indirettamente. C.a Nel certificato del Casellario Giudiziale italiano figurano le seguenti iscrizioni (cfr. atti fedpol [...]). – (...) 1987: detenzione illegale di armi e munizioni, 4 mesi di reclusione (inizialmente sospesi, sospensione successivamente revocata); – (...) 1988: violazione delle norme urbanistico edilizie, 2 mesi di arresto (sospesi); – (...) 1991: violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psi- cotrope: 1 anno e 4 mesi di reclusione (inizialmente sospesi, sospen- sione successivamente revocata); – (...) 1993: ricettazione in concorso (3 anni di reclusione); – (...) 1996: oltraggio a pubblico ufficiale (2 mesi di reclusione); – (...) 1997: violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle per- sone pericolose (6 mesi di reclusione); – (...) 1998: furto (2 mesi di reclusione commutati in multa); – (...) 2008: detenzione illegale di armi (3 anni di reclusione, parzialmente condonati in applicazione dell’indulto);
F-3297/2019 Pagina 3 – (...) 2015: violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle per- sone pericolose, 1 anno e 8 mesi di reclusione (successivamente so- spesi e poi commutati in detenzione domiciliare [cfr. atti fedpol ...]). C.b Le circostanze di cui sopra non sono gli unici casi in cui gli inquirenti italiani si sono interessati direttamente alle attività dell’insorgente. – Egli, è innanzitutto stato imputato in un procedimento per il reato di as- sociazione mafiosa e concorso in omicidio aggravato ai danni di un certo B., venendo assolto per non aver commesso il fatto con sen- tenza del (...) 2004 della Corte di Assise di C., confermata il (...) 2005 dalla Corte di Assise di Appello di C._______ (cfr. ricorso [...]); rispettivamente con sentenza del (...) 2006 della Corte di Assise di C._______ (cfr. replica [...]); – Un’altra indagine che lo ha riguardato personalmente verteva sull’esi- stenza di un’associazione armata di tipo mafioso denominata “cosca (...)” nonché sull’ipotesi che egli abbia diretto un’associazione finaliz- zata allo smercio di sostanza stupefacente. Dopo una condanna in primo grado a 21 anni di reclusione, pronunciata il (...) 2010 dal Tribu- nale di D., il ricorrente è stato assolto per insussistenza dei fatti con sentenza emessa il (...) 2011 dalla Corte d’Appello di C. (cfr. ricorso [...]). C.c Il suo nominativo si ritrova peraltro anche in alcune procedure penali che hanno lambito terzi. – Il (...) 2005 terze persone sono state condannate dal Giudice dell’udienza preliminare (di seguito: GUP) presso il Tribunale di C._______ alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per titolo di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso affiliata alla ‘ndrangheta facente capo, quantomeno per un certo lasso di tempo, all’insorgente (cfr. atti fedpol [...]). Il (...) 2006 tale sentenza è stata smentita dalla Corte di Appello di C._______, che ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto (cfr. atti fedpol [...]);
– Nell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (di seguito: OCC), emessa il 17 gennaio 2008 dall’Ufficio dal giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) del Tribunale ordinario di E._______ a carico di terze persone, egli è menzionato quale “capo della cosca (...)”, ossia di “un’associazione a delinquere di tipo mafioso” (cfr. atti fedpol [...]). Tale procedimento è
F-3297/2019 Pagina 4 successivamente stato trasferito alla Procura della Repubblica di F._______, per poi venir archiviato, il (...) 2016, su richiesta della medesima (cfr. ricorso [...]).
– La sentenza del (...) 2011 della Corte di appello di C., sfociata nell’assoluzione di una persona estranea al presente procedimento, ha premesso “quale dato pacifico” e come osservato il (...) 2011 dalla Corte Suprema di Cassazione, nel frattempo adita su ricorso dal Procuratore generale, l’esistenza, a far data dal 1989, di un’associazione di stampo mafioso operante in G. e diretta dapprima dal cugino H._______ e poi dall’odierno ricorrente (cfr. atti fedpol [...]).
– Nell’ordinanza di applicazione di misura coercitiva (di seguito: OMC) spiccata il (...) 2017 dal GIP presso il Tribunale di C._______ nei confronti di altri indagati il nome del ricorrente compare a più riprese ed è identificato quale capo ‘ndrina (cfr. atti fedpol [...]). Secondo quanto riportato dalla stampa, tale operazione ha condotto alla condanna in appello di (...).
– Sebbene non figuri nel registro degli indagati, i riferimenti all’insorgente quale persona con un ruolo verticistico nella ‘ndrangheta risultano costanti anche nella richiesta per l’applicazione di misure cautelari personali trasmessa il (...) 2020 dalla Procura della Repubblica all’attenzione del Tribunale di C._______ ed inerente ad un’ulteriore operazione antimafia (cfr. atti fedpol [...]), poi a sua volta recepita mediante OMC il (...) 2021 dal GIP presso il Tribunale di C._______ (cfr. atti fedpol [...]). Il procedimento ha condotto alla condanna (...).
D. Sul territorio elvetico il ricorrente non risulta essere stato direttamente lam- bito da procedure penali. Negli atti relativi ad un’inchiesta coordinata dal Ministero pubblico della Confederazione, che non ha portato a condanne per titolo di organizzazione criminale (per un compendio della vicenda giu- diziaria si veda Tribunale penale federale, SN.2015.13 del 19 agosto 2015), sono tuttavia molteplici i richiami alla sua persona (cfr. atti fedpol [...]). E. Nel corso degli anni A._______ è stato oggetto di varie misure di privazione della libertà in Italia, l’ultima in ordine di tempo in essere sino al (...) 2020 (cfr. replica finale [...]). Ancora il (...) 2019, il Tribunale di Sorveglianza di
F-3297/2019 Pagina 5 C._______ indicava come attuale la sua frequentazione di pregiudicati (cfr. atti fedpol [...]). F. Il (...) 2018, mediante nota confidenziale, (...) ha segnalato il caso a fedpol chiedendo che venisse valutata l’emissione di un divieto d’entrata (cfr. atti fedpol [...]). G. Il (...) 2019 fedpol ha consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), il quale ha fatto presente di non disporre di elementi riguardo al ricorrente e di non sollevare alcuna obiezione alla pronuncia di un divieto d’entrata nei suoi confronti (cfr. atti fedpol [...]). H. L’11 aprile 2019 fedpol ha emanato nei confronti dell’interessato un divieto d’entrata per la Svizzera ed il Liechtenstein, valido da subito e sino all’11 aprile 2039 (20 anni). La notifica di tale provvedimento ha avuto luogo per via diplomatica il 31 maggio 2019 a G._______ (cfr. ricorso [...]). L’Ufficio federale di polizia ha ritenuto che il ricorrente costituisca una mi- naccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, da cui la neces- sità di emettere un divieto d’entrata nei suoi confronti. Detta autorità ha fondato le proprie valutazioni sulla base del fatto che la giustizia italiana avrebbe accertato in sede di giudizio l’esistenza di una cosca ‘ndrangheti- sta di cui egli sarebbe il vertice. Fedpol ha innanzitutto citato alcuni stralci dell’OCC emessa dal GIP di E._______ il (...) 2008, secondo la quale il sodalizio (...) ossequierebbe tutti i requisiti dell’organizzazione criminale di tipo mafioso. Dopo aver elencato i principi in forza dei quali può essere pronunciato un divieto d’entrata e richiamato le iscrizioni presenti nel ca- sellario giudiziale, l’autorità di prima istanza ha precisato che svariate in- chieste esperite dalle autorità elvetiche e italiane avrebbero evidenziato il ruolo dirigenziale di A._______ in seno all’omonima cosca. Risulterebbe invero assodato, anche grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, che l’interessato sia la vera mente della ‘ndrina di G._______. Riferendosi ad un’ulteriore indagine, fedpol ha fatto notare che nel corso di una conversazione intercettata dagli inquirenti, alcuni esponenti di un’altra cosca avrebbero discusso di investimenti da effettuare in Svizzera previo avallo del ricorrente. Sempre sulla base della precitata OCC si evincerebbe che parte delle attività illecite avrebbero lambito il territorio elvetico. Inoltre, ha proseguito fedpol, l’insorgente si sarebbe già rifugiato in Svizzera in
F-3297/2019 Pagina 6 passato allorché latitante. Conto tenuto dei suoi “legami privati e commer- ciali”, egli, laddove si stabilisse in Svizzera, sarebbe in grado di dirigere o realizzare attività di sostegno al proprio clan. Ciò assodato e vista la fun- zione di capo cosca nonché l’indissolubilità del vincolo mafioso, la restri- zione ai diritti derivanti dall’ALC sarebbe giustificata. Dato il profilo della persona, un divieto della durata di 20 anni risulterebbe dipoi conforme al principio di proporzionalità. I. Con memoriale rubricato 24 giugno 2019, redatto da un legale italiano e consegnato brevi manu il 28 giugno 2019, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l’annullamento del divieto d’en- trata. In detto contesto egli ha osservato come i presupposti applicativi in rela- zione ai precedenti penali ed agli indizi di pericolosità sociale farebbero difetto. Innanzitutto, lo spaccato evidenziato da fedpol sarebbe fuorviante e tendenzioso, nonché scollegato dagli esiti delle vicende processuali con- clusesi con la piena assoluzione del ricorrente e l’accertamento dell’insus- sistenza della “cosca (...)”. Il ricorrente ha precisato in primo luogo di es- sere stato completamente e definitivamente assolto per quanto riguarda il reato di associazione mafiosa ed il concorso in omicidio aggravato ai danni di B.. La sussistenza di una cosca portante il suo nome sarebbe stata smentita anche da un’ulteriore sentenza emessa il (...) 2011 dalla Corte d’Appello di C.. Oltremodo, la citata OCC (...) non riguarde- rebbe in alcun modo il ricorrente. L’inchiesta ad essa relativa avrebbe pe- raltro trovato naturale definizione, stante l’infondatezza del quadro accusa- torio, nell’archiviazione da parte del GIP di F.. Qui la stessa pub- blica accusa avrebbe ravvisato il mancato accertamento dell’esistenza della “cosca (...)” in sede giudiziaria. Non vi sarebbero dunque provvedi- menti giudiziari che possano suffragare la tesi del tutto immotivata conte- nuta nel divieto d’entrata litigioso. Dipoi, si legge nel gravame, andrebbe rimarcato che nemmeno precedentemente o successivamente a tali vi- cende giudiziarie si sarebbero registrate pronunce o inchieste attestanti l’operatività di una consorteria in detto ambito territoriale. Su questi presup- posti, ancor prima di smentire la natura di partecipante di A., biso- gnerebbe interrogarsi su quale debba essere la struttura a cui questi possa essere associato. Evanescente sarebbe anche il richiamo ad un’indagine condotta in Svizzera e ad un’altra coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di C., in cui non solo l’insorgente non sarebbe indagato, ma addirittura involgerebbe una presunta ‘ndrina operante a (...), luogo diverso e distante da G. (il ricorrente si riferisce all’OMC spiccata
F-3297/2019 Pagina 7 il (...) 2017 dal GIP di C.). A mente dell’insorgente, sarebbe oltre- modo assurdo pretendere di inferire l’esistenza di una cosca ‘ndranghetista sulla sola base di una conversazione tra terze persone la cui natura dovrà ancora essere sviscerata in un processo. Anche l’inchiesta elvetica, peral- tro risalente ad un “periodo preistorico”, avrebbe condotto all’archiviazione dell’ipotesi accusatoria inerente all’esistenza di un sodalizio criminale. Quindi, nel caso in narrativa difetterebbero quei sospetti fondati su indizi sufficientemente seri ed atti ad identificare una minaccia nella persona dell’interessato, non toccato da alcuna indagine attuale tale da legittimare anche il solo dubbio del sospetto. Del resto, ha concluso l’insorgente, dal casellario giudiziale emergerebbe che l’ultima vicenda riguarderebbe una condanna per detenzione di arma da fuoco risalente al 2006, avendo in altri termini il ricorrente mantenuto una condotta specchiata nell’ultimo cor- poso periodo. Occorrerebbe peraltro rilevare che proprio a decorrere da tale anno egli sarebbe portatore di handicap e costretto in sedia a rotelle, ossia affetto da criticità motorie tali da renderlo inidoneo alla commissione di delitti. A sostegno della sua impugnativa egli ha prodotto l’ordinanza della Corte di Appello di C. del (...) 2011, da cui si evincono segnatamente le assoluzioni di cui al punto C.b., primo trattino; la sentenza della Corte di Appello di C._______ menzionata al punto C.b., secondo trattino; l’OCC del GIP di E._______, la richiesta e decreto di archiviazione citati sub lett. C.c, secondo trattino; la documentazione medica riguardante il suo stato d’invalidità. J. Per mezzo di decisione incidentale del 9 luglio 2019, il TAF ha invitato l’in- sorgente a versare, entro il 26 agosto 2019, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente confluita nelle casse del Tribunale. K. Con ordinanza del 28 agosto 2019, questo Tribunale ha trasmesso copia del gravame e dei relativi allegati a fedpol invitandolo a presentare una risposta. L. Il 31 ottobre 2019, l’autorità di prima istanza ha inoltrato il proprio atto re- sponsivo. Qui fedpol si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie valu- tazioni. In primo luogo ha segnalato nuovamente come la presenza di as-
F-3297/2019 Pagina 8 soluzioni non risulti determinante per l’emanazione di misure amministra- tive preventive, potendosi l’autorità fondare su informazioni in possesso della polizia, che derivano da un capo d’accusa o da sentenze di primo grado. D’altro canto, secondo l’autorità intimata la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la “competenza ad emanare un divieto di un permesso di sog- giorno” già solo sulla base della vicinanza con la criminalità organizzata. L’assoluzione pronunciata il (...) 2011 dalla Corte d’Appello di C._______ si fonderebbe poi essenzialmente su aspetti formali propri al diritto penale, la Corte avendo peraltro considerato dati forti indizi quo alla sussistenza della cosca e del ruolo apicale dell’odierno insorgente. In detto contesto diversi collaboratori di giustizia gli avrebbero mosso gravi e convergenti addebiti rilasciando dichiarazioni che permetterebbero di affermare l’esi- stenza del sodalizio criminale. Inoltre, in ambito amministrativo il grado della prova risulterebbe minore. A prescindere dall’esito di tale procedi- mento – ha proseguito l’Ufficio federale in parola – andrebbe constatato come nel 1996 il ricorrente sarebbe stato colpito da custodia cautelare per titolo di associazione di stampo mafioso, concorso in omicidio, concorso in detenzione e porto illegale d’armi in luogo pubblico. La stessa richiesta di assistenza giudiziaria a suo tempo indirizzata alle autorità svizzere si sa- rebbe basata sul fatto che l’insorgente fosse a capo di una ‘ndrina. Il fatto che il proscioglimento abbia in un secondo momento condotto alla conces- sione di un risarcimento per ingiusta detenzione risulterebbe finanche inin- fluente, atteso che dalla rispettiva ordinanza si evincerebbe pure ch’egli sarebbe un “personaggio criminale recidivo”. Nel prosieguo della sua me- moria, fedpol ha richiamato nuovamente l’OCC emessa il (...) 2008 dal GIP di E., da cui a suo dire emergerebbe inequivocabilmente l’esi- stenza della cosca ed il ruolo verticistico di A.. Anche dalla sen- tenza del (...) 2011 della Corte Suprema di Cassazione si dedurrebbe l’esi- stenza del sodalizio in parola, l’appartenenza del ricorrente al medesimo e le frequentazioni tra quest’ultimo ed altri affiliati. L’emergenza storica del gruppo sarebbe peraltro dimostrata anche dai vari riscontri nella stampa. Dal canto suo, l’archiviazione avvenuta a F._______ avrebbe quale oggetto alcuni reati finanziari, risultando così irrilevante. Al contrario, ha sottoli- neato l’autorità di prima istanza, nell’inchiesta a suo tempo esperita in Sviz- zera i richiami all’insorgente risulterebbero costanti ed i punti di contatto con il territorio elvetico assodati. Quo all’attualità della minaccia, l’ultima iscrizione nel casellario giudiziale risalirebbe al 2015 e indipendentemente da ciò, il vincolo associativo sarebbe quasi impossibile da sciogliere. Fed- pol si è poi riferito ad un’altra vicenda giudiziaria, estrapolando alcuni pas- saggi della sentenza del (...) 2005 del GUP di C._______, che avrebbe condotto alla condanna del ricorrente e di altre persone per titolo di appar-
F-3297/2019 Pagina 9 tenenza ad un’associazione armata di tipo mafioso. Anche a questo sog- getto, il fatto che ad essa abbia fatto seguito un’assoluzione in appello non sarebbe decisivo. In conclusione, l’autorità resistente si è chinata sulle ca- pacità cognitive dell’insorgente, che sarebbero integre nonostante l’handi- cap. Le limitazioni motorie, ha contestualizzato fedpol, non risulterebbero ad esse sole tali da renderlo inidoneo alla commissione di delitti. L’Ufficio federale ha allegato i propri atti suddivisi in due plichi: il primo per l’autorità giudiziaria; il secondo per il ricorrente, comprensivo dei documenti a lui accessibili, in parte resi illeggibili. M. Con scritto del 27 novembre 2019, la dott. iur (...), attiva presso lo studio legale (...), si è notificata mediante regolare procura. N. Con ordinanza del 29 novembre 2019, questo Tribunale ha inoltrato alla precitata mandataria la risposta di fedpol e gli atti da essa designati come accessibili alla parte, fissandole un termine per la presentazione della re- plica. O. Dopo aver richiesto due distinte proroghe del termine di cui sopra, il 6 feb- braio 2020 la dott. iur (...) ha comunicato di rinunciare al mandato, infor- mando il TAF circa la continuazione del rapporto di rappresentanza tra il ricorrente e l’avv. Marco Rocca (...). P. Con allegato datato il giorno stesso ma inoltrato l’11 febbraio 2020 (cfr. tim- bro del plico raccomandato), il ricorrente si è espresso tempestivamente in replica per mano dell’avv. Marco Rocca. In tale sede il ricorrente ha criticato in modo generalizzato l’allegato re- sponsivo presentato da fedpol, evidenziando in limine quello che ha defi- nito un “innovativo metodo di [...] estrapolare [...] frammenti di attività d’in- dagine o sprazzi di un più complesso ragionamento logico riportato in atti giudiziari” per dedurne l’esistenza della “cosca (...)”. A suo dire, non sa- rebbe certo bastevole che “qualcuno”, nei processi celebrati nel corso degli anni, abbia fatto riferimento alla medesima, per dare tale fattualità per as- sodata. Nel prosieguo, l’insorgente ha poi posto l’accento sul fatto che la giurisprudenza citata da fedpol a sostegno dell’irrilevanza quanto all’as- senza di condanne riguarderebbe casi nei quali i soggetti erano imputati in
F-3297/2019 Pagina 10 procedimenti in corso o contro i quali erano state emesse sentenze di primo grado impugnate, differendo così in modo sostanziale dalla presente fatti- specie. Per quanto concerne la sentenza del (...) 2011 della Corte d’Ap- pello di C., l’esegesi proposta dall’autorità di prima istanza non sarebbe sostenibile. Detto procedimento sarebbe infatti scaturito dalle di- chiarazioni di H., già ritenute condizionate e non attendibili. Il con- tributo dato dagli altri collaboratori di giustizia sarebbe stato inconferente. Concludendo quanto all’esistenza del sodalizio criminale, l’autorità resi- stente avrebbe così sovvertito la stessa valutazione della Corte territoriale, secondo la quale le dichiarazioni dei chiamanti non risultavano coincidenti introducendo elementi logicamente incompatibili. Quo all’omicidio di B., relativamente al quale egli ha prodotto la sentenza del (...) 2006 della Corte di Assise di C., il ricorrente ha sottolineato di es- sere stato completamente e definitivamente assolto, da cui l’irritualità del richiamo di fedpol a dei frammenti di attività d’indagine risalenti al 1996. Stucchevole, in questo contesto, sarebbe pure il riferimento al ridimensio- namento dell’indennizzo concesso in sede civile. Venendo all’OCC del GIP di E., già più volte menzionata, l’insorgente ha nuovamente rimar- cato che desumere dalla stessa un qualsivoglia accertamento in sede giu- diziaria dell’esistenza di un sodalizio criminale equivarrebbe ad un falso grossolano. Non sarebbe invero ammissibile trasformare delle mere ipotesi investigative in certezze giuridiche, decretando così la fine del diritto, pe- raltro sorvolando sull’esito nei termini di quanto constatato nella successiva archiviazione richiesta dalla Procura di F.. Il fatto poi, che l’inchie- sta vertesse su di reati finanziari lo avrebbe disvelato quella stessa Pro- cura, smentendo le tesi investigative. Ancor più eloquente, a mente dell’in- sorgente, sarebbero i rinvii alla sentenza del (...) 2011 della Corte Suprema di Cassazione, di cui sarebbero stati citati stralci inerenti la ricostruzione in fatto delle fasi giudiziarie antecedenti e censure della Procura Generale. Disarmante risulterebbe poi la tesi secondo la quale la dimostrazione dell’esistenza della cosca si inferirebbe dai media. I rapporti inerenti l’in- chiesta elvetica cui ha rinviato fedpol si fonderebbero anch’essi su allega- zioni prive di pregnanza. Quanto deciso a C._______ il (...) 2005 riguarde- rebbe oltretutto terze persone e non A., come preteso dall’autorità inferiore. Anche a tal riguardo sarebbe a torto stato posto l’accento sulle valutazioni di prima istanza senza prestare attenzione a quanto conchiuso dall’organo di gravame. In sede conclusiva, il ricorrente ha oltracciò sotto- lineato che il divieto d’entrata sarebbe pure contrario al principio della pro- porzionalità ed alla giurisprudenza topica. In detto contesto ricorrente ha versato agli atti la sentenza della Corte di Assise di C. di cui al punto C.b, primo trattino.
F-3297/2019 Pagina 11 Q. Con ulteriore decisione incidentale del 13 febbraio 2020, il TAF ha consta- tato la cessazione del rapporto rappresentanza tra A._______ e lo studio legale (...). Ha quindi trasmesso copia della replica all’autorità inferiore uni- tamente ai relativi allegati concedendole un termine per inoltrare eventuali ulteriori osservazioni. R. Il 13 marzo 2020 fedpol ha inoltrato la propria duplica a cui ha allegato corposa documentazione addizionale. L’ufficio federale ha innanzitutto rivendicato di aver esposto numerosi ele- menti a suffragio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, facendo capo ai trascorsi processuali, all’estratto del casellario giudiziale, alle mi- sure di prevenzione emesse nei suoi confronti ed ai rapporti della polizia giudiziaria. Ha quindi richiamato dottrina e giurisprudenza per porre l’ac- cento sul carattere preventivo dell’art. 67 LStrI. Tornando al merito della questione, l’autorità inferiore ha osservato come la vicenda B._______ non sarebbe di diretto rilievo nell’ambito della presente procedura, sebbene ab- bia contribuito alla ricostruzione storica della “cosca (...)” in merito alla cui esistenza tutte le fonti risulterebbero convergenti. Il fatto che in sede penale la credibilità dei pentiti non sia stata ritenuta data al di là di ogni ragionevole dubbio non vincolerebbe l’autorità amministrativa. Differentemente da quanto preteso nella replica, le informazioni riportate nella stampa ripren- derebbero fedelmente quanto emerso dall’OMC spiccata il (...) 2017 dal GIP di C.. Detta operazione antimafia avrebbe condotto alla con- danna di diverse persone, la cui collaborazione con l’insorgente sarebbe stata evidenziata proprio nel citato atto giudiziario. Egli avrebbe in partico- lare partecipato a numerose riunioni con i vertici di varie ‘ndrine e sarebbe citato in alcune intercettazioni. Ciò equivarrebbe ad un chiaro indice di ap- partenenza. Ulteriore elemento a comprova della particolare minaccia che rappresenterebbe il ricorrente sarebbe la dimensione internazionale del suo coinvolgimento. La “cosca (...)” si sarebbe infatti ramificata nella pro- vincia di I. ed in diversi territori elvetici. Dopo aver nuovamente dato risalto all’importanza del legame di sangue, l’autorità resistente ha ri- badito la necessità di contrastare con fermezza ogni futura connessione tra il ricorrente ed il territorio elvetico. In ultima analisi, fedpol ha svolto un pa- rallelismo tra le misure preventive previste del diritto svizzero e quelle ita- liane, di cui l’ultima risalirebbe al (...) 2008. Quo alla proporzionalità, l’au- torità di prima istanza ha messo in risalto come le stesse allegazioni dell’in- sorgente lascerebbero trasparire che i suoi interessi ad entrate in Svizzera risulterebbero nettamente inferiori all’interesse pubblico a tenerlo lontano.
F-3297/2019 Pagina 12 Il divieto d’entrata sarebbe peraltro anche conforme all’Accordo tra la Sviz- zera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circo- lazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vi- gore dal 1° giugno 2002. Ancora, ha concluso fedpol, l’associazione dell’in- teressato con pregiudicati così come il suo ruolo di capo cosca indicato dai collaboratori di giustizia si evincerebbe chiaramente dall’ordinanza emessa il (...) 2019 dal Tribunale di Sorveglianza di C.. S. Il 6 maggio 2020 il TAF ha dato comunicazione della replica al ricorrente, trasmettendo anche gli atti addizionali accessibili alla parte e concedendo- gli la facoltà di prendere ulteriormente posizione limitatamente a quanto non già addotto in precedenza. T. Il 14 maggio 2020 il ricorrente ha inoltrato la propria replica finale. Egli ha esordito ironizzando sul valore conferito da fedpol alle dichiarazioni di H., già giudicato inattendibile dagli inquirenti italiani ed espulso dal programma di protezione testimoni in quanto imputato e condannato per traffico d’armi nel periodo di collaborazione. L’insorgente ha quindi pun- tualizzato di non aver mai messo in discussione la sovranità elvetica per l’emissione di provvedimenti preventivi, rilevando nondimeno che quand’anche con autonomia di giudizio, fedpol sarebbe tenuto ad effet- tuare una disamina organica ed imparziale degli elementi a carico della persona toccata onde fondare un giudizio di pericolosità attuale. Così, già solo l’assenza del ricorrente tra gli indagati nell’inchiesta di cui all’OMC del (...) 2017 del GIP di C._______ contrasterebbe vigorosamente la tesi se- condo la quale egli avrebbe avuto un ruolo rilevante nella vicenda. Ciò si spiegherebbe sulla base del fatto che gli spunti investigativi inerenti alla sua persona sarebbero risultati inconsistenti. Peraltro, non vi sarebbe trac- cia di indagini o sentenze riguardanti presunte ramificazioni del gruppo nel territorio di I._______ o elvetico. Ancora, l’affermazione secondo la quale numerosi famigliari risulterebbero coinvolti in dei procedimenti penali sa- rebbe inesorabile. Quanto al preteso parallelismo tra le misure preventive istituite dal diritto svizzero e da quello italiano, egli ha fornito una serie di puntualizzazioni sorrette da riferimenti giurisprudenziali, per poi sottoli- neare di non aver mai riportato condanne per reati associativi, quelle ordi- narie subite in passato risultando peraltro remote e non relazionabili a pe- ricolosità sociale. In siffatto contesto, parrebbe così assolutamente incon- ferente il richiamo alle misure di prevenzione risalenti al 1993 ed al 2008. Sull’attualità della minaccia, l’insorgente ha specificato di aver interessato
F-3297/2019 Pagina 13 le autorità italiane ben oltre 10 anni orsono, cosa che non farebbe di lui una minaccia grave ed attuale a uno degli interessi fondamentali della società. Ancora, l’ordinanza emessa il (...) 2019 dal Tribunale di Sorveglianza di C._______ riguarderebbe la scelta di una misura alternativa alla deten- zione e sarebbe rilevante solo in punto al fatto che C._______ avrebbe attribuito pregnanza alla frequentazione di pregiudicati sino al 2010. A._______ avrebbe peraltro espiato completamente la pena, mantenendo una condotta esemplare, come dimostrato dalla liberazione anticipata. Qui l’insorgente ha prodotto alcuni estratti provenienti dai media e riguar- danti le vicende relative a H.; la certificazione sanitaria compro- vante l’aggravamento dei suoi problemi motori; il provvedimento dell’Ufficio di sorveglianza di C. del (...) 2020 che gli concedeva una ridu- zione della pena di 45 giorni. U. Il 3 giugno 2020 il TAF ha trasmesso per conoscenza a fedpol la replica finale dell’insorgente fissandogli un ulteriore termine per prendere posi- zione in merito. V. Il 18 giugno 2020 detto Ufficio federale ha inviato le proprie osservazioni finali rilevando come nella stessa documentazione prodotta dall’insorgente a sostegno del fatto che H._______ avrebbe beneficiato per un certo pe- riodo del programma di protezione testimoni, per poi venir escluso, sarebbe menzionata più volte la “cosca (...)” e la sua espansione in diverse zone della Penisola. L’autorità inferiore ha quindi richiamato nuovamente i mo- tivi, le circostanze ed i fatti già evidenziati ribadendo la propria prognosi negativa nei confronti dell’interessato nonché la giusta commisurazione del divieto. Ha concluso sottolineando che affermare che l’insorgente non pre- senti più in pericolo in virtù dell’espiazione della pena parrebbe afferma- zione poco seria. W. Per mezzo di ordinanza del 25 giugno 2020, questo Tribunale ha notificato al ricorrente le osservazioni di cui sopra ponendo un termine allo scambio scritti. X. Il 1° luglio 2020 il ricorrente ha precisato spontaneamente che la “cosca (...)” cui si farebbe menzione nella documentazione di cui sopra sarebbe
F-3297/2019 Pagina 14 riconducibile proprio a H._______ e non a lui medesimo. Tali puntualizza- zioni sono poi state trasmesse a fedpol per informazione. Y. Il 3 maggio 2021, l’autorità di prima istanza ha inoltrato uno strutturato me- moriale integrativo allegando documentazione aggiuntiva ottenuta per via rogatoriale, e meglio, la richiesta per l’applicazione di misure cautelari per- sonali trasmessa il (...) 2020 dalla Procura della Repubblica all’attenzione del Tribunale di C._______ e la relativa OMC recepita il (...) 2021 dal GIP. In questo contesto, fedpol ha richiamato innanzitutto l’attenzione sul ruolo avuto dall’insorgente e sui legami con gli indagati, segnatamente con J., cui avrebbe garantito protezione. A. avrebbe a titolo esemplificativo minacciato degli “zingari” che si sarebbero appropriati di merce appartenente a quest’ultimo, ottenendone la restituzione. Inoltre, in occasione di un pranzo, proprio J._______ avrebbe raccontato “di essersi rivolto [al ricorrente] per ottenere vantaggi imprenditoriali e risolvere pro- blemi sorti a causa di delitti riconducibili ad alte sfere delinquenziali del (...)”. Altri collaboratori di giustizia avrebbero affermato che J._______ sa- rebbe un affiliato. Il ricorrente avrebbe a sua volta ottenuto benefici grazie ai favori concessi al predetto. J._______ sarebbe peraltro stato cosciente del fatto che la dazione di regali nei suoi confronti “alla luce del sole” avrebbe potuto dare adito ad ipotesi investigative. Quanto deducibile da tale inchiesta ed in particolare le deposizioni del pentito K._______, di cui sono stati citati alcuni stralci, metterebbe ancor più in risalto la pericolosità intrinseca dell’insorgente ed il suo potere criminale. Egli sarebbe implicato in affari inerenti la produzione illegale di biomasse, detenendo il controllo totale dei tagli boschivi e, di fatto, anche una società adibita a tali scopi. Avrebbe legami con altre famiglie affiliate alla ‘ndrangheta e con il mondo dell’economia. In occasione di un incontro con altre persone l’insorgente stesso avrebbe ammesso che se non fosse stato in carcere, avrebbe do- vuto corrompere le forze dell’ordine, lasciando intendere di avere amici al loro interno disposti a proteggerlo. Non privo di rilievo per fedpol sarebbe pure il fatto che diversi ‘ndranghetisti avrebbero mostrato riverenza nei suoi confronti. In particolare, una cena avvenuta al cospetto del ricorrente avrebbe rivelato la sua intraneità con la criminalità organizzata. Dalla me- desima si evincerebbe peraltro l’estensione delle attività della ‘ndrangheta all’estero, ed in particolare sul suolo elvetico. Z. Il ricorrente, facendo uso della possibilità di esprimersi, ha trasmesso un’ul- tima memoria datata 16 giugno 2021. Qui ha in primo luogo posto l’accento sul fatto che né lui né suoi famigliari sarebbero stati direttamente toccati
F-3297/2019 Pagina 15 dall’inchiesta. L’evoluzione investigativa dell’indagine sarebbe invero sfo- ciata nella notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per ben (...) persone, tra le quali non figurerebbe però il suo nominativo. In effetti, ha argomentato l’insorgente, gli elementi riportati da fedpol si esau- rirebbero in mere suggestioni prive di riscontro. In primis, i pretesi contatti con J._______ non avrebbero trovato alcun tipo di rispondenza fattuale e sostanziale. Il tentativo di attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni di K._______ andrebbe a sua volta stigmatizzato. Anche quo alle biomasse, ogni singolo argomento referenziato da fedpol rappresenterebbe la riela- borazione di stralci di ipotesi investigative, non avallate da nessun tribu- nale. Seguendo un canovaccio ormai consolidato, l’autorità resistente, par- tendo da mere supposizioni, avrebbe sottoposto al TAF delle teorie da lei stessa elaborate, spacciandole per dati verificati. L’invettiva si sarebbe fi- nanche spostata su soggetti assolutamente incensurati ed estranei ad ogni vicenda, inerendo dubbi non fondati sulle attività di società facenti capo alle rispettive famiglie. Tentando di estendere gli strascichi dell’inchiesta alla persona dell’insorgente, l’Ufficio federale avrebbe compiuto una pericolosa commistione tra i rapporti dell’indagato J._______ con la politica e A., rispetto al quale sarebbe però stato escluso ogni illecito. Risul- terebbe peraltro ovvio che la partecipazione ad un evento mondano non avrebbe alcuna implicazione, le condotte in questione essendo state esa- minate dalla Procura di C.. L’ipotesi di corrompere dei poliziotti non sarebbe solo stata malintesa, ma persino capovolta (...). Il ricorrente ha poi referenziato altri stralci dell’attività d’indagine che sarebbero stati travisati da fedpol. Quo alle attività all’estero ed in particolare in Svizzera, l’interessato ha rilevato come le stesse, salvo riscontri di segno contrario, andrebbero considerate perfettamente lecite. Anche a tal soggetto, l’auto- rità di prima istanza avrebbe dato spazio ad argomenti inconsistenti e a propalazioni di persone che nemmeno conoscerebbero la famiglia dell’in- sorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni
F-3297/2019 Pagina 16 ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce- dura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. Il divieto d’entrata dell’11 aprile 2019, benché sia una decisione “in materia di sicurezza interna o esterna del Paese” (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF), è stato emanato da fedpol (art. 33 lett. d LTAF) nei confronti di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado infe- riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 cpv. 1 e 3 ALC, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale fe- derale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. sentenza del TF 2C_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 1.1; sentenza del TAF F-5587/2018 del 12 gennaio 2021 [parzialmente pubblicata come DTAF 2021 VII/7] consid. 1.1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha pre- sentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo relativo alle presunte spese proces- suali, nel termine fissatogli. Ne discende che il ricorso è ammissibile. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
F-3297/2019 Pagina 17 2.2 Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). In virtù dei principi della massima inquisitoria (cfr. art. 12 PA) – secondo cui il Tribunale accerta d’ufficio la fattispecie determinante (cfr. DTAF 2019 I/6) – e dell’applica- zione d’ufficio del diritto (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), questo Tribunale può infatti accogliere il ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati dal ricorrente, rispettivamente respingerlo e confermare la decisione impugnata con una motivazione diversa da quella adotta dall’autorità inferiore (cosiddetta “so- stituzione di motivi”; cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-703/2017 del 15 maggio 2018 consid. 1.2, A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 1.2.2 con rinvii). 2.3 Dette massime sono tuttavia limitate: l’autorità competente procede di- fatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (“Rügeprin- zip”) l’autorità di ricorso non è invero tenuta a esaminare le doglianze che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constata- zione e presentazione dei fatti, non essendo sufficientemente sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). 3. Il presente litigio verte sulla decisione dell’11 aprile 2019, con cui fedpol ha pronunciato, nei confronti del ricorrente, un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, immediatamente esecutivo, di vent’anni. Poiché dal ri- corso e dai successivi memoriali inoltrati dall’insorgente, regolarmente pa- trocinato, non si evincono critiche formali rispetto alle modalità di adozione del provvedimento avversato, il controllo del TAF può di principio limitarsi alla sua fondatezza di merito (cfr. supra consid. 2.3). 4. 4.1 Dagli atti relativi al procedimento di prima istanza si constata nondi- meno che l’autorità inferiore non ha concesso al ricorrente la facoltà di esprimersi prima della pronuncia del divieto d’entrata, giustificando tale modo di procedere in ragione del pericolo nell’indugio. 4.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all’art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di
F-3297/2019 Pagina 18 esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Quo al diritto di esprimersi prima dell’adozione di un provvedimento, l’art. 30 cpv. 2 lett. e PA, prevede che l’autorità possa esimersi dal sentire la persona interessata quando vi sia pericolo nell’indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun’al- tra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere prelimi- narmente sentite. 4.3 Ora, di recente il TAF si è già chinato su un caso di divieto d’entrata fedpol rilasciato senza previa audizione della persona interessata, poi par- zialmente pubblicato quale DTAF. Confrontato con una censura in tal senso, questo Tribunale ha dapprima precisato che in un procedimento di prima istanza di questa tipologia il riferimento al pericolo nell’indugio per giustificare l’emanazione di un provvedimento inaudita altera parte è di principio legittimo. Non di meno, il TAF è giunto alla conclusione che il ri- corrente a torto non aveva potuto beneficiare del suo diritto di essere sen- tito preliminarmente sulle intenzioni di fedpol. Considerato il pieno potere d’esame di cui gode questa autorità ricorsuale, si è altresì potuto consta- tare come, in base al contenuto dello scambio degli scritti, la violazione del diritto di essere sentito era stata “senz’altro sanata nel corso della proce- dura ricorsuale” (cfr. sentenza del TAF F-5587/2018 [parzialmente pubbli- cata come DTAF 2021 VII/7] consid. 12). 4.4 In casu, visto anche l’estesa istruzione del caso cui ha proceduto il TAF, non vi sono motivi per scostarsi dalla soluzione di cui sopra, e ciò a maggior ragione visto che la violazione di suddetta garanzia costituzionale nem- meno è stata censurata dall’insorgente. Non sussistono dunque aspetti formali che impongano l’annullamento della decisione sindacata e nulla osta al suo esame sostanziale. 5. L’ALC è applicabile ratione personae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino italiano, è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori
F-3297/2019 Pagina 19 dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da mo- tivi di “ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità” (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). Per quanto riguarda il diritto d’ingresso, la durata di un divieto d’entrata deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non superare, di norma, i cinque anni; la stessa può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale” di uno Stato membro (cfr. l’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consi- glio del 16 dicembre 2008 [direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98], recepita dalla Svizzera il 18 giugno 2010, e in vigore dal 1° gennaio 2011 [cfr. la nota a piè di pagina dell’art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 – LStr]). 6. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che a trovare applicazione sia il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l’introduzione graduale della libera circola- zione delle persone tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). 7. 7.1 I divieti d’entrata in Svizzera possono essere pronunciati dalla Segre- teria di Stato della migrazione (SEM) oppure da fedpol.
7.2 La SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub- blici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Fedpol può dal canto suo e previa consultazione del SIC, vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salva- guardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (in tedesco: “zur Wahrung der inneren oder der äusseren Sicherheit [...] Fedpol hört den Nachrichtendienst des Bundes [NDB] vorgängig an”; in francese: “pour
F-3297/2019 Pagina 20 sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure [...] Fedpol consulte au pré- alable le Service de renseignement de la Confédération [SRC]”). Fedpol può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata (art. 67 cpv. 4 LStrI). 7.3 Si osservi che, in generale, i divieti d’entrata rilasciati da fedpol sulla base dell’art. 67 cpv. 4 LStrI “non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva sul rimpatrio. Gran parte di questi divieti d’entrata non sono ac- compagnati da una decisione di rimpatrio o allontanamento, bensì sono pronunciati a titolo preventivo quando una persona minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tali casi sarà pertanto possibile anche in avvenire disporre un divieto d’entrata per una durata di oltre cinque anni o, in casi gravi, per una durata indeterminata” (cfr. Messaggio del Consiglio federale, del 18 novembre 2009, concernente l’approvazione e la trasposi- zione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/115/CE [sviluppo dell’acquis di Schengen], Foglio fede- rale [FF] 09.087, pag. 7752). 8. 8.1 Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire le nozioni di “ordine e sicurezza pubblici” (art. 67 cpv. 3 LStrI; divieti d’entrata di competenza SEM) e di “sicurezza intera ed esterna” (art. 67 cpv. 4 LStrI; divieti d’entrata di competenza fedpol). 8.2 L’ordine e sicurezza pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista so- ciale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’or- dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro- prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu- rezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (cfr. DTAF 2021 VII/7, consid. 8, che richiama segnatamente il Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424). 8.3 La nozione di sicurezza interna o esterna della Svizzera si ritrova anche in altri ambiti del diritto pubblico (art. 11 lett. c LCit; 53 lett. b LAsi; 63 cpv. 2 LAsi; cfr. DTAF 2019 VII/5 consid. 6.3.1 – 6.3.2). Siccome la sicurezza interna è contraddistinta, al giorno d’oggi, da un’importante componente
F-3297/2019 Pagina 21 internazionale, è sempre più difficile delimitarla dalla sicurezza esterna. In modo generale si può comunque partire dal presupposto che la prima tenda a garantire la coesistenza pacifica sul piano interno, mentre la se- conda persegua lo stesso scopo sul piano internazionale. Indipendente- mente da ciò, né la messa in pericolo della sicurezza interna, né la messa in pericolo della sicurezza esterna implicano necessariamente la commis- sione di un reato passibile di una pena detentiva, e ciò per il motivo che la loro salvaguardia ha una funzione preventiva, la quale consiste nella difesa dello Stato (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 9.1; 2019 VII/5 consid. 6.2; 2018 VI/5 consid. 3.3 e 3.6.2). 8.4 La compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera si riferisce in particolare alle minacce alla supremazia del potere statale nella sfera militare e politica. Ciò include segnatamente il terrorismo, l’estremi- smo violento, le attività vietate di servizio d’informazione, la criminalità or- ganizzata e gli atti o i tentativi volti a compromettere gravemente le rela- zioni della Svizzera con altri Stati o a modificare mediante la violenza l’or- dine statale (cfr. DTAF 2015/1 consid. 3.4; si veda anche il Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3429). Così, l’art. 77b dell’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201) precisa che “una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a re- pentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato, poi- ché l’interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei set- tori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata”. 8.5 La letteratura ha finanche osservato che il concetto di sicurezza interna ed esterna denota “mehr als nur die polizeirechtlichen Aspekte der Wah- rung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung [...], er reicht bis zur Frie- dens- und Existenzgarantie der schweizerischen staatlichen Gemeinschaft [...]”, e che “der Begriff der inneren Sicherheit verfügt sowohl über einen polizeirechtlichen als auch über einen staatspolitischen Aspekt mit primär prospektiver Wirkung” (RAINER J. SCHWEIZER/MARKUS H.F. MOHLER, in: Eh- renzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [editori], Die schweizerische Bun- desverfassung, St. Galler Kommentar, 3 a ed., 2014, n. 8 e 10 ad art. 57 Cost.). Un aspetto peculiare della sicurezza nazionale della Svizzera, così come delineata in precedenza, consiste nella salvaguardia delle sue buone relazioni con gli altri Stati, a prescindere dalla loro organizzazione politica,
F-3297/2019 Pagina 22 e ciò grazie alla sua tradizionale politica di neutralità e dei buoni uffici. In- fatti, la sicurezza statale (“sûreté d’Etat”) della Svizzera, in quanto Paese neutro, dipende, in maniera preponderante, dalla sua costante capacità di fondare e mantenere relazioni interstatali di qualità, segnatamente in ma- teria di cooperazione internazionale (cfr. la sentenza TAF F-349/2016 [pre- citata] consid. 6.3.2.1). 8.6 Su questi presupposti, si può partire dall’assunto che una determinata minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera implichi ipso facto anche una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici. Questo significa che, se la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione europea può essere limitata per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, in conformità con gli artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC, lo può anche, a fortiori, in caso di minaccia, per sua intrinseca natura più pericolosa, alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 9.5). Ciò implica altresì, che quando vengono messi in pericolo interessi pubblici importanti come la sicurezza interna ed esterna del Paese, si deve presumere rag- giunta la soglia di gravità che giustifica un provvedimento di allontana- mento di durata superiore a cinque anni ai sensi dell’art. 67 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TAF F-5655/2019 del 7 maggio 2021 consid. 4.2 e 6.3). Non di meno, rammenta la nostra Alta Corte, l’art. 67 cpv. 4 LStrI va interpretato nel senso “qu’il est possible d’interdire l’entrée en Suisse à un étranger qui peut se prévaloir de l’[ALC] si celui-ci représente une menace réelle, ac- tuelle et d’une certaine gravité pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. Une telle menace ne doit pas être admise trop facilement et il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas” (cfr. sen- tenza del TF 2C_492/2021 [precitata] consid. 4.7). 9. 9.1 Il compito di fedpol è importante e particolarmente impegnativo. Una valutazione errata di informazioni e indicazioni potrebbe invero avere con- seguenze fatali per la popolazione o per lo stato di diritto (cfr. FULVIO HAEFELI, Einreiseverbot und Ausweisung der Bundespolizei bei Extremi- smus und Terrorismus, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgeri- chts bei Angehörigen von EU-Staaten, in: Sicherheit & Recht 1/2020, pag. 1). Per questi motivi l’art. 67 cpv. 4 LStrI non pone limiti espliciti alla discre- zionalità di giudizio dell’Ufficio federale (cfr. TEICHMANN/CAMPRUBI, Einrei- severbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit - ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, in: Sicherheit & Recht 1/2022 pag. 3, 4).
F-3297/2019 Pagina 23 9.2 Quale autorità specializzata nella materia, fedpol gode di un ampio po- tere d’apprezzamento nel sostanziare l’esistenza di una minaccia alla sicu- rezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. sentenze del TAF F-5655/2019 [precitata] consid. 4.2 e 6.3 e F-5360/2019 del 26 maggio 2020 consid. 8.2, che rinviano a loro volta alla sentenza del Tribunale federale 1C_522/2018 dell’8 marzo 2019 consid. 3.3). In funzione di ciò, nel fissare la durata del divieto d’entrata, occorre rivolgere l’attenzione al carattere “staatspolitisch”, ossia relativo alla sovranità dello Stato, di tali decisioni. Qui è di particolare interesse una puntualizzazione formulata dal Tribunale federale in una fat- tispecie di altro genere. Secondo l’Alta Corte “[e]s liegt in der Natur von Entscheiden politischen und insbesondere aussenpolitischen Gehalts, dass sie der justiziellen Kontrolle nur bedingt zugänglich sind, da sie ge- rade nicht allein auf rechtlichen, sondern zu einem grossen Teil auf politi- schen Kriterien beruhen [...] Dem ist mit einer gewissen Zurückhaltung bei der Überprüfung des Exekutiventscheids durch die gerichtlichen Instanzen Rechnung zu tragen. Diese Zurückhaltung bezieht sich allerdings nicht auf die rechtliche Beurteilung der Streitsache. Erfasst wird einzig die politische Opportunität des Entscheides. Auch dafür gilt jedoch nicht ein völliger Frei- pass für die Exekutivbehörden, sondern deren Entscheide müssen insge- samt, auch soweit Zurückhaltung geboten ist, zumindest nachvollziehbar sein und haben sachlich zu bleiben. Die Exekutivbehörden müssen ihren Beurteilungsspielraum pflichtgemäss nutzen. Abgesehen von dieser politi- schen Angemessenheit bleiben die Entscheide von den Gerichten unein- geschränkt überprüfbar, unter Einschluss der Frage, ob und wieweit über- haupt eine politische Komponente besteht und ob der Spielraum pflichtge- mäss genutzt wurde” (cfr. DTF 142 II 313 consid. 4.2).
9.3 Nonostante la componente politica relativa agli interessi di Stato dei divieti d’entrata di fedpol, la fissazione della loro durata deve pure obbedire, in linea di principio, alle esigenze del principio costituzionale della propor- zionalità. Va tuttavia segnalato che il legislatore ha concesso a tale Ufficio federale, diversamente che alla SEM, la possibilità di disporre, in casi gravi, divieti d’entrata di durata indeterminata, ossia di prevedere una gradua- zione in base alle circostanze del caso (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 14; sentenza del TAF F-5655/2019 [precitata] consid. 4.2).
10.1 Gli atti che minacciano la sicurezza interna ed esterna svizzera, ai sensi dell’art. 67 cpv. 4 LStrI, corrispondono, sul piano penale, alle infra- zioni contemplate dai Titoli 12 a 17 CP (crimini o delitti contro la tranquillità pubblica, genocidio e crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale, delitti contro la volontà popolare,
F-3297/2019 Pagina 24 reati contro la pubblica autorità, crimini o delitti che compromettono le re- lazioni con gli Stati esteri, crimini o delitti contro l’amministrazione della giustizia; cfr. sentenza del TF 2C_492/2021 [precitata] consid. 4.2 e rif. ci- tati; DTAF 2013/3 consid. 4.2.2). 10.2 In particolare, l’art. 260 ter cpv. 1 CP definisce, come “organizzazione criminale”, qualunque “organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali”. In questo rispetto, il Tribunale federale ha constatato che, nel campo d’applicazione di tale norma rientrano, tra le al- tre, le organizzazioni di “tipo mafioso” (“mafiaähnliche Organisation”, “or- ganisation à caractère mafieux”; cfr., in particolare, DTF 145 IV 470 consid. 4.1 e 133 IV 158 consid. 5.3.1). L’organizzazione denominata ‘ndrangheta calabrese corrisponde, oggettivamente, alla nozione di organizzazione cri- minale, ai sensi dell’art. 260 ter cpv. 1 CP, così come sviluppata dalla giuri- sprudenza e dalla dottrina e rientra pertanto nelle minacce contemplate all’art. 67 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TF 2C_492/2021 [precitata] consid. 4.3; DTAF 2021 VII/7 consid. 10; MARC ENGLER, in: Niggli/Wiprächtiger [editori], Basler Kommentar – Strafrecht II, 4 a ed., 2018, n. 6 ad art. 260ter cpv. 1 CP). 10.3 Del resto, il pericolo ingenerato dalla presenza in Svizzera di organiz- zazioni di stampo mafioso rimane elevato ed attuale (cfr. RSI, 11.02.2022, Le mafie hanno messo radici in Svizzera, consultato il 2 marzo 2022 all’in- dirizzo: < https://www.rsi.ch/news/economia/Le-mafie-hanno-messo-radici -in-Svizzera-15071828.html >). Inoltre, l’estensione territoriale dell’organiz- zazione criminale ha a sua volta un ruolo per la determinazione della mi- naccia (cfr. sentenza del TF 2C_492/2021 [precitata] consid. 3.4). In rela- zione all’efficacia preventiva di un divieto d’entrata ai sensi dell’art. 67 cpv. 4 LStrI, si deve parimenti riconoscere che, oggigiorno, per creare, mantenere e coltivare contatti, siano essi di tipo mafioso o di altra natura criminale, con manifestazioni ubiquitarie, non è necessario risiedere dove ci si prefigge di ottenere i risultati tangibili dell’attività illegale. Questo è possibile grazie ai molteplici strumenti di comunicazione elettronici e di- gitali liberamente disponibili, tanto che si parla di “criminalità digitale” o “ci- bercriminalità” (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 16.5). 11. Partendo da queste constatazioni e assodata la messa in pericolo intrin- seca insita nelle infiltrazioni mafiose, bisogna ora stabilire in che misura il ricorrente medesimo, quale persona, costituisca una minaccia per la sicu- rezza interna ed esterna. A questo proposito, va sin d’ora denotato che
F-3297/2019 Pagina 25 fedpol non ha pronunciato un divieto d’entrata di durata indeterminata, come avrebbe anche potuto in base all’art. 67 cpv. 4 2 a frase LStrI. Questo vuol dire che detta autorità non considera che la minaccia che emana dal ricorrente per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera debba essere classificata come “grave” ai sensi del diritto interno (art. 67 cpv. 4 2 a frase LStrI a contrario). 12. 12.1 Per motivare il divieto d’entrata e l’esistenza di una minaccia alla si- curezza interna ed esterna della Svizzera, fedpol si è fondato su un com- plesso eterogeno di elementi sulla cui base ha dedotto l’affiliazione ed il ruolo verticistico del ricorrente in seno alla ‘ndrangheta. Come lo si evince dalla ricostruzione in fatto, l’autorità di prima istanza, in sede decisionale e nel corso del presente procedimento ricorsuale, ha segnatamente posto l’accento sulle condanne presenti nel casellario giudiziario, sui diversi stralci di attività d’indagine e su alcune sentenze riguardanti il ricorrente e terze persone, da cui si evincerebbe, da una parte l’esistenza della cosid- detta “cosca (...)” e dall’altra il suo ruolo apicale in seno alla medesima. Numerosi sono stati i riferimenti alle dichiarazioni dei collaboratori di giusti- zia, che nel corso degli anni avrebbero costantemente e congruentemente indicato l’insorgente quale sodale e capo (...) ‘ndrina. 12.2 Come già doviziosamente enucleato, il ricorrente respinge ogni adde- bito già solo per quanto concerne la sua pretesa affiliazione alla ‘ndran- gheta criticando fortemente l’argomentario proposto da fedpol, che ritiene congetturale e privo di riscontri oggettivi. Egli evidenzia di non aver mai subito alcuna condanna per reati di natura associativa e di non essere di- rettamente lambito da indagini in corso. Censura in particolare l’impiego, da parte dell’autorità inferiore, di elementi inerenti ipotesi investigative poi risultate infondate e di passaggi di sentenze smentiti nei gradi di giudizio sovraordinati. Sottolinea a più riprese l’inattendibilità delle dichiarazioni dei pentiti riprese da fedpol, già constatata inequivocabilmente in sede penale. 13. 13.1 Ora, poiché oggetto di discussione nel corso dello scambio scritti e necessario alla piena comprensione dell’implicazioni del caso, si impone di rilevare preliminarmente che il diritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l’uno dall’altro. Oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializza- zione del condannato, mentre l’autorità amministrativa si prefigge primaria- mente di garantire la sicurezza e l’ordine pubblici ed esamina dunque la questione della pericolosità dello straniero applicando criteri più severi (cfr.
F-3297/2019 Pagina 26 DTF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF F- 1367/2019 del 20 luglio 2021 [parzialmente pubblicata come DTAF 2021 VII/4] consid. 9.3.3, F-2303/2019 del 23 febbraio 2021 consid. 7.1.2). 13.2 A livello penale ci si deve attenere in maniera scrupolosa alla presun- zione d’innocenza ed al principio in dubio pro reo, che ne è corollario (cfr. art. 32 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 2 CEDU; art. 10 CPP). Ciò impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato al punto che il giudice pe- nale non possa dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavore- vole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che gli stessi si siano svolti in quel modo (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2a; sentenza del TF 6B_906/2015 del 26 ottobre 2015 consid. 3.1). La giurisprudenza italiana ha dal canto suo precisato che una condanna si giustifica solo ed esclusivamente in presenza di certezza pro- cessuale della penale responsabilità dell’imputato, di modo che il dato pro- batorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità re- mote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine na- turale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6, Num. 40810/2018 consid. 1). 13.3 Nel diritto degli stranieri la presunzione d’innocenza si concretizza nel senso che le autorità sono tenute a escludere dalla considerazione i reati che non hanno condotto a una condanna, a meno che l’imputato non abbia espressamente ammesso – almeno parzialmente – i fatti o le prove siano schiaccianti (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; sentenze del TF 2C_99/2019 del 28 maggio 2019 consid. 5.4.3, 2C_39/2016 del 31 agosto 2016 consid. 2.5; sentenze del TAF F-2303/2019 [precitata] consid. 7.1.3, F-821/2018 del 22 maggio 2019 consid. 7.5). Anche ai divieti d’entrata ordinari, fondati sull’art. 67 cpv. 2 e 3 LStrI si applicano queste esigenze (cfr. sentenza del TF 2C_762/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 5.3.1; sentenze del TAF F- 1367/2019 [precitata] consid. 9.3.3, F-7146/2017 del 30 maggio 2018 con- sid. 4.3). Per quanto riguarda invece le misure preventive inerenti la salva- guardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera di competenza fedpol (art. 67 cpv. 4 e 68 LStrI), in considerazione della posta in gioco potenzialmente vitale per il Paese, tali principi non sono trasponibili (cfr. sentenze del TAF F-2303/2019 [precitata] consid. 7.1.4, F-4618/2017 dell’11 dicembre 2019, consid. 5.1; TEICHMANN/CAMPRUBI, op. cit., pag. 3, 4).
F-3297/2019 Pagina 27 13.4 L’autorità amministrativa nel quadro del proprio apprezzamento se- gue principi diversi da quelli previsti in ambito penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2). Essa deve circoscrivere i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone, valutando liberamente e in maniera completa e coscienziosa le prove, senza essere limitata da rigide regole formali di procedura (art. 40 PC in combinato disposto con l’art. 19 PA; DTF 130 II 482 consid. 3.2). Un fatto è da ritenersi comprovato quando l’autorità giudicante si convince della verità di un’allegazione. Ciò è ad esempio il caso allorquando essa è “convaincu de telle manière que le contraire sem- ble peu probable” (cfr. sentenze del TAF B-5391/2018 del 16 dicembre 2019, F-5587/2018 consid. 2.3, A-3431/2014 del 28 novembre 2016 consid. 2.1.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. marg. 482; KRAUSKOPF/EM- MENEGGER/BARBEY, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], op. cit, n. 213 a 215 ad art. 12 PA). 13.5 Per sostanziare una minaccia alla sicurezza interna ed esterna a livello amministrativo è così bastevole referenziare l’esistenza di elementi di rischio sufficientemente concreti. In questi casi, l’amministrazione non deve provare la commissione di reati come deve fare l’accusa in un processo penale (prova formale) ma può limitarsi a stabilire un sospetto sostanziale (“suspicion substantielle”) (cfr. cfr. sentenza del TAF F-4618/2017 dell’11 dicembre 2019 consid. 5.1; per comparazione anche DTAF 2018 VI/5 consid. 3.7, 2013/23 consid. 3.3). Poiché la Confederazione Svizzera non può tollerare sul suo territorio persone la cui condotta è oggetto di gravi sospetti supportati da indizi sufficientemente seri semplicemente perché è difficile raccogliere le prove formali che si impongono in ambito penale (cfr. sentenze del TAF F-7061/2017 del 10 dicembre 2019 consid. 6.3, F-2377/2016 del 1 maggio 2017 consid. 4.4; anche la DTAF 2019 VII/5 6.3.2.2), l’autorità può di principio fondarsi anche su informazioni in possesso della polizia o che derivano da un capo d’accusa (cfr. sentenze del TAF C-2397/2014 del 19 maggio 2015 consid. 3.5, C-2406/2014 del 19 febbraio 2015 consid. 3.5, C-3576/2012 del 9 agosto 2013 consid, 4.1; Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, 3377). In presenza fattualità predeterminate nell’ambito di un procedimento penale, il giudice amministrativo non deve di principio scostarsene senza motivo, pur restando libero di giungere a conclusioni differenti (cfr. sentenze del TF 2C_606/2020 del 5 marzo 2021 consid. 3.3.1, 2C_ 622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.2, 1C_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2.4; anche le sentenze del TAF F-6623/2016 del 22 marzo 2018 consid. 8.4, C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4).
F-3297/2019 Pagina 28 14. 14.1 Nel corso dei decenni gli inquirenti italiani si sono interessati con co- stanza alla persona dell’insorgente. Volendo riassumere la tesi diffusa tra i vari magistrati che si sono occupati delle inchieste che lo hanno lambito, direttamente o indirettamente, egli risulterebbe a capo di un sodalizio ‘ndranghetista (...) dopo essere subentrato al cugino, H., già col- laboratore di giustizia. 14.2 Per quanto riguarda le ipotesi investigative inerenti a reati di natura associativa, le prima tracce risalgono addirittura agli anni ‘90. Il (...) 1996 il ricorrente è infatti stato colpito da una prima OCC che lo accusava di as- sociazione di stampo mafioso, concorso in omicidio, concorso in deten- zione e porto illegale d’armi (cfr. atti fedpol [...]). In tale contesto hanno anche avuto luogo i primi contatti con le autorità elvetiche, come lo si evince dalla richiesta di assistenza giudiziaria richiedente il suo arresto provvisorio e la contestuale estradizione a seguito di un suo fermo in Svizzera, ove era penetrato sotto false generalità (cfr. atti fedpol [...]). Dagli atti non è del tutto chiaro quale sia poi stato l’esito giudiziale di tale vicenda. Nel gra- vame, il ricorrente sostiene infatti di essere stato processato a C. il (...) 2004 ed assolto con formula piena per non avere commesso il fatto, sentenza poi apparentemente confermata in appello il (...) 2005. A soste- gno di tale tesi egli produce un’ordinanza della Corte di Appello di C._______ relativa ad un’indennità per ingiusta detenzione, che fa effetti- vamente menzione di tali pronunce e del capo di imputazione di associa- zione mafiosa (cfr. ricorso [...]). Le sentenze in quanto tali non figurano invece all’inserto. In sede di replica l’insorgente si occupa poi nuovamente di tale punto di questione, rivendicando la sua assoluzione sulla scorta di un’ulteriore sentenza emessa il (...) 2006 dalla Corte di Assise di C._______ e riguardante il concorso in omicidio ed il concorso in deten- zione e porto illegale d’armi (cfr. replica [...]). Dalle risultanze processuali si evince che il proscioglimento è stato confermato anche in appello il (...) 2012 (cfr. ricorso [...]). 14.3 L’accertamento giudiziario in quanto tale circa l’esistenza della conte- stata “cosca (...)” è stato oggetto di un ulteriore procedimento svoltosi a D._______ e sfociato, il (...) 2010, nella condanna dell’insorgente alla pena di anni 21 di reclusione, anch’essa non presente agli atti ma i cui punti salienti sono in parte stati ripresi dalla Corte di Appello di C._______ che, il (...) 2011, lo ha assolto in riforma (cfr. ricorso [...]). Per giungere alla con- danna il primo giudice ha proceduto ad un esame delle varie dichiarazioni dei chiamanti, ritenendo realizzata la cosiddetta convergenza molteplice. La Corte d’appello non ha criticato il metodo valutativo del grado di giudizio
F-3297/2019 Pagina 29 inferiore (cfr. ricorso [...]), ma non ha condiviso la tesi secondo la quale la chiamata in correità di H._______ potesse ritenersi attendibile oltre ogni ragionevole dubbio. Quest’ultimo avrebbe invero vantato astio nei confronti dell’odierno ricorrente indicando, quali partecipanti al sodalizio, personaggi già scagionati in separata sede. Inoltre, nemmeno le altre fonti dichiarative avrebbero consentito, a mente dell’Autorità superiore, di pervenire all’indi- viduazione della composizione soggettiva della cosca, presupposto neces- sario a configurare il reato associativo (cfr. ricorso [...]). Non di meno, hanno rilevato i giudici (...), sebbene sul piano penale non si possa ritenere configurata l’esistenza di una consorteria criminale, sussisterebbero suffi- cienti elementi di prova per ritenere che A._______ abbia svolto un “gene- rico ruolo di controllo delle attività criminali in territorio di G._______ in epoca successiva al 1996, in collegamento con altri esponenti di gruppi mafiosi del (...)” (cfr. ricorso [...]). 14.4 La stessa esistenza del gruppo delinquenziale in parola è stata esa- minata in sede giudiziaria anche in relazione alla posizione di altri imputati. In questo contesto va in primo luogo segnalata la sentenza emessa il (...) 2005 dal GUP di C., che ha condotto alla condanna in rito abbre- viato di tre persone per titolo di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso affiliata alla ‘ndrangheta facente capo, quantomeno per un certo lasso di tempo, all’insorgente. Per determinare la colpevolezza, tale Giu- dice si è fondato su “una piattaforma probatoria costituita sostanzialmente dalle incrociate dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese da alcuni col- laboratori di giustizia, i quali avrebbero, in tempi diversi, riferito dell’esi- stenza e dell’operatività di tale cosca, descrivendone l’organizzazione, in- dicandone gli adepti e illustrando le attività criminose alla cui commissione la stessa sarebbe stata dedita” (cfr. atti fedpol [...]). Anche tale pronuncia non ha però apparentemente retto la successiva impugnazione in appello, sebbene non si conoscano i motivi che hanno condotto al giudizio riforma- torio (cfr. atti fedpol [...]). Di natura assolutoria è anche la sentenza del (...) 2011 della Corte di appello di C. che confermava una prima deci- sione pronunciata dal GIP nei confronti di un’ulteriore presunto esponente del crimine organizzato. Sebbene anche tali sentenze non figurino agli atti, va osservato che il caso è giunto anche dinanzi alla Corte Suprema di Cas- sazione su impugnazione del Procuratore generale, la quale, nel proprio esposto in fatto, ha rilevato come il grado di giudizio inferiore abbia “pre- messo quale dato pacifico l’esistenza, a far data dal 1989, di un’associa- zione di stampo mafioso operante in G._______ e facente capo dapprima a H._______ e poi al cugino A._______” (cfr. atti fedpol [...]).
F-3297/2019 Pagina 30 14.5 Come lo si evince dall’esposizione in fatto, nell’ambito dello scambio scritti è stato consacrato notevole rilievo all’OCC avallata il (...) 2008 dal GIP del Tribunale Ordinario di E.. A tal riguardo, va premesso che non si tratta di una sentenza di merito, bensì di un’ordinanza riguardante l’adozione di provvedimenti cautelari personali, trasponibile in diritto interno nella decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi circa la carcerazione preventiva (art. 226 del Codice di diritto processuale penale svizzero; CPP, RS 312.0). La stessa riguardava reati di natura patrimoniale ed era diretta nei confronti di diverse persone sospettate di aver compiuto atti di riciclaggio con l’aggravante di aver agevolato “l’attività dell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata cosca (...)”. Esemplificativi, per quanto qui di rilievo, sono alcuni passaggi dell’ordinanza tesi a dimostrare, quale premessa intrinseca all’applicazione delle misure, l’esistenza di un gruppo malavitoso che avrebbe agito dapprima agli ordini di H. e poi dell’insorgente ed in cui andrebbero ravvisati tutti i requisiti del sodalizio di tipo mafioso. Per sostenere tale tesi, il GIP richiamava una “sentenza della Corte d’Assise di C._______ depositata il (...) 2004” che in punto all’esistenza della “cosca (...)” dovrebbe ritenersi irrevocabile, in quanto non modificata in sede di impugnazione (cfr. atti fedpol [...]). Si tratta con ogni probabilità, dell’assoluzione citata sub consid. 13.1 e non presente agli atti. Come già segnalato, l’inchiesta pare poi essere stata trasferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di F., venendo archiviata il (...) 2016 su richiesta della medesima (cfr. ricorso [...]). 14.6 Il nome dell’insorgente si riscontra anche in inchieste più recenti. In un’ulteriore OMC emessa dal GIP di C. il (...) 2017, si può segna- tamente leggere come uno degli indagati “si era recato a G._______ ove aveva sostenuto un incontro con il già citato capo ‘ndrina A., avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo finalizzato alla sparti- zione dei proventi derivanti dai tagli boschivi tra la cosca (...) e quella (...)” (cfr. atti fedpol [...]). Il ricorrente viene in tale sede peraltro espressamente descritto come “gravato da pregiudizi penali per associazione di tipo ma- fioso, omicidio, estorsione, reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, esponente apicale della ‘ndrangheta di G.”. Qui, vengono riportati anche degli stralci di intercettazioni nei quali alcuni degli indagati discutono di investimenti da effettuare in Svizzera di concerto con A._______ (cfr. atti fedpol [...]). È noto che detta operazione sia confluita nella condanna di numerose persone (cfr. atti fedpol [...]), sostanzialmente confermata anche in appello, tra le quali figurando anche le figure intercettate nel contesto di cui sopra (cfr. supra, lett. C.c.). La sentenza e la relativa motivazione non sono presenti agli atti e non si può dunque determinare se i legami tra il
F-3297/2019 Pagina 31 ricorrente ed i condannati abbiano avuto influsso sull’esito della vicenda. Resta il fatto che non solo gli inquirenti, ma anche il GIP, sono partiti dal presupposto che A._______ fosse un esponente di spicco della ‘ndran- gheta. Di tenore ancor più ampio è il coinvolgimento, va ribadito, pur sem- pre indiretto, del ricorrente in un’altra inchiesta che ha condotto all’ado- zione, il (...) 2021, di ulteriori misure cautelari personali da parte del GIP di C.. In quest’ultima OMC prodotta integralmente da fedpol, si parla infatti di A. quale personaggio verticistico, capace di fornire prote- zione, offrire vantaggi imprenditoriali e di ordinare ritorsioni (cfr. atti fedpol [...]), tanto che la sola esistenza di un legame con quest’ultimo è intesa tale da compromettere la posizione degli indagati (cfr. atti fedpol [...]). Seb- bene si sappia che diverse persone siano già state condannate in prima istanza, la motivazione della sentenza non è nota (cfr. supra, lett. C.c.). I motivi per i quali il ricorrente, nonostante gli addebiti di cui sopra, non sia stato direttamente lambito dalle indagini elencate nel presente conside- rando non sono conosciuti, non essendo in ogni caso prerogativa di questo Tribunale esprimersi su considerazioni che competono alle autorità italiane e debbono confrontarsi sui diversi principi cui soggiace l’azione penale, ne bis in idem su tutti. 14.7 Pur in assenza di condanne definitive per reati di natura associativa, va altresì osservato che le iscrizioni nel suo casellario giudiziale sono mol- teplici (cfr. supra, lett. C.a.). Spiccano, in questo contesto, i ripetuti reati in materia di detenzione illegale di armi che in determinate circostanze po- trebbero peraltro anche lasciar sottintendere l’esistenza di un’attività crimi- nale più estesa ed organizzata. Altresì degne di segnalazione sono le varie misure di prevenzione pronunciate nei suoi confronti, che per certi versi risultano sovrapponibili, nella loro finalità, alla misura amministrativa di cui all’odierna vertenza nonché indici di pericolosità sociale, quantomeno nei rispettivi periodi di riferimento. Qui non solo le misure, ma anche la loro violazione da parte dell’insorgente ha carattere reiterato, tanto che, ancora nel 2015, la Corte di Appello di C._______ condannava l’insorgente ad un anno e otto mesi di reclusione per fatti accertati e risalenti agli anni 2009/2010. A questo proposito, persino in tempi ben più recenti, e meglio, il (...) 2019, il Tribunale di sorveglianza di C._______, ossia il giudice adi- bito a decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione, rilevava come il ricorrente avesse continuato a delinquere “frequentando pregiudi- cati”, aspetto che la polizia giudiziaria aveva a quel tempo indicato come ancora attuale. Così, delle innumerevoli misure di limitazione della libertà da lui subite nel corso degli anni, l’ultima si è estinta il (...) 2020, quindi non certo in epoca remota (cfr. supra lett. E).
F-3297/2019 Pagina 32 15. In sunto, il quadro che si delinea presenta un certo numero di indicatori quo alla pericolosità dell’insorgente. Oltre ad aver subito numerose condanne per reati ordinari ed aver fatto l’oggetto di alcune misure di prevenzione, più volte violate, le sue generalità figurano costantemente nei carteggi giu- diziari, tanto che il suo ruolo di affiliato alla ‘ndrangheta è, ancora oggi, dato sostanzialmente per scontato dagli inquirenti italiani. Sebbene il ricorrente sia effettivamente stato scagionato in appello dal reato di associazione ma- fiosa dopo una prima condanna a 21 anni di reclusione, i giudici gli hanno in ogni caso addebitato un generico e pluriennale ruolo di controllo delle attività criminali in territorio di G., pur insufficiente per configurare gli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa per il quale è stato rinviato a giudizio. Secondo quanto riporta il massimo organo giudiziale italiano, l’esistenza di un sodalizio criminale portante il suo (...) è peraltro stata considerata pacifica anche in un’ulteriore sentenza d’appello riguar- dante terze persone. Sulla base del contenuto dell’OCC emessa dal giu- dice (...) e pur considerando tutti i limiti della sua natura cautelare, un’ulte- riore sentenza, irrevocabile su tale punto di questione, avrebbe evidenziato l’emergenza della “cosca (...)”. La stessa non figura agli atti ma al di là delle generiche doglianze dell’insorgente – che non si è dal canto suo ado- perato per produrre tale atto né diversamente ha censurato la sua assenza –, non vi sono indicatori per dubitare che tale Autorità abbia ripor- tato fattualità errate in detto atto ufficiale. Così, in assenza di indicazioni contrarie, si può a giusto titolo ritenere che gli elementi qui ripresi, ed in particolare quanto referenziato dalla Corte di appello di C. e dalla Cassazione siano assimilabili a delle risultanze fattuali dei procedimenti penali a cui è opportuno attenersi, indipendentemente dal giudizio di col- pevolezza. Peraltro, due altre più recenti ordinanze del GIP si riferiscono all’interessato attribuendogli tutt’ora un ruolo di rilievo nella propaggine (...) della ‘ndrangheta, mettendo segnatamente in risalto il suo grado d’in- fluenza e la grande riverenza degli altri accoliti nei suoi confronti. Vero è che a tali atti non si può attribuire la valenza di sentenze cresciute in giudi- cato, ma l’autorità ammnistrativa, nell’ambito di una valutazione comples- siva, nemmeno era tenuta ad ignorarne del tutto il tenore. Del resto, ancora nel 2019, la polizia giudiziaria riferiva della sua frequentazione di pregiudi- cati, e ciò nonostante i problemi di salute avanzati. Ciò può essere visto quale indizio dell’attualità della messa in pericolo, quand’anche solo poten- ziale, conto tenuto anche i punti di contatto con il territorio elvetico referen- ziati nella presente sentenza.
F-3297/2019 Pagina 33 16. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l’apprezzamento globale di fedpol circa il carattere della minaccia che il ricorrente incarna per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (sicurezza nazionale) appaia difendibile e condivisibile dal punto di vista dell’opportunità politica e, in quest’ottica, della sua forza argomentativa, della sua pertinenza con- tenutistica e della sua conformità ai compiti che la legge attribuisce a tale autorità di polizia. Posta la pericolosità intrinseca delle infiltrazioni mafiose, il complesso di indizi referenziato in supra – anche laddove non sorretto da condanne per reati associativi in sede penale – non giustifica che la Con- federazione elvetica si assuma il rischio di tollerare l’entrata di una persona sospettata per decenni di svolgere un ruolo apicale in seno ad un’organiz- zazione criminale, peraltro condannata in più occasioni per reati ordinari di vario genere e destinataria di misure di prevenzione. Ne discende che sotto il profilo della difesa preventiva degli interessi di Stato, il rilascio di un di- vieto d’entrata in sé regge dunque ad una verifica giudiziale esercitata con riserbo e ciò anche in considerazione dei diritti conferiti dall’ALC. 17. 17.1 Resta da esaminare se il divieto d’entrata sia o meno conforme al principio di proporzionalità. Infatti, l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddi- viso in tre regole: l’idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d’interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell’in- teresse pubblico, che l’autorità proceda alla ponderazione tra l’interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 17.2 La valutazione della durata del divieto d’entrata, secondo le esigenze della proporzionalità, deve essere effettuata anche con riferimento al diritto internazionale determinante (cfr. art. 190 Cost.), ossia il diritto alla libera circolazione (cfr. art. 3 ALC in relazione con gli artt. 1 § 1, 3 § 2 e 5 § 1 allegato I ALC [cfr. consid. 4]) e il diritto al rispetto della vita privata e fami- liare del ricorrente (cfr. art. 8 CEDU).
F-3297/2019 Pagina 34 18. 18.1 A proposito dell’art. 8 par. 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua prote- zione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle even- tuali attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell’art. 8 par. 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Men- gesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in con- siderazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). 18.2 In concreto, la sola famigliare dell’insorgente attualmente residente in Svizzera risulta essere la sorella, che non rientra nelle relazioni coperte dal campo di applicazione dell’art. 8 CEDU, come peraltro nemmeno preteso in sede ricorsuale. Quanto alla protezione della sua vita privata in un’ottica professionale, il ricorrente è ormai invalido e, del resto, non fa valere nes- sun interesse di tale natura in Svizzera, dove non risiede da decenni. Egli non può dunque prevalersi di un interesse degno di protezione a poter ren- dersi liberamente sul territorio elvetico nei prossimi anni, oltre a quelli di cui può prevalersi ogni cittadino beneficiario dell’ALC. Ad ogni fine utile si ram- menti peraltro che giusta l’art. 67 cpv. 5 LStrI, l’autorità cui compete la de- cisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnata- mente i motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza in- terna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’in- teressato a una decisione di sospensione. 18.3 Quo alla durata del divieto d’entrata e richiamato quanto già focaliz- zato in supra consid. 8.6 nonché il riserbo che si impone al TAF, occorre rilevare che una misura di 20 anni, benché situabile nel limite temporale superiore, permane nell’ambito del margine di apprezzamento di fedpol (cfr. sentenza del TAF F-5655/2019 [precitata] consid. 7.2). In un’ottica
F-3297/2019 Pagina 35 comparativa, non è inoltre privo di rilievo riepilogare brevemente la pur ri- dotta casistica giurisprudenziale inerente alla durata dei divieti d’entrata ri- lasciati in forza all’art. 67 cpv. 4 LStrI. Recentemente il Tribunale federale ha ritenuto giustificato un divieto d’entrata della durata di 20 anni nei con- fronti di un esponente della ‘ndrangheta condannato ad un’importante pena detentiva in Italia per titolo di appartenenza ad organizzazione criminale, sottolineando che, segnatamente alla luce della gravità della minaccia, ci si sarebbe potuti spingere sino alla pronuncia di una misura di durata inde- terminata (cfr. sentenza del TF 2C_492/2021 [precitata] consid. 5). In un ulteriore caso, questo Tribunale ha ritenuto conforme al principio della pro- porzionalità, un divieto valido per quindici anni emesso nei confronti di un’altra persona condannata per affiliazione alla predetta organizzazione criminale e che non si era svincolata dalla stessa, e ciò pur in considera- zione della presenza di membri della sua famiglia nucleare in Svizzera (cfr. DTAF 2021 VII/7 consid. 17). Nella fattispecie in narrativa, la minaccia per la sicurezza nazionale è deducibile da un insieme di elementi eterogenei e non da una condanna definitiva per reati di natura associativa come era invece il caso nei precedenti giurisprudenziali testé elencati. Per questo motivo, gli aspetti relativi ad un eventuale rischio di recidiva mal si prestano ad una valutazione in concreto. Una certa attualità può essere dedotta dal fatto che ancora recentemente, il ricorrente è stato menzionato quale capo ‘ndrina in indagini di un certo spessore (cfr. supra consid. 14.6) e, come detto, dalla sua apparente frequentazione di pregiudicati (cfr. supra consid. 15). Nondimeno, va segnalato che nel corso dell’ultimo decennio, egli non è direttamente stato lambito da procedimenti penali per titolo di organizza- zione criminale, la sola condanna relativamente recente essendo inerente una violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pe- ricolose, per la quale egli ha integralmente scontato la pena. Nella rela- zione dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, trasmesso il (...) 2019 al Tribunale di Sorveglianza di C._______, viene peraltro dato atto delle gravi condizioni di salute del soggetto e precisato che quest’ultimo sarebbe apparso molto amareggiato per gli errori commessi (cfr. atti fedpol [...]). Ad integrazione di ciò va altresì ravvisato che dagli atti non si evince se questi si sia recentemente recato in Svizzera. Il suo solo soggiorno fi- nalizzato allo svolgimento di un’attività lucrativa referenziato da fedpol ri- sale addirittura al 1981. Successivamente egli è stato arrestato in Svizzera nel 1996 dopo esservi penetrato sotto falso nome, venendo poi estradato e colpito da un primo divieto d’entrata sul territorio elvetico valido sino al 22 dicembre 1998, ma anche tali fatti sono ormai lontani nel tempo. Se- condo la documentazione medica prodotta egli sarebbe costretto in sedia a rotelle ed impossibilitato alla deambulazione autonoma, percependo, per tali motivi, un’indennità di accompagnamento.
F-3297/2019 Pagina 36 18.4 Sulla scorta degli elementi che precedono, valutati singolarmente e nel loro insieme, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ul- timo ad usufruire della libera circolazione secondo l’ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d’ingresso in Svizzera, non permette di ritenere, in definitiva, che una durata del divieto d’entrata di vent’anni sia proporzio- nata: una durata di tredici anni appare invece più consona, sotto il profilo del principio della proporzionalità in senso stretto senza incidere fuori mi- sura sugli interessi privati, qualunque essi siano, del ricorrente. 19. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di vent’anni, fedpol ha violato l’art. 67 cpv. 4 LStrI e il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere parzial- mente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tredici anni, per cui lo stesso è valido dall’11 aprile 2019 all’11 aprile 2032. 20. 20.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). 20.2 In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzial- mente accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata, è giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali ridotte, fr. 780.– da prelevare sull’anticipo di fr. 1’200.– da lui già versato. Di conseguenza, fr. 420.– saranno restituiti all’insorgente una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza. 20.3 Considerato che il ricorso è parzialmente accolto, il ricorrente, rappresentato da un legale che non è iscritto in un registro svizzero (cfr. sentenza del TAF B-6065/2013 del 3 novembre 2015 consid. 10.2), ha diritto a un’indennità ridotta per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve
F-3297/2019 Pagina 37 essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1’600.– (onorario e spese d’avvocato).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3297/2019 Pagina 38 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 19 aprile 2019 è riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tredici anni, ovvero fino al 19 aprile 2032. 2. Per il resto, il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di fr. 780.– sono messe a carico del ricorrente e de- dotte dall’anticipo di fr. 1’200.– da lui già versato. Al ricorrente saranno re- stituiti fr. 420.– dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr. 1’600.–, a carico di fedpol. 5. Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario per il pagamento); – all’autorità inferiore (n. di rif. [...]).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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