B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-32/2019

Sentenza del 2 maggio 2022 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, casella postale 743, 6903 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Naturalizzazione agevolata.

F-32/2019 Pagina 2 Fatti: A. Il 22 luglio 2005, A._______ (il ricorrente), cittadino ... nato il ... 1977, ha sposato una cittadina svizzera, originaria dei Grigioni e del Ticino, a Lugano. B. Il 13 luglio 2010, il ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata all’Ufficio federale della migrazione (UFM), che l’ha esaminata raccogliendo le informazioni necessarie. C. Il 14 novembre 2011, con decisione cresciuta in giudicato il 16 dicembre seguente, l’UFM ha accordato al ricorrente la naturalizzazione agevolata. D. Il 15 ottobre 2012, i coniugi hanno depositato alla Pretura di Lugano una richiesta comune di divorzio. Il 18 dicembre 2012, con sentenza passato in giudicato il 1° febbraio 2013, la Pretura ha pronunciato il divorzio. E. Il 20 febbraio 2013, su segnalazione delle autorità migratorie grigionesi, l’UFM è venuto a conoscenza del divorzio del ricorrente. F. L’11 luglio 2013, l’UFM ha informato il ricorrente dell’apertura di una procedura d’annullamento della sua naturalizzazione agevolata, prefiggendogli un termine fino al 14 agosto successivo per esprimersi in proposito e produrre, “se del caso, una copia di tutti i documenti (domanda di divorzio, convenzione, verbale d’audizione e di giudizio) relativi alla vostra procedura di separazione, rispettivamente di divorzio”. G. Il 31 luglio 2013, per il tramite del suo legale, il ricorrente si è pronunciato sulle intenzioni dell’UFM, esibendo nel contempo copie dell’istanza di divorzio, del verbale d’audizione e della sentenza di divorzio. H. L’11 ottobre 2013, l’UFM ha incaricato le autorità migratorie ticinesi di interrogare l’ex moglie del ricorrente.

F-32/2019 Pagina 3 Il 15 ottobre 2013, l’UFM ha informato il ricorrente sull’audizione a venire della sua ex moglie, invitandolo a rivolgersi alle autorità migratorie ticinesi se avesse voluto parteciparvi. Il 7 novembre 2013, in presenza del ricorrente, le autorità migratorie ticinesi hanno interrogato l’ex moglie e, il giorno seguente, hanno trasmesso il verbale d’audizione all’UFM. I. Il 22 aprile 2014, il ricorrente ha sposato in ... una cittadina .... J. Il 19 giugno 2014, l’UFM ha chiesto al ricorrente l’autorizzazione a consultare “gli atti relativi alla sua separazione o al suo divorzio”. Il 1° luglio 2014, il ricorrente ha dato un seguito positivo alla richiesta dell’UFM. Il 7 luglio 2014, l’UFM ha inoltrato una domanda di consultazione dell’incarto matrimoniale del ricorrente alla Pretura, che l’ha soddisfatta. Il 19 agosto 2014, l’UFM ha restituito l’incarto matrimoniale alla Pretura. K. Il 15 ottobre 2015, la moglie ... del ricorrente ha partorito una bambina. L. Il 23 marzo 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nel frattempo subentrata all’UFM, ha sottoposto ventiquattro domande scritte al ricorrente, fissandogli un termine entro il 30 maggio successivo per rispondervi. M. Il 30 marzo 2016, il ricorrente ha chiesto alla SEM di poter accedere agli atti. Il 2 maggio 2016, non avendo ottenuto una risposta dalla SEM, il ricorrente ha reiterato la sua richiesta. Il 18 maggio 2016, la SEM ha scritto al ricorrente che “le accordiamo il diritto di esaminare gli atti [...]. La invitiamo a ritornarci l’incarto entro il 25 maggio 2016”.

F-32/2019 Pagina 4 Il 24 maggio 2016, come richiestogli dalla SEM, il ricorrente le ha restituito l’incarto. Il 25 maggio 2016, il ricorrente ha inoltrato alla SEM le sue risposte alle domande postegli. N. Il 3 marzo 2017, il ricorrente è stato raggiunto dalla sua moglie ... con la loro figlia in Svizzera. Il 5 febbraio 2018, la coppia ha avuto un secondo figlio. O. Il 26 aprile 2018, la SEM ha rivolto quattro domande supplementari al ricorrente, invitandolo a rispondere entro il 28 maggio seguente. P. Il 18 maggio 2018, riferendosi all’art. 36 cpv. 2 della legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), il ricorrente ha comunicato alla SEM che “la procedura è da considerarsi prescritta”, chiedendo di “procedere al relativo stralcio”. Q. Il 24 luglio 2018, la SEM ha prefisso un nuovo termine al ricorrente, fino al 24 agosto successivo, per rispondere alle quattro domande supplementari. Riguardo alla questione dell’eventuale prescrizione del termine per condurre la procedura d’annullamento della naturalizzazione agevolata, la SEM, riferendosi all’art. 41 cpv. 1bis della vecchia legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit, RU 1952 1119), ha argomentato che “con raccomandata del 18 maggio 2016, vi abbiamo concesso il diritto di essere sentito, trasmettendovi gli atti. Il 25 maggio 2016 avete preso posizione in merito. Con raccomandata del 26 aprile 2018, che avete ricevuto il 30 aprile 2018, vi abbiamo infine posto ulteriori domande e la possibilità di esprimere una vostra ultima presa di posizione. I termini di prescrizione sono quindi stati rispettati”. R. Il 22 agosto 2018, il ricorrente ha comunicato alla SEM che “[...] dopo un importante periodo di silenzio, con scritto del 26 aprile 2018 vengono sottoposti ulteriori quesiti non pertinenti con l’indagine dei fatti [...]. Pertanto

F-32/2019 Pagina 5 tali quesiti non sono atti ad interrompere il termine biennale di prescrizione ai sensi dell’art. 36 LCit [...]”. S. Il 21 settembre 2018, venuta a conoscenza della nascita del secondo figlio del ricorrente, la SEM l’ha informato della facoltà di esprimersi in proposito entro il 9 settembre seguente, precisando che, senza un suo riscontro tempestivo, la decisione d’annullamento della sua naturalizzazione agevolata sarebbe stata presa in base ai documenti disponibili. T. Il 30 novembre 2018, in applicazione dell’art. 41 vLCit, la SEM ha annullato la naturalizzazione agevolata del ricorrente (dispositivo, punto 1), gli ha accollato una tassa di fr. 400.– (dispositivo, punto 2), ed ha rilevato che “salvo esplicita decisione contraria, l’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata” (dispositivo, punto 3). In relazione alla problematica della prescrizione, la SEM asserisce che il ricorrente “ha ottenuto la naturalizzazione con decisione del 14 novembre 2011, passata in giudicato il 16 dicembre 2011. La presente decisione di annullamento, datata 29 novembre 2018, è stata emanata entro otto anni dalla decisione di naturalizzazione. La SEM è venuta a conoscenza dei fatti determinanti per un eventuale annullamento il 20 febbraio 2013, tramite lettera delle autorità cantonali grigionesi con la quale hanno segnalato alla SEM la separazione di fatto e del divorzio. L’apertura della presente procedura di annullamento è stata notificata all’interessato con raccomandata dell’11 luglio 2013. Ne consegue che nel caso in esame, il termine assoluto di otto anni e il termine relativo di due anni previsti dall’art. 41 cpv. 1bis LCit sono adempiuti” (decisione, § 3 dei considerandi in diritto). Quanto al merito della controversia, la SEM considera, in sostanza, che “il susseguirsi logico e cronologico degli eventi evidenzia che l’unione coniugale non era né effettiva né stabile né al momento della firma della dichiarazione comune, né al momento della decisione di naturalizzazione” (decisione, § 8 dei considerandi in diritto). I dettagli dell’argomentazione della SEM saranno esposti, se e nella misura del necessario, in prosieguo. U. Il 2 gennaio 2019, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo principalmente, previa concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, che il

F-32/2019 Pagina 6 ricorso sia accolto e la decisione impugnata annullata “per intervenuta prescrizione dell’azione” (cfr. ricorso, §§ 4 a 44), oppure, in via subordinata, che la decisione impugnata sia annullata per motivi sostanziali (cfr. ricorso, §§ 45 a 65). In sunto, rispetto alla questione della prescrizione, il ricorrente sostiene, da un lato, che “l’atto istruttorio deve essere, ovviamente, un atto d’indagine pertinente onde evitare abusi di diritto da parte dell’autorità”, e, dall’altro lato, che “l’interruzione della prescrizione biennale non può essere ammessa con richieste non pertinenti e strumentali”, concludendo che “nemmeno la richiesta di accesso agli atti [...] può essere considerato quale atto istruttorio comunicato dalla SEM e atto a interrompere la prescrizione biennale, poiché semmai può essere solo considerato l’esercizio di un diritto da parte del ricorrente” (ricorso, §§ 36, 41 e 43). In relazione al merito del litigio, i ragionamenti del ricorrente saranno dettagliati, se e per quanto necessario, in seguito. V. Il 16 gennaio 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.– entro il 15 febbraio successivo, riservandosi di decidere sull’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio nel prosieguo della procedura. Il 17 gennaio 2019, il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale che la domanda di assistenza giudiziaria “era stata formulata principalmente per ottenere la dispensa dal versamento dell’anticipo sulle spese di giustizia”. L’8 febbraio 2019, mediante nuova decisione incidentale, questo Tribunale ha annullato la decisione del 17 gennaio 2019, concedendo l’assistenza giudiziaria al ricorrente e designandogli, come patrocinatore, il suo legale, ed ha invitato la SEM a rispondere al ricorso entro l’11 marzo seguente. W. Il 7 marzo 2019, la SEM ha presentato la sua risposta. Esprimendosi essenzialmente sul merito della controversia, la SEM afferma che “le censure secondo le quali la procedura sia prescritta e sia stato commesso un abuso di diritto, risultano prive di ogni fondamento. In effetti, tutte le domande poste dalla SEM sono state poste allo scopo di approfondire alcune circostanze dubbiose e rilevanti ai fini della presente procedura [...]. Ogni atto istruttorio comunicato al ricorrente è sempre avvenuto entro i

F-32/2019 Pagina 7 termini legali di prescrizione ed è sempre stato accordato il diritto di essere sentito [...]”. X. Il 7 maggio 2019, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha replicato, confermando integralmente gli argomenti e le conclusioni formulati nel suo gravame. Y. Il 27 giugno 2019, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha inoltrato la duplica, nella quale si limita a sostenere che “la replica dell’interessato non contiene nessun nuovo elemento atto a rovesciare la decisione contestata”.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e l’annullamento della naturalizzazione agevolata, pronunciato il 30 novembre 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 1 LTAF in combinato disposto con l’art. 83 lett. b a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e

F-32/2019 Pagina 8 contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata e beneficiario dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, ha presentato il suo gravame tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui esso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).

2.2 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iuris novit curia). 3. Il 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), la vecchia legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit) è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561). Secondo le disposizioni transitorie della LCit, l’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit [irretroattività]).

F-32/2019 Pagina 9 In concreto, considerato che tutti i fatti, in particolare il divorzio del ricorrente, sono accaduti nel tempo in cui vigeva la vLCit, è quest’ultima legge che si applica (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 2). Più precisamente, siccome il divorzio è cresciuto in giudicato il 1° febbraio 2013 (cfr. consid. D), è applicabile la versione della vLCit in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. 4. La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni (termine relativo) dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni (termine assoluto) dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni (in tedesco: “Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen”; in francese: “Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée”). Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi (art. 41 cpv. 1bis vLCit). 5. A titolo preliminare bisogna risolvere la questione di sapere se la facoltà della SEM di annullare la naturalizzazione agevolata del ricorrente sia decaduta per aver omesso di effettuare almeno un atto istruttorio entro il termine di prescrizione relativo di due anni (cfr. art. 41 cpv. 1bis vLCit). Non è invece controversa la questione del rispetto del termine assoluto di otto anni. Si noti che, in generale, la prescrizione del termine relativo o assoluto implica l’accoglimento del ricorso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1C_434/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.4.3), Solo nel caso in cui la prescrizione non è intervenuta, occorrerà decidere la causa nel merito. 6. Prima di procedere in questo senso è necessario soffermarsi sul significato della nozione di “atto istruttorio” e sulla finalità del termine di prescrizione di due anni. Nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 novembre 2007, relativo all’iniziativa parlamentare concernente la modifica della LCit “Dichiarazione d’annullamento ed estensione del termine”, è specificato che “la nozione di atto istruttorio

F-32/2019 Pagina 10 include ogni provvedimento istruttorio adottato dall’autorità ai fini dell’istruzione di un caso. Poiché solo gli atti istruttori comunicati alla parte determinano la decorrenza della nuova prescrizione, la nozione abbraccerà in primo luogo gli atti volti ad accertare i fatti (cfr. art. 12 segg. PA) e i provvedimenti che consentono alla parte di esprimersi nell’ambito del diritto di essere sentito” (Foglio federale/FF 2008 1103 pag. 1110; cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2008/287/it). Nel medesimo rapporto la Commissione ha precisato che “per evitare che i procedimenti di annullamento si protraggano oltre il necessario, l’Ufficio federale deve in linea di principio chiuderli entro due anni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante. Poiché detti procedimenti sono complessi, ciò non sarà sempre possibile: per questo motivo dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni” (FF 2008 1103 pag. 1110; cfr. anche CELINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, Acquisition, Perte et Perspectives, 2016, pag. 79). 7. 7.1 Il 20 febbraio 2013, l’UFM è venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente aveva divorziato (cfr. consid. D e E), dimodoché il primo termine di prescrizione di due anni ha cominciato a decorrere da quella data (cfr. art. 41 cpv. 1bis 1 a frase vLCit). L’11 luglio 2013, comunicando al ricorrente l’apertura della procedura d’annullamento della sua naturalizzazione agevolata con la richiesta di produrre l’incarto matrimoniale, e concedendogli il diritto di essere sentito in proposto (cfr. consid. F), l’UFM ha indubitabilmente effettuato il primo atto istruttorio della procedura, per cui un nuovo termine di prescrizione di due anni ha iniziato a decorrere (cfr. art. 41 cpv. 1bis 2 a frase vLCit, nonché la sentenza del Tribunale federale 1C_540/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.2). 7.2 Nel novembre 2013, le autorità migratorie ticinesi hanno interrogato, su delega dell’UFM, l’ex moglie del ricorrente, effettuando così un nuovo atto istruttorio interruttivo della prescrizione biennale (cfr. consid. H). Nel luglio 2014, l’UFM si è adoperato per ottenere dalla Pretura l’incarto matrimoniale del ricorrente, compiendo perlomeno un atto istruttorio (cfr. consid. J). A questo proposito va però rimarcato, da un lato, che copie dell’istanza di divorzio, del verbale d’audizione e della sentenza di divorzio

F-32/2019 Pagina 11 erano già in possesso dell’UFM (cfr. consid. G). Dall’altro lato, l’incarto matrimoniale restituito dall’UFM alla Pretura si componeva, per quanto desumibile dagli atti disponibili, soltanto di copie dell’istanza di divorzio, di una lettera della Pretura sulla sospensione della comunione domestica e della relativa risposta del legale del ricorrente, nonché di un breve scritto di quest’ultimo e di un altro breve scritto di due suoi amici. Alla luce dei fatti appena descritti, e della tempistica dell’atto istruttorio in questione, intervenuto un anno dopo la richiesta dell’incarto matrimoniale al ricorrente con l’apertura della procedura (cfr. consid. F), ci si può chiedere in che misura esso fosse veramente pertinente per l’avanzamento della medesima o se non sia stato effettuato, principalmente, allo scopo di far ripartire un nuovo termine di prescrizione di due anni. In effetti, per ragioni di celerità (cfr. consid. 4 e 6), l’UFM avrebbe senz’altro potuto fissare al ricorrente, dopo che quest’ultimo gli aveva trasmesso copie dell’istanza di divorzio, del verbale d’audizione e della sentenza di divorzio a fine luglio 2013 (cfr. consid. G), un breve termine suppletorio per l’inoltro degli atti mancanti che riteneva necessari, se del caso nominandoli, o chiedergli l’autorizzazione di richiamare l’incarto dalla Pretura. Questo per dire che, se non si dovesse ammettere che l’UFM ha compiuto un valido atto istruttorio nel luglio 2014, l’atto precedente risalirebbe al 7 novembre 2013 e quello successivo al 23 marzo 2016 (cfr. consid. H e L), per cui il termine di prescrizione di due anni non sarebbe stato rispettato già in quella fase della procedura. Sia come sia, dato quanto segue, questo punto non influisce sull’esito della causa, dimodoché può rimanere irrisolto. 7.3 Dopo gli atti istruttori sporadici del novembre 2013 e del luglio 2014, la SEM ha trasmesso al ricorrente, per raccomandata, ventiquattro domande il 23 marzo 2016, invitandolo a rispondervi, per scritto, entro il 30 maggio successivo (cfr. consid. L). Agendo in questo modo, la SEM ha chiaramente manifestato la sua volontà di assumere nuove prove nel quadro del procedimento amministrativo in corso, ottenendo dal ricorrente, nella migliore delle ipotesi, ulteriori informazioni rispetto a quelle già disponibili, e ciò allo scopo di meglio accertare la fattispecie (cfr. art. 12 lett. b PA [informazioni delle parti]). La SEM ha comunicato il suo scritto al ricorrente, che l’ha ricevuto, dimodoché un nuovo termine di prescrizione di due anni ha cominciato a decorrere, al più presto, dal 23 marzo 2016, per scadere, senza alcuna susseguente tempestiva interruzione, il 23 marzo 2018 (cfr. art. 41 cpv. 1bis vLCit).

F-32/2019 Pagina 12 7.4 Dopo la comunicazione di questo atto istruttorio, il ricorrente ha chiesto alla SEM, il 30 marzo 2016, di trasmettergli l’incarto. Non avendo ottenuto alcuna risposta, egli ha reiterato la sua domanda il 2 maggio 2016, e la SEM si è eseguita il 18 maggio 2016, pregandolo di restituirle l’incarto entro il 25 maggio 2016 (cfr. consid. M). In proposito si deve sottolineare che la SEM non ha prefisso al ricorrente un nuovo termine per rispondere alle ventiquattro domande, limitandosi a trasmettergli l’incarto e ad esigerne la restituzione entro una settimana circa. In questo senso la mera trasmissione dell’incarto, senza un termine per esprimersi sui documenti acclusivi, non può essere assimilata ad un nuovo atto istruttorio, ma rientra nelle modalità d’esercizio del diritto di essere sentito del ricorrente, concessogli dalla SEM già il 23 marzo 2016 (cfr. art. 30 cpv. 1 PA). Peraltro, l’elenco degli atti fatti pervenire al ricorrente mostra che egli ne era già a conoscenza, se si escludono le note interne, ad ogni modo non trasmesse, ma riassunte. Non si può dunque parlare di un nuovo atto istruttorio che la SEM avrebbe emanato proficuamente il 18 maggio 2016, dal quale avrebbe cominciato a decorrere, in conformità all’art. 41 cpv. 1bis vLCit, un ulteriore termine di prescrizione di due anni fino al 18 maggio 2018. Si deve ancora notare che la SEM non si è pronunciata precisamente sull’evoluzione della procedura a partire dal 23 marzo 2016 in poi. In effetti, essa si è accontentata di formulare argomenti generali, nella decisione impugnata e nella risposta al ricorso, sul rispetto dei termini di prescrizione assoluto e relativo. Nella decisione impugnata, dopo avere ricordato che l’apertura della procedura ha avuto luogo l’11 luglio 2013, la SEM ne conclude, senza spiegazioni di sorta, che il termine di prescrizione relativo di due anni è stato osservato (cfr. consid. T). E nemmeno nella risposta al ricorso la SEM concretizza le sue asserzioni, affermando apoditticamente che tutti gli atti istruttori sono stati eseguiti entro i termini di prescrizione (cfr. consid. W). 7.5 Di conseguenza, nella misura in cui tra l’atto istruttorio del 23 marzo 2016 (cfr. consid. L) e il susseguente atto istruttorio del 26 aprile 2018 (cfr. consid. O), sono trascorsi più di due anni, la SEM non ha rispettato il termine di prescrizione relativo di due anni per annullare la naturalizzazione agevolata del ricorrente, contravvenendo così all’art. 41 cpv. 1bis vLCit (cfr. art. 49 lett. a PA). Questo implica che la conclusione principale del ricorso, relativa all’annullamento della decisione impugnata in virtù dell’intervenuta prescrizione del termine relativo di due anni, deve essere accolta, mentre la conclusione subordinata, vertente sul merito del litigio, è inammissibile.

F-32/2019 Pagina 13 8. In conclusione, alla luce di quanto procede, il ricorso è accolto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata annullata. 9. 9.1 Le spese processuali sono messe, di regola, a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, tenuto conto dell’esito positivo del ricorso, non si prelevano spese processuali, con la precisazione che il ricorrente beneficia, ad ogni modo, dell’assistenza giudiziaria. 9.2 Considerato che il ricorso è ammesso, il ricorrente ha diritto a un’indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che egli non ha presentato alcuna nota delle spese fatturategli dal suo patrocinatore, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, in base all’ampiezza e al contenuto del ricorso e dei successivi scritti, che rispecchiano, in definitiva, la complessità del litigio nel suo insieme, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'800.–, a carico della SEM.

F-32/2019 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata annullata. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'800.–, a carico della SEM. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-32/2019 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

F-32/2019 Pagina 16 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (restituzione dell’incarto K ...).

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02.05.2022
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25.03.2026