B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione impugnata davanti al TF

Corte VI F-2790/2019

Sentenza del 16 marzo 2021 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ..., ..., patrocinata dall'avv. Marco Garbani, Studio legale, Via Gemmo 11, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e rinvio dalla Svizzera.

F-2790/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (la ricorrente), cittadina della Repubblica dominicana (RD) nata l’...1979, si è sposata nel suo Paese, il ... 2009, con B._______, cittadino italiano nato il ... 1981, titolare di un permesso di domicilio “C” UE/AELS dal 2008 e naturalizzato svizzero nel gennaio 2011. La ricorrente ha raggiunto suo marito in Svizzera il ... agosto 2009, ottenendo un permesso di dimora “B” UE/AELS. B. Il 26 agosto 2011, il marito della ricorrente è stato allontanato dalla Polizia cantonale (PC), per violenza domestica, dal domicilio coniugale con divieto di farvi ritorno, decisione confermata dalla Pretura di ... il 29 agosto successivo. Hanno fatto seguito periodi di nuova convivenza e di nuova separazione, intercalati da due istanze di protezione dell’unione coniugale, la coppia separandosi definitivamente nell’agosto 2012. C. Nel luglio 2014, la ricorrente ha formulato all’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) una richiesta di rinnovo del suo permesso di dimora, poi scaduto l’8 agosto 2014. D. Il 26 agosto 2014, il marito della ricorrente ha presentato alla Pretura di ...una domanda unilaterale di divorzio, alla quale la ricorrente si è, in un primo tempo, opposta. E. Il 27 febbraio 2015, constatata l’adesione della ricorrente alla domanda di divorzio, la Pretura di ...ha pronunciato il divorzio della coppia, senza figli, non riconoscendo alcun obbligo di contributi alimentari tra gli ex coniugi. Il 4 marzo 2015, la sentenza pretorile è cresciuta in giudicato incontestata. F. L’11 agosto 2015, il Procuratore pubblico (PP) del Cantone Ticino ha decretato un non luogo a procedere nei confronti della ricorrente, che aveva dichiarato alla PC di consumare cocaina in modo saltuario, in quanto “caso di poca entità”, ammonendola formalmente. G. Il 18 dicembre 2017, l’UMCT ha revocato il permesso di dimora “B” UE/AELS della ricorrente, informandola nel contempo che sarebbe stato

F-2790/2019 Pagina 3 “esaminato il rilascio di un permesso di dimora “B” ordinario, riservata l’approvazione della Segreteria di Stato della migrazione”. Il 7 febbraio 2018, l’UMCT ha trasmesso alla SEM l’incarto della ricorrente, corredato della proposta di concederle un permesso di dimora. H. Il 14 gennaio 2019, l’UMCT ha comunicato alla ricorrente di essere disposto a rinnovarle il permesso di dimora, previa approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). I. Il 15 gennaio 2019, la SEM ha fatto sapere alla ricorrente di avere l’intenzione di rifiutare la proposta dell’UMCT di prorogarle il permesso di dimora, fissandole un termine di trenta giorni per esprimersi in proposito. J. Il 5 febbraio 2019, la ricorrente ha risposto alla SEM, ricordando che “il mio matrimonio è stato sciolto in seguito ai ripetuti maltrattamenti e inganni subiti dal coniuge”, e che ha divorziato “per non peggiorare la situazione”. La ricorrente ha poi rilevato di avere “sempre lavorato nei limiti concessi dalla situazione del mercato di lavoro ticinese che non offre impieghi stabili e duraturi ma solo temporanei e su chiamata”, precisando che “ero disposta ad accettare qualsiasi lavoro, venivo assunta e dovevo restare a disposizione sempre e venivo chiamata raramente a fare poche ore”. In quest’ottica, la ricorrente ha riconosciuto di avere “accumulato diversi debiti che però sto pagando a poco a poco”. Dopo avere sottolineato di non consumare cocaina, la ricorrente ha concluso di avere la “ferma intenzione di trovare un lavoro fisso [...] e di far fronte a tutti i miei impegni”, aggiungendo che l’ottenimento di un permesso di dimora le permetterebbe di conseguire la patente di guida, “cosa che mi faciliterebbe la mobilità per motivi professionali”. K. Il 7 febbraio 2019, la SEM ha chiesto alla ricorrente di esibire i documenti comprovanti le sue osservazioni del 5 febbraio 2019, concedendole un termine di un mese a questo proposito. L. Il 1° marzo 2019, rimarcando che il rinnovo del suo permesso di soggiorno “si protrae ormai da anni”, la ricorrente ha annunciato alla SEM di avere “trovato due lavori a tempo parziale che mi consentiranno di raggiungere il

F-2790/2019 Pagina 4 pieno impiego [...]. Attendo a giorni la stesura dei relativi contratti di lavoro”. Al suo scritto la ricorrente ha allegato la documentazione richiesta dalla SEM, essenzialmente dei contratti e dei certificati di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione dal 2016 al 2018. M. Il 13 marzo 2019, la SEM ha chiesto alla ricorrente di trasmetterle copie dei contratti relativi alle sue due nuove attività lucrative. Il 5 aprile 2019, la ricorrente ha fatto pervenire alla SEM un contratto di lavoro al 50% nel campo della pulizia e della manutenzione di appartamenti condominiali, con un salario mensile lordo di fr. 1'750.–, a partire dal 1° marzo 2019. Per quanto riguarda l’altro contratto al 50%, inerente all’attività di cameriera in un ristorante, la ricorrente ha annunciato alla SEM che, dopo il periodo di prova, i responsabili “mi hanno detto che mi facevano sapere ma non si sono più fatti vivi”, concludendo di continuare a ricercare un ulteriore impiego. N. Il 30 aprile 2019, la ricorrente ha inviato alla SEM una copia del suo contratto quadro di lavoro con C._______ SA, del 24 aprile 2019, “per essere messa a disposizione” del Centro ... di ... come “ausiliaria pulizie”, con due contratti di missione. O. Il 30 aprile 2019, la SEM si è rifiutata di approvare il rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente, ingiungendole di lasciare la Svizzera entro il 15 luglio 2019, con la comminatoria dell’applicabilità di mezzi coercitivi nel caso contrario. La SEM ha spedito la decisione alla ricorrente il 1° maggio 2019. In applicazione delle norme pertinenti del diritto degli stranieri, la SEM constata, da un lato, che l’unione coniugale della ricorrente si è protratta per più di tre anni, concludendo che la condizione della durata minima della vita comune per il rinnovo del permesso di soggiorno è soddisfatta. Dall’altro lato, la SEM è dell’avviso che la seconda condizione per il rinnovo del permesso di soggiorno, ossia l’integrazione, non sia adempiuta. A questo proposito, essa tematizza principalmente la “breve durata” delle attività lavorative esercitate dalla ricorrente, la loro “natura temporanea/su chiamata e a carattere stagionale” e i relativi salari che “erano, tenuto conto del tasso d’occupazione parziale, tali da non permetterle di raggiungere una stabile autonomia finanziaria” (decisione, pag. 5). La SEM si riferisce

F-2790/2019 Pagina 5 inoltre, sulla base di un estratto del registro delle esecuzioni, ai “debiti privati” della ricorrente, come pure alla circostanza che quest’ultima “ha riconosciuto di far uso di cocaina in modo saltuario”, desumendone che, a prescindere da “un’eventuale buona integrazione sociale” e da “eventuali conoscenze linguistiche”, l’integrazione professionale e finanziaria non può essere ammessa (decisione, pag. 6). In relazione ad eventuali gravi motivi personali per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, la SEM ne nega l’esistenza, sostenendo che la ricorrente non può essere considerata come “vittima di violenza nel matrimonio” o di “eccessi nella relazione (per gravità, intensità, durata e frequenza)” (decisione, pag. 6). Per finire, la SEM ritiene che l’allontanamento della ricorrente dalla Svizzera verso la RD sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. P. Il 7 maggio 2019, la SEM ha informato la ricorrente di avere ricevuto il contratto con C._______ e i due contratti di missione (cfr. consid. N), precisando che essi non le permettevano di modificare la sua valutazione della fattispecie, da cui il mantenimento della decisione. Q. Il 5 giugno 2019, rappresentata dal suo legale, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie o la loro riduzione, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata. All’impugnativa la ricorrente ha allegato i documenti A a P, di cui si dirà, nella misura del necessario, in prosieguo. In sostanza, la ricorrente rimprovera alla SEM, nel valutare la questione dell’integrazione, di non aver tenuto conto che non ha più “legami fissi” con la RD da quindici anni, ossia non dal 2009, quando è venuta in Svizzera, ma già dal 2004, quando si è trasferita negli Stati-Uniti, a Porto Rico, dove ha “lavorato a tempo parziale grazie ad una Green Card”, che ha “tre fratelli e sorelle” residenti in Ticino con i loro rispettivi figli, che padroneggia la lingua italiana ed “è in grado di comprendere e farsi comprendere anche in lingua tedesca”, e che dispone ormai di un contratto con C._______ per compiere missioni nel settore delle pulizie (cfr. ricorso, §§ 1, 7 e 8). R. Il 14 giugno 2019, questo Tribunale ha concesso l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio alla ricorrente, invitando nel contempo la SEM a rispondere al ricorso.

F-2790/2019 Pagina 6 S. Il 9 agosto 2019, la SEM si è puntualmente manifestata, ribadendo che il contratto con C._______ e i due contratti di missioni non le consentono di modificare l’apprezzamento della situazione. Riguardo alle violenze coniugali, “senza voler in alcun modo minimizzare i fatti avvenuti o ancor meno ridicolizzarli”, la SEM rileva che esse sono sfociate in decreti di non luogo a procedere, confermando il contenuto della decisione impugnata. T. Il 29 settembre 2019, la ricorrente ha replicato, muovendo alla SEM, fondamentalmente, gli stessi rimproveri di quelli esposti nel ricorso. Il 21 ottobre 2019, la SEM ha inoltrato la duplica, riaffermando le proprie conclusioni. U. Il 18 novembre 2019, questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente una copia della duplica, concludendo, salvo eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF.

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 30 aprile 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Benché si tratti di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente il soggiorno in Svizzera di una persona che non è una cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea (UE), la ricorrente ha vissuto in Svizzera grazie al suo matrimonio con un cittadino UE naturalizzato svizzero, per cui questo Tribunale è competente a giudicare la causa come autorità di grado precedente al Tribunale federale, e ciò nella misura in cui esiste un diritto

F-2790/2019 Pagina 7 potenziale all’ottenimento del permesso di dimora (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 83 lett. c cifra 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché la DTF 136 II 177 consid. 1.1 e le sentenze del Tribunale federale 2C_455/2018 del 9 settembre 2018 consid. 1.1 e 2C_2/2016 del 23 agosto 2016 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente, che è la destinataria della decisione impugnata e beneficia dell’assistenza giudiziaria, ha presentato il suo ricorso in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui esso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

F-2790/2019 Pagina 8 3. La controversia verte sul rifiuto della SEM, per i motivi che saranno qui di seguito analizzati, di approvare la proposta dell’UMCT del 7 febbraio 2018 di concedere alla ricorrente, divorziata dal 4 marzo 2015, un permesso di dimora “B” in sostituzione del suo permesso di dimora “B” UE/AELS, scaduto l’8 agosto 2014. 4. Si tratta innanzitutto di determinare il diritto applicabile ratione temporis (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_615/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4). 4.1 La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regolamenta il soggiorno degli stranieri in assenza di altre disposizioni del diritto federale o di trattati internazionali conclusi dalla Svizzera, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3171), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Parallelamente è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3173), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). 4.2 In concreto, la decisione impugnata è stata emanata il 30 aprile 2019, ossia dopo l’entrata in vigore della LStrI e dell’OASA modificata. Nondimeno, la SEM ha applicato il vecchio diritto, facendo valere che l’UMCT ha formulato la sua proposta di concessione del permesso di dimora il 7 febbraio 2018, quando ha inoltrato l’incarto alla stessa SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 3). Ora, considerato che l’approvazione della SEM costituisce una condizione di validità del rilascio del permesso da parte dell’UMCT, e che, in quanto tale, “si integra” nella decisione cantonale (cfr. DTF 143 II 1 consid. 5.3), è a ragion veduta che la SEM ha applicato il diritto in vigore prima del 1° gennaio 2019 (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-1734/2019 del 23 marzo 2020 consid. 3.2). 4.3 Di conseguenza, non essendo peraltro riconoscibile alcun interesse pubblico preponderante ad applicare immediatamente il nuovo diritto da parte di questo Tribunale, la presente procedura è pure retta dalla LStr e dall’OASA nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018. Si osservi ancora che, anche volendo applicare il nuovo diritto, l’esito della causa non risulterebbe diverso (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-1734/2019, già citata, consid. 3.3).

F-2790/2019 Pagina 9 5. I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all’approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStr, in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 1 OASA; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione [OA-DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposta all’approvazione della SEM, a decorrere dal 15 aprile 2018, la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 4 lett. d OA-DFGP). La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo oppure vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l’approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d’ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). In questo senso, né la SEM, né tantomeno questo Tribunale sono vincolati dalla proposta dell’autorità cantonale, e possono dunque discostarsi dall’apprezzamento della situazione effettuato da quest’ultima (cfr. la sentenza TAF F-1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 4.2). 6. Siccome ha divorziato dal suo ex marito, cittadino italiano naturalizzato svizzero, è a giusta ragione che la ricorrente non invoca in questa sede l’art. 42 LStr, il quale prevede, tra l’altro, che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_455/2018, già citata, consid. 3). 6.1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli artt. 42 (familiari di cittadini svizzeri) e 43 (coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio) LStr sussiste se: a) l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo (condizioni cumulative: cfr. DTF 140 II 289 consid. 3.8); oppure b) gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera, per esempio il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa (art. 50 cpv. 1 e 2 LStr). Riguardo al prosieguo del soggiorno in Svizzera, il Consiglio federale ha puntualizzato, a titolo illustrativo, che esso “può imporsi quando il coniuge residente in Svizzera sia deceduto o il reinserimento familiare e sociale nel

F-2790/2019 Pagina 10 Paese d’origine risulti particolarmente difficile a causa del fallimento del matrimonio. Ciò è il caso segnatamente se dall’unione sono nati dei figli e se questi sono molto legati ai genitori e ben integrati in Svizzera. Occorre inoltre tenere conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell’unione coniugale. Se può essere stabilito che la persona ammessa nel contesto del ricongiungimento familiare è personalmente seriamente minacciata a motivo della convivenza e che non è ragionevole esigere da lei che continui a vivere la relazione coniugale, è importante tenerne conto in maniera particolare nella decisione. Il ritorno è invece esigibile se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, le persone non hanno vincoli stretti con la Svizzera e la loro reintegrazione nel Paese d’origine non pone problemi particolari. È importante procedere a un esame delle circostanze concrete di ciascun caso” (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3370, cifra 1.3.7.6; cfr. anche DTF 137 II 1 consid. 3.1). 6.2 In conformità all'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con successo ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA (unione coniugale di almeno tre anni e integrazione avvenuta con successo), segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). Anche all'art. 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205), nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018, sono in sostanza enunciati gli stessi principi. Come sottolineato dalla giurisprudenza, con riferimento agli artt. 77 cpv. 4 OASA e 4 OIntS, i criteri dell’integrazione non sono esaustivi e la nozione di “integrazione avvenuta con successo” deve essere esaminata procedendo ad un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale 2C_455/2018, già citata, consid. 4.1 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali). Nel procedere a questa valutazione le autorità competenti dispongono di un ampio potere di apprezzamento (“potere discrezionale”), fondato sugli artt. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr, nonché sull’art. 3 OIntS. In materia di integrazione, il Tribunale federale ha specificato che è essenziale che lo straniero riesca a provvedere al proprio sostentamento, non ricorra all'assistenza sociale e non si indebiti in modo sproporzionato, ma che non è necessario che abbia effettuato una carriera professionale straordinaria senza discontinuità. Importante è la sua presenza effettiva sul

F-2790/2019 Pagina 11 mercato del lavoro. Se egli ha un impiego stabile, ciò che non esclude necessariamente periodi d’inattività di durata ragionevole, è sempre stato indipendente sul piano finanziario, si comporta in modo corretto e parla la lingua del luogo in cui risiede, il successo della sua integrazione può essere negato soltanto in presenza di circostanze particolarmente serie. In quest’ottica, uno straniero che realizza un reddito mensile di fr. 3'000.– circa, che gli permette di sovvenire ai suoi bisogni anche se si tratta di un lavoro a tempo parziale, è considerato godere di una situazione professionale stabile (cfr., in particolare, le sentenze del Tribunale federale, già citate, 2C_615/2019 consid. 5.3 e 2C_455/2018 consid. 4.1 con i riferimenti, nonché 2C_777/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 3.2). 7. In concreto, è indiscusso e incontestato che l’unione coniugale della ricorrente con il suo ex marito è durata almeno tre anni (cfr. decisione impugnata, pagg. 4 e 5, e ricorso § 3). Pertanto, la prima condizione per poter ottenere il rilascio o la proroga del permesso di dimora è soddisfatta (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. a LStr). Rimane quindi da verificare se la seconda condizione, cumulativa, per il rilascio o la proroga del permesso di dimora, ovvero un’integrazione con successo, sia o meno adempiuta (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. b LStr), essendo precisato che l'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente ed a lungo in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (art. 4 cpv. 2 LStr). 8. Per determinare se l’integrazione è avvenuta con successo è necessario riferirsi, essenzialmente, al periodo in cui i coniugi convivevano, e ciò fino alla loro separazione di fatto (“Aufgabe der Ehegemeinschaft”), tutt’al più fino alla scadenza del permesso di soggiorno ancora valido (“die Dauer der noch bestehenden Aufenthaltsbewilligung”: cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_160/2018 del 29 ottobre 2018; cfr anche la sentenza del Tribunale federale 2C_615/2019, già citata, consid. 5.5). Ora, la ricorrente risiede in Svizzera dal ... agosto 2009, vale a dire da quasi dodici anni, di cui cinque anni e sei mesi circa nel quadro del suo matrimonio, sciolto per divorzio il 4 marzo 2015. La coppia si è tuttavia separata di fatto già nell’agosto 2012, e il permesso di dimora UE/AELS della ricorrente è scaduto l’8 agosto 2014 (cfr. consid. A a E).

F-2790/2019 Pagina 12 È dunque rilevante, per l’analisi dei criteri dell’integrazione, il periodo che si protrae, in linea di principio, dall’agosto 2009 all’agosto 2012, estensibile fino all’8 agosto 2014. 8.1 Riguardo al criterio dell’integrazione professionale, la ricorrente ha affermato all’UMCT di avere svolto, durante il periodo del suo matrimonio, “un’attività lavorativa dal 2009 al 2011”, e di avere avuto “3 contratti di lavoro in meno di 2 anni presso le ditte D._______ (recte: D._______ Services SA), E._______ (recte: ...) SA, F.”, tutti riguardanti “lavori di pulizia”, dopo i quali è “stata in disoccupazione” (cfr. incarto SEM, pag. 81). La ricorrente percepiva dei salari mensili netti di fr. 1'279.50 da F (...), fr. 610.95 – 787.31 da E. SA, e fr. 1'297.05 – 1'393.25 da D._______ SA (cfr. incarto SEM, conteggi salariali F._______ giugno 2010, E.______ SA aprile e luglio 2011, D._______ SA settembre 2011 e febbraio 2012, pagg. 74 a 78). In aggiunta a questi dati, tre certificati di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) fanno stato di importi annui netti di fr. 10'713.– per il 2012 (nove mesi di disoccupazione circa), e di fr. 2'803.– per il 2013 (quattro mesi di disoccupazione circa; cfr. incarto SEM, pagg. 71 a 73). A partire dal 1° giugno 2015, ossia dopo il periodo qui rilevante, la ricorrente ha iniziato a lavorare come cameriera, a metà tempo, presso una pizzeria, con un salario netto mensile di fr. 1'500.– suppergiù (cfr. incarto SEM, pagg. 80 e 85 a 88). Inoltre, dall’11 al 20 marzo 2016, la ricorrente ha lavorato come “hostess”, su chiamata, con un salario orario di fr. 22.–, e, a decorrere dal 20 aprile 2016, è stata attiva come “ausiliaria” in un albergo, a tempo pieno, con un salario mensile netto di fr. 2'500.–, contratto disdetto dal datore di lavoro ad inizio giugno 2016 (cfr. incarto SEM, pagg. 89 a 93). A fine novembre 2016, la ricorrente si è iscritta quale “cercatrice d’impiego” presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di ... (cfr. incarto SEM, pag. 94). Il 25 luglio 2017, la ricorrente ha cominciato a lavorare come “collaboratrice con salario a ore” presso un bar ristorante, con un contratto valido fino al 30 settembre 2017, rinnovabile, prevedente un salario orario lordo di fr. 22.– (cfr. incarto SEM, pagg. 97 a 107). Al momento del deposito dell’impugnativa, la ricorrente lavorava come portinaia a metà tempo, con un salario mensile netto di fr. 1'606.45 (cfr. ricorso, § 10). Ora, considerati nel loro insieme, questi numerosi dati indicano, con sufficiente chiarezza, che la situazione professionale della ricorrente, durante il suo matrimonio e fino all’8 agosto 2014, era precaria, volatile, instabile e discontinua. Sotto questo profilo, non si può così parlare di una sua presenza effettiva sul mercato del lavoro, come intesa dalla giurisprudenza, dimodoché si deve concludere che la sua integrazione

F-2790/2019 Pagina 13 professionale non è stata coronata da successo durante il periodo in questione. Si osservi che, anche tenendo conto delle attività lucrative successive riferite dalla ricorrente, questa conclusione rimarrebbe fondamentalmente valida. 8.2 Rispetto al criterio dell’integrazione economica, come già anticipato in parte sulla base dei dati esposti al consid. 8.1, i redditi annui conseguiti dalla ricorrente sono i seguenti: fr. 6'709.– nel 2010, fr. 10'346.– nel 2011, fr. 16'148.– nel 2012, fr. 3'038.– nel 2013, fr. 0.– nel 2014, fr. 12'055.– nel 2015, e fr. 14'622.– nel 2016 (cfr. incarto SEM, pag. 95). Alla luce di questi importi non si può considerare che, durante il periodo qui rilevante, la ricorrente si sia integrata con successo dal punto di vista economico, potendo sovvenire ai suoi bisogni in modo autonomo. Infatti, se si esegue la media dei redditi realizzati dal 2010 al 2014, si arriva ad un valore di fr. 7'248.20 all’anno, ossia fr. 604.– circa al mese. Questo quadro economico è aggravato dal fatto che, ad inizio aprile 2019, la ricorrente era oberata da dieci attestati di carenza di beni per un totale di fr. 10'932.40 (cfr. incarto SEM, pagg. 189 a 191). Pertanto, si deve concludere che la sua integrazione economica non è stata coronata da successo durante il periodo in questione. La stessa conclusione vale anche considerando il periodo susseguente, che non è però qui determinante, durante il quale la ricorrente ha totalizzato un reddito annuo medio di fr. 13'338.50, vale a dire fr. 1'111.55 suppergiù. 8.3 In relazione al criterio dell’integrazione sociale, l’incarto non contiene informazioni particolari che permettano di misurarne l’intensità, e la stessa ricorrente non ha esibito alcunché in proposito, come per esempio delle lettere di sostegno di conoscenti o di amici, oppure degli elementi testimonianti della sua partecipazione alla vita associativa locale. In questo senso, l’integrazione sociale non depone, in definitiva, né a favore, né a sfavore della ricorrente. A questo proposito bisogna però aggiungere, a suo detrimento, che la ricorrente ha dichiarato di consumare cocaina in modo saltuario e che, nonostante un non luogo a procedere, è stata “formalmente ammonita” dal PP (cfr. consid. F). 8.4 Per quanto concerne il criterio delle conoscenze linguistiche, si deve presumere, in base a quanto risulta dall’incarto, che la ricorrente ha imparato l’italiano e che lo padroneggia sufficientemente. La ricorrente fa inoltre valere di essere “in grado di comprendere e farsi comprendere anche in lingua tedesca” (ricorso, § 8), senza tuttavia comprovare queste conoscenze. Sia come sia, sotto il profilo delle conoscenze linguistiche, è

F-2790/2019 Pagina 14 legittimo ammettere che la ricorrente è riuscita ad integrarsi in Ticino, dove risiede. 8.5 In conclusione, procedendo ad un apprezzamento globale di tutte le circostanze appena esposte, con un’attenzione particolare rivolta a quelle che si rapportano alla situazione professionale ed economica della ricorrente, questo Tribunale è dell’avviso che quest’ultima non si sia integrata con successo in Svizzera ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e della relativa giurisprudenza. 9. 9.1 Come già parzialmente anticipato al consid. 6.1, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli artt. 42 e 43 LStr sussiste inoltre se gravi motivi personali (in tedesco: “wichtige persönliche Gründe”; in francese: “raisons personnelles majeures”) rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera, per esempio il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa (in tedesco: “stark gefährdet”; in francese: “fortement compromise”; art. 50 cpv. 2 LStr). 9.2 L’art. 50 cpv. 2 LStr è stato concepito dal legislatore per permettere alle autorità di regolarizzare il soggiorno di uno straniero nel caso in cui le condizioni dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non siano soddisfatte, ossia perché l’unione coniugale è durata meno di tre anni oppure perché l’integrazione non è avvenuta con successo (cfr. DTF 138 II 393 consid. 3.1). 9.3 L’art. 31 cpv. 1 OASA statuisce che, per valutare se sussiste un caso personale particolarmente grave (caso di rigore; in tedesco: “Härtefall”), bisogna considerare in particolare: l’integrazione del richiedente (lett. a); il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (lett. b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c); la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d); la durata della presenza in Svizzera (lett. e); lo stato di salute (lett. f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine (lett. g). 9.4 Presi singolarmente, i criteri dell’art. 31 cpv. 1 OASA non sono, in linea di principio, sufficienti per ammettere un caso di rigore. Rispetto alla reintegrazione sociale nel Paese d’origine, considerato che essa deve

F-2790/2019 Pagina 15 essere per legge fortemente compromessa, non si tratta di sapere se è più facile, per lo straniero, vivere in Svizzera, ma unicamente se egli debba far fronte, data la sua situazione personale, professionale e familiare, a conseguenze negative di notevole intensità (“erhebliche Intensität der Konsequenzen”) nella società in cui ritorna dopo la perdita del diritto di soggiorno conseguito grazie al matrimonio. In quest’ottica occorre inoltre tenere conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio, come per esempio il decesso del coniuge (cfr. DTF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 e 137 II 345 consid. 3.2.3; cfr. consid. 6.1). 10. 10.1 In concreto, il matrimonio della coppia è stato sciolto su domanda unilaterale dell’ex marito, alla quale la ricorrente ha, in definitiva, aderito (cfr. consid. B, D e E). L’unione coniugale non è dunque stata sciolta a seguito del decesso dell’ex coniuge. 10.2 Ciò posto, dall’incarto traspare che, in seno al matrimonio, ci sono stati momenti di violenza fisica, come si può desumere dalla decisione della Pretura di ...del 29 agosto 2011, che confermava l’allontanamento, pronunciato dalla PC, dell’ex coniuge dal domicilio coniugale (cfr. consid. B). A questo proposito la ricorrente ha allegato all’impugnativa il formulario standard “Segnalazione di aggressione / violenza” dell’Ospedale regionale di ... (...), del 26 agosto 2011 (cfr. ricorso, doc. G e H), facente stato di “violenza fisica con mani/piedi – lesioni semplici, minaccia, vie di fatto reiterate”. L’... ha valutato il caso come non urgente e, nel certificato medico d’uscita dello stesso giorno, è stata indicata un’incapacità lavorativa fino al 6 settembre 2011. Tre giorni dopo questa data, gli ex coniugi hanno informato la Pretura di ...“di essere ritornati a convivere” (cfr. ricorso, doc. F [Verbale d’udienza]). A ciò bisogna aggiungere che, come riporta la SEM senza esibire i relativi documenti (cfr. decisione impugnata, pag. 6), due inchieste penali hanno avuto luogo in relazioni a due momenti di violenza coniugale, una a carico della ricorrente e una a carico del suo ex marito, le quali sono sfociate in due decreti di non luogo a procedere. La ricorrente non contesta queste informazioni. Stando così le cose, anche alla luce delle richieste di protezione dell’unione coniugale (cfr. consid. B), bisogna ammettere con la SEM che non si può considerare che la ricorrente fosse personalmente minacciata in modo serio durante il matrimonio.

F-2790/2019 Pagina 16 10.3 Per quanto riguarda le possibilità di reinserirsi nella RD, la ricorrente ha vissuto in questo paese dal 1979, anno in cui è nata, fino al 2004 perlomeno, quando si è recata a Porto Rico (cfr. consid. A e Q). Questo significa che ha passato i primi venticinque anni della sua vita nel suo Paese d’origine, ossia l’infanzia, l’adolescenza e parte della prima gioventù, frequentando diverse scuole a Santo Domingo dal 1984 al 2004 (cfr. ricorso, doc. D [Curriculum vitae]). La socializzazione primaria e secondaria della ricorrente ha quindi avuto luogo interamente nella RD. Pertanto, bisogna presumere che la ricorrente disponga a tutt’oggi, a poco meno di quarantadue anni, delle competenze sociali, culturali e relazionali necessarie per reinserirsi, eventualmente dopo un periodo d’adattamento, nella società dominicana. Se è vero che tre fratelli e sorelle della ricorrente risiedono in Ticino (cfr. consid. Q), non si può considerare che questo fatto sia, di per sé, un impedimento alla sua reintegrazione, in quanto persona adulta, nella società dominicana, a lei profondamente familiare. Per il resto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto nel corso della presente procedura che possa far credere che la sua reintegrazione nella RD risulterebbe “fortemente compromessa” ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. consid. 9). 10.4 In relazione agli altri criteri enumerati all’art. 31 cpv. 1 OASA, si deve riconoscere l’importanza della durata di quasi dodici anni del suo soggiorno in Svizzera, che tuttavia è ridimensionata dai venticinque anni di vita circa trascorsi nella RD. Bisogna inoltre ricordare che la ricorrente non ha figli, e rilevare che non dimostra di avere legami particolarmente stretti con la Svizzera, dovuti alla sua situazione personale e/o professionale, come esposto sopra. In proposito è pure necessario rimarcare che la circostanza che la ricorrente troverà nella RD, secondo ogni verosimiglianza, una situazione economica generale meno prospera di quella conosciuta in Svizzera, non è sufficiente per ammettere che la sua partenza dalla Svizzera configuri un caso personale particolarmente grave. Non si intravedono inoltre altri motivi, sussumibili sotto l’art. 31 cpv. 1 OASA, quali l’età, lo stato di salute o altro ancora, che potrebbero indurre a ritenere la presenza di un caso di rigore. 10.5 Si tratta ancora di verificare se la ricorrente può beneficiare della protezione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in relazione alla sua situazione privata e familiare, invocando la durata superiori a dieci anni del suo soggiorno legale in Svizzera.

F-2790/2019 Pagina 17 Al riguardo, il Tribunale federale considera che la separazione tra la sfera protetta (art. 8 § 1 CEDU) e l’ingerenza (art. 8 § 2 CEDU) risulta artificiale, siccome per i due quesiti è fatto capo ai medesimi criteri (durata del soggiorno e integrazione). Così, dopo un soggiorno legale durato dieci anni, il rifiuto di prolungarlo deve fondarsi su motivi particolari, poiché una tale durata presuppone, in linea di principio, una buona integrazione. In caso di un’integrazione particolarmente riuscita un diritto in base all’art. 8 § 1 CEDU può essere ammesso prima della decorrenza di questo tempo. Il carattere esigibile del rinvio non è di per sé un motivo per revocare il diritto di soggiorno, come non lo è l’interesse pubblico a regolare l’immigrazione (DTF 144 I 266 consid. 3.8, 3.9 e 4.3, secondo il regesto in italiano). Ora, come esposto diffusamente in precedenza, nel caso della ricorrente non si è in presenza di una buona integrazione, nella misura in cui non può far valere di avere costruito, durante il suo soggiorno di quasi dodici anni, dei legami sociali, culturali, professionali (vita privata) e familiari solidi in Svizzera. Questo esclude quindi che la ricorrente possa richiamarsi con successo all’art. 8 CEDU, inteso nelle sue due componenti “sfera protetta” ed “ingerenza”. 11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la SEM non ha violato né il diritto federale (art. 49 PA), né la CEDU, rifiutando di approvare la proposta dell’UMCT di concedere alla ricorrente un permesso di dimora “B” per continuare a risiedere in Svizzera dopo lo scioglimento del suo matrimonio. Nella misura in cui la ricorrente non ottiene alcun permesso di dimora, è pure a giusta ragione che la SEM ha pronunciato, al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 64 cpv. 1 lett. c LStr), ordinandone l’esecuzione in mancanza di ostacoli quanto alla sua possibilità, ammissibilità e ragionevole esigibilità (cfr. art. 83 cpv. 2 a 4 LStr). Infatti, non emergono impedimenti rispetto alla possibilità di eseguire l'allontanamento, dato che la ricorrente detiene un passaporto dominicano valido fino al dicembre 2023 (cfr. incarto SEM, pag. 116). Non vi sono nemmeno indizi per credere che la ricorrente corra, nella RD, un rischio reale ed immediato di subire, segnatamente, dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell’allontanamento è ammissibile. Inoltre, non risulta neanche che la situazione nella RD sia caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza

F-2790/2019 Pagina 18 medica, dimodoché l'esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile. 12. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, e la decisione impugnata confermata. 13. La ricorrente è stata esentata dal pagamento delle spese processuali ed è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. consid. R). Ne discende che, nonostante l’esito negativo del ricorso, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), e alla ricorrente è attribuita un’indennità di fr. 2'000.– a titolo di spese di patrocinio per la presente procedura (art. 65 cpv. 2 PA). A quest’ultimo proposito si deve precisare che la ricorrente avrà l’obbligo, nella misura in cui non sarà più indigente, di rimborsare a questo Tribunale l’indennità a lei versata per le spese di patrocinio (art. 65 cpv. 4 PA), obbligo che sottostà ad un termine di perenzione di dieci anni a decorrere dalla cresciuta in giudicato della presente sentenza (cfr., per più dettagli, MARTIN KAYSER/RAHEL ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [editori], op. cit., nn. 86 a 89 ad art. 65 PA). D’altra parte, non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), precisato che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

F-2790/2019 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa di questo Tribunale verserà al patrocinatore della ricorrente un'indennità di fr. 2’000.– a titolo di spese di patrocinio per la presente procedura, dopo la crescita in giudicato di questa sentenza. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC ...); – all’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Bellinzona (per conoscenza).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Dario Quirici

F-2790/2019 Pagina 20

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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