DTF 137 I 128, DTF 130 II 39, 2C_692/2010, 2D_25/2010, 2D_41/2010
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-2717/2016
Sentenza dell’8 dicembre 2016 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
F-2717/2016 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino iracheno nato il (...) e originario della provincia di Su- leimaniya, è entrato in Svizzera il 26 febbraio 2007 ed il medesimo giorno vi ha presentato una domanda d'asilo. L'istanza è stata respinta con deci- sione dell'11 dicembre 2009 dall'Ufficio federale della migrazione (in se- guito: UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]). All'interessato non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è quindi stato pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'e- secuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. Gli è inoltre stato impartito un termine di partenza al 2 febbraio 2010. Con ricorso dell'8 gennaio 2010, A. è insorto contro detta deci- sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che il 10 settembre 2010 ha respinto suddetto gravame. Conseguente- mente, il 17 settembre successivo, l'UFM ha fissato all'11 ottobre 2010 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero. B. Nell'agosto 2010 l'interessato ha intrapreso un apprendistato come panet- tiere pasticciere presso la panetteria pasticceria «B.» in gestione alla fondazione «C.». C. In data 8 ottobre 2010, A._______ ha inoltrato alla Sezione della popola- zione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) una richiesta di proroga del termine di partenza, con l’obiettivo di portare a termine la sua formazione professionale in Svizzera. Il 27 ottobre 2010 la SPOP si è dichiarata disposta a concedere tale pro- roga a condizione che l'interessato provvedesse ad inoltrare un documento d'identità all'UFM entro il 25 gennaio 2011, data della scadenza del per- messo in suo possesso. Come attestato nello scritto rilasciato dall'Amba- sciata irachena a Berna l'11 gennaio 2011, A._______ si è recato presso tale rappresentanza ed ha sollecitato il rilascio di un passaporto; tuttavia, a causa di motivi tecnici, la stessa non è stata in grado di dare seguito alla richiesta dell'interessato. Il 21 gennaio 2011, la SPOP ha accolto la richie- sta di proroga del termine ed ha sospeso l'ordine di partenza concernete A._______ fino a nuovo avviso.
F-2717/2016 Pagina 3 D. Nell'agosto 2012 A._______ ha concluso l'apprendistato come panettiere pasticciere ed ha ottenuto il relativo attestato di formazione empirica. Il 29 agosto 2012 egli si è presentato presso l'Ufficio stranieri di D._______ al fine di richiedere un permesso di soggiorno per poter lavorare presso la panetteria pasticceria E._______ di F.. Le autorità, rilevando che l'interessato non era in possesso di alcun documento di legittimazione, non sono tuttavia entrate nel merito della richiesta. A tal proposito A. ha ribadito l'impossibilità dell'Ambasciata irachena a Berna di rilasciare passaporti ed ha aggiunto che nonostante gli sia stato suggerito di rivol- gersi alla rappresentanza irachena a Parigi, egli, a causa di motivi finan- ziari, non ha potuto recarvisi. E. A partire dal mese di settembre 2012 A._______ è impiegato in qualità di panettiere dalla citata panetteria pasticceria di F.. F. L'8 ottobre 2013 l'autorità cantonale compente ha preavvisato favorevol- mente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in ap- plicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto all'UFM per approvazione. In particolare la SPOP ha considerato l'identità di A. come conosciuta, allegando una copia della dichiarazione dell'11 gennaio 2011 rilasciata dall'Ambasciata irachena a Berna. G. Mediante scritto del 14 aprile 2014, l'UFM ha informato l'interessato circa l'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito. Con scritto del 16 maggio seguente, A._______ ha sottolineato di soggiornare in Svizzera da poco più di sette anni, il suo rispetto dello Stato di diritto nonché il suo percorso formativo e professionale degno di nota, rappresentativo della sua volontà di partecipare alla vita economica ticinese. H. In data 8 luglio 2014 l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un per- messo di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr
F-2717/2016 Pagina 4 costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. Innanzitutto, l'UFM ha evidenziato che la buona integrazione so- ciale e professionale, nonché il comportamento integerrimo come pure le relazioni professionali d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolar- mente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A., l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua situazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o particolarmente specifica. Il fatto che egli, dopo aver intra- preso e concluso un apprendistato in Ticino, sia professionalmente attivo non rappresenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. In merito all'integrazione sociale, l'UFM ha osservato che né la frequentazione di corsi lingua italiana, né la passione per il calcio o il seguire regolarmente il telegiornale della Svizzera italiana costituiscono elementi rappresentativi di una forte integrazione. Nemmeno l'avere mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'integrazione sociale particolarmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno dell'interessato in Svizzera non può essere ritenuta considerevole; egli ha infatti vissuto la maggior parte della propria esistenza in patria, trascorrendovi segnata- mente la propria gioventù ed i primi anni della vita adulta. L'UFM ha inoltre ritenuto che neppure eventuali difficoltà di reinserimento nella sua regione d’origine, dovute a motivi economico-sociali, sono determinanti nel caso specifico e consentono di accogliere l'istanza. L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontana- mento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, am- missibile ed esigibile nel quadro della richiesta d'asilo e della relativa pro- cedura giudiziaria. I. Con ricorso dell'11 agosto 2014, A. ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del per- messo di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottolineando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha fatto valere di risiedere da oltre sette anni in territorio sviz- zero, soggiornando in luoghi sempre conosciuti alle autorità, nonché di po- ter vantare di un'evoluzione professionale di particolare rilievo. A tale pro- posito egli ha sottolineato di aver svolto un apprendistato e di aver trovato un impiego immediatamente dopo aver conseguito l'attestato di capacità.
F-2717/2016 Pagina 5 Il ricorrente ha altresì allegato una dichiarazione del suo datore di lavoro, il quale si esprime in termini entusiastici circa il comportamento, la motiva- zione ed il carattere di A.. Con riferimento all'integrazione sociale, il ricorrente ha allegato quattro attestazioni di stima, rilasciate da colleghi, amici e conoscenti, i quali confermano la sua partecipazione alla vita pub- blica della comunità come pure il suo comportamento corretto e onesto. Il ricorrente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Iraq sa- rebbe problematico poiché egli, figlio unico ed orfano di entrambi i genitori, non dispone né di una rete famigliare, né di una rete sociale in patria. Inol- tre, il lungo periodo trascorso in Svizzera complicherebbe ulteriormente la sia reintegrazione nel paese d'origine. A ciò si aggiungerebbe la situazione della sicurezza in Iraq, compromessa dalla presenza di truppe jihadiste dello Stato Islamico nel Nord del paese. J. Il 7 ottobre 2015 il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso di A. e rinviato la causa alla SEM affinché si pronunciasse nuovamente. È stato in particolare considerato che l’autorità inferiore non aveva sufficiente- mente esaminato la questione inerente alle possibilità per il ricorrente di reinserirsi nel proprio paese d'origine, ed in particolare nella provincia di Suleimanya, nell’Iraq settentrionale, regione che ha conosciuto un peggio- ramento delle condizioni di sicurezza dovuto alla presenza del sedicente Stato Islamico (cfr. sentenza del TAF C-4460/2014 del 7 ottobre 2015 con- sid. 8.2). K. La SEM si è quindi nuovamente chinata sul caso di A._______ e basandosi sulla nota redatta il 15 gennaio 2016 dall’Ambito direzionale Asilo della stessa autorità inferiore – secondo cui nelle province della Regione Auto- noma del Kurdistan (tra le quali figura anche la provincia di Suleimanya) non prevale una situazione di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr e non vi sono ragioni per attendersi un cambiamento rilevante a breve termine – il 19 gennaio 2016 ha informato l’interessato circa la sua intenzione di non derogare alle condizioni di ammissione e di conseguenza non approvare il rilascio di un permesso di dimora giusta l’art. 14 cpv. 2 LAsi. L. In data 19 febbraio 2016 A._______ ha preso posizione per il tramite del proprio rappresentante legale sostenendo di essere ben integrato e met- tendo in dubbio la valutazione effettuata dall’autorità inferiore in merito
F-2717/2016 Pagina 6 all’allontanamento verso la sua regione d’origine; a questo proposito il ri- corrente si è richiamato al parere dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il quale raccomanda agli Stati di sospendere i rimpatri verso le regioni curde dell’Iraq. M. Il 30 marzo 2016 la SEM ha deciso di rifiutare l’approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi in favore dell’interessato. L’autorità inferiore ha sottolineato innanzitutto come anche lo scrivente Tribunale nella sentenza emanata il 7 ottobre 2015 avesse considerato che, nonostante gli sforzi profusi in quest’ambito, A._______ non potesse avvalersi di un’integrazione professionale importante o parti- colarmente specifica. Sempre su indicazione del Tribunale la SEM ha ef- fettuato un’analisi in merito all’esigibilità del rimpatrio nel Kurdistan ira- cheno, concludendo che, per le persone di etnia curda originarie di questa regione, che vi abbiano risieduto a lungo e che possono contare sulla pre- senza di una rete sociale, oppure che abbiano contatti con i partiti di go- verno, l’allontanamento appare ragionevolmente esigibile. Nel caso con- creto l’autorità di prime cure ha considerato che quanto testé esposto vale anche per l’interessato in quanto egli è di etnia curda e proviene dal villag- gio di G._______ situato nella provincia di Suleimanya, facente parte del Kurdistan iracheno. In detto villaggio A., celibe, maggiorenne e senza legami familiari in Svizzera, potrebbe contare sulla presenza dei nonni materni, presso i quali in passato ha già vissuto, e di uno zio paterno. N. Con ricorso del 2 maggio 2016, A. ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del per- messo di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottolineando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente si è in particolare richiamato al fatto di risiedere in Svizzera da oramai più di nove anni, soggiornando in luoghi sempre conosciuti alle au- torità, le quali hanno sempre tollerato la sua presenza anche dopo il re- spingimento della sua domanda d’asilo. Dal punto di vista dell’integrazione l’insorgente ha sostenuto di parlare correttamente la lingua italiana e di po- tere vantare un'evoluzione professionale di particolare rilievo. A tal propo- sito egli ha sottolineato di avere svolto un apprendistato e di avere trovato un impiego immediatamente dopo avere conseguito l'attestato di capacità, con piena soddisfazione del datore di lavoro.
F-2717/2016 Pagina 7 A._______ ha in seguito contestato il punto di vista dell’autorità inferiore in merito all’esigibilità del suo rimpatrio asserendo che la situazione nell’Iraq settentrionale rimane tesa ed insicura, vista la presenza di numerosi pro- fughi e la diffidenza della popolazione locale nei loro confronti e verso chi fa rientro nella regione del Kurdistan iracheno. In merito alle sue relazioni sociali il ricorrente ha confermato che nel suo villaggio d’origine vivono i nonni materni e uno zio, egli ha però sottolineato che ad eccezione di que- ste persone, il cui stato di salute non è peraltro conosciuto, e contraria- mente alla situazione in Ticino, la sua rete sociale in Iraq risulta inesistente. O. In data 18 luglio 2016 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in me- rito al gravame del 2 maggio 2016, riconfermandosi nella decisione ema- nata il 30 marzo 2016 e considerando che l’interessato non ha addotto ar- gomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fatti- specie. P. Preso atto della posizione dell’autorità inferiore, il 5 settembre 2016 il ricor- rente ha confermato i motivi e le conclusioni esposti nel suo ricorso.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos- sono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settem- bre 2010 consid. 3). 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi).
F-2717/2016 Pagina 8 1.4 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo, se: l'interessato si trova in Sviz- zera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in conside- razione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d). 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di ricono-
F-2717/2016 Pagina 9 scere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il be- neficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 mag- gio 2010 consid. 2.2, con i relativi riferimenti; DTAF 2009/40 precitato con- sid. 3.4, con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di approvazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una na- tura speciale rispetto alle procedure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura DTF 137 I 128 consid. 3.1.2, e giurisprudenza ivi ci- tata). Ciò detto, né il Tribunale, né la SEM sono legati dal preavviso favo- revole delle autorità cantonali e possono rifiutarne l'approvazione o limi- tarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordi- nanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni prelimi- nari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° set- tembre 2015, RS 142.201.1], in relazione con l'art. 99 LStr). 4. Il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della loro domanda d'asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. sentenze del TAF C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). Nella fattispecie A., dopo la decisione emessa da questo Tribunale il 10 settem- bre 2010, che ha respinto il suo ricorso contro il rifiuto della domanda d'a- silo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare il percorso di formazione pro- fessionale ed il soggiorno in Ticino (cfr. scritto della SPOP del 21 gennaio 2011). Ne consegue che nessuna colpa può essere addossata all'interes- sato per essere rimasto in Svizzera dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo e, pertanto, A. entrato in territorio elvetico il 26 febbraio 2007, sod- disfa la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della domanda d'a- silo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti alla seconda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 LAsi; infatti le autorità prepo- ste hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. preavviso positivo della SPOP dell'8 ottobre 2013). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interessato costituisca un grave caso di rigore personale in considerazione del grado suo di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA.
F-2717/2016 Pagina 10 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vi- gore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previ- gente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolariz- zazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di par- tecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la pos- sibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona in- teressata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima di- chiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gen- naio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurisprudenza svi- luppata in merito, va indicato però che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tener conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscano un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.). 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave
F-2717/2016 Pagina 11 prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurispru- denza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 precitato consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 105 e segg.). 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale, A._______ si è prevalso di un soggiorno in Svizzera superiore a nove anni, di un comportamento corretto, di buone conoscenze della lingua italiana e di un'integrazione socioprofessionale ben riuscita. 6.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, il Tribu- nale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza met- tere in discussione gli sforzi profusi da A._______ per raggiungere detta integrazione professionale, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, il Tribunale non può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un’altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (DTAF 2009/40 precitato consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 con- sid. 4.2). A._______ ha intrapreso e concluso un apprendistato quale pa- nettiere pasticciere ed è finanziariamente indipendente dal settembre 2013 (cfr. preavviso positivo della SPOP dell'8 ottobre 2013). Pur tenendo conto che il suo datore di lavoro ha espresso piena soddisfazione per l'attività svolta dal ricorrente (cfr. scritto del datore di lavoro del 21 agosto 2014), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso dall'interessato rap- presenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare
F-2717/2016 Pagina 12 a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 122 e segg.). 6.3 Con riferimento all'integrazione sociale A._______ ha dimostrato un grande impegno nel perseguire obiettivi scolastici e professionali; il suo rendimento scolastico è stato buono e caratterizzato da una grande moti- vazione e serietà. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricor- rente ha stretto legami di amicizia con cittadini residenti in Ticino, le testi- monianze rilasciate dagli stessi – in particolare da conoscenti, colleghi e dal datore di lavoro – descrivono il ricorrente come una persona ben edu- cata, gentile e dedita al lavoro, attestando altresì la sua partecipazione a manifestazioni organizzate nel suo comune di residenza. Tuttavia, il Tribu- nale ritiene, conformemente alla sua giurisprudenza costante, che le rela- zioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il riconoscimento di un caso di rigore (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggior- nando per un determinato periodo di tempo in un paese straniero, crei una rete di relazioni di amicizie e conoscenze. 6.4 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto ri- spetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A.. Invero, l'as- senza di comportamenti penalmente reprensibili durante la permanenza in Svizzera del ricorrente non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario, corrisponde al normale comportamento che ogni cittadino è tenuto ad adot- tare (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 120 e segg.). 6.5 Il Tribunale rileva che in occasione della precedente procedura ricor- suale risultava che l'interessato godesse di buona salute (cfr. scritto del 31 agosto 2012 rilasciato dal Dr. med. H., dossier Simic, pag. 20). Non avendo A._______ fornito ulteriori informazioni in proposito, è possi- bile ritenere che il suo stato di salute sia tuttora buono, ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un proseguimento della sua perma- nenza in Svizzera appare necessario. 6.6 Quo alla situazione famigliare dell'interessato occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro in Iraq; egli, celibe e senza figli, non ha infatti alcun legame famigliare in Sviz- zera. Inoltre A._______, orfano di entrambi i genitori, ha vissuto parte della sua vita presso i nonni materni che, unitamente ad uno zio paterno, risie- dono tuttora in Iraq. Sicché nel suo paese d'origine il ricorrente dispone di
F-2717/2016 Pagina 13 una rete famigliare che, seppur non particolarmente estesa, potrebbe es- sergli di sostegno. 7. 7.1 Nell'atto ricorsuale, A._______ ha altresì evidenziato le eventuali diffi- coltà di reintegrazione alle quali sarebbe confrontato in caso di rientro nel suo paese d'origine, sia da un punto di vista famigliare e sociale, data la lunga permanenza in Svizzera, sia per quanto riguarda l'attuale situazione della sicurezza in Iraq. 7.2 Occorre innanzitutto sottolineare che, nel caso di disanima, l'oggetto del litigio è circoscritto al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Questa disposizione non protegge lo straniero con- tro le conseguenze di guerre, violenza generalizzata, abuso di potere dello Stato o atti di persecuzione nei suoi confronti. Considerazioni di questo genere rientrano, infatti, nel campo della procedura d'asilo, in particolare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (DTAF 2007/45 consid. 7.5; 2007/44 consid. 5.3) e le decisioni rese in merito possono essere impu- gnate per mezzo di una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. decisione del TAF C-1090/2013 del 19 maggio 2014 consid. 7). 7.3 Nella fattispecie, l'attuale situazione di violenza in Iraq andrà valutata esclusivamente al fine di determinare l'esistenza, per il ricorrente, di una possibilità di reintegrazione nel suo paese d'origine (cfr. decisione del TAF C-4012/2012 del 15 gennaio 2015 consid. 6.5.1). 7.4 Nel quadro della procedura d'asilo concernente A._______ l'esecu- zione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Iraq è stato ritenuto esigi- bile. Ciò è peraltro stato confermato da questo Tribunale nella sentenza del 10 settembre 2010. È indubbio che la situazione della sicurezza in Iraq, in particolare nelle tre province curde nel Nord del paese, presenti, ad oggi, caratteristiche differenti rispetto a quanto constatato nel corso della proce- dura d'asilo. Il conflitto nella vicina Siria come pure l'avanzata dello «Stato Islamico dell'Iraq e al-Sham» (ISIS) anche conosciuto come «Stato Isla- mico dell'Iraq e del Levante» (ISIL) ed autoproclamatosi «Stato Islamico» (IS) hanno per conseguenza l'aumento del numero di rifugiati che cercano protezione nelle province Nord dell'Iraq. 7.5 Nondimeno la giurisprudenza dello scrivente Tribunale ha considerato che nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non prevale una situa- zione di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr e che non vi
F-2717/2016 Pagina 14 sono elementi indicanti un cambiamento rilevante delle circostanze a breve termine (cfr. sentenza del TAF E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 con- sid. 7.4.5 la quale ha confermato la prassi enunciata nella DTAF 2008/4 consid. 7.5). In particolare l’esecuzione dell’allontanamento verso la pro- vincia di Suleimanya è ragionevolmente esigibile per le persone originarie di questa regione, che vi hanno risieduto a lungo, che possono contare sulla presenza di una rete sociale oppure per chi ha contatti con i partiti di governo. 7.6 L’analisi che precede è stata presa in considerazione dalla SEM che il 15 gennaio 2016 ha emanato una nota concernente la situazione del ricor- rente. L’autorità inferiore ha considerato che nel caso concreto l’allontana- mento di A._______ appare ragionevolmente esigibile. Egli è infatti celibe e senza figli, proviene da un villaggio situato nella provincia di Suleimanya, in cui ha vissuto prima del suo arrivo in Svizzera all’età di 22 anni, e dove può contare sulla presenza di una rete familiare composta dai nonni ma- terni, che si sono occupati di lui dopo la morte dei genitori, e da uno zio paterno. 7.7 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Iraq dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbia- mente in una situazione meno favorevole rispetto a quella vissuta in Sviz- zera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi con- nazionali rimasti in Iraq. Tale circostanza non rappresenta una ragione suf- ficiente per potere beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa fare valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. Va infine considerato che le cono- scenze professionali e l’esperienza acquisite in Svizzera potranno facilitare il reinserimento di A._______ nella sua terra d’origine. 8. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
F-2717/2016 Pagina 15 9. Ne discende che la SEM, con la decisione del 30 marzo 2016, non ha vio- lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto- rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo di fr. 1’000.– versato in data 6 giugno 2016. Il saldo di fr. 200.– è restituito al ricorrente. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...], incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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