m i c h a B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-26/2021

Sentenza del 17 aprile 2023 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Basil Cupa, cancelliera Caroline Rausch.

Parti

A.______ patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-26/2021 Pagina 2 Fatti: A. Il 11 giugno 2005 e 6 ottobre 2005, A.______ (il ricorrente), cittadino ita- liano nato (...), sposato e padre di due figlie minorenni, risiedente con la sua famiglia in Italia, è stato condannato in Italia, a una multa e a sei mesi di reclusione (sostituita con una multa), per detenzione illegale di muni- zioni, violazione delle norme su controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, omessa denuncia di armi da sparo e munizioni. B. Il 9 ottobre 2013, il ricorrente, è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton B.______ ad una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni, per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale e per l’impiego di stranieri sprovvisti di per- messo, nonché ad una multa di fr. 2'000.–. C. Il 23 febbraio 2015, il Ministero pubblico del Canton C.______ ha aperto un procedimento penale nei confronti del ricorrente per falsità di documenti e truffa. D. Il 2 marzo 2015, su richiesta delle autorità penali italiane, il ricorrente è stato estradato dalla Svizzera verso l’Italia. E. Il 10 gennaio 2017, il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di appello di Milano ad una pena di reclusione di 5 anni e 11 mesi per associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, falsità ideologica in atto pubblico, violazione delle norme sulla disciplina dell’IVA, omessa dichiarazione annuale d’imposta, contraffazione delle impronte di una pub- blica autentificazione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; accessoriamente alla reclusione, il ricorrente è stato inoltre condannato, in particolare, all’interdizione perpe- tua dai pubblici uffici e dall’ufficio commissioni, nonché all’interdizione le- gale per la durata della pena e all’interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per due anni. F. Il 26 novembre 2019, su informazione del Servizio della popolazione del

F-26/2021 Pagina 3 Canton C._____ la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha comuni- cato al ricorrente di avere l’intenzione di pronunciare nei suoi confronti, a causa dei suoi precedenti penali, un divieto d’entrata in Svizzera e nel Lie- chtenstein, concedendogli un termine di venti giorni per esprimersi in pro- posito. G. Il 31 gennaio 2020, dopo aver richiesto ed ottenuto l’incarto della SEM, il ricorrente, per il tramite del suo legale, ha reso edotta la medesima di es- sere stato “rimesso in libertà, nelle varie forme previste in Italia (arresti do- miciliari; affidamento ai servizi sociali; ecc.) in tempi piuttosto rapidi”, e di avere in questo modo “potuto iniziare un percorso di reinserimento, ma so- prattutto di recupero della [propria] capacità economica in tempi brevi”, esi- bendo una copia del suo contratto di lavoro, valido dal 1° agosto 2018, con l’impresa “D.______” a Milano. H. Il 17 novembre 2020, preso atto delle osservazioni del ricorrente, la SEM ha emanato nei suoi confronti un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liech- tenstein valido fino al 16 novembre 2025 (cinque anni), togliendo nel con- tempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; la decisione è stata no- tificata al ricorrente il 19 novembre 2020. I. Il 4 gennaio 2021, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso o, in via subordinata, l’adozione del provvedimento d’urgenza consistente nel suo obbligo di notificare alla SEM ogni entrata e uscita dalla Svizzera, l’an- nullamento della decisione impugnata. J. Il 27 gennaio 2021, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, invi- tando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.– , che è avvenuto tempestivamente il 24 febbraio 2021. K. Il 14 aprile 2021, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo di respingerlo e confermare la decisione impugnata.

F-26/2021 Pagina 4 L. Il 10 agosto 2021, con decreto di abbandono, il ministero pubblico del Can- ton C._____ ha messo fine al procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente il 23 febbraio 2015. M. Il 30 settembre 2021, il ricorrente ha replicato alla risposta della SEM, riba- dendo che il divieto d’entrata non sia giustificato. N. Il 11 novembre 2021, la SEM ha presentato la duplica, ribadendo la neces- sita di rigettare il ricorso e confermare la decisione impugnata.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità men- zionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’en- trata del 7 luglio 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, non- ché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giu- gno 1999 [ALC RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del

F-26/2021 Pagina 5 ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in me- lius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Chri- stoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 17 novembre 2020, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di cinque anni (17.11.2020 – 16.11.2025), di cui il ricorrente chiede l’annullamento. 4. L’ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, come cittadino italiano, gode dal 1° giugno 2002 dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e

F-26/2021 Pagina 6 per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). La presente procedura concerne principalmente il diritto d’ingresso in Sviz- zera, di cui la decisione impugnata restringe l’esercizio da parte del ricor- rente (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel pro- sieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a cinque anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione euro- pea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, la quale è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). 6. 6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedi- mento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile

F-26/2021 Pagina 7 della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è vio- lazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). 6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato co- stituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determi- nata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere supe- riore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazio- nale (cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 6.3 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giu- risprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), prece- dente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turba- tiva insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall' ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta

F-26/2021 Pagina 8 in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pe- ricolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non oc- corre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre in- frazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale in- frazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esi- genze in merito al rischio di recidiva (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2). 6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giu- risprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere pro- nunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). 6.5 È ancora utile sottolineare che, in linea di principio, la motivazione di un giudizio penale non vincola l’autorità amministrativa. Al contrario, per garantire l’unità della giurisprudenza ed evitare, nel limite del possibile, de- cisioni contraddittorie, l’autorità amministrativa non deve, senza necessità, scostarsi dalle risultanze fattuali del procedimento penale. Ciò posto, il di- ritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l’uno dall’altro. In effetti, oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l'autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici ed esamina dunque la questione della perico- losità dello straniero applicando criteri più severi. Così, nell’ottica del diritto degli stranieri, la liberazione condizionale di un condannato, come pure la constatazione, da parte delle autorità preposte all’esecuzione della pena, che egli fa prova di un’evoluzione positiva o di un comportamento irrepren- sibile, non permettono di escludere, di per sé, che non rappresenti più un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. In questo senso, anche senza disporre di un giudizio penale, sia per la mancata apertura del relativo pro- cedimento, sia a causa della sua pendenza, l'autorità amministrativa può adottare un divieto d’entrata se giunge alla conclusione, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, che le condizioni per emanarlo sono soddisfatte (cfr., tra le tante, DTF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2 e 129 II 215 consid. 3.2, nonché le sentenze 2C_606/2020 del 5 marzo 2021 consid. 3.3.1, 2C_ 622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.2 [in italiano], 1C_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2.4 [in italiano], 2C_11/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.3 e 2C_642/2009 del 25 marzo

F-26/2021 Pagina 9 2010 consid. 4.2.3; cfr. anche le sentenze TAF F-6623/2016 del 22 marzo 2018 consid. 8.4 e C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 7. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’en- trata in sé (minaccia almeno di una certa gravità) fossero adempiute il 17 novembre 2020 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.3.1 e 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2 in fine); nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (minaccia solo di una certa gravità). È doveroso puntualizzare che, nel caso in cui tra la decisione amministrativa e la sua verifica giudi- ziaria trascorra del tempo, bisogna tenere conto, per valutare il presuppo- sto della minaccia attuale, anche di eventuali elementi di fatto successivi al rilascio del divieto d’entrata (cfr. DTF 137 II 233 consid. 5.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 5.2.1, con il rinvio alla sentenza CGCE del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, nn. 77 a 79). 7.1 Il ricorrente è stato condannato in Italia nel 2005, a una multa e a sei mesi di reclusione (sostituita con una multa), per detenzione illegale di mu- nizioni, violazione delle norme su controllo delle armi, delle munizioni e de- gli esplosivi, omessa denuncia di armi da sparo e munizioni. Nel 2013 è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton B.______, ad una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni per incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale e per l’impiego di stranieri sprovvisti di permesso. In più il 10 gennaio 2017 il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di appello di Milano ad una pena di reclusione di 5 anni e 11 mesi per reati concernente essenzial- mente il patrimonio (associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di do- cumenti contabili, falsità ideologica in atto pubblico, violazione delle norme sulla disciplina dell’IVA, omessa dichiarazione annuale d’imposta, contraf- fazione delle impronte di una pubblica autentificazione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi- stenti; accessoriamente alla reclusione). Alla luce di queste circostanze, e nonostante sembri che nel frattempo il ricorrente si sia astenuto da commettere ulteriori atti penalmente reprensi- bili, il Tribunale ritiene che il rischio di recidiva non possa essere escluso. Il fatto che egli abbia ripetutamente perpetrato delitti non può condurre ad una diversa valutazione, sebbene siano trascorsi sei anni dall’ultima con- danna. Ne discende che la minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici

F-26/2021 Pagina 10 rappresentata dall’insorgente deve essere ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l’emanazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico (cfr. sentenza del TAF F-1472/2016 del 8 dicembre 2017 consid 7.3.) 7.2 Di conseguenza, la pronuncia di un divieto d’entrata, il 17 novembre 2020, non oltrepassante i cinque anni, era giustificata (cfr. consid. 6.2, 6.3 e 6.4). 8. Si tratta ora di verificare se la durata di cinque anni del divieto d’entrata fosse anche proporzionale, e ciò in funzione del complesso delle circo- stanze del caso, nel quadro del diritto del ricorrente alla libera circolazione garantito dall’ALC, nonché, se del caso, del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare secondo l’art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101). 8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungi- mento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pub- blico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico per- seguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 8.2 A proposito dell’art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua prote- zione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle rela- zioni sociali sviluppate nell’ambito di attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Ger- mania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale fede- rale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si ri- chiama alla protezione dell’art. 8 par. 1 CEDU deve, in generale, intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua

F-26/2021 Pagina 11 famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnata- mente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Nondimeno, l’art. 8 par. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al ri- spetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. Nondimeno, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pub- blica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. 8.3 In concreto, conviene subito rilevare che il ricorrente non può prevalersi della protezione garantita dall’art. 8 par. 1 CEDU, nella misura in cui non dimostra di avere una vita privata e una vita familiare in Svizzera nel senso inteso da questa norma convenzionale. Ora come già stabilito al consid. 7.1, a causa delle molteplici e frequenti infrazioni penali commesse sia in Italia che in Svizzera, il ricorrente conti- nua senz’altro a rappresentare una minaccia di una certa gravita per l’or- dine e la sicurezza pubblici. Il Tribunale osserva nondimeno che in osse- quio al principio di proporzionalità, si giustifica di tenere in considerazione il fatto che l’ultima condanna penale risale al 10 gennaio 2017 e che dal allora egli sembra essersi astenuto dal commettere altri reati in Svizzera ed in patria. Come interesse privato, il ricorrente fa valere il svolgimento del suo attuale lavoro (in Italia) presso la D.______ anche sul territorio sviz- zero. La ditta ha una sede in Svizzera con la quale gli è stato chiesto di avere frequenti contatti, cosi come gli è stato chiesto di curare i rapporti con la clientela svizzera. Visto questo, una durata di cinque anni, trattandosi della misura massima concepibile come regola (cfr. consid. 6.2 sopra), non rispecchia le esigenze del principio di proporzionalità. Occorre pertanto ridurre la durata del divieto d’entrata pronunciato dalla SEM il 17 novembre 2020 a tre anni, ovvero fino al 18 novembre 2023. Infatti, tenendo conto delle peculiarità del caso, come sopra esposte, si può partire dal presupposto che, a scadenza del periodo di tre anni, la minaccia, non sarà più che potenziale. D’altra parte,

F-26/2021 Pagina 12 questa soluzione si inserisce nel solco della giurisprudenza di questo Tri- bunale (cfr. le sentenze TAF F-218/2019 del 10 dicembre 2020 E. 8.3; F- 3586/2019 del 12 aprile 2021 consid. 8.4). 8.4 Sulla scorta di tutto quanto precede, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ultimo ad usufruire, in particolare, della libera circolazione secondo l’ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d’ingresso in Svizzera (cfr. art. 1 § 1 allegato I ALC), non permette di con- siderare che una durata del divieto d’entrata di cinque anni sia proporzio- nata: una durata di tre anni appare invece più consona a garantire gli inte- ressi d’ordine e di sicurezza pubblici svizzeri senza incidere in misura ec- cessiva sugli interessi privati del ricorrente. 9. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di cinque anni, la SEM ha violato l’art. 67 cpv. 3 LStrI e il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, in particolare per quanto ri- guarda l'interesse privato del ricorrente a poter lavorare sul territorio sviz- zero per motivi economici, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tre anni, per cui lo stesso è valido dal 17 novembre 2020 al 18 novembre 2023. 10. 10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata (conclusione subordinata), è giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali, fr. 600.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Di conseguenza, fr. 600.– saranno restituiti al ricorrente una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

F-26/2021 Pagina 13 10.2 In relazione alle spese ripetibili, considerato che il ricorso è parzial- mente ammesso, il ricorrente, che è patrocinato da una legale, ha diritto a un’indennità, ridotta in proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso, nonché degli scritti successivi, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1’200.–. Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-26/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 17 novembre 2020 è riformata nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tre anni, per cui esso è valido fino al 18 novembre 2023. 2. Per il resto, il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di fr. 600.– sono messe a carico del ricorrente e de- dotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Al ricorrente saranno re- stituiti fr. 600.– dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr. 1'200.–, a carico della SEM. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

F-26/2021 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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