B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-2579/2020
Sentenza del 14 marzo 2023 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Riconoscimento di apolidia.
F-2579/2020 Pagina 2 Fatti: A. Il 20 agosto 2017, A._______ (il ricorrente), dichiaratosi cittadino nigeriano di etnia Edo, nato il ... 2001 a ..., nel sud della Repubblica federale della Nigeria (...), dove ha vissuto fino al suo espatrio nel 2016, ha presentato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) una domanda d’asilo (procedura N ...). Il 2 ottobre 2017, la SEM ha rigettato la domanda del ricorrente, non riconoscendogli la qualità di rifugiato, ed ha nel contempo disposto il suo allontanamento dalla Svizzera, considerandone l’esecuzione ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. B. Il 18 febbraio 2019, con sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il gravame del ricorrente contro la decisione della SEM, confermando l’ammissibilità, la ragionevole esigibilità e la possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. la sentenza del TAF D- 6245/2017). C. Il 29 maggio 2019, rappresentato dalla sua legale, il ricorrente ha chiesto alla SEM di “riesaminare la decisione [d’asilo] per inesigibilità dell’allontanamento”, argomentando in sostanza che, dopo la morte di suo nonno presso il quale viveva, si è ritrovato a “dover convivere con altri parenti che, nonostante la sua giovane età, non si curavano di lui [...]”, e invocando inoltre le “violenze che i soldati di Boko Haram perseguono nel portare avanti nel [suo] villaggio d’origine”. Il ricorrente ha quindi sollecitato la SEM a dichiarare il suo allontanamento non esigibile e non ammissibile, concedendogli frattanto l’ammissione provvisoria (cfr. incarto SEM, doc. B 1/9). Il 17 luglio 2019, mediante decisione in francese cresciuta in giudicato incontestata, la SEM ha respinto la domanda di riesame, considerando in particolare, rispetto all’esigibilità dell’allontanamento in Nigeria, che ..., situata nell’..., non è interessata dal conflitto con Boko Haram (cfr. incarto SEM, doc. B 3/6). D. Il 18 settembre 2019, su iniziativa della SEM, il ricorrente ha avuto un colloquio per tentare di accertare ufficialmente la sua nazionalità con un rappresentante dell’Ambasciata della Nigeria a Berna, a conclusione del
F-2579/2020 Pagina 3 quale egli non è stato riconosciuto come nigeriano, e ciò per non aver saputo rispondere in modo soddisfacente alle domande postegli su Benin City, per esprimersi in un inglese non nigeriano, ma probabilmente di un altro paese dell’Africa occidentale, e per non conoscere nessuna lingua locale (cfr. il messaggio elettronico in francese della SEM, del 19 settembre 2019, all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino/UMCT [incarto SEM, doc. relativo alle indicazioni fornite dal ricorrente sulla sua nazionalità, senza numero]). Il 25 settembre 2019, desumendo che dal colloquio fosse “emerso che la Nigeria, in virtù della sua legislazione, non [lo] considera un cittadino Nigeriano e che, pertanto, è da qualificarsi come apolide”, il ricorrente ha chiesto alla SEM che gli “venga riconosciuto [...] lo status di apolide e che, di conseguenza, gli venga rilasciato il permesso di dimora B” (cfr. incarto SEM, doc. senza numero). E. Il 18 novembre 2019, la SEM ha informato il ricorrente di prevedere di respingere la sua domanda di riconoscimento del suo preteso status di apolide, prefiggendogli un termine fino al 31 dicembre 2019 per esprimersi in proposito (cfr. incarto SEM, doc. senza numero). Il 30 dicembre 2019, dopo aver chiesto all’Ambasciata nigeriana, con messaggio elettronico del 27 novembre 2019 (info@nigerianbern.org), di confermargli per scritto il contenuto del colloquio del 18 settembre 2019 ([...] whether you have deprived him of Nigerian citizenship [...]”), messaggio rimasto senza risposta, il ricorrente ha comunicato alla SEM di non conoscere i motivi del silenzio dell’Ambasciata. Egli ne ha derivato che lo Stato nigeriano “al momento non è disposto a riconoscere la [sua] cittadinanza”, ribadendo la sua richiesta che egli “venga riconosciuto quale apolide e gli [sia], pertanto, concesso il permesso B, o in subordine che gli venga riconosciuta la condizione di apolidia temporanea e gli [sia] concessa un’ammissione provvisoria, finché la rappresentanza estera non decida” (cfr. incarto SEM, doc. senza numero). F. Il 19 marzo 2020, la SEM ha respinto la domanda del ricorrente di riconoscerlo come apolide (cfr. incarto SEM, doc. senza numero). In compendio, la SEM asserisce che il ricorrente fonda la sua richiesta unicamente sul risultato del colloquio con il rappresentante dell’Ambasciata nigeriana del 18 settembre 2019, esprimendo il parere che ciò non le
F-2579/2020 Pagina 4 consente di “ritenere che l’interessato sia stato formalmente privato della nazionalità e che le autorità nigeriane competenti in materia rifiutino esplicitamente di riconoscergli la cittadinanza”. La SEM aggiunge che il ricorrente non potrà essere riconosciuto come apolide fintantoché non avrà “dimostrato in modo esauriente, mediante mezzi di prova validi, l’impossibilità di ottenere la nazionalità nigeriana o qualsiasi altra nazionalità plausibile, e questo pur svolgendo tutte le necessarie pratiche amministrative presso l’autorità competente” (decisione, pag. 4). G. Il 19 maggio 2020, rappresentato dalla sua legale, il ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, che sia riconosciuto come apolide e che gli sia rilasciato il permesso di dimora B. All’impugnativa il ricorrente ha allegato i documenti A a L, che saranno vagliati, per quanto necessario, nel prosieguo. In sunto, il ricorrente lamenta l’assenza del verbale del colloquio avuto con il rappresentante dell’Ambasciata nigeriana, il quale avrebbe pronunciato la frase, di cui è testimone la sostituta della sua legale presente all’incontro, che “venendo da quel villaggio non poteva essere considerato nigeriano” (ricorso, pag. 3). Riguardo all’accertamento della sua cittadinanza, il ricorrente sostiene che, siccome è arrivato in Svizzera quando era ancora minorenne, gli “si devono applicare le norme relative alla protezione dei fanciulli, specificatamente la particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo [...]” (ricorso, pag. 4). Per questa ragione egli afferma che non si può “pretendere che un ragazzo che ha sempre vissuto in Nigeria fino a 15 anni (ciò che è riconosciuto come fatto assodato anche dall’autorità di prime cure e da codesta autorità), possa dover intraprendere tutti i passi necessari per dimostrare che ha l’impossibilità di avere la cittadinanza nigeriana o quella di un altro paese” (ricorso, pag. 4). Egli aggiunge che, data “l’impossibilità di avere un verbale del colloquio” e in mancanza di una risposta al suo messaggio elettronico del 27 novembre 2019 da parte dell’Ambasciata nigeriana, non comprende “quali passi ulteriori intraprendere”. In quest’ottica egli argomenta che “l’onus probandi che [gli] grava dovrebbe ritenersi più attenuato [...], nel senso che eventuali lacune o necessità di integrazione istruttoria dovrebbero essere colmate con l’esercizio di poteri-doveri da parte dell’autorità, realizzabili mediante la richiesta di informazioni o documentazioni alle autorità straniere”, nella misura in cui “il rapporto tra SEM e rappresentanze estere [è] preferenziale rispetto al rapporto ricorrente e rappresentanza estera” (ricorso, pag. 5).
F-2579/2020 Pagina 5 H. Il 10 giugno 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha informato il ricorrente che una decisione negativa come quella impugnata non può, per definizione, avere effetto sospensivo, respingendo nel contempo la sua domanda di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, con il conseguente invito a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.– entro trenta giorni dal ricevimento della decisione incidentale, ciò che è avvenuto puntualmente. I. Il 7 gennaio 2021, come richiesta da questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a rilevare, in sostanza, che “l’esito dell’incontro avvenuto il 18 settembre 2019 non rappresenta un elemento sufficiente per potere considerare il [ricorrente] apolide”. J. Il 24 febbraio 2021, il ricorrente ha inviato a questo Tribunale un rapporto della Dott.ssa B., psichiatra FMH del Servizio ... del Canton Ticino, del 22 febbraio 2021, facente stato di un ricovero presso la Clinica ... (...) di ... dal 14 al 19 gennaio 2021, è ciò a causa di un “rischio suicidale” in seguito ad “un disturbo post-traumatico da stress, una reazione depressiva prolungata e disturbi dissociativi (di conversione) misti”, disturbo trattato con una “terapia antipsicotica” ambulatoriale. Nel rapporto medico è inoltre riportato che “l’eventualità di un espatrio ha portato attualmente ad un peggioramento rapido dello stato psichico [...]”, tanto che “l’allontanamento dal territorio svizzero, a nostro avviso, rappresenta attualmente un’assoluta controindicazione”. K. Il 25 marzo 2021, il ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale i documenti N a U, relativi all’organizzazione da parte della SEM di un colloquio con una delegazione della Repubblica del Gambia previsto il 9 marzo 2021, del quale il ricorrente ha chiesto un rinvio in base ad un certificato della Dott.ssa B., dell’8 marzo 2021 (doc. Q), riportante “un quadro clinico estremamente fragile”, tale da rendere “consigliabile non esporsi a fattori emotivamente stressanti (riunioni di rete, udienze e confronti diretti con più persone), almeno fino al 1° aprile 2021, quando si farà un ulteriore punto del quadro clinico”. Nel suo scritto accompagnatorio il ricorrente afferma di non comprendere “per quale motivo [...] sia stato convocato avanti l’ambasciata del Gambia, dato che lui stesso e la SEM l’hanno sempre ritenuto cittadino nigeriano. Probabilmente perché anche la SEM si è finalmente resa conto che non può continuare a considerarlo tale, se
F-2579/2020 Pagina 6 la Nigeria si rifiuta di riconoscerlo come proprio cittadino. Di conseguenza appare ovvio che se nessuno Stato gli riconosce la cittadinanza, egli dovrà essere dichiarato apolide”. L. Il 2 agosto 2021, dopo avere ricevuto da questo Tribunale gli ultimi scritti e documenti trasmessi dal ricorrente, con l’invito a prendere posizione in proposito, la SEM ha presentato una “duplica”, sostenendo in sintesi che la situazione medica del ricorrente “non rappresenta un motivo di riconoscimento dello statuto di apolide”. M. Il 3 settembre 2021, ottenuta una copia della duplica per conoscenza da parte di questo Tribunale, con l’annuncio della chiusura, in linea di principio, dello scambio degli scritti, il ricorrente si è lamentato del fatto che la SEM non abbia avvertito questo Tribunale della prevista audizione per accertare un’eventuale cittadinanza gambiana, ribadendo il suo punto di vista che è la stessa Nigeria ad aver dichiarato, durante il colloquio del 18 settembre 2019, di non riconoscerlo come suo cittadino, e che è “inammissibile [...] pretendere che [egli] dimostri l’impossibilità di ottenere qualsiasi altra nazionalità plausibile”. N. Il 13 gennaio 2022, preso conoscenza dell’ultimo scritto del ricorrente, la SEM ha comunicato di confermare il contenuto della decisione impugnata, proponendo il respingimento del ricorso. O. Il 19 gennaio 2022, mediante messaggio elettronico, questo Tribunale ha chiesto alla SEM di trasmettergli, il più presto possibile, l’incarto N ... in forma cartacea. Lo stesso giorno, la SEM ha informato questo Tribunale che, l’indomani, avrebbe avuto luogo un nuovo colloquio del ricorrente con una delegazione dell’Ambasciata nigeriana a scopo di identificazione, dopodiché avrebbe inoltrato l’incarto come richiestole. P. Il 23 giugno 2022, questo Tribunale ha fissato alla SEM un termine fino al 4 luglio 2022 per informarlo sullo stato aggiornato degli accertamenti per determinare la nazionalità del ricorrente.
F-2579/2020 Pagina 7 Q. Il 1° luglio 2022, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di potere ricevere una copia del doc. 15 dell’incarto TAF (messaggio elettronico della SEM del 19 gennaio 2022, relativo all’incontro che avrebbe dovuto tenersi il giorno seguente con una delegazione dell’ambasciata nigeriana), lamentandosi peraltro del fatto che la SEM “glissi in ogni comunicazione il legale rappresentante” e sottolineando di non essersi “mai rifiutato di collaborare”. R. Il 27 luglio 2022, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la SEM ha trasmesso a questo Tribunale un resoconto del 12 luglio 2022, in tedesco, dei passi intrapresi per identificare il ricorrente, riconfermando in definitiva le proprie precedenti osservazioni sul ricorso. S. Il 28 settembre 2022, su richiesta della SEM, questo Tribunale le ha fatto pervenire l’incarto N ... relativo alla procedura d’asilo del ricorrente.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 19 marzo 2020 (rigetto della domanda di riconoscimento dell’apolidia), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché le sentenze del Tribunale federale 2C_415/2020 del 30 aprile 2021 consid. 1 e 2C_661/2015 del 12 novembre 2015 consid. 1).
F-2579/2020 Pagina 8 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo; cfr. le DTF 130 V 130 consid. 4.2 e 127 V 232 consid. 2b/aa; cfr. anche la sentenza di stralcio dal ruolo del TAF F-2884/2017 del 18 luglio 2019 consid. 5.6), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). In concreto è doveroso osservare che la SEM non si è attenuta al principio devolutivo, dato che ha proceduto a delle misure istruttorie, motu proprio, dopo l’inoltro del ricorso, ciò di cui il ricorrente si è peraltro, a giusto titolo, lamentato (cfr. consid. G, M, O e Q). Nondimeno si deve constatare che questo modo di agire della SEM non ha causato inconvenienti particolari allo svolgimento della presente procedura e, soprattutto, non ha avuto conseguenze negative per il ricorrente. 2.2 È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti “nova” (cfr. BENJAMIN SCHINDLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii).
F-2579/2020 Pagina 9 2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/ Müller/ Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. La controversia verte sul rifiuto della SEM di riconoscere il ricorrente come apolide. 4. 4.1 Conformemente all'art. 1 par. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (CSA, RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine “apolide” indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora (B) nel Cantone in cui soggiornano legalmente, nonché a un documento di viaggio (artt. 31 e 59 cpv. 2 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]). La SEM è competente in materia di riconoscimento di apolidi (art. 14 cpv. 3 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999 [Org- DFGP, RS 172.213.1]).
4.2 La definizione di apolidia dell’art. 1 par. 1 CSA implica che l’appartenenza giuridica di un individuo ad uno Stato fa difetto (“Fehlen der rechtlichen Zugehörigkeit zu einem Staate”), e concerne solo le persone che non possiedono, formalmente, alcuna cittadinanza (apolidi de iure). Non riguarda invece quelle persone che dispongono, formalmente, di una cittadinanza, ma che, trovandosi all’estero, non possono o, per ragioni valide, non vogliono prevalersi della protezione diplomatica e consolare del loro Stato d’origine (apolidi de facto; cfr. DTF 115 V 4 consid. 2b e DTAF 2021 VII/8 consid. 5; cfr. anche Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati/UNHCR, “Principes directeurs relatifs à l’apatridie n° 1” [PDRA], 20 febbraio 2012, HCR/GS/12/01, n. 8).
Nell’ottica di ridurre quanto più possibile i casi di apolidia, la CSA è stata concepita per aiutare le persone che, senza il suo ausilio, si ritroverebbero
F-2579/2020 Pagina 10 in una situazione precaria in termini di dignità e di sicurezza (cfr. PDRA n. 45), e ne regola la condizione giuridica, l’accesso al lavoro e i vantaggi sociali, in particolare in materia di assistenza pubblica (cfr. artt. 12 a 24 CSA). La protezione degli apolidi garantita dalla CSA costituisce, di per sé, una risposta temporanea nell’attesa che la persona interessata acquisisca una cittadinanza (cfr. UNHCR, “Protection des droits des apatrides”, 2010, pag. 9). La CSA non è quindi finalizzata a permettere ad ogni persona che lo desideri di beneficiare dello statuto di apolide, che è più favorevole, sotto certi aspetti, di altri statuti di cui gli stranieri possono usufruire. In questo senso, la rinuncia alla propria cittadinanza per convenienza personale o per approfittare dei vantaggi che procura il riconoscimento dello statuto di apolide, disattende gli obiettivi della CSA ed è considerata come abusiva (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_415/2020, già citata, consid. 5.2 con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; cfr. anche DTAF 2014/5).
4.3 La giurisprudenza ha puntualizzato che, in conformità alla definizione dell’art. 1 par. 1 CSA, è apolide chi è stato privato, senza che ciò gli sia imputabile, della sua cittadinanza e che non ha nessuna possibilità di ricuperarla. Non è invece apolide chi accetta, deliberatamente, di perdere la propria cittadinanza o che si rifiuta, senza valide ragioni, di riottenerla o di acquisirne una, pur avendone la possibilità, e ciò al solo scopo di poter beneficiare dello statuto di apolide. In questo modo, incombe alla persona che può rivendicare la qualità di cittadino di un determinato Stato, intraprendere tutte le misure necessarie ad ottenere la cittadinanza in questione, comprovata dai relativi documenti d’identità (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_415/2020, già citata, consid. 5.3 con i rimandi giurisprudenziali). Sotto questo profilo, in applicazione analogica dell’art. 8 del Codice civile (CC, RS 201), relativo all’onere della prova, e degli artt. 12 e 13 PA, concernenti i mezzi di prova ammissibili e l’obbligo di collaborare, la persona interessata ad essere riconosciuta come apolide deve fornire la prova completa (“der volle Beweis”) che non può acquisire o riacquisire una determinata cittadinanza (cfr. la sentenza del TAF F- 6622/2016 del 9 ottobre 2018 consid. 3.3 e 4.5; cfr. anche, con alcuni appunti critici, MARC SPESCHA, in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [editori], Migrationsrecht – Kommentar, 5 a ed., 2019, artt. 31 e 59 LStrI, pagg. 162 a 164 e 302 a 304). 5. In accordo con l’art. 1 par. 1 CSA e la relativa giurisprudenza, si tratta di verificare se il ricorrente disponga attualmente della cittadinanza nigeriana oppure, nella negativa, se la Repubblica federale della Nigeria non lo consideri come proprio cittadino in applicazione della propria legislazione
F-2579/2020 Pagina 11 (lo stesso discorso vale per la Repubblica del Gambia o, eventualmente, per un altro Stato). All’occorrenza bisognerà appurare se il ricorrente abbia rifiutato di acquisire la cittadinanza nigeriana (gambiana o un’altra), pur avendone la possibilità, al solo scopo di essere riconosciuto come apolide, oppure se non può attualmente ottenere nessuna delle cittadinanze in questione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_415/2020, già citata, consid. 7, 8 e 9). Al fine di procedere a questi accertamenti la SEM avrà premura di convocare o riconvocare il ricorrente ai colloqui necessari con le rappresentanze dei paesi che possono entrare in linea di conto. In questo contesto, il ricorrente sarà reso attento al suo dovere di cooperare e alle conseguenze possibili, anche in virtù del principio dell’onere della prova, se tentasse, ad esempio, di sottrarsi ai colloqui o ad altre misure istruttorie. 6. Così, alla luce della pendenza della presente procedura, questo Tribunale non può che constatare che la SEM non è ancora riuscita ad accertare se il ricorrente sia un cittadino della Repubblica federale della Nigeria (cfr. consid. D a G) o di un altro paese dell’Africa occidentale, come per esempio la Repubblica del Gambia (cfr. consid. K e M). Questo implica che la causa non è istruita a sufficienza per permettere a questo Tribunale di giudicarla nel merito (riconoscimento o meno dell’apolidia). Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM, in conformità con l’art. 61 cpv. 1 PA (rinvio della causa all’autorità inferiore con istruzioni vincolanti), per delucidare la questione della nazionalità del ricorrente, nel senso di sapere se può rivendicare la qualità di cittadino di un determinato Stato (cfr. consid. 4 e 5), ed emanare, in base ai dati ulteriormente acquisiti, una nuova decisione impugnabile. 7. Dato l’esito del litigio, che vede il ricorrente vincente, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Pertanto, al ricorrente verrà restituito l’anticipo di fr. 800.– una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. Rappresentato da una legale, il ricorrente ha diritto a un’indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa
F-2579/2020 Pagina 12 (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso, con il completamento dello scambio degli scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 1’000.– (onorario e spese d’avvocato).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-2579/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la decisione del 19 marzo 2020 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 6, e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e al ricorrente sarà restituito l’anticipo di fr. 800.– una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Al ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili pari a fr. 1’000.–, a carico della SEM. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-2579/2020 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-2579/2020 Pagina 15 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; allegati: copia, per conoscenza, delle osservazioni della SEM del 27 luglio 2022 con la relativa “Aktennotiz/Stellungnahme”); – alla SEM (n. di rif. N ...).