F-2230/2019

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-2230/2019

S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 1 9 Composizione

Giudice unico Daniele Cattaneo, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _______, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto della richiesta di sospensione del divieto d'entrata pronunciato il 6 aprile 2017.

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Visto che: il 6 aprile 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pronunciato nei confronti di A. _______ (la ricorrente), cittadina italiana e domenicana nata nel (...), condannata nel 2013 ad una pena detentiva di 36 mesi per tentato omicidio intenzionale, un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di sette anni, ossia fino al 5 aprile 2024, il 6 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso della ricorrente contro il divieto d’entrata (cfr. sentenza TAF F- 2817/2017), il 2 maggio 2019, il Tribunale federale ha pronunciato il rigetto del ricorso della ricorrente contro la sentenza di questo Tribunale che confermava la liceità del divieto d’entrata (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_104/2019), dopo l’emanazione del divieto d’entrata, la SEM ha accordato alla ricorrente due sospensioni temporanee dello stesso (per il matrimonio civile e il matrimonio religioso del figlio), respingendo invece due altre richieste di sospensione temporanea (per le festività natalizie nel 2017 e per la nascita del primo nipote nel gennaio 2019), il 19 marzo 2019, la ricorrente ha chiesto alla SEM di sospendere il divieto d’entrata dal 17 al 20 maggio 2019 (3 giorni), e ciò per poter assistere al battesimo del suo primo nipote a Canobbio (Lugano), il 16 aprile 2019, la SEM ha respinto la richiesta della ricorrente, il 9 maggio 2019, la ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale un “ricorso urgente”, ricevuto il giorno seguente, contro la decisione di diniego della sospensione del divieto d’entrata, chiedendo “in via urgente” l’emanazione, in base all’art. 56 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), di un “provvedimento d’urgenza che provvisoriamente salvaguardi il diritto di visita e conceda il salvacondotto richiesto”, nonché, “in via principale”, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata; a proposito delle sue conclusioni, la ricorrente ha sottolineato che “la decisione finale del presente procedimento sarà certamente successiva all’evento famigliare importante (battesimo del nipote del 19 maggio 2019), per cui si chiede il salvacondotto”,

F-2230/2019 Pagina 3 e considerato che: in virtù degli art. 31, 32 e 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso, alla luce degli art. 48 cpv. 1, 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA, il ricorso è formalmente ricevibile, dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza [rispetto alla restituzione dell’effetto sospensivo: art. 55 PA] per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati (art. 56 PA); “Vorsorgliche Massnahmen werden in Form einer Zwischenverfügung angeordnet [...] Aufgrund der Dringlichkeit der Massnahme und des vorläufigen Charakters der Anordnung entscheidet die Behörde in einem beschleunigten Verfahren mit einem reduzierten Prüfungsmassstab” (REGINA KIENER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsgesetz – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 12 ad art. 56 PA), benché il ricorso faccia una distinzione tra la domanda di una misura urgente sotto forma di un salvacondotto “provvisorio” e la domanda di accoglimento nel merito del ricorso con il rilascio di un salvacondotto “definitivo”, non si può che constatare, alla luce di quanto appena esposto e in funzione della durata della sospensione richiesta (3 giorni) nonché della vicinanza tra la data del ricorso (9 – 10 maggio 2019) e il giorno del battesimo del nipote (19 maggio 2019), che la questione della sospensione del divieto d’entrata a titolo di provvedimento urgente (provvisorio) si confonde, per forza di cose, con la questione della fondatezza della sospensione del divieto d’entrata, altrimenti detto, non ci si trova, in concreto, in una situazione in cui si tratta di “conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati” (art. 56 PA) mediante l’emanazione urgente di una decisione incidentale, in proposito, se questo Tribunale avesse, per ipotesi, concesso la sospensione temporanea, a titolo provvisionale, del divieto d’entrata (salvacondotto) tramite decisione incidentale, ma avesse in seguito confermato la liceità della decisione impugnata, la ricorrente avrebbe in definitiva beneficiato della sospensione richiesta senza averne diritto,

F-2230/2019 Pagina 4 in questo senso, la domanda di sospensione temporanea del divieto d’entrata, a titolo di provvedimento urgente provvisorio (salvacondotto), è manifestamente inammissibile, come ha sottolineato la stessa ricorrente, la decisione finale riguardo alla fondatezza del rifiuto di sospendere il divieto d’entrata dal 17 al 20 maggio 2019 (3 giorni), non poteva, non ha potuto e non può più essere pronunciata prima del 17 maggio 2019, data ormai passata, dimodoché la conclusione del ricorso “in via principale” è divenuta, per forza di cose, priva d’oggetto e la ricorrente non ha più un interesse né pratico, né giuridico ad ottenere una sentenza di merito, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 LTAF), in considerazione di quanto precede, il ricorso va stralciato dal ruolo, data la particolarità della presente causa, questo Tribunale non reputa necessario sentire la SEM sulle conclusioni, in via urgente e in via principale, della ricorrente (una copia del ricorso è trasmessa alla SEM per conoscenza con la notifica della sentenza), visto l’esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA) e non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 PA),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2230/2019 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda relativa al rilascio di un provvedimento d’urgenza sotto forma di un salvacondotto provvisorio è manifestamente inammissibile. 2. Per il resto, il ricorso è divenuto privo d’oggetto e la procedura è stralciata dal ruolo. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si accordano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario); – all’autorità inferiore (n. di rif. [...]; allegati: copia del ricorso e incarto SIMIC ... di ritorno).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico:

Daniele Cattaneo Il cancelliere:

Dario Quirici

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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03.06.2019
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25.03.2026