B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-1824/2017

S e n t e n z a d e l 2 f e b b r a i o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell’approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi.

F-1824/2017 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino nigeriano nato il (...), è giunto in Svizzera il 25 no- vembre 2007, depositandovi il giorno seguente una domanda di asilo. Con decisione del 29 dicembre 2009 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto l’istanza ed ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dal territorio elvetico. Con ricorso del 2 febbraio 2010 A. è insorto contro detta decisione mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), che l’8 ottobre 2010 lo ha respinto. B. Nell’agosto 2009 l’interessato ha iniziato un apprendistato quale pulitore di edifici presso l’azienda B._______ di C., conseguendo l’attestato federale di capacità nell’agosto 2012. Al termine del citato tirocinio A. è stato assunto dall’impresa formatrice a tempo indeterminato e da allora egli risulta finanziariamente autonomo, percependo un salario mensile di fr. (...) (nel rapporto informativo redatto dalla Polizia cantonale ticinese all’indirizzo della SPOP risulta che il salario lordo percepito corri- sponde a fr. (...) [cfr. incarto Simic, pag. 6]). Dal 1° ottobre 2009 l’interes- sato vive in un appartamento situato a D.. C. In data 12 agosto 2016 A., agendo per il tramite del proprio rap- presentante, ha postulato il rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità migratorie ticinesi. Il 30 dicembre 2016 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso perso- nale particolarmente grave giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmet- tendo l'incarto alla SEM per approvazione. D. Mediante scritto del 6 gennaio 2017, l’autorità federale di prime cure ha informato A._______ circa la sua intenzione di negare il rilascio del per- messo di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, accordandogli la possibilità di prendere posizione in merito. E. L’interessato ha inoltrato le sue osservazioni in data 6 febbraio 2017, cor- redate da diversi documenti, nelle quali ha evidenziato il suo alto grado di integrazione in Svizzera, sia a livello economico che sociale, in ragione

F-1824/2017 Pagina 3 della formazione conseguita con una successiva specializzazione e del ri- spetto dei valori dello Stato di diritto, nonché le importanti difficoltà che un rientro in Nigeria comporterebbe. F. In data 21 febbraio 2017 la SEM ha respinto l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), poiché non ha ritenuto adem- piute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. A sostegno della sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. La SEM ha evidenziato che la buona integrazione sociale e pro- fessionale, il comportamento integro, come pure le relazioni professionali, d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. Per ciò che è dell'integrazione professionale di A., l'autorità inferiore, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dall'interessato, ha ritenuto che la sua si- tuazione lavorativa non possa essere qualificata come importante o parti- colarmente specifica. Il fatto che egli sia professionalmente attivo non rap- presenta un'evoluzione a livello professionale tale da giustificare il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, al contrario le conoscenze acquisite in Svizzera potrebbero venire utilizzate in patria e facilitarne il reinserimento. Sul piano sociale la SEM ha considerato che nella fattispecie non sono dati elementi atti a concludere un’integrazione talmente elevata da legittimare la concessione di un permesso di dimora, ritenuto come sia normale che una persona residente per un certo periodo in un determinato luogo vi si adatti e vi tessa legami in ambito professionale e privato. Nemmeno l'avere mantenuto un comportamento corretto durante la permanenza in Svizzera è indicativo di un'integrazione sociale partico- larmente sviluppata, bensì corrisponde alla norma. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la durata del soggiorno in Svizzera di nove anni non può essere ritenuta di importanza tale da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore. La SEM ha inoltre ritenuto che neppure eventuali difficoltà di reinserimento in patria, dovute a motivi economico-sociali, sono deter- minanti nel caso specifico e consentono di accogliere l'istanza, dato che A. al suo ritorno in Nigeria sarà verosimilmente confrontato alle medesime difficoltà dei suoi compatrioti, ma potrà fare valere l’esperienza acquisita in Svizzera.

F-1824/2017 Pagina 4 L'autorità di prime cure ha infine aggiunto che l'esecuzione dell'allontana- mento è stata oggetto di un esame approfondito e ritenuta possibile, am- missibile ed esigibile nel quadro della richiesta di asilo e della relativa pro- cedura giudiziaria. G. Con ricorso del 27 marzo 2017, l’interessato ha concluso dinanzi al Tribu- nale all'annullamento della decisione impugnata, chiedendo l'approvazione del rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, sottoli- neando che, nella fattispecie, le condizioni poste da tale articolo sono date. Il ricorrente ha innanzitutto ribadito di soddisfare pienamente le esigenze in materia di durata, nonché di luogo di soggiorno e di comportamento fis- sate all’art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi. In merito al grado di integrazione giusta la lett. c della medesima norma, A._______ ha ritenuto che lo stesso appare di particolare rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dall’auto- rità inferiore. In questo senso egli ha sottolineato l’impegno profuso per apprendere l’italiano e la partecipazione a diversi percorsi formativi, tra cui l’apprendistato di pulitore di edifici, sfociato nell’ottenimento dell’attestato federale di capacità. L’interessato ha precisato di essere ancora alle dipen- denze dell’azienda formatrice e di avere frequentato un ulteriore corso di specializzazione. L’insorgente ha infine fatto valere che un eventuale reinserimento in Nige- ria sarebbe particolarmente difficile in ragione della sua lunga assenza dal paese d’origine. Inoltre egli è orfano di entrambi i genitori e non dispone di una rete familiare e sociale. A._______ ha infine affermato di essere padre di due bambini residenti in Italia con la madre, per cui il suo ritorno in Nige- ria significherebbe l’interruzione di qualsiasi relazione con i figli. H. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri- chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell’11 aprile 2017. I. In data 29 settembre 2017 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito al gravame del 27 marzo 2017, riconfermandosi nella decisione emanata il 21 febbraio 2017, considerando che l’interessato non ha addotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fat- tispecie e chiedendo il respingimento dell’impugnativa.

F-1824/2017 Pagina 5 J. Preso atto della posizione dell’autorità inferiore, il 13 novembre 2017 A._______ si è riconfermato nelle tesi di diritto, nelle allegazioni e nelle conclusioni già avanzate in sede ricorso, chiedendone l’accoglimento.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos- sono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settem- bre 2010 consid. 3). 1.3 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (art. 6 LAsi). 1.4 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA). Il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

F-1824/2017 Pagina 6 3. 3.1 Giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia di asilo, se: l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a); il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in conside- razione del grado di integrazione dell'interessato (lett. c); non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (lett. d). 3.2 Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria in favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ne ha esteso il campo d’applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.3 Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto degli stranieri, la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi alla SEM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. Infatti la procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai Cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (art. 14 cpv. 3 LAsi). In altre parole, il diritto federale non permette alle autorità cantonali di ricono- scere il ruolo di parte a coloro che hanno postulato, sponte propria, il be- neficio dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2D_41/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.1.2 e 2D_25/2010 del 14 mag- gio 2010 consid. 2.2; DTAF 2009/40 consid. 3.4 con i relativi riferimenti). Ne consegue che, benché la terminologia sia simile, la procedura di appro- vazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ha una natura speciale rispetto alle proce- dure di approvazione ex LStr (sulla natura di questa procedura cfr. DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e giurisprudenza ivi citata). Ciò detto, né il Tribu- nale, né la SEM sono legati dal preavviso favorevole delle autorità canto- nali e possono rifiutarne l'approvazione o limitarne la portata (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 85 cpv. 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201] in relazione con gli art. 3 lett. a e 5 lett. d dell'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente i permessi sottoposti alla procedura di ap- provazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del

F-1824/2017 Pagina 7 13 agosto 2015 [in vigore dal 1° settembre 2015, RS 142.201.1], in rela- zione con l'art. 99 LStr). 4. Nel caso in esame A._______ è entrato in territorio elvetico il 25 novem- bre 2007 depositando una domanda di asilo il giorno seguente. Egli soddi- sfa pertanto la condizione temporale posta dall'art. 14 cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presenza in Svizzera da almeno cinque anni dall'inoltro della do- manda di asilo. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera pari- menti alla seconda condizione prevista all'art. 14 cpv. 2 lett. b LAsi; infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggior- nava (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Si- mic, pag. 39). Ciò detto, resta da esaminare se la situazione dell'interes- sato costituisca un grave caso di rigore personale in considerazione del suo grado di integrazione, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 31 OASA. 5. 5.1 I criteri materiali per l'apprezzamento di un «caso di rigore personale» giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi erano elencati il 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago- sto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RU 2006 4739) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze di esecuzione, in particolare dell'OASA, il previ- gente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (lett. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto (lett. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (lett. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. d), la durata della presenza in Svizzera (lett. e), lo stato di salute (lett. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine (lett. g). Va parimenti rilevato che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità. Questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rila- sciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivo- glia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona

F-1824/2017 Pagina 8 interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le proprie generalità (cfr. sentenza del TAF C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferi- menti ivi citati). Sempre con riferimento all'art. 31 cpv. 1 OASA, come pure alla giurispru- denza sviluppata in merito, va però indicato che nell'apprezzamento del «caso di rigore» occorre tenere conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non co- stituiscano un catalogo esaustivo e non debbano essere adempiuti cumu- lativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 ali- néa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pagg. 105 e segg.). 5.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (DTAF 2009/40 consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolar- mente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 otto- bre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Secondo la prassi e la giurisprudenza re- lative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situa- zione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni me- die degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi con- seguenze. 5.3 Infine lo scrivente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore ai sensi del diritto degli stranieri (DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 105 e segg.). 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale A._______ si è prevalso del lungo soggiorno in Sviz- zera (ormai superiore a dieci anni), di un comportamento corretto, di buone conoscenze della lingua italiana e di un'integrazione socioprofessionale riuscita.

F-1824/2017 Pagina 9 6.2 Il Tribunale osserva in primo luogo che il semplice fatto che uno stra- niero abbia soggiornato durante più anni in Svizzera, seppure legalmente, non permette considerato singolarmente di riconoscere l’esistenza di un caso di particolare gravità, al contrario devono essere presenti altre circo- stanze eccezionali, le quali permettono di giustificare il sussistere di un caso di rigore (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7; come pure la sentenza del TAF C-5313/2011 del 13 marzo 2014 consid. 6.2 ed i riferimenti ivi citati). Nella presente fattispecie il ricorrente non può dunque prevalersi unicamente della durata della sua permanenza in Svizzera al fine del rilascio di un per- messo di dimora in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 LAsi. La considerazione che precede vale a maggior ragione nel caso in esame visto che l’autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo del ricorrente e ne ha pronunciato l’allontanamento con decisione del 29 dicembre 2009, confermata da que- sto Tribunale in data 8 ottobre 2010 (D-660/2010). Da allora A._______ soggiorna in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità can- tonali ticinesi (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 con- sid. 4.4 e 6.3; 2007/44 consid. 5.2; sentenze del TAF C-3620/2014 del 21 settembre 2015 consid. 6.1; C-5309/2013 del 5 dicembre 2014 con- sid. 4.3.1 e le referenze citate). 6.3 Per quanto attiene all'integrazione professionale del ricorrente, lo scri- vente Tribunale ritiene che questa non rivesta un carattere eccezionale se paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi da A._______ in quest’am- bito, nonché la sua volontà di partecipare alla vita economica elvetica, non si può considerare che la relazione dell'interessato con la Svizzera sia tal- mente stretta da non poter esigere che egli si trasferisca in un’altra nazione o che ritorni nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati; 2007/44 consid. 4.2). Il ricorrente ha intrapreso e concluso un ap- prendistato quale pulitore di immobili, con una successiva specializza- zione, risultando finanziariamente indipendente dall’agosto 2012 (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic, pag. 39). Pur tenendo conto del fatto che il datore di lavoro di A._______ si è espresso in termini molto positivi in merito al lavoro svolto ed all’atteg- giamento tenuto dal ricorrente (cfr. lettera del 27 gennaio 2015 allegata alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pag. 28) e che du- rante la sua formazione egli ha conseguito buoni risultati (cfr. documenta- zione allegata alla richiesta alla SPOP del 12 agosto 2016, incarto Simic, pagg. 20-25), non si può ritenere che il percorso lavorativo intrapreso rap- presenti un apprendimento di competenze o qualifiche tali da non poter essere utilizzate nel proprio paese d'origine, né che il ricorrente abbia fatto prova di un'evoluzione professionale talmente riguardevole da giustificare

F-1824/2017 Pagina 10 a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 122 e segg.). 6.4 Con riferimento al criterio dell'integrazione sociale, A._______ ha di- mostrato impegno nell’acquisire le conoscenze linguistiche del luogo di re- sidenza e, come si è visto, in ambito professionale. Dall'esame degli atti di causa emerge inoltre che il ricorrente ha stretto legami di amicizia con cit- tadini residenti in Ticino, le testimonianze rilasciate dagli stessi descrivono il ricorrente come una persona onesta, seria, ben educata, gentile e dedita al lavoro (cfr. attestati di stima allegati alla richiesta alla SPOP del 12 ago- sto 2016, incarto Simic, pagg. 10-16). Tuttavia, il Tribunale ritiene, confor- memente alla sua giurisprudenza costante, che le relazioni di lavoro, di amicizia o di vicinato strette da uno straniero durante il suo soggiorno in Svizzera non costituiscano un elemento atto a giustificare, di per sé, il rico- noscimento di un caso di rigore (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 124). D'altronde è perfettamente normale che una persona, soggiornando per un determinato periodo di tempo in un paese straniero, crei una rete di rela- zioni di amicizia e di conoscenze. Da una lettura dei documenti all’inserto emerge inoltre che l’interessato du- rante la sua permanenza in Svizzera è diventato padre di due bambini, E._______ e F., nati rispettivamente il (...) ed il (...), i quali risie- dono a G. (Italia) con la madre. Nell’incarto non figurano ulteriori indicazioni in merito alle relazioni tra A._______ ed i figli (eventuale obbligo di mantenimento, diritto di visita, ecc.), ad eccezione del fatto che egli ri- ceve mensilmente fr. (...) di assegni familiari. Da questo punto di vista, non si può quindi considerare che il ricorrente possa prevalersi di legami fami- liari ai sensi dell’art. 8 CEDU tali da prefigurare l’esistenza di un caso di rigore ed il conseguente rilascio di un permesso di dimora giusta l’art. 14 cpv. 2 LAsi. 6.5 L'analisi che precede non è modificata nemmeno dall'ininterrotto ri- spetto dei principi dello Stato di diritto da parte di A._______. Invero, l'as- senza, da parte del ricorrente, di comportamenti penalmente reprensibili durante la permanenza in Svizzera non rappresenta nulla di eccezionale, al contrario corrisponde alla normale condotta che ogni cittadino è tenuto ad adottare (cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pagg. 120 e segg.). 6.6 Il Tribunale rileva che l'interessato gode di uno stato di salute buono (cfr. preavviso positivo della SPOP del 30 dicembre 2016, incarto Simic,

F-1824/2017 Pagina 11 pag. 39), ragione per la quale neppure da un punto di vista medico un pro- seguimento della sua permanenza in Svizzera appare necessario. 6.7 Quo alla situazione familiare dell'insorgente, il quale ha dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori e di disporre in patria di una rete fami- liare e sociale ridotta rispetto al momento della sua partenza dalla Nigeria, occorre osservare che la stessa non sembra costituire un ostacolo ad un suo eventuale rientro nel paese d’origine. Dagli atti emerge invero che A._______ non ha alcun legame familiare in Svizzera, ed i suoi figli si tro- vano in Italia. I contatti con questi ultimi potranno essere mantenuti tramite visite e mediante l’ausilio dei moderni mezzi di comunicazione. Deve inoltre essere considerato che l’interessato ha vissuto in Nigeria fino all’età di 20 anni, ragione per cui è verosimile partire dal presupposto che nonostante il periodo relativamente lungo trascorso in territorio elvetico egli possa ri- trovare almeno in parte le relazioni sociali e familiari che aveva lasciato al momento della sua partenza per l’Europa. Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno nella sua terra d’origine dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Una volta rientrato in patria, il ricorrente si troverà indubbiamente in condizioni meno favorevoli di quelle vissute in questo paese. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Nigeria. Tale circostanza non rappre- senta una ragione sufficiente per potere beneficiare di un permesso di sog- giorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità che renda impossi- bile esigere da parte di A._______ il riadattamento alla sua esistenza pas- sata. Come già rilevato da questa Corte (DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, so- ciali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in patria ed a cui la persona in questione dovrà fare fronte al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima possa invocare delle difficoltà concrete e pro- prie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fatti- specie. Va infine considerato che le conoscenze professionali e l’espe- rienza acquisite in Svizzera potranno facilitare il reinserimento dell’insor- gente nel suo paese di provenienza. 7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora. 8. Ne discende che la SEM, con la decisione del 21 febbraio 2017, non ha

F-1824/2017 Pagina 12 violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au- torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi ed art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto. 9. Le spese processuali di fr. 1’000.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1824/2017 Pagina 13

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 18 aprile 2017. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...], incarti di ritorno, presa di posizione del ricorrente del 13 novembre 2017) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

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