B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-805/2016
S e n t e n z a d e l 6 g e n n a i o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A., nato il (...), alias B., nato il (...), Eritrea, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 gennaio 2016 / N (...).
D-805/2016 Pagina 2
Fatti: A. L’interessato, cittadino Eritreo di etnia Tygrinia, è entrato in Svizzera il 14 luglio 2014, presentandovi la propria domanda d’asilo. B. Sentito sulle generalità (cfr. verbale d’audizione del 28 luglio 2014 [di se- guito: verbale]), egli ha allegato di essere espatriato nel 2008 recandosi dapprima in Sudan e raggiungendo poi l’Italia, laddove egli ha ottenuto lo statuto di rifugiato nel 2009. Nonostante l’accoglimento della propria do- manda da parte delle autorità italiane, egli ha depositato delle nuove richie- ste d’asilo, poi respinte, in Norvegia e Svezia. Tornato in Italia nel 2010, l’interessato ha quindi fatto ritorno in Sudan per incontrare la propria com- pagna e vi sarebbe rimasto sino al 2013 a fronte dello smarrimento del proprio permesso di soggiorno. Rientrato in Europa, egli ha tentato per una seconda volta di farsi riconoscere come rifugiato in Norvegia, ma le autorità del luogo lo hanno nuovamente rinviato in Italia. A seguito di ciò, egli è quindi giunto sul suolo elvetico. C. In data 8 agosto 2014, la SEM ha inoltrato una richiesta di informazione alle autorità norvegesi conformemente all’art. 34 del Regolamento Dublino, le quali hanno informato l’autorità di prime cure circa il fatto che l’interes- sato beneficiava già dello statuto di rifugiato in Italia (cfr. atti A8 e A11). La SEM ha quindi concluso la procedura Dublino inoltrando poi all’Italia una richiesta di riammissione fondata sull’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305). D. In occasione dell’esercizio del diritto di essere sentito e nell’ambito della presa di posizione per iscritto relativa ad un eventuale allontanamento verso l’Italia, egli ha indicato di non voler essere trasferito in tale paese in quanto la moglie ed il figlio minorenne risiederebbero in Svizzera, laddove sarebbero stati riconosciuti come rifugiati (cfr. verbale, pag 10 e atti A17 e A18). E. La presunta moglie dell’interessato ed il presunto figlio sono stati effettiva- mente riconosciuti come rifugiati ed ammessi provvisoriamente in Svizzera
D-805/2016 Pagina 3 con decisione del 12 giugno 2012. Il 7 ottobre 2014 anche il secondo pre- sunto figlio del richiedente che aveva nel frattempo raggiunto la madre era stato integrato in tale statuto. F. In data 20 novembre 2015, le autorità Italiane hanno accolto la richiesta di riammissione facente data al 28 agosto 2014 (cfr. atto A27). G. Con decisione del 6 gennaio 2016, notificata il 2 febbraio 2016 (cfr. risul- tanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allonta- namento nonché l’esecuzione dello stesso verso l’Italia. A tal proposito, l’autorità di prime cure ha constatato che l’Italia è stata de- signata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richie- dente avrebbe ivi ottenuto lo statuto di rifugiato. Considerato quindi il con- senso alla riammissione del richiedente indirizzato alla SEM dalle autorità italiane, difetterebbe un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 PA. Quanto all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha rilevato in primo luogo che il ricorrente potrebbe far rientro in Italia senza temere di essere rinviato nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non respingi- mento (art. 5 LAsi). L’autorità inferiore ha in seguito negato l’esistenza di una relazione stretta ed effettiva con la presunta moglie ed i presunti figli ed ha parimenti rilevato che quest’ultimi non sarebbero al beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera. Se ne concluderebbe pertanto che l’interessato non sarebbe legittimato ad avvalersi dell’art. 8 CEDU per mettere in discussione la legittimità dell’esecuzione dell’allontanamento. In particolare, a mente dell’autorità di prime cure, quanto all’esistenza di una relazione stabile, occorrerebbe considerare che il ricorrente avrebbe convissuto con la moglie per soli 8 mesi, allorché si trovava in Sudan. Inol- tre, uno volta giunto nuovamente in Europa, il ricorrente si sarebbe recato in Norvegia invece di tentare di raggiungere la famiglia, cosa che si tradur- rebbe in un comportamento poco logico, viste le motivazioni addotte quanto all’esigenza di una sua permanenza in Svizzera. La moglie avrebbe inoltre omesso di comunicare alla SEM il fatto che il ricorrente aveva otte- nuto lo statuto di rifugiato in Italia.
D-805/2016 Pagina 4 H. In data 9 febbraio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 febbraio 2016) l’interessato è insorto contro la summenzionata deci- sione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l’accoglimento del ricorso e la restitu- zione degli atti di causa all’autorità di prime cure per l’esame materiale, in Svizzera, della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'as- sistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. A mente del ricorrente, la portata dell’art. 25 cpv. 2 PA sarebbe più ampia, nel senso che l’interesse degno di protezione non sarebbe limitato dal fatto che egli abbia già ottenuto una protezione in Italia. A suo dire, l’interesse degno di protezione sarebbe identificabile nel fatto di poter restare accanto alla moglie ad ai figli, ferma considerata inoltre la particolare situazione in cui si trova la loro famiglia e meglio, il fatto che entrambi i figli soffrano di un ritardo evolutivo, attestato da certificati medici. In effetti, la sua presenza in Svizzera avrebbe contribuito a portare un miglioramento nello sviluppo dei figli tanto che un suo eventuale rinvio verso l’Italia condurrebbe ad una loro regressione ed a un esaurimento nervoso della compagna. Quo alla questione dell’allontanamento, egli sostiene che la relazione con la moglie andrebbe considerata pacificamente stabile nel senso che durerebbe nel tempo anche se alcuni impedimenti di natura legale ne avrebbero in parte pregiudicato la continuità. A sostegno delle allegazioni ricorsuali l’insorgente ha fornito i seguenti mezzi di prova in copia: – una presa di posizione della pedagogista; – uno scritto di pro infirmis; – un attestato del pediatra. I. In data 4 marzo 2016, il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo il 16 marzo 2016 e il Tribunale ha quindi trasmesso il ricorso all’autorità di prime cure, invi- tandola a prendervi posizione in merito.
D-805/2016 Pagina 5 J. La SEM ha trasmesso le proprie osservazioni il 4 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 agosto 2016), sottolineando che il ricorrente avrebbe richiesto il ricongiungimento famigliare usando il ca- nale della procedura d’asilo anziché quello previsto dalla legge federale sugli stranieri, abusando quindi della prima. La SEM rileva in particolare che la presunta moglie non disporrebbe di un diritto di presenza assicurato in Svizzera e ribadisce quanto già ritenuto nella decisione impugnata circa l’esistenza di una relazione stabile ed effettiva in special modo vista l’atti- tudine del ricorrente, che, nonostante abbia avuto diverse possibilità di ri- congiungersi con i propri cari prima del deposito della sua domanda, non lo avrebbe mai fatto. Quanto addotto circa l’esistenza di impedimenti legali sarebbe inoltre infondato, dal momento ch’egli, beneficiario dello statuto di rifugiato in Italia, avrebbe potuto adoperarsi per ottenere un ricongiungi- mento in tale paese. Inoltre, dal suo arrivo in Svizzera, egli risiederebbe presso l’indirizzo della moglie da meno di due anni. K. Con replica del 2 settembre 2016, trasmessa alla SEM per conoscenza, il ricorrente si è confermato nelle tesi di fatto e diritto avanzate in sede ricor- sale, ribadendo la stabilità e l’effettività della relazione con la moglie e che la sua presenza in Svizzera sarebbe fondamentale per moglie e figli. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-805/2016 Pagina 6 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad- dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden- temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia, così come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 3.1 Nel caso che ci riguarda, il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato in Italia. Per questi motivi, le autorità italiane hanno dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio in applicazione dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (cfr. ibidem). Pertanto, di principio, egli può fare ritorno in uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Di conseguenza, visto quanto sopra e non avendo inoltre l’insorgente invocato di rischiare di essere allontanato in Eritrea in caso di ritorno in Italia – e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo – egli non ha di principio alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Sviz- zera. Tale interesse non può infatti essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo (cfr. tra le altre: sentenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008 pag. 10, D-6106/2008 del 9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.1.1).
D-805/2016 Pagina 7 3.2 In tal senso, non giova al ricorrente sostenere che un interesse degno di protezione sarebbe identificabile nel fatto di poter restare accanto alla moglie ad ai figli. Una tale posizione non può infatti essere seguita, dal momento che l’eventuale applicabilità dell’art. 8 CEDU è da verificare nell’ambito dell’analisi circa l’esistenza di elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento e non relativamente all’esistenza di un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 25 PA (cfr. infra consid. 5). 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'ese- cuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia – di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TAF D-6528/2014 del 10 marzo 2015 con- sid. 4.3) – impone avantutto alle autorità competenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scon- giurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati a differenza di altri, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il membro della fami- glia ha ottenuto un permesso di soggiorno prima dell’arrivo in Svizzera della persona che si avvale del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Ammettere il contrario equivarrebbe a svuotare del senso i disposti legali della LStr in materia di ricongiungimento familiare. In una pari even- tualità, sarebbe infatti sufficiente depositare una domanda d’asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenza del TAF D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3). Nel caso che ci occupa, la presunta moglie del qui ricorrente, è stata rico- nosciuta quale rifugiata ed ammessa provvisoriamente in Svizzera con de- cisione dell’UFM del 12 giugno 2012 mentre l’insorgente ha depositato la domanda d’asilo in oggetto soltanto il 14 luglio 2014. Di conseguenza, egli non può prevalersi del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi. La decisione impugnata va dunque su questo punto confermata (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que- stioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 5. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre- vede che la stessa debba risultare ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente
D-805/2016 Pagina 8 esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferi- menti). 5.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'e- sistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa es- sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esi- stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri- sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 5.1.1 Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, quest’ultimo non può pre- valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Inoltre, essendo stata l’Italia inserita nel novero degli Stati terzi sicuri e non avendo l’insorgente dimostrato un rischio di subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’esecuzione dell’allontanamento verso questo Paese è sotto tale aspetto pacifica. 5.1.2 Occorre ora determinare se l’allontanamento dell’interessato verso l’Italia sia conforme all’art. 8 CEDU.
D-805/2016 Pagina 9 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui fa- miglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La pro- tezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 par. 1 CEDU è ammis- sibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle li- bertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il di- ritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una per- sona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di pre- senza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). 5.1.2.1 Nel caso che ci occupa, relativamente all’esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra il ricorrente e C._______, il Tribunale rileva in primo luogo che non vi sono agli atti mezzi di prova che permettano di confermare l’unione matrimoniale tra i due. Nelle rispettive procedure d’asilo, i due in- teressati hanno tuttavia entrambi dichiarato di essersi sposati religiosa- mente in Eritrea nel 2003 e inoltre, il tribunale ha già stabilito che il matri- monio religioso costituisce di norma una forma d’unione valevolmente con- clusa di modo che nulla osti al suo riconoscimento in Svizzera (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5.3). Di conseguenza, il Tribunale non ha motivi di dubitare del matrimonio tra l’insorgente e la compagna, ragione per cui l’esistenza di una relazione stretta tra loro dev’essere ritenuta. Pure non posta in di- scussione è, nonostante l’assenza di prove al riguardo della figliazione agli atti, l’esistenza di una relazione stretta entro i figli minori (che entrambi i genitori dichiarano essere comuni) e che dagli atti addotti in sede ricorsuale risultano beneficiare della presenza del padre (cfr. risultanze processuali).
D-805/2016 Pagina 10 Quanto all’effettività di tali rapporti, va rilevato in primo luogo che, pur non essendo tale circostanza ad essa sola determinante, non vi è evindenza agli atti quanto al fatto che il ricorrente e la moglie abbiano convissuto in Eritrea (cfr. dossier d’appoggio N 561 326; e atto A4, pag. 5). In tal senso, i figli minori risultano aver avuto nella madre il solo punto di riferimento per la quasi integralità della loro esistenza. Prima dell’arrivo in Svizzera del ricorrente, l’unico periodo di effettiva coabitazione risale infatti al 2010, al- lorché moglie e marito si erano trovati entrambi in Sudan per circa 9 mesi (cfr. Ibidem). Va inoltre ricordato che in precedenza l’interessato aveva già lasciato la compagna ed i figli, allora risiedenti in Eritrea, per recarsi una prima volta in Europa al fine di richiedere protezione; protezione ch’egli aveva prontamente ottenuto in Italia, laddove si è visto riconoscere lo sta- tuto di rifugiato nel 2009. A seguito di ciò, egli non pare tuttavia essersi adoperato al fine di farsi raggiungere da quest’ultimi, ma si è invece recato nell’Europa del nord per chiedere nuovamente asilo (cfr. atto A4, pag. 5). Anche il comportamento del ricorrente susseguente all’arrivo Svizzera dei famigliari occorso nel luglio del 2011 presta peraltro il fianco ad alcune con- siderazioni circa le allora priorità dell’interessato. Dopo essere rimasto in Sudan sino al 2013, giustificando la sua permanenza sulla base del fatto ch’egli avrebbe smarrito il proprio permesso di soggiorno rilasciato dall’Ita- lia, il ricorrente, una volta giunto nuovamente in Europa, non sembra aver dato particolare importanza al fatto che la moglie ed il figlio si trovassero in Svizzera, preferendo invece tentare nuovamente la sorte in Norvegia, lad- dove sarebbe stato respinto per l’ennesima volta verso l’Italia nel giugno del 2014 (cfr. atto A4, pag. 8). È quindi solo in seguito ch’egli è giunto in Svizzera, depositando la propria domanda d’asilo nel corso del mese di luglio 2014 e motivandola sulla base della presenza della propria famiglia in Svizzera. In sunto, va ritenuto che ricorrente e famiglia coabitano in Sviz- zera da poco più di due anni benché avessero potuto ricongiungersi molto prima. Di conseguenza, appare quantomeno dubbiosa l’effettività della loro relazione, per lo meno al momento dell’entrata del ricorrente in Svizzera. Ad ogni modo, vista la delicata situazione della famiglia ed il fatto che la presenza dell’interessato in Svizzera paia essere di beneficio per i bambini, vi è luogo di considerare che, anche alla luce dei recenti sviluppi, i legami in questione possano ad ogni modo essere considerati stretti ed effettivi. In ragione di ciò, al fine di determinare se un’eventuale allontanamento del ricorrente possa comportare una violazione dell’art. 8 CEDU, occorre ora analizzare se i famigliari del ricorrente dispongano o meno di un diritto di presenza assicurato in Svizzera. 5.1.2.2 Ai sensi della giurisprudenza, ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che
D-805/2016 Pagina 11 ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferi- menti). Nel caso in narrativa, i famigliari dell’insorgente sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. Di conseguenza, essi non dispongono di un diritto di presenza assicurato. Nulla cambia il fatto che essi siano state am- messi provvisoriamente dopo essere stati riconosciuti quali rifugiati (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2aa e 2bb). Ciò nonostante, è necessario ricordare che il Tribunale federale, ripren- dendo la giurisprudenza della CorteEDU (cfr. in particolare sentenze della CorteEDU Gezginci c. Svizzera del 9 dicembre 2010, n. 16327/05; Menge- sha Kimfe c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 24404/05 e Agraw c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 3295/06), ha stemperato la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera ritenendo che la stessa, a seconda delle circostanze del caso di specie, non possa fare ostacolo all’applicazione dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenze del TF 2C_639/2012 del 13 febbraio 2013; DTF 130 II 281; 139 I 37; cfr. anche, tra le altre, sentenza del TAF D- 5993/2014 del 6 aprile 2016 consid. 9.3). In effetti, la giurisprudenza della CorteEDU fa essenzialmente riferimento ai fatti di specie per determinare l’esistenza ad un diritto a prevalersi dell’art. 8 CEDU e ciò indipendente- mente dalla regolamentazione del suo soggiorno nel paese ove l’interes- sato intrattiene le proprie relazioni familiari. Lo statuto del soggiorno viene quindi preso in considerazione più avanti, ovvero nell’ambito della ponde- razione circa la legittimità e la proporzionalità dell’ingerenza ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU, di cui costituisce un criterio di apprezzamento (cfr. sentenza del TAF D-5251/2013 consid. 5.1.2 e PETER UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : Breitenmo- ser/Ehrenzeller (éd.), la CEDH et la Suisse, 2010, pag. 224). In alcuni casi, l’applicazione restrittiva di tale condizione deve così cedere il passo ad un esame della situazione famigliare della persona soggiornante in Svizzera, tenendo inoltre conto di eventuali circostanze particolari favorevoli, come ad esempio il grado d’integrazione o la durata del soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; sentenza del TF 2C_459/2011 del 26 aprile 2012). Nel caso in disamina, pur considerando con il massimo zelo la particolare situazione famigliare, occorre ammettere che i famigliari del ricorrente, i quali, come già detto, non dispongono di un diritto di presenza assicurato in Svizzera, non si trovano in una situazione eccezionale ai sensi della giu- risprudenza citata. La moglie ed il figlio minore sono infatti stati ammessi provvisoriamente nel giugno del 2012 e non possono pertanto prevalersi di
D-805/2016 Pagina 12 una presenza effettiva e di lunga durata in Svizzera (cfr. situazione compa- rabile in TAF D-5251/2013 consid. 5.1.3). Non privo di rilevanza nel caso che ci occupa è il fatto che, a norma dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, lo stato richiesto – ovvero quello che ha acconsentito al trasferimento, in specie l’Italia – è tenuto a facilitare l’ammissione sul suo territorio del coniuge e dei figli minori del rifugiato (cfr. art. 6; a tal proposito cfr. nuovamente sentenza del TAF D-5251/2013 con- sid. 5.1.3). Ne consegue che non è pretestuoso dedurne che la congiunta ed i figli potranno a loro volta beneficiare di un ricongiungimento famigliare in Italia (cfr. anche infra consid. 5.1.2.3 secondo paragrafo). 5.1.2.3 Ad ogni buon conto, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che quandanche si volesse ritenere data la succitata eccezione e che, conse- guentemente, il trasferimento del ricorrente verso l’Italia costituisca un’in- gerenza nel suo diritto al rispetto della vita famigliare, quest’ultima non sa- rebbe né illegittima né sproporzionata (cfr. art. 8 par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 consid. 4.4.6). Da una parte, il ricorrente, sin dal suo arrivo in Sviz- zera non poteva ignorare il fatto che avrebbe rischiato un trasferimento in Italia nel breve termine, sia esso fondato sull’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi o sull’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. sulla questione sentenza CorteEDU Ji- hana Ali e altri c. Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). A questo proposito, in sede di audizione sulle generalità, egli ha peraltro espressamente dichiarato di essere a conoscenza, anche a fronte delle precedenti innumerevoli esperienze pregresse, del funzionamento del si- stema europeo in materia d’asilo e del fatto ch’egli avrebbe fatto l’oggetto di un probabile allontanamento verso l’Italia. Ciò detto, va quindi ritenuto che la vita famigliare si è sviluppata (o meglio consolidata) in un momento nel quale l’interessato era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle regole sull’immigrazione era precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e CorteEDU sentenza n. 30474/14, §44; sentenze del TAF E-561/2016 dell’8 febbraio 2016 e E-5506/2016 del 22 settembre 2016). A ciò va inoltre aggiunto che dalla cronistoria degli eventi antecedenti all’arrivo in Svizzera del ricorrente, traspare un suo certo interesse al raggiungimento di uno Stato europeo in cui poter goder di una sicurezza sociale accresciuta piut- tosto che di fare tutto quanto nelle sue possibilità per ricongiungersi con la famiglia; il fatto stesso che egli si sia recato (per l’ennesima volta) nel nord Europa allorché era a conoscenza della presenza dei famigliari in Svizzera è alquanto interlocutorio. Va altresì rilevato che l’ingerenza è da considerarsi limitata, dal momento che il ricorrente ha un diritto di residenza in uno stato limitrofo e che inoltre, la famiglia risiede attualmente a pochi passi dal confine, di modo che, con
D-805/2016 Pagina 13 la dovuta diligenza, egli è in misura di mantenere i contatti con i congiunti. Disponendo infatti l’insorgente di un permesso di soggiorno italiano, egli non necessita di un visto per entrare in Svizzera e può inoltre esercitare il proprio diritto di visita anche con soggiorni di breve durata. Oltracciò, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce al ricorrente di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese. Questo diritto gli è infatti garantito dall’art. 23 direttiva qualificazione (2004/83/CE) e dall’art. 6 dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifu- giati ed è stato codificato dall’Italia nella propria legislazione interna (cfr. art. 29 e 29-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato “Te- sto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”). Se invece C._______ desidera ricongiungersi in Svizzera con il marito in modo da permettere ai figli di beneficiare della sua presenza continua in tale paese, ella dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in applicazione dell’art. 85 cpv. 7 LStr presso la competente autorità cantonale. In specie, appare op- portuno rilevare a tal proposito che la condizione principale di applicazione del disposto, ovvero il decorso dei tre anni dalla decisione di concessione dell’ammissione provvisoria appare già adempiuta. In definitiva, dall’insorgente e dalla compagna può essere preteso che si rivolgano alle competenti autorità italiane o svizzere per inoltrare la richie- sta di ricongiungimento familiare e che egli attenda l’esito di tale procedura in Italia. Invero, la procedura d’asilo non ha come fine quello di ottenere un’autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr (cfr. sen- tenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1; D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4). 5.1.2.4 Visto tutto quanto precede, l’art. 8 CEDU non è da considerarsi in specie ostativo all’esecuzione dell’allontanamento di modo che lo stesso vada considerato ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStr. 5.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di rite- nere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigi- bile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L’Italia ha infatti garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle auto- rità svizzere preposte all’asilo. 5.3 In sunto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la que- relata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
D-805/2016 Pagina 14 6. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-805/2016 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tala ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2016. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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