B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-791/2025

Sentenza del 23 giugno 2025 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Giulia Marelli, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Sara Miljanovic.

Parti

A., nato l’(...) (con diversi alias), Pakistan, alias B., nato il (...) (con diversi alias), Afghanistan, patrocinato dall'MLaw Gianluca Schlaginhaufen, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell’allontanamento; decisione della SEM del 15 gennaio 2025 / N (...).

D-791/2025 Pagina 2

Fatti: A. Il (...) ottobre 2024 l’interessato – presentatosi con l’identità di B., nato il (...) a C., cittadino afghano – ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Secondo le ricerche intraprese dall’autorità inferiore dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “CS-VIS”, l’interessato aveva otte- nuto, dalle autorità (...), un visto Schengen con durata di validità dal (...) al (...) (cfr. atto della SEM n. 8/1). C. Con lettera dell’11 ottobre 2024 la rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso i mezzi di prova prodotti dallo stesso (cfr. atto della SEM n. 17/1). D. Il 24 ottobre 2024 il richiedente è stato sentito quale minore non accompa- gnato nell’ambito di una prima audizione (di seguito: PA RMNA) in pre- senza della sua rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 13/13). E. Il (...) ottobre 2024 all’interessato è stato concesso, per il tramite della sua rappresentante legale, il diritto di essere sentito in merito ai riscontri datti- loscopici secondo i quali è risultato che egli avesse ottenuto un visto per raggiungere la D._______ presentando un passaporto pakistano con l’identità di A._______, nato l’(...), e sull’intenzione della SEM di conside- rare la sua identità pakistana per il proseguo della procedura (cfr. atto della SEM n. 14/4). F. Con risposta del 4 novembre 2024 il ricorrente ha contestato la valutazione dell’autorità inferiore e ha chiesto a quest’ultima di tenere conto dell’inte- resse superiore del minore e di voler dunque considerarlo cittadino afghano e minore non accompagnato per il proseguo della procedura (cfr. atto della SEM n. 18/3).

D-791/2025 Pagina 3 G. Il (...) dicembre 2024 l’interessato è stato sentito sui motivi d’asilo nell’am- bito di un’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 21/6). H. Nel corso delle audizioni sostenute nell’ambito del presente procedimento, il ricorrente ha dichiarato di essere nato a C._______ in Afghanistan, di essere di etnia (...) e che sarebbe espatriato dal suddetto Paese per recarsi in Pakistan, a E., F., dove avrebbe vissuto con la sua fa- miglia sino alla data del suo espatrio avvenuto nel mese di (...). Egli ha chiesto un visto all’Ambasciata (...) di E._______, che gli è stato concesso, al fine di permettergli di partecipare ad una competizione (...) in territorio (...). L’interessato avrebbe frequentato la scuola per all’incirca (...) e l’avrebbe dovuta interrompere a causa della situazione economica della sua famiglia, lavorando successivamente quale (...), a suo dire, sia in Af- ghanistan, sia in Pakistan. Egli avrebbe lasciato l’Afghanistan a causa della guerra e poiché non avrebbe avuto un futuro, non potendo studiare. Suc- cessivamente è espatriato dal Pakistan in quanto non vi sarebbe stata si- curezza, poiché vi sarebbero sempre degli attentanti e lì non avrebbe avuto un futuro. In caso di ritorno in Pakistan egli teme di non avere un futuro e, a seguito della rilettura del verbale, ha aggiunto che rischierebbe di essere arrestato e incarcerato. I. Con decisione del 18 dicembre 2024 la SEM ha assegnato il caso alla pro- cedura ampliata (cfr. atto della SEM n. 25/2). J. Con lettera del 10 gennaio 2025 il nuovo patrocinatore dell’interessato ha comunicato di rappresentarlo e ha trasmesso la procura sottoscritta dal ri- chiedente. K. Con decisione della SEM del 15 gennaio 2025, notificata il giorno succes- sivo (cfr. atto della SEM n. 36/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecu- zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile.

D-791/2025 Pagina 4 L. L.a Tramite il ricorso del 6 febbraio 2025 (cfr. timbro del plico raccoman- dato; data d’entrata: 7 febbraio 2025) l’interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la sum- menzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della stessa e la concessione dell’ammissione provvisoria, mentre a titolo su- bordinato la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per completa- mento istruttorio e un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina dell’MLaw Gianluca Schlaginhaufen. L.b Con ricorso sono stati prodotti diversi nuovi mezzi di prova. In partico- lare egli ha trasmesso un’e-mail ricevuta dalla precedente rappresentante legale il 10 gennaio 2025, il proprio passaporto afghano in originale, la tazkara originale della madre, del padre e dei suoi (...) fratelli, nonché di- versi articoli di giornale e rapporti. M. Tramite decisione incidentale del 12 febbraio 2025 il Tribunale ha autoriz- zato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce- dura, ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale e ha invitato l’autorità inferiore a prendere posizione in merito al ricorso, non- ché ai mezzi di prova con esso prodotti. N. Con risposta del 20 febbraio 2025, la SEM si è sostanzialmente riconfer- mata nelle conclusioni già enucleate nella decisione impugnata. O. Con replica del 12 marzo 2025, il ricorrente ha contestato quanto osser- vato dall’autorità inferiore nella propria risposta e confermandosi sostan- zialmente con quanto sollevato nel proprio ricorso. P. Con lettera datata 24 marzo 2025 e giunta in medesima data al Tribunale, la SEM, ha trasmesso delle osservazioni concernenti gli scritti del 6 feb- braio 2025, rispettivamente del 20 marzo 2025, trasmessi dal ricorrente all’autorità inferiore e dove si chiedeva la modifica dei dati del Sistema d’in- formazione centrale sulla migrazione (SIMIC) concernenti l’interessato, tra- mite misure cautelari. In particolare, essa sosteneva come, essendo stata la decisione del 15 gennaio 2025 impugnata con ricorso, il procedimento

D-791/2025 Pagina 5 sia pendente presso il Tribunale e pertanto, in applicazione dell’art. 56 PA, le decisioni da emanare in via cautelare sarebbero di competenza del Tri- bunale amministrativo federale. Q. Con comunicazione del 2 aprile 2025 trasmessa dal ricorrente alla SEM, lo stesso sosteneva che nella decisione impugnata non fosse stata disposta alcuna modifica del SIMIC e che, di conseguenza, l’iscrizione nel SIMIC e le eventuali misure cautelari concernenti tale richiesta non sarebbero state oggetto del procedimento davanti al Tribunale in quanto sarebbe stata ne- cessaria una decisione della SEM in qualità di autorità di prima istanza. Egli ha pertanto nuovamente chiesto di ordinare misure cautelari o, even- tualmente, di emanare una decisione impugnabile entro due settimane. R. Con missiva dell’8 aprile 2025 l’autorità di prime cure ha ribadito che ai sensi dell’art. 56 PA, e in applicazione di questa disposizione, le decisioni da emanare in via cautelare sarebbero di competenza del Tribunale. Essa osserva come la richiesta del ricorrente sarebbe parte integrante della de- cisione summenzionata per la quale il Tribunale si pronuncerà. S. Con richiesta di misure cautelari del 24 aprile 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 25 aprile 2025) il ricorrente ha chiesto in via cautelare, la registrazione nel SIMIC, fino alla conclusione del procedi- mento, dei seguenti dati personali come identità principale del ricorrente: B._______, nato il (...), cittadino afghano. Egli ha motivato tale richiesta in quanto vi sarebbe un’urgenza dovuta agli svantaggi che subirebbe nell’es- sere considerato maggiorenne dal (...). Infatti, l’interessato sarebbe attual- mente alloggiato in un centro d’accoglienza per adulti, non avrebbe assi- stenza sufficiente né accesso ad alcuna istruzione, ciò che sarebbe con- trario al benessere superiore del minore. Altresì, non vi sarebbero degli interessi pubblici prevalenti rispetto all’interesse privato di essere conside- rato quale minore. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-791/2025 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. Sebbene il patrocinatore non lo abbia specificato espressamente nelle con- clusioni, i motivi di ricorso addotti nell’impugnativa vertono unicamente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento. Ne discende che il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata. 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

D-791/2025 Pagina 7 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha innanzitutto ritenuto inverosimili le allegazioni del ricorrente concernenti la propria identità e la propria data di nascita poiché nella fattispecie, non sarebbero emersi indizi concreti tali da mettere in dubbio l’affidabilità del documento d’identità rilasciato in Pa- kistan. Inoltre, la valutazione complessiva degli atti di causa non consenti- rebbe di giungere a conclusioni differenti. Dapprima l’autorità inferiore ha rilevato che il ricorrente ha prodotto unicamente una fotocopia del suo pas- saporto afghano, sostenendo che l’originale si troverebbe in Pakistan, presso la propria famiglia, e che non gli sarebbe stato possibile spedirlo in quanto (...) non effettuerebbe l’invio di tali documenti. Tuttavia, durante il verbale PA RMNA, egli ha depositato l’originale della propria tazkera spe- dita proprio tramite (...). Confrontato su tale incongruenza, l’interessato si sarebbe contraddetto, affermando che avrebbe potuto farsi spedire “senza alcun problema” il passaporto, malgrado in precedenza avesse dichiarato l’impossibilità di tale spedizione. La SEM ha sottolineato altresì che il ricor- rente non ha fornito alcuna documentazione atta a corroborare le sue alle- gazioni circa il presunto rifiuto da parte di (...) di spedire il suo passaporto afghano, pure avendo egli stesso affermato di aver preso contatto con tale società. Proseguendo con la disamina, il ricorrente non sarebbe stato in grado di circostanziare o dettagliare per quale motivo, dalla documenta- zione presente agli atti, fosse emerso come lo stesso sia in possesso di un passaporto pakistano, dal quale si evince un’identità diversa in merito al suo nome, cognome e età. A tale riguardo, egli ha semplicemente dichia- rato: “Io in realtà sono un afghano e quando siamo andati in Pakistan, ci siamo procurati dei documenti per venire qui” e, ulteriormente sollecitato, si sarebbe limitato ad affermare: “Perché in Pakistan non c’è la legge, puoi procurarti qualsiasi documento lì e io ero un atleta e quando sono andato in Pakistan ho procurato questi documenti lì” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). L’interessato non ha tuttavia indicato chi gli avrebbe pro- curato tale documento né le circostanze specifiche in cui ne sarebbe ve- nuto in possesso. In merito al passaporto pakistano, egli ha inoltre affer- mato: “Si, questo è un documento originale, come ho detto prima in Paki- stan si possono fare queste cose e quando ci siamo trasferiti in Pakistan io non avevo dei documenti e quindi li ho dovuti fare lì”, indicando, secondo la SEM, che il passaporto pakistano fosse autentico (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Per quanto attiene alla sua data di nascita di- chiarata il ricorrente ha affermato di essere nato il (...), specificando di es- serne a conoscenza perché: “c’è scritto nella mia tazkera” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). In relazione alla diversa data di nascita riportata sul passaporto pakistano egli avrebbe fornito spiegazioni vaghe, affermando: “Questo perché un’altra persona mi ha procurato questo

D-791/2025 Pagina 8 documento, ma questa non è la data esatta della mia nascita” senza tutta- via fornire ulteriori chiarimenti (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Altresì, a fronte di ulteriori quesiti posti dall’interrogante in merito al motivo – se come a suo dire in Pakistan non vi “sarebbero state delle leggi” – egli non avrebbe potuto fornire i dati dichiarati e ritenuti veritieri, l’interessato ha addotto due motivazioni differenti ovvero: “Perché questo passaporto era intestato ad un’altra persona e non potevo inserire la mia data di nascita. Poi se inserivo la mia data di nascita visto che ero molto piccolo non potevo partecipare alle gare perché, come ho detto prima, io sono un atleta e partecipavo alle gare (...)” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 4). A tal proposito la SEM evidenzia come anche la risposta fornita dall’interessato in merito alla questione delle impronte digitali pre- senti su un passaporto che – secondo quanto affermato – non sarebbe stato intestato a lui, il ricorrente si è limitato a dichiarare: “io non so queste cose, è stato quel pakistano che ha fatto tutto” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 4). A quanto già rilevato, la SEM aggiunge che lo stesso ricorrente avrebbe dichiarato che il passaporto sarebbe un documento ori- ginale, elemento che, a suo dire, comproverebbe il fatto che esso sia stato ottenuto regolarmente, anche in ragione del rilascio delle impronte digitali da parte dell’interessato, come da egli stesso dichiarato. In effetti, proprio grazie al suddetto documento, il richiedente ha presentato richiesta per un visto (...) presso l’Ambasciata (...) in Pakistan, ottenendo il visto e potendo così raggiungere D._______, prima di dichiarare di aver smarrito il passa- porto (...). Proseguendo con la disamina, e tenuto conto delle censure sol- levate nella risposta al diritto di essere sentito, in particolare con riferimento alla presunta identità principale del ricorrente quale cittadino pakistano, l’autorità inferiore ha dapprima esaminato la doglianza relativa al supposto rifiuto da parte di (...) di spedire il passaporto afghano in originale. In pro- posito, essa osserva come nella guida online di (...) in Pakistan, detto ser- vizio prevede non solo la spedizione di tale documentazione, ma anche la possibilità di estendere la copertura e il risarcimento oltre la possibilità stan- dard di (...) descritta nei loro termini e condizioni grazie alla quale, in caso di perdita totale o parziale di una spedizione di documenti, verrebbe corri- sposto un indennizzo fisso indipendentemente dal costo di sostituzione del documento. Per tali ragioni, la SEM ritiene non sia plausibile che il corriere di (...) Pakistan si sia rifiutato di spedire il passaporto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Ulteriore elemento che minerebbe la cre- dibilità del ricorrente riguarderebbe le sue dichiarazioni nella risposta al di- ritto di essere sentito ove ha dichiarato che della spedizione si sarebbero occupati i suoi genitori e che lui non avrebbe conosciuto i dettagli, mentre in sede di PA RMNA egli ha affermato di aver parlato lui direttamente con la (...). Proseguendo un’ulteriore censura sollevata nella risposta al diritto

D-791/2025 Pagina 9 di essere sentito riguarda l’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato costretto a ottenere il passaporto pakistano per recarsi all’estero, al fine di poter disputare gare di (...), corrispondendo una somma di denaro a una persona che avrebbe inserito dei dati falsi nel documento. La rappre- sentanza legale dell’interessato ha sostenuto che ottenere la cittadinanza pakistana richiederebbe una procedura articolata, accessibile unicamente a persone non minorenni che abbiano risieduto nel territorio pakistano per almeno dodici mesi continuativi immediatamente precedenti la domanda e, cumulativamente, per almeno sette anni – ovvero per non meno di quattro anni secondo altre disposizioni – rendendo così impossibile l’emissione re- golare del passaporto pakistano in favore del ricorrente. Inoltre neppure la sua presunta attività sportiva (...) avrebbe potuto costituire un fattore rile- vante, dal momento che lo Stato pakistano non supporterebbe in alcun modo tale attività e che il ricorrente, allo stato attuale, non risulterebbe af- filiato ad alcuna squadra. In merito a tali affermazioni l’autorità inferiore ha replicato indicando tre modalità previste dalla legislazione pakistana per l’ottenimento della cittadinanza, ritenendo che esse avrebbero potuto es- sere perseguite anche dal ricorrente (cfr. decisione impugnata del 15 gen- naio 2025, pag. 6 e 7). Ulteriore elemento che la SEM sottolinea è sul fatto che il suo “essere sportivo (...)” non avrebbe potuto aiutare l’interessato in quanto, lo Stato pakistano non avrebbe supportato la sua attività in alcun modo ed egli non farebbe, ad oggi, parte di alcuna squadra. In sede di prima audizione, alla precisa domanda mirata a comprendere dove si tro- vasse il ricorrente nelle foto da egli depositate agli atti, quest’ultimo ha af- fermato: “In alcune mi trovavo in Afghanistan e in altre in Pakistan”, dimo- strando in questo modo che egli avrebbe potuto prendere parte a delle competizioni (...) anche in Pakistan ma, a maggiore ragione, proprio in una squadra pakistana, di cui avrebbe fatto parte, come da egli stesso confer- mato, e meglio nella squadra di “E., era una squadra normale” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 9.01, pag. 12). A ulteriore conferma della sua identità pakistana, l’autorità di prime cure evidenzia l’scrizione del ri- corrente – con l’identità pakistana – al sito ufficiale “(...)”, dove figura come partecipante all’(...) in data (...) e (...). A questo proposito nulla muterebbe l’email trasmessa dall’(...), in merito alla cittadinanza pakistana dell’interes- sato. Ulteriore indizio a sostegno della sua identità pakistana sarebbe co- stituito dal fatto che il passaporto pakistano è stato verificato e controllato dalle autorità dell’Ambasciata (...) presente in Pakistan, le quali gli hanno rilasciato un visto valido per l’ingresso in D.. Inoltre, sulla base dalle stesse dichiarazioni rese dall’interessato, risulterebbe che egli avrebbe vissuto in Pakistan per (...) anni, durante i quali avrebbe potuto praticare (...), frequentare corsi di formazione, svolgere un’attività lavora- tiva e, infine, raggiungere la Svizzera. Inoltre, in Pakistan, risiede la sua

D-791/2025 Pagina 10 intera famiglia. A titolo abbondanziale, la SEM osserva come la tazkara depositata in originale nulla muterebbe alla presente analisi, ritenuto che all’interno delle amministrazioni afghane la corruzione sarebbe molto dif- fusa e che esisterebbe un mercato nero per la compravendita di documenti. 5.2 Un ulteriore argomento della decisione impugnata concerne il fatto che in sede di audizione l’interessato ha affermato che, in caso di ritorno in Pakistan egli sarebbe a rischio di arresto e di imprigionamento. La SEM non è di tale avviso, ritenendo che simili allegazioni siano emerse in ma- niera tardiva, poiché formulate soltanto a seguito della rilettura del verbale d’audizione, senza che vi sia stata una giustificazione plausibile per tale ritardo. In proposito, l’interessato ha motivato tale omissione affermando genericamente di essere “piccolo” e di aver avuto “tanto stress”. Secondo l’autorità inferiore, tali giustificazioni appaiono generiche, stereotipate e, in definitiva, prive di rilievo, anche alla luce del fatto che nel corso dell’audi- zione, il ricorrente ha affermato di stare bene e non ha mostrato alcun se- gno di turbamento o di disagio psicologico, rispondendo con tranquillità alle domande poste. Altresì, alla richiesta di spiegazioni circa il rischio paven- tato in caso di ritorno in Pakistan, l’interessato ha dichiarato unicamente: “Perché in precedenza è capitato che una persona non sia più tornata e ha creato problemi a lui e alla sua famiglia”. A mente dell’autorità inferiore tali affermazioni risulterebbero del tutto generiche, convenzionali e per altro del tutto ipotetiche. 5.3 Infine, le dichiarazioni dell’interessato non soddisferebbero i criteri posti dall’art. 3 LAsi in quanto in sede di prima audizione egli ha affermato di aver lasciato l’Afghanistan, così come tante altre persone, a causa della guerra e dell’insicurezza ivi presenti, rispettivamente poiché non aveva un futuro e non avrebbe potuto studiare. Altresì, sarebbe pure espatriato dal Pakistan, siccome non vi sarebbe in tale luogo sicurezza poiché vi sareb- bero sempre degli attentati e poiché lo stesso non avrebbe avuto un futuro in detta Nazione. Inoltre, appartenendo all’etnia (...) egli sarebbe oppresso e avrebbe più problemi in Pakistan. Oltre a ciò, ha indicato di non aver potuto lavorare in quest’ultimo Paese e di volere un futuro migliore per po- ter studiare e fare sport. La SEM osserva, tuttavia, che dalle dichiarazioni e dagli atti non emerge alcun elemento atto a dimostrare l’esistenza di una persecuzione individuale o collettiva ai danni dell’interessato. Egli non avrebbe mai avuto problemi di sorta né con le autorità afghane, né con quelle pakistane, né con terze persone in detti Paesi. Non risulterebbero, inoltre, contatti o coinvolgimenti con i talebani. Di conseguenza, i motivi addotti dal ricorrente riferiti alla guerra e l’insicurezza, così come i problemi economici presenti in Afghanistan e in Pakistan sarebbero la conseguenza

D-791/2025 Pagina 11 della situazione generale vigente in detti Paesi e dunque non sarebbero pertinenti in materia d’asilo. Anche quanto dichiarato dal ricorrente in me- rito alla mancanza di sostegno da parte dello Stato pakistano nei confronti degli atleti non troverebbe riscontro nei fatti. Egli ha infatti potuto gareg- giare (...) proprio in Pakistan, rappresentando tale Stato anche in D._______. Le sue allegazioni, dunque, non solo non risultano supportate da elementi oggettivi, ma appaiono contraddette dagli stessi fatti da lui nar- rati. A ciò l’autorità inferiore aggiunge come quanto allegato in tal senso neppure configuri un motivo d’asilo di cui all’art. 3 LAsi e risulta dunque non pertinente. Infine, per quanto attiene all’etnia (...) e per quanto concerne la questione di una persecuzione collettiva di persone di etnia (...) la SEM enuncia la prassi costante e giurisprudenza del Tribunale in merito giun- gendo alla conclusione che all’interessato nulla è occorso in Pakistan, an- cor meno a causa della sua etnia e, pertanto, le sue allegazioni non risul- tano pertinenti per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. 5.4 Il ricorrente, dal canto suo, contesta le conclusioni a cui è giunta l’au- torità di prime cure. Egli ha innanzitutto trasmesso nuovi mezzi di prova a supporto della propria identità afghana, in particolare il passaporto afghano in originale, nonché le tazkera della madre, del padre e dei suoi fratelli. Inoltre, per quanto concerne i mezzi di prova già prodotti durante la proce- dura di prima istanza, egli sostiene l’autorità inferiore abbia qualificato la tazkera del padre (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP della SEM] n. 003/2] erroneamente, in quanto non si tratterebbe della tazkera, bensì della carta d’identità del padre. Proseguendo, l’interessato sostiene come l’identità che l’autorità inferiore ha ritenuto deriverebbe esclusiva- mente dal sistema CS-VIS e che il passaporto pakistano originale di per sé, non risulta agli atti. Egli ha altresì prodotto un’e-mail trasmessa dall’ “(...)”, nella quale si confermerebbe la verosimiglianza delle proprie dichia- razioni. A suo giudizio, tali elementi confermerebbero la verosimiglianza delle proprie dichiarazioni. Oltre al passaporto afghano, sono disponibili l’originale della tazkera del ricorrente e numerosi documenti di identità della sua famiglia, in parte originali e in parti in copia, mentre il passaporto paki- stano non è disponibile. Il ricorrente non contesta la validità del passaporto pakistano, ritenuto che la validità dello stesso sia stata verificata dall’Am- basciata (...) al momento del rilascio del visto, tuttavia egli ritiene contro- versa la questione a sapere se poteva o meno ottenere un passaporto pa- kistano. A suo dire, si tratterebbe quindi di due passaporti formalmente au- tentici. Proseguendo con la disamina, il ricorrente ritiene che la domanda d’asilo sia stata rigettata essenzialmente per la mancata presentazione del passaporto afghano originale, circostanza che – alla luce dei nuovi mezzi

D-791/2025 Pagina 12 di prova – sarebbe infondata. Inoltre, in merito alla plausibilità dell’otteni- mento illegale di un passaporto pakistano tramite corruzione il ricorrente riporta, come già fatto nel parere, degli articoli di quotidiani riportanti notizie concernenti la diffusione di passaporti pakistani ottenuti illegalmente tra- mite corruzione (cfr. ricorso del 6 febbraio 2025, pag. 6). Alla luce di tali notizie e delle informazioni sul tale Paese, l’ipotesi della naturalizzazione in Pakistan sarebbe poco verosimile, specialmente considerata la condi- zione precaria dei rifugiati. Tale ipotesi sarebbe inoltre smentita dai docu- menti di identità suoi e della sua famiglia. Altresì, l’interessato sostiene di aver fornito dichiarazioni coerenti, convincenti e prive di contraddizioni quanto alla propria identità. Egli ha dichiarato fin dall’inizio di essere af- ghano e di aver ottenuto i documenti pakistani per recarsi in D., aggiungendo che nel suddetto Paese sarebbe possibile procurarsi ogni tipo di documento tramite corruzione. Ha inoltre fornito correttamente la propria età, e dettagli sui genitori e sui fratelli. Aggiunge infine che la propria lingua madre sia il (...) e che tutte le audizioni nel corso del procedimento d’asilo si sono svolte in tale lingua, la quale non sarebbe una lingua nazio- nale del Pakistan e sarebbe diffusa principalmente tra i rifugiati afghani nel suddetto Paese. Tale approccio costituirebbe un ulteriore indizio a favore della cittadinanza afghana del ricorrente. 5.5 Con risposta del 20 febbraio 2025 la SEM ha preso posizione in merito al ricorso del 6 febbraio 2025. Dapprima l’autorità inferiore ha ribadito che il ricorrente ha posseduto un passaporto pakistano, con il quale ha chiesto e ottenuto un visto per recarsi in D.. Ciò dimostrerebbe, secondo l’autorità inferiore, che la cittadinanza pakistana sia quella da ritenersi va- lida. Sulla presunta errata qualificazione del MdP della SEM n. 003/2, essa sostiene come il documento in questione sarebbe la tazkera in formato bio- metrico, meglio nota come “e-tazkera”, e afferma di non aver mai messo in dubbio la sua attendibilità. Quanto al passaporto afghano originale tra- smesso al Tribunale, nonché la tazkera afghana della madre, del padre e dei fratelli trasmesse in originale ha rilevato dapprima come il passaporto afghano sarebbe stato emesso in data (...), dunque (...) mesi prima dell’espatrio del ricorrente. La SEM ritiene che il suo ottenimento parrebbe finalizzato al presentare domanda d’asilo in Svizzera, visto il poco lasso di tempo trascorso dalla data di emissione del documento e il momento dell’espatrio. Il passaporto pakistano, invece, risulta ottenuto (...) prima, a conferma del fatto che il ricorrente avrebbe prioritizzato quella cittadinanza. Il fatto che anche i suoi famigliari detengano documenti afghani non avrebbe alcuna incidenza. La SEM rinvia anche alla decisione impugnata per quanto espresso in merito alla corruzione molto diffusa all’interno delle amministrazioni afghane, ciò che faciliterebbe l’emissione da parte delle

D-791/2025 Pagina 13 autorità di documenti materialmente autentici, ma il cui contenuto è falsifi- cato. Per quanto attiene alla lettera del presidente della “(...)”, l’autorità di prime cure sostiene come la stessa configuri un mero documento di parte, per altro redatto su precisa richiesta del ricorrente e che, in ogni caso, il fatto che quest’ultimo possa aver presenziato a diversi eventi (...) con l’identità afghana da lui indicata, nulla muterebbe al fatto che lo stesso pos- siede la cittadinanza pakistana e che egli avrebbe gareggiato per quest’ul- timo Paese mediante l’identità pakistana summenzionata. La SEM sottoli- nea che l’identità principale è registrata sulla base di documenti ufficiali, e che – in caso di dubbi – si privilegia quella con maggiore probabilità di cor- rettezza. Nel caso concreto, avendo ottenuto un visto con il passaporto pakistano, gareggiato in rappresentanza di tale Paese, studiato, vissuto e avendo la famiglia residente in Pakistan, quest’ultima identità risulterebbe preponderante. La presentazione dei documenti dei famigliari, nonché del passaporto afghano, non muterebbe tale valutazione. Inoltre, il fatto che il ricorrente parli (...) non escluderebbe la cittadinanza pakistana, giacché lo stesso parlerebbe anche (...) e avrebbe vissuto in Pakistan per diversi anni. Proseguendo, secondo la SEM, l’argomentazione ricorsuale secondo cui il passaporto pakistano sarebbe stato ottenuto solo per recarsi in D._______ sarebbe smentita dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, che ha affer- mato: “Si, questo è un documento originale, come ho detto prima in Paki- stan si possono fare queste cose e quando ci siamo trasferiti in Pakistan io non avevo dei documenti e quindi li ho dovuti fare”. A mente dell’autorità inferiore, insistere sull’identità afghana secondo il passaporto che risulte- rebbe essere stato richiesto all’unico scopo di poter addurre di essere un cittadino afghano, alfine di ricevere l’ammissione provvisoria, e sminuire così l’ottenimento del passaporto pakistano che per altro risulta essere au- tentico e, pertanto, giuridicamente valido, alfine di poter aggirare in questo modo la procedura in materia d’asilo, configurerebbe un abuso di diritto. Ammettere tale impostazione, a mente dell’autorità inferiore, significhe- rebbe legittimare la possibilità di farsi rilasciare un passaporto da uno Stato qualsiasi per impedire un allontanamento, creando un precedente incom- patibile con i principi di giustizia e di equità in materia d’asilo. Inoltre, la SEM sarebbe stupita dal fatto che l’unico argomento censurato in sede di ricorso sia proprio la nazionalità e l’identità del ricorrente e ciò al solo scopo di eludere, a suo dire, le disposizioni circa l’ammissibilità e l’esigibilità dell’allontanamento e che, nel medesimo, non si sarebbe spesa alcuna pa- rola circa i motivi d’asilo allegati dal ricorrente. 5.6 Per il tramite della replica trasmessa in data 12 marzo 2025 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni. Dapprima, per quanto attiene alla classificazione del MdP della SEM n. 003/2, egli

D-791/2025 Pagina 14 concorda con l’autorità inferiore nella misura in cui le carte d’identità af- ghane nel formato internazionale standard sono comunemente denomi- nate “e-tazkara”. Tuttavia egli osserva come l’autorità precedente abbia co- munque classificato erroneamente il mezzo di prova denominandolo tazkera sia nella decisione impugnata, sia nell’elenco delle prove. Quanto al rilascio recente del passaporto afghano, non contesta tale circostanza, ma sostiene che non può essere posta a pregiudizio dell’autenticità del do- cumento. Le sue dichiarazioni infatti, sarebbero supportate da molteplici mezzi di prova. Inoltre, egli censura pure quanto affermato in merito al rila- scio del passaporto pakistano avvenuto in data (...). Infatti, egli sostiene che l’organizzazione di un visto richiede molto tempo e che quindi sarebbe plausibile che il ricorrente avrebbe già deciso nell’(...) di lasciare il Pakistan, ma che l’organizzazione (illegale) del viaggio e del visto abbia richiesto del tempo. Altresì, la presa di posizione dell’autorità inferiore non sarebbe com- prensibile nella misura in cui si esprime in merito ai documenti d’identità dei familiari del ricorrente in quanto questi non modificherebbero il fatto che l’interessato abbia ottenuto un passaporto pakistano autentico e sia quindi cittadino pakistano. I documenti d’identità afghani sarebbero ottenibili tra- mite corruzione, cosicché sarebbero formalmente autentici, ma falsi nel contenuto. Egli sostiene che nel caso in esame si dovrebbe presumere l’esistenza di due passaporti formalmente autentici che attestano due iden- tità completamente diverse, non sarebbe quindi possibile che entrambi siano corretti nel contenuto e legalmente attribuibili al ricorrente. Le identità si escluderebbero a vicenda e occorrerebbe verificare quale delle due iden- tità sia credibile ai sensi dell’art. 7 LAsi o più probabile secondo le disposi- zioni della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD, RS 235.1). Inoltre, non sarebbe possibile contraddire, in linea di prin- cipio, l’affermazione della SEM secondo cui i documenti d’identità afghani possano essere stati ottenuti tramite atti di corruzione. Tuttavia, egli so- stiene che nel ricorso è stato argomentato e dimostrato in modo dettagliato che ciò vale anche per i documenti di identità pakistani. Di conseguenza, entrambi i passaporti potrebbero essere stati ottenuti mediante corruzione. Egli pertanto sostiene che, in una valutazione complessiva delle circo- stanze, come richiesto dall’art. 7 LAsi, devono essere presi in considera- zione tutti i mezzi di prova, nonché le argomentazioni addotte dal ricorrente in occasione delle sue audizioni. Altresì, egli sostiene come l’autorità infe- riore abbia più volte, nella sua presa di posizione, riconosciuto l’autenticità dei documenti d’identità dei familiari del ricorrente, queste ultime correlate con l’identità dell’interessato. Inoltre, le indicazioni contenute nel passa- porto afghano del ricorrente coinciderebbero con i documenti di identità dei suoi familiari. Pertanto se i documenti d’identità dei familiari sono conside- rati autentici nella forma e nel contenuto, anche l’identità del ricorrente

D-791/2025 Pagina 15 dovrebbe essere considerata credibile. Proseguendo il ricorrente si duole del fatto che, secondo la SEM, la sua identità sarebbe anche confermata dal fatto che egli abbia partecipato in gare (...) con la sua identità pakistana. Infatti, è indiscusso che lo stesso si sia spacciato per un (...) pakistano e avrebbe così ottenuto con l’inganno un visto per D._______ presso l’Am- basciata (...) a E.. Non dovrebbe pertanto sorprendere che il ricor- rente abbia partecipato ad alcune gare (...) anche per il Pakistan in quanto, al contrario, non gli sarebbe stato concesso il visto per gareggiare in D., perché i dati forniti dallo stesso nella procedura di ottenimento del visto vengono naturalmente confrontanti con le liste di partenza della gara in questione. A ciò aggiunge che pure l’argomento secondo cui solo in fase ricorsuale il ricorrente avrebbe affermato di non avere il diritto al passaporto pakistano e di averlo acquisito illegalmente allo scopo di otte- nere il visto per D._______ sarebbe palesemente contraria agli atti. Infatti, egli ha dichiarato sin dalla prima audizione PA RMNA di essere in realtà cittadino afghano e di aver ottenuto il passaporto solo allo scopo di recarsi in D._______. Inoltre, su richiesta egli ha precisato immediatamente che in Pakistan “non esiste la legge” e che quindi sarebbe possibile procurarsi tutti i documenti possibili. Ha anche affermato di non aver presentato al- cuna domanda di passaporto, ma che un pakistano glielo avrebbe procu- rato con un nome da lui scelto (cfr. atto della SEM n. 13/13, par 1.04, pag. 3). Le dichiarazioni dell’interessato su questo punto dovrebbero essere in- tese chiaramente nel senso che egli si è procurato il passaporto illegal- mente. Il fatto che il passaporto sia “originale” nulla muterebbe nel caso concreto. Inoltre, l’autorità inferiore lascerebbe intendere nella presa di po- sizione di voler interpretare intenzionalmente in modo errato il ricorrente. Le dichiarazioni dello stesso sono chiare, tenendo anche conto del fatto che egli è minorenne (o almeno molto giovane) e ha un basso livello di istruzione. Altresì, le dichiarazioni su un presunto abuso di diritto non avrebbero alcun fondamento fattuale e giuridico. Infatti, egli sostiene come presentare una domanda di asilo in svizzera come cittadino afghano sia perfettamente legale e legittimo. Il fatto che nella procedura d’asilo alcune circostanze siano controverse – come nel caso in esame la cittadinanza – è anch’esso conforme alla natura della procedura. Altresì, mal si compren- derebbe per quale motivo l’autorità ritenga che nel caso in esame sussista il pericolo di un precedente in quanto la stessa avrebbe dovuto solo chiarire e stabilire la cittadinanza del ricorrente. Inoltre, nella procedura di prima istanza, l’autorità precedente avrebbe potuto richiedere un’ulteriore verifica dell’origine del ricorrente mediante una perizia LINGUA. Pertanto alla luce di una valutazione globale dei criteri usuali per la credibilità del ricorrente secondo l’art. 7 LAsi, sarebbero soddisfatti.

D-791/2025 Pagina 16 6. Dapprima, per quanto attiene alla richiesta cautelare di modifica della data di nascita registrata nel sistema d’informazione SIMIC, si rileva che, sta- tuendo questo Tribunale nel merito della vertenza, quest’ultima risulta es- sere inammissibile. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale uni- camente quanto già trattato dinanzi all’autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1239/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento a tale punto posto in questione. Il Tribunale rileva inoltre come lo stesso ricorrente abbia più volte sollecitato l’autorità inferiore a esprimersi in merito alla suddetta modifica, ciò che non è avvenuto. Per- tanto, vista la competenza funzionale dell’autorità inferiore, il Tribunale non è competente per esprimersi in merito alla presente vertenza nell’ambito di questa procedura di ricorso (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, in: Waldmann/Krau- skopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3 a ed. 2023, n. 14 segg., pag. 151 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3). Per i motivi suesposti e visti i considerandi che segui- ranno, la domanda cautelare del 24 aprile 2025 risulta inammissibile. 7. 7.1 Nel suo gravame l’interessato censura un accertamento inesatto e in- completo dei fatti e una violazione del diritto di essere sentito, poiché non spetterebbe al Tribunale amministrativo federale, in qualità di unica istanza di ricorso, accertare in modo completo i fatti rilevanti ai fini del diritto, in particolare per quanto attiene l’acquisizione di nuovi documenti originali trasmessi con il ricorso. 7.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisi- torio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’ac- certamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor- retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi- camente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a ri- guardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informa- zioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir- costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e

D-791/2025 Pagina 17 relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). 7.3 Il Tribunale osserva come su tale questione l’interessato – come d’al- tronde pure l’autorità resistente nelle sue prese di posizione – si è potuto esprimere compiutamente in fase ricorsuale. Egli ha potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione dell’autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa. Altresì, ha potuto esprimersi in maniera copiosa du- rante l’istruttoria. Ne discende che il Tribunale non ritiene di dover annullare la decisione dell’autorità di prime cure per accertamento incompleto dei fatti determinanti, in quanto la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, risulta in ogni caso essere stato sanato nella procedura ricor- suale. 7.4 Pertanto, la censura formale va respinta. 8. 8.1 Per il Tribunale si tratta anzitutto di determinare se il ricorrente abbia o meno reso verosimile la sua identità, in casu la sua cittadinanza afghana nonché le sue generalità (nome, cognome e data di nascita). 8.2 In primo luogo, si osserva che è il richiedente asilo che deve stabilire la sua identità – la cui nozione è regolamentata all’art. 1a lett. a dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) – ed in particolare la prova della cittadinanza, in quanto componente dell’identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimi- glianza giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2020 VI/6 consid. 9.5; sentenze del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 5.4 con ul- teriore riferimento citato, D-6286/2019 del 30 giugno 2020 consid. 3.3 con altri rif. cit.; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). Differentemente dai casi di inganno sull’identità ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso spetta all’autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), l’onere incombe all’insorgente (cfr. sentenza D-1952/2020 consid. 5.4 con rif. cit.; per maggiori sviluppi DTAF 2019 I/6 consid. 5.1–5.4). 8.3 Inoltre, sebbene nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre proce- dure di natura amministrativa ‒ si applichi il principio inquisitorio (cfr. supra, consid. 7.2), tale massima non dispensa le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione non sia in

D-791/2025 Pagina 18 grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chiarimento della fat- tispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa, l’autorità può tenerne conto a suo sfavore nell’apprezzamento delle prove e, in de- terminate circostanze, può esimersi dall’indagare ulteriormente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del Tribunale federale 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2). 9. 9.1 Nel caso in narrativa il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi prepon- deranti che facciano dubitare delle conclusioni a cui l’autorità inferiore è giunta nella decisione impugnata. 9.2 In primo luogo si osserva che il ricorrente ha ottenuto il passaporto pa- kistano formalmente autentico e rilasciato (...) prima dell’ingresso in D., con il quale ha presentato domanda di visto presso l’Amba- sciata (...) a E. come si evince dall’estratto CS-VIS agli atti (cfr. atto della SEM n. 8/1). A seguito del controllo positivo effettuato dalle autorità consolari, il passaporto è stato riconosciuto come valido ed egli ha ottenuto il visto tramite il quale ha potuto recarsi in D._______ con l’identità di A., nato l’(...) a G., Pakistan. Il Tribunale ritiene che le giustificazioni apportate dal ricorrente, ovvero di essere afghano e di aver ottenuto tale documento in quanto in Pakistan sarebbe possibile procurarsi qualsiasi documento, non risultano convincenti. Infatti, come giustamente riportato nella decisione impugnata, egli non è riuscito a circostanziare o dettagliare come avrebbe ottenuto tale documento. Si è limitato ad affer- mare che: “In Pakistan non c’è la legge, puoi procurarti qualsiasi docu- mento lì e io ero un atleta e quando sono andato in Pakistan ho procurato questi documenti lì” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Inoltre, egli stesso ha confermato che il passaporto pakistano fosse originale nel corso dell’audizione PA RMNA (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). Vaga, stereotipata e priva di dettaglio risulta anche la dichiarazione se- condo cui egli non avrebbe fatto richiesta per un passaporto, ma che nel suddetto Paese vi era una persona pakistana che gli avrebbe potuto pre- parare tale documento (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.04, pag. 3). A ciò si aggiunge che a domanda dell’interrogante su come fosse possibile che il ricorrente avesse fornito le sue impronte digitali per un passaporto che non era lui intestato egli ha dato una risposta vaga affermando: “Io non so queste cose, è stato quel pakistano che ha fatto tutto” (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.05, pag. 4). Tale affermazione risulta poco convin- cente al Tribunale tenuto conto che, alla domanda precedente, lo stesso

D-791/2025 Pagina 19 abbia affermato che il passaporto sarebbe stato intestato ad un’altra per- sona ed egli non avrebbe potuto inserire la propria data di nascita, salvo poi poter inserire le proprie impronte digitali (cfr. atto della SEM n. 13/13, par. 1.05, pag. 4). 9.3 In secondo luogo, da quanto dichiarato dal ricorrente lo stesso ha vis- suto in Pakistan (...), dove ha seguito una formazione, ha lavorato e ha partecipato a competizioni (...) in rappresentanza del suddetto Paese. In- fatti, come rettamente osservato nella decisione impugnata e nei succes- sivi scritti, egli ha partecipato secondo la sua identità pakistana all’(...) in data (...) e il (...), secondo il sito “(...)” nel quale viene anche specificata la stessa data di nascita presente sul passaporto, perso curiosamente (...) una volta giunto in D._______ (cfr. <[...]> consultato da ultimo il 15 mag- gio 2025). A ciò nulla muta la lettera prodotta dal ricorrente da parte della “(...)” la quale peraltro, non contiene alcun indizio a sostegno della sua pre- sunta identità afghana e non specifica neppure a quali eventi egli avrebbe partecipato per la stessa (...). 9.4 Ulteriore elemento a favore dell’identità pakistana del ricorrente risulta anche la data di rilascio di entrambi i passaporti. Il passaporto afghano da lui presentato infatti è stato emesso il (...), ovvero (...) prima del suo espa- trio. Mentre il passaporto pakistano, come rilevato dai riscontri dattilosco- pici, è stato ottenuto il (...), quasi (...) prima del suo espatrio. Lo stesso ricorrente ha affermato di aver richiesto il visto per recarsi in D._______ al fine di poter partecipare ad una gara (...), pertanto mal si comprende per quale motivo, proprio a ridosso di tale viaggio, egli abbia ottenuto anche un passaporto afghano, mentre per recarsi (...) abbia ottenuto un visto con un passaporto pakistano. Altresì, in merito all’argomento secondo cui l’interes- sato, in quanto presunto profugo afghano, non avrebbe potuto ottenere le- galmente un passaporto pakistano, si osserva che, pur potendosi porre in- terrogativi sulla regolarità della procedura di rilascio, tale circostanza non è sufficiente, di per sé, ad inficiare la validità di tale documento. Per altro il ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto a dimostrazione della falsificazione sostanziale del contenuto o una contraffazione materiale del suo passaporto pakistano. 9.5 Si osserva infine per quanto attiene l’elemento linguistico, ovvero che il ricorrente parli (...) come lingua madre, pur potendo costituire un indizio accessorio, non è in grado, da solo, di sovvertire l’insieme degli elementi oggettivi e documentali che confermano la titolarità dell’identità pakistana da parte del ricorrente.

D-791/2025 Pagina 20 10. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 11. Per quanto attiene alle condizioni previste dall’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), si rileva che il ricorrente non ha reso verosimile la propria identità afghana. Inoltre, nel gravame, l’unica censura sollevata concerne l’asserita inesigibilità e/o inammissibilità del rinvio verso l’Afghanistan, fondata esclu- sivamente su tale identità. Alla luce del fatto che l’identità afghana non è stata ritenuta attendibile, e non essendo state sollevate altre obiezioni ri- spetto all’esigibilità e l’ammissibilità dell’allontanamento verso il Pakistan, il Tribunale si esime dall’esaminare ulteriormente tale assunto e rinvia ai pertinenti e corretti considerandi contenuti nella decisione dell’autorità in- feriore (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 12 e segg.). 12. In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione av- versata confermata. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale dell’insorgente, con decisione incidentale del 12 febbraio 2025, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente, egli è di- spensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 13.1 Per quanto riguarda l’indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria

D-791/2025 Pagina 21 per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– (art. 12 in relazione all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 13.2 Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 12 febbraio 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio for- mulata nel ricorso dell’insorgente, nominando l’MLaw Gianluca Schlagin- haufen quale patrocinatore d’ufficio dello stesso. 13.3 Con nota d’onorario trasmessa con replica del 12 marzo 2025, il rap- presentante legale ha postulato il riconoscimento di un’indennità totale di CHF 2’630.–, corrispondente a 10 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 250.– oltre che CHF 90.– a titolo di spese di traduzione e CHF 40.– per spese di fotocopiatura e di porto (cfr. atto TAF n. 6). Tale nota non com- prende il dispendio orario per la stesura dell’istanza di richiesta di misure cautelari trasmessa in data 24 aprile 2025. 13.4 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal patrocinatore non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d’avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all’ora. Per il resto il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare appropriato. 13.5 L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 1’500.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 130.– per spese di traduzione, fotocopiatura e di porto per un totale di CHF 1’630.–, a carico del Tribunale, che dovrà essere corrisposto al patrocinatore d’uffi- cio senza ulteriore importo IVA in quanto non soggetto all’imposta sul va- lore aggiunto.

D-791/2025 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al patrocinatore d’ufficio è accordato un onorario di CHF 1’630.– a carico della cassa del Tribunale. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

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23.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026