B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-7384/2024
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Lukas Müller, Manuel Borla, cancelliere Agostino Bullo.
Parti
A._______, nato il (...), Camerun, patrocinato da Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 18 novembre 2024.
D-7384/2024 Pagina 2
Fatti: A. A.a A.______, cittadino camerunense, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 2 aprile 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migra- zione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). A.b Dai riscontri effettuati nell'unità centrale del sistema europeo "EURO- DAC" in data 3 aprile 2024 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) 2020, ottenendo protezione dallo stesso Stato il (...) 2020 (cfr. atto della SEM n. 9/1). A.c L’8 aprile 2024 l’interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...) (cfr. atto della SEM n. 11/1). A.d In data 17 aprile 2024 la SEM ha effettuato con l’interessato un collo- quio in merito al suo possibile rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto della SEM n. 16/6). A.e Con scritto del 22 aprile 2024 (cfr. atto della SEM n. 19/4), la rappre- sentante legale dell’interessato ha trasmesso all’autorità di prime cure il rapporto MayDay del 19 aprile 2024, che conclude circa la presenza di ele- menti riconducibili alla tratta di essere umani (TEU). A.f Il 3 giugno 2024 si è tenuto con il richiedente l’audizione TEU (cfr. atto della SEM n. 40/21), nell’ambito della quale gli è stato concesso anche il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d’asilo e il conseguente allontanamento in Grecia. In tale sede la SEM ha identificato il richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell’art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543) e accordato all’interessato un periodo di recupero e di rifles- sione di 30 giorni – dal 4 giugno al 4 luglio 2024 – conformemente all’art. 13 Conv. tratta (cfr. atti della SEM n. 38/3, 39/1). A.g In data 5 giugno 2024 la SEM ha trasmesso all’autorità greca preposta una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione
D-7384/2024 Pagina 3 europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consi- glio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]; cfr. atto della SEM n. 42/3). A.h In data 7 giugno 2024 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell’interessato specificando che, allo stesso è stato con- cesso lo statuto di rifugiato in data 20 aprile 2020 e che egli avrebbe otte- nuto un prolungamento del permesso di soggiorno, con validità dal (...) 2023 al (...) 2026 (cfr. atto della SEM n. 45/1). A.i In data 2 luglio 2024 l’interessato ha acconsentito ad essere contattato dalle autorità di perseguimento penale se una sua collaborazione fosse risultata necessaria (cfr. atto della SEM n. 52/1). A.j Con lettera del 10 luglio 2024 l’interessato informava la SEM di aver trasmesso, in data 5 luglio 2024, una denuncia penale alle autorità di per- seguimento penale competenti (cfr. atto della SEM n. 58/1). B. B.a Successivamente a diversi scambi di scritti tra il rappresentante dell’in- teressato, la SEM e il Procuratore pubblico responsabile della procedura penale (cfr. atti della SEM n. 65/1, 67/1, 68/2, 71/1 e 74/1), in data 14 otto- bre 2024 veniva emesso un decreto di sospensione da parte dell’autorità di perseguimento penale (cfr. atto della SEM n. 83/4). B.b Con lettera spontanea del 18 ottobre 2024 l’interessato informava l’au- torità inferiore in merito agli esiti della procedura penale ed esprimeva al- cune considerazioni in merito alle problematiche relative in primo luogo alla sua riammissione in Grecia e secondariamente legate al suo stato di sa- lute, chiedendo che la SEM rinunciasse alla sua riammissione in Grecia e proseguisse con l’esame della fattispecie in procedura nazionale (cfr. atto della SEM n. 79/3). B.c Con scritto del 15 novembre 2024 il richiedente ha inoltrato il suo pa- rere sulla bozza di decisione della SEM trasmessa il 14 novembre 2024 (cfr. atti della SEM n. 87/16 e 88/4). C. Con decisione del 18 novembre 2024, notificata il medesimo giorno
D-7384/2024 Pagina 4 (cfr. atto della SEM n. 90/1), la SEM non è entrata nel merito della do- manda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell’interessato verso la Grecia. D. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), inoltrato il 25 novembre 2024 (cfr. data d’entrata: 26 novembre 2024) per il tramite del suo nuovo patrocinatore, l’insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria; in subordine il rinvio dell’incarto all’istanza inferiore affinché effettui i neces- sari complementi istruttori. Contestualmente, ha presentato istanza di as- sistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina dell’MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza quale patrocinatore. E. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche, di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-7384/2024 Pagina 5 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'insorgente – affiancato da un rappresentante legale – pur avendo concluso formalmente all'annulla- mento della decisione impugnata, secondo il senso e i motivi del ricorso, ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 18 novembre 2024. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 In sede di colloquio (cfr. atto della SEM n. 16/6), l’interessato ha dichia- rato che, mentre si trovava in Turchia, nel 2019, sarebbe stato sequestrato da persone sconosciute incontrate davanti alla moschea dove avrebbe dor- mito. Egli sostiene di essere stato condotto in un’azienda che produceva borse, dove avrebbe iniziato a lavorare giornalmente dalle 7 alle 19 senza ricevere alcuna retribuzione, ricevendo soltanto un pasto al giorno. Passati tre mesi, avrebbe chiesto spiegazioni riguardo al salario ai suoi sequestra- tori, i quali gli avrebbero promesso un appartamento, ma non avrebbero discusso di alcuna retribuzione per il lavoro da lui svolto. Il 14 feb- braio 2020 egli afferma che sarebbe stato caricato su una barca da quattro uomini e, terminato il viaggio, si sarebbe ritrovato a B.______ in Grecia. Lì, un’auto l’avrebbe condotto presso un campo ove era possibile depositare
D-7384/2024 Pagina 6 la propria domanda asilo. Egli avrebbe lasciato le proprie impronte e suc- cessivamente sarebbe stato portato subito dai suoi aguzzini in un apparta- mento dove sarebbe rimasto tre settimane. L’interessato racconta che tre uomini l’avrebbero portato all’intervista d’asilo e, terminata quest’ultima, l’avrebbero riportato nel suddetto appartamento. Esso sostiene di essere rimasto in tale luogo per quattro mesi, fino a quando non sarebbe stato trasferito nelle periferie di C., in un altro capannone, dove avrebbe svolto l’attività di carico e scarico di camion sempre dalle 7 alle 19. Lì sa- rebbe rimasto per più di un anno, perdendo a suo dire la cognizione del tempo. Nonostante le sue richieste atte ad ottenere una retribuzione, non avrebbe mai ottenuto una risposta dalle persone che lo avrebbero seque- strato. Nel 2022, sarebbe stato portato ad D., dove avrebbe con- tinuato a svolgere la stessa mansione in un altro luogo. Durante tale pe- riodo, avrebbe tentato di fuggire, ma sarebbe stato scoperto dai sequestra- tori i quali l’avrebbero picchiato, spogliato, cercato di violentare e, infine, riportato nel luogo in cui sarebbe stato segregato. Gli sarebbe stato comu- nicato che sarebbe stato “acquistato” per una somma di 50'000 euro in cambio di cinque anni di lavoro. Dopo circa un anno ad D., attorno al 30 dicembre 2023, egli afferma di essere stato trasferito in Svizzera in- sieme alle solite quattro persone. L’interessato sostiene di ignorare che la Grecia gli avesse rilasciato dei documenti, poiché sarebbero stati i suoi aguzzini a gestire ogni aspetto burocratico. Afferma di essere atterrato in un aeroporto dove vi erano scritte in lingua francese e di aver successiva- mente affrontato un viaggio in auto di due ore, terminato in una casa isolata in campagna. Giunti in tale luogo sarebbe stato rinchiuso in una stanza. Successivamente al viaggio avrebbe continuato a lavorare, caricando e scaricando camion di verdure e saponi, dalle 7 del mattino alle 20 di sera. Durante i fine settimana, invece, non avrebbe lavorato ma sarebbe stato rinchiuso nella citata stanza. L’interessato sostiene che durante questi week-end, i sequestratori avrebbero portato persone alle quali sarebbe stato costretto a praticare del sesso orale. Infine, il 2 aprile 2024, egli avrebbe accompagnato i suoi aguzzini in un supermercato e, approfittando di un momento di distrazione, sarebbe riuscito a fuggire. Durante la sua fuga sarebbe stato soccorso da un uomo africano, il quale l’avrebbe portato a casa e in seguito accompagnato al Centro federale d’asilo di E.. 6.2 Nel corso dell’audizione TEU (cfr. atto della SEM n. 40/21) l’interessato si è sostanzialmente riconfermato in quanto dichiarato in precedenza pro- cedendo tuttavia a spiegare quanto gli sarebbe accaduto in maniera più dettagliata rispetto al colloquio sostenuto in precedenza.
D-7384/2024 Pagina 7 6.3 In sede di parere sulla bozza di decisione (cfr. atto della SEM n. 88/4), il richiedente ha espresso preoccupazione in merito all’esito della decisione della SEM. In particolare egli ha sostenuto che durante i tre anni trascorsi in Grecia sarebbe stato sottoposto a lavori pesanti senza alcuna retribu- zione, impossibilitato a muoversi liberamente, rinchiuso e sfruttato sessual- mente. Tale situazione e la possibilità di ritorno verso la Grecia, Paese dove avrebbe subito trattamenti disumani e che non sarebbe stato in grado di fornirgli un’adeguata protezione, acuirebbe il trauma da lui vissuto e peg- giorerebbe la sua fragile situazione psichica. A ciò aggiunge che verrebbe allontanato in un Paese che, pure avendolo riconosciuto come rifugiato, gli sarebbe totalmente estraneo, poiché avrebbe sempre vissuto in condizioni di reclusione e sfruttamento, senza mai ricevere, di fatto, alcuna forma di protezione o assistenza. L’interessato ha contestato in seguito che, visto il suo riconoscimento quale vittima di tratta di esseri umani e ritenendo per- tanto verosimile lo sfruttamento lavorativo e sessuale avvenuto in Grecia, sarebbe contraddittorio asserire non vi siano rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti nel caso di ritorno nel suddetto Stato, con- siderato che lo sfruttamento lavorativo e sessuale che avrebbe subito sa- rebbe stato perpetrato durante l’arco di diverso tempo, senza che le auto- rità greche se ne avvedessero e intervenissero. Quanto gli sarebbe capi- tato e l’inazione dell’autorità costituirebbe un forte indizio che il Paese in questione non sia in grado di garantire adeguatamente la protezione alle vittime di tratta di esseri umani. Altresì, egli ha sostenuto che ad assistere alla sua audizione in Grecia fossero presenti i suoi sfruttatori e nessuno si sarebbe avveduto nel porre loro qualsivoglia domanda. La decisione dell’autorità inferiore apparirebbe inoltre contraddittoria in quanto da una parte riconoscerebbe il ricorrente quale potenziale vittima TEU, dall’altra metterebbe in dubbio che la sua vulnerabilità sia particolarmente elevata, come anche le condizioni di vita vissute in Grecia. In merito a quanto as- serito dalla SEM nella decisione, ovvero che egli avrebbe potuto rinnovare il suo permesso di soggiorno, l’interessato ha spiegato come tale proce- dura di rinnovo possa essere fatta online e non richieda la presenza o un apporto particolare da parte sua. Egli ha sostenuto che i sequestratori in possesso dei suoi documenti, avrebbero provveduto a rinnovare il suo per- messo di soggiorno, senza coinvolgerlo minimamente nella procedura. Di più, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione gli svi- luppi penali del caso dell’interessato, in quanto lo stesso sarebbe attual- mente sospeso e non si sarebbe concluso con un’archiviazione. Altresì, la sua situazione medica non sarebbe stata presa sufficientemente in consi- derazione da parte della SEM. Come emergerebbe dai documenti medici agli atti, egli soffrirebbe di ipertensione arteriosa, diabete tipo 2 NIR, ipercolesterolemia, sindrome postraumatica da stress, sindrome
D-7384/2024 Pagina 8 lombospondilogena cronica non deficitaria e pregressa (...). Tali patologie, a suo dire, sarebbero sorte proprio a causa delle torture, dello sfruttamento sessuale e dei lavori forzati ai quali egli sarebbe stato sottoposto. A ciò ha aggiunto che, nel corso di un colloquio svoltosi il 16 ottobre 2024 presso la Protezione giuridica, egli avrebbe riferito di avvertire un grave malessere e di avere anche dei pensieri suicidari. Dall’ultimo rapporto medico del 12 novembre 2024 vi sarebbe un miglioramento delle sue condizioni ed egli sottolinea, con riferimento segnatamente a un rapporto della RSA (Re- fugee Support Aegean) e Stiftung Pro Asyl di marzo 2023, come un rientro in Grecia porterebbe ad aggravare la sua situazione in quanto non po- trebbe ricevere le stesse cure che riceverebbe attualmente in Svizzera (cfr. atto della SEM n. 88/4, pag. 3 e 4). Egli cita anche un rapporto dell’Orga- nizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) per la quale la presunzione generale di ammissibilità e ragionevolezza del rinvio verso la Grecia non sarebbe sostenibile. In conclusione egli ritiene che con un ritorno nel Paese ellenico vi sia il rischio concreto per lui di finire nuovamente nella rete di sfruttamento di cui sarebbe stato vittima e trovandosi abbandonato a sé stesso senza alcuna assistenza da parte delle autorità, e senza ricevere la necessaria presa in carico medica, ciò che avrebbe gravi ripercussioni sul suo stato psico-fisico. 6.4 Nella decisione impugnata, per quanto concerne l’analisi dell’allonta- namento svolta dall’autorità inferiore, la stessa ha valutato l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, il ricorrente sarebbe stato identificato quale potenziale vittima per il reato di tratta di esseri umani in virtù dell’art. 4 Conv. tratta e avrebbe ricevuto lo statuto di rifugiato in Grecia. Dapprima, elencando le giurispru- denze pertinenti in merito, ha escluso che nel Paese di rientro i beneficiari di protezione internazionale si trovino in maniera generale totalmente di- pendenti dall’aiuto pubblico, confrontati all’indifferenza delle autorità, in una situazione di privazione o di mancanza grave a tal punto che sarebbe in- compatibile con la dignità umana. In merito ai fatti incresciosi avvenuti ai danni del ricorrente, l’autorità di prime cure ha ribadito che la Grecia avrebbe ratificato sia la Conv. tratta, sia il Protocollo addizionale della Con- venzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542). Lo stesso sarebbe stato identificato quale vittima di tratta, gli sarebbe stato concesso un periodo di riflessione e sarebbe stato informato circa i suoi diritti derivanti dalla legge federale concernente l’aiuto alle vit- time di reati del 23 marzo 2007 (LAV, RS 312.5). Inoltre, in data 14 ottobre 2024, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (in seguito:
D-7384/2024 Pagina 9 Ministero pubblico), avrebbe emanato un decreto di sospensione. In tal senso, l’autorità di prime cure afferma, in merito al rischio di un’eventuale ricaduta nelle reti di sfruttamento nel caso di trasferimento in Grecia, che il suddetto Paese avrebbe ratificato la Conv. tratta, sarebbe membro dell’Unione europea e notoriamente uno Stato di diritto. Altresì, essa so- stiene che, malgrado la condizione di potenziale vittima TEU, un trasferi- mento in Grecia non configurerebbe una violazione dell’art. 3 CEDU così come neppure del diritto internazionale, aggiungendo che nulla indiche- rebbe che egli si sia rivolto alle autorità di polizia, amministrative e giudi- ziarie greche e che le stesse non abbiano adempiuto i propri obblighi, o abbiano volontariamente leso la sua persona, o gli abbiano negato il ne- cessario supporto. Altresì, agli atti non figurerebbero neppure elementi che indurrebbero a concludere che un trasferimento in Grecia esporrebbe l’in- teressato al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne. Pertanto, l’interessato non avrebbe reso verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, egli correrebbe un “real risk” di essere sottoposto a tratta- menti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico cui la Svizzera è firmataria. In merito all’esigibilità della misura, l’autorità inferiore nella pro- pria decisione, dopo aver elencato tutta la documentazione medica relativa all’interessato, afferma che non sarebbero evincibili degli elementi concreti e circostanziati che inducano a ritenere che le patologie di cui soffre il ri- corrente siano di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU, né che l’esecuzione del suo trasferimento in Grecia possa mettere effettivamente in pericolo la sua vita. Anche dal profilo psichiatrico non vi sarebbe motivo di ritenere che in Grecia il ricorrente non sia in grado di ottenere le cure richieste dal suo stato di salute, in quanto, essendo stato riconosciuto quale rifugiato, egli avrebbe diritto alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini grechi. Infine, la SEM analizza delle dichia- razioni del ricorrente in merito a quanto gli sarebbe occorso in Grecia. In tal senso ha valutato come egli non sia stato in grado di fornire minimi det- tagli sull’identità dei suoi asseriti persecutori o di rendere una descrizione dettagliata delle sue attività lavorative. Anche le modalità dell’audizione so- stenuta in Grecia, ovvero che i suoi aguzzini sarebbero stati presenti all’au- dizione, risulterebbero poco credibili agli occhi dell’autorità inferiore. Oltre a ciò, appare alla SEM incomprensibile, come avrebbe potuto beneficiare di cure mediche e addirittura sottoporsi ad un esame specifico “scanner” se non fosse mai stato alloggiato in un Centro di accoglienza – come fatto valere dall’interessato – poiché sempre rinchiuso e posto sotto sequestro. Inoltre, l’autorità inferiore ha sottolineato alcuni (ulteriori) punti poco plau- sibili, ovvero il fatto che l’interessato in tre anni non avrebbe mai avuto l’oc- casione di parlare con la polizia o a qualcun’altro della propria situazione,
D-7384/2024 Pagina 10 che non avrebbe interagito con nessun altro individuo se non con i suoi asseriti persecutori e che non avrebbe avuto la possibilità di telefonare alla polizia o ad altre persone. Un’ulteriore punto poco plausibile risulterebbe essere il fatto che il permesso di soggiorno sia stato rinnovato con validità dal 24 aprile 2023 al 23 aprile 2026. Infatti, il sito internet del Ministero della Migrazione e dell’Asilo greco riporterebbe chiaramente che, per rinnovare il permesso di soggiorno, il rifugiato deve presentare domanda di rinnovo per posta elettronica entro e non oltre trenta giorni di calendario prima della data di scadenza. Pertanto, mal si comprenderebbe come, se egli fosse stato realmente segregato in un magazzino e costretto a lavorare in nero, sia stato in grado di chiedere e ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno. In conclusione la SEM ha valutato che la situazione dell’interes- sato non sarebbe di una vulnerabilità particolarmente elevata e reputa l’esecuzione del suo allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 6.5 In sede ricorsuale, l’insorgente anzitutto afferma come non vi sarebbe alcun dubbio che egli abbia soggiornato in Grecia, che è considerato quale Stato terzo sicuro e del quale dispone di un titolo di soggiorno. Tuttavia egli ha ritenuto che il suo rinvio nel suddetto Paese sia illecito. Dapprima ha sostenuto che la sua presenza in Svizzera sarebbe necessaria per permet- tere la collaborazione con le autorità elvetiche, visto il decreto di sospen- sione emanato in data 14 ottobre 2024 dal Ministero pubblico. In ogni caso, anche se la procedura penale proseguisse davanti alle autorità penali gre- che, non sarebbe sicuro che l’insorgente beneficerà della protezione totale delle autorità elleniche. Altresì, egli ha sottolineato come la maggior parte degli atti commessi ai suoi danni sarebbero avvenuti su suolo greco e sa- rebbero stati i suoi stessi sequestratori ad ottenere un titolo di soggiorno a suo nome. Visto quanto precede vi sarebbe da tenere conto del fatto che se i suoi sequestratori sono riusciti ad ottenere un titolo di soggiorno presso le autorità greche, sarebbe verosimilmente facile per gli stessi influenzare le autorità penali del suddetto Paese nella procedura penale. Pertanto, il rinvio dell’interessato sarebbe contrario al principio di non respingimento derivante dall’art. 3 CEDU. Per il tramite del ricorso egli ha sottolineato inoltre come, essendo una vittima di tratta, egli vorrebbe introdurre una do- manda d’autorizzazione quale caso di rigore giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. b della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicem- bre 2005 (LStrl, RS 142.20) e una domanda d’acutizzazione di corta durata basata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrl in combinato disposto con l’art. 30 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 otto- bre 2007 (OASA, RS 142.201). Ulteriore argomento sollevato nel gravame concerne l’inesigibilità, a suo dire, del rinvio dell’interessato in Grecia.
D-7384/2024 Pagina 11 Dapprima egli ha sostenuto che il suo stato di salute sarebbe precario e che lo stesso non sarebbe stato stabilito sufficientemente da parte dell’au- torità inferiore. Egli ha sostenuto che trovandosi attualmente in un centro federale d’asilo l’accesso alle cure mediche sarebbe molto limitato e per- tanto sarebbe difficile farsi curare da specialisti che possano presentare dei rapporti medici attuali, circoscritti e dettagliati in merito alla sua situa- zione di vulnerabilità quale vittima di tratta di esseri umani e riguardo alla situazione socio economica greca. In seguito l’insorgente, dopo aver citato le sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022, ha affermato che l’esecuzione del rinvio per i minori non ac- compagnati e le persone con malattie gravi sarebbe inesigibile, salvo in presenza di condizioni particolarmente favorevoli, ciò che sotto intende- rebbe lo svolgimento di un esame più approfondito per queste categorie di persone, ommesso nel suo caso. Pertanto, non vi sarebbero elementi agli atti a supporto della conclusione che il suo stato di salute sarebbe stato accertato e i trattamenti necessari stati chiesti dalla SEM. Inoltre, l’autorità inferiore non avrebbe ricevuto alcuna garanzia individuale da parte delle autorità greche relativamente alla presa in carico adeguata e completa dell’interessato sia sul piano sociale, sia per quanto attiene le cure di cui necessita. Perciò, anche alla luce di un rapporto dell’OSAR sulla Grecia del 2022, un rinvio nel suddetto Paese comporterebbe un rischio concreto di un peggioramento maggiore e irreversibile dello stato di salute dell’inte- ressato, mettendo concretamente in pericolo la sua vita. In conclusione, per tali ragioni, un rinvio in tale Paese deve essere considerato come ille- cito e inesigibile. 7. 7.1 Innanzitutto, il ricorrente in sede ricorsuale fa valere delle censure for- mali. A suo modo di vedere l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo errato e incompleto il suo stato di salute. 7.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
D-7384/2024 Pagina 12 7.3 Per quanto attiene la censura sollevata nel gravame concernente l’ac- certamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che al momento dell’emis- sione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente lo stato medico del ricorrente, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a lui prescritte (cfr. atti della SEM n. 12/2, 14/2, 18/2, 20/2, 23/2, 25/2, 26/2, 29/2, 33/2, 34/2, 35/2, 37/2, 41/3, 44/2, 47/3, 48/2, 50/2, 57/3, 61/3, 62/2, 66/3, 69/3, 70/2, 75/3, 76/2, 77/2, 78/2, 80/2, 81/2 e 84/2). La stessa cronistoria medica del ricorrente è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell’autorità infe- riore (cfr. p.to II, pag. 13 e segg. della decisione avversata). Visto quanto precede, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe do- vuto compiere la SEM, e ciò non viene peraltro nemmeno specificato nell’atto ricorsuale. La SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impo- state, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 13 e segg. della decisione avversata), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, rispetto alla riammissione del ricorrente in Grecia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, la SEM ha a giusto titolo ritenuto come la situazione medica dello stesso fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo rinvio in Grecia. Il fatto solo che il ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezza- mento esposto dall’autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non ri- sulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tale censura in realtà l’insorgente intende ottenere un apprezzamento differente nel merito ri- spetto a quello di cui all’impugnata decisione, e la quale verrà dunque va- lutata in seguito. 7.4 Ne discende quindi che la censura mossa dal profilo formale da parte dell’insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, è in toto respinta. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.2 L'esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l’esecuzione dell’al- lontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigi- bile. In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI)
D-7384/2024 Pagina 13 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli osta- coli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa- crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto inter- nazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella mas- sima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazio- nale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat- tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife- rimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Conv. tortura (cfr. FANNY MAT- THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des mi- grations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all’interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante la sentenza del Tri- bunale D-571/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2 e rif.). 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tri- bunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha
D-7384/2024 Pagina 14 ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30), si può partire dal presupposto che essa rispetti di prin- cipio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l’esistenza di osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento è, dal profilo dell’ammissibilità, rite- nuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. No- nostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di acco- glienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione inter- nazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi con- frontato all'indifferenza delle autorità e in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato a una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 con- sid. 8.2]). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attri- buzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le per- sone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D- 559/2020 consid. 8.2). 9.4 Nella fattispecie, il 28 aprile 2020, il ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è in possesso di un permesso di soggiorno valido dal 24 aprile 2023 al 23 aprile 2026, ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti nonché, in ultima istanza, alla Corte EDU (art. 34 CEDU).
D-7384/2024 Pagina 15 9.5 9.5.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata nella sen- tenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 9.5.2 In concreto, il ricorrente risulta essere affetto da cardiopatia iperten- siva (cfr. atto della SEM n. 47/3), ipertensione arteriosa (ITA), cofattori di rischio cardiovascolare (Co-FRCV): obesità di grado I, diabete di tipo 2 non insulinoresistente (NIR) e ipercolesterolemia (cfr. atto della SEM n. 81/2). Relativamente all’ipertensione arteriosa gli è stata prescritta una dieta e in caso di stipsi, egli dovrebbe assumere una polvere lassativa (Movicol). Per quanto attiene al diabete di tipo 2 egli deve assumere farmaci specifici (Forxiga e Metformin) e controllare glicemia, mentre che per l’ipercoleste- rolemia egli deve assumere Amlodipin Valsrtan HCT Sandoz alfine di ab- bassare la pressione arteriosa. Altresì, egli soffre di sinodrome lombospon- dilogena cronica non deficitaria il cui trattamento ha previsto, dal 9 aprile 2024 al 6 maggio 2024, un ciclo di fisioterapia (cfr. atto della SEM n. 26/2). Infine, il ricorrente è affetto da sindrome postraumatica da stress per la quale ha svolto in Svizzera dei colloqui con il medico psichiatra (da ultimo, cfr. atto della SEM n. 48/2) e con una psicologa (da ultimo, cfr. atto della SEM n. 84/2). 9.5.3 Le sue condizioni di salute, benché non siano da minimizzare, non sono così gravi da comportare, in caso di rinvio in Grecia, un rischio di un deterioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato medico ai sensi della giurisprudenza restrittiva citata. A ciò si aggiunge che si può partire dal presupposto che l’assistenza sanitaria in Grecia sia garantita (cfr. sen- tenza del Tribunale D-3695/2022 del 4 ottobre 2022 consid. 9.6). 9.6 9.6.1 In merito alle censure relative alla tratta di esseri umani, occorre rin- viare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell’art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in consi- derazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti men- zionati). Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre, nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere
D-7384/2024 Pagina 16 che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l’allontanamento fintanto che la procedura d’identificazione sia completata (art.10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l’assistenza di cui all’art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un pe- riodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 9.6.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante la sentenza del Tribunale D-3906/2024 del 7 agosto 2024 consid. 6.2.2 e relativi riferimenti; anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtli- chen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125–127, 161 segg., 176 segg.). 9.6.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l’insorgente quale poten- ziale vittima di tratta, e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un’in- dagine penale, giungendo alla conclusione che non vi sarebbero state in- formazioni sufficientemente concrete sull’autore e/o sui luoghi ove l’infra- zione sarebbe stata commessa, motivo per cui non sarebbe stata tra- smessa alcuna segnalazione all’Ufficio federale di polizia svizzero (FedPol; cfr. atto della SEM n. 55/2). L’autorità di prime cure ha indicato che la tra- smissione delle informazioni raccolte durante l’audizione TEU non equivale ad una denuncia penale (cfr. atti della SEM n. 34/11, D125, pag. 18 e 52/1). Sempre durante tale audizione è stato concesso il periodo di riflessione ai sensi dell’art. 13 Conv. tratta, al quale il ricorrente ha acconsentito (cfr. atto della SEM n. 40/21, D132, pag. 19) L’interessato è stato altresì informato circa i propri diritti derivanti dal riconoscimento quale vittima potenziale e della legge federale sull’assistenza alle vittime di reati (cfr. atto della SEM n. 40/21, D129, pag. 18). Pertanto, l’autorità di prime cure ha correttamente identificato il ricorrente quale potenziale vittima di tratta ai sensi della Conv. tratta e l’ha informato circa i suoi diritti e gli aiuti che lo stesso può richie- dere. 9.6.4 Il ricorrente, secondo il senso, contesta una violazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta, in quanto l’autorità di prime cure non le avrebbe concesso un termine volto a richiedere un permesso di soggiorno provvi- sorio, finalizzato alla sua collaborazione con le autorità competenti ai fini
D-7384/2024 Pagina 17 dell’inchiesta o procedimento penale, facendone domanda tramite l’atto ri- corsuale (cfr. pag. 7 e 8 dell’atto ricorsuale). 9.6.5 Nella sua sentenza del 14 febbraio 2019, pubblicata quale DTF 145 I 308, il Tribunale federale ha dapprima rammentato che, in conformità con il principio dell’esclusività della procedura d’asilo, prescritto dall’art. 14 cpv. 1 LAsi, una procedura che ha quale obiettivo la concessione dell’autoriz- zazione di soggiorno poteva essere iniziata durante la procedura d’asilo, dinnanzi all’autorità cantonale competente, soltanto se esisteva un diritto manifesto all’ottenimento di tale autorizzazione (cfr. DTF 137 I 351 consid. 3.1). Secondo il Tribunale federale, un diritto ad un corto soggiorno non può però essere evinto dagli art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 OASA. Bensì, lo stesso può derivare dall’art. 4 CEDU come pure dall’art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta, poiché quest’ultima disposizione possiederebbe un carattere “self-executing” (applicabile direttamente; id. consid. 3.3.1, 3.3.2). Il Tribu- nale federale ha quindi statuito che fosse necessario assicurare alle vittime di TEU un diritto ad un corto soggiorno durante la durata dell’inchiesta e della procedura penale, allorché la loro presenza in Svizzera è richiesta dalle autorità di perseguimento penale, per i loro bisogni derivanti da una pronta ed efficace lotta contro la TEU. In tale contesto, alle autorità di mi- grazione non resta alcun margine per distanziarsi dalla valutazione effet- tuata dalle autorità penali, allorché la presenza della vittima di TEU debba essere garantita (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1 seg.). Successivamente, il Tribunale federale ha riconosciuto anche alla lett. a dell’art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, una portata d’applicazione diretta e, alla luce dell’art. 4 CEDU, che obblighi l’autorità competente a concedere un’autorizzazione di soggiorno, se ritiene che la situazione personale della vittima di TEU l’imponga (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 con- sid. 4.3). 9.6.6 In concreto, il ricorrente ha presentato una denuncia penale presso le autorità svizzere competenti il 5 luglio 2024, il giorno successivo alla fine del periodo di recupero e di riflessione e a seguito delle informazioni lim- pide e trasparenti fornite dalla SEM in merito alla sua responsabilità di pre- sentare una denuncia in tal senso (cfr. risultanze istruttorie). In data 14 ot- tobre 2024, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di sospensione ex. art. 314 CPP. In tale costellazione, il Tribunale ritiene non vi siano gli estremi per applicare la sentenza citata precedentemente (cfr. supra, con- sid. 9.6.5). Infatti, benché la procedura penale non sia ancora formalmente terminata, si evince in concreto come non vi siano elementi o atti istruttori che consentirebbero di identificare gli autori, il loro luogo di soggiorno o il luogo in cui l’interessato sarebbe stato segregato. Inoltre, non risulta che
D-7384/2024 Pagina 18 vi sia stata alcuna segnalazione o richiesta da parte delle autorità di perse- guimento penale per la quale la presenza del ricorrente in Svizzera sia ne- cessaria ai fini dell’inchiesta o del procedimento penale ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta. Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che la presenza in Svizzera del richiedente non sia necessaria ai sensi del preci- tato enunciato di legge e che pertanto la censura sollevata nel gravame debba essere respinta. 9.6.7 Per quanto attiene il rischio del ricorrente di essere (nuovamente) sottoposto alla tratta di esseri umani o allo sfruttamento sessuale in Grecia (“re-trafficking”), il Tribunale ritiene che tale pericolo non possa essere as- sunto con un alto grado di probabilità. Si rileva che la Grecia ha ratificato segnatamente la Conv. tratta e dispone di autorità funzionanti che sono disposte e in grado di proteggere l’interessato a seguito del suo rinvio nel suddetto Paese. Infatti, egli sarà in grado di rivolgersi alle autorità compe- tenti e chiedere protezione se temesse nuovi futuri soprusi da parte di terzi. Tuttalpiù, il Tribunale nutre dubbi in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in corso d’istruttoria e ritiene corrette le perplessità riportate dall’autorità inferiore nella propria decisione (cfr. p.to II, pag. 16 e segg. della decisione avversata). 9.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissi- bile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di li- bero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presun- zione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragio- nevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 consid. 9). 10.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile
D-7384/2024 Pagina 19 l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne in- cinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'al- lontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è com- promessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontana- mento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribu- nale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.3). 10.4 10.4.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le dif- ficili condizioni di esistenza in Grecia, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di pro- tezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assi- stenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata E-3427/2021 e E- 3431/2021 consid. 8–9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell’insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica, in specie, non vi sono indicazioni che il ricorrente verrebbe esposto ad un’emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio. 10.4.2 Anche per quanto attiene le affezioni delle quali soffre il ricorrente, esse non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurispru- denza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Anche per quanto attiene la sua condizione di poten- ziale vittima di tratta di esseri umani e il suo stato di salute, benché essi configurino un’effettiva vulnerabilità del ricorrente, questa non raggiunge il grado richiesto dalla giurisprudenza per considerarsi di principio contraria all’art. 83 cpv. 4 LStrl (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-
D-7384/2024 Pagina 20 3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1; cfr. supra, consid. 10.3) È pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nella definizione di “particolare vul- nerabilità” stabilita dalla giurisprudenza. Visti tali presupposti la SEM non era tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie individuali specifi- che alle autorità greche, così come postulato dall’insorgente nel gravame (cfr. pag. 9 del ricorso). Inoltre, l’interessato, non è stato in grado di pre- sentare argomenti che rendano irragionevole il suo rinvio in Grecia. Il Tri- bunale è consapevole delle condizioni difficili che vi sono nel suddetto Paese. Tuttavia egli non è stato in grado di dimostrare come non sarebbe in stato in grado di rivolgersi alle istituzioni sanitare greche una volta ritor- nato in loco e, se necessario, chiedere delle garanzie legali attraverso i poteri giudiziari greci. 10.4.3 Infine, qualora necessario, prima dell’esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera pre- cisa e completa le autorità greche dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente. Altresì, eventualmente, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell’ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti ve- nendo trasferito con una riserva sufficiente. 10.4.4 Visto quanto precede l'esecuzione dell'allontanamento, risulta es- sere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ri- tenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammis- sione del ricorrente. 12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
D-7384/2024 Pagina 21 oltre che di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto. 14. 14.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è tutt’ora indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudi- ziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 14.2 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre acco- gliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell’insorgente, con la nomina a quest’ultimo dell’MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, in qualità di patrocina- tore d’ufficio. V’è pertanto da riconoscere allo stesso un’indennità per pa- trocinio d’ufficio. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d’avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 14.3 In casu il patrocinatore non ha inoltrato una nota d’onorario. Pertanto ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 600.– (disborsi e indennità supple- mentare in rapporto all’IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF). 15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-7384/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina dell’MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza in qualità di patrocina- tore d’ufficio, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio del ricorrente un’in- dennità di CHF 600.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Giulia Marelli Agostino Bullo
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