B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-7333/2016
S e n t e n z a d e l 2 9 m a g g i o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A., nata il (...), alias A., nata il (...), Eritrea, patrocinata dalla Mlaw Nicole Scheiber, Berner Recthsberatungsstelle für Menschen in Not, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 ottobre 2016 / N (...).
D-7333/2016 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Tisha, nei pressi di Senafe, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 10 agosto del 2016. Sentita sui motivi d’asilo, ella ha dichiarato essere espatriata in quanto due sue amiche che avrebbero tentato di lasciare il paese sareb- bero state trattenute dalle autorità ed avrebbero fatto il suo nome. A seguito di ciò, l’interessata sarebbe a sua volta stata fermata e portata presso la locale stazione di polizia. Dopo essere stata liberata, ella avrebbe atteso alcuni mesi per poi recarsi in Etiopia (cfr. atto A13, pag. 2 e segg.; atto A19, pagg. 3 e segg.). B. Con decisione del 14 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata pronun- ciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L’autorità di prime cure la ha tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inesi- gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. C. Tale decisione è stata notificata il 27 ottobre 2016 presso il Centro di regi- strazione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e dell’interprete (cfr. atto A24 e A25). D. Nella stessa occasione l’interessata, la persona di fiducia e l’interprete hanno sottoscritto uno scritto intitolato “dichiarazione di rinuncia al ricorso” e il cui tenore era il seguente (cfr. atto A26): “Io con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a de- positare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della mi- grazione del 14 ottobre 2016”. E. In seguito, con ricorso del 25 novembre 2016 (cfr. timbro del plico racco- mandato: data d’entrata 28 novembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo nel merito all’annullamento della decisione impugnata con conseguente ri- conoscimento della qualità di rifugiato. Parimenti, ella ha presentato una domanda volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, protestando nel contempo spese e ripetibili.
D-7333/2016 Pagina 3 F. Preso atto dell’assenza di una determinazione al proposito nell’atto ricor- suale e considerata un’eventuale possibilità di non entrare nel merito, il Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione di rinuncia. G. Con scritto del 19 dicembre 2016, la patrocinatrice dell’insorgente, dopo aver riassunto i passi procedurali svoltisi in prima istanza, si è quindi espressa in proposito, rilevando che una tale rinuncia ad un’impugnativa sarebbe da considerarsi valida nella sola eventualità in cui essa sia inter- venuta in piena cognizione di causa. Ciò significherebbe che la persona rinunciante debba essere a conoscenza del contenuto e delle conse- guenze della rinuncia. Tale cognizione implicherebbe anche ch’ella sia a conoscenza del contenuto della decisione d’asilo, della possibilità di avva- lersi del rimedio di diritto e delle prospettive che quest’ultimo vada a buon fine. In caso contrario, la persona interessata non saprebbe a cosa stia rinunciando. Ne verrebbe inoltre che la rinuncia sarebbe revocabile nel caso in cui sia stata posta in essere in presenza di un vizio della volontà. Ciò sarebbe effettivamente il caso nella presente fattispecie. A mente della patrocinatrice, la ricorrente, a causa della carente conoscenza linguistica e non essendo cognita di diritto, non sarebbe infatti stata in misura di leggere in maniera autonoma la decisione impugnata. Per questo motivo ella era totalmente dipendente dalle informazioni fornitele dalle altre persone pre- senti e, in particolare, da quanto esposto dalla persona di fiducia. Al mo- mento della sottoscrizione non sarebbe però stata presente la persona che l’aveva seguita in un primo momento ma bensì una nuova persona, sino a quel tempo sconosciuta alla ricorrente e con la quale non era stato posto in essere alcun rapporto di fiducia. Ciò detto, prima di sottoscrivere la ri- nuncia, la ricorrente, avrebbe ottenuto da quest’ultima figura solamente una breve spiegazione circa la decisione d’asilo non capendo dunque il significato del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e dell’am- missione provvisoria. Questo varrebbe anche a riguardo dei rimedi di di- ritto. Al momento della notifica alla ricorrente non sarebbe infatti stato chiaro cosa significasse avversare la decisione e quali sarebbero stati gli argomenti ch’ella avrebbe potuto invocare a tal fine così come non sarebbe stata al corrente delle possibilità di successo di una tale impugnativa. Ciò non sarebbe infatti stato chiarito in tale occasione. Oltracciò, la ricorrente non avrebbe compreso che lo scritto sul quale ella si accingeva ad apporre la propria firma fosse una rinuncia a ricorrere e quali fossero gli effetti di tale sottoscrizione. La persona di fiducia avrebbe infatti più volte assicurato
D-7333/2016 Pagina 4 alla ricorrente che l’apposizione della propria firma su tale documento non avrebbe avuto alcun effetto sulla procedura d’asilo. Per questo motivo, la ricorrente sarebbe partita dal presupposto che si trattava semplicemente di attestare l’avvenuta ricezione della decisione e non di effettuare un passo procedurale. Inoltre, considerata l’età della ricorrente, occorrerebbe ritenere ch’ella non avrebbe avuto a disposizione sufficiente tempo per confrontarsi con la persona di fiducia competente sino ad allora sul conte- nuto della decisione e sull’opportunità di rinunciare a ricorrere in modo da maturare una decisione fondata. La rinuncia le sarebbe stata infatti sotto- posta in coincidenza della notifica della decisione. Visto il contesto sarebbe chiaro che la ricorrente non sia stata al corrente di tutti gli elementi neces- sari per poter valutare con cognizione l’eventualità di un ricorso contro la decisione. Per questo motivo ella non avrebbe sottoscritto la rinuncia in piena cognizione di causa, incorrendo in un errore di base ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. 4 CO. Ne verrebbe dunque una valida revoca della stessa. H. Esprimendosi circa le osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del 23 gennaio 2017, rileva anzitutto che l’interessata è una persona mino- renne non accompagnata che ha depositato una domanda d’asilo in Sviz- zera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente no- minare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe di sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque pro- ceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un’assistenza, garantita da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tu- telati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con l’assistita in merito a dettami di procedura d’asilo, nonché di generiche questioni. Alla luce di ciò, l’autorità di prime cure si dice quindi basita del fatto che nella presa di posizioni dell’insorgente, si sia potuto anche solo lontanamente pensare che detti compiti non sarebbero stati adempiuti dalla persona di fiducia in maniera professionale e con le dovizie riguardanti la tutela della minore. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei ri- chiedenti l’asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM, dimostrando inoltre una comprovata competenza in tal senso. Sempre secondo l’autorità di prima istanza, nell’ottica di una seriosa e mi- nuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia,
D-7333/2016 Pagina 5 volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richie- denti l’asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle mol- teplici questioni che un minore può avere, creando un rapporto di fiducia professionale. Nel caso di specie sarebbe stata proprio la persona pre- sente al momento della notifica della decisione ad essersi recata presso il Centro federale di Losone per la consulenza. Inoltre le persone con tale ruolo attive presso il centro di registrazione e di procedura di Chiasso avrebbero un costante scambio tra di loro e conoscerebbero i casi dei mi- norenni non accompagnati tant’è che anche in occasione della notifica delle decisioni esse potrebbero prendere contatto telefonico tra di loro, cosa avvenuta in più di un’occasione. Dipoi vi sarebbe anche da sottoli- neare che tali figure avrebbero tra loro momenti di scambio nei quali discu- terebbero dei casi che stanno trattando essendo pertanto costantemente aggiornati su quelli di imminente notifica. Oltre a questo, nel momento della notificazione della decisione d’asilo, i collaboratori specialisti lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia, in separata sede, in merito al contenuto della decisione, alle implicazioni che questa ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe secondo le tempisti- che dettate dagli stessi richiedenti l’asilo, in base alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso compito stabi- lito. I. Chiamata a prendere posizione in merito, la mandataria, con osservazioni del 16 gennaio 2017, ha sottolineato che ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompa- gnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria vi si svolgono fasi proce- durali rilevanti per la decisione. I minori non accompagnati avrebbero per- tanto una pretesa legale all’ottenimento di una rappresentante nella proce- dura d’asilo. Il motivo per il quale l’autorità di prime cure abbia sottolineato che la minore avrebbe potuto nominare un rappresentante legale non sa- rebbe pertanto chiaro. Visto che il tenore legale prevedrebbe che tale ruolo vada esercitato dalla persona di fiducia, la designazione di un’ulteriore mandatario andrebbe considerata del tutto superflua e nulla andrebbe im- putato al minore non accompagnato su tale base. In secondo luogo, la ri- corrente rileva che la tutela degli interessi del minore sarebbe possibile unicamente a seguito dell’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra il minore e la persona preposta a sostenerlo e grazie allo svolgimento diligente e
D-7333/2016 Pagina 6 coscienzioso del mandato da parte di tale figura. L’insorgente ritiene poi non poter sapere se il metodo di lavoro delle persone di fiducia attive presso il centro di Chiasso corrisponda o meno a tali prescritti, dal mo- mento che i necessari chiarimenti e le necessarie conoscenze farebbero difetto. Per questo motivo, ella non ritiene opportuno entrare nel merito delle considerazioni della SEM al sproposito. Andrebbe tuttavia ammesso che la rappresentanza degli interessi della minore non sarebbe in specie stata sufficiente fermo considerato il fatto che tra la minore e la persona di fiducia presente al momento della notifica della decisione non ci fosse al- cun rapporto di fiducia e che l’interessata non sarebbe stata al corrente di tutti gli elementi necessari per valutare l’opportunità di ricorrere. A mente della patrocinatrice, si porrebbe inoltre la questione di sapere se la sottoscrizione di una tale rinuncia sia compatibile con la diligente e co- scienziosa rappresentanza degli interessi della minore non accompagnata, posto che in specie non sarebbe riscontrabile nessuna circostanza partico- lare per ammettere che una tale condotta sia da considerarsi necessaria alla tutela di tale interesse. Considerato infatti che una rinuncia a ricorrere abbia pesanti conseguenze procedurali, la stessa dovrebbe conseguente- mente intervenire in piena cognizione di causa e riferirsi ad una decisione concreta. La persona interessata dovrebbe quindi essere a conoscenza non solo del contenuto e delle conseguenze della rinuncia a ricorrere ma bensì anche del tenore della decisione impugnata, della possibilità di av- valersi del rimedio giuridico ordinario nonché delle chances di successo dello stesso. Ora, vi sarebbero quantomeno dei dubbi relativamente alla questione di sapere se dei minori non accompagnati siano in misura di prendere una tale decisione in piena cognizione di causa. Nel caso che ci occupa sarebbe inoltre in particolare problematico il fatto che la rinuncia a ricorrere avrebbe avuto quale unico vantaggio l’accelerazione dell’attribu- zione della ricorrente ad un cantone, circostanza quest’ultima in nessun modo utile alla ricorrente, fermo considerato che la stessa sarebbe potuta avvenire anche senza la sottoscrizione di tale rinuncia. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
D-7333/2016 Pagina 7 (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri- bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono parimenti soddisfatti. 1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e dalla persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto 2016 (cfr. atto A24). 1.4.1 Vista la minore età della ricorrente al momento della sottoscrizione di tale atto, pare opportuno apprezzare in via preliminare se ella abbia o meno potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito di capacità civile e processuale. 1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il minore non dispone del diritto all’esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante quest’ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di- sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca- rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu- tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even- tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest’ultimo abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa- coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera- zione il tenore dell’atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di- scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza
D-7333/2016 Pagina 8 generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra- rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto- bre 2007 consid. 5.1 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2). Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa- cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu- mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con- sid. 4.3.3). 1.4.1.2 Giusta l’art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore, quandanche sprovvisto dell’esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi- nati ambiti senza che sia necessario l’intervento di un rappresentante le- gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell’eser- cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170). 1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in ambito di diritto d’asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen- tali da toccare la sfera intima e l’identità stessa del richiedente, è necessa- rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac- colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz- zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse- gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci- pare alla procedura d’asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal- mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere sentito, diritto di ricorrere contro la decisione) (cfr. GICRA 1996 n. 3 pag. 20-21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal momento che questa figura assiste l’interessato ma non agisce in qualità di suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d’asile mineur non accompagné dans la procédure d’asile, tesi Losanna 2000, n. 530-531). 1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l’età della ricorrente al momento della sottoscrizione, in specie 17 anni, l’esistenza della capacità di discernimento
D-7333/2016 Pagina 9 non può essere posta in discussione. Alla luce di quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione concludere che l’interessata sia stata legitti- mata a sottoscrivere sola la rinuncia la cui validità è dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica. In tal senso, la contemporanea sottoscri- zione dell’atto da parte della persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea presenza di codesta figura al momento della firma. 1.4.2 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità stricto sensu della rinuncia litigiosa. 1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con- creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal- tungsverfahren des Bundes, Basilea 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11 consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 a ed. 2016, art. 39 n. 12, OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinun- cia ad un'impugnativa coincide infatti con l’entrata in forza di cosa giudicata formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in- tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinun- ciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la vali- dità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es- sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all’ottenimento di informazioni fuorvianti dall’autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3 a ed. 2011, pag. 823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto d’asilo (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 consid. 1.4.2).
D-7333/2016 Pagina 10 1.4.2.2 Considerato quanto precede, la dichiarazione di rinuncia presente agli atti deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione dell’interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la deci- sione dell’autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della sotto- scrizione di tale rinuncia. 1.4.2.3 A questo punto, è dunque d’uopo determinare, alla luce delle argo- mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà atto ad inficiarne l’effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa- rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l’egida di un errore causato dalla condotta dall’autorità e in particolare quando quest’ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un’impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre- supposto per la validità della rinuncia che l’interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell’autorità. Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l’eventuale esistenza di un vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso. 1.4.2.4 Tornando ora al caso che ci occupa, occorre in primo luogo consta- tare come le considerazioni della qui insorgente secondo cui, a causa dell’impossibilità a comprendere in maniera autonoma la decisione impu- gnata, ella si sarebbe trovata in una situazione di totale dipendenza dalle altre persone presenti, paiono, ad esse sole, prive di portata. In primis, non vi è infatti luogo di considerare che l’interessata non abbia compreso quanto ella si apprestava a sottoscrivere a causa della presenza di difficoltà linguistiche, dal momento che sul punto della notifica della decisione impu- gnata e del successivo avallo dell’atto di rinuncia a ricorrere è regolarmente intervenuto un interprete della lingua tigrigna nei confronti del di cui operato ella non ha censurato alcunché. I dubbi sollevati in merito all’agire della persona di fiducia necessitano in- vece di ulteriori disamine. 1.4.2.5 Alla luce delle argomentazioni della ricorrente, si pone in particolare la questione di sapere se la persona incaricata abbia o meno, per il suo comportamento, potuto influenzare il processo di formazione della volontà della ricorrente, di modo da giungere ad un vizio della volontà. A tal propo- sito, occorre anzitutto ricordare che tale figura è incaricata di guidare e so- stenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è
D-7333/2016 Pagina 11 stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell’ambito della procedura d’asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore rela- tivamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter rela- tivizzare le eventuali lacune dovute all’inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile (se non migliore) a quella di un gio- vane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Ora, nel caso in esame non sono presenti agli atti elementi concreti che permettano di porre in discus- sione l’agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo. La scelta è infatti ricaduta sul lic. iur. Mario Amato, responsabile per le questioni giuridiche del Servizio Richiedenti asilo del Soccorso operaio svizzero, un'organizza- zione umanitaria no profit attiva in Ticino dal 1984 nell’ambito della migra- zione e che attua una politica di sostegno alle persone straniere in difficoltà. In particolare, il ruolo degli operatori del SOS è quello di attivarsi nel seguito sociale dei richiedenti asilo accompagnandoli nella gestione delle loro ri- chieste e dei loro problemi quotidiani in ambito sanitario, sociale, scolastico e giuridico in collaborazione con le istituzioni e i servizi preposti (cfr. < http://www.sos-ti.ch/servizio-richiedenti-asilo--1.html >, consultato il 10.02.2017). La persona vagliata è inoltre nota al Tribunale per la compro- vata competenza in ambito di diritto d’asilo, agendo essa regolarmente an- che in sede ricorsuale innanzi allo scrivente organo. Alla luce di ciò se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il profilo scelto disponga delle qua- lifiche necessarie ai sensi della giurisprudenza e che abbia inoltre agito in piena indipendenza dall’autorità di prime cure e nell’interesse della richie- dente. 1.4.2.6 Quanto alla presunta assenza di un rapporto di fiducia entro la per- sona incaricata e la ricorrente, occorre in questa sede constatare che le considerazioni di quest’ultima a tal proposito paiono a loro volta del tutto prive di corredi concreti a suo supporto. Nel caso in disamina, la SEM, come da prassi, ha infatti proceduto prendendo contatto con il Servizio Ri- chiedenti asilo del Soccorso operaio svizzero, nella persona del lic. iur. Ma- rio Amato, conferendo a tale ente il mandato per l’incarico di persona di fiducia e richiedendone nel contempo la presenza in occasione della già programmata audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto A18). L’autorità di prime cure ha inoltre confermato, per mezzo dello scritto del 23 dicembre 2016, che fu proprio il lic. iur. Mario Amato a recarsi presso il centro di Losone
D-7333/2016 Pagina 12 per la consulenza, circostanza quest’ultima che non è stata messa in di- scussione dalla ricorrente nella successiva replica. Pur essendo quindi in- negabile che al momento dello svolgimento dell’audizione sui motivi d’asilo fosse presente un’altra persona, è parimenti incontestabile che quest’ul- tima sia stata incaricata proprio dal lic. iur. Mario Amato, di modo che, es- sendo egli a capo del servizio preposto, è logico dedurne che egli fosse perfettamente al corrente della fattispecie. A prescindere da ciò, è inoltre lecito presupporre che come indicato dall’autorità di prime cure, le persone che svolgono tale ruolo presso il CRP di Chiasso siano in stretto contatto tra loro e costantemente informate sull’evoluzione della procedura, fermo considerato che ciò rientra nel corretto e diligente svolgimento del loro mandato. Alla luce di tutto quanto precede, pare dunque chiaro che le con- statazioni della ricorrente secondo cui ella avrebbe ottenuto solamente una breve spiegazione circa la decisione d’asilo senza che le fosse stata chia- rita la portata di un’eventuale ricorso e/o di una rinuncia allo stesso si esau- riscono in generiche doglianze atte a porre gratuitamente in discussione l’operato della persona di fiducia. Oggetto di disamina in questa sede è infatti la validità della rinuncia a ricorrere presente agli atti, validità che va apprezzata al momento della sottoscrizione della stessa per mezzo di un esame circa l’esistenza di eventuali vizi della volontà e non fornendo una presa di posizione personale sullo svolgersi degli eventi precedenti e sus- seguenti. Inoltre, quanto alle valutazioni circa l’opportunità o meno di ricor- rere, va ricordato come non stia al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in tale occasione dalla persona di fiducia incaricata. Si può infatti partire dal presupposto che fino a prova contraria, quest’ultima, forte dell’esperienza nella materia e sulla base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel momento ritenuto opportuno consigliare alla minore di procedere alla sottoscrizione. Quandanche si possa infatti giungere a conclusione che nel caso in esame l’interessata avrebbe avuto concrete possibilità di successo in sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad esso solo elemento per ritenere che la persona incaricata abbia agito senza la dovuta perizia, non potendo il Tribunale apprezzare le valutazioni che hanno por- tato alla sottoscrizione della rinuncia ed essendo peraltro le stesse a loro volta ininfluenti (cfr. supra consid. 14.2.3 in fine). 1.4.2.7 A pari apprezzamento si giunge anche relativamente ad altre argo- mentazioni addotte dalla ricorrente. Nonostante quest’ultima sostenga in- fatti che la sottoscrizione della rinuncia sia avvenuta in modo intempestivo, dalle delucidazioni dell’autorità di prime cure (peraltro incontestate su tale punto di questione in sede di replica) si evince che non si è trattato di una procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l’assenza di una futura impu- gnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a
D-7333/2016 Pagina 13 seguito della necessità di procedere, viste le particolari circostanze, ad una consegna brevi manu della decisione in presenza dell’interprete e della persona di fiducia. In tale occasione, la ricorrente ha inoltre beneficiato di un momento di riflessione laddove ha potuto discutere con la persona di fiducia, al fine di maturare la propria decisione in merito (anche tale aspetto non è stato puntualmente contestato). A titolo di mera esaustività, va inoltre sottolineato come in specie tale agire è sfociato nella celere attribuzione della ricorrente ad un cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di accelerarne il processo di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti alla SEM di procedere già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi). Alla luce di ciò, non si può nemmeno ritenere che la sola circostanza che ha visto intervenire la sottoscrizione della rinuncia litigiosa nella stessa oc- casione della notifica della decisione impugnata sia sufficiente indizio di volontà viziata. 1.4.3 In definitiva, occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere del 27 ottobre 2016 sia stata validamente sottoscritta dall'interessata. In ragione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru- zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man- cato pagamento dell’anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell’or- ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove, come nel caso di specie, risulti necessaria un’analisi giuridica circa la rice- vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi- zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun- desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2 a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF). 3. Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA, l’assistenza giudiziaria viene concessa qua- lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l’assenza di probabilità di successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR- BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF). In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac- colta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo.
D-7333/2016 Pagina 14 Venendo meno le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria, la richiesta di gratuito patrocinio va a sua volta respinta (cfr. art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi). 4. A norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con- donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali. 5. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7333/2016 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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