Co r t e IV D-69 6 8 /20 0 9 / {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Kosovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 6 ottobre 2009 / N [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
D-69 6 8 /20 0 9 Fatti: A. Il 16 agosto 1999, l'interessato – che aveva all'epoca (...) anni – è giunto in Svizzera con la sua famiglia (il padre B., la madre C.e la sorella D.). D'etnia E., originari di F._______ (Kosovo), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 24 ottobre 2001, l'allora Ufficio federale dei rifiugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato e della sua famiglia dalla Svizzera. Detto Ufficio ha tuttavia concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento in considerazione della loro appartenenza etnica, nonché ritenuta l'impossibilità per loro di una reale fuga interna in un'altra regione dell'allora Repubblica federale di Jugoslavia. C. I fratelli dell'interessato, G._______ (N [...]) e H._______ (N [...]) hanno altresì depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Entrambi sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità del loro allontanamento. D. Il (...), l'UFM ha pronunciato la fine dell'ammissione provvisoria in favore della sorella dell'interessato, a seguito del matrimonio della stessa con un cittadino domiciliato in Svizzera ed il susseguente ottenimento del permesso di dimora annuale. E. Con decreto di carcerazione dell'(...), il I._______ ha condannato l'interessato – dopo aver trascorso un giorno di carcere preventivo tra il (...) e il (...) – alla pena di 90 giorni di carcerazione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, ritenuta la presenza di precedenti penali presso la stessa Magistratura, nonché alla luce della gravità e del numero di reati commessi, tra la fine del (...) e i primi mesi del (...), quali furto (art. 139 del Codice penale svizzero del 21 dicembre del 1937 [CP, RS 311.0]), danneggiamento (art. 144 CP), ricettazione (art. 160 CP), minaccia (art. 180 CP), Pagi na 2
D-69 6 8 /20 0 9 violazione di domicilio (art. 186 CP), impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP), circolazione senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr, RS 741.01]), circolazione senza le targhe di controllo (art. 96 cifra 1 LCStr), circolazione senza l'assicurazione di responsabilità civile (art. 96 cifra 2 LCStr). L'interessato è stato prosciolto dall'accusa di lesioni semplici per i fatti avvenuti il (...) per mancanza di querela (cfr. agli atti B 9). F. Il (...), l'interessato è stato arrestato per titolo di lesioni semplici con oggetto pericoloso, nonché aggressione ed è stato posto in detenzione preventiva, assieme ai suoi (...) fratelli arrestati due giorni prima (cfr. agli atti B 2/4). G. Il 18 dicembre 2008, l'UFM – a seguito del rapporto di segnalazione del (...) della Polizia Cantonale inviato a detto Ufficio il (...) dalla J._______ (cfr. agli atti B 2/4) – ha segnalato al ricorrente che, in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in caso di condanna o di comportamento scorretto da parte del medesimo, potrà essere revocata l'ammissione provvisoria di cui fa oggetto (cfr. agli atti B 5/2). H. Con sentenza del (...) della K._______ di L., l'interessato è stato condannato alla pena di 20 mesi di detenzione (da dedursi il carcere preventivo sofferto), per i reati di aggressione ripetuta, furto d'uso, danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, circolazione senza licenza di condurre o nonostante la revoca, infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, mentre che è stato prosciolto dalle imputazioni di rissa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Nei confronti dell'interessato è stata, inoltre, revocata la sospensione condizionale di 90 giorni di cui al decreto di carcerazione dell'(...) del I.. In correità con l'interessato, e altresì singolarmente per reati simili a quelli che sono stati imputati all'interessato, i suoi fratelli H._______ e G._______ sono stati condannati ad una pena unica, comprensiva di precedenti reati, corrispondente a (...) mesi per il primo, rispettivamente (...) mesi per il secondo. Nonostante l'interessato, per il tramite del suo legale, abbia Pagi na 3
D-69 6 8 /20 0 9 fatto dichiarazione di ricorso, la suddetta sentenza è definitivamente cresciuta in giudicato (cfr. agli atti B 9 e B14/1). I. In conformità all'ordine d'esecuzione della pena stabilito il (...) dalla M., la pena inflitta all'interessato è prevista terminare il (...), mentre che il termine dei 2/3 della pena è scaduto il (...) (cfr. agli atti B 6/2). J. Su istanza dell'interessato del (...), pervenuta il (...), la M. ha concesso al medesimo di essere posto al beneficio di un lavoro esterno ai sensi dell'art. 77a CP, a far tempo dal (...), lavorando quale (...) presso la N., come al contratto di lavoro (cfr. agli atti B 7/4). K. Il 15 settembre 2009, dopo numerose richieste da parte dell'autorità cantonale (J.), l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata in suo favore, in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, conto tenuto dei reati commessi e delle condanne pronunciate a suo carico l'(...) e il (...). Detto Ufficio ha invitato l'interessato a determinarsi in merito entro il 30 settembre 2009 (cfr. agli atti B 12/3). Tale termine è scaduto infruttuoso. L. Con decisione del 6 ottobre 2009, notificata all'interessato l'8 ottobre 2009 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria in favore dell'interessato in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr ed ha incaricato il O._______ di eseguire l'allontanamento del medesimo. M. Il (...), il P._______ ha respinto l'istanza dell'interessato del (...), tendente alla concessione della liberazione condizionale a far tempo dal (...). Tale autorità ha statuito che l'interessato potrà essere liberato condizionalmente a partire dal (...), a condizione che il suo comportamento sino a quel momento sia irreprensibile e, sarà sottoposto ad assistenza riabilitativa con un periodo di prova di un anno, scadente il (...) (cfr. agli atti B 18/7). Pagi na 4
D-69 6 8 /20 0 9 N. Il 9 novembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la succitata decisione del 6 ottobre 2009 dell'UFM. Ha chiesto, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo al presente ricorso, nonché dell'assistenza giudiziaria e del beneficio del gratuito patrocinio e, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata. O. Il 16 novembre 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF), ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura. Diritto: 1. 1.1Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Pagi na 5
D-69 6 8 /20 0 9 4. 4.1Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. 5.1Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5.2A titolo preliminare, nella fattispecie conviene rilevare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria. 5.3Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). 6. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che il richiedente è stato condannato ad una pena detentiva di 20 mesi dal Presidente della K._______ di L._______ e a 90 giorni di carcerazione dal I._______ a causa del suo comportamento. L'applicazione della suddetta norma implicherebbe – conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in Pagi na 6
D-69 6 8 /20 0 9 materia d'asilo (CRA), con particolare riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS – una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a tale ponderazione, detto Ufficio ha osservato che il richiedente vent'enne e in buona salute – giunto in Svizzera con la sua famiglia all'età di (...) anni – avrebbe potuto beneficiare in questo Paese di una formazione scolastica e professionale come (...), ciò che potrebbe essergli utile per il suo reinserimento professionale in Kosovo, dove sarebbe rimasta parte della famiglia (un nonno, due zii e zie e una sorella). Di conseguenza, il suo ritorno e il reinserimento in detto Paese sarebbero agevolati dalla formazione professionale acquisita e dalla rete familiare e sociale di cui disporrebbe in loco. Secondo l'autorità inferiore, inoltre, gli anni trascorsi dal richiedente in Svizzera non sarebbero stati anni d'integrazione, dato che – come dimostrano i fatti che hanno portato alla sua condanna – egli non sarebbe stato in grado e non desidererebbe adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Pertanto, in assenza di un comportamento corretto, il fatto di aver trascorso una parte considerevole della sua vita in Svizzera non sarebbe sufficiente da solo a giustificare un'ulteriore permanenza del richiedente in queso Paese. In tali circostanze, l'UFM ha concluso che la revoca dell'ammissione provvisoria in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr non arrecherebbe al richiedente un pregiudizio sproporzionato rispetto al beneficio che ne trarrebbe l'interesse generale. Di conseguenza, la questione dell'esigibilità dell'allontanamento – considerato che il richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in applicazione della suddetta norma – non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un lato, non risulta dagli atti di causa che un tale rinvio del richiedente non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque possibile. 7. Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che la decisione dell'UFM violerebbe il principio della proporzionalità, in quanto non sarebbero Pagi na 7
D-69 6 8 /20 0 9 dati i presupposti per una misura tanto incisiva quanto il suo allontanamento dalla Svizzera. Infatti, il Giudice penale non avrebbe ritenuto opportuno aggiungere la pena accessoria dell'espulsione e quindi non avrebbe considerato il suo comportamento quale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, nonostante la gravità della condanna subita, i suoi precedenti sarebbero a lui favorevoli e la sua prognosi sarebbe senz'altro positiva, essendo praticamente cresciuto in Svizzera, nonché avuto riguardo del suo grado di integrazione e considerate le prospettive di reinserimento sul piano familiare, sociale e lavorativo, verso cui tenderebbe la pena inflittagli. A tal proposito, egli ha ribadito di essere in Svizzera dall'età di (...), di parlare l'italiano perfettamente, di aver studiato e conseguito un apprendistato in O., nonché di aver ricominciato a lavorare, nel periodo di semi-libertà, presso la ditta N., la quale sarebbe decisa ad assumerlo, osservando che egli avrebbe sempre lavorato con profitto e tenuto un comportamento esemplare (cfr. dichiarazione del [...], doc. 6 e doc. 8-9). Ha, in aggiunta, sottolineato di aver tutta la sua famiglia in O._______ e di non aver più alcun legame con il suo Paese d'origine. In secondo luogo, il ricorrente ha fatto valere che il suo allontanamento non sarebbe né utile, né necessario, considerato che la sua presenza in Svizzera non presenterebbe alcun problema di carattere amministrativo. In terzo luogo, a comprova della sua volontà, nonché del suo completo reinserimento sociale, l'insorgente ha invocato la sua intenzione a sposarsi con una cittadina svizzera. Infine, il ricorrente ha fatto valere, in via subordinata, che se egli dovesse essere rinviato, la sua partenza non potrebbe avvenire prima del (...) o del (...), se liberato condizionalmente considerato il periodo di prova di un anno. 8. 8.1Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr. 8.2L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 Pagi na 8
D-69 6 8 /20 0 9 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr – che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/32 consid. 3.2 pag. 386) – permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cvp. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o da un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena preventiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zürich 2008, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recentissima giurisprudenza del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009, consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie – le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata – non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. La lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera [...]". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388 e segg.) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme Pagi na 9
D-69 6 8 /20 0 9 della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388 e segg.). 8.3La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostane il Giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; GICRA 2006 n. 23 consid. 6 e 7; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare della ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). Pag ina 10
D-69 6 8 /20 0 9 9. 9.1Nella fattispecie, conviene pertano esaminare, se – in considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente – sono adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. 9.2Il TAF constata che il ricorrente (come evocato ai considerandi in fatto E-F, e H della presente) è stato condannato – con sentenza del (...) – ad una pena detentiva di 20 mesi, oltre alla revoca della sospensione condizionale della condanna di carcerazione di 90 giorni (tre mesi) pronunciata l'(...), allorquando era ancora minorenne, per un totale complessivo di 23 mesi da espiare. La seguente pena costituisce in maniera evidente una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art 83 cpv. 7 lett. a LStr, conformemente a quanto evocato al considerando 8.2, ovvero secondo quanto ritenuto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. 9.3Inoltre, il comportamento dell'insorgente – per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una lunga pena detentiva complessiva di ben 23 mesi – costituisce palesemente una violazione grave e ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici, ai sensi della lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Infatti, il ricorrente, da un lato, si è reso colpevole di un numero particolarmente elevato di reati contro importanti beni giuridicamente protetti e, dall'altro, nonostante su di esso gravasse già una condanna di carcerazione inflittagli nel 2007 – sospesa condizionalemente – l'insorgente non ha desistito dal commettere altri e simili reati a quelli commessi la prima volta, che lo hanno condotto ad una nuova condanna nel 2009. Addirittura, al momento della sua prima condanna nel (...) 2007 da parte del I._______, il ricorrente era già conosciuto da questa autorità e sulle sue spalle gravavano già numerosi precedenti penali, commessi da minorenne, come ripreso nella sentenza di condanna del (...); (cfr. agli atti B 14/1 consid. 3 pag. 18). Il ricorrente ha iniziato a delinquere nel 2002, commettendo un furto di lieve entità, poi nel 2005 è stato protagonista di un episodio di danneggiamento nonché di ripetuto furto di poca entità, ripetuto furto d'uso, ripetuto impedimento di atti di autorità e infine di diverse violazioni alla LCS e ricettazione (cfr. ibidem). Nonostante il decreto di ammonimento e di sostegno Pag ina 11
D-69 6 8 /20 0 9 educativo inflittogli a quel tempo per i suddetti reati, il ricorrente ha continuato nel corso degli anni successivi a mantenere un comportamento delinquente che lo ha portato ad una condanna prima nel 2007 e poi nel 2009 per una pena complessiva di quasi due anni di detenzione (23 mesi). Dunque, durante tutti questi anni, in particolare a partire dal 2002, allorquando egli aveva appena (...) anni, fino all'ultima condanna nel 2009, il ricorrente ha costantemente assunto un comportamento delittuoso, nonostante d'altro canto egli abbia cercato di integrarsi in questo Paese, svolgendo una regolare formazione scolastica nonché professionale quale apprendista come (...) e di (...) e poi come (...). In aggiunta, i reati di cui il ricorrente si è macchiato durante questi anni denotano un ascesa progressiva quanto al loro numero, nonché quanto alla loro gravità, essendo i medesimi volti alla compromissione di beni giuridici individuali fondamentali quali la vita e l'integrità fisica o psichica di una persona, come è il caso in particolare del reato di aggressione, oltre a quello di minaccia e rissa, che ha visto il ricorrente implicato in ben due episodi e che hanno fatto l'oggetto principale del dibattimento e della sentenza di condanna del (...) nei confronti del ricorrente. Come ha rilevato sostanzialmente il Presidente della K._______ (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pagg. 31- 34), dal profilo oggettivo, il comportamento del ricorrente nei sopraccitati episodi di aggressione, è grave ed inquietante, avendo egli agito munito di oggetti pericolosi e, dal profilo soggettivo, il suo comportamento – avuto riguardo inoltre ai suoi precedenti penali – è preoccupante e drammatico, in quanto denota una propensione alla violenza contro la vita umana altrui, una mancanza di scrupoli, oltre che ad un particolare egoismo e totale disprezzo per le leggi. In siffatte circostanze, il comportamento delittuoso del ricorrente costituisce senza dubbio un affronto grave e ripetuto lesivo della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché giustificante, di conseguenza, il suo allontanamento dalla Svizzera nell'interesse pubblico. Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale (cfr. gravame consid. 5 pag. 3), il Giudice penale non ha ritenuto di pronunciare l'espulsione del ricorrente dalla Svizzera, non perché abbia considerato che egli non costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, bensì perché tale pena accessoria è stata abrogata già a far tempo dal 1° gennaio 2007 (ex art. 55 CP, Modifica del 13 dicembre 2002 pag. 3533, RU 2006 3459). 9.4Nella ponderazione tra l'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del ricorrente e l'interesse privato di quest'ultimo a Pag ina 12
D-69 6 8 /20 0 9 continuare a beneficiare della ammissione provvisoria, il TAF rileva che l'interesse pubblico è nel caso in esame chiaramente preponderante. Infatti, se da un lato, dal profilo dell'interesse privato del ricorrente, egli è in Svizzera da ormai (...) anni, vi ha frequentato parte delle scuole dell'obbligo (scuole medie), ha concluso un apprendistato professionale ottendeno il relativo diploma ed ha avuto modo di riprendere – già nell'ambito del regime di semi-libertà – l'attività lavorativa nella ditta dove aveva effettuato l'apprendistato e dove sarà impiegato per il futuro (cfr. doc. 6 a 9 allegati al gravame), dall'altro tali circostanze non risultano sufficienti a prevalere sull'interesse pubblico, avuto riguardo degli elementi già sopraevocati (considerando 9.3 della presente sentenza), in base ai quali non è possibile fare altro che concludere ad una prognosi totalmente negativa nei confronti dell'insorgente, come peraltro ritenuto dal Giudice penale (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pag. 33) e contrariamente invece a quanto sostenuto senza alcun fondamento dal ricorrente medesimo (cfr. gravame consid. 5 pag. 3). A tal proposito, infatti, il TAF ricorda che il ricorrente ha commesso gravi atti reprensibili quando su di lui gravavano già precedenti penali, addirittura durante il periodo di prova di un anno soltanto che gli era stato concesso con la sospensione condizionale della sua prima condanna (cfr. agli atti B 9 pag. 3 e B 14/1). Egli è dunque recidivo. A ciò aggiungasi che – nonostante durante la detenzione abbia assunto un comportamento positivo ed abbia ripreso l'attività lavorativa, nonché malgrado il preavviso favorevole dell' Q._______ del O._______ (cfr. doc. 4 allegato al gravame) – l'insorgente ha continuato fino alla fine (ovvero fino alla pronuncia della sentenza del 10 febbraio 2009) a mantenere un atteggiamento negatorio dinanzi ai gravi fatti e responsabilità imputategli, denotando l'assenza di qualsivoglia rimpianto o segno di autocritica, come è stato rilevato dal Giudice penale (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pagg. 31-34) nonché ritenuto dal P._______ nell'ambito della decisione di reiezione della richiesta di liberazione condizionale (cfr. agli atti B 18/7). In tali condizioni, la prognosi quanto al futuro del ricorrente e ad un suo comportamento corretto è molto precaria, tanto da non poter essere escluso che egli non possa tornare a delinquere, se dovesse rimanere in Svizzera. Ad ogni modo, in assenza di un pronostico favorevole, l'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione provvisoria non consiste soltanto nel prevenire nuove infrazioni da parte dell'interessato o di evitare unicamente un rischio futuro. Infatti, la formulazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS così come quella dell'art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato "ha messo in pericolo" Pag ina 13
D-69 6 8 /20 0 9 rispettivamente "ha violato". Al di là del caso particolare, l'interesse pubblico della società consiste nella lotta efficace contro quei comportamenti che la mettono in pericolo (DTAF 2007/32 consid. 3.7.3 pag. 391). Non da ultimo, il TAF rileva che né la presenza della sua famiglia in Svizzera, né l'attività professionale – che egli ha continuato a svolgere in questi anni – hanno desistito il ricorrente dal commettere costantemente atti reprensibili gravi, come accennato dal Giudice penale (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pag. 33). Infatti, il medesimo ha commesso parte dei reati imputatigli in correità con i suoi due fratelli maggiori, ciò che denota che il ricorrente ha coltivato, proprio nell'ambito familiare, un comportamento scorretto. Di conseguenza, la presenza di gran parte della sua famiglia in Svizzera nonché la ripresa dell'attività professionale durante la semi prigionia e ad oggi che è stato liberato – sebbene di primo acchito sarebbero potuti essere degli aspetti positivi in favore del mantenimento dell'ammissione provvisioria come evocato dal ricorrente – hanno nella fattispecie una connotazione negativa e non sono quindi suscettibili di costituire elementi determinanti e rilevanti per l'esame dell'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera. Nemmeno l'asserita intenzione del ricorrente di contrarre matrimonio con una cittadina svizzera è suscettibile di cambiare l'esito di tale ponderazione o dimostrare che il ricorrente abbia creato dei legami stretti e profondi in Svizzera. Infatti, da un lato, si tratta di una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun mezzo di prova e, dall'altro, l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera per i motivi sopraesposti non esclude la possibilità per lui di sposarsi. Infine, il fatto che al ricorrente sia stato sottoposto all'assistenza riabilitativa per il periodo di prova di un anno, da un lato, non modifica l'analisi sopraesposta circa l'interesse pubblico chiaramente preponderante, dall'altro, non costituisce un ostacolo all'immediato all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, ritenuto che si tratta di una semplice misura accompagnatoria o di controllo – eventualmente che potrà essere eseguita nel suo Paese d'origine – e che riguarda soltanto l'esecuzione della pena, a cui il ricorrente, solo ed esclusivamente secondo il suo libero arbitrio – è incappato. In conclusione, visto tutto quanto precede, l'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del ricorrente prevale nettamente sull'interesse privato del medesimo a restare in detto Paese. 9.5Di conseguenza, in applicazione tanto della lett. a che b dell'art. 83 cpv. 7 LStr. deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e della Pag ina 14
D-69 6 8 /20 0 9 possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. 10. 11.L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione nel caso in esame dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che rimane a codesto Tribunale da approfondire. 11.1Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Kosovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, ritenuta, infatti, la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 ottobre 2001 avuto riguardo al diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi, in assenza di contestazioni da parte sua. 11.2La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.3Nel caso concreto non è dato rilevare né dagli atti dell'incarto né dalle allegazioni del ricorrente alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure Pag ina 15
D-69 6 8 /20 0 9 presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. D'altronde, in Kosovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.4Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale. 11.5Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente il 6 ottobre 2009. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. 12.1Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Se è necessario per tutelare i diritti di una parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). 12.2Inotre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., affinché chi non dispone dei mezzi necessari abbia diritto al patrocinio gratuito, occorre che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un legale per tutelare i suoi diritti (DTF 130 I 180 consid. 2.2, 128 I 225 consid. 25.1 e ivi riferimenti). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria come pure per l'accordo del gratuito patrocinio, il criterio della probabilità di successo del ricorso, Pag ina 16
D-69 6 8 /20 0 9 secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali e la concessione del gratuito patrocinio devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso, al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 12.3Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste d'esito favorevole – le quali hanno condotto all'esito negativo della presente procedura – le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 e 2 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e la richiesta di gratuito patrocinio in favore dell'avv. R._______, sono respinte. 12.4Ne consegue che le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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D-69 6 8 /20 0 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. La richiesta di gratuito patrocino in favore dell'avv. R., è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. La presente sentenza è indirizzata: -al patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) -all'UFM, Divisione Soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) -alla J. (in copia) Il presidente del collegio:La cancelliera: Pietro Angeli-BusiAntonella Guarna Data di spedizione: Pag ina 18