B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-680/2021

S e n t e n z a d e l 4 m a g g i o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A._______, nato il (...), Sri Lanka, istante.

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3157/2019 del 13 novembre 2020 / N (...).

D-680/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, asserito cittadino srilankese, di etnia tamil e religione induista, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 22 luglio 2017 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] 1/2). B. Con decisione del 22 maggio 2019, notificata il 23 maggio 2019 (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. La sopracitata decisione è stata confermata da questo Tribunale, nel frattempo adito su ricorso il 21 giugno 2019, con sentenza D-3157/2019 emessa il 13 novembre 2020. D. Il 12 febbraio 2021 l’interessato si è nuovamente rivolto a questo Tribunale postulando la revisione della precitata sentenza e, per effetto, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine dell’ammissione provvisoria. In detto contesto egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 19 febbraio 2021 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l’esecuzione dell’allontanamento. F. Con decisione incidentale del 15 marzo 2021 il Tribunale ha revocato le precitate misure conservative ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando nel contempo l’istante a versare, entro il 29 marzo 2021, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. G. Con scritto del 25 marzo 2021, l’istante ha richiesto la riconsiderazione della precitata decisione incidentale, in subordine di poter corrispondere l’anticipo richiesto in due rate e in via ancor più subordinata che gli venisse

D-680/2021 Pagina 3 concesso un termine di grazia per ottemperare al pagamento della somma richiesta. In tale sede ha fornito anche alcune precisazioni sulle modalità con cui sarebbe entrato in possesso delle prove addotte. H. Con ulteriore decisione incidentale del 29 marzo 2021 il Tribunale ha così concesso un ultimo termine di grazia per il versamento dell’anticipo spese, somma quest’ultima, tempestivamente corrisposta dall’interessato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1. Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l’art. 45 LTAF gli art.121–128 della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Per il contenuto e la forma è invece applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda agli art. 52 e 53 PA. 1.2. Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è previ- sta la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza definitiva del Tribunale. Se l’istanza viene accolta, la sentenza viene annullata e ne viene pronunciata una nuova (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303; sentenza del Tribunale federale 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121–123 LTF è debitamente invocato; l’istante deve prevalersene o quantomeno far valere dei fatti costitutivi del medesimo. Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce invece una questione sull’ammissibilità della domanda, ma attiene all’esame di merito (cfr. sentenze del Tribunale federale

D-680/2021 Pagina 4 2F_24/2019 dell’11 novembre 2019 consid. 3 e 1F_16/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.2). 2. Ai sensi dell’art. 127 LTF si rinuncia ad ordinare uno scambio scritti o altre misure istruttorie. 3. L’istante fonda la sua richiesta su dei mezzi di prova che pretende nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso e che ritiene tali da rimettere in discussione l’esito della procedura anteriore. Si tratta di due documenti in lingua straniera e meglio di una convocazione a testimoniare emessa il 31 agosto 2020, con contestuale traduzione in italiano e di un mandato d’arresto spiccato il 26 ottobre 2020 a cui si aggiunge la busta di intimazione utilizzata nel Paese d’origine. Egli precisa a tal riguardo che la sorella ne sarebbe entrata in possesso ritirando una non meglio specificata lettera raccomandata. 4. 4.1. In quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d’essere esercitato solo a severe condizioni la revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. sentenza del Tribunale D-4820/2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] del 10 novembre 2020 consid. 5.1). Attraverso tale procedura non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). 4.2. Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3‒13; sentenza del Tribunale federale 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). In virtù del l’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF

D-680/2021 Pagina 5 una domanda di revisione fondata sull’art. 123 cpv. 2 LTF dev’essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 4.3. Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (sentenza del tribunale federale 1F_19/2018 del consid. 3.2). 4.4. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F_26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (sentenza del tribunale federale 8C_43/2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (sentenza del Tribunale federale 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). 5. 5.1. Nel caso de quo, volendo dare per assunto che l’istante abbia ottenuto la documentazione dalla sorella il 30 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali) e che quest’ultima ne sia a sua volta entrata in possesso il 16 dicembre 2020 (cfr. busta di intimazione prodotta dall’istante), il termine di cui all’art. 123 cpv. 2 LTF pare ossequiato. Facendo fede alla loro datazione manoscritta, i documenti prodotti rientrano inoltre nel novero dei mezzi di prova già esistenti al momento della sentenza anteriore, di modo

D-680/2021 Pagina 6 che, la competenza funzionale del Tribunale è da considerarsi data (cfr. sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 5). 5.2. Ciò non di meno ed a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente avrebbe potuto o meno addurre detti elementi nella procedura anteriore, i mezzi di prova prodotti non risultano concludenti ai sensi della giurisprudenza citata. In primo luogo, le stesse caratteristiche intrinseche dei documenti non sono a prova di falsificazione tanto che vi si riconosce ricorrentemente soltanto un esiguo valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale D-4185/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 5.7.2 e E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1). Oltremodo, anche la pretesa modalità di notifica per lettera raccomandata, con una semplice busta ordinaria senza caratteristiche peculiari, non rientra nelle casistiche referenziate dalla giurisprudenza. Infatti, nel contesto srilankese un mandato di arresto di norma non viene consegnato alla persona che ne è l’oggetto, ma è destinato alle autorità alle quali è dato l’ordine di procedere (cfr. sentenza del Tribunale E-5066/2019 del 14 gennaio 2021 consid. 6.5). Così, sebbene non è escluso che esso possa essere mostrato alla persona ricercata, laddove presente, e che questa possa ottenerne una copia brevi manu delle autorità, non vi sono indicazioni quanto all’esistenza di una prassi che preveda un recapito ai famigliari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4176/2011 del 23 gennaio 2012). Risulta così del tutto improbabile che l’istante, il quale si trovava in Svizzera al momento dell’emanazione del mandato, possa esserne venuto in possesso, peraltro in originale, per il tramite della propria famiglia (cfr. sentenza del Tribunale D-6077/2012 del 23 gennaio 2013). Nell’istanza nulla è peraltro specificato quo alla notificazione della convocazione a testimoniare emessa il 3 agosto 2020, essendo peraltro del tutto insensato che la stessa sia pervenuta alla sorella contestualmente al mandato d’arresto come implicitamente preteso dall’istante, in particolare laddove si osservi che quest’ultima intimazione pare essere stata spiccata proprio in esito alla mancata comparizione. Non contribuiscono a fugare i dubbi al riguardo nemmeno le precisazioni fornite con lo scritto del 24 marzo 2021, che risultano peraltro insensate e contraddittorie laddove, dopo aver specificato che le autorità, non avendo trovato l’istante al domicilio, gli avrebbero “inviato la convocazione”, salvo poi affermare che a fronte della mancata comparizione “avrebbero inviato la convocazione tramite raccomandata unitamente al mandato d’arresto”. La tesi circa il fatto che tale modalità di consegna sia da imputarsi al fatto che tanto l’istante quanto la sorella siano registrati presso il medesimo domicilio è peraltro smentita flagrantemente dal destinatario iscritto sulla missiva, ove figura direttamente il nome della sorella e non quello dell’interessato (cfr. atto SEM A5, pag. 4).

D-680/2021 Pagina 7 6. Su tali presupposti, dal momento che le nuove prove ammissibili per via di revisione non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata conducendo ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l’istanza di revisione della sentenza D-3157/2019 va respinta. 7. Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 1500.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dell’istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 29 marzo 2021.

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L’istanza di revisione presentata il 16 febbraio 2021 è respinta. 2. Le spese processuali di CHF 1500.– sono poste a carico dell’istante e prelevate sull’anticipo spese versato il 29 marzo 2021. 3. Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Cotting-Schalch Lorenzo Rapelli

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04.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026