B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-6582/2024
S e n t e n z a d e l 2 6 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (...), Nigeria, rappresentato da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 settembre 2024 / N (...).
D-6582/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato, l’(...) maggio 2022, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Il richiedente è stato sentito riguardo ai suoi dati personali il (...) mag- gio 2022 e, nell’ambito di un colloquio Dublino, il (...) maggio 2022. Il (...) settembre 2022 si è tenuta invece con l’interessato l’audizione sui suoi mo- tivi d’asilo, la quale è stata completata il (...) settembre 2022. Nei predetti contesti egli ha in sostanza dichiarato di essere espatriato dalla Nigeria il (...), con il suo passaporto e con un volo da B._______ al C., in quanto avrebbe avuto timore di essere arrestato, messo in detenzione, molestato e torturato, nonché condannato a (...) di prigione, a causa del suo coinvolgimento in una relazione omosessuale ed in un caso di una persona scomparsa. Invero, il (...), durante una cerimonia tenutasi per i (...) dell’(...) (di seguito: [...]), alla quale anche egli presenziava quale (...), avrebbe conosciuto C., (...). Avrebbe, nei mesi successivi, iniziato una relazione omosessuale con quest’ultimo. In occasione di un loro incontro nelle adiacenze della suddetta (...), tenutosi il (...), un supe- riore dell’interessato, D., li avrebbe sorpresi, fotografati e filmati in atteggiamenti intimi. La sera stessa, D., lo avrebbe maltrattato e gli avrebbe chiesto spiegazioni riguardo agli eventi presi in foto e in video, che gli avrebbe pure mostrato, nonché il numero di telefono di C._______ Il giorno dopo quest’ultimo avrebbe chiamato telefonicamente il richie- dente, dicendogli che D._______ lo avrebbe effettivamente contattato, e lo avrebbe minacciato e ricattato. Tuttavia, C., avrebbe rassicurato l’interessato che avrebbe trovato lui una soluzione alla problematica. All’ini- zio della settimana seguente, dopo che l’interessato avrebbe notato l’as- senza di D. nel corso del fine settimana, l’(...) E., con altri (...), lo avrebbero nuovamente maltrattato, nonché gli avrebbero chiesto se avesse notizie da parte di C. e riguardo alla sparizione di D.. La (...), uscendo dalla sua stanza, egli avrebbe notato che delle persone lo avrebbero guardato in modo strano, ostile. Per questo l’in- teressato avrebbe lasciato la notte stessa l’(...), dirigendosi ad F., dove avrebbe pernottato in un (...). Mentre si trovava lì, avrebbe ricevuto la chiamata di un amico e compagno di stanza all’(...), che lo avrebbe av- visato che la notizia riguardo alla sua omosessualità si stava diffondendo e che la polizia lo stava cercando. La sera stessa, sarebbe riuscito a par- lare nuovamente anche con C., il quale gli avrebbe riferito di rag- giungerlo a G.. Ivi, una volta giunto, C._______, gli avrebbe
D-6582/2024 Pagina 3 spiegato come suoi uomini avrebbero incontrato e (...) D., e gli avrebbe proposto di recarsi in un suo appartamento a B.. Ciò che l’interessato avrebbe ottemperato, soggiornandovi dal (...) sino al suo espatrio. Allorché l’interessato si sarebbe trovato ancora a B., avrebbe sentito telefonicamente la madre, che gli avrebbe riferito di aver appreso dalla (...) di quanto accaduto e della sua omosessualità e che gli avrebbe detto di non voler più avere nulla a che fare con lui. Successiva- mente lo avrebbe contattato anche C., per riferirgli di essere stato convocato (C._______) dalla polizia, che la situazione sarebbe stata cri- tica, e si sarebbe offerto di contattare un passatore per organizzare il suo espatrio, ciò che avrebbe poi realmente effettuato. Dopo l’espatrio, il richie- dente avrebbe appreso da un fratello di aver ricevuto una lettera di convo- cazione da parte della polizia nigeriana. A supporto della sua identità e delle sue dichiarazioni, egli ha presentato: la copia del suo passaporto; la stampa di una convocazione di polizia del (...) in inglese e l’originale della tessera (...) (cfr. nell’elenco dei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] catalogati dal n. 1 al n. 3). A.c Con decisione del 31 gennaio 2023, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, non- ché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura. A.d Tramite la sentenza D-1153/2023 del 15 gennaio 2024, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso intro- dotto dal ricorrente il 28 febbraio 2023 contro la succitata decisione dell’au- torità inferiore, per quanto ammissibile, annullando il provvedimento preci- tato e ritrasmettendo gli atti di causa alla SEM, perché procedesse ai sensi dei considerandi. B. Dando seguito alla sentenza del Tribunale precitata, l’autorità inferiore ha interrogato l’interessato riguardo ai suoi motivi d’asilo in un’audizione inte- grativa tenutasi il 26 agosto 2024. C. Con nuova decisione del 24 settembre 2024 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-60/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, al- tresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento.
D-6582/2024 Pagina 4 Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto come a causa delle risposte vaghe, stereotipate e prive di dettagli, nonché a tratti anche incoerenti rilasciate dal richiedente, la sua relazione omosessuale con C._______ non sarebbe stata resa da lui verosimile. Inoltre, anche la sua omosessualità, per le incoerenze nel suo racconto e le laconicità di certe sue risposte, non sarebbe stata resa credibile. La SEM ha quindi sostenuto che, data l’inverosimiglianza di questi due elementi, tutti i suoi motivi d’asilo ed i timori da lui espressi, decadrebbero di conseguenza. Anche i mezzi di prova da lui presentati, non sarebbero in grado di mutare le conclusioni succitate. In particolare, concernente la convocazione di polizia del (...) la stessa, in quanto fotocopia, non avrebbe alcun valore probatorio, essendo facilmente riproducibile e falsificabile. Inoltre, egli si sarebbe pure contrad- detto riguardo all’ottenimento di tale documento. Da ultimo, il fatto che egli sarebbe partito dall’aeroporto di B._______ munito del suo passaporto, ap- parirebbe incoerente con il suo supposto timore delle autorità nigeriane. In un passo successivo, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato come ammissibile, ragionevolmente esigibile – sia dal pro- filo della situazione politica ed economica presente in Nigeria sia dal profilo personale, in particolare medico, del richiedente – oltreché possibile. D. Contro la succitata decisione, l’interessato si è aggravato con ricorso da- tato 18 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale, pro- ponendone l’annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine ha concluso alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, mentre che in secondo subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per completamento dell’istruzione e per l’emanazione di una nuova decisione. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudizia- ria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina di Davide Borgni quale patrocinatore d’ufficio. In primo luogo, nel suo gravame, il ricorrente ha lamentato un accerta- mento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore. Invero, a differenza delle indicazioni emesse dal Tri- bunale nella sua sentenza D-1153/2023 del 15 gennaio 2024, la SEM non avrebbe analizzato se, l’omosessualità del ricorrente, sia divenuta o meno in Nigeria verosimilmente di pubblico dominio ed in quali proporzioni, non- ché sarebbe assente un esame della verosimiglianza del fatto se sussista o meno una convocazione in polizia per il ricorrente. Pertanto, l’autorità inferiore non avrebbe proceduto a quell’esame approfondito, se del caso
D-6582/2024 Pagina 5 adoperandosi alle necessarie verifiche, richiesto invece dal Tribunale. Anzi, l’autorità inferiore avrebbe, nella nuova decisione impugnata, negato addi- rittura l’orientamento omosessuale del ricorrente, ciò che invece non avrebbe fatto nella pregressa decisione avversata. Inoltre, l’autorità sinda- cata, sempre in disaccordo con quanto sancito nella sentenza precitata dal Tribunale, non avrebbe espresso alcuna valutazione riguardo alla rilevanza delle dichiarazioni dell’insorgente. In secondo luogo, il ricorrente esaminando e contestando le diverse va- ghezze ed incoerenze rilevate nelle sue allegazioni e riportate nella deci- sione impugnata, ha concluso per la verosimiglianza delle stesse. Egli ha inoltre osservato che la SEM non motiverebbe nel provvedimento sinda- cato come arriverebbe alla conclusione che lui non sarebbe omosessuale. Invero, anche nella denegata ipotesi in cui le relazioni da lui avute con C._______ e H._______ non fossero vere, non si comprenderebbe come la SEM possa negare il sentimento intimo ed insopprimibile che lo porte- rebbe ad essere attratto da persone del suo stesso sesso. E per questo motivo, egli non potrebbe essere libero di vivere in Nigeria, esprimendo un elemento tanto determinante della sua personalità. Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale, l’insorgente, citando delle fonti di organizzazioni internazionali e non governative, ha sostenuto come in patria le persone LGBTQIA+ (acronimo per: Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali; ed il “+” indica tutte quelle identità di genere e orientamenti sessuali non eterosessuali e non binari che non rientrano nelle lettere dell’acronimo precitato), subirebbero perse- cuzioni rilevanti sia da parte di attori statali sia da parte di terze persone, senza poter contare su alcuna tutela da parte delle forze di pubblica sicu- rezza nigeriane. Nella decisione avversata, la SEM non avrebbe esaminato la condizione delle persone predette in Nigeria ed i rischi che esse corre- rebbero, sia al fine dell’accertamento della qualità di rifugiato in capo al ricorrente per l’appartenenza ad un gruppo sociale determinato, sia per l’esame dell’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dello stesso. Elencando poi degli elementi che gli ascriverebbero un profilo di rischio particolare in Nigeria (cfr. ricorso, p.to 4.2, pag. 18), il ricorrente ha ritenuto che, in caso di ritorno in patria, egli andrebbe incontro a persecuzioni rile- vanti ai sensi dell’asilo, nonché non sarebbe libero di esprimere un ele- mento determinante della sua personalità quale il suo orientamento ses- suale. Ciò che si tradurrebbe in una forma di pressione psichica insoppor- tabile. Per quanto attiene poi il fatto contestatogli dall’autorità inferiore di essere partito dall’aeroporto di B._______ con il suo passaporto, egli ha rimarcato come la SEM non abbia ulteriormente indagato, in che modo e
D-6582/2024 Pagina 6 per quali vie fossero stati ottenuti i documenti che gli avrebbero permesso di viaggiare. Da ultimo, il ricorrente ha considerato che un suo ritorno in patria lo espor- rebbe concretamente a trattamenti proscritti dall’art. 3 CEDU. In partico- lare, la sua omosessualità sarebbe rilevante per l’analisi di un real risk. Pertanto, l’esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inammissibile. Per quanto poi attiene all’esigibilità dell’esecuzione del suo allontana- mento, egli ha osservato come, a fronte del suo stato di salute e della sua omosessualità, la SEM avrebbe omesso di valutare l’effettiva accessibilità alle cure di cui le persone LGBTQIA+ disporrebbero in Nigeria. Altresì, nel suo giudizio, l’autorità sindacata, non avrebbe esaminato le concrete pos- sibilità per il ricorrente di reinserirsi professionalmente in patria, nonché di trovare una sistemazione alloggiativa, viste le problematiche che le per- sone LGBTQIA+ dovrebbero affrontare in merito. Infine, la sua famiglia lo avrebbe abbandonato, e quindi egli non disporrebbe più di nessuno in Nigeria per sostenerlo dal profilo morale, economico e dell’alloggio. E. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2024, il giudice dell’istruzione competente per la pratica, ha osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha re- spinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale formulata nel ricorso dall’in- sorgente, invitandolo parimenti a versare, entro l’11 novembre 2024, un an- ticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dal ricorrente in data 6 novembre 2024. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed
D-6582/2024 Pagina 7 è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 Nel ricorso, viene in limine sollevato l’accertamento incompleto ed ine- satto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM. In particolare quest’ultima autorità non si sarebbe conformata, nella sua nuova decisione, alle ingiunzioni formulate nella sentenza di cassazione D-1153/2023 del 15 gennaio 2024 dal Tribunale. 4.2 Ora, le ingiunzioni (considerandi) che contiene una sentenza finale sono obbligatorie sia per le parti sia per l’autorità inferiore, alla quale l’in- carto è ritrasmesso, se il dispositivo lo prevede (annullamento della deci- sione avversata “ai sensi dei considerandi”; cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, pag. 630 e rif. cit.; cfr. anche le sentenze del Tribunale fe- derale 2C_647/2021 del 1° novembre 2021 consid. 2.2; 8C_502/2018 del 20 settembre 2018 consid. 4.4). In tal caso, la SEM deve procedere alle misure d’istruzione complementari nel senso e nell’estensione definiti nella sentenza di cassazione (cfr. sentenza del Tribunale F-785/2024 del 9 feb- braio 2024 consid. 2.2). 4.3 Venendo alla presente disamina, nella sua sentenza del 15 gen- naio 2024, il Tribunale ha dapprima osservato come la SEM, malgrado l’in- troduzione nelle sue motivazioni di elementi legati alla verosimiglianza de- gli asserti resi dal ricorrente, abbia praticamente tralasciato l’esame della stessa verosimiglianza nella sua decisione del 31 gennaio 2023. Il Tribu- nale, esprimendo poi qualche dubbio riguardo all’effettiva omosessualità
D-6582/2024 Pagina 8 del ricorrente, ha concluso che: “[...] sarebbe d’uopo che l’autorità inferiore sottoponga ancora in modo più approfondito ad un’analisi di verosimi- glianza le allegazioni del ricorrente”. In un secondo momento, ha quindi invitato la SEM “in particolare ad esaminare in maniera approfondita – se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche – se il ricorrente abbia reso o meno verosimile in particolare che la sua omosessualità è divenuta di dominio pubblico, ed in quali proporzioni, nonché se sussista o meno una convocazione in polizia per il medesimo ed a quale scopo”. Dopo aver proceduto come precede, il Tribunale ha concluso che la SEM dovrà ema- nare una nuova decisione che tenga conto “sia dal profilo della verosimi- glianza sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento” (cfr. sentenza del Tri- bunale D-1153/2023 precitata consid. 5.4). Poiché il dispositivo di questa sentenza (cifra 2) rinvia senza equivoci ai suoi considerandi, questi vinco- lano sia il Tribunale sia la SEM, la quale deve quindi conformarsi agli stessi. Ciò che nella fattispecie l’autorità inferiore ha ottemperato. Difatti, dopo il rinvio della causa all’autorità sindacata, quest’ultima ha sentito il ricorrente in un’audizione integrativa tenutasi il 26 agosto 2024 (cfr. n. 58/15), non soltanto nuovamente formulando dei quesiti riguardo ai motivi d’asilo fatti valere dal ricorrente, bensì ponendo pure delle domande a quest’ultimo circa le relazioni omosessuali da lui asserite (cfr. n. 58/15, D55 segg., pag. 9 segg.). Essa ha quindi dato seguito ai dubbi circa la pretesa omo- sessualità dell’insorgente espressa dal Tribunale nella sentenza D-1153/2023 precitata (cfr. consid. 5.4) e ad un’analisi più approfondita delle allegazioni del ricorrente dal profilo della verosimiglianza, come ri- chiesto dal Tribunale (cfr. consid. 5.4). Analisi di verosimiglianza che si ri- trova poi nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Seppure sia vero che la SEM non abbia proceduto oltre come ha indicato “in particolare” il Tribunale nella sua sentenza del 15 gennaio 2024; tuttavia, a fronte dell’esame di verosimiglianza approfondito portato a termine dall’autorità inferiore, quest’ultima è giunta alla conclusione che già l’omosessualità e la relazione con C._______ non siano verosimili (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione impugnata), dai quali elementi deriverebbero tutte le problemati- che che l’insorgente ha asserito a motivo del suo espatrio. Ciò che si di- stanzia da quanto concluso invece nella precedente decisione della SEM. Pertanto, essendo l’autorità sindacata arrivata alla conclusione succitata, di conseguenza essa non era tenuta ad esaminare ancora, ed in un se- condo passaggio, la verosimiglianza degli asserti dell’insorgente circa il fatto a sapere se la sua omosessualità fosse divenuta di dominio pubblico nonché se sussistesse per il medesimo una convocazione in polizia. Pe- raltro, in merito al mezzo di prova n. 3 (la convocazione in polizia), la SEM si è pure pronunciata separatamente nella decisione avversata, giungendo
D-6582/2024 Pagina 9 alla conclusione d’inattendibilità del documento presentato in copia (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione impugnata). 4.4 Ne discende quindi che l’autorità inferiore ha rispettato, sui punti es- senziali, le istruzioni contenute nella sentenza del Tribunale succitata, adempiendo al suo obbligo inquisitorio e constatando i fatti pertinenti della causa in modo completo ed esatto (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le cen- sure mosse al provvedimento sindacato nel gravame da parte del ricor- rente, devono pertanto essere respinte. 5. 5.1 Per il resto, nessuna violazione del suo obbligo di motivare può essere rimproverata alla SEM. Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricor- rente, l’autorità di prima istanza ha sufficientemente spiegato i motivi che l’hanno spinta a dichiarare inverosimile l’omosessualità dell’insorgente ai sensi dell’art. 7 LAsi (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata). In tale contesto, l’autorità inferiore si è abbondantemente riferita alle dichia- razioni rese dal ricorrente e ha sviluppato, in modo sufficiente, circostan- ziato e chiaro, quali elementi l’hanno condotta alla conclusione d’inverosi- miglianza della sua omosessualità e della relazione omosessuale intratte- nuta dal ricorrente con C._______. Avendo escluso che il ricorrente fosse omosessuale, la SEM non aveva poi alcun obbligo di proseguire oltre il suo esame, in particolare verificando la condizione delle persone LGBTIQA+ in Nigeria, anche ed in particolare dal profilo dell’alloggio, dell’accessibilità alle cure, nonché di reinserimento professionale per le persone predette, motivando quindi di conseguenza anche da questo lato la sua decisione. In ogni caso, il ricorrente è stato in misura di contestare l’integralità della decisione della SEM in perfetta conoscenza di causa, e ciò in modo tale da poter esercitare il suo diritto al ricorso in modo efficiente, in particolare esprimendosi sulla questione della verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo (cfr. memoriale ricorsuale, p.to 2, pag. 9 segg.). 5.2 Pure le censure mosse in tal senso al provvedimento sindacato dal ri- corrente, non possono essere seguite, e vengono pertanto respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
D-6582/2024 Pagina 10 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente inerenti agli elementi essenziali del suo rac- conto che lo avrebbero condotto all’espatrio dalla Nigeria. 7.2 Si rimarca infatti, come gli asserti resi dall’insorgente nelle diverse au- dizioni, siano in più punti contraddittorie, vaghe nonché contrarie alla logica dell’agire. 7.2.1 Innanzitutto egli, nel racconto del perché si sarebbe recato la prima volta nella (...) dell’(...) D., ha fornito delle versioni discrepanti, allegando nella prima audizione sui motivi d’asilo, che D. gli avrebbe chiesto di riportargli se tutti gli (...) erano tornati in (...) (cfr. n. 25/11, D44, pag. 7); allorché invece nell’audizione integrativa, il ricor- rente ha riferito di non conoscere il motivo per cui D._______ lo avrebbe convocato nella sua (...) (cfr. n. 58/15, D2, pag. 3), tralasciando quindi del tutto di narrare della mansione che questi gli avrebbe richiesto, riportata invece nel corso della prima audizione. In seguito, anche le minacce che D._______ avrebbe proferito al suo indirizzo nel caso in cui il ricorrente non gli avesse riferito della sua relazione con C._______ ed il contatto telefo- nico di quest’ultimo, sono state presentate in modo discrepante dall’insor- gente nelle diverse audizioni. Invero, egli ha dapprima addotto, che
D-6582/2024 Pagina 11 D._______ lo avrebbe minacciato di mostrare “[...] il video a tutte le autorità della (...)” (cfr. n. 25/11, D44, pag. 7); salvo poi nell’audizione integrativa asserire invece che nel caso egli non gli avesse consegnato il contatto di C.: “lui avrebbe messo tutto su internet” (cfr. n. 58/15, D2, pag. 3). Affermazione quest’ultima ben diversa da quanto invece presentato nel corso della prima audizione. Anche circa i contatti telefonici che sarebbero intercorsi tra lui e C., dopo che quest’ultimo lo avrebbe chiamato il (...), i suoi asserti risultano essere incoerenti. Infatti, se dapprima egli ha affermato che avrebbe tentato per tutta la settimana senza successo di mettersi in contatto con C., e soltanto il (...) successivo quest’ul- timo lo avrebbe ricontattato (cfr. n. 25/11, D44, pag. 7); in seguito il ricor- rente ha invece affermato che durante tutto il tempo lui sarebbe stato in contatto con C., al quale avrebbe raccontato quanto succedeva a (...) (cfr. n. 58/15, D2, pag. 3). Nel corso poi della sua narrazione del pe- riodo che avrebbe trascorso a (...) dopo il (...) nella sua audizione integra- tiva, l’insorgente ha aggiunto un episodio con D._______ (cfr. n. 58/15, D2, pag. 3: “Prima di quel [...] ho incontrato [...]. Mi ha raccontato che non riu- sciva più a contattare il mio amico [...]”), il quale non era invece neppure stato accennato nelle audizioni precedenti. Anche circa la dinamica che avrebbe portato alla (...) di D., il ricorrente si è dimostrato incoe- rente, adducendo dapprima come il predetto sarebbe stato (...) di C. (cfr. n. 25/11, D44, pag. 9), mentre invece nell’audizione suc- cessiva egli riferisce che D._______ sarebbe stato “(...)” (cfr. n. 27/16, D80, pag. 9) rispettivamente “(...)” (cfr. n. 58/15, D2, pag. 4). Tra l’altro, sempre in merito a quest’ultima circostanza, nell’audizione integrativa, egli ha riferito anche un dettaglio in più rispetto alla (...) che avrebbe fatto il (...) di D._______ (“[...] Poi ha chiesto ai suoi ragazzi di [...].”, cfr. n. 58/15, D2, pag. 4), evenienza mai invece narrata in precedenza. Per quanto poi at- tiene agli ultimi giorni trascorsi presso l’(...), il ricorrente è risultato incoe- rente sia rispetto al momento in cui egli si sarebbe accorto degli sguardi ostili delle persone, situandolo dapprima il giorno dopo l’episodio vissuto con E._______ (cfr. n. 25/11, D44, pag. 8), ed invece in seguito (...) giorni dopo il predetto evento (cfr. n. 58/15, D2, pag. 4); sia circa il sentimento che avrebbe provato percependo da delle persone un’ostilità nei suoi con- fronti, che nell’audizione integrativa diventa “panico” (cfr. n. 58/15, D2, pag. 4), ciò che non aveva mai allegato nelle audizioni precedenti. Altresì, ulteriori contraddizioni sono rilevabili sia nel fatto che nel corso dell’audizione del (...) settembre 2022, egli ha dichiarato di non conoscere il cognome di H., con il quale avrebbe intrattenuto la prima rela- zione sessuale (cfr. n. 27/16, D23, pag. 4), allorché sorprendentemente in- vece chiestogli nuovamente del cognome di H. durante l’audizione
D-6582/2024 Pagina 12 complementare, egli lo ha fornito senza alcun problema (cfr. n. 58/15, D69, pag. 10); sia nel cognome dell’amico I._______ (una volta riferito come “J.”, cfr. n. 27/16, D95, pag. 10; ed un’altra invece come “K.”, n. 58/15, D29 seg., pag. 7). Inoltre si denota come per quanto concerne il soprannome di E., egli ha riferito in prima battuta che lo avrebbe chiamato “(...)” (cfr. n. 27/16, D26, pag. 4), quando invece di tale appella- tivo non se ne trova traccia nell’ambito dell’audizione integrativa, dove egli afferma invece che lo avrebbe chiamato “(...)” (cfr. n. 58/15, D62, pag. 10). Inoltre, anche l’indirizzo presso il quale avrebbe soggiorno il ricorrente per più di (...) a B., risulta differire nelle sue allegazioni (cfr. n. 27/16, D85, pag. 9; n. 58/15, D2, pag. 5). Pure in merito alla telefonata che l’insorgente avrebbe avuto con la madre allorché si trovava a B., i suoi asserti non si sono dimostrati mag- giormente coerenti. Segnatamente in merito, in una prima versione data della stessa telefonata, ha riferito di aver sentito anche un fratello nel corso della stessa chiamata che lo avrebbe definito “un maledetto” (cfr. n. 25/11, D44, pag. 9); salvo invece in una seconda versione dello stesso episodio, sarebbe stata la madre a riferirgli che i fratelli (quindi non più neppure uno dei fratelli, ma tutti i suoi fratelli), lo avrebbero definito “un figlio maledetto” (cfr. n. 58/15, D2, pag. 5), e non da lui direttamente sentito da un fratello come nella prima versione. Inoltre, questionato anche in merito a quale polizia sarebbe stata alla sua ricerca, egli ha dapprima riferito non saperlo (cfr. n. 27/16, D98, pag. 10), salvo poi poco più avanti asserire che si sarebbe dovuto presentare per la convocazione ricevuta alla sede di polizia a L._______ (cfr. ibidem, D106, pag. 11), mentre nell’audizione successiva ha invece riferito trattarsi della stazione di polizia di M._______ (cfr. n. 58/15, D35, pag. 7). Altresì, del tutto incoerenti e fumose si sono dimostrate le sue dichiarazioni circa il fatto se egli sarebbe stato o meno ricercato ancora dalle autorità nigeriane dopo la notifica della convocazione in polizia ricevuta, avendo affermato dap- prima che ciò sarebbe stato il caso, ed in seguito invece smentendo quanto prima asserito, dicendo di non saperlo (cfr. n. 27/16, D111 segg, pag. 12), ma allo stesso tempo avanzando una mera supposizione in merito allo scopo della polizia nel convocarlo (cfr. ibidem, D117 seg., pag. 11 seg.). Per di più, non si può seguire il ricorrente laddove nel suo ricorso afferma di essere stato coerente nelle sue affermazioni circa i contatti che avrebbe avuto dopo l’espatrio con persone in Nigeria. Difatti, nel corso dell’audi- zione integrativa, egli ha dapprima asserito che da quando era in N._______ non avrebbe più avuto alcun contatto con persone del suo
D-6582/2024 Pagina 13 Paese d’origine, poiché non avrebbe più disposto della sua SIM-Card (cfr. n. 58/15, D11, pag. 6), salvo poi in seconda battuta riferire invece che gli ultimi contatti con il fratello sarebbero risaliti al periodo in cui egli si trovava a O._______ (cfr. anche nello stesso senso quanto allegato dall’insorgente nel corso della prima audizione sui motivi d’asilo, n. 25/11, D25 segg., pag. 4), e che la SIM-Card l’avrebbe persa con il telefono cellulare a O., dopo aver sentito il fratello, nel mese di (...) del (...) (cfr. n. 58/15, D12 segg., pag. 6). Ciò che però non combacia con quanto aveva invece asserito nel (...) del (...) il ricorrente, ovvero che egli avrebbe potuto fornire il numero di telefono di C. in un’altra occasione, avendo lasciato il telefono nel dormitorio dove soggiornava (cfr. n. 27/16, D69, pag. 8), quindi non avanzando in alcun modo la tesi che egli non dispo- nesse più della sua SIM-Card e del telefono cellulare. Inoltre, ciò è pure incoerente con quanto egli ha affermato nel corso dell’audizione integra- tiva, adducendo di non aver potuto telefonare a C._______ (cfr. n. 58/15, D95, pag. 12), in quanto avrebbe avuto una SIM-Card nigeriana, e quindi non sollevando in alcun modo la tesi predetta. Ciò che instilla ancora mag- giori dubbi sulla veridicità di quanto addotto in precedenza nella medesima audizione. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione nep- pure dai tentativi di spiegazione forniti nel ricorso dall’insorgente, che non esplicano la contraddittorietà di tali suoi asserti. Per quanto poi attiene agli eventuali contatti successivi al (...) o (...) con C., il ricorrente si è pure dimostrato discrepante nei suoi asserti, adducendo nel corso della seconda audizione sui motivi, di aver tentato di mettersi in contatto con lui da (...), ma che il suo telefono (di C.) non sarebbe stato raggiungibile (cfr. n. 27/16, D89, pag. 9); mentre che du- rante l’audizione integrativa, l’insorgente ha invece riferito che: “Ho pen- sato solo a scappare, tutto accadeva in fretta. Poi non avevo la possibilità di telefonargli” (cfr. n. 58/15, D94, pag. 12). Asserti questi ultimi che però risultano infirmare quanto addotto in precedenza in relazione ai suoi tenta- tivi di contattare C.. 7.2.2 Agli elementi incoerenti sopra evinti, si aggiungono diverse vaghezze nelle affermazioni dell’insorgente, che rendono ancora meno credibile che egli abbia vissuto realmente quanto raccontato. Segnatamente, egli in me- rito alle due relazioni omosessuali che avrebbe avuto con H. dap- prima rispettivamente con C._______ successivamente, è rimasto molto superficiale. Invero, circa la relazione che egli avrebbe avuto durante di- versi mesi con H., il ricorrente questionato più volte in merito alla stessa, ha indicato unicamente che allorché H. sarebbe tornato dal lavoro, avrebbero trascorso molto tempo assieme, che i loro rapporti
D-6582/2024 Pagina 14 sessuali si sarebbero svolti a casa di quest’ultimo e che il predetto sarebbe sempre stato gentile con lui (cfr. n. 27/16, D28 segg., pag. 4 seg.). Asserti generici che però non comprovano in alcun modo la relazione di fiducia e di conoscenza dello stesso da lungo tempo (cfr. n. 58/15, D71, pag. 10), come pure la relazione intima che essi avrebbero avuto. Incalzato poi an- che nel corso dell’audizione integrativa sull’argomento da parte del funzio- nario interrogante (cfr. n. 58/15, D74 seg., pag. 11), l’insorgente ha soltanto aggiunto che sarebbe stato “[...] lì che la mia attività omosessuale è ini- ziata” (cfr. ibidem, D74, pag. 11) e che: “All’inizio era doloroso, ma con il tempo è iniziato ad andare bene” (cfr. ibidem, D75, pag. 11). Affermazioni però anche queste ultime che sono prive di elementi concreti e dettagliati che diano l’impressione di una relazione e di un vissuto realmente provati in prima persona. Pure in merito alla relazione con C., le sue di- chiarazioni non si sono dimostrate maggiormente sostanziate. Invero egli ha descritto una relazione che sarebbe andata bene per lui, in quanto in quel momento avrebbe avuto dei problemi economici e che C. si prendeva cura di lui e lo aiutava (cfr. n. 27/16, D42, pag. 5; n. 58/15, D55 seg., pag. 9). Anche interrogato circa i (...) incontri intimi che egli avrebbe avuto con C., il ricorrente è rimasto del tutto vago e generico (cfr. n. 58/15, D58 seg., pag. 9), senza ad esempio sostanziare in alcun modo il “comune sentimento reciproco” che egli avrebbe provato in tali momenti (cfr. n. 58/15, D59, pag. 9). Seppure d’altro canto si dia atto al ricorrente che ricordare le effettive date in cui egli avrebbe avuto delle relazioni ses- suali, o ancora l’età e l’indirizzo esatti di C., non possano essere esatti ad una persona che avrebbe avuto una relazione durata soltanto qualche mese. Non si può però allo stesso tempo seguire il ricorrente, lad- dove egli adduce il contesto culturale dal quale egli proviene o ancora una sua possibile timidezza e riservatezza in tali ambiti, allorché nulla ha invece eccepito in merito nel corso delle sue diverse audizioni, per motivare i suoi asserti che sono rimasti per lo più vaghi ed asettici, come sopra evinto. 7.2.3 Anche in merito alla sua presa di coscienza di essere omosessuale il ricorrente ha rilasciato delle dichiarazioni stereotipate, che non lasciano trasparire un reale vissuto di quanto da lui addotto. Difatti egli, a parte rei- terare il fatto che sarebbe omosessuale e che sarebbe attratto dagli uomini e vorrebbe esplorare maggiormente le sue esperienze con gli uomini (cfr. n. 27/16, D143 seg., pag. 13; n. 58/15, D108, pag. 13), ha unicamente di- chiarato che “Ero single e ho voluto avvicinarmi a questo tipo di esperienza perché volevo scoprire quelli che erano i miei desideri e scoprire che cosa mi piacesse”(n. 27/16, D16, pag. 3), o ancora che: “Sono ancora in fase di esplorazione in questo momento” (cfr. n. 27/16, D142, pag. 13). Dichiara- zioni che però non rendono tangibile e credibile il processo interiore di
D-6582/2024 Pagina 15 presa di consapevolezza dell’orientamento sessuale da lui asserito allor- ché aveva già (...) anni (cfr. n. 27/16, D15 seg., pag. 3). 7.2.4 Alle discrepanze e vaghezze sopra rilevate, si aggiungono pure al- cune illogicità nelle dichiarazioni del ricorrente, che rendono il suo racconto dei motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio, ancora meno plausibile. Innanzitutto, se realmente D._______ avesse scoperto la sua relazione omosessuale con C._______ il (...) come descritto dal ricorrente, e se quest’ultimo avesse veramente temuto per C._______ delle conseguenze a seguito delle minacce ricevute da D., anche per ottenere il nu- mero di telefono di C., risulta quanto meno strano che il ricorrente non abbia cercato di mettersi in contatto con C._______ immantinente per raccontargli di quanto successo, ed abbia invece atteso tranquillamente la chiamata di C._______ il giorno dopo per farlo (cfr. n. 25/11, D44, pag. 7). Altresì, se egli fosse veramente stato ricercato dalla polizia nigeriana prima del suo espatrio ed egli avesse temuto per la sua incolumità o di essere arrestato (cfr. n. 58/15, D44 seg., pag. 8), è quanto mai singolare che egli abbia deciso di espatriare dalla Nigeria con il suo passaporto internazio- nale, in possesso dei relativi visti, nonché dall’aeroporto (cfr. n. 25/11, D30 segg., pag. 4 seg.), rischiando seriamente di essere intercettato tramite tali modalità dalle autorità del suo Paese d’origine. Le considerazioni ricorsuali dell’insorgente sul punto, ovvero che la SEM non avrebbe indagato oltre per sapere come e per quali vie sarebbero stati ottenuti i documenti che avrebbero permesso al ricorrente di partire (cfr. ricorso, p.to 4.4, pag. 19 seg.), non sono atte in alcun modo a spiegare il perché il ricorrente, mal- grado i timori asseriti, abbia scelto la via più sorvegliata per espatriare dal suo Paese d’origine. Al contrario poi di quanto rilevato dal ricorrente nel gravame, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ritiene poco plausibile che egli si sia completamente disinteressato della sorte di C._______ (cfr. n. 27/16, D90 seg., pag. 10; n. 58/15, D94, pag. 12) se egli avesse vissuto in patria quanto da lui addotto, e se realmente C._______ fosse stata una figura d’importanza per lui. Ancora più sorprendente risulta poi che egli non si sia neppure informato se fosse successo qualcos’altro di rilevante nel suo Paese d’origine, dopo il ricevimento della convocazione di polizia (cfr. n. 27/16, D117 segg., pag. 11 seg.; n. 58/15, D40 seg., pag. 8). 7.2.5 Da ultimo, la convocazione di polizia presentata quale mezzo di prova dal ricorrente è stata prodotta soltanto in copia dal medesimo (cfr. MdP n. 3), e quindi già per questo motivo, non contenendo degli elementi che ne possano attestare dell’autenticità, risulta essere un documento con un valore probatorio debole, in quanto facilmente falsificabile e modificabile.
D-6582/2024 Pagina 16 Inoltre, per i motivi già sopra addotti, si ritengono inverosimili le ricerche di polizia del ricorrente, come pure la relativa convocazione. Sul punto, il Tri- bunale ritiene per il resto di poter rinviare alla decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 8), non avendo l’insorgente allegato o sollevato nulla in proposito nel suo ricorso. 7.3 Riassumendo, il ricorrente, con i suoi asserti inverosimili non è quindi riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile in modo prepon- derante, i motivi d’asilo che lo avrebbero condotto all’espatrio, quindi né le vicende che lo avrebbero coinvolto dapprima in una relazione omoses- suale con C._______ ed in seguito alla scoperta della stessa da parte di D._______ nonché alle conseguenze successive per il ricorrente, né circa la sua allegata omosessualità o le sue due relazioni omosessuali avute nel suo Paese d’origine. Di conseguenza, egli non è neppure riuscito nell’in- tento di rendere verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi, i suoi timori espressi nel caso egli rientrasse in Nigeria, in un prossimo futuro, di essere esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, ovvero di essere arrestato o di subire dei maltrattamenti o addirittura una condanna a causa della sua al- legata omosessualità, per il coinvolgimento in una relazione omosessuale o ancora in un caso di una persona scomparsa (cfr. n. 25/11, D44 segg., pag. 6 segg.). Essendo poi il Tribunale giunto alle precitate conclusioni, non risulta necessario esaminare oltre, dal profilo della rilevanza e come pro- posto dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, n. 4, pag. 18 segg.), la situa- zione delle persone omosessuali in Nigeria e la possibilità o meno per il ricorrente di vivere ed esprimere liberamente il suo orientamento sessuale, non essendo lo stesso e le relazioni omosessuali da lui allegate stati resi verosimili. 7.4 Ne discende quindi che v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente ed al respingimento della sua domanda d’asilo. 8. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
D-6582/2024 Pagina 17 RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 9. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10. 10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 7), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti), in particolare poiché egli non ha reso verosimile la sua pretesa omosessualità. Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo in Nigeria, non risulta essere attual- mente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’insorgente (cfr. ex
D-6582/2024 Pagina 18 multis le sentenze del Tribunale D-6299/2024 del 15 novembre 2024 con- sid. 8.2.4, E-3118/2021 del 9 settembre 2024 consid. 8.3.3). Altresì, le pro- blematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.3.3). 10.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Nigeria risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 11.2 In rapporto alla Nigeria, il Tribunale ritiene come, all’ora attuale, non viga un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguar- dante l’integralità del territorio, che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-3118/2021 del 9 settembre 2024 consid. 8.4.2). Nel caso con- creto, non si ravvedono né agli atti di causa né nel ricorso ragioni per con- cludere altrimenti. 11.3 11.3.1 Anche dal profilo personale, non si evincono degli indizi nella docu- mentazione all’incarto, che permettano di ritenere che, se il ricorrente ritor- nasse in Nigeria, si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà. 11.3.2 Invero, a fronte dell’inverosimiglianza del suo racconto sull’intera vi- cenda che avrebbe comportato il suo espatrio dal Paese d’origine, al con- trario di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, e come invece a ra- gione osservato dall’autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 8), si può partire dal presupposto che egli disponga in patria di una rete famigliare e sociale tutt’ora integra – in particolare della madre e
D-6582/2024 Pagina 19 di (...) fratelli, tutti viventi a L., in una loro abitazione, nonché di- versi parenti da parte paterna e materna, in prevalenza pure viventi a L. (cfr. n. 25/11, D19 segg., pag. 3 seg.; n. 58/15, D22 seg., pag. 6) – sulla quale potrà, nel caso di bisogno, contare per coprire i propri bisogni primari. Segnatamente, risulta dai suoi asserti come, anche dopo il suo arrivo in Svizzera, abbia avuto dei contatti telefonici con un fratello, che gli avrebbe inviato pure la convocazione di polizia presentata quale mezzo di prova (cfr. n. 25/11, D25 segg., pag. 4; n. 58/15, D16 segg., pag. 6). In- comberà quindi al ricorrente, nel caso effettivamente non avesse più con- tatti con i famigliari in patria – per motivi però differenti da quanto da lui addotto in corso di procedura e con il gravame – di ristabilirli. Inoltre l’insor- gente è giovane e dispone di una discreta formazione scolastica (avendo effettuato nel suo Paese la scuola primaria e secondaria e frequentato [...] di E._______ per [...]; cfr. n. 25/11, D10, pag. 3), nonché di un’esperienza professionale sia come (...) – dove avrebbe effettuato (...) mesi di stage – (cfr. n. 25/11, D16 segg., pag. 3) sia nella (...), aiutando la madre (cfr. n. 27/16, D131, pag. 12). In particolare quest’ultima esperienza lavorativa, di cui l’attività era in mano alla madre, dovrebbe permettergli di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro, se non volesse (o potesse) proseguire gli studi. Non essendo poi stata resa verosimile la sua omosessualità, le cen- sure sollevate dal ricorrente in merito all’accessibilità difficoltosa di persone LGBTQIA+ al mercato del lavoro ed all’alloggio in Nigeria (cfr. ricorso, n. 5.4 seg., pag. 21), non possono essere in alcun modo seguite e non sono da esaminare nel caso di specie. 11.3.3 Altresì, dal profilo dello stato di salute del ricorrente, sono evincibili dagli atti unicamente due consulti medici il 15 giugno 2022 rispettivamente il 22 giugno 2022. Nel primo, sono stati riportati dall’interessato al medico generico, di soffrire d’insonnia con incubi e che la cura finora intrapresa con Redormin non avrebbe comportato un visibile miglioramento, ed il me- dico avrebbe per questo richiesto un consulto psicologico-psichiatrico ur- gente (cfr. n. 20/2). Visita medica che è poi avvenuta effettivamente il 22 giugno 2022, dove è stata posta la diagnosi principale di disturbi dell’adattamento, e quali diagnosi secondarie: attacchi di panico (paura pa- rossistica episodica) e disturbi ad addormentarsi e a mantenere il sonno (cfr. n. 21/2 e 22/2). Per le predette diagnosi, è stato consigliato un tratta- mento medicamentoso a base di Trittico, Trittico Ret e Temesta (cfr. n. 22/2). Ulteriore documentazione medica non è recensibile né agli atti né apportata con il ricorso dall’insorgente, il quale non ha allegato nulla di nuovo sotto il profilo dello stato di salute. Del resto, all’occasione della sua ultima audizione intervenuta nell’agosto 2024, l’insorgente aveva riferito unicamente di una problematica alla spalla, che andrebbe meglio dopo la
D-6582/2024 Pagina 20 terapia ricevuta, ma di cui non si trova traccia agli atti all’inserto, nonché di soffrire d’insonnia, per la quale assumerebbe un farmaco all’occorrenza (cfr. n. 58/15, D113, pag. 14). Sulla scorta di quanto precede, le patologie residuali di cui il ricorrente soffrirebbe ancora, non risultano essere di una tale gravità da rendere ostativa l’esecuzione del suo allontanamento, in quanto egli nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine non rischierebbe di cadere in una situazione di imminente pericolo per la sua vita (cfr. sen- tenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, come denotato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, in Nigeria, ed anche so- prattutto a L., nel P., suo ultimo domicilio ufficiale, e nella grande città di B._______ – dove avrebbe pure vissuto per più di (...) prima di espatriare e dove disporrebbe anche di famigliari (cfr. n. 25/11, D23, pag. 4) – egli potrà senz’altro continuare a procurarsi i medicamenti di cui necessita e ricevere le cure mediche generali e/o psichiatriche di cui avesse ancora bisogno (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-3118/2021 succitata consid. 8.4.4). Anche qui v’è luogo di denotare come, essendo che il ricorrente non ha reso verosimile la sua omosessua- lità, il Tribunale ritenga di non dover entrare nel merito delle censure solle- vate dal ricorrente nel gravame in merito all’accessibilità alle cure da parte delle persone LGBTQIA+ in Nigeria (cfr. ricorso, n. 5.3, pag. 20 seg.). Da ultimo, in proposito, occorre ancora rilevare – come rettamente pure edotto nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9) – che dopo la conclusione della presente procedura, il ricorrente potrà sollecitare un aiuto al ritorno, in particolare, chiedendo un sostegno finanziario per assicurare l’assi- stenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi in relazione con l’art. 75 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2, RS 142.312]). 11.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere pure esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 12. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
D-6582/2024 Pagina 21 13. Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 14. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto fede- rale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impu- gnata confermata. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 6 novembre 2024 dal ricorrente. 16. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6582/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 6 novem- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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