B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-6490/2017
S e n t e n z a d e l 2 7 d i c e m b r e 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andrea Berger-Fehr, Mia Fuchs, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nato (...), Iraq, (...) ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di restituzione del termine / Asilo ed allontana- mento; decisione della SEM del 17 ottobre 2017 / N (...).
D-6490/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha depositato in Svizzera il 14 dicem- bre 2015, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 ottobre 2017, notificata il 19 ottobre 2017 (cfr. risultanze proces- suali), per mezzo della quale la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’in- teressato, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, ammissibile e possibile, il ricorso del 17 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 20 novembre 2017), l’assenza nel gravame della firma in originale, l’ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2017, notificata il 21 novembre 2017 (cfr. avviso di ricevimento e tracciamento degli invii), con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato l’in- sorgente a regolarizzare il ricorso tramite la sottoscrizione dello stesso in originale entro un termine di sette giorni dalla notificazione (cfr. avviso di ricevimento; scadenza: 28 novembre 2017), con comminatoria d’inammis- sibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 PA), la ritrasmissione dell’atto ricorsuale da parte del ricorrente avvenuta il 30 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 1° di- cembre 2017), lo scritto inoltrato il 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 5 dicembre 2017) per mezzo del quale il ricorrente ha chie- sto, secondo il senso, la restituzione del termine per la regolarizzazione del ricorso e l’entrata nel merito,
e considerato: che in materia d’asilo il Tribunale di regola giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni della SEM (art. 5 PA, art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che le procedure sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalle LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-6490/2017 Pagina 3 che giusta l’art. 52 cpv. 1 PA, il ricorso deve contenere le conclusioni, i mo- tivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, che se il ricorso non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni del ricor- rente non sono sufficientemente chiare, e il ricorso non sembra manifesta- mente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA), che l’autorità di ricorso gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora man- chino le conclusioni, i motivi, oppure la firma non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA), che nel caso in disamina, il termine per la regolarizzazione del ricorso giun- geva in scadenza 7 giorni dopo la data dalla notificazione dell’ordinanza del 20 novembre 2017 (art. 110 cpv. 1 LAsi), ovvero il 28 novembre 2017, che il ricorso regolarizzato è però stato inoltrato al Tribunale il 30 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 23 e 52 cpv. 3 PA), che con scritto del 4 dicembre 2017 il ricorrente ha indicato di essersi rivolto agli assistenti sociali per comprendere il tenore dell’ordinanza del tribunale del 20 novembre 2017, da lui ricevuta il 21 novembre 2017, che a suo dire quest’ultimi gli avrebbero quindi chiesto di firmare l’esem- plare del gravame a lui ritornato dal Tribunale confermandogli poi che si sarebbero fatti carico di rispedirlo, che ciononostante, egli avrebbe in seguito appreso che la rispedizione sa- rebbe avvenuta in ritardo, che pertanto tale scritto va inteso quale istanza di restituzione del termine di regolarizzazione di sette giorni fissato dall’ordinanza del 20 novembre 2017, che il Tribunale, come osservato dal Tribunale federale (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3 e relativi riferimenti), è competente per trattare la domanda di restituzione del termine ai sensi dell’art. 24 PA, poiché, in caso di accoglimento, è l’autorità che dovrebbe statuire sull’atto processuale recuperato,
D-6490/2017 Pagina 4 che in virtù dell’art. 24 cpv. 1 PA se il richiedente o il suo rappresentate è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, lo stesso è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso, che le condizioni formali previste dall’art. 24 cpv. 1 PA sono nella fattispecie adempiute poiché il ricorrente ne ha fatto richiesta motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento nonché ha compiuto l’atto omesso sot- toscrivendo in originale il ricorso, che pertanto, occorre entrare nel merito dell’istanza di restituzione, che per quanto attiene alle condizioni materiali, la giurisprudenza in mate- ria di restituzione di un termine è molto restrittiva, che la restituzione del termine presuppone infatti che una qualsivoglia ne- gligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. DTF 112 V 255 consid. 2a e giurisprudenza citata) e che l’inazione sia da ricondurre ad un’impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1), che v’è un’impossibilità oggettiva quando il richiedente o il suo rappresen- tante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circo- stanza indipendente dalla sua volontà ed al quale non è dato riconoscere un comportamento negligente; che l’ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l’assenza per ferie o le carenze di ordine organizza- tivo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del ter- mine (cfr. sentenza del tribunale D-7710/2016 del 13 aprile 2017, destinata alla pubblicazione, consid. 6.1.1 e riferimenti citati) che un’impossibilità soggettiva è invece data allorquando l’atto da com- piere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l’interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lui stesso non è responsabile; che l’ostacolo soggettivo deve aver messo l’ammini- strato o il suo rappresentante nell’impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. sen- tenza D-7710/2016, consid. 6.1.2 e riferimenti citati), che tuttavia l’istante non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve pro- vare che non gli è imputabile la colpa dell’inosservanza del termine (cfr.
D-6490/2017 Pagina 5 URSINA BEERLI-BONARD, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver- waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 227 segg.), che nella fattispecie, l’interessato ha dichiarato di non aver agito nel ter- mine stabilito a causa del fatto che gli assistenti sociali, che si sarebbero offerti di rispedire il gravame dopo averglielo fatto sottoscrivere, avrebbero atteso troppo a lungo, che così facendo, il ricorrente ha però omesso di apportare la prova circa l’esistenza di un impedimento ai sensi della fonti citate, che in primo luogo, le sue allegazioni, oltre ad imputare il ritardo agli assi- stenti sociali, non spiegano il motivo per il quale il gravame sia stato spedito solo il 30 novembre, che inoltre, differentemente da quanto da lui sostenuto, la responsabilità per i fatti degli assistenti sociali, che ai sensi della dottrina possono essere qualificati come ausiliari, gli è effettivamente imputabile; che invero, avendo l’insorgente deciso di fare capo a quest’ultimi per il compimento dell’atto richiesto, egli si è assunto il rischio di eventuali errori da parte loro (STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA n. 12), che del resto, qualora avesse voluto essere certo della tempestiva rispedi- zione, l’insorgente avrebbe dovuto sincerarsi del corretto compimento dell’atto richiesto, se del caso prendendo contatto con coloro che aveva incaricato, che l’inosservanza del termine di regolarizzazione non è quindi da ricon- durre ad un’impossibilità oggettiva o soggettiva di agire, bensì dev’essere attribuita alla colpa dell’istante o eventualmente delle persone agenti in qualità di suoi ausiliari (de facto), che, di conseguenza, la domanda di restituzione del termine inoltrata in data 4 dicembre 2017 deve essere respinta, che trattandosi in specie segnatamente di apprezzare il ben fondato mate- riale della domanda di restituzione dei termini presentata in virtù dell’art. 24 PA a seguito di una precedente emanazione di una decisione d’inammissi- bilità, si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici (cfr. sentenza del Tribunale D-7710/2016 consid. 7),
D-6490/2017 Pagina 6 che a norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte, che in specie il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6490/2017 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di restituzione del termine è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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