B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-6080/2024
S e n t e n z a d e l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 4 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Liliya Zinkovska in sostituzione dell’avv. Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 settembre 2024 / N (...).
D-6080/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) set- tembre 2024. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema eu- ropeo “Eurodac” del 5 settembre 2024, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d’asilo precedente in Croazia il (...). A.b Il 5 settembre 2024, la SEM, ha quindi presentato alla preposta auto- rità croata, una domanda di ripresa in carico del richiedente ex art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) settembre 2024 si è tenuto con l’interessato il colloquio Dublino. A.d Il 17 settembre 2024, la Croazia ha risposto positivamente alla do- manda di ripresa in carico inviatale, fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 18 settembre 2024 – notificata il 19 settembre 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-25/1) – la SEM non è entrata nel merito della do- manda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Croazia e l’esecuzione del predetto provvedimento, nonché osser- vando come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto so- spensivo. C. Tramite il ricorso del 26 settembre 2024, in tedesco (cfr. risultanze proces- suali: ricorso entrato via mail con firma elettronica certificata), l’interessato ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d’un canto alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali competenti, e d’altro canto all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito egli ha concluso, in via principale, all’annullamento della decisione avversata e all’entrata nel merito della sua domanda d’asilo da parte dell’autorità infe- riore. In via eventuale, egli ha postulato la restituzione degli atti all’autorità
D-6080/2024 Pagina 3 inferiore per nuova decisione. In via ancora più eventuale egli ha concluso nel senso che la SEM sia obbligata a richiedere alle competenti autorità croate delle garanzie che al suo arrivo egli disponga di vitto, alloggio ed un’adeguata e continua presa in carico medica così come psicologica, non- ché che l’autorità inferiore si astenga dalla pronuncia di un divieto d’in- gresso. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi documenti in copia, la pro- cura con la quale si è legittimata la nuova rappresentante legale del ricor- rente ed il mandato di sostituzione della stessa in favore di Liliya Zinkovska. D. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del gravame. 2. In applicazione dell’art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ri- corso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3 a
ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata. 3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribu- nale rinuncia allo scambio di scritti.
D-6080/2024 Pagina 4 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. Si osserva in limine che la conclusione ricorsuale ancora più eventuale, tesa alla rinuncia da parte della SEM alla pronuncia di un divieto d’ingresso (cfr. p.to 4 in fine del dispositivo delle conclusioni ricorsuali, pag. 2 del ri- corso), è irricevibile. Ciò poiché non soltanto tale questione esula dall’og- getto della contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione av- versata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 con- sid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione sviz- zera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 27), ma non essendo minimamente motivata all’interno del ricorso, risulta essere inammissibile quale conclusione. Non si entrerà pertanto nel merito della stessa. 6. 6.1 Il ricorrente propone altresì, quale conclusione eventuale, la restitu- zione degli atti all’autorità inferiore, in quanto quest’ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della sua domanda d’asilo da parte della Svizzera. Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella deci- sione avversata, non risulterebbe invero essere una motivazione suffi- ciente. In tal senso, non sarebbe stato sufficientemente chiarito il pushback che avrebbe già vissuto in territorio croato il ricorrente, così come il pericolo che ciò si ripeta. Inoltre lo stato di salute del medesimo, segnatamente dal profilo psicologico, così come la mancanza di possibilità di ricevere le pre- stazioni di cui necessiterebbe, sarebbero state ignorate dalla SEM (cfr. ri- corso, n. 29, pag. 10 seg.). Tali censure formali sono da esaminare preli- minarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi ci- tata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l’obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale
D-6080/2024 Pagina 5 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 con- sid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 6.2 Ora, a differenza di quanto riportato nel ricorso, né dagli atti all’inserto né dalla documentazione ivi presente, si evincono alcune circostanze evo- cate per la prima volta dall’insorgente, in parte anche incoerentemente, nel suo gravame. Invero, nell’ambito del suo colloquio Dublino, egli si è limitato ad asserire che la prima volta che sarebbe giunto in Croazia, lo avrebbero fermato e sarebbe stato posto in una cella per una notte senza dargli né cibo né da bere. In seguito la polizia lo avrebbe accompagnato al confine con la B._______ riferendogli che da lì si andava in direzione di C.. Dopo una settimana in B., egli sarebbe tornato in Croazia dove avrebbe rilasciato le sue impronte digitali e sarebbe rimasto (...) giorni in un Centro. Peraltro allorché la polizia lo avrebbe trasportato assieme ad altre persone da un posto all’altro avrebbe visto un signore anziano tal- mente affamato che non riusciva neppure a vomitare ed inoltre egli con gli altri passeggeri sarebbero stati sballottati da destra a sinistra (cfr. n. 17/2). Dai predetti asserti, non si rileva quindi in alcun modo come egli avrebbe subito della violenza da parte delle autorità croate, perché egli tornasse in B._______, né che effettivamente egli sarebbe stato riportato nel predetto Stato con la forza dalle medesime, come invece allegato per la prima volta nel ricorso (cfr. n. 5, pag. 4). Inoltre, egli non ha mai narrato di maltratta- menti di cui sarebbe stato testimone, ovvero che la polizia croata avrebbe sparato allorché delle persone (...) e (...) avrebbero tentato di scappare all’arresto, al suo primo tentativo in cui sarebbe giunto in Croazia o ancora come agenti di polizia avrebbero schiaffeggiato un suo amico perché aveva posto una domanda, o ancora come al campo membri di polizia croata avrebbero ritirato soldi e telefoni di amici e li avrebbero distrutti (cfr. ricorso, n. 5, pag. 4). Piuttosto, risulta dalle sue dichiarazioni e dalla risposta della Croazia del 17 settembre 2024, che egli avrebbe lasciato spontaneamente il suolo croato la prima volta, senza richiedere protezione alla Croazia e la seconda volta che sarebbe ivi giunto, sarebbe partito del tutto volontaria- mente dal centro d’accoglienza, peraltro rilasciando sulla durata di perma- nenza in Croazia nel suo secondo soggiorno, delle allegazioni discrepanti (ca. [...], poi invece allegando trattarsi di [...] giorni, o ancora soltanto di una notte; cfr. n. 17/2). Pertanto, egli avrebbe lasciato la Croazia senza attendere la trattazione della sua domanda d’asilo da parte del suddetto Stato membro (cfr. n. 17/2 e 18/1). Non si ravvedono peraltro degli elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente nel gravame, per ritenere che quanto da lui asserito soltanto in fase ricorsuale sia verosimile, visto che peraltro si scontra con quanto da lui narrato, anche incoerentemente, nel corso del colloquio Dublino. Visto quanto precede, non si vede quindi come
D-6080/2024 Pagina 6 la SEM avrebbe dovuto delucidare maggiormente le circostanze presen- tate soltanto nel ricorso dall’insorgente, allorché non ve n’era alcuna traccia agli atti, anzi andando i suoi asserti in tutt’altro senso. Per quanto concerne poi il suo stato di salute, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l’au- torità inferiore l’ha preso adeguatamente e correttamente in considera- zione nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6). Non essendo ravvisa- bili agli atti né apportati con il ricorso ulteriori elementi o documentazione medica concreta, rispetto alle allegazioni fornite dall’insorgente nell’ambito del colloquio Dublino in proposito, ovvero di stare molto bene fisicamente ma non psicologicamente (cfr. n. 17/2), non si ritiene che l’autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare e motivare maggiormente la decisione avver- sata, di quanto già fatto in proposito in modo chiaro e completo. Si osserva inoltre come gli elementi utilizzati dall’autorità inferiore onde forgiare il pro- prio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell’art. 3 par. 2 RD III, s’iscrivono palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Ciò vale anche per quanto attinente all’argomentazione enucleata dalla SEM nella decisione avversata circa il sistema d’accoglienza e di procedura vigente in Croazia (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 e rif. cit.) e pure per quanto concerne le cure mediche che egli potrà ricevere in Croazia, in particolare dal profilo psichiatrico e psicologico, sul quale l’au- torità inferiore si è espressa chiaramente nel provvedimento sindacato (cfr. p.to II, pag. 6). Il fatto che il ricorrente giunga su tali aspetti ad altre conclu- sioni rispetto a quelle esplicate nella decisione avversata, non è in alcun modo attribuibile ad uno stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell’autorità inferiore o ancora ad una violazione del suo obbligo in- quisitorio o dell’obbligo di motivazione della decisione avversata, bensì ad una questione d’apprezzamento che riguarda il merito della vertenza, e che verrà quindi esaminata d’appresso. 6.3 Visto quanto sopra, gli atti all’incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito, sono quindi respinte. 7. Proseguendo nell’analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e
D-6080/2024 Pagina 7 nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il proce- dimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 8. Nella presente disamina, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l’insorgente aveva già depositato una domanda d’asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 8/1 e 9/1). Su tale presupposto, il 5 settembre 2024, la predetta autorità ha presentato all’autorità croata preposta, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 11/6). La Croazia ha esplicitamente accolto tale domanda il 17 settem- bre 2024, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 18/1). A tali condizioni, e nella misura in cui i documenti all’inserto non attestano in alcun modo che l’insorgente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di sog- giorno da parte di uno di questi Stati nell’intervallo, si giustifica di fare ap- plicazione dell’art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurispru- denza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause con- giunte C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico il ricorrente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Conclusione che l’in- sorgente nel suo ricorso del resto non contesta.
D-6080/2024 Pagina 8 9. 9.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l’insorgente nel suo memoriale ricorsuale postulando l’applicazione dell’art. 3 par. 2 RD III (cfr. ricorso, n. 7 segg., pag. 4 segg.), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di se- guito: CartaUE). 9.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governa- tive e testate giornalistiche (cfr. ricorso, n. 9 segg., pag. 5 segg.), anche il Tribunale nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l’asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di fron- tiera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto argomentato dall’insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla pro- cedura d’asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una proce- dura di presa in carico (“take charge”) sia di ripresa in carico (“take back”), le persone trasferite non rischino, secondo un’alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-re- spingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d’asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, venisse trattata quale domanda d’asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Il Tribunale ha inoltre negato che nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza in Croazia, sussi- stano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, che fareb- bero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammis- sibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata con- sid. 9.4 e 9.5). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell’ambito del RD III, non potrebbero ac- cedere alla procedura d’asilo e che la loro domanda d’asilo non venga esa- minata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del prin- cipio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.4). 9.3 Tornando al caso concreto, il ricorrente, con le sue per lo più generiche
D-6080/2024 Pagina 9 argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, n. 9 segg., pag. 5 segg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l’asilo nell’ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, dalle dichiarazioni da lui rese nell’ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare in Croazia sia durante un primo tentativo, dove non avrebbe rilasciato le sue impronte digitali, non- ché una seconda volta, dove invece avrebbe presentato domanda d’asilo, e di aver potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo pochi giorni di soggiorno in un centro d’accoglienza (cfr. n. 17/2). A fronte di tali asserti e di quanto già ritenuto inverosimile sopra (cfr. consid. 6.2), non si può quindi dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportati da alcun indizio og- gettivo, serio e concreto, presenta la situazione d’accoglienza dei richie- denti l’asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera e sistematici maltrattamenti da parte delle forze di polizia, atti que- sti ultimi contro i quali non vi sarebbe una reale possibilità di ricorrere alla giustizia croata per vie legali. A tal proposito, neppure la citazione nel gra- vame di due sentenze di due tribunali stranieri, alle quali la Svizzera non è in alcun modo legata, non mutano l’apprezzamento del Tribunale in propo- sito alla situazione vigente in Croazia e sopra descritta (cfr. consid. 9.2). Inoltre, visto quanto già ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6.2), le uni- che affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di poli- zia croate, sono state quelle che non gli avrebbero dato né da mangiare né da bere allorché sarebbe stato posto in detenzione per una notte, nonché che sarebbe stato sballottato a destra e a sinistra con altri passeggeri du- rante un trasporto effettuato dalla polizia croata (cfr. n. 17/2). Affermazioni queste ultime del tutto generiche e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Altresì, risulta dalle sue stesse dichia- razioni, che si scontrano in modo lampante con quanto invece addotto in modo del tutto nuovo nel ricorso, che egli è stato registrato come richie- dente l’asilo in Croazia, e non si evince in alcun modo come egli non abbia ricevuto vitto e alloggio, o non abbia potuto accedere alla procedura d’asilo nel predetto Stato membro – essendo secondo i suoi asserti stato accolto in un centro d’accoglienza dopo il deposito della domanda d’asilo – né men che meno che egli avrebbe subito dei pregressi pushback alla frontiera (cfr. per la sua definizione la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 7.4, cfr. anche consid. 9.1 segg. per la situa- zione croata). A tal proposito vi è ancora da rilevare che avendo il mede- simo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo pochi giorni di sog- giorno, egli medesimo si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Croazia poteva offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari,
D-6080/2024 Pagina 10 non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d’asilo in Croazia, né la sua messa in esecuzione. Ne discende quindi che le sue dichiarazioni generiche, a tratti anche incoerenti (cfr. supra consid. 6.2), ri- sultano del tutto insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vit- tima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione con- tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo tra- sferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, a differenza di quanto in modo generale sostenuto dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l’insor- gente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l’agito di al- cuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o ancora nel caso in cui egli ricevesse delle minacce concrete da parte di terze persone, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l’eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt’ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sen- tenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2). Del re- sto, la presenza di queste ultime, per quanto dimostrativa di necessità spe- cifiche per lo Stato croato, non è tuttavia in alcun modo sintomo di siste- matiche lacune da parte dello stesso come concluso a torto nel ricorso (cfr. n. 20, pag. 8). Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, il Tribunale nella sua giurispru- denza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche ade- guate, anche per le cure di eventuali patologie psichiatriche e/o psicologi- che (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-663/2023 del 17 gen- naio 2024 consid. 4.3 con rinvii). Conviene inoltre sottolineare come, al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. n. 19, pag. 8), l’organizzazione Médecins du Monde ha ripreso le sue attività in Croazia a partire dal 1° agosto 2023 ed inoltre altre organizzazioni sono presenti nel predetto Stato, come il Jesuit Refugee Service o la Croce rossa croata (cfr. sentenze del Tribunale F-5009/2022 del 21 marzo 2024 consid. 7.2.3 con ulteriori rif. cit., F-4551/2023 dell’11 marzo 2024 consid. 7.5.8), le quali forniscono an- che prestazioni per le cure psichiche e psicologiche (cfr. sentenza del Tribunale F-4417/2024 del 18 luglio 2024 consid. 8.3.3). 9.4 L’applicazione dell’art. 3 par. 2 RD III non si giustifica dunque in specie.
D-6080/2024 Pagina 11 10. 10.1 Occorre ancora esaminare se, come lo ritiene l’insorgente nel ricorso (cfr. n. 22 segg., pag. 8), nella fattispecie risulti applicabile la clausola di- screzionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), dispo- sizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest’ultima disposizione prevede che se “motivi umani- tari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di quest’ultima disposizione, la SEM di- spone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione con- travviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di so- vranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale di- spone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di acco- glienza e di procedura per i richiedenti l’asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già sopra ritenuto circa l’incon- sistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall’insorgente nel suo gra- vame, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo espor- rebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. L’insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con ele- menti fondati e circostanziati, l’esistenza di un rischio concreto che le au- torità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l’esame della sua domanda d’asilo in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, lui non ha fornito alcun ele- mento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si ram- menta ha accettato la sua ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi interna- zionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un si- stema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell’uomo – se ritenesse che la
D-6080/2024 Pagina 12 sua domanda d’asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia d’accoglienza. 10.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto soste- nuto dal ricorrente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell’autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulte- rebbe ostativa ad un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, Grande Camera, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, salvo l’allegazione fornita nell’am- bito del colloquio Dublino di non stare bene psicologicamente (cfr. n. 17/2), né la stessa né quanto riferito soltanto nel ricorso in merito ad un suo stato psichiatrico durevolmente peggiorato dai suoi vissuti in Croazia, non sono supportati da alcun documento medico agli atti o presentato con il ricorso. A tal proposito, vale la pena evidenziare come è responsabilità del ricor- rente di consultare l’infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato, per segnalare qualsiasi problematica medica. Ciò che egli non pare aver fatto in passato. Del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz’altro beneficiarne in Croazia, Paese che dispone, come già visto sopra (cfr. consid. 9.3), di strutture mediche adeguate, an- che per la cura di eventuali patologie riguardanti lo spettro psichiatrico (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 con- sid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se il ricorrente do- vesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all’art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 10.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la viola- zione di disposizioni internazionali, in particolare dell’art. 3 CEDU. 10.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun mo- tivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v’è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all’accoglienza e alla presa in
D-6080/2024 Pagina 13 carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. n. 30, pag. 11). La conclusione, in via ancora più eventuale esposta nel gravame a tal proposito, deve quindi essere respinta. 11. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell’in- sorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III. 12. Pertanto, con la decisione avversata, la SEM non ha violato il diritto fede- rale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 5), e la decisione della SEM confermata. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insor- gente tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso nonché all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese proces- suali, risultano divenute senza oggetto. 14. 14.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Pertanto, e visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor- rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6080/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari