B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5705/2023

S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 2 4 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Markus König; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (...), Pakistan, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 25 settembre 2023 / N (...)

D-5705/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) ot- tobre 2022. A.b Il (...) ottobre 2022, con il medesimo, si è tenuto il colloquio Dublino, allorché invece il (...) settembre 2023 il richiedente è stato sentito in merito ai suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione. Nel contesto di quest’ul- tima egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario del villaggio di B.. Nel (...) e nel (...) (o nel [...]), vi sa- rebbe stata in due occasioni una disputa tra suo fratello C. e tali D._______ ed i tre figli di quest’ultimo E., F. e G., i quali intendevano costruire una strada sul terreno appartenente alla fami- glia dell’interessato, senza il loro consenso. Dopo una settimana dall’ultimo litigio che avrebbe coinvolto il fratello con tali persone, il primo, rientrando dal mercato con la vettura in compagnia di H., avrebbe trovato la strada bloccata da (...) poste da D._______ e dai suoi figli. Questi ultimi, avrebbero (...), allorché il fratello alla guida si sarebbe fermato. Quando egli avrebbe tentato di fuggire, loro si sarebbero avvicinati ed avrebbero sparato al fratello ed all’altra persona presente. Un automobilista di pas- saggio, vedendo che entrambi erano feriti, li avrebbe in seguito condotti all’ospedale di B., dove il fratello sarebbe deceduto a causa delle ferite infertigli. Il richiedente sarebbe venuto a conoscenza dell’accaduto da una telefonata ricevuta dall’ospedale mentre si trovava a casa dello zio (...). Dopo il funerale del fratello, il padre avrebbe sporto denuncia contro D. e due dei suoi figli E._______ e F._______ Malgrado il genitore si sarebbe informato presso la polizia dell’esito di tale denuncia, i denun- ciati avrebbero continuato a girare a piede libero, armati. Nel (...) del (...), il padre del richiedente, avrebbe venduto tutta la (...) in suo possesso e tutta la famiglia si sarebbe trasferita nella (...) di I., nel quartiere di J., provincia di K.. Il (...), il padre, avrebbe ricevuto una chiamata nella quale D. gli avrebbe riferito che l’interessato, A., avrebbe ucciso il (...) il (...), oppure che avrebbero pagato qualcuno per farlo uccidere. Il genitore avrebbe quindi consigliato al richie- dente di andarsene dal Pakistan, in quanto tali persone lo avrebbero potuto uccidere, oppure pagare qualcuno per ucciderlo. L’interessato sarebbe quindi espatriato dal suo Paese il (...) o il (...) verso l’L.. Da quest’ultimo Stato si sarebbe poi spostato in M._______ per infine giungere in Europa, dapprima in N._______ e poi attraverso la rotta balcanica, in Svizzera. Una volta espatriato avrebbe appreso che D._______ ed i suoi due figli F._______ e E._______ avrebbero sporto denuncia contro di lui

D-5705/2023 Pagina 3 ed il padre, ma non avrebbe alcuna informazione al riguardo dell’esito della stessa. A supporto della sua domanda d’asilo, egli ha presentato la copia della sua carta d’identità. A.c Per mezzo del parere del 22 settembre 2023, il richiedente l’asilo ha potuto presentare le sue osservazioni in merito al progetto di decisione ne- gativo della SEM notificatogli il 21 settembre 2023. B. Con decisione del 25 settembre 2023, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-26/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. Inoltre, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura. C. Con plico raccomandato datato 18 ottobre 2023, l’interessato è insorto con ricorso, non sottoscritto ed in lingua inglese – su formulario prestampato e compilato manualmente in alcune sue parti – dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la succitata decisione. Egli ha postulato, quale misura cautelare, che il Tribunale ordini di non con- tattare le autorità del suo paese di provenienza o di origine, e che ogni trasferimento di dati concernenti il richiedente alle autorità del paese di pro- venienza o di origine, siano proibiti. A titolo principale, egli ha chiesto che la decisione impugnata sia annullata, che gli sia riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l’asilo. Inoltre, ha concluso che l’esecuzione del suo allontanamento sia dichiarata inammissibile, inesigibile ed impossibile. A titolo eventuale, ha invece chiesto d’un canto che l’effetto sospensivo sia ristabilito; e d’altro canto che se il trasferimento di dati ha già avuto luogo, il ricorrente venga informato con decisione separata. Contestualmente, ha altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 22 dicembre 2023, il giudice istruttore della causa, ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano, ed ha invi- tato l’insorgente a regolarizzare l’atto ricorsuale – presentato senza alcuna firma – entro sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale. Il ricorrente, ha rinviato tempestivamente al Tribunale il ricorso predetto in originale, con plico raccomandato del 3 gennaio 2024, debitamente

D-5705/2023 Pagina 4 sottoscritto, allegando anche una traduzione in italiano non certificata dello stesso, da lui firmata. E. E.a Tramite la decisione incidentale del 9 gennaio 2024, il giudice istruttore competente, ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la sua istanza di assi- stenza giudiziaria, invitandolo a versare – entro il 19 gennaio 2024 e con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza – un an- ticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. E.b Per mezzo dello scritto datato 17 gennaio 2024, ed indirizzato dal ri- corrente erroneamente alla SEM, che l’ha ricevuto il 18 gennaio 2024 e l’ha ritrasmesso per competenza al Tribunale (cfr. risultanze processuali), egli ha postulato la concessione di un pagamento rateale mensile dell’anticipo spese richiesto, vista la sua situazione finanziaria. E.c Con decisione incidentale del 24 gennaio 2024, il Tribunale ha respinto la suddetta istanza del 17 gennaio 2024, concedendo al ricorrente un ter- mine di grazia di tre giorni dalla notifica della decisione incidentale per ot- temperare al versamento dell’anticipo spese richiesto, sempre assorten- dola della comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inottempe- ranza. Lo stesso anticipo è stato corrisposto tempestivamente il 29 gen- naio 2024 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario;

D-5705/2023 Pagina 5 DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso, manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 In limine, si osserva che la conclusione in via eventuale, formulata dall’insorgente nel gravame, tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, è irricevibile, in quanto il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (art. 42 LAsi). 4.2 Pure le conclusioni ricorsuali in via cautelare e eventuale inerenti al trasferimento di dati e a vietare ogni contatto con le autorità del suo Paese d’origine, sono irricevibili. Ciò poiché, non soltanto tali questioni esulano dall’oggetto della contestazione, che è definito dal dispositivo della deci- sione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 27), ma non essendo minimamente motivate all’interno del ricorso, risultano essere inammissibili quali motivi invocati (cfr. supra consid. 2). Non si entrerà pertanto nel merito delle stesse.

D-5705/2023 Pagina 6 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulte- riori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giuri- sprudenza ivi citata). 6. 6.1 Innanzitutto, anche il Tribunale, alla stessa stregua delle conclusioni esposte nella decisione impugnata, ritiene che le allegazioni inerenti ai mo- tivi d’asilo esposte dall’insorgente dinnanzi all’autorità inferiore, non siano state rese verosimili dal medesimo, in quanto su punti essenziali risultano essere discordanti, vaghe e non plausibili. 6.2 In particolare, il ricorrente è risultato incoerente circa l’anno in cui il fra- tello sarebbe stato ucciso, innanzitutto situandolo nel (...) (cfr. n. 20/14, D41, pag. 5) e successivamente invece forse nel (...) o nell’(...) mese del (...) (cfr. n. 20/14, D47 segg., pag. 6). Questionato in merito alla chiara con- traddizione, il ricorrente ha soltanto riferito che nel (...) se ne sarebbero andati da B._______ (cfr. n. 20/14, D54, pag. 8), senza tuttavia spiegare in alcun modo la suddetta discrepanza. Neppure nel ricorso egli ha suppor- tato ulteriormente una versione del periodo temporale in cui uno degli epi- sodi centrali dei suoi motivi d’asilo si sarebbe svolto. Inoltre, non si spiega come all’inizio dell’audizione egli abbia negato di avere avuto dei contatti con qualcuno in Pakistan dopo il suo espatrio (cfr. n. 20/14, D28, pag. 4); mentre poco più avanti, risulta dalle sue affermazioni proprio il contrario

D-5705/2023 Pagina 7 (cfr. n. 20/14, D78 segg., pag. 8 seg.; D103 segg., pag. 10 seg.). Difatti, anche tali discrepanze, non sono state in alcun modo chiarite dall’insor- gente (cfr. n. 20/14, D105, pag. 11), nemmeno nel suo ricorso. Inoltre, se d’un canto nell’audizione, egli ha riferito che la denuncia esposta contro D._______ ed i suoi due figli non avrebbe avuto alcun esito, in quanto la polizia avrebbe detto al padre che avrebbero arrestato i denunciati, ma in- vece non avrebbero fatto nulla (cfr. n. 20/14, D65 seg., pag. 7); nel suo gravame il ricorrente dà tutt’altra versione. Invero, egli afferma che la poli- zia avrebbe risposto al padre che non avrebbero potuto aiutarli contro tali persone, poiché essa avrebbe avuto timore di loro (cfr. pag. 4 del ricorso). Tale variazione nella narrazione di una circostanza importante del suo vis- suto, senza offrire tra l’altro alcuna motivazione in merito, non è atta che a mettere ancora maggiormente in dubbio la veridicità dei suoi asserti. Ad uguale conclusione, si giunge anche per le motivazioni da lui addotte in modo incoerente – anche tra loro – nel ricorso, riguardo alla denuncia de- positata nei suoi confronti, che egli chiama “FIR” (First Information Report). Invero, se d’un canto nella predetta verrebbe addirittura riportato che egli è una vittima della polizia pakistana poiché ha emesso un “FIR” contro di lui, d’altro canto egli adduce invece che sarebbe la famiglia rivale che avrebbe depositato tale denuncia perché la polizia lo catturi e venga poi ucciso da una persona scomparsa (cfr. pag. 2 seg. del ricorso). Ora, tali affermazioni, sono all’evidenza tra loro discordanti e a dir poco incredibili ed inconsistenti. Peraltro, esse sono in contraddizione lampante con quanto da lui allegato nell’ambito dell’audizione sui motivi, ove ha riferito di non aver mai visto tale denuncia (cfr. n. 20/14, D83, pag. 9), né aver alcuna informazione al riguardo o dell’esito della stessa (cfr. ibidem, D84 seg., pag. 9) o ancora di non avere mai avuto alcun problema con le autorità pakistane (cfr. ibidem, D92, pag. 10). 6.3 Il ricorrente ha altresì reso delle dichiarazioni poco sostanziate in me- rito alla disputa che sarebbe avvenuta per il terreno tra le persone coin- volte, come pure circa l’episodio in cui il fratello sarebbe stato ferito mortal- mente (cfr. n. 20/14, D30 segg., pag. 4 segg.), essenzialmente ribadendo quanto già addotto in precedenza, anche allorché la funzionaria incaricata della SEM l’ha questionato più specificatamente in merito (cfr. ibidem, D39 segg., pag. 5 seg.; D47 segg., pag. 6 seg.). Egli non ha inoltre saputo rife- rite né il giorno in cui il fratello sarebbe deceduto (cfr. ibidem, D57, pag. 7), né quale esito avrebbe avuto la denuncia sporta nei suoi confronti (cfr. ibi- dem, D84, pag. 9) o ancora in merito ad alcune sue affermazioni, se non dopo insistenza della sua rappresentante legale (cfr. ibidem, D87 segg., pag. 9). Anche il Tribunale, in accordo con le argomentazioni esposte dall’autorità sindacata nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II/1, pag. 5 e

D-5705/2023 Pagina 8 p.to II/2, pag. 8), osserva che la mancata risposta a tali quesiti, come pure il fatto che egli non si sia mai interessato di richiedere informazioni al ri- guardo della denuncia che sarebbe stata sporta nei suoi confronti – e ciò malgrado avesse avuto dei contatti in Pakistan ed abbia tutt’ora molti mem- bri famigliari che abitano nella regione (cfr. n. 20/14, D103 segg., pag. 10 seg.) – non fa che aggiungere ulteriori dubbi in merito alla verosimiglianza dei suoi asserti in proposito. 6.4 Da ultimo, si denota come alcune dichiarazioni rese dall’insorgente, ri- sultino pure poco o per nulla plausibili, nel contesto del suo paese d’origine e così come da lui raccontato. Segnatamente, se effettivamente il fratello ed un’altra persona fossero stati feriti gravemente con armi da fuoco, ed addirittura il fratello sarebbe deceduto a causa delle ferite infertigli all’ospe- dale, appare a dir poco sorprendente che la polizia non abbia svolto delle indagini sul conto delle persone autrici di tali fatti d’ufficio, e addirittura che il padre avrebbe atteso di aver seppellito il figlio, prima di sporgere denun- cia contro tali persone (cfr. n. 20/14, D58, pag. 7), e che queste continuas- sero malgrado ciò a girare liberamente e armate (cfr. n. 20/14, D66, pag. 7). Sorprende poi che, se effettivamente la denuncia fosse stata sporta anche nei confronti del padre dell’insorgente come da questi asse- rito (cfr. n. 20/14, D78, pag. 8), essi non ne avrebbero ricevuto ad oggi al- cuna informazione precisa al riguardo, né alcuna ricerca sia stata fatta al domicilio degli interessati o essi siano stati convocati in qualche modo dalle autorità, essendo peraltro che il padre del ricorrente vivrebbe ancora indi- sturbato al suo domicilio precedente (cfr. n. 20/14, D103, pag. 10). Appare quindi del tutto immotivato ed infondato, in assenza di qualsivoglia ele- mento concreto e sostanziato al riguardo, il timore dell’insorgente di essere ucciso dai “nemici”, in caso di un suo ritorno in Pakistan (cfr. n. 20/14, D131, pag. 12), ed ancor più di venire arrestato dalla polizia all’aeroporto a causa della supposta denuncia pendente nei suoi confronti e consegnato alla famiglia rivale, come da lui asserito nel ricorso (cfr. pag. 5). 6.5 Per il resto, non avendo l’insorgente contestato puntualmente la deci- sione della SEM in merito all’inverosimiglianza delle sue affermazioni, si può senz’altro rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), onde evitare inutili ridondanze, essendo la medesima sufficiente- mente completa e corretta in proposito (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). 6.6 Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva delle sue dichiarazioni, non abbia reso in alcun modo verosimile (art. 7 LAsi) né le circostanze che avrebbero interessato il fratello in patria, né le

D-5705/2023 Pagina 9 vicende successive – segnatamente la denuncia depositata dal padre nei confronti di D._______ e dei suoi figli, e che questi ultimi, in seguito al de- cesso del (...) rispettivamente (...), avrebbero invece denunciato a loro volta il ricorrente ed il padre di questi – né men che meno che le autorità pakistane lo ricercherebbero in qualche modo a causa della presunta de- nuncia sporta nei suoi confronti. Visto quanto precede, nessun elemento all’incarto né apportato con il ricorso, dimostra né rende per lo meno vero- simile che il suo timore di subire dei pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi sia oggettivamente e soggettivamente fondato, nel caso di un suo ritorno in patria. 6.7 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata. 7. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.31]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 8. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9. Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Pakistan. 9.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, l’insorgente non può preva- lersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Nelle sur- riferite circostanze, ed a differenza di quanto voglia far intendere l’insor- gente nel suo ricorso (cfr. pag. 5), non v’è neppure motivo di considerare

D-5705/2023 Pagina 10 l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per lui, di essere espo- sto, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Invero il suo timore di essere arrestato all’aeroporto dalla polizia a causa della presunta denuncia a suo carico e poi di essere ceduto in mano ai denuncianti, nel caso di ritorno in Pakistan, si basa su semplici affermazioni, per nulla supportate da elementi concreti e sostanziati (cfr. anche supra consid. 6.4). Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 9.2 Non sono nemmeno ravvisabili agli atti motivi relativi alla situazione nello Stato d’origine o personali, che renderebbero il suo rinvio in Pakistan inesigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. 9.2.1 In primo luogo, malgrado le tensioni presenti in certe regioni del Paese e degli attentati perpetrati da diversi anni da combattenti integralisti, in particolare nelle grandi città, il Pakistan non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, che permetta a priori – ed indipendentemente dalle circostanze di specie – di presumere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le altre le sen- tenze del Tribunale E-6069/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 4.3.4, E-617/2020 del 31 agosto 2023 consid. 13.3.2 con ulteriori rif. cit.). 9.2.2 In secondo luogo, non si evince dagli atti che il ricorrente si ritrove- rebbe in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, so- ciale o del suo stato di salute, nel caso di un ritorno in patria. Invero, egli è giovane ed in salute – non essendo deducibile dagli atti (cfr. n. 7/3) o dalle sue dichiarazioni in merito (cfr. n. 14/2 e n. 20/14, D5, pag. 2) delle proble- matiche valetudinarie in atto – nonché beneficia di esperienza professio- nale quale (...) e quale (...) (cfr. n. 20/14, D113 segg., pag. 11 e D121, pag. 12). Egli dispone inoltre in Pakistan, di un’importante rete famigliare, composta dai genitori, da un fratello, dalle sorelle e dei suoi cognati (cfr. ibidem, D98 segg., pag. 10 seg.), che potranno senz’altro, in caso di ne- cessità, aiutarlo a sopperire ai suoi bisogni essenziali. Pertanto risultano esserci in specie degli elementi favorevoli che permetteranno al ricorrente di reinstallarsi nel suo Paese d’origine senza incontrare delle difficoltà ec- cessive.

D-5705/2023 Pagina 11 9.2.3 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 9.3 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 4) e la decisione impu- gnata confermata. 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e prelevate sull’anticipo spese ver- sato il 29 gennaio 2024. 12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5705/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 29 gen- naio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5705/2023
Entscheidungsdatum
15.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026