Co r t e IV D-57 0 3 /20 1 0 / {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima e Robert Galliker; cancelliera Vera Riberti. A., nato il (...), alias B., nato l'(...), alias C._______, nato l'(...), Moldavia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 agosto 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

D-57 0 3 /20 1 0 Visiti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera; l'esame radiologico della mano al quale il ricorrente è stato sottoposto in data 16 luglio 2010 ed il relativo rapporto; i verbali d'audizione del 26 luglio 2010 – durante la quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al risultato dell'esame osseo e al giudizio secondo cui esso è maggiorenne – rispettivamente del 5 agosto 2010; il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 5 agosto 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. ri- sultanze processuali); il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 12 agosto 2010); copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 agosto 2010; l'ordinanza del TAF del 13 agosto 2010 con la quale ha trasmesso copia del ricorso all'UFM invitandolo ad inoltrare una risposta al gravame entro il 30 settembre 2010; le osservazioni al ricorso dell'UFM del 20 agosto 2010 (data d'entrata 23 agosto 2010); l'ordinanza del TAF del 24 agosto 2010, notificata al ricorrente il 3 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali) con la quale è stato concesso a quest'ultimo un termine fino all'8 settembre 2010 per introdurre un atto di replica, come pure un eventuale certificato medico attuale; che il ricorrente non ha presentato alcun atto di replica né un eventuale certificato medico; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; Pagi na 2

D-57 0 3 /20 1 0 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal- la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu- gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di aver 17 anni e di essere originario della Moldavia, con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 1); che egli ha affermato di essere espatriato il 22 giugno 2010 poiché nel suo Paese non avrebbe più nulla e che, dopo la morte della madre avvenuta un anno or sono, egli non avrebbe avuto più motivo di restare in Moldavia (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 5 e seg. e verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 2); che egli ha inoltre raccontato che la sua casa sarebbe crollata a causa della pioggia e che in seguito non sarebbe riuscito ad ottenere l'aiuto necessario per poter provvedere al suo sostentamento (cfr. verbale Pagi na 3

D-57 0 3 /20 1 0 d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6); che egli ha altresì confermato che non avrebbe mai avuto problemi né con le autorità né con terze persone del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6); che nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha dichiarato la Moldavia Paese sicuro e, dall'altro lato, ha ritenuto che il richiedente non avrebbe fatto valere alcuna persecuzione statale o da parte di terzi e che le dichiarazioni riguardo alla condizione di indigenza asserita dall'interessato non sarebbero verosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, secondo l'UFM il racconto del richiedente sarebbe stato vago, illogico e privo di precisazioni quali ad esempio le date della morte dei genitori, del crollo del tetto della di lui casa, come pure di dettagli circa la ricerca di aiuto pubblico data la sua indigenza; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do- manda rinviando all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, in limine al gravame, l'insorgente ha censurato la mancanza di motivazione nella decisione impugnata riguardo al fatto di averlo ritenuto maggiorenne; che egli ha contestato all'UFM di aver proceduto a delle audizioni approssimative e di non aver accolto le domande suggerite dal rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) in sede di seconda audizione; che secondo il ricorrente l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo, in quanto esisterebbero indizi di persecuzione non manifestamente infondati e rilevanti, quantomeno per il riconoscimento dell'ammissione provvisoria; che, infine, egli allega dei problemi di salute, segnatamente una continua tosse; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda e, qualora non fosse riconosciuto come rifugiato, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo; Pagi na 4

D-57 0 3 /20 1 0 che, invitato da codesto Tribunale a presentare una risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che, circa la questione dell'età dell'interessato, la minorità asserita sarebbe stata approfondita nel corso della prima audizione e ritenuta manifestamente inverosimile, concedendo al ricorrente in questa occasione il diritto di esprimersi al riguardo; che, in particolare, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'autore del gravame non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minor età, non avendo presentato alcuna prova o documento valido a sostegno della stessa, nonché avendo fornito dichiarazioni vaghe e superficiali riguardo al possesso di documenti d'identità e al certificato di nascita, alle generalità e decessi dei genitori, come pure sul proprio percorso scolastico; che l'autorità inferiore ha pertanto considerato inverosimile la minor età allegata dal richiedente ed ha, di conseguenza, ritenuto quest'ultimo maggiorenne, visti e considerati per sovrabbondanza l'aspetto fisico dello stesso e il risultato dell'esame osseo; che per queste ragioni l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, quanto alle domande suggerite dal ROA non accolte in sede di seconda audizione ("Quanti anni ha?" e "Come si sente?") l'UFM non le avrebbe accolte poiché, da un lato, la questione dell'età sarebbe già stata stata chiarita nella prima audizione e, dall'altro lato, poiché la domanda sullo stato di salute del richiedente sarebbe stata posta all'inizio dell'interrogatorio e che l'audizione si sarebbe svolta regolarmente, come emergerebbe peraltro dall'allegato del ROA; che, infine, circa lo stato di salute asserito dal richiedente nel gravame, detto Ufficio rileva che degli eventuali problemi di tosse non sarebbero mai stati menzionati in occasione delle audizioni e che, d'altronde, dagli atti non emergerebbe alcun problema medico; che, in conclusione, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame; che, per inciso, l'autorità inferiore ha indicato di aver omesso, nella decisione del 5 agosto 2010, di argomentare il fatto di ritenere l'insorgente maggiorenne; che a seguito dell'ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 24 agosto 2010, l'insorgente non ha presentato alcun atto di replica né un eventuale certificato medico circa il suo stato di salute; che quo alla censura della violazione dell'obbligo di motivare, derivante dal diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera del Pagi na 5

D-57 0 3 /20 1 0 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), si osserva che tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_646/2008); che la violazione del diritto di essere sentiti deve essere esaminata d'ufficio ed implica di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata); che eccezionalmente un'eventuale violazione può essere sanata se l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fron- te ad un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a); che va inoltre sottolineato che secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia costituzionale nella misura in cui tale agire rappresenterebbe uni- camente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi in- conciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata); che codesto Tribunale rileva pertanto che nella fattispecie il diritto di essere sentito in merito al fatto di ritenere l'interessato maggiorenne – il quale aveva peraltro già potuto esprimersi al riguardo in occasione dell'audizione del 26 luglio 2010 – è da ritenersi sanato in questa sede, le condizioni suesposte essendo in effetti adempiute; che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; Pagi na 6

D-57 0 3 /20 1 0 che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30, consid. 6.4.1. segg.); che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età; che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità o qualsivoglia altro documento che avrebbe potuto attestare la sua minor età; che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità e del certificato di nascita (cfr. verbale d'audizione del 26 luglioo 2010, pagg. 4 seg.); che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago ed ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia; che, infatti, egli, nato a suo dire l'(...), ha affermato di aver frequentato nove anni di scuola, ma non ha saputo precisare né quando avrebbe smesso, né che scuola avrebbe frequentato o a che età l'avrebbe cominciata (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 2 segg.); che, in aggiunta, il ricorrente non è stato nemmeno in grado di indicare la data di morte dei suoi genitori o quanti anni egli aveva quando suo padre è deceduto; che, anche per quanto attiene alla morte della madre – avvenuta a suo dire l'anno scorso – il ricorrente si è limitato a dichiarare che sarebbe morta di cancro senza però sapere dove (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 3 seg.); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose e contraddittorie – su punti essenziali del ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità; Pagi na 7

D-57 0 3 /20 1 0 che, in siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso, sono superflue ed irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età; che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione sommaria del 26 luglio 2010, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman- da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe- derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in- serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del- l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: essa comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c aa; GICRA 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2 consid. 4.3; GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3); che, visto l'inserimento della Moldavia (ad eccezione della Transnistria) a partire dall'8 dicembre 2006 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una pre- sunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; Pagi na 8

D-57 0 3 /20 1 0 che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre- sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, a mente di questo Tribunale, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza e soprattutto rilevanti nel quadro di eventuali motivi d'asilo, o ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, relativi alle circostanze di vita del ricorrente in Moldavia; che va preliminarmente ricordato che l'insorgente non ha allegato alcuna persecuzione da parte di terzi o di autorità statali in patria (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6); che, per di più, quanto alla sua condizione d'indigenza, egli ha reso dichiarazioni vaghe e illogiche su punti essenziali del suo racconto; che basti rilevare, come detto in precedenza, che egli non ha saputo fornire le date esatte di morte dei genitori e che, in particolare per quanto attiene la morte della madre, egli avrebbe semplicemente detto che sarebbe morta di cancro ma senza fornire alcun dettaglio complementare e senza neppure ricordare la data del funerale (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 3 e seg. e verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 2); che, oltre a ciò, considerato un tale tragico evento, risulta piuttosto illogico che egli abbia dichiarato di aver litigato con la sola parente che gli resterebbe in Moldavia, ovvero la zia materna (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 5 agosto 2010, apg. 3); che, inoltre, avendo egli stesso dichiarato di aver lavorato come bracciante agricolo sin dalla giovane età, permetterebbe di concludere ch'egli possa almeno provvedere al suo sostentamento vitale; che, sia come sia, quanto all'aiuto pubblico che avrebbe chiesto al proprio comune, egli si è limitato a dichiarare che questo gli sarebbe stato rifiutato sulla base di una semplice domanda orale e senza neppure riempire un eventuale formulario in merito a una tale richiesta (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6 e Pagi na 9

D-57 0 3 /20 1 0 verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 3); che, infine, il ricorrente è stato pure estremamente superficiale circa la perdita della sua proprietà, limitandosi a raccontare che sarebbe caduto il tetto della casa, senza nemmeno riuscire ad indicare la data esatta di un tale significativo evento quale la perdita della propria abitazione (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 3); che, nell'insieme, l'insorgente non è riuscito a fornire alcuna spiegazione credibile riguardo il suo racconto, oppure chiarire le lacune sollevate dall'UFM; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de- sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Moldavia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed imme- diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvag- uardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem- bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana- mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Moldavia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pag ina 10

D-57 0 3 /20 1 0 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dell'insorgente; che, infatti, egli è giovane e vanta una certa formazio- ne scolastica, avendo frequentato nove anni di scuola ed avendo pure lavorato come bracciante agricolo (cfr. verbale d'audizione del 26 lu- glio 2010, pag. 2); che, inoltre, egli dispone in patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di almeno una zia materna (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 1 e 3), oltre ad altre persone di cui non si può escludere l'esistenza, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto; che quo ai problemi di salute asseriti dal ricorrente, segnatamente una continua tosse invocata nel gravame, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che egli non possa ottenere le cure mediche necessarie in patria; che, oltre a ciò, essi sono rimasti semplici allegazioni non corroborate da un attuale e circostanziato certificato medico; che, sia come sia, non si evince dagli atti di causa eventuali problemi di salute che potrebbero giustificare, alla luce della giurisprudenza vigente al riguardo, un'eventuale ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite- nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi- lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; Pag ina 11

D-57 0 3 /20 1 0 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che ne discende che l'UFM non ha violato il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che in casu il diritto di essere sentito del ricorrente è stato sanato in sede ricorsuale ma, nel merito, il ricorrente è soccombente per il che non si prelevano spese di giustizia (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 3/1998, p. 118) che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo a pagina seguente) Pag ina 12

D-57 0 3 /20 1 0 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) -E._______ (in copia) Il presidente del collegio:La cancelliera: Daniele CattaneoVera Riberti Data di spedizione: Pag ina 13

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