B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5639/2023

S e n t e n z a d e l 2 1 m a r z o 2 0 2 4 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Basil Cupa, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Adriano Alari.

Parti

A._______, nato (...), Turchia, patrocinato da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2023 / N (...).

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Fatti: A. L’interessato, di nazionalità turca, ha presentato una domanda d’asilo, con i genitori e la sorella oggetto di una procedura parallela ([...]), in Svizzera il (...) maggio 2023 (cfr. atti SEM n. [{...}]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati “Eurodac”, il richiedente aveva già depositato una domanda d’asilo in Croa- zia il (...) maggio 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1). C. In data (...) giugno 2023, si è svolto con il summenzionato interessato il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto SEM n. 12/3). In tale contesto, quest’ultimo ha espresso la propria contrarietà nel farvi ri- torno. A suo dire, sarebbe stato, insieme ai genitori ed alla sorella mino- renne, maltrattato dalle forze di polizia. D. Alla luce del summenzionato riscontro, in data (...) giugno 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 13/5). E. Il (...) gennaio 2022 la Croazia ha espressamente accettato di riprendere in carico l’interessato sulla base dell’art. 20 par 5 del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 16/2). F. Con decisione del 9 ottobre 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 19/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel

D-5639/2023 Pagina 3 contempo il trasferimento del richiedente dalla Svizzera verso la Croazia come pure incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione del trasferimento. G. Il (...) ottobre 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 17 ottobre 2023), l’interessato è insorto contro la precitata decisione chiedendo preli- minarmente la congiunzione con la procedura (...), la sospensione in via supercautelare dell’esecuzione del trasferimento, la concessione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso, in via principale l’annullamento della sindacata decisione ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esame nazionale della domanda d’asilo; in subordine egli ha invece chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, il ricorrente ha proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del rela- tivo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. H. Il (...) ottobre 2023 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via super- cautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

D-5639/2023 Pagina 4 federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Il ricorrente chiede, preliminarmente, che la propria procedura di ricorso venga congiunta in ragione della sua interdipendenza con quello dei genitori e della sorella minorenne (inc. [...]) (cfr. ricorsi del [...] ottobre 2023, pag. 2). 4.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferi- mento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 4.3 Nella presente disamina, il ricorrente risulta essere il figlio maggiorenne e rispettivamente fratello dei ricorrenti nella procedura dinanzi il Tribunale (...). Gli stessi hanno affrontato il percorso migratorio quale famiglia, pre- sentando le rispettive domande d’asilo negli altri stati Dublino insieme. Tut- tavia i fatti non collimano integralmente tra le due procedure, in particolare le problematiche che affliggono la sorella minorenne concernono unica- mente una delle due procedure. 4.4 Per questi motivi, il Tribunale non ritiene giudizioso congiungere le summenzionate procedure. La richiesta formulata in tal senso dai ricorrenti nel loro gravame deve pertanto essere respinta. 5. 5.1 L’ insorgente, nel proprio ricorso, lamenta dapprima un mancato accer- tamento circa il benessere superiore della sorella minorenne oggetto della procedura parallela oltre che un accertamento incompleto dei fatti circa il profilo medico della sorella. Inoltre l’autorità inferiore non avrebbe sufficien- temente acclarato le carenze del sistema d’accoglienza croato. I primi due aspetti non si riferiscono alla fattispecie che qui ci occupa e non verranno pertanto trattati.

D-5639/2023 Pagina 5 5.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore verranno esaminate d’ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 con- sid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; sentenza del Tribunale D-1549/2017 del 2 maggio 2018 [parzialmente pub- blicata quale DTAF 2019 VI/6] consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 5.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.4 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: HÄNER/WALDMANN, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l’au- torità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supple- mentari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241).

D-5639/2023 Pagina 6 5.5 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il di- ritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenze del Tribunale D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (“antizipierte Beweiswürdigung”), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 144 V 361 E. 6.5; DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 set- tembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 mag- gio 2011 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 con- sid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 5.6 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., in particolare 3.144, pag. 241) e tornano ap- plicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). Nel caso in parola, il fatto solo che il ricorrente nel gravame non concordi con l’apprezzamento esposto dall’autorità inferiore nel provvedimento sin- dacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali cen- sure in realtà l’insorgente intende ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla com- petenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d’asilo del ricorrente sia riguardo all’applicazione della clausola di sovranità e alla presenza di carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza croato. Queste ultime questioni verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tali cen- sure, dal profilo formale, sono da respingere. 6. 6.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back),

D-5639/2023 Pagina 7 come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croa- zia il (...) maggio 2023 (cfr. atti SEM n. 8/2). Nell’ambito del colloquio Du- blino effettuato dal ricorrente, quest’ultimo ha indicato di non sapere se ab- bia o meno depositato una domanda d’asilo in Croazia. Su tali presupposti, in data (...) giugno 2023 la SEM ha presentato una domanda di ripresa in carico sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III alle omologhe croate (cfr. atti SEM n. 13/5). Quest’ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richie- sta di ripresa in carico del ricorrente, oltre che dei genitori e della sorella minorenne nell’ambito della procedura parallela, in data (...) luglio 2023, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull’ art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 16/2). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di determi- nare la competenza per la trattazione della domanda d’asilo. 6.3 Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza delle auto- rità croate per la trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti. 6.4 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente.

D-5639/2023 Pagina 8 6.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1°febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento ai propri timori, a sentenze di tribunali esteri e a rapporti di organizzazioni non governative, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingi- mento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando il ricorrente in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 6.6 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l’autorità in- feriore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei ri- chiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

D-5639/2023 Pagina 9 7.2 L’ insorgente, nel proprio ricorso, si prevale dello stato di salute della sorella minorenne, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinun- ciare al suo trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, egli ritiene come le violenze che avrebbero perpetrato le autorità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell’applicazione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta UE. 7.3 Nel caso in esame i maltrattamenti che il ricorrente – e la sua famiglia – ha addotto di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia non risul- tano conferenti dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU, art. 4 Carta UE o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste al- cuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell’insorgente rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in situazione ir- regolare su suolo croato nella zona di frontiera. Inoltre il Tribunale non ha alcuna ragione – neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall’in- sorgente – di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale l’insorgente potrà indirizzarsi per denunciare l’agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l’eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in al- cun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile da- gli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espressa- mente la sua ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua do- manda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parla- mento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che egli non avrebbe avuto ac- cesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato o non l’avrà in futuro. Non si evince peraltro, né dagli atti all’incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua

D-5639/2023 Pagina 10 vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono pertanto atte ad inficiare tale conclusione. 7.4 Il ricorrente, il quale dopo essere stato registrato dalle autorità di polizia croate ha proseguito il proprio viaggio in direzione della Svizzera, non ha allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni mate- riali d’accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’acco- glienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva acco- glienza) e che non potrebbe beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i propri diritti, nel caso in cui sollevasse l’eventuale loro violazione, che ap- partiene a lui, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.5 7.5.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposh- vili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg., DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne lo stato valetudinario dell’insorgente, si constata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli non ha allegato di avere problemi di salute. Dagli atti all’incarto, non sono rilevabili visite mediche. 7.5.2 Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribu- nale, in linea di principio ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se il ricorrente dovesse necessitare di cure o trattamenti medici, potrà senz’altro fare capo all’infrastruttura me- dica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti rice- vano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le

D-5639/2023 Pagina 11 prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Va, infine, rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicote- rapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). 7.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l’au- torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprez- zamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 8. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia confor- memente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 9. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il (...) ottobre 2023 deca- dono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

D-5639/2023 Pagina 12 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5639/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La richiesta di congiunzione delle procedure (...) e D-5639/2023 è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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Entscheidungsdatum
20.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026