B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-5555/2014
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 5 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A., nato il (...), Tunisia, alias B., nato il (...), Bosnia e Erzegovina, alias C._______, nato il (...), Tunisia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 agosto 2014 / N (...),
D-5555/2014 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, unitamente ai figli ed alla moglie, ha presentato in Svizzera in data 16 settembre 2009, i verbali d'audizione del richiedente del 7 ottobre 2009 (di seguito: ver- bale 1) e dell'11 febbraio 2010 (di seguito: verbale 2), la sentenza del Pretore di D._______ del (...) 2014 che ha sciolto per di- vorzio, il matrimonio dell'interessato e di E._______, la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 28 agosto 2014, notificata al richiedente in data 29 agosto 2014 (cfr. avviso di ricevimento), il ricorso del 29 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 30 settembre 2014), con il quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione avversata e in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provviso- ria; egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripe- tibili, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 7 ottobre 2014 che respingeva la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali e invitava il ricor- rente a versare un anticipo di CHF 600.– entro il 22 ottobre 2014, il tempestivo versamento dell'anticipo spese avvenuto il 22 ottobre 2014, l'ordinanza del Tribunale del 29 ottobre 2014 che invitava l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, le osservazioni dell'UFM del 20 novembre 2014, trasmesse per informa- zione al ricorrente senza possibilità di replica, ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza,
D-5555/2014 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi- mento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana; che, pertanto, la pre- sente sentenza può essere redatta in italiano, che ciò è oltretutto giustificato dal fatto che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAsi la decisione dell'UFM avrebbe dovuto essere notificata in italiano essendo il richiedente attribuito al cantone Ticino; che solo eccezionalmente l'UFM può derogare a tale disposizione (art. 16 cpv. 3 LAsi); che nella fattispecie egli è rappresentato e la censura della lingua non è stata sollevata dal rap- presentante; che pertanto, non si giustifica la cassazione del giudizio liti- gioso per il semplice fatto che è stata redatta in francese (cfr. DTAF 2013/23 consid. 5; Giurisprudenza ed informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 11.2 pag. 196), ma che ciò non significa che l'UFM abbia tutta la latitudine di prendere le sue decisioni in una lingua che non sia quella stabilita dalla regola primaria giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998; che giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie,
D-5555/2014 Pagina 4 che non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni tran- sitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, il nuovo diritto è applicabile, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato e cresciuto a Tunisi (cfr. verbale 1, pag. 1), che nel 1987 sarebbe espatrio in Italia dove avrebbe vissuto fino al 1993 e poi in Bosnia dove avrebbe vissuto fino al 1998; che in Bosnia avrebbe sposato una vedova bosniaca e grazie al matrimonio nel 1995 avrebbe ac- quisito la cittadinanza bosniaca; che nel 1998 si sarebbe trasferito in Tur- chia con la famiglia fino al 2007 (cfr. verbale 1, pag. 2), che mentre si trovava in Turchia le autorità bosniache gli avrebbero revo- cato la cittadinanza bosniaca e di conseguenza egli non avrebbe più potuto far rientro in Bosnia; che in caso di allontanamento in Tunisia rischierebbe di venire incarcerato, poiché avrebbe vissuto in Bosnia durante la guerra (verbale 1, pagg. 2 e 8-9; verbale 2, D38, pag. 5), che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato non rilevanti i motivi d'asilo del richiedente poiché non avrebbe reso verosimile di avere un ti- more fondato di subire delle persecuzioni future, che in particolare, il timore di venire arrestato, incarcerato e torturato in caso di ritorno in Tunisia dovuto al fatto di aver soggiornato in Bosnia du- rante la guerra non sarebbe fondato, in primo luogo poiché dal gennaio 2011 con la caduta dell'allora presidente Ben Ali e il cambio di regime la situazione in Tunisia sarebbe migliorata; che lo stesso anno si sono tenute delle elezioni democratiche e da dicembre 2011 la Tunisia disporrebbe di un governo democratico e nel 2014 si potrebbe constatare che numerosi gruppi islamici farebbero parte integrante dell'assemblea nazionale; che, di
D-5555/2014 Pagina 5 conseguenza, non ci sarebbe più il regime dittatoriale descritto dal richie- dente; che, in secondo luogo, l'interessato non avrebbe mai avuto né delle attività politiche né dei problemi con le autorità tunisine; che per di più, non avrebbe partecipato attivamente alla guerra in Bosnia poiché vi si sarebbe recato per trovare una donna da sposare; che inoltre, nei mezzi di prova allegati a sostegno della domanda d'asilo egli non sarebbe neppure men- zionato; che infine, l'UFM non disporrebbe di nessun indizio serio e con- creto che indicherebbe l'esistenza di un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti; che pertanto, egli non avrebbe reso verosimile di essere o di essere in futuro l'oggetto di persecuzioni per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, che di conseguenza l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronun- ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che avendo divorziato dalla si- gnora E._______, non vi sarebbero disposizioni legali che si opporrebbero al suo ritorno in Tunisia; che nel ricorso l'insorgente ha contestato le conclusioni dell'autorità infe- riore; che sarebbe soprattutto incomprensibile la dispensa dell'autorità in- feriore dell'analisi della verosimiglianza delle sue allegazioni; che il ricor- rente avrebbe prodotto dei mezzi di prova che dimostrerebbero che diverse persone nella sua situazione sarebbero state arrestate e torturate dopo es- sere rientrate in Tunisia; che di fronte a tali mezzi di prova l'UFM non avrebbe potuto esimersi dall'effettuare l'esame della verosimiglianza; che il fatto di non aver avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine al momento dell'espatrio e non aver partecipato ad attività politiche non po- trebbe escludere che egli possa avere oggi dei problemi concreti; che inol- tre i problemi dell'insorgente con le autorità tunisine sarebbero legati alla sua scelta di recarsi in Bosnia negli anni della guerra e di aver sposato una donna bosniaca; che pertanto sarebbe evidente che l'argomento per cui prima della partenza dalla Tunisia nel 1987 non avrebbe avuto problemi con le autorità non avrebbe alcun fondamento, poiché nel 1987 non era ancora stato in Bosnia; che alla luce di questi elementi, l'UFM non poteva dunque di esimersi dal verificare la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente; che da questo punto di vista la decisione avversata dovrebbe essere annullata in quanto priva di motivazione, che anche in merito all'esecuzione dell'allontanamento il ricorrente ha con- testato la decisione avversata; che infatti, non potrebbero essere esclusi degli eventuali problemi in caso di rinvio in Tunisia; che malgrado il regime sia cambiato non si vedrebbe ancora uno spiraglio di pace; che l'UFM non
D-5555/2014 Pagina 6 terrebbe poi in considerazione un aspetto importante, ovvero la presenza dei figli del ricorrente in Svizzera; che quest'ultimi sarebbero infatti stati ammessi provvisoriamente in Svizzera con la loro mamma; che malgrado il divorzio egli continuerebbe ad intrattenere rapporti con i figli, li vedrebbe regolarmente e sarebbe affettivamente legato ad essi; che un rinvio verso la Tunisia impedirebbe dunque al ricorrente di intrattenere rapporti perso- nali con i figli e sarebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU e la Convenzione sui diritti del fanciullo; che pertanto il ricorrente dovrebbe almeno essere ammesso provvisoriamente in Svizzera, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione avversata, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, che con osservazioni del 20 novembre 2014, trasmesse al ricorrente per informazione, l'UFM ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame ritenendo che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare l'apprez- zamento, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte- nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte- grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che preliminarmente va rilevato che come rettamente ritenuto nella deci- sione impugnata e come non contestato nel gravame, l'insorgente non ha motivi d'asilo a titolo originario; che invero, egli prima dell'espatrio dalla Tu- nisia avvenuto nel 1987 non ha avuto né problemi con le autorità tunisine né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 10), che circa la violazione dell'obbligo di motivare incorsa dall'UFM poiché ha valutato unicamente la rilevanza delle allegazioni inerenti ai motivi sogget- tivi insorti dopo la fuga e non ha analizzato la verosimiglianza delle stesse va rilevato quanto segue: in casu l'autorità inferiore ha ritenuto non rilevanti
D-5555/2014 Pagina 7 i motivi d'asilo dell'interessato poiché non ha conseguito provare o rendere verosimile di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa del suo soggiorno in Bosnia durante la guerra e a causa del suo matrimonio con una cittadina bosniaca, esimendosi dall'analizzarne la verosimiglianza; che per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo sono necessarie due condizioni cumulative: le allegazioni devono essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e devono essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che pertanto, a difetto di una delle due condizioni cumula- tive l'altra condizione può anche non venir analizzata; che ciò corrisponde al caso di specie, invero quand'anche i motivi d'asilo fossero stati analizzati e ritenuti verosimili, le allegazioni non erano comunque rilevanti; che per- tanto, facendo difetto già una delle due condizioni cumulative, è a giusto titolo che l'UFM ha potuto esimersi dall'analizzare la verosimiglianza dei motivi d'asilo; che di conseguenza, l'UFM non ha violato l'obbligo di moti- vazione, la decisione avversata è debitamente motivata, invero l'autorità inferiore ha preso in considerazione i mezzi di prova allegati e non li ha ritenuti atti a provare o rendere verosimile il timore allegato dal richiedente; che egli non è menzionato in nessuno di questi mezzi di prova, non ha partecipato attivamente alla guerra e non è inoltre mai stato attivo politica- mente; che per tutte queste ragioni, la censura ricorsuale sulla violazione dell'obbligo di motivare va deserta, che a titolo abbondanziale, quand'anche non contestato nel gravame, il Tribunale rileva che come rettamente considerato nella decisione impu- gnata, l'insorgente non ha conseguito provare o rendere verosimile di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future in Tunisia; che in primo luogo, i mezzi di prova allegati a sostegno della domanda d'asilo trattanti casi di incarcerazioni di persone ritornate in Tunisia dopo aver vis- suto in Bosnia durante la guerra, oltre a non essere attuali, non sono com- parabili alla fattispecie; che, invero, a differenza del caso in disamina, tali arresti sono avvenuti tutti sotto il regime dell'ex-presidente tunisino Ben Ali; che dal gennaio 2011, con la caduta dell'allora presidente e il cambio di regime, la situazione in Tunisia è migliorata: che la Tunisia sta compiendo un processo di transizione democratica, sta smantellando le strutture op- pressive del vecchio regime e sta mettendo in atto un sistema democratico; che alcuni casi di trattamenti illegali sono ancora conosciuti, tuttavia non ci sono elementi che provano che gli islamici ne siano sistematicamente il bersaglio (cfr. sentenza della CorteEDU Al Hanchi contro Bosnia e Erzego- vina del 15 novembre 2011, 48205/09, pagg. 15-16 § 43-44); che inoltre, il ricorrente non ha partecipato alla guerra, non è mai stato attivista politico e non è citato nei mezzi di prova allegati; che oltretutto, le dichiarazioni
D-5555/2014 Pagina 8 degli amici allegate quali mezzi di prova costituiscono delle mere afferma- zioni di parte; che, pertanto, in assenza di indizi contrari, il ricorrente non ha un timore fondato di subire delle persecuzioni future rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che pertanto, la conclusione ricorsuale che chiedeva l'annullamento della decisione per violazione dell'obbligo di motivare va deserta e sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione- volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge- neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) (cfr. sentenza della CorteEDU Al Hanchi contro Bosnia e Erzegovina del 15 novembre 2011, 48205/09, pagg. 15-16 § 43-44 e anche supra pag. 7), che altresì, per quanto concerne la presenza dei figli dell'insorgente in Sviz- zera va rilevato quanto segue: l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost.,
D-5555/2014 Pagina 9 di principio non costituiscono un ostacolo all'esecuzione dell'allontana- mento; che tuttavia, seppure tali disposizioni non garantiscono il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1), che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non sol- tanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1; 2013/49 consid. 5.2; 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti); che ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio op- pure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti), che nella fattispecie, i figli dell'insorgente – unitamente alla loro madre – sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera dal (...) settembre 2014 per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Bosnia, che avendo l'ammissione provvisoria unicamente un carattere provvisorio (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a/bb; DTAF 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferi- menti), essi non dispongono dunque di un diritto di residenza assicurato in Svizzera, che inoltre, a prima vista, neppure la condizione dell'esistenza di una rela- zione stretta ed effettiva dell'insorgente con i suoi figli appare adempiuta nel caso in disamina; che invero, la relazione con un figlio maggiorenne beneficia della protezione dell'art. 8 CEDU soltanto a condizione che sia dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza altri che le- gami affettivi normali (cfr. sentenza della CorteEDU M.P.E.V. contro Sviz- zera dell'8 luglio 2014, 3910/13, pag. 7 § 31 e relativi riferimenti); che tale non appare essere il caso nella fattispecie, che per quanto attiene alla relazione tra il ricorrente ed il figlio minorenne, nella fattispecie tredicenne, l'art. 8 CEDU potrebbe entrare in considera- zione qualora la relazione sia intatta e ciò anche se al padre non è stata attribuita l'autorità o la custodia parentale (cfr DTF 120 Ib 1 consid. 1d); che nella fattispecie, tali condizioni non appaiono adempiute; che né dagli atti,
D-5555/2014 Pagina 10 né dal gravame risultano elementi che permettono di stabilire una relazione intatta, con dei legami famigliari molto forti affettivamente e economica- mente (cfr. DTF 120 Ib 1 consid. 3c); che invero essi non vivono insieme ed il padre, non risulta versi alimenti al figlio (cfr. convenzione di divorzio pag. 2), che sia come sia, facendo in ogni caso difetto una delle due condizioni cumulative, ovvero il diritto di presenza assicurato in Svizzera, la questione dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva dell'insorgente con i figli può essere lasciata aperta, che infine, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse superiore del minore di poter intrattenere dei rapporti personali e diretti con i figli sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novem- bre 1989 (RS 0.107), poiché, da giurisprudenza costante, neppure questa convenzione fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3), che in limine, va pure rilevato che l'insorgente avrà la possibilità di intratte- nere dei rapporti personali con i figli ed esercitare il suo diritto di visita an- che dalla Tunisia; che invero, non è indispensabile che il genitore viva nello stesso Paese del figlio (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a), che per tutti questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è am- missibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che inoltre, la situazione vigente in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che per di più si trova nella favorevole situazione di avere esperienza pro- fessionale quale idraulico ed elettricista e di avere una rete sociale nel Paese d'origine, ritenuto che vi risiedono il padre, i fratelli e diverse zii (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5), che, in aggiunta, nel gravame il ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
D-5555/2014 Pagina 11 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que- relata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 22 ottobre 2014, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
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(dispositivo alla pagina seguente)
D-5555/2014 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 22 ottobre 2014. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: