B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-5549/2015
S e n t e n z a d e l 18 s e t t e m b r e 2 0 1 5 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A., nato il (...), alias B., nato il (...), Nigeria, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione della SEM del 2 settembre 2015 / N [...].
D-5549/2015 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 1° maggio 2015 in Svizzera, i verbali d'audizione del 13 maggio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 2 settembre 2015 (di seguito: verbale 2); il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 2 settembre 2015, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A 15/1), con la quale la Segreteria di Stato non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, il ricorso del 9 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 settembre 2015) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, qualora non gli fosse concesso l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 settembre 2015, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se
D-5549/2015 Pagina 3 l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3 pag. 568), che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che avrebbe lasciato la Nigeria il 26 dicembre 2014 oppure a fine marzo 2015 per problemi di ordine economico e di salute (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e 8 e verbale 2, pagg. 5 seg.), che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che nonostante la sua domanda non si fondi su motivi politici egli meriterebbe la protezione da parte della Svizzera giacché avrebbe problemi economici e di salute, documentando inoltre il suo prossimo appuntamento, previsto l'8 ottobre 2015, dalla Dottoressa D._______, che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici,
D-5549/2015 Pagina 4 che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni (cfr. sentenza del TF 2A.458/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.3 con ulteriori rinvii); che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati), che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico e di salute, ovvero al peggioramento degli affari della sua attività di commerciante, al problema dermatologico e alla depressione (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che tali motivi, come manifestamente
D-5549/2015 Pagina 5 riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Nigeria possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che nonostante si siano registrati episodi di violenza, la situazione in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che egli ha una buona formazione ed ha un'esperienza decennale come commerciante e gode di una buona rete sociale e famigliare in patria (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 4), che, come correttamente rilevato dalla SEM, egli potrà rivolgersi nuovamente ai servizi medici nel Paese d'origine per ricevere le cure necessarie, che, infatti, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria; che, in effetti, come si può evincere dalla cronistoria sullo stato di salute del ricorrente e dai mezzi di prova depositati agli atti, in Nigeria ha già intrapreso una cura contro la depressione ed in Svizzera
D-5549/2015 Pagina 6 ha potuto trattare il problema dermatologico (cfr. verbale 2, pagg. 2-4); che peraltro non può essere motivo d'inesigibilità dell'allontanamento il solo motivo che al Paese d'origine o di provenienza lo standard di cure non è comparabile a quello svizzero (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2), che qualora fosse necessario, il ricorrente ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 e segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-5549/2015 Pagina 7 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5549/2015 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: