B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5343/2024

S e n t e n z a d e l 6 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Giulia Marelli, Contessina Theis, cancelliera Ambra Antognoli.

Parti

A._______, nato il (...), Guinea, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell’allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 16 agosto 2024.

D-5343/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino guineano dichiaratosi minorenne nato il (...), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 20 marzo 2024. Il 15 aprile successivo, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) una prima audizione per minorenni non accompagnati, a seguito della quale – otto giorni dopo – è stato sottoposto ad una perizia medico-legale per l’accertamento dell’età. Il 7 maggio 2024, il richiedente si è espresso per iscritto sulle conclusioni della perizia succitata nonché sull’intenzione della SEM di considerarlo maggiorenne. Il 17 maggio 2024, l’autorità inferiore ha registrato quale data di nascita dell’interessato il (...) (cfr. atti SEM 28/2).

Il 9 agosto 2024, conclusa la preliminare procedura Dublino, la SEM ha svolto un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. A sostegno della sua domanda, l’interessato ha sostanzialmente addotto di essere espatriato a causa delle difficoltà economiche vissute nel suo Paese d’origine che, in particolare, gli avrebbero impedito di proseguire con gli studi. Nel 2015 avrebbe lasciato l’abitazione familiare a B._______ – distrutta durante scontri etnici tra i Peul e i Malenke – per trasferirsi a C._______ presso un amico del padre, il cui figlio sarebbe espatriato con lui. Un secondo incen- dio, avvenuto tra il 2019 e il 2020 per le medesime ragioni, avrebbe poi distrutto anche l’abitazione dell’amico paterno. Dopo tale evento, la fami- glia si sarebbe trasferita a D., ma l’interessato sarebbe rimasto a C. presso alcuni vicini. Il richiedente ha poi dichiarato di essere alla ricerca di un futuro migliore, praticando ad esempio il calcio come pro- fessione, con l’intento di aiutare la propria famiglia. In caso di rimpatrio, teme di essere imprigionato dall’amico del padre, il quale lo riterrebbe re- sponsabile della presunta morte del figlio, espatriato dalla Guinea insieme a lui (cfr. atti SEM n. [...]-16/10 e 42/11). L’interessato ha versato agli atti (in copia) un certificato di nascita e una decisione giudiziaria di accerta- mento della sua data di nascita (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-2).

A.b In data 12 agosto 2024, la SEM ha modificato nel giorno (...) la data di nascita dell’interessato, considerandolo dunque – nuovamente – mino- renne (cfr. atti SEM 43/2).

A.c Con scritto del 14 agosto 2024, la rappresentante legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 13 ago- sto 2024 (cfr. atto SEM n. 46/3).

D-5343/2024 Pagina 3

B. Con decisione del 16 agosto 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e revocando l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

C. C.a Con ricorso del 27 agosto 2024, l’interessato insorge dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente all’annullamento della decisione succitata, alla modifica della sua data di nascita al (...), alla concessione dell’ammissione provvi- soria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli postula la restituzione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell’assistenza giudizia- ria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, protestando tasse e spese. Al gravame non sono stati ac- clusi nuovi mezzi di prova.

C.b Con decisione incidentale del 31 ottobre 2024, il giudice istruttore ha restituito l’effetto sospensivo al ricorso, concesso l’assistenza giudiziaria e invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, giunta al Tribunale il 13 novembre 2024. Il 4 dicembre successivo, l’insorgente ha formulato una replica, informando il Tribunale del decesso del padre. Il 12 dicembre 2024, la SEM ha presentato una duplica che è stata trasmessa all’insorgente per conoscenza il 18 dicembre successivo.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA, eccetto per il punto che segue.

1.3 Qualora la conclusione ricorsuale di riconoscimento della data di na- scita in conformità alle allegazioni dell'insorgente, sia intesa come rettifica (o modifica) della data di nascita registrata nel sistema d'informazione

D-5343/2024 Pagina 4 centrale sulla migrazione SIMIC (pt. 2 delle conclusioni), la stessa è irrice- vibile in quanto esula dall’oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato di- nanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del TAF A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento al punto posto in que- stione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per diri- merlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3 a ed. 2023, n. 14 segg. ad art. 7 PA; sentenze del TAF D- 4197/2022 del 19 gennaio 2023 consid 2.3; D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3).

1.4 Il Tribunale rileva inoltre che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera (punti 4 e 5 del dispositivo), nonostante richieda l’annulla- mento integrale della decisione avversata (cfr. ricorso, pagg. 5-10). L’og- getto del contendere si limita pertanto a tale questione giuridica.

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che il ricorrente non abbia reso verosimile la sua data di nascita (dichiarata al [...]). Quest’ultima non sarebbe anzitutto compatibile con i risultati della perizia medico-legale che concluderebbe, in particolare, per un’età minima di (...) anni – ovvero tre mesi in più rispetto a quella addotta. Inoltre, le allegazioni relative alla sua biografia, al suo contesto familiare e al percorso scolastico risulterebbero vaghe, inconsistenti e parzialmente contraddittorie, raffor- zando così i dubbi sull’età dichiarata. Il richiedente non avrebbe poi pre- sentato alcun documento d’identità. Pertanto, considerandolo comunque minorenne, la SEM ha stabilito la sua data di nascita al (...) (età minima accertata dai periti). Infine, l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto segnatamente che l’interessato non sarebbe esposto a concreti rischi di persecuzione o trattamenti inumani o degradanti, godrebbe di buona salute e disporrebbe di un sufficiente appoggio sociale in patria.

D-5343/2024 Pagina 5 4. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto della propria data di nascita, sostenendo che la SEM l’abbia arbitraria- mente modificata senza una base probatoria sufficiente. A tale riguardo, la perizia medico-legale dell’aprile 2024 non costituirebbe una prova determi- nante poiché non stabilirebbe un’età precisa, ma individuerebbe soltanto un intervallo di età media e stimerebbe la probabilità della minore età. Le dichiarazioni coerenti rese durante le audizioni, i mezzi di prova versati agli atti – il particolare il certificato di nascita – e la perizia medico-legale (che confermerebbe la sua minore età) corroborerebbero quindi l’età da lui indi- cata. In questo senso, la decisione impugnata sarebbe frutto di una viola- zione del principio inquisitorio, ciò che giustificherebbe il ripristino della data di nascita originariamente dichiarata oppure la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione (cfr. ricorso, pagg. 5-7).

4.2 4.2.1 In sede di risposta, l’autorità inferiore afferma di aver considerato de- terminante la perizia medico-legale per l’accertamento della data di na- scita, ritenendo che la sua importanza fosse accentuata dall’assenza di un documento d’identità e dall’inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’interessato. La SEM critica inoltre l’atteggiamento del ricorrente che, pur ritenendo attendibile la perizia in alcuni aspetti, ne contesta le conclu- sioni laddove smentisce l’età da lui indicata. L’attribuzione della data di na- scita non sarebbe quindi avvenuta in maniera arbitraria o immotivata.

4.2.2 Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie richie- ste di giudizio, sostenendo invece che la perizia offrirebbe solo una stima statistica dell’età, senza determinare una data di nascita conclusiva. Egli ribadisce poi l’importanza di considerare tutti gli elementi agli atti per ga- rantire una maggiore certezza giuridica, in particolare le allegazioni rese durante le audizioni, i mezzi di prova e il suo vissuto personale. In duplica, la SEM riafferma infine l’affidabilità della perizia in parola, sottolineando nuovamente che le allegazioni e i documenti presentati non apportereb- bero indizi significativi a sostegno dell’età dichiarata.

4.3 4.3.1 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2).

4.3.2 Nella procedura d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa

D-5343/2024 Pagina 6 deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Tuttavia, il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà, rispettivamente quanto l'amministra- zione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (cfr. artt. 13 PA e 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). In questo senso, la giuri- sprudenza ha stabilito che la persona richiedente l'asilo ha l'onere della prova riguardo alla sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.4). L’accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'au- torità inferiore. L’accertamento è invece inesatto allorquando quest’ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contrad- dizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 con- sid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).

4.3.3 La SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla que- stione dell’età di una persona richiedente d’asilo. Per giungere ad una de- terminazione al riguardo, essa deve basarsi sui documenti d’identità auten- tici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al qua- dro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia fami- liare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, può ordinare una pe- rizia medica volta alla determinazione dell’età (artt. 17 cpv. 3 bis e 26 cpv. 2 LAsi; art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.5). 4.4 4.4.1 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che la determinazione della data di nascita dell’insorgente non riveste un ruolo dirimente per il giudizio. Da un lato, la SEM lo ha infatti considerato minorenne, nonostante la modifica della sua data di nascita, rispettando tutte le disposizioni pro- cedurali a favore delle persone richiedenti d’asilo minorenni, segnatamente quella che impone un’adeguata rappresentanza legale (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; atti SEM n. 16/10, 26/4 e 42/11). D’altro lato, l’interessato è nel frat- tempo divenuto maggiorenne, sia in base alla data da lui dichiarata, sia a quella stabilita dall’autorità inferiore, escludendo così la necessità di

D-5343/2024 Pagina 7 considerare le tutele giuridiche a favore dei fanciulli nella valutazione sull’esecuzione dell’allontanamento (cfr. consid. 5.5 infra).

4.4.2 4.4.2.1 Ad ogni buon conto, l’accertamento svolto dalla SEM non presenta profili di criticità.

4.4.2.2 In primo luogo, l’insorgente non ha fornito alcun documento d’iden- tità – neppure in copia – suscettibile di comprovare, o quantomeno rendere verosimile, la sua effettiva data di nascita. Infatti, egli ha prodotto soltanto una copia del presunto certificato di nascita guineano (mdp SEM n. 1). Tut- tavia, per invalsa giurisprudenza, questo tipo di attestato non rientra nella nozione di documento d’identità di cui all’art. 1a lett. c OAsi 1 e, pertanto, assume un esiguo valore probatorio riguardo alla data di nascita (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6). Inoltre, l’autenticità degli elementi di sicurezza di tale documento è generalmente impossibile da verificare (cfr. sentenza del TF 1C_236/2023 del 1° settembre 2023 consid. 3.1.2.4; sentenze del TAF D-5337/2024 del 28 ottobre 2024 consid. 4.3.1; D-4815/2024 del 13 agosto 2024 consid. 6.4; D-1779/2024 del 28 maggio 2024 consid. 5.2). Anche la sentenza di accertamento della data di nascita del Tribunale di F._______ datata (...) 2024 (mdp SEM n. 2) non può ragionevolmente comprovare la data di nascita del richiedente, poiché non costituisce un documento uffi- ciale d’identità. Inoltre, essa è stata prodotta soltanto in copia, senza valide ragioni per la mancata presentazione degli originali (cfr. atto SEM n. 42/11 D75; ricorso, pagg. 5-7), circostanza che preclude una valutazione ade- guata dell’autenticità. Peraltro, la lettura digitale del codice QR indicato nella decisione in parola rimanda a una ricerca generale su Google intito- lata (...) dalla quale non è possibile ottenere alcuna informazione riguardo all’atto giudiziario in oggetto.

4.4.2.3 In secondo luogo, le vaghe dichiarazioni fornite dall’insorgente ri- guardo alla sua biografia non offrono elementi credibili a sostegno della data di nascita addotta. A titolo d’esempio, egli ha fornito delle informazioni discordanti sul proprio luogo di residenza: nel corso della seconda audi- zione ha affermato di non ricordare quando avrebbe lasciato B._______ per raggiungere C., mentre nella prima audizione aveva indicato il 2015 come anno del trasferimento (cfr. atto SEM n. 42/11 D11-12). Inter- rogato inoltre sulle persone che gli avrebbero offerto ospitalità a C., ha inizialmente parlato di un amico di suo padre, per poi riferirsi ad “amici” dello stesso (cfr. atti SEM n. 16/10 punti 2.01 e 7.02; n. 42/11 D16-21). Riguardo al suo percorso scolastico e professionale, l’insorgente ha poi dichiarato di non aver mai lavorato né frequentato la scuola a causa

D-5343/2024 Pagina 8 delle difficoltà economiche della famiglia – ad accezione della formazione coranica (cfr. atti SEM n. 16/10 punto 1.17.04; n. 42/11 D47, D60 e D69). Tuttavia, egli ha riferito che i suoi fratellastri frequentano attualmente la scuola pubblica (cfr. atto SEM n. 42/11 D57), contraddicendo così l’affer- mazione secondo cui la scolarizzazione gli fosse preclusa per motivi finan- ziari. Queste incongruenze narrative, non adeguatamente giustificate nel ricorso, contribuiscono quindi a rafforzare l’inverosimiglianza della data di nascita indicata dal ricorrente.

4.4.2.4 In terzo luogo, si osserva che la perizia medica ordinata dalla SEM – benché indichi la possibilità che il ricorrente fosse minorenne al momento degli accertamenti – stabilisce un’età minima di tre mesi superiore a quella dichiarata (cfr. atti SEM n. 3/2 e 23/17). Anche tale circostanza avvalora l’inverosimiglianza della data di nascita fornita dall’insorgente, come rile- vato peraltro dai periti stessi (cfr. atto SEM n. 23/17, pag. 5).

4.4.2.5 Considerando l’assenza di documenti d’identità, le incongruenze logiche su punti fondamentali del racconto nonché la sensibile discrepanza tra l’età minima stimata dai periti e quella dichiarata dal ricorrente, va quindi riconosciuto che, nello specifico, la perizia ordinata dalla SEM – fondata su esami medici multidisciplinari (ortopantomografia, radiografia della mano, tomografia computerizzata delle articolazioni sterno-clavicolari) – rappre- senta il criterio più autorevole e attendibile per determinare con verosimi- glianza preponderante la data di nascita dell’interessato. Pertanto, a fronte di un esame globale delle circostanze relative ad un fatto su cui incombe al ricorrente l’onere della prova (cfr. consid. 4.3.2 supra), si può ragione- volmente concludere ch’egli non abbia reso verosimile di essere nato il (...).

4.4.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che la SEM ha considerato tutte le cir- costanze fattuali per la valutazione dell’età dell’interessato, senza omettere l’amministrazione di un mezzo di prova rilevante o apprezzare in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova oppure fon- dare la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti di causa. Su questo punto, la richiesta di giudizio tendente all’annullamento della decisione impugnata al fine di disporre una nuova istruttoria risulta quindi infondata.

5.1 Nel merito, il ricorrente afferma sostanzialmente che l’esecuzione del suo allontanamento non sia ammissibile e neppure ragionevolmente esigi- bile. In particolare, la SEM si sarebbe limitata a constatare la sua buona

D-5343/2024 Pagina 9 condizione di salute e la possibilità di un reinserimento economico, senza tuttavia approfondire le effettive prospettive di reintegrazione in Guinea, né considerare adeguatamente il principio dell’interesse superiore del minore che imporrebbe un esame dettagliato del contesto familiare e delle condi- zioni di vita prima di disporre l’allontanamento. L’insorgente evidenzia inol- tre che il padre sarebbe impossibilitato a sostenerlo poiché invalido, mentre la matrigna avrebbe già dichiarato di non potersi più occupare di lui. Inoltre, i rapporti con l’amico di famiglia che in passato lo avrebbe ospitato si sa- rebbero deteriorati, poiché lo riterrebbe responsabile della morte del pro- prio figlio, escludendo così la possibilità di ricevere un suo supporto con- creto (cfr. ricorso, pagg. 8-10).

5.2 5.2.1 Nella sua risposta, la SEM sostiene segnatamente che non vi siano elementi concreti per ritenere che, in caso di rientro in Guinea, l’insorgente si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità. A tal proposito, evidenzia ch’egli è ormai maggiorenne e ha sempre beneficiato del sup- porto economico della sua famiglia, con la quale risulterebbe tuttora in con- tatto. Inoltre, i parenti che in passato lo hanno ospitato a C._______ avreb- bero già manifestato la volontà di continuare a prendersi cura di lui. La SEM contesta poi l’affermazione secondo cui la matrigna avrebbe dichiarato di non volersi più occupare di lui, sottolineando che il ricorrente ha semplice- mente ipotizzato che, essendo ormai adulto, gli venga richiesto un mag- giore contributo al sostentamento familiare. Avendo affrontato autonoma- mente un lungo viaggio, l’insorgente avrebbe infine dimostrato indipen- denza e capacità di adattamento, qualità che gli permetterebbero di reinte- grarsi senza difficoltà eccessive nella società guineana.

5.2.2 Con la replica, il ricorrente ribadisce di non disporre di una rete fami- liare o sociale effettiva in Guinea, circostanza che lo esporrebbe a una grave precarietà economica e sociale, senza un alloggio stabile né mezzi di sostentamento. Tale situazione sarebbe ulteriormente aggravata dalla mancanza di un'istruzione adeguata, che gli precluderebbe l’accesso al mercato del lavoro. Inoltre, la SEM avrebbe erroneamente considerato la matrigna come un punto di riferimento, nonostante i rapporti tra loro siano sempre stati distanti e la donna abbia dimostrato scarso interesse nei suoi confronti, specialmente dopo la morte del padre avvenuta in corso di pro- cedura. Infine, non potrebbe più contare sul supporto della famiglia che lo aveva ospitato a C._______, avendo perso ogni contatto con loro dopo la partenza. In duplica, la SEM riafferma invece l’esistenza di una rete di sup- porto in patria, posto comunque che, essendo in buona salute e ormai

D-5343/2024 Pagina 10 maggiorenne, l’insorgente potrebbe comunque adoperarsi autonoma- mente per il proprio sostentamento.

5.3 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Quando non è adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

5.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, l’insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non di- spone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi) – aspetto non contestato nel ricorso (cfr. C. b. supra). A fronte degli atti di causa, non v’è inoltre mo- tivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105; cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi con- tro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Guinea non risulta ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-4148/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 7.2.2). Quest’ultima risulta per- tanto ammissibile. 5.5 5.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

5.5.2 5.5.2.1 Nello specifico, va anzitutto osservato che in Guinea non vige at- tualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ri- guardante l’integralità del territorio che presume a priori l’esistenza di una messa in pericolo concreta di tutti i cittadini (cfr. sentenze del TAF D-7541/2024 del 23 gennaio 2025 consid. 8.3.1; D-4148/2024 consid. 7.4.1; D-4369/2024 del 28 ottobre 2024 consid. 9.4.1).

D-5343/2024 Pagina 11 5.5.2.2 Inoltre, il ricorrente non presenta motivi individuali ostativi che ren- dono inesigibile il suo allontanamento. Il Tribunale rileva infatti ch’egli è or- mai divenuto maggiorenne, escludendo così la necessità di una dettagliata valutazione delle tutele giuridiche previste dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Con- trariamente a quanto asserito nel gravame, non occorre quindi sincerarsi preventivamente ch’egli possa essere restituito al proprio contesto fami- liare oppure alloggiato altrove (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2; 2015/30 consid. 7.3). Va poi osservato che l’interessato è giovane, in buona salute (cfr. atto SEM n. 42/11 D5), senza figli a carico e dispone di una rete sociale in patria, in particolare la matrigna (con la quale ha sempre vissuto), i fra- tellastri residenti a D., nonché i benestanti amici di famiglia che lo hanno già mantenuto e accolto a C. (idem D18, D43-46, D54; atto SEM n. 16/10 punto 3.01). Su quest’ultimo punto, il Tribunale non ravvisa alcun elemento concreto per ammettere che, come sostenuto nel ricorso, la matrigna avrebbe già dichiarato di non potersi più occupare di lui e che i rapporti con gli amici di famiglia si sarebbero deteriorati. Del resto, i fra- tellastri dell’insorgente, con i quali l’interessato intrattiene un buon rapporto (cfr. atto SEM n. 16/10 punto 3.01), si trovano attualmente con la matrigna del ricorrente e frequentano la scuola pubblica che, eventualmente, po- trebbe accogliere anche lui (cfr. atto SEM n. 42/11 D57). Infine, il timore di essere imprigionato su segnalazione dell’amico del padre, che lo riterrebbe responsabile della morte del figlio durante il tragitto in mare (idem D62), non trova alcun riscontro concreto e risulta inverosimile poiché si basa esclusivamente su un'informazione appresa indirettamente dal padre (idem D64-66).

5.5.2.3 Nonostante l’assenza di una pregressa esperienza professionale, il richiedente non riscontrerà quindi difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa, scolastica e sociale nel suo Paese d’origine, posta in particolare la capacità di adattamento già dimostrata attraverso il suo percorso d’espatrio. Nel complesso, non v’è quindi motivo di ritenere ch’egli si troverà in una situazione che metterebbe concretamente a rischio la sua esistenza in caso di ritorno in Guinea (in questo senso, cfr. sentenze del TAF E-844/2025 del 17 marzo 2025 consid. 8.4; E-7703/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 10.3; E-7783/2024 del 18 dicembre 2024 pag. 6; E-6504/2024 del 4 novembre 2024 pag. 7).

5.5.3 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ra- gionevolmente esigibile.

D-5343/2024 Pagina 12 5.6 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LStrI, in quanto l’in- sorgente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi i documenti in- dispensabili al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 5.7 Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento va quindi con- fermata. 6. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Essa non è poi incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va pertanto respinto.

Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del re- golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, le stesse non vengono prelevate.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

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CH_BVGE_001
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Bvger
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Entscheidungsdatum
06.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026