B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-5337/2024
S e n t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 2 4 Composizione
Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Daniele Cattaneo, cancelliere Matteo Piatti.
Parti
A._______, nato il (...), Gambia, patrocinato da Emma Gabriele, (...) ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 20 agosto 2024 / N (...).
D-5337/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera l’8 agosto 2023. Dal riscontro dattiloscopico nella banca dati europea Eurodac è ri- sultato che, il 22 ottobre 2022, il richiedente è stato interpellato dalle auto- rità italiane, circostanza che ha dato avvio ad una procedura Dublino (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. [...]-10/1 e 19/7).
A.b Il 19 settembre 2023, la SEM ha svolto un’audizione sommaria per mi- nori non accompagnati (PA-RMNA), nell’ambito della quale è stato segna- tamente concesso all’interessato – dichiaratosi in corso di audizione come minorenne non accompagnato nato il (...) – il diritto di essere sentito in merito all’intenzione della SEM di ritenerlo maggiorenne in ragione dell’as- senza di documenti d’identità e delle incongruenze che sarebbero emerse in relazione alla sua data di nascita. Il giorno successivo, l’autorità inferiore ha modificato nelle banche dati la data di nascita al (...) (cfr. atti SEM n. 16/10 e 17/2).
A.c Con decisione del 22 gennaio 2024, la SEM ha attribuito l’interessato al Cantone di Lucerna. La procedura Dublino si è invece conclusa il 7 mag- gio successivo (cfr. atti SEM n. 26/2, 27/2 e 30/1).
A.d Il 17 agosto 2022, l’autorità inferiore ha quindi svolto con il richiedente l’audizione approfondita sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 LAsi (RS 142.31).
A sostegno della propria domanda, l’interessato, originario di B._______ (distretto di Niani), di religione musulmana ed etnia mandinga, ha sostan- zialmente dichiarato di essere espatriato in ragione delle violenze fisiche perpetrate dallo zio, il quale avrebbe voluto ch’egli continuasse a frequen- tare la scuola coranica, dove il richiedente avrebbe però subìto ripetuti mal- trattamenti. Dopo la morte del padre, egli avrebbe infatti chiesto alla madre di non più frequentare la scuola, ma lo zio paterno lo avrebbe successiva- mente minacciato di maltrattarlo e cacciarlo di casa se avesse abbando- nato la scuola. Posta questa ostilità familiare, egli avrebbe abbandonato la scuola coranica e sarebbe stato accolto, insieme al suo fratello minore, presso il cugino paterno che lavorava come contadino nei campi di sua proprietà. Tuttavia, ogni volta che quest’ultimo si assentava di casa per la- voro, lo zio paterno giungeva presso l’abitazione per picchiarlo, sottraen- dolo persino ad un censimento statale destinato ad identificare le persone senza lavoro ed istruzione. In aggiunta, quando il Presidente gambiano
D-5337/2024 Pagina 3 dell’epoca, Yahya Jammeh, avrebbe minacciato pubblicamente le persone della sua etnia, l’interessato sarebbe fuggito in Guinea Bissau rimanendovi fino alla fine delle elezioni. Egli avrebbe poi fatto ritorno in patria allog- giando sempre presso il cugino. Anche in questo periodo, lo zio paterno avrebbe perpetrato, anche in luoghi pubblici, violenze fisiche a fronte delle quali egli avrebbe ripetutamente sporto denuncia alla polizia locale. L’inte- ressato sarebbe quindi espatriato definitivamente nel marzo 2019 su con- siglio di un signore del villaggio che ravvisava tale opzione come un’alter- nativa alla sua disoccupazione e all’impossibilità di frequentare un istituto scolastico (cfr. atto SEM n. 32/15).
Il richiedente non ha consegnato mezzi di prova, ma ha prodotto una copia di un certificato di nascita a comprova della sua identità (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). A.e Il 19 agosto 2024, la rappresentate legale ha presentato il proprio pa- rere scritto in relazione al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 34/7 e 35/3). B. Con decisione del 20 agosto 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. C.a Con ricorso del 27 agosto 2024, l’interessato insorge dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando in via prin- cipale l’annullamento della decisione succitata, nonché il riconoscimento della sua data di nascita in conformità delle sue allegazioni. In subordine, conclude al riconoscimento della qualità di rifugiato unitamente alla con- cessione dell’asilo e, in ulteriore subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione nonché alla concessione dell’ammissione prov- visoria in Svizzera. Egli presenta altresì un’istanza di assistenza giudizia- ria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova.
C.b Con scritto del 30 settembre 2024, il ricorrente ha versato agli atti il presunto originale del certificato di nascita (atto TAF n. 3).
D-5337/2024 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Pertanto, occorre entrare nel merito del gravame. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA).
Nella querelata decisione la SEM ritiene anzitutto che il ricorrente non ab- bia reso verosimile la sua pretesa minore età. In particolare, le allegazioni relative alla sua biografia, al contesto familiare e al suo percorso scolastico risulterebbero vaghe, inconsistenti e parzialmente contraddittorie. Egli non avrebbe inoltre presentato alcun documento d’identità o prova attestante la sua data di nascita. Su questo punto, non sussisterebbe quindi alcun dubbio da fugare per il tramite di una perizia medico-legale sull’età, così come proposto dall’interessato (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). In se- condo luogo, le allegazioni secondo cui egli sarebbe espatriato in ragione dei maltrattamenti fisici da parte dello zio e dell’assenza di protezione da parte delle autorità di polizia, sarebbero prive di dettagli e poco circostan- ziate, ciò che dimostrerebbe ch’egli non ha vissuto personalmente i fatti addotti. Posta l’inverosimiglianza del racconto, la SEM non ha quindi com- piuto una valutazione della sua pertinenza in materia d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi (idem pagg. 5-6). Infine, l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera sarebbe possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile, posto in particolare ch’egli godrebbe di buona salute, di un’istruzione di base, di un’esperienza lavorativa sufficiente e di un soste- gno familiare in patria. In Gambia sarebbero inoltre presenti le strutture sa- nitarie pubbliche adatte per il trattamento dei suoi problemi di salute (idem pag. 7).
D-5337/2024 Pagina 5 4. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In par- ticolare, egli rimprovera alla SEM di non aver effettuato una perizia medico- legale per la determinazione dell’età, ma di essersi esclusivamente fondata sulle allegazioni addotte. Tale accertamento si renderebbe necessario a fronte della sua condizione di vulnerabilità e di analfabetismo che avrebbe avuto un’influenza diretta sulle sue capacità di esporre i motivi d’asilo (cfr. ricorso pagg. 3-6). In questo senso, la modifica della data di nascita sa- rebbe avvenuta “in assenza di un grado di certezza scientifica” (idem pag. 4), considerato inoltre ch’essa, dichiarata in sede d’audizione ([...]), coinciderebbe con quella riportata nei documenti rilasciati dalle autorità ita- liane e nel certificato di nascita gambiano (idem pag. 5). Posta la necessità di provvedere ad ulteriori accertamenti in questo senso, la decisione di non attribuire il caso alla procedura ampliata avrebbe quindi concorso ad una violazione del principio inquisitorio “con conseguenti lesioni del diritto [...] alla difesa e alla corretta valutazione della sua domanda d’asilo” (idem pag. 4).
4.2 4.2.1 Nella procedura d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
4.2.2 Qualora la questione della minore età sia oggetto di disputa occorre dirimerla preliminarmente, poiché risulta segnatamente determinante a li- vello procedurale (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). Se su questo aspetto la valuta- zione della SEM si riveli errata, bisognerà retrocederle gli atti affinché ri- prenda la procedura in circostanze idonee all'età della persona richiedente d’asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3), alla quale incombe tuttavia l’onere della prova in relazione alla sua minore età. Al contrario, a fronte di un ac- certamento dei fatti esaustivo e corretto e di una corretta valutazione degli atti di causa, il richiedente sarà tenuto ad assumere le conseguenze giuri- diche qualora la valutazione globale degli atti di causa non permettesse di ritenere come verosimile la minore età, venendo pertanto considerata
D-5337/2024 Pagina 6 maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b ; MATHIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). 4.2.3 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell’età di una persona richiedente d’asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui do- cumenti d’identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle au- dizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’ori- gine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Qualora si riveli necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla deter- minazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 bis , 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'or- dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra ci- tati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se è convinta dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 4.2.4 Infine, il Tribunale rileva che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere e la procedura ampliata è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 4.2). Va tuttavia ribadito che, di principio, non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo in una delle due procedure succitate (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2).
4.3 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale rivela anzitutto che l’insorgente non ha fornito alcun documento d’identità – neppure in copia – suscettibile di comprovare, o quantomeno rendere verosimile, la sua asserita minore età. Egli ha prodotto soltanto il presunto originale di un certificato di nascita gambiano (cfr. mdp SEM n. 1; atto TAF n. 3). Tuttavia, per invalsa giuri- sprudenza, questo tipo di attestato non rientra nella nozione di documento d’identità di cui all’art. 1a lett. c OAsi 1 e, pertanto, assume un esiguo valore probatorio in relazione alla data di nascita (cfr. DTAF 2007/2 consid. 6). Inoltre, l’autenticità degli elementi di sicurezza di tale documento è gene- ralmente impossibile da verificare (cfr. ex pluris sentenza del TF 1C_236/2023 del 1° settembre 2023 consid. 3.1.2.4; sentenza del TAF D-1779/2024 del 28 maggio 2024 consid. 5.2), posto peraltro che, nella
D-5337/2024 Pagina 7 fattispecie, la firma risulta prestampata e il codice QR digitalmente illeggi- bile.
4.3.2 In secondo luogo, la data di nascita pretesa dall’interessato nel corso delle sue audizioni ([...]) non coincide con quella indicata nel foglio della domanda d’asilo presentata in Svizzera (cfr. atti SEM n. 2/2 e 16/10 punto 5.02) e neppure con quella rilevata dalle autorità francesi nell’ambito del divieto d’entrata pronunciato il 6 agosto 2023, i quali riportano entrambe il (...) (cfr. atto SEM n. 7/2). Confrontato a tale incongruenza, il ricorrente si è limitato a prenderne atto e affermare che, in Francia, le autorità non gli avrebbero “chiesto i suoi dati” (cfr. atto SEM n. 16/10 punto 5.02). Pertanto, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il fatto che le autorità italiane lo abbiano invece registrato come nato il (...) non può ragionevolmente porsi a comprova della sua minore età poiché non si inserisce coerente- mente con gli altri elementi documentali dell’incarto (cfr. ricorso pag. 5). 4.3.3 In terzo luogo, neppure le affermazioni riguardanti la biografia e la famiglia dell’interessato apportano indizi credibili a sostegno della sua mi- nore età. Infatti, come correttamente concluso dall’autorità opponente, esse risultano estremamente vaghe e inconsistenti. Anzitutto, il ricorrente non è stato immediatamente in grado d’indicare quale era la sua età al momento dell’audizione svolta dinanzi alla SEM e dell’espatrio avvenuto nel 2019, rispondendo soltanto una volta reiterate le domande (cfr. atto SEM n. 16/10 punti 1.06-1.07). L’ambiguità delle allegazioni è poi avvalo- rata dal fatto ch’egli non conosce l’anno in cui sarebbe deceduto il padre e neppure quello in cui avrebbe interrotto la scuola coranica (idem punti 1.16.4 e 1.17.04). Inoltre, non è stato fornito alcun elemento di dettaglio sull’età dei fratelli e delle sorelle (idem punto 3.01). È quindi ragionevole ammettere che le informazioni in merito alla sua biografia non si distin- guono per la loro consistenza. 4.3.4 Ciò posto, il Tribunale giudica che, a fronte di una ponderazione glo- bale degli atti di causa, la SEM non è incorsa in un una violazione del prin- cipio inquisitorio nella misura in cui ha rinunciato ad esperire una perizia medica per accertare l’età del ricorrente. Infatti, le discrepanti e inconclu- denti informazioni fornite dall’interessato si pongono eloquentemente a sfa- vore della minore età dichiarata. In questo senso, l’istruzione risulta suffi- cientemente completa e corretta (cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 4.4; D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8.4 con riferimenti). In definitiva, è dunque possibile partire dall’assunto che l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile la propria minore età (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). Ad ogni buon conto, va
D-5337/2024 Pagina 8 rilevato che gli interessi del ricorrente sono sempre stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnatogli, il quale ha saputo formulare precise censure anche in sede di riscorso. 4.4 Con riferimento alla mancata trattazione della domanda nella proce- dura ampliata, va infine osservato che l’autorità inferiore ha dapprima svolto degli atti istruttori nell’ambito di una procedura Dublino, terminata il 7 maggio 2024 (cfr. art. 26b LAsi; cfr. atti SEM n. 10/1, 19/7, 30/1), i quali sono tutti da scrivere alla fase preparatoria che si è conclusa con l’audi- zione approfondita sui motivi d’asilo svolta il 9 agosto 2024 (cfr. atti SEM n. 32/15). Poiché la domanda d’asilo è stata presentata già l’8 agosto 2023, è pacifico che la SEM ha superato il termine di 21 giorni legalmente rego- lamentato per la fase preparatoria (art. 26 cpv. 1 LAsi), posto inoltre che l’interessato ha alloggiato nel Centro della confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; atto SEM n. 26/2). Pertanto, l’autorità inferiore avrebbe effettivamente dovuto optare per la procedura ampliata. Tuttavia, tale dilazione della procedura non ha comportato per l’insorgente un accertamento incompleto in relazione alla sua età. In proposito, va infatti rilevato che il ricorrente non ha reso verosi- mile di essere minorenne (cfr. consid. 4.3 supra) e che, a fronte dei motivi d’asilo addotti, il caso non presentava complessità tali da necessitare mag- giori accertamenti rispetto alle audizioni svolte. La SEM ha inoltre debita- mente analizzato tutti i mezzi di prova (cfr. atti SEM n. 16/10 e 32/1; mdp SEM n. 1) e valutato compiutamente la verosimiglianza dei fatti addotti, esprimendosi anche sulle argomentazioni sollevate nel parere legale (cfr. decisione avversata pagg. 4-6). 4.5 In esito, le scelte procedurali compiute dall’autorità opponente non hanno comportato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuri- dicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Su questo punto, le argo- mentazioni contenute nel gravame risultano pertanto infondate.
5.1 Il ricorrente censura dipoi la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, eviden- ziando come adempirebbe alle condizioni poste per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ricorso pagg. 6-7). In particolare, egli rileva che nella valutazione della verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo, la SEM non avrebbe debitamente considerato le specificità derivanti dalla sua minore età, dal suo basso grado di istruzione e dal suo analfabetismo, le quali avrebbero un influsso determinante sull’eloquio e sul tenore delle informa- zioni fornite durante le audizioni. In ogni caso, egli avrebbe esposto in ma- niera dettagliata le difficili condizioni di vita affrontate nel Paese d’origine,
D-5337/2024 Pagina 9 indicando segnatamente di aver cercato protezione presso le autorità del suo villaggio, senza tuttavia ottenerla. Le sue dichiarazioni riguarderebbero inoltre “esperienze di vita reale caratterizzate da abusi e mancanza di pro- tezione, elementi che dovrebbero essere considerati rilevanti ai fini del ri- conoscimento della qualità di rifugiato” (idem pag. 7). L’autorità inferiore avrebbe infine valutato in modo insufficiente il contesto di violenza e la grave situazione familiare nella quale avrebbe vissuto prima dell’espatrio.
5.2 5.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
5.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qua- lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità
D-5337/2024 Pagina 10 all’accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti).
5.3 5.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.
5.3.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate. Infatti, come giustamente rilevato dalla SEM, egli non ha versato agli atti alcun documento a comprova del suo racconto. Già solo per questo motivo, ai motivi d’asilo addotti va di principio conferito un valore probatorio limitato, rientrante nelle mere allegazioni di parte non avvalorate da alcun riscontro probatorio.
5.3.3 In secondo luogo, l’interessato non ha espresso delle dichiarazioni sufficientemente concludenti, in particolare con riferimento ai presunti mal- trattamenti subiti dallo zio a causa del suo rifiuto a frequentare la scuola coranica (cfr. ricorso, pagg. 6-7). A titolo esemplificativo, egli ha affermato, in modo estremamente generico, di aver seguito una scuola araba dove sarebbe stato ripetutamente picchiato e che, dopo aver espresso alla ma- dre la volontà di interromperla, suo zio lo avrebbe minacciato di maltratta- menti qualora avesse fatto ritorno a casa. Pertanto, si sarebbe trasferito presso l’abitazione del cugino, in assenza del quale lo zio avrebbe tuttavia continuato a perpetrare le violenze fisiche su di lui. Ciò posto, sarebbe stato costretto a dormire per strada, senza però sfuggire completamente all’ag- gressore (cfr. atto SEM n. 32/15 D62 e D65-68). Chiamato a circostanziare le sue allegazioni, egli non ha fornito valide descrizioni. In particolare, invi- tato ad illustrare nei dettagli l’ultima volta in cui sarebbe stato maltrattato dallo zio, egli ha unicamente addotto che quest’ultimo lo avrebbe picchiarlo in strada durante la notte, senza che i suoi amici fossero riusciti a svegliarlo in tempo per fuggire (idem D82-84: “L’ultima volta che mio zio mi ha mal- trattato, era di notte e dormivo per strada. Stavo dormendo e mi è venuto a prendere. Prima che mi prendesse, i miei amici avevano cercato di sve- gliarmi, gridando il mio nome, ma prima che mi svegliassi e scappassi, lui era già arrivato e mi aveva preso. Dopo quella notte e dopo quel
D-5337/2024 Pagina 11 maltrattamento, la seconda volta era quando lui era in giro con il machete, ma quella volta non era riuscito a prendermi.” [...] “Quella notte io stavo dormendo lì, ë venuto a prendermi e ha cominciato a picchiare. Quando sono riuscito a liberarmi da lui, sono scappato e sono uscito dal villaggio.”).
Anche le allegazioni relative alle presunte denunce sporte alla polizia locale risultano vaghe e stereotipate. Infatti, dopo aver addotto di essersi rivolto alle autorità ancora due settimane prima dell’espatrio, l’insorgente non è stato in grado di raccontare i dettagli in merito a tale episodio. Divagando su altri argomenti, egli ha essenzialmente affermato, in modo sfuggente, che si recava spesso dalla polizia quando la situazione risultava difficile e che, in quel periodo, la sua situazione era talmente critica che non si ricor- derebbe i fatti occorsi (cfr. atto SEM n. 32/15 D76-79: “L’ultima volta, per- ché mio zio era in giro nel villaggio a cercarmi con un machete, un mio amico mi ha avvisato. lo sono scappato via, sono andato alla fermata dei mezzi di trasporto, ma non c’era nessun mezzo e non c’era nessuno a darmi un passaggio. [...] sono stato costretto a tornare nel villaggio e sono andato a casa di mia sorella. [...] Non mi ricordo precisamente le date, perché io andavo dalla polizia quando la situazione era veramente difficile. In quel periodo la situazione era talmente difficile che non riesco a ricordare le cose. [...] ho preso un mezzo di trasporto per andare via. Ma andando, la polizia ha fatto un controllo, mi aveva chiesto di scendere, che ero troppo piccolo e dove stavo andando. lo ho risposto loro che volevo andarmene dal Paese, perché spesso ero andato da loro per chiedere protezione, ma non hanno mai considerato la mia situazione. Mi hanno quindi trattenuto lì per qualche settimana e ogni volta che hanno tentato di mandarmi nel vil- laggio e io rifiutavo, a un certo punto hanno deciso di lasciarmi e cosi sono andato via.”).
L’affidabilità delle affermazioni del richiedente è poi messa in discussione dalle sue equivoche informazioni sul presunto analfabetismo. Infatti, ben- ché in un primo tempo abbia insistito sul fatto di non saper né leggere né scrivere (cfr. atto SEM n. 16/10 punto 1.06), nonostante avesse compilato il foglio dei dati personali (cfr. atto SEM n. 2/2), egli ha successivamente affermato di saper “leggere qualcosa” avendo studiato il corano a scuola (cfr. atto SEM n. 32/15 D33-34).
In esito, dalle vaghe ed inconcludenti informazioni fornite dall’interessato non si può ragionevolmente concludere ch’egli abbia direttamente vissuto i fatti narrati, rispettivamente ch’egli abbia denunciato alle autorità gam- biane le aggressioni fisiche dello zio. Il Tribunale giudica infatti che se l’in- sorgente fosse stato effettivamente sottoposto a ricorrenti maltrattamenti
D-5337/2024 Pagina 12 da parte dello zio, fosse stato costretto ad abbandonare l’abitazione fami- liare e rischiasse di essere concretamente ucciso, egli sarebbe in grado di addurre dei dettagli ben più significativi.
5.3.4 In terzo luogo, la veridicità del racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. In particolare, non si ravvisano valide ragioni per le quali il ricorrente, dopo essere espatriato in Guinea Bissau – fino al termine delle elezioni – a causa delle dichiarazioni pubbliche del Presidente gambiano contro i mandingo, abbia fatto ritorno proprio nel suo villaggio d’origine in cui aveva già patito ricorrenti maltrat- tamenti da parte dello zio, esponendosi nuovamente alle persecuzioni fatte valere quali motivi d’asilo in questa sede (cfr. atto SEM n. 32/15 D62: “Ad un certo punto, Yahya Jammeh ha minacciato quelli di etnia mandinka e io ho dovuto anche lasciare il Paese e sono scappato per andare in Guinea- Bissau. [...] siamo rimasti in Guinea-Bissau fino alla fine delle elezioni e poi siamo tornati in Gambia. Dopo essere tornato in Gambia, sono sempre ri- masto a casa, senza studiare e senza andare a imparare un mestiere. Stavo lì, avevo un sacco di pensieri, perché nella casa dove stavo, non era la mia propria casa. Ognuno ha il desiderio di vivere con la propria madre, ma io non vivevo con lei.”). Tale illogicità, rilevata pure nella decisione im- pugnata, non viene del resto contestata nel gravame (cfr. decisione avver- sata, pag. 6).
5.4 Posta l’assenza di prove documentali, il carattere fortemente inconclu- dente e contraddittorio delle allegazioni nonché la scarsa qualità del rac- conto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all’esperienza personale e individuale della narrazione proposta e ritenuto quest’ultima come inverosimile (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinun- ciare all’esame della sua pertinenza in materia d’asilo (art. 3 LAsi). In esito, l’interessato non soddisfa i criteri per il riconoscimento della qualità di rifu- giato. Anche su questo punto, le censure risultano pertanto infondate.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.
D-5337/2024 Pagina 13 7. 7.1 Il ricorrente postula infine l’ammissione provvisoria in Svizzera giacché il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. Egli ritiene, infatti, che in Gambia la sua situazione personale, caratterizzata segnatamente da un contesto di abusi fisici e psicologici, lo esporrebbe nuovamente ad una situazione di violenze e d’insicurezza. Inoltre, la situazione di violenza generalizzata e la mancanza di un sistema di protezione efficace in Gambia aggraverebbero ulteriormente la sua con- dizione di vulnerabilità (cfr. ricorso pag. 8).
7.2 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.
7.3.2 In proposito, va rilevato che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto ad essi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni essenzialmente invero- simili. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Gambia risulta di principio pacifica. Inoltre, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, ch’egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trat- tamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sen- tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, Grande Camera, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 7.3.3 L’esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Gambia si ri- vela quindi ammissibile.
D-5337/2024 Pagina 14 7.4 7.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
7.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii). 7.4.3 A tale riguardo, va anzitutto rilevato che il Gambia non si trova attual- mente in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere – a prescindere dalle circostanze del caso in questione – l’esistenza di un pericolo concreto nei confronti di tutti i cit- tadini del Paese (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-4815/2024 del 13 agosto 2024 consid. 8.2). 7.4.4 Posta l’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti (cfr. consid. 6 su- pra), non sussistono inoltre concreti elementi per ammettere che l’esecu- zione dell’allontanamento comporterebbe un reale pericolo per il ricorrente. 7.4.5 Per il resto, il Tribunale presta adesione agli accertamenti e alle cor- rette valutazioni contenute nel provvedimento impugnato (cfr. decisione av- versata, pag. 7), confermando in particolare che l’interessato gode di buona salute generale, vanta di una sufficiente esperienza lavorativa come contadino (cfr. atto SEM n. 32/15 D36-39 e D41-42) e dispone di un
D-5337/2024 Pagina 15 sostegno familiare in patria, in particolare la sorella e il cugino con i quali nutre ancora buone relazioni (cfr. atti SEM n. 16/10 punto 3.01; 32/15 D46- 53). 7.4.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ra- gionevolmente esigibile. 7.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della neces- saria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 7.6 Visto quanto precede, la pronuncia di un’ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). 8. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Di riflesso, il ri- corso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, nella misura in cui le richieste di giudizio non ri- sultavano d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva.
D-5337/2024 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
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