B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-520/2021
Sentenza del 2 maggio 2023 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D’Aveni, Manuel Borla, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nata (...), con la figlia B., nata il (...), alias C._______, nata il (...), Afghanistan, entrambe rappresentate da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 gennaio 2021 / N (...).
D-520/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito anche: A._______ o ricorrente 1) e per suo tra- mite pure la figlia minorenne B._______ (di seguito anche: B._______ o ricorrente 2), hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera il (...) agosto 2020. In medesima data hanno depositato una domanda d’asilo anche la sorella di A., D.(di seguito: D..; cfr. dossier della SEM N [...]), nonché il presunto compagno di A., E.(di seguito: E.; dossier della SEM N [...]), che sono og- getto di separate procedure ricorsuali (di cui ai ruoli del Tribunale ammini- strativo federale [di seguito: il Tribunale] D-526/2021 per la sorella e D- 525/2021 per il supposto compagno). A supporto della sua domanda d’asilo, A._______ ha presentato la sua taskara. A.b Da investigazioni effettuate dall’autorità inferiore nella banca dati eu- ropea “Eurodac” è risultato che le richiedenti avevano depositato delle pre- gresse domande d’asilo in F._______ il (...) rispettivamente in Croazia il (...). Sulla base delle predette evenienze, in data (...) settembre 2020, l’au- torità preposta svizzera ha chiesto all’omologa autorità croata, la ripresa in carico delle interessate ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazio- nale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) settembre 2020 a A._______ sono stati rilevati i dati personali, allorché invece in data (...) settembre 2020 si è tenuto con la medesima un colloquio personale ai sensi dell’art. 5 RD III. In tali ambiti, l’interessata ha sostanzialmente asserito di aver lasciato l’ G., suo paese di nascita, nel (...) del (...), giungendo in Europa via la F., nel quale si sarebbe intrattenuta sino al mese di (...). Dipoi, avrebbe intrapreso la via (...) transitando per l’H., il I. e la J., prima di giungere in Croazia, viaggiando con la figlia B., la sorella ed il presunto compagno. In Croazia sareb- bero rimasti (...) giorni e ivi li avrebbero obbligati a chiedere asilo durante la quarantena imposta. In seguito sarebbero andati in K._______, ove sa- rebbero stati fermati presso un fiume perdendo tutti i loro documenti. Le autorità (...) li avrebbero rimandati in Croazia, mentre che quest’ultimo
D-520/2021 Pagina 3 Stato li avrebbe rinviati in J.. Essi sarebbero quindi ritornati in K., poi in L._______ prima di giungere in Svizzera. Riguardo al rapporto con il suo attuale compagno E., ella ha asserito di averlo conosciuto in un campo profughi in F., che starebbero assieme da circa un anno, e che su suolo ellenico avrebbero contratto un matrimonio religioso in una (...). Ella avrebbe divorziato dal suo ex-marito, padre di B., religiosamente in F., ma non avendo dei documenti con loro, il divorzio non sarebbe stato reso ufficiale. Avrebbe anche altri (...) figli, che sarebbero rimasti con l’ex-marito, con i quali non avrebbe però più alcun contatto. Sulla base di tali elementi, nel corso del colloquio Dublino, la SEM ha comunicato alla richiedente che il suo incarto sarebbe stato trattato separatamente da quello del suo supposto compagno, indi- cando inoltre la loro relazione quale “amici”. Sentita in merito a tale deci- sione di separare i loro incarti, la richiedente ha dichiarato di preferire che gli stessi siano valutati insieme, in quanto ella amerebbe il compagno, che li avrebbe aiutati molto durante il viaggio dalla F., ridandole pure l’orgoglio ed il rispetto per sé stessa che aveva perso. Sentita anche ri- guardo al suo stato di salute ed a quello della figlia, ella ha allegato che tutta la famiglia soffrirebbe di prurito in tutto il corpo, mentre lei non riusci- rebbe a dormire la notte e di giorno soffrirebbe di mal di testa, nervosismo, nonché non avrebbe più alcun interesse in nulla, le verrebbe da piangere all’improvviso, penserebbe soltanto negativamente ed avrebbe molta paura. Pure la figlia B. non riuscirebbe a dormire bene la notte e farebbe degli incubi. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Croazia, la richiedente ha affermato che se dovessero ritornarvi verrebbero rinviati in J._______ o in Afghanistan, poiché sono stranieri ed avrebbero lasciato il sopracitato Paese illegalmente, ciò che equivarrebbe ad un reato. Avrebbero peraltro ricevuto diverse multe sia in K._______ che in Croazia. Inoltre, ella non si sentirebbe al sicuro in Croazia a causa del suo ex-marito che pagherebbe delle persone per avere loro notizie, malgrado le rassicurazioni ricevute in proposito da parte delle autorità croate. A.d Il 9 settembre 2020, la SEM ha provveduto a separare l’incarto delle richiedenti da quello del presunto compagno di A._______ (dossier della SEM N [...]). A.e Le autorità croate preposte, hanno dato il loro consenso alla ripresa in carico delle interessate in data 15 settembre 2020, comunicando inoltre che le medesime avrebbero richiesto protezione internazionale in Croazia
D-520/2021 Pagina 4 l’(...), lasciando il centro d’accoglienza il (...), nonché che la loro procedura d’asilo sarebbe tutt’ora in corso. A.f Agli atti, è inoltre presente della documentazione relativa allo stato di salute delle interessate, di cui si dirà, per quanto necessario, nei conside- randi. B. Con decisione del 27 gennaio 2021, notificata il giorno seguente (cfr. [atto SEM] n. [{...}]-77/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della do- manda d’asilo delle interessate, ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando parimenti il loro trasferi- mento dalla Svizzera verso la Croazia, nonché l’esecuzione della mede- sima misura; rilevando altresì che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Per il tramite del ricorso del 4 febbraio 2021, le insorgenti hanno impugnato il succitato provvedimento al Tribunale, concludendo in limine che il ricorso sia trattato congiuntamente a quello di E._______ – introdotto lo stesso giorno al Tribunale (di cui al ruolo D-525/2021) – che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare, nonché che al ricorso sia re- stituito l’effetto sospensivo. Nel merito, le ricorrenti hanno postulato a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per l’esame nazionale della domanda d’asilo, non- ché a titolo subordinato, che gli atti all’inserto siano restituiti alla SEM per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, hanno pure presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso le ricorrenti hanno allegato i fogli di trasmissione di informazioni mediche (i cosiddetti “F2”) del 29 gennaio 2021 e del 1° febbraio 2021 sullo stato di salute di A._______, nel frattempo pure assunti agli atti della SEM (cfr. n. 91/2 e 92/2). D. Il Tribunale, il 5 febbraio 2021, ha sospeso l’esecuzione dell’allontana- mento delle insorgenti, quale misura supercautelare. E. Con scritto del 10 febbraio 2021, le ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale
D-520/2021 Pagina 5 un ulteriore F2 dell’8 febbraio 2021, inerente allo stato di salute di A.. F. Tramite la decisione incidentale del 16 febbraio 2021, il giudice istruttore della causa, ha accolto le istanze di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e di richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalle ricorrenti, re- spingendo invece quella di congiunzione delle cause di cui ai ruoli D-520/2021 (la presente) e D-525/2021 (quella del supposto compagno E.). Il Tribunale ha inoltre invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. G. Dando seguito al suddetto invito, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 2 marzo 2021, proponendo il respingimento dello stesso ed annettendo il rapporto dell’(...) del (...) intitolato: “(...)”. H. Il 24 marzo 2021 le ricorrenti hanno presentato la loro replica, con allegata la copia della carta degli appuntamenti per A._______ presso la psicologa; allorché l’8 aprile seguente, la SEM ha avuto modo di duplicare. I. A seguito dello scritto delle insorgenti del 29 marzo 2021, con cui hanno aggiornato lo stato di salute di A., producendo copia del rapporto medico del 24 marzo 2021 della psicoterapeuta e psicologa M., il Tribunale ha dato la possibilità alla SEM di completare la sua duplica con ordinanza del 13 aprile 2021. Possibilità che l’autorità inferiore ha eserci- tato con missiva del 26 aprile 2021, che sostituisce nel suo intento la du- plica dell’8 aprile 2021. J. Il 19 maggio 2021, le ricorrenti hanno presentato la loro triplica; allorché invece il 9 giugno 2021 la SEM ha inviato la sua quadruplica. La stessa è stata inviata per conoscenza alle ricorrenti, con ordinanza del Tribunale del 15 giugno 2021, dove la scrivente autorità ha anche pronunciato la chiu- sura dello scambio di scritti. K. Con ulteriore missiva del 20 ottobre 2021, le ricorrenti hanno presentato delle osservazioni relative alla situazione d’accoglienza dei migranti in Croazia, riconfermando per il resto le loro richieste di causa e conclusioni.
D-520/2021 Pagina 6 L. Tramite lo scritto del 14 dicembre 2022, le ricorrenti hanno aggiornato la loro situazione medica, annettendo copie di due rapporti medici relativi a A._______ del 5 ottobre 2022 della psicologa e psicoterapeuta M._______ rispettivamente del 13 luglio 2022 del (...) (“[...]”) di N.. M. Da ultimo, con missiva del 21 febbraio 2023, le ricorrenti hanno aggiornato lo stato di salute psichico di B., inviando quali nuovi documenti i rapporti medici del (...) del 23 dicembre 2021 rispettivamente del 14 marzo 2022. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta ricorsuale (cfr. p.to 7, pag. 10 del ricorso) di congiunzione della presente causa con quella del presunto compagno della ricorrente 1 (di cui al ruolo del Tribunale
D-520/2021 Pagina 7 D-525/2021), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla mede- sima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 3.17). 3.2 Nella presente disamina, come già deciso dal Tribunale con decisione incidentale del 16 febbraio 2021 e per le considerazioni che seguono, si respinge la richiesta di congiunzione presentata dalle ricorrenti. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello di E., di cui alla procedura D-525/2021, come pure con quello della sorella della ricorrente 1, D., di cui al ruolo D-526/2021. I ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, gli incarti dei predetti sono presi in considerazione per l’evasione delle cause. 4. 4.1 In limine, il Tribunale osserva che, a causa delle considerazioni esposte al considerando 7.4, possa rimanere aperta la questione a sapere se la decisione impugnata, per motivi formali, debba essere annullata in quanto, a causa dei lunghi tempi procedurali e tenendo conto dell’interesse supe- riore di B._______ e di D., la causa sarebbe dovuta essere trasfe- rita in procedura ampliata, anche poiché il breve termine ricorsuale avrebbe concorso ad una lesione del diritto alla difesa delle ricorrenti, come soste- nuto dalle insorgenti nel loro ricorso (cfr. p.to 4, pag. 4 seg.). Inoltre, per le medesime considerazioni, può pure rimanere aperta la questione a sapere se l’istruzione medica delle ricorrenti da parte della SEM, rispettivamente se A. sia in grado di assistere, oltreché la figlia B._______ anche la sorella D._______ (cfr. osservazioni del 19 maggio 2021 delle ricorrenti), siano state fatte in modo corretto e completo, ciò che le insorgenti hanno contestato nel loro gravame e nelle loro memorie successive. Da ultimo, non deve neppure essere esaminato se a causa del nucleo familiare fragi- lizzato come quello delle ricorrenti, la SEM avrebbe dovuto rinunciare al loro trasferimento in Croazia per motivi umanitari ex art.17 RD III, così come postulato nel gravame dalle insorgenti. 4.2 Tuttavia, occorre rilevare, in rapporto a quanto sollevato nella replica dalle insorgenti circa la genericità e l’insufficienza dei riferimenti della SEM al rapporto d’(...) (cfr. pag. 3 della replica), che quanto presentato dall’au- torità inferiore sia nella decisione avversata sia nei suoi scritti successivi riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosid- detti push-back verso altri Stati, sia da ritenere sufficiente. Difatti, al con- trario di quanto addotto dalle insorgenti nella replica, riferendosi ad una
D-520/2021 Pagina 8 giurisprudenza del Tribunale nel frattempo superata e concernente delle costellazioni differenti dal caso di specie, lo scrivente Tribunale ha già più volte ritenuto le argomentazioni della SEM in questo senso bastanti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell’11 gen- naio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Tale censura formale, è quindi respinta. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che le interessate avevano già depositato una domanda d’asilo precedente dapprima in F._______ il (...) e successivamente in Croazia il (...) (cfr. n. 23/2 e 24/1). Su tali presupposti, il (...) settembre 2020, l’autorità infe- riore ha presentato all’autorità croata competente – entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III – una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 27/5). La Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico delle insorgenti il 15 settembre 2020 (cfr. n. 43/1 e 44/1), quindi entro il termine di cui all’art. 25 par. 1 RD III, ai sensi della medesima disposizione precitata. Di conseguenza, è a giusto titolo che l’autorità infe- riore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della do- manda d’asilo delle ricorrenti, di principio data. 5.3 Le circostanze che le ricorrenti sarebbero state obbligate a chiedere asilo in Croazia durante la quarantena, come pure che avrebbero lasciato il centro d’accoglienza in Croazia illegalmente, o ancora che avrebbero ri- cevuto diverse multe sia in K._______ che in Croazia (cfr. n. 40/4), risul- tano essere degli elementi ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione delle loro domande d’asilo e non
D-520/2021 Pagina 9 sono pertanto atti in alcun modo a mutare la predetta conclusione. A tal proposito, si rammenta difatti alle insorgenti che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro nel quale essi desi- derano che la loro domanda venga esaminata o che offra, a loro avviso, le migliori condizioni d’accoglienza come stato responsabile per l’esame della loro domanda d’asilo, ma ha precisamente quale scopo di determinare – in funzione di un certo numero di criteri – lo Stato membro competente per trattare la loro domanda d’asilo conformemente al principio dell’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”), e di far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto “asy- lum shopping”, ovvero l’avvio parallelo oppure successivo di procedure d’asilo in diversi Stati membri del RD III; cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Altresì, in merito all’obbligo di fornire le impronte digitali, si osserva come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rile- vare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla fron- tiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Par- lamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Euro- dac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giu- gno 2013]). 5.4 5.4.1 Nel loro memoriale ricorsuale, le ricorrenti si prevalgono della rela- zione amorosa che A._______ avrebbe con E., con il quale si sa- rebbe sposata religiosamente in F., nonché del divorzio religioso della prima dal padre di B._______, perché le loro procedure vengano trat- tate congiuntamente. Ciò anche in considerazione di quanto fatto valere dalla ricorrente 1 nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. p.to 7, pag. 10 del ricorso). 5.4.2 Ai sensi dell’art. 11 RD III, quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente rav- vicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l’applicazione dei criteri enun- ciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la de- terminazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni: (lett. a) è competente per l’esame delle domande di protezione internazio- nale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi; (lett. b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più
D-520/2021 Pagina 10 anziano di essi. Secondo l’art. 2 lett. g RD III, si intende per familiari appar- tenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, segnatamente il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi. 5.4.3 Ora, si rileva innanzitutto, come la presunta relazione amorosa tra la ricorrente 1 e E._______ si sia formata non nel loro Paese d’origine – l’Afghanistan – bensì allorché erano già in fuga, in F.. Pertanto, già una delle condizioni per l’applicazione dell’art. 11 RD III, difetta. Inoltre, sia la ricorrente 1 sia E., risultano tutt’ora essere sposati con i ri- spettivi coniugi. Invero, anche circa il divorzio religioso allegato dall’insor- gente durante il colloquio Dublino (cfr. n. 40/4), è la stessa ricorrente 1 che ha asserito che il medesimo non è stato reso ufficiale, a causa della man- canza di documenti (cfr. n. 40/4). Altresì, come lo si vedrà dappresso in rapporto con l’art. 8 CEDU (cfr. infra consid. 7.3), A._______ non può pre- valersi di una relazione stabile equivalente ad un concubinato con E._______ Pertanto, tali circostanze risultano essere ostative all’applica- zione dell’art. 11 RD III in specie. 5.4.4 Inoltre, le ricorrenti, in rapporto a E._______ non possono prevalersi validamente neppure dell’art. 16 RD III, in quanto il supposto compagno di A., non rientra nella nozione di figlio, fratello o genitore legalmente residente in uno degli Stati membri. Circa invece il rapporto che legherebbe le insorgenti alla sorella rispettivamente zia, D., la questione non deve essere analizzata oltre in rapporto a tale disposto normativo, ciò an- che tenuto conto di quanto verrà considerato dappresso (cfr. infra con- sid. 7.4.2). 5.4.5 Di conseguenza, la responsabilità della Croazia per il trattamento della domanda d’asilo delle ricorrenti è di principio data, in rapporto ai criteri di determinazione dello Stato membro competente (art. 7 segg. RD III). 6. 6.1 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
D-520/2021 Pagina 11 dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente. 6.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – al- cuni anche citati nel ricorso e nelle successive memorie scritte dalle ricor- renti, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la J._______ (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sen- tenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulte- riori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurispru- denza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel loro gravame dalle insorgenti – e già avanzato quale timore da A._______ nell’ambito del suo colloquio Dublino – esse non hanno in alcun modo dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destina- zione non sia intenzionato a riprenderle in carico e a portare a termine cor- rettamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in viola- zione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della re- voca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva proce- dura), o ancora che esse non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Invero, la mera asserzione della ricorrente 1 durante il colloquio Dublino di essere stati respinti dapprima dalla K._______ in Croazia, ed in seguito dalle autorità croate in J._______ (cfr. n. 40/4, pag. 2), non risulta essere sufficientemente sostanziata, per rite- nere che le ricorrenti subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. Né loro, né D._______ come neppure E., che si sarebbero trovati con loro in tali frangenti, hanno difatti specificato le cir- costanze concrete nelle quali tale supposto respingimento a catena sa- rebbe avvenuto da parte delle autorità croate, nemmeno in fase ricorsuale, e ciò malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi esclu- dere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto le insorgenti – come pure D. e E._______ – si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattilosco- piche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter prose- guire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle au-
D-520/2021 Pagina 12 torità croate di verificare che i medesimi avrebbero già depositato una do- manda d’asilo su suolo croato anticipatamente. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digi- tali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all’in- serto come neppure apportata dalle insorgenti in fase ricorsuale, per am- mettere che il loro trasferimento a O., e vista l’esplicita accetta- zione della Croazia alla continuazione della loro procedura d’asilo, che ri- sulta essere tutt’ora attuale ed aperta (cfr. n. 43/1, 44/1, 80/1 e 81/7), rischi di esporle ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata di ritorno dalla K.. In merito, si osserva ancora come, a differenza di quanto sollevato nella triplica dalla rappresentante legale delle insor- genti, dagli asserti resi dalla ricorrente 1, non risulta in alcun modo che le insorgenti avessero già lasciato la zona di frontiera croata, allorché il sup- posto respingimento in J._______ sarebbe avvenuto. Non può inoltre es- sere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali delle insorgenti, e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per loro, se tornassero in Croazia, di essere rinviate in Afghanistan, visto che sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d’asilo di cittadini afghani. Difatti, il link a documentazione dell’(...), a cui rinviano le insorgenti nelle loro osservazioni del 19 mag- gio 2021 (cfr. pag. 3), non dà atto che della percentuale delle domande d’asilo accolte dalla Croazia nel 2020 anche secondo il paese d’origine dei richiedenti (cfr. [...], consultabile al sito: < [...] >, consultato da ultimo il 27 aprile 2023). Invece, non è in alcun modo deducibile dalla medesima, che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l’Afghani- stan. Non si evince pertanto né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando le ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese. 6.3 Le ricorrenti, non hanno del resto apportato alcun indizio oggettivo, se- rio e concreto che sarebbero private durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
D-520/2021 Pagina 13 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti. Le ricorrenti potranno inoltre richiedere l’aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentissero con- cretamente minacciate in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l’aiuto necessario, come tra l’altro è dimostrato da quanto già ri- spostole in passato dalle autorità di polizia croate allorché la ricorrente 1 si era a loro indirizzata a causa delle sue paure (cfr. n. 40/4). In tale contesto, si rileva che i timori sollevati da A._______ nel colloquio Dublino rispetto al rischio che delle persone informino il suo ex-marito della loro presenza in Croazia e di non sentirsi per questo al sicuro nel caso tornasse in tale Paese (cfr. n. 40/4, pag. 2 seg.), non risultano essere più di alcuna attualità. Il marito di quest’ultima, secondo le informazioni fornite dalla stessa A._______ in corso di procedura, si troverebbe difatti attualmente in P.(cfr. rapporto medico del [...] del 13 luglio 2022) e parrebbe es- sere in contatto con la ricorrente 1, per via dei figli, senza che si concretiz- zassero nei loro confronti delle minacce da parte del marito della mede- sima, e ciò almeno a partire da quando le medesime avrebbero lasciato la F. (cfr. n. 56/2 e certificato del 24 marzo 2021 della psicoterapeuta M._______). 6.4 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado sia data la competenza di principio della Croazia, l’autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale delle richiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione che è concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an- che qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 8.2.1).
D-520/2021 Pagina 14 7.2 Le ricorrenti nel loro ricorso, e nelle memorie ricorsuali successive, si prevalgono sia del loro stato di salute sia dei loro trascorsi in Croazia, in particolare della vulnerabilità di A._______ quale vittima di pregresse vio- lenze domestiche da parte del marito come pure madre di (...) figli, (...) dei quali (...) dal marito in F., per ritenere che – senza ulteriori misure d’istruzione atte a valutare il rischio di una loro riammissione in detto Paese – un loro ritorno nel precitato Stato membro, possa risultare contra- rio all’art. 3 CEDU e all’applicazione della clausola di sovranità sopra citata. In tal senso, esse ritengono che la SEM avrebbe dovuto informare le auto- rità croate in relazione alla loro condizione di eccezionale vulnerabilità, ed acquisire informazioni e garanzie specifiche sull’adeguatezza di una loro presa a carico efficace e senza interruzioni, in particolare dal profilo me- dico. Peraltro, in Croazia vi sarebbero delle problematiche di accesso alle cure mediche, come sarebbe già stato riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale, di cui cita alcune sentenze (cfr. p.to 6, pag. 8 seg. del ri- corso). 7.3 7.3.1 In primo luogo, risulta opportuno esaminare se nel caso di specie trova applicazione l’art. 8 CEDU, per quanto concerne la supposta rela- zione tra A. e E._______. 7.3.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall’art. 8 CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo stra- niero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima ab- bia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona in- teressata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l’ammissione di un concubinato assimilabile ad una “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale F-4480/2021 del 16 novembre 2022 consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). Se- condo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), ripresa dal Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio assomigli ad una “vita familiare”, v’è luogo di tenere conto di un certo numero di elementi, come il fatto di sapere se la coppia vive assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serit Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010
D-520/2021 Pagina 15 [Grande Camera], n. 3976/05, §10; DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 con rif. cit.). Il Tribunale federale ha ritenuto che, a tali condizioni, una relazione tra concubini che non avevano stabilito l’esistenza d’indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed immi- nente, non possa essere assimilata ad una vita familiare ai sensi dell’art. 8 par. 1 CEDU, a meno che delle circostanze particolari che provino la stabi- lità e l’intensità della loro relazione, come l’esistenza di bambini in comune o una vita in comune di lunga durata, siano date (cfr. la sentenza del TF 2C_722/2019 del 2 settembre 2019 consid. 4.1 e rif. cit.; sentenza del Tri- bunale F-4480/2021 succitata consid. 7.2.1 con ulteriori rif. cit.). 7.3.3 A titolo preliminare, v’è da osservare che soltanto un matrimonio ce- lebrato validamente all’estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicem- bre 1987 [LDIP, RS 291]). Nel caso in parola, la ricorrente 1 non ha pro- dotto alcun documento che attesti del suo matrimonio religioso con E._______ – come del resto neppure quest’ultimo – il quale sarebbe stato celebrato in una (...) allorché si trovava in F._______ (cfr. n. 40/4). Inoltre ella ha dichiarato di aver divorziato dal marito religiosamente in F., ma che il medesimo non sarebbe stato reso ufficiale, in mancanza di do- cumenti (cfr. n. 40/4). Pertanto, l’interessata non ha dimostrato in alcun modo che il matrimonio celebrato in forma religiosa in F., possa essere riconosciuto in Svizzera, ciò che appare essere dubbio vista la sua natura (cfr. art. 44 LDIP, artt. 102 e 105 cifra 1 CC [RS 210]), come pure che ne vada lo stesso del suo divorzio religioso (cfr. art. 65 LDIP). 7.3.4 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre ancora esaminare se A._______ e E._______ intrattengano una relazione di fatto che sarebbe comunque protetta dall’art. 8 par. 1 CEDU, anche se si par- tisse dal presupposto che l’art. 8 CEDU sia applicabile, vista l’assenza del diritto di presenza assicurato in Svizzera di A._______ o di E.. Nella fattispecie tuttavia, la ricorrente 1 non può prevalersi validamente della protezione di tale disposizione, che tra l’altro non invoca direttamente nel suo gravame. Invero, l’insorgente si è accontentata d’indicare di essere in coppia con E., che avrebbe conosciuto in F., da circa un anno prima del colloquio Dublino avvenuto il (...) settembre 2020 (cfr. n. 40/4), nonché che l’avrebbe sposato religiosamente in una (...) sempre su suolo (...) (cfr. n. 40/4). Con il medesimo avrebbe effettuato il viaggio dalla F., ella lo amerebbe e avrebbe aiutato le ricorrenti moltissimo durante il viaggio d’espatrio (cfr. n. 40/4). Altresì, la ricorrente 1 nell’ambito del suo ricorso, ha sostenuto che E._______ rappresenterebbe per lei un
D-520/2021 Pagina 16 elemento di sostegno psicologico (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso). Tali alle- gazioni non sono però in grado di dimostrare una relazione di concubinag- gio rientrante nel campo d’applicazione dell’art. 8 CEDU. Sia dall’incarto delle ricorrenti, sia da quello di E._______ (cfr. dossier della SEM N [...]), non si evince difatti che quest’ultimo e A., e per lo meno una volta attribuiti al Cantone di N. in data 3 febbraio 2021, coabitino. Da informazioni del Tribunale, risulta infatti che i medesimi vivano ad indirizzi d’abitazione diversi. Inoltre, anche fosse data una coabitazione, la loro re- lazione di poco più di tre anni e mezzo, non può essere assimilata ad una vita di coppia di particolare lunga durata, in assenza di bambini in comune e di ogni altro elemento che ne provino la stabilità e l’intensità. Invero, la sola allegazione ricorsuale della ricorrente 1 che E._______ raffigurerebbe per lei un elemento di sostegno psicologico, non risulta essere una circo- stanza che possa essere ritenuta sufficiente per dimostrare che il predetto faccia parte della sua famiglia nucleare o ancora che vi sia un legame di dipendenza con E._______, anche ed in particolare in assenza di ogni cer- tificato medico che attesterebbe lo stesso (cfr. sentenza del Tribunale F- 5582/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 4.7.2). L’art. 8 CEDU non trova quindi alcuna applicazione in specie. 7.4 7.4.1 In relazione ai tempi di valutazione della domanda d’asilo delle ricor- renti da parte della SEM, di cui le medesime ne ravvisano implicitamente una violazione del principio di celerità (cfr. p.to 3, pag. 3 e p.to 4, pag. 4 seg. del ricorso), occorre rilevare, che d’un canto, come già sopra ricordato il sistema Dublino, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”), intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto “asylum shopping”), ed il meccani- smo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richiedente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 mag- gio 2021 consid. 6.4). La durata della procedura (rispettivamente la pre- senza in Svizzera) – fintanto che non è stata provocata dalla persona inte- ressata o non può essere imputata alla stessa – è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell’esame dei motivi umanitari di cui alle clau- sole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 preci- tata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Ora, il Tribunale amministrativo fede- rale ha ammesso un’entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allor- ché la procedura di competenza dal momento della presentazione della
D-520/2021 Pagina 17 domanda d’asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale – in casi di ripresa della procedura da parte dell’autorità inferiore e succes- sivo nuovo ricorso contro la decisione della SEM al Tribunale – è durata più di due anni e che quest’ultima non era imputabile all’insorgente (cfr. le sentenze del Tribunale F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 con- sid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell’8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, oc- corre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabili- mento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno compor- tato un’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. sen- tenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). Quest’ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d’esempio, allorché l’annulla- mento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulte- riore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tri- bunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 con- sid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6–6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 7.4.2 Nella presente disamina, dal deposito della domanda d’asilo sino alla presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della detta domanda d’asilo, è durata ben più di due anni, e meglio 32 mesi, senza che la stessa possa essere imputata alle insorgenti. Invero la lunga procedura di prima istanza terminata con la decisione del 27 gennaio 2021 – che ha superato anche i termini procedu- rali previsti legalmente sia per la fase preparatoria nella procedura Dublino (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi) sia relativi alla presa di decisione da parte della SEM (cfr. art. 37 cpv. 1 e 3 LAsi), nonché il soggiorno delle ricorrenti presso il CFA (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi) – è da imputare sia agli accertamenti di tipo medico effettuati per le ricorrenti dalla SEM, sia in rapporto in particolare con l’incarto di D., per determinare lo stato membro competente per la predetta (allora ancora) minore e la relazione con la sorella A. e di conseguenza anche lo Stato membro competente per quest’ultima e B._______. Tale lunga durata è quindi da imputare alla SEM. Per quanto attiene poi alla procedura ricorsuale introdotta con ricorso del
D-520/2021 Pagina 18 4 febbraio 2021, sebbene il Tribunale non sia rimasto inoperoso, dando in particolare modo alle parti di esprimersi in più scambi scritti, l’istruzione ordinaria della causa era già terminata il 15 giugno 2021, con la conclu- sione dello scambio di scritti da parte del Tribunale. Successivamente le ricorrenti hanno introdotto ancora tre scritti spontanei, ovvero le missive del 20 ottobre 2021, del 14 dicembre 2022 e del 21 febbraio 2023. Tuttavia, anche tenendo conto di queste ultime comparse, la lunga durata della pro- cedura ricorsuale, in particolare a partire dal giugno del 2021, è imputabile al solo Tribunale, dove non sono desumibili agli atti dei chiarimenti ecce- zionali o elaborati che ne spiegherebbero la stessa. Inoltre, v’è da tenere conto del fatto che le ricorrenti risultano essere un nucleo monofamiliare, di cui in particolare la madre presenta delle problematiche psichiatriche, nonché più recentemente anche la bambina avrebbe sviluppato dei disturbi dello spettro psicologico-psichiatrico (cfr. scritti delle ricorrenti del 14 di- cembre 2022 e del 21 febbraio 2023 con la documentazione medica an- nessa). Inoltre quest’ultima, attualmente di (...) anni d’età, malgrado le dif- ficoltà che presenterebbe ad interagire con gli altri a causa del suo stato depressivo (cfr. scritto delle ricorrenti del 14 dicembre 2022 ed i certificati medici del [...] del 23 dicembre 2021 e del 14 marzo 2022, dove si dà atto per B._______ in rapporto alla diagnosi di “Ernsthafte soziale Beeinträch- tigung”), starebbe frequentando ormai da più di due anni e mezzo la scuola in Svizzera. Dal canto suo, la ricorrente 1, si sarebbe data da fare secondo le sue possibilità, per imparare la lingua (...) (cfr. rapporto medico del [...] del 13 luglio 2022). Le ricorrenti vivrebbero inoltre con la sorella, rispettiva- mente zia, D._______ nella medesima abitazione. Anche da un’analisi della documentazione all’incarto di quest’ultima, risulta che la ricorrente 1, dalla partenza dall’ G._______ fino ad oggi, sia stata l’unica adulta di rife- rimento rispettivamente uno degli unici adulti di riferimento – più recente- mente con la nomina di una curatrice per D._______ – di quest’ultima. Considerate le predette concrete e particolari circostanze, risulterebbe contrario al principio di celerità – che è applicabile anche e segnatamente ai richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. Art. 17 cpv. 2 bis LAsi) – at- tualmente, ovvero più di 32 mesi dopo il deposito della domanda d’asilo da parte delle insorgenti, di indurre una ripresa della procedura d’asilo in uno Stato terzo (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.5 con ulteriori rif. cit., E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1). 7.4.3 Alla luce di tutte le circostanze testé citate e considerando il senso e lo scopo del RD III, risulta essere appropriato nel caso specifico, che la Svizzera entri nel merito della domanda d’asilo delle ricorrenti per motivi
D-520/2021 Pagina 19 umanitari e si dichiari pertanto competente per la trattazione della predetta domanda d’asilo delle insorgenti. 8. In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 gennaio 2021 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all’au- torità inferiore con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento delle ricorrenti e di statuire materialmente sulle loro do- mande d’asilo del (...) agosto 2020. 9. Visto l’esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali (cfr. supra consid. 4.1 e 7.2), possono senz’altro essere lasciate aperte. 10. Considerato l’esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. 63 cpv. 1 e 2 PA). 11. Per il resto, essendo le ricorrenti assistite dal rappresentante legale desi- gnato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), nonché trattandosi di una procedura Dublino, non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (art. 111a ter LAsi). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-520/2021 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 27 gennaio 2021 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti alla SEM con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento delle ricorrenti e di decidere materialmente sulle loro domande d’asilo del (...) agosto 2020. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: