Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5197/2010 Sentenza del 18 aprile 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Thomas Wespi, Walter Lang, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato l'(...), Repubblica del Kosovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 18 giugno 2010 / N (...).

D-5197/2010 Pagina 2 Fatti: A. In data (...), l'interessato, nato a B._______ (Repubblica del Kosovo), dove ha avuto ultimo domicilio in detto Paese, di etnia (...), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Tramite decisione del 27 agosto 1999, cresciuta in giudicato il 5 ottobre 1999, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. B. In data 17 maggio 2000, l'interessato ha presentato una domanda di riesame all'UFM. C. Con decisione dell'UFM del 19 luglio 2001, cresciuta in giudicato il 24 agosto 2001, all'interessato è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera in virtù del carattere non ragionevolmente esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data (...) 2008, il Ministero Pubblico del C._______ ha condannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e a una multa di CHF 300.- per furto d'uso e circolazione senza licenza di condurre (cfr. atto C8/3). E. In data (...) 2010, la Corte delle assise criminali a D._______ ha condannato l'interessato ad una pena detentiva di due anni, comprensiva della pena inflitta il (...) 2008, con sospensione della pena detentiva per un periodo di prova di quattro anni, e a una multa di CHF 1000.-, poiché colpevole di infrazione aggravata, rispettivamente contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) ai sensi degli art. 19 segg. LStup, ripetute lesioni semplici (art. 123 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]), vie di fatto (art. 126 CP), minaccia (art. 180 CP) e

D-5197/2010 Pagina 3 ingiuria (art. 177 CP). Tale sentenza è cresciuta in giudicato in data (...) 2010 (cfr. risultanze processuali). F. In data 19 maggio 2010, l'UFM ha informato l'interessato della sua intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore e di ordinare l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera, invitandolo a determinarsi in merito. L'autorità inferiore ha in particolare fatto presente all'interessato che, conto tenuto dei reati commessi, vi sarebbe luogo di applicare l'art. 84 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) in relazione con l'art. 83 cpv. 7 LStr. G. Con scritto del 31 maggio 2010, l'interessato ha presentato le sue osservazioni in merito alla suddetta revoca dell'ammissione provvisoria. H. Con decisione del 18 giugno 2010, notificata il giorno seguente (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria dell'interessato ed ha incaricato il C._______ di eseguire l'allontanamento e fissato un termine di partenza per il (...) 2010. I. In data 16 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso contro detta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha chiesto, in via principale, di poter restare in Svizzera fino a conclusione della procedura, l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e in via sussidiaria la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo. J. Con decisione incidentale del 19 luglio 2010, il Tribunale ha autorizzato l'interessato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. K. Con decisione incidentale del 2 dicembre 2010, il Tribunale ha dispensato il ricorrente dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, ha concesso al ricorrente un termine fino al 3 gennaio 2011 per produrre un certificato medico attuale e circostanziato

D-5197/2010 Pagina 4 relativo al suo stato di salute e l'ha invitato ad indicare, prove alla mano, le tappe del suo percorso professionale, nonché a fornire al Tribunale i certificati acquisiti relativi alla sua formazione professionale. L. In data 27 dicembre 2010, il ricorrente ha prodotto un certificato medico, datato (...) 2010. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2. La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. 4.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

D-5197/2010 Pagina 5 4.2. Nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. 5.1. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5.2. Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica del 16 dicembre 2005 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non l'abrogata Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). 6. 6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che l'interessato è stato condannato ad una pena detentiva di due anni, con sospensione per un periodo di prova di quattro anni, ed a una multa di CHF 1000.- commutabile in pena detentiva di trenta giorni per reati di diversa natura, in particolare per infrazione aggravata alla LStup, ripetute lesioni semplici, vie di fatto, minaccia ed ingiuria. Nell'ambito della ponderazione degli interessi, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, l'UFM ha osservato che il ricorrente avrebbe trascorso gran parte della sua infanzia in Kosovo, parlando la lingua albanese, sarebbe giunto in Svizzera all'età di (...) anni e sarebbe plausibile supporre che in famiglia abbia continuato ad esprimersi almeno in parte nella lingua madre. Inoltre, egli sarebbe giovane, in buona salute e durante il periodo di permanenza in Svizzera avrebbe potuto beneficiare di una formazione scolastica ed avrebbe avuto modo di svolgere un'attività lavorativa presso un bar, acquisendo un'esperienza che gli sarebbe utile per quanto riguarda il reinserimento professionale in Kosovo. Per di più, egli disporrebbe di una rete familiare nella sua regione di origine in quanto i suoi nonni e alcuni suoi zii si sarebbero trasferiti in Montenegro, mentre in Kosovo, sarebbe rimasta una sua zia materna, coniugata e madre di (...) figli, risiedente a E._______, regione che sarebbe considerata sicura per la minoranza

D-5197/2010 Pagina 6 etnica a cui apparterrebbe l'interessato. Non da ultimo, la famiglia, che si sarebbe trasferita in Svizzera o all'estero, avrebbe la possibilità di facilitare il ritorno in patria contribuendo al sostegno finanziario dell'interessato. Visto quanto precede, secondo l'UFM, il reinserimento in Kosovo non apparirebbe oltremodo difficoltoso e i fatti che hanno dato luogo alla condanna dell'(...) 2010, in particolare, dimostrerebbero chiaramente che l'interessato non desidererebbe o non sarebbe in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero, nonché non si potrebbe considerare che gli anni di permanenza in Svizzera siano stati anni di integrazione. Peraltro, in assenza di un comportamento corretto, il solo fatto di aver trascorso una parte considerevole della propria vita in Svizzera non potrebbe giustificare un'ulteriore permanenza nel nostro Paese. Detto Ufficio ha concluso che la revoca dell'ammissione provvisoria non comporterebbe per l'interessato un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale. 6.2. 6.2.1. Nel gravame, il ricorrente si è espresso sugli interessi privati che giustificherebbero, secondo lui, la sua permanenza in Svizzera. Ha segnalato, riprendendo le parole della Corte delle assise criminali contenute della sentenza di condanna, che il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti sarebbe stato meno grave e che sarebbe stata ritenuta per lui una prognosi che non potrebbe essere definita sfavorevole. Afferma aver compreso che la violazione della LStup sarebbe una forma grave di violazione dell'ordine pubblico e della sicurezza, per le ripercussioni che lo spaccio di tali sostanze hanno sulla salute di tante persone e sulla collettività nel suo complesso. L'insorgente esclude che possa in futuro commettere nuovamente simili atti. Inoltre, non crede di costituire, né per l'oggi né per il domani, alcun reale pericolo per l'ordine pubblico. In seguito, egli adduce che, nella valutazione della proporzionalità della revoca dell'ammissione provvisoria, occorrerebbe considerare la sua difficile situazione personale, essendo lui giunto in Svizzera all'età di soli (...) anni, avendo i genitori divorziati e vivendo con sua madre, nonché con i due fratelli minori. Peraltro, non conoscerebbe nulla del Kosovo e non sarebbe in grado di esprimersi in lingua albanese, lingua che non saprebbe né leggere, né scrivere. In aggiunta, nel suo Paese di origine, non disporrebbe di una rete familiare e sociale, in quanto non gli resterebbe che una zia materna sola e malata, dopo essere stata in coma per quasi un anno, con a carico (...) figli, con un reddito mensile di soli EUR 73.-. Per contro, in Svizzera, avrebbe

D-5197/2010 Pagina 7 trascorso la maggior parte della sua vita, avrebbe svolto la sua formazione scolastica e avuto le prime esperienze lavorative. Egli aggiunge che parlerebbe un italiano che tutti considererebbero eccellente. Inoltre, il suo stato psichico ed emotivo avrebbero influito sul suo comportamento. Per di più, sarebbe stato ricoverato presso la Clinica F._______. L'insorgente chiede che si consideri l'attuale situazione del Kosovo ed il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e adduce che, non disponendo di una rete sociale e privo delle conoscenze linguistiche necessarie, la sua stessa sopravvivenza sarebbe in grave pericolo nel difficile contesto kosovaro. In conclusione, il ricorrente ritiene che la revoca dell'ammissione provvisoria sarebbe da considerarsi sproporzionata e pertanto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. 6.2.2. Secondo il certificato medico del (...) 2010, il ricorrente sarebbe stato ricoverato presso la precitata Clinica dal (...) 2010 fino al (...) 2010. Sarebbe ora seguito ambulatorialmente, beneficiando di una terapia stabilizzante ed il suo stato di salute sarebbe migliorato. Inoltre, sarebbe abile al lavoro al 100%, malgrado non riesca a trovare un impiego. 7. 7.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr. 7.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende, in sostanza, quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14 cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA 2004 n. 39]). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di

D-5197/2010 Pagina 8 allontanare lo straniero nello Stato di origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zürich 2009, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure PETER BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede altresì l'esclusione dall'ammissione provvisoria se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera [...]". A tal proposito, si intende per violazione dell'ordine pubblico quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale indica che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una

D-5197/2010 Pagina 9 revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). 7.3. La giurisprudenza è restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; 2006 n. 23 consid. 6 e 7; 2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). 8. 8.1. Nella fattispecie, va pertanto esaminato, se – in considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente – sono adempite le condizioni di applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. 8.2. Al ricorrente, condannato ad una pena detentiva di due anni e a una multa di CHF 1000.- commutabile in pena detentiva di trenta giorni,

D-5197/2010 Pagina 10 (cfr. consid. E), è stata inflitta una pena di lunga durata ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 lett a LStr, secondo la dottrina e la giurisprudenza precitate. 8.3. Inoltre, il comportamento dell'insorgente – per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato alla suddetta pena – costituisce palesemente una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Infatti, il ricorrente si è sostanzialmente reso colpevole di reati in un ambito molto delicato e rigoroso dell'ordinamento giuridico, ovvero nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; sentenza del Tribunale C- 7009/2007 del 20 ottobre 2008 consid. 6). Un simile comportamento, per di più implicante le droghe pesanti quali la cocaina, è considerato un reato molto grave - perché costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone - tale da ledere l'ordine e la sicurezza pubblici, nonché giustificante un intervento fermo e deciso nei confronti degli stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58; Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22; cfr. Direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [64/221/CEE], Allegato, lett. B, n. 1). La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga e al diffondersi del suo consumo costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera. Gli stranieri coinvolti in tali traffici devono attendersi a provvedimenti di questo tipo (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati; sentenze del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1; 2A.87/2006 del 29 maggio 2006 consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005 consid. 4.3.2; 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.3; 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid. 5.1; GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1; sentenze del TAF C-7009/2007 del 20 ottobre 2008 consid. 6; D-1976/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2). Ciò stante, è evidente che l'interesse dello straniero a restare in Svizzera pesa in maniera estremamente ridotta nella ponderazione degli interessi in presenza, a cui è tenuta l'autorità. Peraltro, l'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione provvisoria non consiste soltanto nel prevenire nuove infrazioni da parte

D-5197/2010 Pagina 11 dell'interessato o di evitare unicamente un rischio futuro. Infatti, la formulazione dell'abrogato art. 14a cpv. 6 LDDS così come quella dell'art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato "ha messo in pericolo" rispettivamente "ha violato". In generale, l'interesse pubblico della società consiste nella lotta efficace contro quei comportamenti che la mettono in pericolo (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.3 pag. 391). Nella fattispecie, nonostante fosse stato ammesso provvisoriamente in Svizzera, il ricorrente non è stato capace di osservarne le regole, commettendo infrazioni e abusando di sostanze stupefacenti, dimostrando così di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e di non meritare altro che una prognosi del tutto negativa da parte di codesto Tribunale, avuto riguardo all'inesistenza di concrete possibilità e capacità del ricorrente di integrarsi in Svizzera. Infatti, non lo soccorre la mera affermazione secondo la quale sul suo comportamento avrebbe pesato il suo stato psichico ed emotivo, a causa degli incubi che lo perseguiterebbero fin da quando, da bambino, avrebbe vissuto in prima persona il dramma della guerra. Questa circostanza, qualora fosse vera, non potrebbe infatti scusare le gravi infrazioni che ha commesso. Inoltre, il ricorrente ha vissuto nel suo Paese di origine sino all'età di (...) anni, quando è giunto in Svizzera. Il ricorrente vive in questo Paese da ormai (...) anni, vi ha finito la scuola dell'obbligo e vi ha avuto le sue prime esperienze professionali. Ciononostante, riguardo alla situazione professionale del ricorrente, egli non ha attualmente una formazione completa. Contrariamente a quanto lascia intendere nel suo ricorso, affermando di avere "fatto diversi apprendistati presso il Garage (...) di G._______ come (...) e successivamente presso altre ditte come (...), (...) e (...)" (cfr. ricorso pag. 3), non risulta dagli atti che egli abbia portato a termine nessuno di questi apprendistati, nonostante gli sia stato espressamente chiesto durante l'istruzione del ricorso di fornire delle prove in tal senso, e, quindi, che abbia saputo integrarsi nel mondo del lavoro. L'insorgente non ha né figli, né moglie che dipendono da lui per i quali l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato peserebbe in maniera determinante sulle condizioni di vita. Come ritenuto dall'UFM, avendo l'insorgente vissuto in Kosovo fino a (...) anni, dove parlava la lingua albanese, è plausibile ritenere che in famiglia esso abbia continuato ad esprimersi, almeno in parte, nella sua lingua madre. Pertanto, l'allegazione ricorsuale secondo la quale non sarebbe in grado di esprimersi in albanese, lingua che non saprebbe né leggere, né scrivere, in quanto sua madre gli avrebbe parlato sempre in italiano, anche a casa, in modo da facilitare la sua integrazione, non è credibile. Infatti, una lingua che si impara e parla fino a (...) anni, non si dimentica al punto da non sapersi esprimere o da non saper più leggere, né scrivere in tale lingua. In conclusione, l'interesse privato del ricorrente a restare in Svizzera non prevale sull'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del medesimo. 8.4. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che – in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr – deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma, come rettamente ritenuto dall'UFM. 9.

D-5197/2010 Pagina 12 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua analisi. 9.2. Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 9.2.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 9.3. Nel caso concreto non è data rilevare né dagli atti dell'incarto, né dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni sopraccitate. In particolare, i problemi di salute del ricorrente, segnatamente i disturbi psichici attestati dal certificato medico del (...) 2010, non costituiscono dei gravi problemi di salute suscettibili di condurre all'applicazione dell'art. 3 CEDU, la cui applicazione è data soltanto a delle condizioni estremamente restrittive (cfr. GICRA 2003 n. 18 consid. 5d pag. 117 e relativi riferimenti). Infatti, i disturbi del ricorrente necessitano semplicemente di un seguito psichiatrico, nonché

D-5197/2010 Pagina 13 l'assunzione di farmaci adeguati che non v'è motivo di credere che il ricorrente non possa reperire in Patria. 9.4. In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale. 10. Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente il 19 luglio 2001. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-5197/2010 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:Il cancelliere: Pietro Angeli-BusiAndrea Pedrazzini Data di spedizione:

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