B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-4985/2024

S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Manuel Borla, Yanick Felley, cancelliere Agostino Bullo.

Parti

A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Ritardata giustizia/Denegata giustizia N (...).

D-4985/2024 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 30 ago- sto 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] – 4/2), il verbale di rilevamento dei dati personali del 9 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 14/10), i mezzi di prova presentati in data 5 ottobre 2022 (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 005/2 – 011/4), il verbale dell’audizione svoltasi il 28 febbraio 2023 ex artt. 26 cpv. 3 e 29 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 23/19), lo scritto dell’8 marzo 2023, con il quale l’interessato ha inoltrato ulteriori documenti (cfr. mdp SEM n. 013/2 - 021/5; cfr. atto della SEM n. 30/1), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata pronunciata dalla SEM il 27 marzo 2023 (cfr. atto della SEM n. 24/2), la raccomandata del 25 aprile 2023, mediante la quale la patrocinatrice del ricorrente ha chiesto all’autorità inferiore informazioni sullo stato della pro- cedura (cfr. atto della SEM n. 31/4), la risposta della SEM del 7 luglio 2023 tramite la quale l’autorità comuni- cava che avrebbero fatto il possibile per evadere la procedura al più presto tra agosto e settembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 33/1), la raccomandata del 24 ottobre 2023, con la quale la patrocinatrice ha nuo- vamente chiesto all’autorità di prime cure informazioni sullo stato della pro- cedura e ha lamentato un’ingiustificata estensione della procedura impar- tendo quindi all’autorità inferiore un termine di 30 giorni per spiegare in dettaglio quali passi procedurali concreti o ulteriori chiarimenti dovessero essere ancora compiuti alfine di emanare una decisione (cfr. atto SEM n. 34/4), l’ulteriore raccomandata trasmessa all’autorità inferiore da parte della pa- trocinatrice del ricorrente il 17 gennaio 2024 in cui, vista la mancata eva- sione della precedente richiesta, nuovamente l’interessato chiedeva lumi in merito allo stato della procedura e impartiva nuovamente un termine di

D-4985/2024 Pagina 3 30 giorni per spiegare quali ulteriori passi procedurali fossero ancora ne- cessari per l’emanazione della decisione, riservandosi inoltre il diritto di proporre un ricorso per diniego e/o ritardo ingiustificato presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) (cfr. atto della SEM n. 37/4), la risposta della SEM del 19 febbraio 2024 tramite la quale l’autorità affer- mava fossero state rilevate della particolarità nel corso dell’analisi dei mezzi di prova e che gli stessi erano stati inviati alla Centrale della SEM per ulteriore approfondimento (cfr. atto della SEM n. 39/1), il ricorso per ritardata/denegata giustizia datato 9 agosto 2024 (data d’en- trata: 12 agosto 2024), per mezzo del quale l’interessato postula al Tribu- nale dapprima di ordinare alla SEM di trattare la domanda d’asilo dell’inte- ressato in tempi rapidi e di emanare una decisione entro quattro settimane dalla conoscenza del ricorso, secondariamente di ordinare all’autorità infe- riore di informare immediatamente il ricorrente sullo stato della procedura, sui chiarimenti in corso e su quelli che ancora devono essere svolti; con contestuale richiesta di esenzione dall’anticipo spese e la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona di Patrizia Testori, con protesta di tasse, spese e ripetibili, gli allegati acclusi al gravame, la decisione incidentale del 21 agosto 2024, con la quale il giudice dell’istruzione ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del gravame in- vitandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 5 settembre 2023, ri- servandosi di decidere in prosieguo di procedura sulla domanda di assi- stenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, la mancata presa di posizione della SEM entro il termine previamente fis- sate, i fatti del procedimento in parola che, se necessari, verranno ripresi nei paragrafi che seguono,

D-4985/2024 Pagina 4 e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta eccezione per le de- cisioni previste all’art. 32 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, bensì il ritardo della SEM – a suo avviso ingiustificato – nello statuire sulla sua domanda di asilo depositata il 30 agosto 2022, che il ricorso per denegata o ritardata giustizia previsto dall'art. 46a PA è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata decisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), che il Tribunale è pertanto competente a statuire sul presente ricorso, che, ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ri- corso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1, consid. 3), che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per dene- gata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (cfr. DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale deci- sione, che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte,

D-4985/2024 Pagina 5 che, in virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo; che tale rimedio non è quindi vincolato al rispetto di alcun termine (cfr. sentenze del Tribunale C-283/2022 del 1° giugno 2022 consid. 1.5; D-3087/2022 del 21 novembre 2022 pag. 5), che infine, il ricorso del 30 agosto 2023 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che l’interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costitu- zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), secondo il quale nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad es- sere giudicato entro un termine ragionevole, che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronun- ciarsi nonostante sia obbligata a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché laddove non prende una decisione che è tenuta a prendere entro il termine previsto dalla legge o che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1; 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 con riferimenti citati), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 139 I 206 consid. 2; 131 III 334 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 2 e 16 ad art. 46a PA; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che se all’autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest’ul- tima non può di principio invocare a giustificazione della lentezza della pro- cedura un’organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; DTF 144 II 486 consid. 3.1; 138 II 513 consid. 6.5;

D-4985/2024 Pagina 6 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferimenti citati; cfr. STEINMANN/SCHINDLER/ WYSS, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer, Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar [Art. 1-72], 4a ed. 2023, n. 36 ad art. 29 Cost.; cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., Berna 2013, pag. 590 e seguenti), che appartiene inoltre al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che, in difetto di un periodo di inattività palesemente eccessivo, è neces- sario effettuare una valutazione complessiva delle circostanze, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentanea- mente accantonato in favore di altre pendenze; che secondo la giurispru- denza afferente alla procedura penale, è ritenuto un periodo di carenza eccessivo un’inattività di 13 o 14 mesi allo stadio dell’istruzione (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ben inteso, il soggiorno e il rinvio degli stranieri non attiene propria- mente alla procedura penale (cfr. DTF 137 I 128 consid. 4.4.2), che, tuttavia, come già menzionato, il principio generale e costituzionale di celerità viene dedotto dall’art. 29 cpv. 1 Cost (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_670/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.1 con riferimenti), sicché la giurisprudenza succitata, relativa alla procedura penale, può es- sere applicata per analogia (cfr. sentenza del Tribunale D-7057/2023, D- 7055/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 5), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istru- zione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la mo- difica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell’asilo], FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per la tratta- zione delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali, della situazione negli Stati di

D-4985/2024 Pagina 7 provenienza, della fondatezza o dell’infondatezza manifesta delle do- mande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso concreto, il ricorrente ha depositato la domanda d’asilo in data 30 agosto 2022 (cfr. atto della SEM n. 4/2), che egli è stato subito sentito tramite verbale di rilevamento dei dati perso- nali del 9 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 14/10), che in data 28 febbraio 2023 la SEM ha tenuto con l’interessato un’audi- zione sui motivi d’asilo (cfr. atto della SEM n. 23/19), che buona parte dei mezzi di prova sono stati versati agli atti prima o con- testualmente all’audizione succitata, che l’8 marzo 2023 il ricorrente ha trasmesso ulteriori mezzi di prova (cfr. mdp SEM n. 013/2 - 021/5; atto della SEM n. 30/1), che in data 27 marzo 2023 l’autorità inferiore ha deciso di trattare la do- manda d’asilo in procedura ampliata (cfr. atto della SEM n. 24/2), che, successivamente all’audizione sui motivi d’asilo, l’autorità inferiore non ha intrapreso alcun passo istruttorio documentato, che l’interessato non ha però mancato di sollecitare la SEM (cfr. atti SEM n. 31/4, 34/4, e 37/4), che l’autorità di prime cure ha dato seguito al primo sollecito (cfr. atto della SEM n. 31/4) con e-mail del 7 luglio 2023 (cfr. atto della SEM n. 33/1), af- fermando che essi avrebbero fatto il possibile per evadere la procedura tra agosto e settembre 2023; che altresì anche per quanto attiene la racco- mandata trasmessa dal ricorrente il 17 gennaio 2024 (cfr. atto della SEM n. 37/4) l’autorità inferiore ha risposto, in data 19 febbraio 2024, spiegando che erano state rilevate delle particolarità durante l’analisi dei mezzi di prova e che gli stessi erano stati inviati alla Centrale della SEM per ulteriore approfondimento (cfr. atto della SEM n. 39/1), che nel concreto, il Tribunale ritiene che la SEM abbia fornito valide spie- gazioni a giustificazione del suo ritardo nel prendere una decisione o nell'in- traprendere qualsiasi misura investigativa aggiuntiva,

D-4985/2024 Pagina 8 che nella propria email del 19 febbraio 2024 ella ha spiegato che i docu- menti contengono delle particolarità che sono al vaglio dell’autorità infe- riore, che la mancata presa di posizione in tal senso da parte dell’autorità infe- riore nulla muta a tale valutazione, che, pertanto, la SEM ha disposto di 18 mesi per procedere alla trattazione dei mezzi di prova, che occorre quindi constatare che da circa 18 mesi non vi è stato più alcun rilevante passo procedurale, che tuttavia bisogna ritenere che il ricorso per denegata giustizia è stato interposto ben sei mesi dopo la comunicazione dell’autorità di prime cure del 19 febbraio 2024, che se da un lato si può considerare che si tratti di un periodo di inattività significativo, nel caso concreto si può constatare che il numero di domande d’asilo presentate da cittadini turchi è aumentata considerevolmente nel corso degli ultimi mesi; che inoltre i documenti prodotti sono composti da molte pagine; che il tempo di inattività dell’autorità inferiore pari a 18 mesi si pone certo al limite della giurisprudenza sopra citata; che anche il tempo trascorso dal deposito della domanda d’asilo può ancora entrare nei limiti di tolleranza visto quanto ritenuto in precedenza, che tutto ciò ritenuto, l’istanza di denegata/ritardata giustizia è respinta, per quanto ammissibile, che tuttavia si invita la SEM a terminare gli atti istruttori quanto prima e ad emanare la decisione in tempi celeri, che riassumendo, nonostante l’autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto informare il ricorrente in merito all’avanzamento degli accertamenti relativi ai documenti da lui prodotti, la lunghezza della procedura non appare, te- nuto conto delle circostanze del caso, irragionevole, che, per questi motivi, il Tribunale non constata una ritardata giustizia da parte della SEM ai sensi dell’art. 46a PA nel prendere una decisione in merito alla domanda d’asilo presentata dal ricorrente,

D-4985/2024 Pagina 9 che, pertanto, il ricorso dev’essere respinto, che il Tribunale parte nondimeno dal presupposto che la SEM – terminate le necessarie misure istruttorie – deciderà in tempi ragionevoli, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal pagamento dell’anticipo delle spese processuali risulta essere priva d’oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’in- sorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), che, in considerazione dell’assenza, nella fattispecie, di questioni giuridi- che complesse, la richiesta di gratuito patrocinio dev’essere tuttavia re- spinta (art. 65 cpv. 2 PA), che la sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4985/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, l’istanza per ritardata giustizia è respinta. 2. La domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali, è accolta. 3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale pa- trocinatrice d’ufficio, è respinta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4985/2024
Entscheidungsdatum
18.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026